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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/10/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2465/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG LL CE
AR OZ CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2465/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (scioglimento matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PIA VALERIA
e nato a [...] il [...] Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PARUSSA DANIELA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) il Sig. continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Monticello d'Alba Controparte_1
Par (CN), Strada Nairole n. 40A mentre la Sig.ra si trasferirà altrove;
Par 3) la Sig.ra potrà portare con sé diversi beni della casa già individuati dalla coppia con separato elenco;
Par 4) la Sig.ra dichiara di essere dipendente della società Gai Macchine Imbottigliatrici Spa - con sede in Ceresole d'Alba (CN) (si producono le relative dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni – doc. 7);
5) il Sig. dichiara di lavorare in proprio come artigiano (si producono le relative dichiarazioni CP_1
dei redditi relativi agli ultimi tre anni – doc. 8);
6) il Sig. si impegna a corrispondere alla moglie la somma complessiva di € 12.000,00 CP_1
Par (dodicimila/00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra alle seguenti scadenze: la prima rata di € 6.000,00 (seimila/ 00) alla firma del presente ricorso, la seconda dell'importo residuo di € 6.000,00 (seimila/00) alla data di comunicazione dell'emananda sentenza di separazione personale dei coniugi;
Contr 7) i tre gatti della coppia resteranno con i rispettivi proprietari: i gatti , intestati al Sig. CP_3
Par
, resteranno con lo stesso;
il gatto intestato alla Sig.ra si trasferirà altrove con la CP_1 Per_1
stessa;
8) i coniugi si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro; 9) i coniugi precisano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano sin d'ora di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo al mantenimento;
10) i ricorrenti dichiarano di rinunciare alla comparizione personale all'udienza fissanda, sostituendo la stessa con il deposito di note scritte e, a tal proposito, sin d'ora dichiarano di non volersi riconciliare e di richiamare le suindicate condizioni di separazione;
11) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento occorrente per l'espatrio;
12) i ricorrenti dichiarano infine che non vi sono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto,
come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del CE Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato Parte_1 Controparte_1
a CARMAGNOLA (TO) il 30/03/1974, celebrato in GUARENE in data 25/05/2019, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Serie, Anno 2019, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del CE Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 01/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG LL CE
AR OZ CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2465/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (scioglimento matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PIA VALERIA
e nato a [...] il [...] Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PARUSSA DANIELA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) il Sig. continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Monticello d'Alba Controparte_1
Par (CN), Strada Nairole n. 40A mentre la Sig.ra si trasferirà altrove;
Par 3) la Sig.ra potrà portare con sé diversi beni della casa già individuati dalla coppia con separato elenco;
Par 4) la Sig.ra dichiara di essere dipendente della società Gai Macchine Imbottigliatrici Spa - con sede in Ceresole d'Alba (CN) (si producono le relative dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni – doc. 7);
5) il Sig. dichiara di lavorare in proprio come artigiano (si producono le relative dichiarazioni CP_1
dei redditi relativi agli ultimi tre anni – doc. 8);
6) il Sig. si impegna a corrispondere alla moglie la somma complessiva di € 12.000,00 CP_1
Par (dodicimila/00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra alle seguenti scadenze: la prima rata di € 6.000,00 (seimila/ 00) alla firma del presente ricorso, la seconda dell'importo residuo di € 6.000,00 (seimila/00) alla data di comunicazione dell'emananda sentenza di separazione personale dei coniugi;
Contr 7) i tre gatti della coppia resteranno con i rispettivi proprietari: i gatti , intestati al Sig. CP_3
Par
, resteranno con lo stesso;
il gatto intestato alla Sig.ra si trasferirà altrove con la CP_1 Per_1
stessa;
8) i coniugi si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro; 9) i coniugi precisano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano sin d'ora di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo al mantenimento;
10) i ricorrenti dichiarano di rinunciare alla comparizione personale all'udienza fissanda, sostituendo la stessa con il deposito di note scritte e, a tal proposito, sin d'ora dichiarano di non volersi riconciliare e di richiamare le suindicate condizioni di separazione;
11) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento occorrente per l'espatrio;
12) i ricorrenti dichiarano infine che non vi sono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto,
come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del CE Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato Parte_1 Controparte_1
a CARMAGNOLA (TO) il 30/03/1974, celebrato in GUARENE in data 25/05/2019, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Serie, Anno 2019, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del CE Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 01/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.