Trib. Pisa, sentenza 15/01/2025, n. 47
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Sentenza 15 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Luca Pruneti del Tribunale Ordinario di Pisa, riguarda una causa di responsabilità extracontrattuale per danni da perdita parentale. Le parti attrici, rappresentate dai genitori, hanno richiesto il risarcimento per il decesso di un familiare causato da un incidente stradale, sostenendo di avere diritto al risarcimento per danno non patrimoniale, in quanto nipoti della vittima. La convenuta, invece, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita e ha contestato la legittimazione attiva delle attrici, sostenendo che non avessero dimostrato un legame affettivo significativo con il defunto.

Il Giudice ha accolto parzialmente le domande delle attrici, riconoscendo la legittimazione dei nipoti a richiedere il risarcimento per danno da perdita parentale, ma ha evidenziato la necessità di provare l'esistenza di un rapporto affettivo significativo. Ha ritenuto provata, in via presuntiva, la relazione affettiva tra le attrici e il defunto, nonostante la mancanza di prove documentali specifiche. Il Giudice ha quindi liquidato i danni, applicando le tabelle milanesi per la quantificazione del risarcimento, e ha respinto le richieste di rimborso delle spese legali, ritenendole non provate. La decisione si fonda su un'interpretazione estensiva della legittimazione attiva in materia di danno parentale, confermando l'importanza della prova del legame affettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pisa, sentenza 15/01/2025, n. 47
    Giurisdizione : Trib. Pisa
    Numero : 47
    Data del deposito : 15 gennaio 2025

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