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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avvocato Matteo Caniglia Cogliolo (c.f. , p.e.c. C.F._1 Email_1 fax n. 010.566.306), in Via Assarotti, civ.48, int.1, che la rappresenta e difende in virtù di mandato conferito su foglio separato al ricorso
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Pietro Capurso (c.f.:
– PEC: t), dall'avvocato Cinzia Lolli C.F._2 Email_2
(c.f. ), dall'avvocato Lilia Bonicioli (c.f.: , e C.F._3 C.F._4 dall'avvocato Christian Lo Scalzo (c.f.: ), in virtù di mandato generale alle liti C.F._5
a rogito del dott. Notaio in Roma. Persona_1
Ogg: indebito assegno sociale difetto requisito della permanenza nello stato
Conclusioni: come nei rispettivi atti
MOTIVAZIONE
1 Con ricorso depositato l'11.10.2024 la ricorrente conveniva in giudizio l' per sentire CP_1
accertare che nulla era dovuto all in relazione all'indebito comunicato con provvedimento CP_1
del 22 gennaio 2004 e relativo alla asserita percezione indebita dell'assegno sociale perché priva del requisito della permanenza ultradecennale continuativa nel territorio dello Stato.
Ella sosteneva, per contro, di non essersi mai allontanata dall'Italia, se non per brevi periodi o per ragioni legate alla pandemia, sicché in presenza degli altri requisiti aveva pieno diritto alla percezione dell'assegno sociale e l'indebito risultava infondato.
Si offriva di provare a mezzo testimoni e documenti l' infondatezza della prospettazione dell' . CP_1
L' resisteva in giudizio, facendo rilevare che la ricorrente, onerata della prova degli elementi CP_1
costitutivi della prestazione erogata, risultava all'anagrafe comunale essere stata irreperibile per un significativo periodo, ostativo alla sussistenza del requisito della residenza stabile e continuativa in
Italia.
Sulla base di tali difese la causa può essere decisa allo stato degli atti.
Il ricorso è infondato.
L'art. 3, c. 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce ai cittadini sprovvisti di reddito che abbiano compiuto 65 anni (adesso innalzato a 67) una prestazione assistenziale denominata assegno sociale.
Se il cittadino possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo stabilito, se non coniugato, ovvero fino al doppio del detto importo, se coniugato.
Ai sensi dell'art. 20, comma 10, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge 6 agosto
2008, n. 133), a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio.
La Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità di tale requisito con sentenza 197/2013.
Si osserva allora che dalla certificazione di residenza in atti risulta che la ricorrente è stata cancellata dai registri dell'anagrafe, in quanto irreperibile dal 22/12/2020 al 09/03/2022.
A fronte di tale certificazione la ricorrente non ha provato la continuità della sua permanenza nel territorio dello Stato per almeno un decennio, ha rinunciato ai testi e non ha prodotto il passaporto da cui poteva evincersi l'abbandono del territorio nazionale. L'assegno sociale non era quindi dovuto.
Le certificazioni reddituali provenienti dall'Agenzia delle Entrate., depositate in atti, nulla comprovano in proposito.
2 Deve pertanto giungersi alla conclusione che, difettando il requisito della permanenza sul territorio italiano per almeno dieci anni, la prestazione non è dovuta e la richiesta di restituzione delle somme a tale titolo erogate dall' e di cui al provvedimento di indebito qui impugnato sia pienamente CP_1
legittima.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato .
Quanto le spese di lite si osserva che la mancanza di redditi in capo alla ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite anche ai sensi dell'articolo 152 disp. Att. Cpc.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. respinge il ricorso;
2. compensa fra le parti le spese di lite.
Genova, 16/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
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