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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Francesca Cerrone Componente dott. Daniela Di Girolamo Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4453 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BELTRAMI SANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato PANNELLA ANTONELLA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c depositate da ambo le parti in data 18/11/2025
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio in Albania in data 21/10/2003, trascritto in Pers Italia, e dalla loro unione sono nati i figli in data 03/03/2008 e in data Per_2
28/05/2020;
2. Con ricorso del 23/09/2025, ha chiesto la separazione dal marito Parte_1 con addebito, oltre ad ordine di protezione per episodi di violenza domestica ed ulteriori questioni accessorie di carattere patrimoniale ed inerenti i rapporti tra genitori e figli;
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, aderendo alla domanda sul vincolo ma contestando l'addebito ed ogni ulteriore domanda formulata dalla moglie;
4. Con decreto del 25/09/2025, il G.I ha concesso l'ordine di protezione inaudita altera parte richiesto dalla ricorrente e fissato udienza per la prosecuzione del giudizio al 07/10/2025;
5. All'esito della predetta udienza le parti hanno raggiunto un complessivo accordo e il G.I ha fissato termine al 19/11/2025 per il deposito di note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c, depositate dalle parti il 18/11/2025 e di seguito riportate:
“
1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_3 Persona_4 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso la casa coniugale.
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Sassuolo (Mo), Via Adda n. 89, alla
Sig.ra quale genitore collocatario, fino al raggiungimento Parte_1 dell'indipendenza economica dei figli. Per 3. Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio Per_ liberamente, secondo accordi diretti con lo stesso, e la figlia secondo il seguente calendario: il mercoledì dalle ore 19:00 alle ore
21:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00, salvo diversi accordi.
pagina 2 di 4 Stabilire anche che il padre avrà diritto di vedere i figli nelle festività principali, alternando i genitori annualmente i periodi di sospensione delle attività scolastiche, ed in particolare 7 giorni nel periodo Natalizio, 3 giorni nel periodo pasquale, 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, salvo diversi accordi.
4. Porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra CP_1
entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno di € 400,00 Parte_1 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre a rivalutazione annuale ISTAT.
5. Porre a carico del Sig. il 50% delle spese straordinarie CP_1
(mediche, scolastiche, ludico-ricreative) per i figli, da concordarsi e documentarsi secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale.
6. Dare atto che nulla è dovuto a titolo di mantenimento per il coniuge, stante l'indipendenza economica di entrambe le parti.
7. Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. “
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese di entrambe le parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata in Parte_1
ALBANIA il 21/05/1984) e (nato in [...] il [...]) CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 21/10/2003 in Albania, trascritto in Italia
pagina 3 di 4 come risulta dall'atto n. 47, parte II, serie C, anno 2023 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSUOLO;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3.incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSUOLO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Daniela Di Girolamo
IL PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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