Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/06/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 678 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 6
90138 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. RINALDI GIUSEPPINA ROSALIA,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 6
90138 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. RINALDI GIUSEPPINA ROSALIA,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: All'udienza del le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronun-
zia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili da-
gli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di concilia-
zione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la pro-
va del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità
tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sul-
la reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pro-
nunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vi-
vono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggetti-
vamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essen-
ziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente da presen-
te controversia, essendo necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al giudice relatore per l'espletamento di ogni accertamento necessa-
rio per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Giudice Delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudi-
ziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronun-
ziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata in [...], in data [...], e Controparte_1
, nato a [...], in data [...], i quali hanno contratto
[...]
matrimonio in PALERMO, in data 19/02/2012, trascritto nei registri dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 63, parte II serie C, dell'anno 2012;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396.
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice relatore come da se-
parata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 03/06/2025.
Il Presidente
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma di-
gitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile