TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4111/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. g. 4111/2022 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale”
Vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2 figlia minore (C.F. , Persona_1 C.F._3 Parte_3
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Paoli, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Castelfranco di Sotto (PI), Via Cristoforo Colombo, n. 1, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Susanna Brondi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Borgo Stretto, n. 10, in virtù di procura generale allegata alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Attori:
“In via preliminare chiedendo che il Giudice - vista l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da - ove lo ritenga necessario o opportuno Controparte_1 conceda a parte attrice il termine previsto dall' art. 3, comma 1, D.L. 132/2014, onde promuovere la procedura di negoziazione assistita prevista nel sopracitato articolo;
nel merito riportandosi integralmente alle conclusioni tutte formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio, chiedendo, al contempo, l'integrale rigetto delle domande tutte formulate da
[...]
[...] [...]
nella propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto infondate sia in Controparte_1 fatto che in diritto. Con la clausola di provvisoria esecuzione come per Legge. Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Controparte_1
“NEL MERITO, rigettata la domanda proposta in proprio da e Parte_1
, per carenza di legittimazione attiva, considerata l'avvenuta estinzione Persona_1 del credito risarcitorio per intervenuta transazione con il Responsabile civile, così come documentato in atti ed ammesso in seguito dalla stessa parte attrice, Voglia il Tribunale dichiarare la carenza di legittimazione attiva della , nei nomi dei Persona_1 genitori, della e , per tutto quanto eccepito e motivato Parte_3 Parte_4 nei propri atti difensivi ed in subordine, respingere le domande attrici tutte perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con il rigetto della domanda di rimborso delle spese stragiudiziali ed il calcolo degli interessi ex art. 1284 cc IV^ comma. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Premesso in fatto
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2022, rappresentata dai genitori Parte_5 esercenti la responsabilità genitoriale, e hanno convenuto in Parte_3 Parte_4 giudizio e al fine di sentir accertare e dichiarare la Controparte_2 Controparte_1 responsabilità in ordine ai fatti di reato accertati in sentenza n. 383/2021 Tribunale di Pisa, passata in giudicato e, per l'effetto, sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti, incluse le spese di assistenza tecnica stragiudiziale e oltre interessi legali dalla data del sinistro alla proposizione della domanda e interessi ex art. 1284 c.c., IV comma, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
A sostegno della domanda, hanno allegato:
- che, in data 23.04.2020, è rimasto incolpevolmente vittima di un sinistro Parte_6 stradale mentre si trovava alla guida dello scooter Honda Pantheon, tg. BV 57287, garantito da e di proprietà della convivente more uxorio; CP_3
- che il veicolo è stato urtato dalla Fiat Panda, tg. EG 507 YN1, di proprietà e condotta da
, la quale si è immessa nella rotatoria dell'Ordine del Santo Sepolcro senza Controparte_2 concedere la dovuta precedenza;
- che, a causa dell'incidente, ha riportato gravi lesioni che lo hanno Parte_6 condotto al decesso;
- che era rispettivamente nonno di (figlia del figlio Parte_6 Persona_1
e zio di (figlia della sorella e di Parte_1 Parte_3 Parte_7
(figlia del fratello ); Parte_4 Persona_2
- che, a seguito dell'evento, le attrici hanno formulato richiesta di risarcimento dei danni dalle stesse riportati;
- che l'Assicurazione ha negato il risarcimento, ritenendo le richiedenti soggetti non legittimati a richiederlo;
- che è stato instaurato procedimento penale nei confronti di in ordine al Controparte_2 reato di cui all'art. 589 bis c.p. nel quale si è costituita parte civile l'attrice Parte_3
- che con sentenza n. 383/2021emessa in data 27.10.2021 è stata ritenuta Parte_8 colpevole del reato ascrittole ed è stata condannata al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in sede civile;
- che la sentenza penale è divenuta definitiva in data 04.01.2022;
- che, nonostante l'intervenuta pronuncia, l'assicurazione ha continuato a negare il risarcimento dei danni nei confronti delle attrici;
- che sussiste il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale non solo nei confronti di costituitasi parte civile nel procedimento penale, ma anche di Parte_3 Per_1
e
[...] Pt_4
- che le attrici sono tutte nipoti di con il quale hanno intrattenuto un Parte_6 profondo rapporto parentale e affettivo, estrinsecatosi in contatti frequenti e protratti nel tempo;
- che la perdita del nonno/zio ha rappresentato per le attrici motivo di sofferenza interiore, provocando un radicale sconvolgimento della loro quotidianità sul piano dinamico- relazionale;
- che in giurisprudenza si riconosce che il danno non patrimoniale da perdita parentale possa essere richiesto anche dai nipoti, prescindendosi dal requisito della convivenza;
- che ha, quindi, illegittimamente escluso la risarcibilità dei Controparte_1 danni patiti dalle attrici, senza fornire alcuna valida motivazione;
- che le tabelle utili alla liquidazione del danno parentale sono quelle elaborate dal Tribunale di Roma;
- che è dovuto anche il rimborso delle spese relative all'assistenza legale stragiudiziale nella misura omnicomprensiva di € 6.500,00 per ciascuna delle attrici;
- che la compagnia di assicurazione ha già risarcito alle altre vittime del sinistro de quo le spese legali per la necessaria assistenza stragiudiziale di cui si sono avvalse.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita obbligatoria e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
In particolare, ha osservato:
- che, ai fini della sussistenza del danno non patrimoniale da perdita parentale, i beneficiari devono offrire prova rigorosa dell'esistenza di rapporti costanti e duraturi di reciproco affetto e solidarietà familiare con il defunto;
- che, nei rapporti tra nonni e nipoti, o zii e nipoti, non è sufficiente avvalersi di elementi presuntivi, essendo necessarie specifiche allegazioni e conferme concordanti sulla qualità e l'intensità del vincolo affettivo;
- che le attrici si limitano ad attestare, a mezzo di certificazione anagrafica, la tipologia del rapporto di parentela intercorrente con il defunto Parte_6
- che, anzi, nel caso di specie, è certificata la lontananza delle attrici dal familiare (risiedendo in città diverse) e la mancanza di compartecipazione attiva alla vita dello stesso;
- che tali elementi valgono a negare, almeno in via presuntiva, l'esistenza di un rapporto parentale assiduo tra nonno e nipote e, ancor più, tra zio e nipoti;
- che i genitori di non sono titolari di diritti in proprio che legittimino Persona_1 autonome richieste risarcitorie, essendo stato quale figlio, già Parte_1 integralmente risarcito e non avendo alcuna legittimazione al risarcimento, Parte_2 non rientrando nel novero parentale;
- che, con riferimento alla posizione di costituitasi parte civile nel giudizio Parte_3 penale, spetta al Giudice civile decidere sulla spettanza e sulla quantificazione del risarcimento dovuto, senza alcun vincolo del precedente penale;
- che la sentenza di condanna ha rinviato la liquidazione del danno non patrimoniale in sede civile, senza soffermarsi sull'identificazione della tipologia del vincolo parentale intercorrente fra la parte civile e la parte lesa, rinviando ogni decisione in merito alle successive statuizioni alla sede civile;
- che, in assenza di specifiche allegazioni, non sussiste alcun diritto delle attrici, neppure supportato da principi presuntivi, trattandosi di familiari che non beneficiano di tale favor;
- che ha già provveduto a risarcire figlio, madre, i tre fratelli e una sorella del defunto, avanzando contestazioni di titolarità solo con riferimento ai parenti più remoti;
- che, alla luce dei recenti correttivi introdotti dalle Tabelle di Milano, anche le stesse sono state ritenute idonee alla liquidazione del danno parentale;
- che è infondata la richiesta di applicazione di interessi compensativi ex art. 1284, quarto comma, c.c., venendo in rilievo una obbligazione derivante da fatto illecito e non di carattere contrattuale;
- che non sussistono i presupposti per il rimborso delle spese stragiudiziali asseritamente sostenute dalle attrici.
All'udienza del 16.03.2023 è stata dichiarata la contumacia della convenuta e il Controparte_2
Giudice ha concesso i termini per memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
La causa è stata istruita in via meramente documentale.
All'udienza del 27.09.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26.09.2024, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
1. Inquadramento della fattispecie.
Incontrovertibile, siccome coperta da giudicato penale di condanna (cfr. sentenza n. n. 383/2021
Tribunale di Pisa) e in ogni caso incontestata, la fattispecie di illecito che ha condotto al decesso di e pacifici i relativi profili di responsabilità a carico dell'assicurato, si tratta Parte_6 di valutare, alla luce delle emergenze processuali, se possa ritenersi sussistente, e in che misura, il danno da perdita del rapporto parentale in capo a e Persona_1 Parte_4
rispettivamente la prima nipote diretta di e le altre nipoti in Parte_3 Parte_6 via collaterale di quest'ultimo, siccome figlie del fratello e della sorella della vittima.
Per orientamento oramai consolidato in diritto vivente, è riconosciuta la legittimazione (anche) del nipote ad agire per ottenere il risarcimento del danno per la perdita del nonno, purché questi deduca e dimostri, anche in via presuntiva, l'esistenza d'un rapporto costante di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. È stato infatti sostenuto che i congiunti “…devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno. Infatti, non essendo condivisibile limitare la società naturale, cui fa riferimento l'articolo 29 della Costituzione, all'ambito ristretto della sola cosiddetta famiglia nucleare, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto
l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (tra le altre, Cassazione, sez. III 26.05.2020, n. 9696).
L'apertura della giurisprudenza rispetto a legami esterni all'ambito ristretto della famiglia nucleare permette di estendere le suddette considerazioni anche ai rapporti intercorrenti tra zii e nipoti. Ed invero, deve ritenersi che la minore prossimità formale della parentela non sia suscettibile di escludere la sofferenza del familiare superstite, secondo l'id quod plerumque accidit, in quanto, per le nominate figure, il valore dimostrativo dei meccanismi di presunzione semplice deve ritenersi valido e operativo, seppur con intensità inferiore (cfr. da ultimo Cass. sez. III, n. 26140/2023).
Orbene, nel caso di specie, pur nella sintetica allegazione della morfologia del rapporto in concreto intercorrente con il de cuius, deve ritenersi provata, in via presuntiva, l'esistenza di una relazione affettiva significativa tra le attrici e la vittima. Del resto, sul punto l'assicurazione convenuta non ha fornito elementi idonei a vincere la praesumptio hominis operante in materia, dovendo rammentarsi che la condizione di convivenza – contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurazione – non può in alcun modo assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali o a presupposto dell'esistenza del diritto, potendo al più, rappresentare un elemento probatorio da valutare ai fini della dosimetria del risarcimento (cfr. Cass. sez. III, n.10335/2023).
Il danno da perdita del rapporto parentale deve, dunque, essere risarcito.
Venendo alla determinazione del quantum del danno da privazione del rapporto parentale,
l'entità del ristoro consolatorio liquidabile deve tener conto del concreto dipanarsi del rapporto familiare definitivamente compromesso e di ulteriori fattori, suscettibili di graduare l'intensità dello sconvolgimento della vita di colui che patisce la perdita. In particolare, occorre avere riguardo alle Tabelle milanesi, edizione 2024, le quali in conformità al recente orientamento di legittimità (Cass. n. 7770/2021, 26300/2021, 10579/2021, 11719/2021, 33005/2021), adottano il c.d. sistema a punti, basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di esso per una somma di denaro costituente il valore ideale di ogni punto.
In base alle tabelle milanesi, i parametri alla stregua dei quali attribuire i punteggi, con variazione della forbice attribuibile e del punto base, a seconda del legame tra vittima e superstiti sono: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza;
d) sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius; e) qualità e intensità della relazione affettiva.
Tanto premesso, occorre procedere all'analisi disgiunta della posizione di Persona_1 da quella di e in ragione del rapporto di parentela in concreto Parte_4 Parte_3 intercorrente con Parte_6
2. La posizione di . Persona_1
Nell'arduo compito di monetizzazione della perdita subita, il Tribunale, tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle, ritiene di riconoscere la somma di € 71.316,00 (10+20+0+0+12
- 42 x € 1.698,00).
Quanto al parametro d), relativo alla sopravvivenza di congiunti entro il secondo grado rispetto al nucleo familiare primario, il parametro è azzerato in ragione del numero di congiunti in vita.
Con riferimento al parametro e), quest'ultimo è ridotto non avendo parte attrice allegato, prima che asseverato, circostanze specifiche da cui sia possibile evincere una qualità e intensità della relazione affettiva intrattenuta con il proprio nonno superiore rispetto a quella presumibile, secondo l'id quod plerumque accidit, in forza del rapporto stesso, che costituisce uno dei due step della scansione bifasica della ponderazione del punteggio.
In particolare, come contestato dall'assicurazione convenuta, non sono state prodotte prove precostituite volte a documentare il grado e l'assiduità dei rapporti nonno-nipote, quali, a titolo esemplificativo, fotografie relative a momenti conviviali, festività e altre occasioni celebrative,
a vacanze trascorse insieme, regali, né copia di comunicazioni intercorse, non essendo, a tal fine, dotato di apprezzabile valore probatorio lo screenshot prodotto (doc. 25).
Superflue ai fini del decidere, e perciò non ammesse, le istanze di prova orale per testi in quanto formulate per capitoli assolutamente generici, oltre ad avere ad oggetto circostanze solo parzialmente oggetto di tempestiva allegazione.
3. La posizione di e Parte_4 Parte_3
Con riferimento alle nipoti in via collaterale, reputa il Tribunale di riconoscere, tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle, la somma di € 47.544,00 (10+14+0+0+4 = 28 x € 1.698,00) con riferimento a e € 57.732,00 (10+20+0+0+4 = 34 x € 1.698,00) con Parte_4 riferimento a Parte_3
Il parametro e) merita, in tal caso, di essere ulteriormente ridotto, difettando in atti la prova di un legame consistente e duraturo con lo zio, connotato da caratteristiche ulteriori rispetto all'affetto che si può presumere comunemente esistente nelle relazioni tra zii e nipoti.
Valgono, con riguardo alle prove documentali e alle istanze di prova orale, le medesime argomentazioni già spese per Persona_1
Sulle somme come sopra riconosciute sono dovuti gli interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 Sez. Un. Corte di Cassazione. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto illecito;
l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'indennizzo e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'indennizzo deve detrarsi l'importo medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo.
4. Le richieste ulteriori e accessori del credito.
Non può evidentemente trovare applicazione la richiesta di applicazione relativa alla misura degli interessi legali pari a quelli previsti per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, trattandosi di debito di valore e non di valuta.
È, ancora, infondata la richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali per l'assistenza legale, per l'assorbente ragione che difetta la prova dell'avvenuto pagamento delle stesse da parte delle attrici, dovendosi in ogni caso rilevare che non sono integrati i requisiti dell'utilità, necessarietà
e proporzione comunemente delineati dalla giurisprudenza.
5. Le spese di lite. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono quindi liquidate, ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo allo scaglione di valore del decisum, in considerazione della concreta attività processuale espletata, e quindi con riduzione per la fase istruttoria, e diminuiti anche in ragione del non completo accoglimento delle richieste risarcitorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2 Controparte_1 favore di di € 71.316,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, oltre Persona_1 rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2 Controparte_1 favore di di € 47.544,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, oltre Parte_4 rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2 Controparte_1 favore di di € 57.732,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, oltre Parte_3 rivalutazione e interessi come in parte motiva,
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione, in Controparte_2 Controparte_1 favore dell'Avv. Andrea Paoli dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, liquidate in €
14.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, oltre al rimborso delle anticipazioni.
Così deciso in Pisa, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. g. 4111/2022 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale”
Vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2 figlia minore (C.F. , Persona_1 C.F._3 Parte_3
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Paoli, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Castelfranco di Sotto (PI), Via Cristoforo Colombo, n. 1, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Susanna Brondi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Borgo Stretto, n. 10, in virtù di procura generale allegata alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Attori:
“In via preliminare chiedendo che il Giudice - vista l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da - ove lo ritenga necessario o opportuno Controparte_1 conceda a parte attrice il termine previsto dall' art. 3, comma 1, D.L. 132/2014, onde promuovere la procedura di negoziazione assistita prevista nel sopracitato articolo;
nel merito riportandosi integralmente alle conclusioni tutte formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio, chiedendo, al contempo, l'integrale rigetto delle domande tutte formulate da
[...]
[...] [...]
nella propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto infondate sia in Controparte_1 fatto che in diritto. Con la clausola di provvisoria esecuzione come per Legge. Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Controparte_1
“NEL MERITO, rigettata la domanda proposta in proprio da e Parte_1
, per carenza di legittimazione attiva, considerata l'avvenuta estinzione Persona_1 del credito risarcitorio per intervenuta transazione con il Responsabile civile, così come documentato in atti ed ammesso in seguito dalla stessa parte attrice, Voglia il Tribunale dichiarare la carenza di legittimazione attiva della , nei nomi dei Persona_1 genitori, della e , per tutto quanto eccepito e motivato Parte_3 Parte_4 nei propri atti difensivi ed in subordine, respingere le domande attrici tutte perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con il rigetto della domanda di rimborso delle spese stragiudiziali ed il calcolo degli interessi ex art. 1284 cc IV^ comma. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Premesso in fatto
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2022, rappresentata dai genitori Parte_5 esercenti la responsabilità genitoriale, e hanno convenuto in Parte_3 Parte_4 giudizio e al fine di sentir accertare e dichiarare la Controparte_2 Controparte_1 responsabilità in ordine ai fatti di reato accertati in sentenza n. 383/2021 Tribunale di Pisa, passata in giudicato e, per l'effetto, sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti, incluse le spese di assistenza tecnica stragiudiziale e oltre interessi legali dalla data del sinistro alla proposizione della domanda e interessi ex art. 1284 c.c., IV comma, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
A sostegno della domanda, hanno allegato:
- che, in data 23.04.2020, è rimasto incolpevolmente vittima di un sinistro Parte_6 stradale mentre si trovava alla guida dello scooter Honda Pantheon, tg. BV 57287, garantito da e di proprietà della convivente more uxorio; CP_3
- che il veicolo è stato urtato dalla Fiat Panda, tg. EG 507 YN1, di proprietà e condotta da
, la quale si è immessa nella rotatoria dell'Ordine del Santo Sepolcro senza Controparte_2 concedere la dovuta precedenza;
- che, a causa dell'incidente, ha riportato gravi lesioni che lo hanno Parte_6 condotto al decesso;
- che era rispettivamente nonno di (figlia del figlio Parte_6 Persona_1
e zio di (figlia della sorella e di Parte_1 Parte_3 Parte_7
(figlia del fratello ); Parte_4 Persona_2
- che, a seguito dell'evento, le attrici hanno formulato richiesta di risarcimento dei danni dalle stesse riportati;
- che l'Assicurazione ha negato il risarcimento, ritenendo le richiedenti soggetti non legittimati a richiederlo;
- che è stato instaurato procedimento penale nei confronti di in ordine al Controparte_2 reato di cui all'art. 589 bis c.p. nel quale si è costituita parte civile l'attrice Parte_3
- che con sentenza n. 383/2021emessa in data 27.10.2021 è stata ritenuta Parte_8 colpevole del reato ascrittole ed è stata condannata al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in sede civile;
- che la sentenza penale è divenuta definitiva in data 04.01.2022;
- che, nonostante l'intervenuta pronuncia, l'assicurazione ha continuato a negare il risarcimento dei danni nei confronti delle attrici;
- che sussiste il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale non solo nei confronti di costituitasi parte civile nel procedimento penale, ma anche di Parte_3 Per_1
e
[...] Pt_4
- che le attrici sono tutte nipoti di con il quale hanno intrattenuto un Parte_6 profondo rapporto parentale e affettivo, estrinsecatosi in contatti frequenti e protratti nel tempo;
- che la perdita del nonno/zio ha rappresentato per le attrici motivo di sofferenza interiore, provocando un radicale sconvolgimento della loro quotidianità sul piano dinamico- relazionale;
- che in giurisprudenza si riconosce che il danno non patrimoniale da perdita parentale possa essere richiesto anche dai nipoti, prescindendosi dal requisito della convivenza;
- che ha, quindi, illegittimamente escluso la risarcibilità dei Controparte_1 danni patiti dalle attrici, senza fornire alcuna valida motivazione;
- che le tabelle utili alla liquidazione del danno parentale sono quelle elaborate dal Tribunale di Roma;
- che è dovuto anche il rimborso delle spese relative all'assistenza legale stragiudiziale nella misura omnicomprensiva di € 6.500,00 per ciascuna delle attrici;
- che la compagnia di assicurazione ha già risarcito alle altre vittime del sinistro de quo le spese legali per la necessaria assistenza stragiudiziale di cui si sono avvalse.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita obbligatoria e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
In particolare, ha osservato:
- che, ai fini della sussistenza del danno non patrimoniale da perdita parentale, i beneficiari devono offrire prova rigorosa dell'esistenza di rapporti costanti e duraturi di reciproco affetto e solidarietà familiare con il defunto;
- che, nei rapporti tra nonni e nipoti, o zii e nipoti, non è sufficiente avvalersi di elementi presuntivi, essendo necessarie specifiche allegazioni e conferme concordanti sulla qualità e l'intensità del vincolo affettivo;
- che le attrici si limitano ad attestare, a mezzo di certificazione anagrafica, la tipologia del rapporto di parentela intercorrente con il defunto Parte_6
- che, anzi, nel caso di specie, è certificata la lontananza delle attrici dal familiare (risiedendo in città diverse) e la mancanza di compartecipazione attiva alla vita dello stesso;
- che tali elementi valgono a negare, almeno in via presuntiva, l'esistenza di un rapporto parentale assiduo tra nonno e nipote e, ancor più, tra zio e nipoti;
- che i genitori di non sono titolari di diritti in proprio che legittimino Persona_1 autonome richieste risarcitorie, essendo stato quale figlio, già Parte_1 integralmente risarcito e non avendo alcuna legittimazione al risarcimento, Parte_2 non rientrando nel novero parentale;
- che, con riferimento alla posizione di costituitasi parte civile nel giudizio Parte_3 penale, spetta al Giudice civile decidere sulla spettanza e sulla quantificazione del risarcimento dovuto, senza alcun vincolo del precedente penale;
- che la sentenza di condanna ha rinviato la liquidazione del danno non patrimoniale in sede civile, senza soffermarsi sull'identificazione della tipologia del vincolo parentale intercorrente fra la parte civile e la parte lesa, rinviando ogni decisione in merito alle successive statuizioni alla sede civile;
- che, in assenza di specifiche allegazioni, non sussiste alcun diritto delle attrici, neppure supportato da principi presuntivi, trattandosi di familiari che non beneficiano di tale favor;
- che ha già provveduto a risarcire figlio, madre, i tre fratelli e una sorella del defunto, avanzando contestazioni di titolarità solo con riferimento ai parenti più remoti;
- che, alla luce dei recenti correttivi introdotti dalle Tabelle di Milano, anche le stesse sono state ritenute idonee alla liquidazione del danno parentale;
- che è infondata la richiesta di applicazione di interessi compensativi ex art. 1284, quarto comma, c.c., venendo in rilievo una obbligazione derivante da fatto illecito e non di carattere contrattuale;
- che non sussistono i presupposti per il rimborso delle spese stragiudiziali asseritamente sostenute dalle attrici.
All'udienza del 16.03.2023 è stata dichiarata la contumacia della convenuta e il Controparte_2
Giudice ha concesso i termini per memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
La causa è stata istruita in via meramente documentale.
All'udienza del 27.09.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26.09.2024, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
1. Inquadramento della fattispecie.
Incontrovertibile, siccome coperta da giudicato penale di condanna (cfr. sentenza n. n. 383/2021
Tribunale di Pisa) e in ogni caso incontestata, la fattispecie di illecito che ha condotto al decesso di e pacifici i relativi profili di responsabilità a carico dell'assicurato, si tratta Parte_6 di valutare, alla luce delle emergenze processuali, se possa ritenersi sussistente, e in che misura, il danno da perdita del rapporto parentale in capo a e Persona_1 Parte_4
rispettivamente la prima nipote diretta di e le altre nipoti in Parte_3 Parte_6 via collaterale di quest'ultimo, siccome figlie del fratello e della sorella della vittima.
Per orientamento oramai consolidato in diritto vivente, è riconosciuta la legittimazione (anche) del nipote ad agire per ottenere il risarcimento del danno per la perdita del nonno, purché questi deduca e dimostri, anche in via presuntiva, l'esistenza d'un rapporto costante di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. È stato infatti sostenuto che i congiunti “…devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno. Infatti, non essendo condivisibile limitare la società naturale, cui fa riferimento l'articolo 29 della Costituzione, all'ambito ristretto della sola cosiddetta famiglia nucleare, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto
l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (tra le altre, Cassazione, sez. III 26.05.2020, n. 9696).
L'apertura della giurisprudenza rispetto a legami esterni all'ambito ristretto della famiglia nucleare permette di estendere le suddette considerazioni anche ai rapporti intercorrenti tra zii e nipoti. Ed invero, deve ritenersi che la minore prossimità formale della parentela non sia suscettibile di escludere la sofferenza del familiare superstite, secondo l'id quod plerumque accidit, in quanto, per le nominate figure, il valore dimostrativo dei meccanismi di presunzione semplice deve ritenersi valido e operativo, seppur con intensità inferiore (cfr. da ultimo Cass. sez. III, n. 26140/2023).
Orbene, nel caso di specie, pur nella sintetica allegazione della morfologia del rapporto in concreto intercorrente con il de cuius, deve ritenersi provata, in via presuntiva, l'esistenza di una relazione affettiva significativa tra le attrici e la vittima. Del resto, sul punto l'assicurazione convenuta non ha fornito elementi idonei a vincere la praesumptio hominis operante in materia, dovendo rammentarsi che la condizione di convivenza – contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurazione – non può in alcun modo assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali o a presupposto dell'esistenza del diritto, potendo al più, rappresentare un elemento probatorio da valutare ai fini della dosimetria del risarcimento (cfr. Cass. sez. III, n.10335/2023).
Il danno da perdita del rapporto parentale deve, dunque, essere risarcito.
Venendo alla determinazione del quantum del danno da privazione del rapporto parentale,
l'entità del ristoro consolatorio liquidabile deve tener conto del concreto dipanarsi del rapporto familiare definitivamente compromesso e di ulteriori fattori, suscettibili di graduare l'intensità dello sconvolgimento della vita di colui che patisce la perdita. In particolare, occorre avere riguardo alle Tabelle milanesi, edizione 2024, le quali in conformità al recente orientamento di legittimità (Cass. n. 7770/2021, 26300/2021, 10579/2021, 11719/2021, 33005/2021), adottano il c.d. sistema a punti, basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di esso per una somma di denaro costituente il valore ideale di ogni punto.
In base alle tabelle milanesi, i parametri alla stregua dei quali attribuire i punteggi, con variazione della forbice attribuibile e del punto base, a seconda del legame tra vittima e superstiti sono: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza;
d) sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius; e) qualità e intensità della relazione affettiva.
Tanto premesso, occorre procedere all'analisi disgiunta della posizione di Persona_1 da quella di e in ragione del rapporto di parentela in concreto Parte_4 Parte_3 intercorrente con Parte_6
2. La posizione di . Persona_1
Nell'arduo compito di monetizzazione della perdita subita, il Tribunale, tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle, ritiene di riconoscere la somma di € 71.316,00 (10+20+0+0+12
- 42 x € 1.698,00).
Quanto al parametro d), relativo alla sopravvivenza di congiunti entro il secondo grado rispetto al nucleo familiare primario, il parametro è azzerato in ragione del numero di congiunti in vita.
Con riferimento al parametro e), quest'ultimo è ridotto non avendo parte attrice allegato, prima che asseverato, circostanze specifiche da cui sia possibile evincere una qualità e intensità della relazione affettiva intrattenuta con il proprio nonno superiore rispetto a quella presumibile, secondo l'id quod plerumque accidit, in forza del rapporto stesso, che costituisce uno dei due step della scansione bifasica della ponderazione del punteggio.
In particolare, come contestato dall'assicurazione convenuta, non sono state prodotte prove precostituite volte a documentare il grado e l'assiduità dei rapporti nonno-nipote, quali, a titolo esemplificativo, fotografie relative a momenti conviviali, festività e altre occasioni celebrative,
a vacanze trascorse insieme, regali, né copia di comunicazioni intercorse, non essendo, a tal fine, dotato di apprezzabile valore probatorio lo screenshot prodotto (doc. 25).
Superflue ai fini del decidere, e perciò non ammesse, le istanze di prova orale per testi in quanto formulate per capitoli assolutamente generici, oltre ad avere ad oggetto circostanze solo parzialmente oggetto di tempestiva allegazione.
3. La posizione di e Parte_4 Parte_3
Con riferimento alle nipoti in via collaterale, reputa il Tribunale di riconoscere, tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle, la somma di € 47.544,00 (10+14+0+0+4 = 28 x € 1.698,00) con riferimento a e € 57.732,00 (10+20+0+0+4 = 34 x € 1.698,00) con Parte_4 riferimento a Parte_3
Il parametro e) merita, in tal caso, di essere ulteriormente ridotto, difettando in atti la prova di un legame consistente e duraturo con lo zio, connotato da caratteristiche ulteriori rispetto all'affetto che si può presumere comunemente esistente nelle relazioni tra zii e nipoti.
Valgono, con riguardo alle prove documentali e alle istanze di prova orale, le medesime argomentazioni già spese per Persona_1
Sulle somme come sopra riconosciute sono dovuti gli interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 Sez. Un. Corte di Cassazione. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto illecito;
l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'indennizzo e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'indennizzo deve detrarsi l'importo medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo.
4. Le richieste ulteriori e accessori del credito.
Non può evidentemente trovare applicazione la richiesta di applicazione relativa alla misura degli interessi legali pari a quelli previsti per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, trattandosi di debito di valore e non di valuta.
È, ancora, infondata la richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali per l'assistenza legale, per l'assorbente ragione che difetta la prova dell'avvenuto pagamento delle stesse da parte delle attrici, dovendosi in ogni caso rilevare che non sono integrati i requisiti dell'utilità, necessarietà
e proporzione comunemente delineati dalla giurisprudenza.
5. Le spese di lite. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono quindi liquidate, ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo allo scaglione di valore del decisum, in considerazione della concreta attività processuale espletata, e quindi con riduzione per la fase istruttoria, e diminuiti anche in ragione del non completo accoglimento delle richieste risarcitorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2 Controparte_1 favore di di € 71.316,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, oltre Persona_1 rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2 Controparte_1 favore di di € 47.544,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, oltre Parte_4 rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2 Controparte_1 favore di di € 57.732,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, oltre Parte_3 rivalutazione e interessi come in parte motiva,
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione, in Controparte_2 Controparte_1 favore dell'Avv. Andrea Paoli dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, liquidate in €
14.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, oltre al rimborso delle anticipazioni.
Così deciso in Pisa, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.