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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/07/2025, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
Consigliere rel. dr.ssa Fiorella Gozzer
dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1822/20 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Armando Conti)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Pietro Modaferri)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 268/20 emessa dal Tribunale di Viterbo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 268/20, ha rigettato l'opposizione proposta, dalla Parte_2 , avverso il decreto ingiuntivo n. 1253/16 con il quale era stato ordinato il pagamento della somma di € 534.022,76 oltre interessi e spese in favore della CP_2 in forza di due estratti conto relativi alla polizza assicurativa n. 0472070159444. L' Parte_2 ha proposto appello chiedendo (cfr. atto di appello), in riforma della sentenza impugnata: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale e nel merito
"dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1253/2016, in quanto nulla è dovuto dall' alla Parte_2 Controparte_1 per la causale di cui al punto n. 1 dell'atto di citazione in opposizione"; in via subordinata, “previa revoca del decreto opposto, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio". Infine, in via istruttoria "la nomina di CTU che accerti l'importo esatto dovuto dalla Parte_2 per la causale di cui è processo", il tutto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Si è costituita la Controparte_3 la quale ha chiesto in via preliminare di rigettare la richiesta di inibitoria ex art.283 c.p.c. perché sprovvista dei requisiti di legge;
nel merito il rigetto dell'appello e di ogni richiesta istruttoria proposta dall'appellante, con conferma della sentenza e con vittoria di spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 26.6.2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia delle parti.
Così come si narra negli atti (cfr. sentenza e atto di appello) – alla cui integrale lettura
-
si rimanda -, la CP_1 (o meglio la CP_4 ) e la Parte_2 avevano stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile relativamente ai casi di "Medical Malpractice".
Il contratto prevedeva che per ogni sinistro liquidato vi fosse a carico dell [...]
Parte 3 l'obbligo del versamento di una franchigia di €. 40.000,00.
Contestualmente le parti avevano previsto la partecipazione della Compagnia al
Comitato Valutazione Sinistri (VS) e la vincolatività del parere dello stesso in caso di sinistri sotto franchigia. La CP_1 a seguito del mancato pagamento delle somme per i sinistri liquidati, di un decreto ingiuntivo perchiedeva ed otteneva l'emissione, nei confronti della la corresponsione delle franchigie ad essa dovute.
Il predetto decreto è stato opposto dalla la quale ha sostenuto di "non essere obbligata al pagamento delle franchigie, o, perlomeno, di tutte quelle richieste dalla
Assicurazione e/o nell'importo stesso".
A fondamento della domanda l'opponente poneva la violazione - da parte di CP_1
- dell'art. 28 del contratto e del principio di correttezza e buona fede.
La Compagnia Assicurativa contestava l'opposizione perché infondata.
La causa trattenuta in decisione è stata decisa con la sentenza gravata.
Il Primo Giudice ha respinto l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1253/2016, così motivando: "(...) in forza della polizza assicurativa stipulata il 31.5.2009 la è tenuta al rimborso della franchigia, prevista nella somma di € 40.000,00 per i sinistri da Medical Malpractice, non operando la stessa per i sinistri RCT ed RCO (art. 28 polizza).
Solo per tali tipi di sinistri, la liquidazione non prevede il parere vincolante del VS, avendo le parti espressamente previsto sempre all'art. 28 che "In caso di sinistri sotto franchigia il parere del VS sarà vincolante".
Dall'interpretazione del testo non emerge altro limite per detto parere, non sussistendo nel contratto sottocategorie di sinistri per valore inferiore a quello di franchigia.
Ma la previsione contrattuale è priva di un termine per la costituzione del VS, dei criteri di formazione e funzionamento e dei termini anche temporali necessari per coordinare tale intervento con la gestione delle vertenze.
Alla Compagnia di assicurazioni è delegata in via esclusiva la gestione dei sinistri, potendo esercitare tutte le prerogative e diritti della parte assicurata sia di natura giudiziale che stragiudiziale.
La gestione giudiziale comporta ovviamente le necessità del rispetto della tempistica procedurale anche per evitare conseguenze pregiudizievoli e responsabilità.
Tali elementi, genericità della previsione e delega della gestione, escludono che la procedura relativa all'intervento del VS rientri tra le obbligazioni contrattuali rispetto alle quali valutare la natura e la gravità dell'eventuale cattivo adempimento.
Ed infatti la stessa opponente ha tenuto un comportamento non univoco rispetto alla natura e valenza del parere del VS, poiché ha contribuito a gestire e definire sinistri senza il rispetto della tempistica prevista nel contratto (vedi ad esempio la mail del 15/3/12 all. 16 comparsa di risposta).
In tal modo ha ratificato il comportamento della opposta e dunque non può successivamente chiedere che lo stesso comportamento venga qualificato in termini di violazione contrattuale, proprio per la tutela della buona fede e della correttezza nella fase esecutiva dell'accordo".
L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi.
Con il primo motivo, "Inosservanza delle clausole contrattuali” l' Parte_2 > ha censurato la sentenza per aver il Tribunale dato una lettura dell'art 28 della polizza errata, nella forma e nella sostanza.
In particolare, ha sostenuto che il Giudice di primo grado - dopo aver "rilevato che l'obbligo del parere vincolante del Comitato valutazione sinistri sussiste soltanto per i sinistri c.d. sottosoglia, vale a dire rientranti nell'importo dei 40.000, 00 euro" - ha errato nell'escludere che il VS (Comitato Valutazione Sinistri) fosse già costituito e perfettamente funzionante (cfr. pag. 3 sentenza "Ma la previsione contrattuale è priva di un termine per la costituzione del VS, dei criteri di formazione e funzionamento e dei termini anche temporali necessari per coordinare tale intervento con la gestione delle vertenze. Alla Compagnia di assicurazioni è delegata in via esclusiva la gestione dei sinistri, potendo esercitare tutte le prerogative e diritti della parte assicurata sia di natura giudiziale che stragiudiziale").
Ha precisato che l' CP_1 aveva eseguito il contratto in dispregio all'art. 28 cit;
in particolare I ha specificato che per i sinistri Parte_4 CP_5
[...] Controparte_7 parte appellata aveva liquidato i Controparte_6 sinistri nonostante il parere contrario del C.V.S. (Comitato valutazione sinistri). Ha poi puntualizzato che era, altresì, da censurare la parte della sentenza che aveva escluso ogni valenza obbligatoria alla condizione secondo la quale “in caso di sinistri sotto franchigia il parere del VS sarà vincolante".
Con il secondo motivo, "Violazione del principio di correttezza e buona fede nell'applicazione del contratto" | Parte_2 ha criticato la sentenza sostenendo che i sinistri " Parte_5 ", "UT”, Per_1 ," Pt_6 pur non rientrando fra quelli per i quali era richiesto il parere vincolante del VS - sarebbero stati liquidati in violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Con il terzo motivo "Condanna alle spese di giudizio" l'appellante ha criticato la sentenza per averla condannata alle spese del giudizio mentre le stesse avrebbero dovuto essere compensate, ai sensi dell'art. 92 cpc.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, tuttavia non sono fondate.
C'è da premettere che l'appellante, nel presente giudizio, ha contestato la mala gestio della Controparte_3 (sull'assunto che la stessa abbia violato la previsione dell'art. 28 del contratto sottoscritto) limitatamente a specifici sinistri ( Parte_4
, CP_5 CP_6, CP_7, Parte_5 , Presciutini, Per_1 e Pt_6 precludendo, di fatto a questo Collegio "di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi di impugnazione" (Cass.
Ordinanza n. 30129/2024) e dunque di esaminare le ulteriori pretese relative ai diversi sinistri.
Le singole fattispecie censurate vanno, poi, vagliate alla luce delle previsioni contrattuali (in particolar modo dell'art. 24 - che in sostanza ha attribuito all' CP_8 la gestione, sia giudiziale che extragiudiziale, delle vertenze - e dell'art. 28 "franchigia per “medical malpractice", ovvero per i sinistri riconducibili alla responsabilità connessa alla qualità di struttura ospedaliera-sanitaria ed all'esercizio della professione medico/sanitaria ed alle attività ad essa connessa, che ha previsto il parere vincolante del VS per i sinistri sotto la franchigia di €. 40.000,00) e dell'effettivo comportamento tenuto dalle parti (in particolar modo dalla rispetto alla gestione e definizione dei sinistri.
Relativamente a questo ultimo aspetto è, infatti, in atti una mail, del 15 marzo
2012 (cfr. all. 16 comparsa di risposta CP_1 con la quale la (a firma del Dott.
,
Per 2 oltre a comunicare e dunque a dare atto che il VS non era più operativo
("le polizze prevedevano un'autorizzazione alla liquidazione da parte di un comitato sinistri che di fatto non è più operativo" (...)) - ha, di fatto, acconsentito alla possibilità che i sinistri venissero risarciti (in deroga dell'art. 28 del contratto sottoscritto) senza il preventivo parere del VS ("Alternativamente ho chiesto ai nostri medici legali di relazionare sui sinistri e so che stanno ultimando il lavoro. Acquisite le loro relazioni posso fare una verifica con le tabelle di danno biologico, ITA e ITP e quindi la liquidazione. Vorrei fare un unico atto di liquidazione e quindi aspetterei qualche giorno per far terminare il lavoro ai nostri medici legali. Nel caso il lavoro dovesse protrarsi potrei anche fare un atto in acconto. Direi di aggiornarci la prossima settimana per decidere. Eventualmente, nel frattempo, per facilitarmi la verifica e quindi accelerare la liquidazione che va fatta con atto adeguatamente motivato, potrebbe indicarmi i criteri seguiti per la liquidazione delle voci extra tabella, quali personalizzazioni, spese legali ed altro").
La stessa volontà di deroga alle previsioni contrattuali è riscontrabile, come evidenziato (cfr. comparsa), sia nella email del 19.3.2012 (cfr. doc. 17 "..ho necessità di ottenere le relazioni dei medici legali per tutti i casi per supplire alla mancanza del comitato di valutazione prevista contrattualmente. Dopo di che potrò dirle se ci sono criticità o si può procedere a liquidare.."), sia nella successiva comunicazione del
12.4.13 (cfr. all. 19 comparsa di costituzione CP_1 nella quale l'appellante, relativamente al sinistro CP_61, così si è espressa: ""...è pervenuta a questa azienda nota dell'avverso legale, con cui vengono sollecitate determinazioni in merito all'emarginato sinistro. Si invita quindi codesta compagnia di assicurazioni a procedere al seguito di competenza con cortese urgenza, richiedendo.. di mettere a conoscenza di questa azienda le determinazioni che verranno assunte". Con riguardo alle richieste risarcitorie relative ai sinistri Parte_41, CP_5
CP 7, Parte_5 in primo luogo le stesse erano, Pt_6 e come
, documentalmente dimostrato (cfr. doc. 5) dall'appellata e non contestato, tutte originariamente eccedenti la somma di € 40.000/00 e, pertanto, non necessitavano del parere vincolante del VS.
Sotto altro diverso profilo, seppure liquidati i sinistri da CP_1 sotto la soglia della franchigia ciò comunque era avvenuto sempre in forza e nel rispetto dell'art. 24 del contratto sottoscritto che aveva delegato - potendo esercitare tutte le prerogative e diritti della parte assicurata sia di natura giudiziale che stragiudiziale – la gestione dei sinistri.
Per il sinistro CP_6 si è sopra già detto che l'appellata - con comunicazione del
12.4.13 ha, di fatto, acconsentito affinché venisse gestito e definito, dall'assicurazione ai sensi dell'art. 24 del contratto, derogando a quanto previsto dall'art. 28 dello stesso.
I sinistri UT e Per 1 per i quali è risultata giudizialmente accertata (doc.
n. 23) la responsabilità della Parte_2 nella causazione dei danni lamentati, la determinazione del "quantum" del risarcimento è stata il risultato delle transazioni intercorse tra l'appellata e i danneggiati, come dedotto, e ciò sempre in virtù delle prerogative riconosciute dall'art. 24 del contratto.
Per tutto quanto detto, deve ritenersi che la Controparte_3 ha provveduto alla liquidazione dei singoli sinistri nel rispetto delle prerogative (art. 24) contrattualmente attribuite e, comunque, sempre con il preventivo consenso o la successiva approvazione dell'appellata.
Infine, quanto all'ultima censura relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite, si osserva che fin dall'istaurazione della causa l'oggetto del giudizio non ha comportato la trattazione di questioni peculiari e nelle questioni affrontate non sono emerse incertezze giurisprudenziali tali da far emergere quelle "gravi e eccezionali ragioni" necessarie per poter giustificare, così come richiesto da parte appellante, la compensazione delle spese di lite ex art. 92 cpc. (Cass. Ordinanza n. 6901/25).
In conclusione, per le ragioni esposte va ritenuta condivisibile la decisione gravata e l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano a favore dell'appellata Controparte_9 come da
-
dispositivo, nella misura minima in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento a favore dell'appellata
- Controparte_3
[...] delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.256,00 oltre accessori di legge e
-
spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dott.ssa Marianna D'Avino Dott.ssa Fiorella Gozzer
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
Consigliere rel. dr.ssa Fiorella Gozzer
dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1822/20 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Armando Conti)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Pietro Modaferri)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 268/20 emessa dal Tribunale di Viterbo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 268/20, ha rigettato l'opposizione proposta, dalla Parte_2 , avverso il decreto ingiuntivo n. 1253/16 con il quale era stato ordinato il pagamento della somma di € 534.022,76 oltre interessi e spese in favore della CP_2 in forza di due estratti conto relativi alla polizza assicurativa n. 0472070159444. L' Parte_2 ha proposto appello chiedendo (cfr. atto di appello), in riforma della sentenza impugnata: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale e nel merito
"dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1253/2016, in quanto nulla è dovuto dall' alla Parte_2 Controparte_1 per la causale di cui al punto n. 1 dell'atto di citazione in opposizione"; in via subordinata, “previa revoca del decreto opposto, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio". Infine, in via istruttoria "la nomina di CTU che accerti l'importo esatto dovuto dalla Parte_2 per la causale di cui è processo", il tutto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Si è costituita la Controparte_3 la quale ha chiesto in via preliminare di rigettare la richiesta di inibitoria ex art.283 c.p.c. perché sprovvista dei requisiti di legge;
nel merito il rigetto dell'appello e di ogni richiesta istruttoria proposta dall'appellante, con conferma della sentenza e con vittoria di spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 26.6.2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia delle parti.
Così come si narra negli atti (cfr. sentenza e atto di appello) – alla cui integrale lettura
-
si rimanda -, la CP_1 (o meglio la CP_4 ) e la Parte_2 avevano stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile relativamente ai casi di "Medical Malpractice".
Il contratto prevedeva che per ogni sinistro liquidato vi fosse a carico dell [...]
Parte 3 l'obbligo del versamento di una franchigia di €. 40.000,00.
Contestualmente le parti avevano previsto la partecipazione della Compagnia al
Comitato Valutazione Sinistri (VS) e la vincolatività del parere dello stesso in caso di sinistri sotto franchigia. La CP_1 a seguito del mancato pagamento delle somme per i sinistri liquidati, di un decreto ingiuntivo perchiedeva ed otteneva l'emissione, nei confronti della la corresponsione delle franchigie ad essa dovute.
Il predetto decreto è stato opposto dalla la quale ha sostenuto di "non essere obbligata al pagamento delle franchigie, o, perlomeno, di tutte quelle richieste dalla
Assicurazione e/o nell'importo stesso".
A fondamento della domanda l'opponente poneva la violazione - da parte di CP_1
- dell'art. 28 del contratto e del principio di correttezza e buona fede.
La Compagnia Assicurativa contestava l'opposizione perché infondata.
La causa trattenuta in decisione è stata decisa con la sentenza gravata.
Il Primo Giudice ha respinto l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1253/2016, così motivando: "(...) in forza della polizza assicurativa stipulata il 31.5.2009 la è tenuta al rimborso della franchigia, prevista nella somma di € 40.000,00 per i sinistri da Medical Malpractice, non operando la stessa per i sinistri RCT ed RCO (art. 28 polizza).
Solo per tali tipi di sinistri, la liquidazione non prevede il parere vincolante del VS, avendo le parti espressamente previsto sempre all'art. 28 che "In caso di sinistri sotto franchigia il parere del VS sarà vincolante".
Dall'interpretazione del testo non emerge altro limite per detto parere, non sussistendo nel contratto sottocategorie di sinistri per valore inferiore a quello di franchigia.
Ma la previsione contrattuale è priva di un termine per la costituzione del VS, dei criteri di formazione e funzionamento e dei termini anche temporali necessari per coordinare tale intervento con la gestione delle vertenze.
Alla Compagnia di assicurazioni è delegata in via esclusiva la gestione dei sinistri, potendo esercitare tutte le prerogative e diritti della parte assicurata sia di natura giudiziale che stragiudiziale.
La gestione giudiziale comporta ovviamente le necessità del rispetto della tempistica procedurale anche per evitare conseguenze pregiudizievoli e responsabilità.
Tali elementi, genericità della previsione e delega della gestione, escludono che la procedura relativa all'intervento del VS rientri tra le obbligazioni contrattuali rispetto alle quali valutare la natura e la gravità dell'eventuale cattivo adempimento.
Ed infatti la stessa opponente ha tenuto un comportamento non univoco rispetto alla natura e valenza del parere del VS, poiché ha contribuito a gestire e definire sinistri senza il rispetto della tempistica prevista nel contratto (vedi ad esempio la mail del 15/3/12 all. 16 comparsa di risposta).
In tal modo ha ratificato il comportamento della opposta e dunque non può successivamente chiedere che lo stesso comportamento venga qualificato in termini di violazione contrattuale, proprio per la tutela della buona fede e della correttezza nella fase esecutiva dell'accordo".
L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi.
Con il primo motivo, "Inosservanza delle clausole contrattuali” l' Parte_2 > ha censurato la sentenza per aver il Tribunale dato una lettura dell'art 28 della polizza errata, nella forma e nella sostanza.
In particolare, ha sostenuto che il Giudice di primo grado - dopo aver "rilevato che l'obbligo del parere vincolante del Comitato valutazione sinistri sussiste soltanto per i sinistri c.d. sottosoglia, vale a dire rientranti nell'importo dei 40.000, 00 euro" - ha errato nell'escludere che il VS (Comitato Valutazione Sinistri) fosse già costituito e perfettamente funzionante (cfr. pag. 3 sentenza "Ma la previsione contrattuale è priva di un termine per la costituzione del VS, dei criteri di formazione e funzionamento e dei termini anche temporali necessari per coordinare tale intervento con la gestione delle vertenze. Alla Compagnia di assicurazioni è delegata in via esclusiva la gestione dei sinistri, potendo esercitare tutte le prerogative e diritti della parte assicurata sia di natura giudiziale che stragiudiziale").
Ha precisato che l' CP_1 aveva eseguito il contratto in dispregio all'art. 28 cit;
in particolare I ha specificato che per i sinistri Parte_4 CP_5
[...] Controparte_7 parte appellata aveva liquidato i Controparte_6 sinistri nonostante il parere contrario del C.V.S. (Comitato valutazione sinistri). Ha poi puntualizzato che era, altresì, da censurare la parte della sentenza che aveva escluso ogni valenza obbligatoria alla condizione secondo la quale “in caso di sinistri sotto franchigia il parere del VS sarà vincolante".
Con il secondo motivo, "Violazione del principio di correttezza e buona fede nell'applicazione del contratto" | Parte_2 ha criticato la sentenza sostenendo che i sinistri " Parte_5 ", "UT”, Per_1 ," Pt_6 pur non rientrando fra quelli per i quali era richiesto il parere vincolante del VS - sarebbero stati liquidati in violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Con il terzo motivo "Condanna alle spese di giudizio" l'appellante ha criticato la sentenza per averla condannata alle spese del giudizio mentre le stesse avrebbero dovuto essere compensate, ai sensi dell'art. 92 cpc.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, tuttavia non sono fondate.
C'è da premettere che l'appellante, nel presente giudizio, ha contestato la mala gestio della Controparte_3 (sull'assunto che la stessa abbia violato la previsione dell'art. 28 del contratto sottoscritto) limitatamente a specifici sinistri ( Parte_4
, CP_5 CP_6, CP_7, Parte_5 , Presciutini, Per_1 e Pt_6 precludendo, di fatto a questo Collegio "di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi di impugnazione" (Cass.
Ordinanza n. 30129/2024) e dunque di esaminare le ulteriori pretese relative ai diversi sinistri.
Le singole fattispecie censurate vanno, poi, vagliate alla luce delle previsioni contrattuali (in particolar modo dell'art. 24 - che in sostanza ha attribuito all' CP_8 la gestione, sia giudiziale che extragiudiziale, delle vertenze - e dell'art. 28 "franchigia per “medical malpractice", ovvero per i sinistri riconducibili alla responsabilità connessa alla qualità di struttura ospedaliera-sanitaria ed all'esercizio della professione medico/sanitaria ed alle attività ad essa connessa, che ha previsto il parere vincolante del VS per i sinistri sotto la franchigia di €. 40.000,00) e dell'effettivo comportamento tenuto dalle parti (in particolar modo dalla rispetto alla gestione e definizione dei sinistri.
Relativamente a questo ultimo aspetto è, infatti, in atti una mail, del 15 marzo
2012 (cfr. all. 16 comparsa di risposta CP_1 con la quale la (a firma del Dott.
,
Per 2 oltre a comunicare e dunque a dare atto che il VS non era più operativo
("le polizze prevedevano un'autorizzazione alla liquidazione da parte di un comitato sinistri che di fatto non è più operativo" (...)) - ha, di fatto, acconsentito alla possibilità che i sinistri venissero risarciti (in deroga dell'art. 28 del contratto sottoscritto) senza il preventivo parere del VS ("Alternativamente ho chiesto ai nostri medici legali di relazionare sui sinistri e so che stanno ultimando il lavoro. Acquisite le loro relazioni posso fare una verifica con le tabelle di danno biologico, ITA e ITP e quindi la liquidazione. Vorrei fare un unico atto di liquidazione e quindi aspetterei qualche giorno per far terminare il lavoro ai nostri medici legali. Nel caso il lavoro dovesse protrarsi potrei anche fare un atto in acconto. Direi di aggiornarci la prossima settimana per decidere. Eventualmente, nel frattempo, per facilitarmi la verifica e quindi accelerare la liquidazione che va fatta con atto adeguatamente motivato, potrebbe indicarmi i criteri seguiti per la liquidazione delle voci extra tabella, quali personalizzazioni, spese legali ed altro").
La stessa volontà di deroga alle previsioni contrattuali è riscontrabile, come evidenziato (cfr. comparsa), sia nella email del 19.3.2012 (cfr. doc. 17 "..ho necessità di ottenere le relazioni dei medici legali per tutti i casi per supplire alla mancanza del comitato di valutazione prevista contrattualmente. Dopo di che potrò dirle se ci sono criticità o si può procedere a liquidare.."), sia nella successiva comunicazione del
12.4.13 (cfr. all. 19 comparsa di costituzione CP_1 nella quale l'appellante, relativamente al sinistro CP_61, così si è espressa: ""...è pervenuta a questa azienda nota dell'avverso legale, con cui vengono sollecitate determinazioni in merito all'emarginato sinistro. Si invita quindi codesta compagnia di assicurazioni a procedere al seguito di competenza con cortese urgenza, richiedendo.. di mettere a conoscenza di questa azienda le determinazioni che verranno assunte". Con riguardo alle richieste risarcitorie relative ai sinistri Parte_41, CP_5
CP 7, Parte_5 in primo luogo le stesse erano, Pt_6 e come
, documentalmente dimostrato (cfr. doc. 5) dall'appellata e non contestato, tutte originariamente eccedenti la somma di € 40.000/00 e, pertanto, non necessitavano del parere vincolante del VS.
Sotto altro diverso profilo, seppure liquidati i sinistri da CP_1 sotto la soglia della franchigia ciò comunque era avvenuto sempre in forza e nel rispetto dell'art. 24 del contratto sottoscritto che aveva delegato - potendo esercitare tutte le prerogative e diritti della parte assicurata sia di natura giudiziale che stragiudiziale – la gestione dei sinistri.
Per il sinistro CP_6 si è sopra già detto che l'appellata - con comunicazione del
12.4.13 ha, di fatto, acconsentito affinché venisse gestito e definito, dall'assicurazione ai sensi dell'art. 24 del contratto, derogando a quanto previsto dall'art. 28 dello stesso.
I sinistri UT e Per 1 per i quali è risultata giudizialmente accertata (doc.
n. 23) la responsabilità della Parte_2 nella causazione dei danni lamentati, la determinazione del "quantum" del risarcimento è stata il risultato delle transazioni intercorse tra l'appellata e i danneggiati, come dedotto, e ciò sempre in virtù delle prerogative riconosciute dall'art. 24 del contratto.
Per tutto quanto detto, deve ritenersi che la Controparte_3 ha provveduto alla liquidazione dei singoli sinistri nel rispetto delle prerogative (art. 24) contrattualmente attribuite e, comunque, sempre con il preventivo consenso o la successiva approvazione dell'appellata.
Infine, quanto all'ultima censura relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite, si osserva che fin dall'istaurazione della causa l'oggetto del giudizio non ha comportato la trattazione di questioni peculiari e nelle questioni affrontate non sono emerse incertezze giurisprudenziali tali da far emergere quelle "gravi e eccezionali ragioni" necessarie per poter giustificare, così come richiesto da parte appellante, la compensazione delle spese di lite ex art. 92 cpc. (Cass. Ordinanza n. 6901/25).
In conclusione, per le ragioni esposte va ritenuta condivisibile la decisione gravata e l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano a favore dell'appellata Controparte_9 come da
-
dispositivo, nella misura minima in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento a favore dell'appellata
- Controparte_3
[...] delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.256,00 oltre accessori di legge e
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spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dott.ssa Marianna D'Avino Dott.ssa Fiorella Gozzer