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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/05/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Corvetta Presidente rel. dott. Giorgia Bertozzi-Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice
letta la domanda di liquidazione controllata ex art. 268 CCII depositata nell'interesse di in data 15.04.2025, Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti depositati, sentito il relatore in camera di consiglio, ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non essendo emersi elementi atti a superare la presunzione di cui all'art. 27 CCII richiamato;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica attualmente svolgente attività di lavoro dipendente;
rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCII (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente), nonché la relazione particolareggiata depositata dai professionisti incaricati dall'Organismo di
Composizione della Crisi, avv.ti Alessandra URBINATI e Germano DE PACE, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCII;
rilevato che i professionisti nominati hanno formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;
ritenuto che
sulla base della documentazione depositata sussista uno stato di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCII, versando in stato di conclamata insolvenza, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 2.624.502,16 mentre il patrimonio è costituito, essenzialmente, da un immobile oggetto di pignoramento immobiliare e per il quale è già stata disposta la vendita nell'ambito della procedura n. 40/2022 del Tribunale di Rimini con asta fissata al 13/05/2025 (base d'asta € 168.000) e da redditi da lavoro dipendente per un'entrata netta mensile di euro 1.350,00; precisato che non è possibile per il debitore escludere taluni beni dalla liquidazione, essendovi soltanto la possibilità che sia il liquidatore, ove accerti che il presumibile valore di realizzo sia superiore ai costi di vendita, a rinunciarvi;
ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo; che nel concetto di “liquidazione dei beni” si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012; che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CCII l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCII o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode - la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva); rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett a) CCII i “crediti impignorabili ai sensi dell'art
545 c.p.c.” non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art. 46 LF, oggi nella Liquidazione giudiziale l'art 146
CCII - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore;
a norma del comma 4 dell'art 545 c.p.c., i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili;
a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;
ritenuto inoltre che l'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia”, non sia alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque vada interpretata nel senso che l'”occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia”, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio); nella fattispecie, tenuto conto che il reddito medio mensile della debitrice Pt_1 ammonta ad € 1350,00 netti circa per 12 mensilità all'anno, la parte esclusa ex lege dalla liquidazione non può essere inferiore ai 1/2 (concorrendo crediti erariali e comuni) di tale somma, cioè ad € 675 per 12 mensilità; considerato ulteriormente che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione - si deve tenere conto delle particolari condizioni familiari della debitrice: nel caso in esame, la ive con la figlia ancora studentessa e con il Pt_1 marito, che percepisce un reddito di circa € 2.000 su base mensile, in un appartamento di proprietà di quest'ultimo; risulta ragionevole, in relazione alle spese mensili quantificate in ricorso, la indicazione di una somma mensile per il mantenimento della debitrice pari ad € 1.100 mensili (essendo indicate le spese mensili del nucleo familiare in complessivi € 2920,00, che verranno pertanto sostenute dai coniugi in misura proporzionale alle rispettive entrate mensili), ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura) ai sensi del paragrafo che precede;
rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss CCII, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCII, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni;
ritenuto, dunque, che non possa essere sottratto ai creditori parte del ricavato della liquidazione dei beni se non per pagare i costi della procedura, non trovando, peraltro, applicazione nella procedura di liquidazione controllata la previsione di cui all'art. 147 co.1 CCII;
ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, circostanza non ricorrente nel caso in esame;
fatto presente che il compenso dell'OCC potrà esse liquidato solo al termine della procedura liquidatoria dovendosi apprezzare la diligenza serbata nella fase della liquidazione e i risultati raggiunti;
rilevato come il compenso del legale non rientri fra le prededuzioni elencate dall'art. 6 CCII;
visti gli artt. 268 e ss. CCII;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(CF ) Pt_1 C.F._1
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carla Corvetta
NOMINA
Liquidatore l'avv.to Alessandra URBINATI, invitandola a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
FISSA in euro 1.100 mensili le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;
DISPONE che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;
DISPONE
L'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini
ORDINA
La trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Si comunichi.
Rimini, camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Carla Corvetta
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Corvetta Presidente rel. dott. Giorgia Bertozzi-Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice
letta la domanda di liquidazione controllata ex art. 268 CCII depositata nell'interesse di in data 15.04.2025, Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti depositati, sentito il relatore in camera di consiglio, ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non essendo emersi elementi atti a superare la presunzione di cui all'art. 27 CCII richiamato;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica attualmente svolgente attività di lavoro dipendente;
rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCII (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente), nonché la relazione particolareggiata depositata dai professionisti incaricati dall'Organismo di
Composizione della Crisi, avv.ti Alessandra URBINATI e Germano DE PACE, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCII;
rilevato che i professionisti nominati hanno formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;
ritenuto che
sulla base della documentazione depositata sussista uno stato di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCII, versando in stato di conclamata insolvenza, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 2.624.502,16 mentre il patrimonio è costituito, essenzialmente, da un immobile oggetto di pignoramento immobiliare e per il quale è già stata disposta la vendita nell'ambito della procedura n. 40/2022 del Tribunale di Rimini con asta fissata al 13/05/2025 (base d'asta € 168.000) e da redditi da lavoro dipendente per un'entrata netta mensile di euro 1.350,00; precisato che non è possibile per il debitore escludere taluni beni dalla liquidazione, essendovi soltanto la possibilità che sia il liquidatore, ove accerti che il presumibile valore di realizzo sia superiore ai costi di vendita, a rinunciarvi;
ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo; che nel concetto di “liquidazione dei beni” si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012; che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CCII l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCII o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode - la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva); rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett a) CCII i “crediti impignorabili ai sensi dell'art
545 c.p.c.” non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art. 46 LF, oggi nella Liquidazione giudiziale l'art 146
CCII - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore;
a norma del comma 4 dell'art 545 c.p.c., i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili;
a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;
ritenuto inoltre che l'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia”, non sia alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque vada interpretata nel senso che l'”occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia”, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio); nella fattispecie, tenuto conto che il reddito medio mensile della debitrice Pt_1 ammonta ad € 1350,00 netti circa per 12 mensilità all'anno, la parte esclusa ex lege dalla liquidazione non può essere inferiore ai 1/2 (concorrendo crediti erariali e comuni) di tale somma, cioè ad € 675 per 12 mensilità; considerato ulteriormente che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione - si deve tenere conto delle particolari condizioni familiari della debitrice: nel caso in esame, la ive con la figlia ancora studentessa e con il Pt_1 marito, che percepisce un reddito di circa € 2.000 su base mensile, in un appartamento di proprietà di quest'ultimo; risulta ragionevole, in relazione alle spese mensili quantificate in ricorso, la indicazione di una somma mensile per il mantenimento della debitrice pari ad € 1.100 mensili (essendo indicate le spese mensili del nucleo familiare in complessivi € 2920,00, che verranno pertanto sostenute dai coniugi in misura proporzionale alle rispettive entrate mensili), ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura) ai sensi del paragrafo che precede;
rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss CCII, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCII, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni;
ritenuto, dunque, che non possa essere sottratto ai creditori parte del ricavato della liquidazione dei beni se non per pagare i costi della procedura, non trovando, peraltro, applicazione nella procedura di liquidazione controllata la previsione di cui all'art. 147 co.1 CCII;
ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, circostanza non ricorrente nel caso in esame;
fatto presente che il compenso dell'OCC potrà esse liquidato solo al termine della procedura liquidatoria dovendosi apprezzare la diligenza serbata nella fase della liquidazione e i risultati raggiunti;
rilevato come il compenso del legale non rientri fra le prededuzioni elencate dall'art. 6 CCII;
visti gli artt. 268 e ss. CCII;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(CF ) Pt_1 C.F._1
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carla Corvetta
NOMINA
Liquidatore l'avv.to Alessandra URBINATI, invitandola a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
FISSA in euro 1.100 mensili le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;
DISPONE che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;
DISPONE
L'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini
ORDINA
La trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Si comunichi.
Rimini, camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Carla Corvetta