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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 519/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Parte_1 CodiceFiscale_1
TAURO del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ ( p iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano ZURLO e CP P.IVA_1 dall'avv. Andrea ORNATI entrambi del foro di La Spezia ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 579/24 del 17 aprile 2024
in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite,
l'opposizione che ha proposto al decreto n. 1223/22 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, Parte_1 in favore di nella veste di cessionaria del credito, della somma di € 28.004,34 dovuta in ragione CP dell'esposizione debitoria maturata a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 40044863, con l'allora DO, per l'acquisto di un'autovettura.
1 La principale argomentazione posta a fondamento della domanda ha riguardato l'assenza di prova della titolarità della pretesa creditoria azionata in via monitoria da parte di ritenendo, a tal riguardo CP
non sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
1.2. La predetta società ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione assumendo che la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria (e sulla quale meglio si dirà) deve ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione della titolarità del credito.
1.3. La decisione di primo grado ha, in estrema sintesi, ritenuto l'idoneità della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della cessione in favore di CP
Al fine di meglio corroborare tale opzione interpretativa, è stata citata la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità (trattasi segnatamente dalla pronunzia della S.C. n. 5617/20) nonché, in punto di fatto, è stata evidenziata la rilevanza della dichiarazione scritta del cedente (NC IF SP) in quanto la cessione non esige, per la sua validità ed opponibilità al contraente ceduto, il rispetto di formule sacramentali.
Nella sentenza, poi, è stata ritenuta dimostrata, mediante la produzione del contratto di finanziamento e dell'estratto conto, la prova del credito azionato.
1.4.La pronunzia del tribunale adriatico è stata tempestivamente impugnata dal mediante Pt_1
l'articolazione di un unico motivo con il quale ha, riproponendo a grandi linee le stesse argomentazioni già svolte nel precedente grado, lamentato la titolarità del credito azionato in monitorio in capo ad CP
A tal riguardo, l'appellante ha contestato, supportando ulteriormente quanto sostenuto in prime cure, l'idoneità della dichiarazione del cedente (sulla quale meglio si dirà nel prosieguo) e soprattutto l'insufficienza della pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, mentre ha invocato l'indispensabilità, così come peraltro previsto anche dalla giurisprudenza più recente, della produzione del contratto di cessione.
L'appellata, dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 cpc, dell'impugnazione, ne ha contestato la fondatezza nel merito così insistendo per la conferma integrale della sentenza.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2 2. Preliminarmente, va preso atto che le parti hanno provveduto al deposito degli scritti difensivi finali nonostante l'ordinanza dell'8 novembre 2024, per un evidente refuso, ha indicato la sequenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 352 cpc unicamente per il deposito di memorie di replica.
In tal modo, può ritenersi che non vi sia stata (né peraltro è stata sollevata alcuna eccezione in proposito) una lesione in concreto delle prerogative difensive delle parti.
3. Tanto premesso, ed in assenza di questioni preliminari (quella sull'inammissibilità del gravame deve ritenersi assorbita), la controversia ben può essere delibata nel merito.
L'appello proposto è infondato, tanto in fatto che in diritto e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3.1.Come anticipato, l'appellante ha insistito nel contestare la titolarità della pretesa creditoria in capo ad ritenendo non idonea la documentazione prodotta. CP
L'assunto, però, non può essere condiviso dovendosi al contrario aderire alla soluzione assunta dal primo giudice che si è rivelata corretta tanto in diritto che in ragione del materiale documentale e della stessa prospettazione del Pt_1
A tal riguardo, giova sin da subito osservare che l'odierno appellante nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha contestato esclusivamente la titolarità del credito in capo ad mentre alcuna CP
doglianza è stata sollevata (sicchè non è più possibile e men che meno in questa sede, proporla) sul precedente atto di cessione intercorso tra DO e NC IF SP.
Invero, tra tali società sono intervenute diverse cessioni del credito alle date del 13 maggio 2008, 11 luglio
2008, 30 marzo 2015, 25 giugno 2017, 25 settembre 2015 e 11 dicembre 2015 (peraltro, ancorchè non prodotte, tutte espressamente menzionate nella cessione del 16 gennaio 2017 sulla quale a breve si dirà).
Tale impostazione difensiva è rimasta inalterata anche in sede di prima memoria ex art 183 comma VI cpc in cui sempre il ha insistito sull'inidoneità della documentazione ai fini della dimostrazione che il credito Pt_1
vantato nei suoi confronti sia stato ricompreso nella cessione però intercorsa tra NC IF SP ed CP
[...
Infine, anche nell'atto di appello, si è insistito sulla circostanza che la cessionaria non abbia prodotto tutta la documentazione necessaria a provare la titolarità senza alcun cenno alla pregressa citata cessione del credito.
Ed allora, è possibile, così individuando un primo aspetto certo della lite, che l'essenza della censura sollevata ha investito unicamente il rapporto di cessione del credito tra NC IF SP ed sicchè deve CP
ritenersi, in applicazione del principio di non contestazione, la titolarità da parte della prima società.
3.2. Delineato in tal modo il perimetro del thema decidendum, occorre procedere alla ricostruzione della cornice, di chiara connotazione documentale, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa ed a tal fine merita osservare quanto segue.
3 In data 16 gennaio 2017 NC IF SP ha ceduto (il contratto è stato prodotto in atti sin dalla fase monitoria)
a una serie di crediti vantati, tra l'altro, anche da DO ed oggetto, come già ricordato di CP
pregresse cessioni intercorse alle date del 13 maggio 2008, 11 luglio 2008, 30 marzo 2015, 25 giugno 2015,
25 settembre 2015, 11 dicembre 2015.
L'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.02.2017 n. 21 (all.4 fascicolo monitorio), ed in tal modo ha acquistato pro soluto da NC IFIS nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione Controparte_1
ai sensi della l. 130/1999, SP tutti i crediti della cedente derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche, dalla DO NC, che derivano da contratti di credito denominati in Euro, regolati dalla legge italiana, derivanti da contratti di credito (non stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni) di cui alla lista depositata in data 11 gennaio 2017 presso il notaio con studio in Firenze, via Masaccio, n. 187, rep. 47.690, racc. 23.467, nonché' Persona_1
presso la sede legale del Cessionario.
-Dalla predetta cessione sono risultati espressamente esclusi i crediti per i quali sussisteva alla data del 16 gennaio 2017 anche una soltanto delle seguenti circostanze: “i) crediti in relazione ai quali siano in corso per il recupero procedure esecutive o comunque oggetto di un contenzioso giudiziale civile o penale;
ii) crediti per i quali siano pendenti procedure concorsuali;
iii) crediti in relazione ai quali vigano dilazioni di pagamento concesse dal Cedente, fatte eccezione per i seguenti numeri di contratto di credito: 13774087”.
Con comunicazione del 16/01/2017 inviata al debitore (all. 6 del fascicolo monitorio), NC Parte_1
IFIS ha attestato il trasferimento del credito pari ad € 14.231,95 verso indicando gli estremi del CP
contratto precedentemente acquisito da DO (Contratto N° 40044863 ceduto a BANCA IFIS in data
01/08/2015).
Nell'elenco dei debitori ceduti dalla NC IF a è risultata la posizione debitoria di CP Parte_1 per € 14.231,95, correlata di nominativo, codice pratica, NDG e codice fiscale (all.8 del fascicolo monitorio).
Dalla comunicazione inviata al debitore finanziato in data 13/04/2017 e prodotta in atti (all.6 del fascicolo monitorio), da risulta ricompresa tra i crediti ceduti la posizione di quale “cessione CP Parte_1
pro-soluto credito di € 14.231,95 Rif.: 0322141420 - Numero Contratto originario: 40044863 – Ndg:
1488624”.
Infine, nella certificazione notarile dell'11 ottobre 2021 (cfr doc 4 delle produzioni di parte appellante) è ulteriormente contenuto un riferimento all'inclusione nella cessione del 16 gennaio 2017 dei crediti già ceduti a NC IF da DO.
3.3.1. In punto di diritto, il tema dell'assolvimento dell'onere della prova circa la titolarità del credito in caso di operazioni di cessioni in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ha costituito argomento di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di
4 merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr Cass Civ, Sez I, 22.2.2022 n. 5857).
Si è in tal modo inteso dare continuità a quanto poco prima già enunciato, e sempre in ambito di legittimità, secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr Cass Civ, Sez VI, 5.11.2020 n. 24798).
In definitiva, è stato affermato che “la disposizione dell'art. 58, comma 4 TUB possiede una funzione diversa
e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (pur se in limine, è opportuno precisare anche che, nella specie, non risultano indicati gli estremi per un'eventuale applicazione del regime derogatorio della disciplina di diritto comune di cui alla L. 29 maggio 1999, n. 130, ma solo per quello derogatorio di cui all'art. 58, comma 4 TUB).La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 c.c.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente;
e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264 c.c., comma 1, come intesa a regolare l'"efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto" (sul tema si veda, altresì, la disposizione dell'art. 1248 c.c.).In definitiva, la norma dell'art. 58, comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548). Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste…….la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa
- degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass., sez. I, 28 febbraio 2020, n.5617; Corte d'Appello dell'Aquila n. 1288/2022 del 20/09/2022).
5 3.3.2.Facendo quindi opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti non è un elemento probatorio decisivo per affermare la titolarità in capo alla cessionaria della posizione fatta valere in giudizio;
- è di conseguenza indispensabile che la suddetta pubblicazione contenga elementi ulteriori (la cui valutazione
è in ogni caso rimessa al prudente apprezzamento del giudice) indispensabili ad acquisire la prova certa che anche il credito oggetto della controversia vi sia ricompreso;
- deve escludersi, inoltre, che l'onere probatorio possa considerarsi soddisfatto laddove la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale rimandi, per l'individuazione del credito, ad elementi esterni imponendo in tal modo a carico del soggetto debitore il compimento di attività ulteriore;
- non può tuttavia escludersi che la cessionaria nell'ambito del giudizio, e nel rispetto del regime delle preclusioni proprie del rito, possa produrre ulteriore documentazione sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico integrando in tal modo il deficit della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Nella specie, oltre al contratto di cessione, il contenuto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale deve ritenersi idoneo a dimostrare la titolarità del credito da parte della odierna appellata, atteso che la stessa ha fornito criteri atti ad individuare, senza lasciare dubbi o incertezze di sorta, i crediti inclusi della cessione.
Infatti, nella Gazzetta Ufficiale, pubblicata il 18 febbraio 2017, sono indicati, al fine di individuare l'oggetto della cessione, tutti i crediti facenti capo a NC IF SP, con cui con “contratto di cessione di CP_2
crediti sottoscritto il 16 gennaio 2017 (la "Data di Conclusione"), si e' resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari (anche i "Crediti") identificabili in blocco ai sensi dell'art.
58 del Testo Unico NCrio costituito da crediti pecuniari di titolarita' di BANCA IFIS S.P.A., con sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio n. 63, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Venezia n. Partita IVA n. , capitale sociale Euro 53.811.095 i.v., banca iscritta P.IVA_2 P.IVA_3
all'albo tenuto da NC d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, al n. 5508 (o la "Cedente"), aventi alla Data di Conclusione (16 gennaio 2017) cumulativamente le seguenti caratteristiche: i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da: , CP_3
, , , Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
, , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , Controparte_11 Controparte_12 [...]
, , Controparte_13 Controparte_14 CP5
, , ,
[...] Controparte_16 CP7 Controparte_18
, Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
, , , ,
[...] CP_22 CP_23 Controparte_24 CP_25 CP_26 [...]
, , CP_27 Controparte_28 Controparte_29 Controparte_30
, , , ,
[...] CP_31 CP_32 CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 CP_36 CP_37
[..
[...] , , ,
[...] CP_38 Controparte_39 Controparte_40 [...]
, , Controparte_41 Controparte_42 CP_43
, , , , FINDOMESTIC BANCA, ,
[...] CP_44 CP_45 CP_46 CP_47
, , Controparte_48 CP_49 CP_50 CP_51 [...]
, , , CP_52 CP_53 CP_54 CP_55 Controparte_56
, , , Controparte_57 CP_58 CP_27 Controparte_59 [...]
Con Cont ( , , , o da loro Controparte_60 CP_62 Controparte_63 CP_64
incorporate ed anche comunque attraverso diverse denominazioni sociali precedenti;
ii)crediti acquistati da
NC IF s.p.a. mediante i seguenti contratti di cessione: DUCATO: 23/04/2008, 24/11/2009, CP_3
27/04/2010, 24/09/2010, 26/09/2011, 22/12/2015; : 17/12/2009; AXIST S.P.A.: Controparte_4
02/08/2013; : 10/11/2010; : CP_6 Controparte_7
24/11/2008; BANCA : 30/06/2009, 18/12/2009; BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA: CP_8
19/06/2015; : 30/09/2010; Controparte_9 Controparte_12
: 29/12/2015; BANCA POPOLARE DI NOVARA: 30/10/2008; BANCA POPOLARE DI
[...]
VERONA SAN GEMINIANO E S. : 13/06/2008; BANCA SELLA: 20/05/2015; BANCA SELLA CP4
NORD EST BOVIO CALDERARI: 26/03/2009; BIPIELLE DUCATO: 19/12/1997, 18/12/1998, 16/12/1999,
28/12/2000, 28/06/2001, 13/12/2001, 20/06/2002, 19/12/2002, 18/12/2003, 14/12/2004, 27/11/2009,
24/12/2009; : 28/11/2005, 19/06/2006, 21/06/2007, 21/12/2007; Controparte_18 [...]
: 30/05/2007, 05/07/2007, 10/09/2007, 09/10/2007, 09/11/2007, 23/11/2007, 10/01/2008, CP9
08/02/2008, 10/03/2008, 08/04/2008, 13/05/2008, 20/06/2008, 08/07/2008, 22/09/2008, 14/10/2008,
28/09/2009, 17/12/2009; CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI: 15/07/2008, 21/07/2009, 27/10/2009; CASSA
DI RISPARMIO DI VOLTERRA: 10/11/2004, 27/06/2008; CENTRALE ATTIVITA' FINANZIARIE - CAF:
31/12/2009; CENTRO LEASING BANCA: 14/05/1996, 05/06/1998, 16/12/1999, 05/12/2001, 24/05/2004,
10/02/2006, 24/07/2006, 07/11/2006, 28/02/2011; PLC: 27/03/2008, Controparte_29
29/06/2010; : 26/06/2006, 22/09/2006, 22/11/2006, 22/05/2007, Controparte_30
13/11/2008, 30/09/2010; 26/06/2006, 19/07/2007, 19/10/2007, 26/10/2009, 27/04/2010; CP_31
COMPASS BANCA: 16/04/2013, 26/09/2013, 18/12/2013, 22/05/2014, 20/08/2014, 11/11/2014, 13/11/2014,
11/12/2014, 09/01/2015, 20/01/2015, 10/02/2015, 06/03/2015, 11/03/2015, 10/04/2015, 13/04/2015,
12/05/2015, 13/05/2015, 05/06/2015, 10/06/2015, 11/06/2015, 12/06/2015, 08/07/2015, 06/08/2015,
07/08/2015, 11/08/2015, 11/09/2015, 14/09/2015, 08/10/2015, 12/10/2015, 13/10/2015, 11/11/2015,
12/11/2015, 11/12/2015, 17/12/2015, 18/12/2015, 12/01/2016, 14/01/2016, 09/02/2016, 11/02/2016,
12/02/2016, 09/03/2016, 10/03/2016, 07/04/2016,08/04/2016, 11/04/2016, 19/05/2016; CONSEL:
02/12/2015; 30/09/2002, 19/12/2002, 18/09/2013; : 13/05/2008, 11/07/2008, CP_36 CP_37
24/10/2008; 13/05/2008, 11/07/2008; CREDIT LIFT SOCIETA' FINANZIARIA: 05/07/2011; CP_38
CREDITECH: 22/02/2016; CREDITO BERGAMASCO: 25/06/2008, CREDITO BCC DI CP_41
E : 23/12/2011; : 01/02/2012, 17/06/2015, Controparte_41 CP_41 Controparte_42
7 23/03/2016; : 12/12/2006; EURO SERVICE GROUP: 27/06/2014; : Controparte_43 CP_46
25/09/2014, 28/10/2014, 19/11/2014, 20/01/2015, 17/02/2015, 17/03/2015, 21/04/2015, 22/05/2015,
23/06/2015, 21/07/2015, 22/09/2015, 23/10/2015, 24/11/2015, 22/01/2016, 23/02/2016, 07/04/2016,
21/04/2016, 21/06/2016; FINDOMESTIC BANCA: 13/05/2008, 11/07/2008, 30/03/2015, 25/06/2015,
25/09/2015, 11/12/2015; 30/03/2015, 11/03/2016; : 27/11/2007, CP_65 CP_47
20/06/2008, 28/08/2008, 07/10/2009: PERSONAL : 30/07/2013; CP_48 CP_48
: 28/12/2001, 29/06/2006; : 02/07/2014, 04/11/2014; MASTER DOLFIN: CP_49 CP_66
11/07/2008; : 23/12/2008, 30/06/2009, 03/08/2012, 19/12/2012; CP_51 CP_55
27/07/2009, 23/02/2010, 22/09/2011; SPV: 30/11/2015; : CP_67 Controparte_56
29/06/2012, 15/11/2012, 12/11/2013, 11/12/2013, 24/07/2015; CONSUMER FINANZIA: CP_56
06/07/2011, 20/10/2011, 20/12/2011; 16/12/2008, 06/08/2010: SIGLA Controparte_68
FINANZIARIA: 01/10/2008; SPV PROJECT 130: 01/08/2015; 22/12/2015; CP_69 [...]
28/08/2008, 07/10/2009, 08/10/2009; Controparte_70 [...]
PLC: 18/05/2009, 01/03/2011, 22/09/2015, 11/11/2015, 25/03/2016, Controparte_71
22/04/2016; : 30/06/2011, 27/12/2011; : 17/10/2002; CP_62 Controparte_63 CP_64
CP_5 BANCA: 18/12/2009; iii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in;
iv) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
v) crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprieta' o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
vi) crediti i cui debitori siano persone fisiche;
vii) crediti indicati nella lista depositata in data 11 gennaio 2017 presso il notaio , con studio in Firenze, via Masaccio, n. 187, rep. Persona_1
47.690, racc. 23.467, nonche' presso la sede legale del Cessionario. Ancorche' rispondenti ai criteri di inclusione sopra indicati si intendono espressamente esclusi dal blocco di cessione, i crediti per i quali sussista alla Data di Conclusione anche una soltanto delle seguenti circostanze: i) crediti in relazione ai quali siano in corso per il recupero procedure esecutive o comunque oggetto di un contenzioso giudiziale civile o penale;
ii) crediti per i quali siano pendenti procedure concorsuali;
iii) crediti in relazione ai quali vigano dilazioni di pagamento concesse dal Cedente, fatte eccezione per i seguenti numeri di contratto di credito:
13774087” .
Orbene, la indicazione nella comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un ben definito orizzonte temporale entro il quale sono state individuate le caratteristiche dei crediti oggetto della cessione, con espressa indicazione di quelli che invece devono considerarsene esclusi, così da poter ritenere assolto all'onere probatorio (Sentenza n. 1118/2022 della Corte d'Appello di L'Aquila del 21/07/2022).
Infatti in giurisprudenza è stato chiarito che “….nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
8 b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (Corte appello Ancona sez. I, 17/10/2024, n.1498).
Privo di pregio risulta anche il richiamo di parte appellante alla sentenza della Suprema Corte, n. 3405/2024 che ribadisce, in linea peraltro con un orientamento che può ritenersi consolidato, l'insufficienza della allegazione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale al fine dell'assolvimento dell'onere probatorio nell'ipotesi in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza stessa del contratto di cessione del credito ex art. 58 del D.Lgs. n.
385 del 1993, rilevando che ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dovendo il Giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
In quest'ottica, riveste, poi, una particolare rilevanza la comunicazione del cedente inoltrata al debitore ceduto per il tramite del cessionario in cui vi è un espresso riferimento al credito oggetto di causa.
In sede di giudizio (cfr doc. 5 delle produzioni), ha altresì prodotto la cartolina di invio della CP suddetta comunicazione a mezzo raccomandata, successivamente alla definizione dell'operazione di cessione
(quindi dopo il 16 gennaio 2017).
9 La giurisprudenza di legittimità ha espressamente attribuito a tale comunicazione il valore di “… elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass.,
Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (cfr Cass Civ, 16.4.2021 n.
10200).
Soltanto in sede di scritti difensivi finali (a fronte quindi di una produzione avvenuta, come anticipato, già in primo grado) l'appellante ha lamentato la mancata ricezione della comunicazione sopra indicata assumendo che la raccomandata “è tornata indietro alla mittente ( odierna appellata), per compiuta CP giacenza” (cfr pag 2 delle memorie del 14 febbraio 2025) ed aggiungendo nelle memorie di replica (e quindi in maniera altrettanto tardiva) di aver di fatto mutato la propria residenza nel mese di febbraio 2017 come comprovato dal contratto di locazione (invero sottoscritto dalla moglie ) parimenti prodotto in Controparte_72
quella sede.
4. Per completezza espositiva, sebbene sul punto non vi sia stata specifica impugnazione, l'odierna appellata, come peraltro già correttamente rilevato dal primo giudice, ha adeguatamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico avendo prodotto il contratto di finanziamento nonché l'estratto conto.
Sulla scorta, quindi, delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
5.In conclusione, le spese di lite nel rapporto tra l'appellante e di ET seguono la soccombenza e CP_73
vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 4.996,00 per compensi professionali attenendosi ai valori minimi di CP
liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 attesa la non particolare (anzi la sostanziale serialità) delle questioni trattate (valore della controversia da € 26.001,00 ad € 52.000,00) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.Vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma
10 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 579/24 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello principale;
b) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del presente grado che CP liquida in € 4.966,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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