Art. 28. Decorrenza delle rivalutazioni
Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.
Le entita' dei redditi e dei contributi di cui agli articoli 2, sesto comma, 4, secondo comma, e 10, primo, secondo e sesto comma, sono riferite all'anno 1982.
La prima rivalutazione ai sensi dell'articolo 16, primo e terzo comma, si applica, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base alla variazione percentuale calcolata tra il numero indice medio ISTAT dell'anno 1981 e quello dell'anno 1980. Fino a tale data la perequazione delle pensioni e' operata in base alla previgente normativa in materia.
Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.
Le entita' dei redditi e dei contributi di cui agli articoli 2, sesto comma, 4, secondo comma, e 10, primo, secondo e sesto comma, sono riferite all'anno 1982.
La prima rivalutazione ai sensi dell'articolo 16, primo e terzo comma, si applica, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base alla variazione percentuale calcolata tra il numero indice medio ISTAT dell'anno 1981 e quello dell'anno 1980. Fino a tale data la perequazione delle pensioni e' operata in base alla previgente normativa in materia.