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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14325/2023 RG fissata all'udienza del 28/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CAMPA Parte_1
ANTONIO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che in data 27.12.2022 ha presentato domanda amministrativa n. 3930949206511 per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile in percentuale uguale o superiore al 74%, presso la competente commissione ASL invalidi civili.
In data 18.01.2023 il ricorrente è stato sottoposto a visita medica dalla “Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità” presso la ASL di
Copertino (LE); 3) la predetta Commissione ha riconosciuto all'interessato lo status di
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13
L.118/71 e art. 9 D.L. 509/88) – Percentuale 67%” con data di decorrenza a partire dalla
1 presentazione della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile e cioè il
27.12.2022;
Dato l'esito non soddisfacente della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n. 3724/23 rg per il riconoscimento del predetto beneficio. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
23.11.2023 confermava il precedente giudizio medico-legale.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Sulla base della documentazione agli atti e dell'obiettività emersa in questa sede si può affermare che il sig. risulta attualmente affetto da: Spondilodiscoartrosi diffusa in soggetto con artrite Parte_1 psoriasica (cod. 9303, 50%). Cardiopatia ipertensiva con sostituzione valvolare aortica e osti coronarici
(cod. 6441, 30%). Sindrome depressiva reattiva di media entità (cod. 2205, 25%). Tali patologie così come obiettivato e descritto determinano globalmente una percentuale invalidante in ambito civile
(Capacità lavorativa generica) che sulla base delle tabelle delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al D.M. del 05/02/92, previo calcolo riduzionistico, è da stimarsi in misura del 75% a far data dalla domanda amministrativa e cioè 27 DICEMBRE
2022, alla luce della mancata valutazione della sindrome depressiva ben documentata sin da quell'epoca e non diagnosticata dai sanitari della Commissione di Prima Istanza.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente e analiticamente lo stato sanitario del ricorrente, specie con particolare riferimento alla patologia depressiva che è stata omessa nella valutazione medico legale in fase amministrativa, così rideterminando un calcolo percentuale differente dal primo e comportando l'usufruibilità della prestazione (75%) a partire proprio dalla domanda amministrativa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente per dichiarato anticipo.
2 Le spese di ctu devono porsi a carico dell' soccombente. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 14325/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza del requisito sanitario per la fruizione dell'assegno di invalidità civile a far data dalla domanda amministrativa (27.12.2022); condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3900,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 29/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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