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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/03/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1249/2022
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1249 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2022, vertente tra
, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Maria Letizia Bortone ed Emiliano Buffardi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Controparte_1 C.F._2
Mastrobattista, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale con domanda di addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: […] dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
per colpa esclusiva di per la violazione degli obblighi di fedeltà, di assistenza CP_1 Controparte_1
del coniuge e di collaborazione sanciti dall'art. 143 e segg. CC;
confermare in capo ad entrambi i pagina 1 di 12 genitori l'affido condiviso dei figli e con collocamento prevalente degli stessi Per_1 Per_2
presso la madre nella ex casa coniugale in Fondi, Via Lagurio,52, che resterà assegnata, con il relativo
arredo e mobilio, a;
stabilire che entrambi i genitori conserveranno l'esercizio della Parte_1
potestà sui figli ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano
gli stessi, in ordine all'istruzione, all'educazione, allo sport ed alla salute, tenendo conto dei loro
bisogni, delle loro capacità, nonché, delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni;
stabilire che ciascun
genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione
quando avrà i figli con sé; stabilire che il padre (salvo diverso accordo dei genitori) terrà con sé i figli ad
anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 01 gennaio, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo e, sempre ad anni alterni, il giorno dell'Epifania e tutte le altre festività o come
meglio stabilito dall'Ordinanza presidenziale del 20/10/22; stabilire che il padre (salvo diverso accordo
dei genitori) durante la settimana, potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà compatibilmente con
le esigenze scolastiche, di vita e ricreative degli stessi;
stabilire che il padre potrà tenere con sè i figli,
(salvo diverso accordo tra i genitori) per 15 giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordarsi
entro il 30 maggio di ogni anno;
stabilire a carico di il versamento, entro il 5 di ogni Controparte_1
mese, di un assegno di complessivi €.900,00 (€.450,00 per ciascun figlio) in favore di Parte_2
per il mantenimento dei figli minori e da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 Per_2
indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, medico-sanitarie,
dentistiche, ludiche e parascolastiche, sportive) sostenute o da sostenersi nell'interesse della prole, come
previste dal Protocollo spese ordinarie e straordinarie adottato dal Tribunale di Latina;
Ordinare alla
Lazio Crea S.p.a., datrice di lavoro di il pagamento diretto in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'assegno di mantenimento per i figli minori, e considerato il
[...] Per_1 Per_2
documentato reiterato inadempimento del (doc. 1 e 2).” Con vittoria di spese, competenze ed CP_1
onorari di lite di cui i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari.
Per parte resistente: Il procuratore del resistente si riporta alla memoria di costituzione e risposta,
alla memoria integrativa ritualmente depositata, alla documentazione allegata, ad ogni istanza,
eccezione e deduzione dedotta, ad ogni scritto difensivo e verbale di udienza, chiedendo l'integrale
accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Contesta ed impugna tutto quanto ex adverso dedotto,
pagina 2 di 12 eccepito ed articolato dalla ricorrente siccome infondato in fatto ed in diritto. Il procuratore del
resistente chiede concedersi termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 9.3.2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale tra le parti, con CP_1
addebito al marito, di assegnare alla moglie la ex casa coniugale, di affidare i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, di porre a carico del resistente l'obbligo di mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 900,00 mensili (euro 450,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Fondi (LT), in data 23.6.2007; dal matrimonio erano nati due figli, (25.8.2008) e (11.12.2010); il nell'agosto del 2021 aveva Per_1 Per_2 CP_1
intrapreso una relazione extra-coniugale, adottando in pubblico un comportamento contrario ai
doveri coniugali ed offendendo la dignità e l'onore della propria consorte, venendo meno all'obbligo di
fedeltà, causando in tal modo la frattura coniugale; la scoperta della relazione extra coniugale intrapresa dal aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza ed il CP_1
resistente già da alcuni mesi viveva in altro immobile di proprietà dello stesso; la era Pt_1
un'insegnante, con stipendio mensile di €. 1300,00 circa, mentre il dipendente con CP_1
contratto a tempo indeterminato, percepiva mensilmente €. 1700,00 circa e godeva di un ulteriore reddito, a cadenza mensile, di circa € 500,00, oltre ad altri emolumenti ed introiti,
quale assessore presso il Comune di Fondi.
spiegava domanda di addebito alla moglie. Controparte_1
Chiedeva, altresì, di quantificare nella misura di euro 200,00 mensili per ciascun figlio l'importo del contributo al mantenimento della prole da porsi a carico del padre.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: le prospettazioni della ricorrente in ordine alla presunta relazione extra-coniugale del erano solo fantasiose e CP_1
pagina 3 di 12 sterili congetture; il si era sempre dedicato totalmente alla crescita e alla cura dei figli, CP_1
provvedendo personalmente alle loro necessità ed ai loro bisogni, morali e materiali, garantendo loro
una vita dignitosa e un tenore di vita adeguato;
la aveva allontanato il marito dalla casa Pt_1
coniugale e dai figli, obbligandolo a vivere separato dai figli, e già da diverso tempo limitava i rapporti
padre – figli, screditando e denigrando ai loro occhi la figura paterna;
il era un dipendente CP_1
della LAZIO CREA SPA e percepiva una retribuzione mensile non superiore ad € 1.300,00
oltre ad una modesta indennità quale assessore;
la moglie era economicamente autosufficiente , percepiva uno stipendio superiore a quello del marito ed era in grado di mantenersi autonomamente, era proprietaria di immobili di pregio ed utilizzava in maniera esclusiva l'auto di famiglia, impedendo al marito di farne parimenti uso;
la casa coniugale sita in Fondi di proprietà del resistente doveva essere assegnata al genitore presso il quale venivano collocati i figli minori.
Con ordinanza del 20.10.2022, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
affidava i figli
minori in via condivisa ad entrambi i genitori;
collocava i figli minori presso la madre in via
prevalente; assegnava la ex casa coniugale alla suddetta collocataria;
prevedeva che il genitore non
collocatario potesse avere con sé i figli minori nelle modalità determinate in accordo tra i genitori
ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16 alle ore 21, a fine
settimana alternati dalle ore 16 del venerdì alle ore 20 della domenica, il giorno della Vigilia o del
Natale, della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni dalle ore 10 alle ore 22 nonché, alla pari
con il genitore collocatario, per quindici giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, da
concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
poneva a carico del genitore non collocatario
l'assegno di mantenimento in favore della prole di € 300,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili
annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al
contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina.
La causa proseguiva per la comparizione e per la trattazione.
Quindi, espletata la prova orale ammessa e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 12 - il merito della lite
Rimessione della causa in istruttoria
Preliminarmente la richiesta avanzata dalla difesa di parte ricorrente di rimettere la causa sul
ruolo istruttorio ed ammettere, in riforma dell'Ordinanza ammissiva del 21/06/23, i residuati mezzi di
prova richiesti dalla Ricorrente con le memorie ex art. 183 c.p.c., oggetto di riserva da parte del GI, va rigettata, essendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Pronuncia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. (“sussistono le
condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata l'avvenuta
separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata da
una situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire meno dell'affectio
coniugalis” tra le tante, Cass. n°3356.2007; Cass. n°6970.2003).
Domande di addebito
La domanda di addebito svolta dalla ricorrente merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ.,
11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla pagina 5 di 12 parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò ne deriva che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14
febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19.2.2018 n.3923).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato il nesso di causalità tra il tradimento e l'intollerabilità della convivenza.
, difatti, ha dedotto che la convivenza tra le parti è divenuta intollerabile a Parte_1
seguito della scoperta, nell'agosto del 2021, della violazione del dovere di fedeltà da parte di
, poi suffragata, nel settembre 2021, dalla relazione dell'agenzia di Controparte_1
Investigazioni Rinaldi di Fondi, cui la ricorrente aveva dato incarico di verificare l'esistenza della relazione sentimentale tra il marito e tale Per_3
La ha prospettato altresì che il matrimonio tra le parti era stato felice sino alla Pt_1
scoperta della relazione extra-coniugale, cui, quindi, doveva causalmente ricondursi l'insorgere della crisi coniugale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, tanto che il nell'ottobre 2021, aveva definitivamente lasciato la ex casa coniugale. CP_1
Ciò posto, in sede di prova orale il teste , investigatore privato, ha Testimone_1
confermato di aver ricevuto incarico, nell'agosto 2021, dalla ricorrente, onde verificare l'infedeltà del marito e di avere accertato che il avesse una relazione extra-coniugale CP_1
pagina 6 di 12 (v. relazione investigativa, in atti, ove sub. pag. 2 è dato leggersi: Dalle indagini effettuate, svolte
tra i giorni 25 e 31 agosto, è risultato che il Sig. intrattiene una relazione Controparte_1
extraconiugale; v. verbale udienza 5.12.2023, dichiarazioni Ho ricevuto Testimone_1
incarico nell'agosto 2021 da al fine di verificare l'infedeltà del marito; Sui cap 4) Parte_1
“Vero che il 25/08/2021, incaricava il dr. titolare Parte_1 Testimone_1
dell'omonima agenzia di investigazioni private con sede in Fondi, Via Roma 55, di Tes_1
indagare sulla relazione extraconiugale del marito con tale come da Controparte_1 Per_3
doc. E) allegato alle presenti memorie che si mostra al teste?” e 5) “Vero che, il giorno 01/09/21
aveva conferma dall'agenzia investigativa che Parte_1 Tes_1 Controparte_1
intratteneva una relazione extraconiugale con ?” Sui cap. 4 e 5, Si è vero, CP_2
confermo la relazione che mi viene mostrata).
Dalla lettura della relazione investigativa è evidente l'assiduità della frequentazione tra il e la nell'agosto del 2021 e l'intimità tra i due, immortalati dall'investigatore CP_1 CP_2
privato anche mano nella mano (v. foto di cui alla relazione investigativa, in atti).
Inoltre, la madre della ricorrente, escussa all'udienza del 5.12.2023, ha confermato le prospettazioni della sul fatto che, sino ad agosto 2021, i coniugi fossero una coppia Pt_1
felice e che il fallimento del matrimonio sia conseguito alla scoperta, da parte della ricorrente,
della relazione extra-coniugale intrapresa dal marito (v. verbale udienza 5.12.2023,
dichiarazioni Sul cap. 2) “Vero che, in data 03/08/2021, Tes_2 Pt_1 Pt_1
chiedeva spiegazioni a circa il tradimento, scoperto leggendo il diario della Controparte_1
figlia , ma questi la insultava con le frasi “...sei una puttana!!” “... sei una troia!!” ed Per_2
la aggrediva con uno schiaffo in pieno volto, come da foto allegate al doc. 4) depositate col ricorso?”; 3) “Vero che, a causa dello schiaffo ricevuto da il 3/08/21, Controparte_1 Parte_1
accusava dolori al viso anche durante la masticazione, da ricorrere alle cure della
[...]
dr.ssa , come da doc. 3) all.to al ricorso che si mostra al teste ?”; 4) “Vero che il Persona_4
25/08/2021, incaricava il dr. titolare dell'omonima Parte_1 Testimone_1
agenzia di investigazioni private con sede in Fondi, Via Roma 55, di indagare sulla Tes_1
relazione extraconiugale del marito con tale come da doc. E) Controparte_1 Per_3
pagina 7 di 12 allegato alle presenti memorie che si mostra al teste?”; 5) “Vero che, il giorno 01/09/21
aveva conferma dall'agenzia investigativa che Parte_1 Tes_1 Controparte_1
intratteneva una relazione extraconiugale con ?”; 6) “Vero che la scoperta da CP_2
parte di della relazione extraconiugale tra e Parte_1 Controparte_1 CP_2
causava la frattura dell'unione coniugale tra i coniugi e l'intollerabilità della Controparte_3
convivenza tra i due ?”; 15) “Vero che il giorno 03/09/2021, tra e Parte_1 CP_1
nasceva una discussione durante la quale, apostrofava
[...] Controparte_1 Parte_1
con le parole “sei una puttana!! ...una troia, buona a nulla!”, strattonandola per il
[...]
braccio, costringendola a ricorrere alle cure del PS dell'Ospedale di Fondi, come da doc. 3
allegato al ricorso?”; 16) “Vero che nella seconda decade di Ottobre 2021, tra Controparte_1
e nasceva una discussione a seguito della quale Parte_1 Controparte_1
abbandonava la casa coniugale in Fondi, Via Lagurio 52, trasferendosi a vivere altrove proseguendo la relazione extraconiugale con ?” Sui cap. 2, 3, 4, 5, 6, 15 e 16: Si è CP_2
vero, me l'ha riferito mia figlia. Aggiungo che prima della scoperta del tradimento erano una
coppia felice, con due bambini, stavano bene. Il tradimento ha determinato la fine del
matrimonio. Sul cap. 3) Aggiungo di averla accompagnata dalla dottoressa , ma non ricordo la Per_4
strada ove si trova lo studio né quando è successo. Sul cap. 16) Aggiungo che all'ospedale fu
accompagnata dal marito della sorella di . CP_1
Risulta, quindi, in modo non equivoco, che la scoperta da parte della ricorrente della relazione extraconiugale del marito, si colloca temporalmente in epoca immediatamente precedente all'insorgere della crisi coniugale cui deve quindi causalmente ricondursi l'impossibilità di proseguire nella convivenza tra le parti (cessata, difatti, nell'ottobre 2021,
circa due mesi dopo la scoperta del tradimento) ed il fallimento del matrimonio.
Inoltre, parte resistente non ha fornito la prova dell'anteriorità della crisi coniugale né che il matrimonio si fosse ridotto ad una convivenza formale.
Pertanto – in conformità al sopra menzionato indirizzo della giurisprudenza di legittimità – la domanda di addebito della separazione al marito è fondata e deve essere accolta, con conseguente rigetto della domanda di addebito spiegata dal resistente.
pagina 8 di 12 Statuizioni relative alla prole ed assegnazione casa coniugale
Con riferimento ai figli minorenni delle parti, (25.8.2008) e (1.12.2010), Per_1 Per_2
va disposto l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente dei minori presso la madre, come richiesto da ambedue le parti e già disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti.
L'affidamento condiviso dei minori risulta, difatti, la scelta preferita dal legislatore come la più conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità: le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
In ragione del collocamento prevalente dei figli presso la madre, la casa coniugale deve essere assegnata a , come richiesto, peraltro, da entrambi le parti. Parte_1
Quanto al regime di visita, anche attesa l'età dei figli e la concorde richiesta delle parti sul punto, il Collegio reputa rispondente all'interesse dei minori prevedere che , Controparte_1
compatibilmente con le esigenze di figli ed i loro impegni scolastici ed extra-scolastici, possa vedere e tenere con sé i figli quando vorrà nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore
21:00, e a fine settimana alternati dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica.
Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alternati tra i genitori, il 24
dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 26 dicembre con un genitore ed il 6
dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro.
pagina 9 di 12 Durante le festività pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alternati tra i genitori, la
Domenica di Pasqua con un genitore, il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno dei minori, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Contribuito per il mantenimento dei figli minorenni
Sull'assegno di mantenimento per i figli giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 n. 3922).
Come insegna la Suprema Corte, “lo stato biologico di procreazione fa sorgere a carico del genitore, legittimo o naturale, tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c., compreso quello di mantenimento, che unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale”(Cass. n.
2196/2003).
L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole” ed il codice civile richiama il dovere dei genitori al mantenimento dei figli negli artt. 147, 188,
261,155, 315 bis.
La crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni reddituali della risulta la percezione, da parte Pt_1
della stessa, nel 2023, di un reddito complessivo lordo annuo pari ad euro 24.039,00 (v.
730/2024, in atti). La ricorrente risulta essere proprietaria unicamente di una piccola quota di proprietà (v. dichiarazioni reddituali in atti) di un immobile nel Comune di Fondi (LT) nel quale, come emerso in corso di causa, vive la di lei madre (v. verbale udienza presidenziale,
pagina 10 di 12 dichiarazioni Avv. Bortone: Ad integrazione della dichiarazione della propria assistita precisa come la ricorrente sia proprietaria per successione della quota di 2/12 della casa in cui vive la madre).
La di , inoltre, è assegnataria della ex casa coniugale. Pt_1
Nel 2023 ha percepito un reddito complessivo lordo annuo pari a 36.320,00 Controparte_1
(v. 730/2024, in atti). Lo stesso è proprietario di due immobili (la ex casa coniugale ed un altro piccolo immobile) ambedue siti nel Comune di Fondi (v. visura catastale in atti e quadro fabbricati di cui alle dichiarazioni reddituali) oltre a svariati terreni e non risulta gravato da costi abitativi (mutuo/canone di locazione) non avendo prodotto documentazione in tal senso.
Conseguentemente, considerati i redditi ed il patrimonio delle parti, tenuto conto dell'età di
(17 anni) e (15 anni) e delle loro esigenze di vita, reputa equo il Collegio Per_1 Per_2
porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli nell'ammontare già individuato con i provvedimenti provvisori ed urgenti (ovvero euro
300,00 mensili per ciascun figlio, come già rivalutati), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Pagamento diretto da parte del datore di lavoro
La domanda avanzata in sede di precisazione delle conclusioni da parte ricorrente di ordinare
alla Lazio Crea S.p.a., datrice di lavoro di il pagamento diretto in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'assegno di mantenimento per i figli minori, e considerato il
[...] Per_1 Per_2
documentato reiterato inadempimento del è inammissibile, trovando applicazione la CP_1
disciplina di cui all'art. 473 bis 37 c.p.c..
spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per la metà, la restante parte va posta a carico di parte resistente, in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 11 di 12 DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate Fondi (LT), in data 23.6.2007
(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 52, P. II, S.
A, dell'anno 2007);
ACCOGLIE la domanda di addebito svolta da e conseguentemente rigetta Parte_1
la domanda di addebito spiegata da;
Controparte_1
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre di cui in parte motiva;
ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1
e (minorenni), l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 di ogni Per_2 Parte_1
mese, la somma mensile di 600,00 euro (300,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento
ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie necessarie per i figli e (minorenni), Per_1 Per_2
determinate come da Protocollo di questo Tribunale di Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA inammissibile la domanda relativa al pagamento diretto da parte del datore di lavoro del svolta dalla ricorrente;
CP_1
COMPENSA le spese di lite per la metà;
AN parte resistente alla rifusione in favore dell'avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari della metà delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 per compensi,
oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%;
ORDINA l'annotazione per legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 11.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 12 di 12
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1249 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2022, vertente tra
, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Maria Letizia Bortone ed Emiliano Buffardi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Controparte_1 C.F._2
Mastrobattista, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale con domanda di addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: […] dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
per colpa esclusiva di per la violazione degli obblighi di fedeltà, di assistenza CP_1 Controparte_1
del coniuge e di collaborazione sanciti dall'art. 143 e segg. CC;
confermare in capo ad entrambi i pagina 1 di 12 genitori l'affido condiviso dei figli e con collocamento prevalente degli stessi Per_1 Per_2
presso la madre nella ex casa coniugale in Fondi, Via Lagurio,52, che resterà assegnata, con il relativo
arredo e mobilio, a;
stabilire che entrambi i genitori conserveranno l'esercizio della Parte_1
potestà sui figli ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano
gli stessi, in ordine all'istruzione, all'educazione, allo sport ed alla salute, tenendo conto dei loro
bisogni, delle loro capacità, nonché, delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni;
stabilire che ciascun
genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione
quando avrà i figli con sé; stabilire che il padre (salvo diverso accordo dei genitori) terrà con sé i figli ad
anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 01 gennaio, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo e, sempre ad anni alterni, il giorno dell'Epifania e tutte le altre festività o come
meglio stabilito dall'Ordinanza presidenziale del 20/10/22; stabilire che il padre (salvo diverso accordo
dei genitori) durante la settimana, potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà compatibilmente con
le esigenze scolastiche, di vita e ricreative degli stessi;
stabilire che il padre potrà tenere con sè i figli,
(salvo diverso accordo tra i genitori) per 15 giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordarsi
entro il 30 maggio di ogni anno;
stabilire a carico di il versamento, entro il 5 di ogni Controparte_1
mese, di un assegno di complessivi €.900,00 (€.450,00 per ciascun figlio) in favore di Parte_2
per il mantenimento dei figli minori e da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 Per_2
indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, medico-sanitarie,
dentistiche, ludiche e parascolastiche, sportive) sostenute o da sostenersi nell'interesse della prole, come
previste dal Protocollo spese ordinarie e straordinarie adottato dal Tribunale di Latina;
Ordinare alla
Lazio Crea S.p.a., datrice di lavoro di il pagamento diretto in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'assegno di mantenimento per i figli minori, e considerato il
[...] Per_1 Per_2
documentato reiterato inadempimento del (doc. 1 e 2).” Con vittoria di spese, competenze ed CP_1
onorari di lite di cui i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari.
Per parte resistente: Il procuratore del resistente si riporta alla memoria di costituzione e risposta,
alla memoria integrativa ritualmente depositata, alla documentazione allegata, ad ogni istanza,
eccezione e deduzione dedotta, ad ogni scritto difensivo e verbale di udienza, chiedendo l'integrale
accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Contesta ed impugna tutto quanto ex adverso dedotto,
pagina 2 di 12 eccepito ed articolato dalla ricorrente siccome infondato in fatto ed in diritto. Il procuratore del
resistente chiede concedersi termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 9.3.2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale tra le parti, con CP_1
addebito al marito, di assegnare alla moglie la ex casa coniugale, di affidare i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, di porre a carico del resistente l'obbligo di mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 900,00 mensili (euro 450,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Fondi (LT), in data 23.6.2007; dal matrimonio erano nati due figli, (25.8.2008) e (11.12.2010); il nell'agosto del 2021 aveva Per_1 Per_2 CP_1
intrapreso una relazione extra-coniugale, adottando in pubblico un comportamento contrario ai
doveri coniugali ed offendendo la dignità e l'onore della propria consorte, venendo meno all'obbligo di
fedeltà, causando in tal modo la frattura coniugale; la scoperta della relazione extra coniugale intrapresa dal aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza ed il CP_1
resistente già da alcuni mesi viveva in altro immobile di proprietà dello stesso; la era Pt_1
un'insegnante, con stipendio mensile di €. 1300,00 circa, mentre il dipendente con CP_1
contratto a tempo indeterminato, percepiva mensilmente €. 1700,00 circa e godeva di un ulteriore reddito, a cadenza mensile, di circa € 500,00, oltre ad altri emolumenti ed introiti,
quale assessore presso il Comune di Fondi.
spiegava domanda di addebito alla moglie. Controparte_1
Chiedeva, altresì, di quantificare nella misura di euro 200,00 mensili per ciascun figlio l'importo del contributo al mantenimento della prole da porsi a carico del padre.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: le prospettazioni della ricorrente in ordine alla presunta relazione extra-coniugale del erano solo fantasiose e CP_1
pagina 3 di 12 sterili congetture; il si era sempre dedicato totalmente alla crescita e alla cura dei figli, CP_1
provvedendo personalmente alle loro necessità ed ai loro bisogni, morali e materiali, garantendo loro
una vita dignitosa e un tenore di vita adeguato;
la aveva allontanato il marito dalla casa Pt_1
coniugale e dai figli, obbligandolo a vivere separato dai figli, e già da diverso tempo limitava i rapporti
padre – figli, screditando e denigrando ai loro occhi la figura paterna;
il era un dipendente CP_1
della LAZIO CREA SPA e percepiva una retribuzione mensile non superiore ad € 1.300,00
oltre ad una modesta indennità quale assessore;
la moglie era economicamente autosufficiente , percepiva uno stipendio superiore a quello del marito ed era in grado di mantenersi autonomamente, era proprietaria di immobili di pregio ed utilizzava in maniera esclusiva l'auto di famiglia, impedendo al marito di farne parimenti uso;
la casa coniugale sita in Fondi di proprietà del resistente doveva essere assegnata al genitore presso il quale venivano collocati i figli minori.
Con ordinanza del 20.10.2022, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
affidava i figli
minori in via condivisa ad entrambi i genitori;
collocava i figli minori presso la madre in via
prevalente; assegnava la ex casa coniugale alla suddetta collocataria;
prevedeva che il genitore non
collocatario potesse avere con sé i figli minori nelle modalità determinate in accordo tra i genitori
ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16 alle ore 21, a fine
settimana alternati dalle ore 16 del venerdì alle ore 20 della domenica, il giorno della Vigilia o del
Natale, della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni dalle ore 10 alle ore 22 nonché, alla pari
con il genitore collocatario, per quindici giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, da
concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
poneva a carico del genitore non collocatario
l'assegno di mantenimento in favore della prole di € 300,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili
annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al
contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina.
La causa proseguiva per la comparizione e per la trattazione.
Quindi, espletata la prova orale ammessa e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 12 - il merito della lite
Rimessione della causa in istruttoria
Preliminarmente la richiesta avanzata dalla difesa di parte ricorrente di rimettere la causa sul
ruolo istruttorio ed ammettere, in riforma dell'Ordinanza ammissiva del 21/06/23, i residuati mezzi di
prova richiesti dalla Ricorrente con le memorie ex art. 183 c.p.c., oggetto di riserva da parte del GI, va rigettata, essendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Pronuncia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. (“sussistono le
condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata l'avvenuta
separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata da
una situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire meno dell'affectio
coniugalis” tra le tante, Cass. n°3356.2007; Cass. n°6970.2003).
Domande di addebito
La domanda di addebito svolta dalla ricorrente merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ.,
11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla pagina 5 di 12 parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò ne deriva che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14
febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19.2.2018 n.3923).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato il nesso di causalità tra il tradimento e l'intollerabilità della convivenza.
, difatti, ha dedotto che la convivenza tra le parti è divenuta intollerabile a Parte_1
seguito della scoperta, nell'agosto del 2021, della violazione del dovere di fedeltà da parte di
, poi suffragata, nel settembre 2021, dalla relazione dell'agenzia di Controparte_1
Investigazioni Rinaldi di Fondi, cui la ricorrente aveva dato incarico di verificare l'esistenza della relazione sentimentale tra il marito e tale Per_3
La ha prospettato altresì che il matrimonio tra le parti era stato felice sino alla Pt_1
scoperta della relazione extra-coniugale, cui, quindi, doveva causalmente ricondursi l'insorgere della crisi coniugale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, tanto che il nell'ottobre 2021, aveva definitivamente lasciato la ex casa coniugale. CP_1
Ciò posto, in sede di prova orale il teste , investigatore privato, ha Testimone_1
confermato di aver ricevuto incarico, nell'agosto 2021, dalla ricorrente, onde verificare l'infedeltà del marito e di avere accertato che il avesse una relazione extra-coniugale CP_1
pagina 6 di 12 (v. relazione investigativa, in atti, ove sub. pag. 2 è dato leggersi: Dalle indagini effettuate, svolte
tra i giorni 25 e 31 agosto, è risultato che il Sig. intrattiene una relazione Controparte_1
extraconiugale; v. verbale udienza 5.12.2023, dichiarazioni Ho ricevuto Testimone_1
incarico nell'agosto 2021 da al fine di verificare l'infedeltà del marito; Sui cap 4) Parte_1
“Vero che il 25/08/2021, incaricava il dr. titolare Parte_1 Testimone_1
dell'omonima agenzia di investigazioni private con sede in Fondi, Via Roma 55, di Tes_1
indagare sulla relazione extraconiugale del marito con tale come da Controparte_1 Per_3
doc. E) allegato alle presenti memorie che si mostra al teste?” e 5) “Vero che, il giorno 01/09/21
aveva conferma dall'agenzia investigativa che Parte_1 Tes_1 Controparte_1
intratteneva una relazione extraconiugale con ?” Sui cap. 4 e 5, Si è vero, CP_2
confermo la relazione che mi viene mostrata).
Dalla lettura della relazione investigativa è evidente l'assiduità della frequentazione tra il e la nell'agosto del 2021 e l'intimità tra i due, immortalati dall'investigatore CP_1 CP_2
privato anche mano nella mano (v. foto di cui alla relazione investigativa, in atti).
Inoltre, la madre della ricorrente, escussa all'udienza del 5.12.2023, ha confermato le prospettazioni della sul fatto che, sino ad agosto 2021, i coniugi fossero una coppia Pt_1
felice e che il fallimento del matrimonio sia conseguito alla scoperta, da parte della ricorrente,
della relazione extra-coniugale intrapresa dal marito (v. verbale udienza 5.12.2023,
dichiarazioni Sul cap. 2) “Vero che, in data 03/08/2021, Tes_2 Pt_1 Pt_1
chiedeva spiegazioni a circa il tradimento, scoperto leggendo il diario della Controparte_1
figlia , ma questi la insultava con le frasi “...sei una puttana!!” “... sei una troia!!” ed Per_2
la aggrediva con uno schiaffo in pieno volto, come da foto allegate al doc. 4) depositate col ricorso?”; 3) “Vero che, a causa dello schiaffo ricevuto da il 3/08/21, Controparte_1 Parte_1
accusava dolori al viso anche durante la masticazione, da ricorrere alle cure della
[...]
dr.ssa , come da doc. 3) all.to al ricorso che si mostra al teste ?”; 4) “Vero che il Persona_4
25/08/2021, incaricava il dr. titolare dell'omonima Parte_1 Testimone_1
agenzia di investigazioni private con sede in Fondi, Via Roma 55, di indagare sulla Tes_1
relazione extraconiugale del marito con tale come da doc. E) Controparte_1 Per_3
pagina 7 di 12 allegato alle presenti memorie che si mostra al teste?”; 5) “Vero che, il giorno 01/09/21
aveva conferma dall'agenzia investigativa che Parte_1 Tes_1 Controparte_1
intratteneva una relazione extraconiugale con ?”; 6) “Vero che la scoperta da CP_2
parte di della relazione extraconiugale tra e Parte_1 Controparte_1 CP_2
causava la frattura dell'unione coniugale tra i coniugi e l'intollerabilità della Controparte_3
convivenza tra i due ?”; 15) “Vero che il giorno 03/09/2021, tra e Parte_1 CP_1
nasceva una discussione durante la quale, apostrofava
[...] Controparte_1 Parte_1
con le parole “sei una puttana!! ...una troia, buona a nulla!”, strattonandola per il
[...]
braccio, costringendola a ricorrere alle cure del PS dell'Ospedale di Fondi, come da doc. 3
allegato al ricorso?”; 16) “Vero che nella seconda decade di Ottobre 2021, tra Controparte_1
e nasceva una discussione a seguito della quale Parte_1 Controparte_1
abbandonava la casa coniugale in Fondi, Via Lagurio 52, trasferendosi a vivere altrove proseguendo la relazione extraconiugale con ?” Sui cap. 2, 3, 4, 5, 6, 15 e 16: Si è CP_2
vero, me l'ha riferito mia figlia. Aggiungo che prima della scoperta del tradimento erano una
coppia felice, con due bambini, stavano bene. Il tradimento ha determinato la fine del
matrimonio. Sul cap. 3) Aggiungo di averla accompagnata dalla dottoressa , ma non ricordo la Per_4
strada ove si trova lo studio né quando è successo. Sul cap. 16) Aggiungo che all'ospedale fu
accompagnata dal marito della sorella di . CP_1
Risulta, quindi, in modo non equivoco, che la scoperta da parte della ricorrente della relazione extraconiugale del marito, si colloca temporalmente in epoca immediatamente precedente all'insorgere della crisi coniugale cui deve quindi causalmente ricondursi l'impossibilità di proseguire nella convivenza tra le parti (cessata, difatti, nell'ottobre 2021,
circa due mesi dopo la scoperta del tradimento) ed il fallimento del matrimonio.
Inoltre, parte resistente non ha fornito la prova dell'anteriorità della crisi coniugale né che il matrimonio si fosse ridotto ad una convivenza formale.
Pertanto – in conformità al sopra menzionato indirizzo della giurisprudenza di legittimità – la domanda di addebito della separazione al marito è fondata e deve essere accolta, con conseguente rigetto della domanda di addebito spiegata dal resistente.
pagina 8 di 12 Statuizioni relative alla prole ed assegnazione casa coniugale
Con riferimento ai figli minorenni delle parti, (25.8.2008) e (1.12.2010), Per_1 Per_2
va disposto l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente dei minori presso la madre, come richiesto da ambedue le parti e già disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti.
L'affidamento condiviso dei minori risulta, difatti, la scelta preferita dal legislatore come la più conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità: le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
In ragione del collocamento prevalente dei figli presso la madre, la casa coniugale deve essere assegnata a , come richiesto, peraltro, da entrambi le parti. Parte_1
Quanto al regime di visita, anche attesa l'età dei figli e la concorde richiesta delle parti sul punto, il Collegio reputa rispondente all'interesse dei minori prevedere che , Controparte_1
compatibilmente con le esigenze di figli ed i loro impegni scolastici ed extra-scolastici, possa vedere e tenere con sé i figli quando vorrà nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore
21:00, e a fine settimana alternati dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica.
Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alternati tra i genitori, il 24
dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 26 dicembre con un genitore ed il 6
dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro.
pagina 9 di 12 Durante le festività pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alternati tra i genitori, la
Domenica di Pasqua con un genitore, il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno dei minori, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Contribuito per il mantenimento dei figli minorenni
Sull'assegno di mantenimento per i figli giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 n. 3922).
Come insegna la Suprema Corte, “lo stato biologico di procreazione fa sorgere a carico del genitore, legittimo o naturale, tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c., compreso quello di mantenimento, che unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale”(Cass. n.
2196/2003).
L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole” ed il codice civile richiama il dovere dei genitori al mantenimento dei figli negli artt. 147, 188,
261,155, 315 bis.
La crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni reddituali della risulta la percezione, da parte Pt_1
della stessa, nel 2023, di un reddito complessivo lordo annuo pari ad euro 24.039,00 (v.
730/2024, in atti). La ricorrente risulta essere proprietaria unicamente di una piccola quota di proprietà (v. dichiarazioni reddituali in atti) di un immobile nel Comune di Fondi (LT) nel quale, come emerso in corso di causa, vive la di lei madre (v. verbale udienza presidenziale,
pagina 10 di 12 dichiarazioni Avv. Bortone: Ad integrazione della dichiarazione della propria assistita precisa come la ricorrente sia proprietaria per successione della quota di 2/12 della casa in cui vive la madre).
La di , inoltre, è assegnataria della ex casa coniugale. Pt_1
Nel 2023 ha percepito un reddito complessivo lordo annuo pari a 36.320,00 Controparte_1
(v. 730/2024, in atti). Lo stesso è proprietario di due immobili (la ex casa coniugale ed un altro piccolo immobile) ambedue siti nel Comune di Fondi (v. visura catastale in atti e quadro fabbricati di cui alle dichiarazioni reddituali) oltre a svariati terreni e non risulta gravato da costi abitativi (mutuo/canone di locazione) non avendo prodotto documentazione in tal senso.
Conseguentemente, considerati i redditi ed il patrimonio delle parti, tenuto conto dell'età di
(17 anni) e (15 anni) e delle loro esigenze di vita, reputa equo il Collegio Per_1 Per_2
porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli nell'ammontare già individuato con i provvedimenti provvisori ed urgenti (ovvero euro
300,00 mensili per ciascun figlio, come già rivalutati), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Pagamento diretto da parte del datore di lavoro
La domanda avanzata in sede di precisazione delle conclusioni da parte ricorrente di ordinare
alla Lazio Crea S.p.a., datrice di lavoro di il pagamento diretto in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'assegno di mantenimento per i figli minori, e considerato il
[...] Per_1 Per_2
documentato reiterato inadempimento del è inammissibile, trovando applicazione la CP_1
disciplina di cui all'art. 473 bis 37 c.p.c..
spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per la metà, la restante parte va posta a carico di parte resistente, in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 11 di 12 DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate Fondi (LT), in data 23.6.2007
(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 52, P. II, S.
A, dell'anno 2007);
ACCOGLIE la domanda di addebito svolta da e conseguentemente rigetta Parte_1
la domanda di addebito spiegata da;
Controparte_1
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre di cui in parte motiva;
ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1
e (minorenni), l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 di ogni Per_2 Parte_1
mese, la somma mensile di 600,00 euro (300,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento
ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie necessarie per i figli e (minorenni), Per_1 Per_2
determinate come da Protocollo di questo Tribunale di Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA inammissibile la domanda relativa al pagamento diretto da parte del datore di lavoro del svolta dalla ricorrente;
CP_1
COMPENSA le spese di lite per la metà;
AN parte resistente alla rifusione in favore dell'avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari della metà delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 per compensi,
oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%;
ORDINA l'annotazione per legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 11.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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