TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 7276 e 11571 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposte da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Fabio Maria Fois, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso e alla citazione
ATTRICE – OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Carlo Dessì, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alle comparse di costituzione e risposta
CONVENUTA – OPPOSTA tenute in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice nella prima causa: Parte_1
“Conclusioni:
1) contrariis reiectis;
2) in via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della società
per i fatti di cui in narrativa, condannare la stessa al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti pari a Euro 111.837,20, Parte_1
1 oltre agli interessi che matureranno dalla data della richiesta al saldo;
3) con vittoria di spese e compensi del giudizio e rimborso del contributo unificato”.
Per l'opponente nella seconda causa: Parte_1
“L'Ecc.mo Tribunale adito:
1) disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata, revocare o dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1828/2017, depositato, nel procedimento n. 1779/2017 R.G., in data 13/10/2017, dal
Tribunale Civile di Cagliari;
2) dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma
è dovuta dall'attrice-opponente alla società opposta in relazione alle somme riportate nel decreto ingiuntivo n. 1828/2017 e, in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata;
3) in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento contrattuale della società
per i fatti di cui in narrativa, condannare la stessa al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti pari a Euro 111.837,20, Parte_1
oltre agli interessi che matureranno dalla data della richiesta al saldo;
4) con vittoria di spese e compensi di avvocati del giudizio di opposizione”.
Per la convenuta nella prima causa: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: nel merito, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente perché infondata e comunque perché sprovvista di alcun elemento probatorio;
con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
In via subordinata istruttoria, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi”.
Per l'opposta nella seconda causa: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: nel merito, rigettare l'opposizione e la domanda formulata in via riconvenzionale dalla opponente perché infondate e confermare il decreto opposto o comunque condannare la società opponente al pagamento in favore della società opposta
2 della somma di Euro 39.484,10= dovuta a saldo delle fatture nn. 535 del
18/11/16, 542 del 24/11/16, 583 del 30/11/16, 589 del 03/12/16, 595 del 08/12/16,
605 del 13/12/16, 610 del 17/12/16, 617 del 20/12/16 e 648 del 31/12/16, emesse
a fronte di una serie di trasporti;
con vittoria delle spese e dei compensi professionali della fase monitoria e del presente giudizio.
In via subordinata istruttoria, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 luglio 2017, nelle forme del procedimento sommario di cognizione, la ha convenuto in giudizio la Parte_1
per sentir accertare l'inadempimento del contratto di Controparte_1
trasporto in data 26 dicembre 2016, avente ad oggetto 4.921 kg di agnelli di
Sardegna IGP a busto e 4.414 kg di agnelli macellati a busto, destinati alla
Ahorramas s.a., ed altri 290 kg di agnelli di Sardegna IGP a busto, 603 kg di agnelli macellati a busto e 2.968 di kg agnelli macellati a busto di seconda scelta, destinati alla entrambe con sede in PA, e Controparte_2
condannare l'altra parte al risarcimento dei danni, pari a Euro 111.837,20, deducendo il rifiuto della merce da parte della prima destinataria a causa del suo cattivo stato, la rilevante riduzione del prezzo imposta dalla seconda destinataria per le condizioni dei prodotti, la corresponsione di alcunché da parte delle due società per la merce in questione e la conseguente perdita dell'intera partita con responsabilità della convenuta.
Si è costituita in giudizio la rilevando la pendenza Controparte_1
del procedimento d'ingiunzione per il medesimo contratto di trasporto, contestando il fondamento della domanda, sul presupposto del corretto svolgimento dell'attività prevista e della non imputabilità al vettore del deperimento dei prodotti, contestando pure la quantificazione dei pretesi danni e concludendo per il rigetto della domanda.
Il processo, mutato il rito, è proseguito nelle forme ordinarie.
Con citazione successivamente notificata il 4 dicembre 2017, la
[...]
[...] ha convenuto in giudizio la in Parte_2 Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1828/2017, depositato il 13 ottobre 2017 e notificato il 25 ottobre 2017, per il pagamento della somma complessiva di Euro
39.484,10, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivi di servizi di trasporto, in riferimento alle fatture nn. 535 del 18 novembre 2016, 542 del 24 novembre 2016, 583 del 30 novembre 2016, 589 del 3 dicembre 2016, 595 dell'8 dicembre 2016, 605 del 13 dicembre 2016, 610 del 17 dicembre 2016, 617 del 20 dicembre 2016 e 648 del 31 dicembre 2016, eccependo l'inadempimento dell'altra parte con riguardo alle prestazioni di cui alla fattura n. 610 del 17 dicembre 2016 ed in parte alla fattura n. 648 del 31 dicembre 2016, indicando la pendenza dell'altra causa tra le stesse parti per il superiore credito vantato dall'opponente e chiedendo, pertanto, revocarsi il decreto e, in via riconvenzionale, condannarsi l'opposta al risarcimento dei danni, nella misura già indicata.
Si è costituita in giudizio la contestando il Controparte_1
fondamento dei motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale e per la conferma del decreto.
I procedimenti sono stati riuniti per continenza.
Le cause sono state istruite a mezzo di documenti.
All'udienza del 13 novembre 2024, le cause sono state tenute in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione dedotti a sostegno della domanda di risarcimento dei danni ed i motivi addotti a sostegno della domanda di pagamento dei corrispettivi sono i seguenti.
1.1. La ha esposto quanto segue: che, in data 26 Parte_1
dicembre 2016, la ricorrente affidava alla resistente il trasporto di 4.921 kg di agnelli di Sardegna IGP a busto e 4.414 kg di agnelli macellati a busto, destinati alla Ahorramas s.a., e altri 290 kg di agnelli di Sardegna IGP a busto, 603 kg di agnelli macellati a busto e 2.968 kg di agnelli macellati a busto di seconda scelta, destinati alla entrambe con sede in PA;
che al Controparte_2
4 momento della consegna della merce al vettore, il quale accettava la stessa senza riserve, la qualità della carne veniva riscontrata con certificazione veterinaria, in considerazione dell'importanza del trasporto;
che, in data 29 dicembre 2016, la destinataria Ahorramas rifiutava la consegna a causa dello stato delle merce, riscontrando, in tal modo, un grave inadempimento imputabile al vettore, per le cattive condizioni di conservazione della merce stessa, tale da determinare la restituzione da parte del cliente;
che, a questo punto, la merce destinata alla
Ahorramas veniva ricevuta dalla la quale, in Controparte_2
considerazione delle condizioni della carne, esigeva una rilevante riduzione del prezzo originariamente fissato per la vendita, anche con riguardo a quella parte di merce destinata fin da principio a quest'ultima società; che dell'originario prezzo di vendita che la ricorrente avrebbe dovuto ricevere per la merce, pari a Euro
111.837,20, di cui 30.622,70 per quella destinata alla e Controparte_2
81.214,50 per quella destinata alla Ahorramas, la ricorrente non riceveva alcunché, con la conseguente perdita dell'intera partita;
che il danno patito dalla ricorrente, pertanto, ammontava a Euro 111.837,20; che sarebbe evidente la responsabilità della convenuta, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19 maggio 1956.
1.2. La ha esposto in replica quanto segue: che il Controparte_1
trasporto veniva svolto correttamente, come dimostrato dalla registrazione della centralina satellitare, da cui risultava la regolarità e tempestività del trasporto stesso, concluso con l'arrivo il 28 dicembre 2016, dalla registrazione della centralina elettronica del frigorifero, da cui risultava il mantenimento della catena del freddo, fino alla riconsegna, e dalla documentazione fotografica formata dal conducente al momento dello scarico, da cui risultava che la merce non si presentava in cattive condizioni;
che non sussisterebbe la parziale avaria della merce e, in ogni caso, non potrebbe essere addebitata al vettore;
che la prima destinataria non aveva rifiutato la consegna perché gli agnelli si presentassero in cattivo stato di conservazione, ma per la non conformità della merce, la quale avrebbe dovuto essere di prima scelta;
che la successiva destinataria, la quale aveva ricevuto anche il carico di prima scelta respinto dalla prima cliente, aveva
5 accettato senza riserve, per peso e qualità, tutti gli agnelli consegnati, di prima e seconda scelta;
che, stante l'avvenuta accettazione senza riserve dell'intero carico, si era determinata la decadenza dell'azione, trattandosi di vizi, a dire della ricorrente, immediatamente rilevabili;
che la ricorrente, inoltre, non svolgeva attività di macellazione il 26 dicembre 2016, data indicata nei capi trasportati, mentre i lotti risultavano tutti macellati nei giorni dal 21 al 23 dicembre, con la conseguente falsa attestazione;
che la merce veniva rifiutata perché non fresca ed accettata dalla successiva destinataria perché di seconda scelta;
che sarebbe impossibile che il parziale deperimento della merce dipenda dal trasporto non corretto sia perché la centralina del frigorifero non aveva registrato valori elevati sia perché, in tal caso, sarebbe deperito l'intero carico;
che al vettore, dunque, non sarebbero addebitabili i difetti dei capi oggetto di trasporto;
che la quantificazione dei presunti danni sarebbe erronea perché basata su prezzi diversi dal prezzo medio all'ingrosso, perché non limitata alla metà del carico prospettata nella relazione peritale come non conforme e perché contraddetta dalle ottime condizioni della carne al momento dello scarico;
che dovrebbe trovare applicazione, in ogni caso, il limite di responsabilità previsto per il vettore.
2. La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento del contratto di trasporto, proposta prima in via principale e poi riproposta, in termini identici, in via riconvenzionale con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, e la contrapposta domanda di pagamento dei corrispettivi dei viaggi compiuti in esecuzione di una serie di rapporti, proposta in via monitoria, da sottoporre ad esame congiunto, attesa la stretta connessione intercorrente tra le relative questioni, sono rispettivamente la prima infondata e la seconda fondata.
2.1. Secondo la giurisprudenza consolidata, in tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilità della particolare normativa dettata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR), resa esecutiva con la
L. n. 1621 del 1960, postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (art. 6, par. 1, lett. k), sia – in mancanza della lettera di vettura –
6 attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova (Cass. n. 11282 del 2005; conf. n. 7201 del 2015).
2.2. La disciplina speciale di diritto uniforme della Convenzione è in larga parte simile a quella interna, per quanto rileva, e se ne discosta soprattutto per la maggiore analiticità:
a) sul trasporto di merce destinata a persona diversa dal mittente, in termini simili a quanto previsto nell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 1689 cod. civ.), secondo cui i diritti del destinatario verso il vettore nascono con l'arrivo delle cose a destinazione e con la richiesta di consegna, momento determinante per la volontà di far propri gli effetti del contratto (Cass. n. 19225 del 2013) e per l'acquisto della legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento del vettore (Cass. n. 27116 del 2023), l'art. 13, par. 1, stabilisce che, dopo l'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario ha diritto di chiedere che la merce gli sia riconsegnata e, se la perdita è accertata o se la merce non è arrivata, entro il termine convenuto, il destinatario è autorizzato a fare valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti che derivano dal contratto di trasporto;
l'art. 13, par. 2, stabilisce che il destinatario che si avvale dei diritti attribuitigli deve pagare l'importo dei crediti risultanti dalla lettera di vettura e, in caso di contestazione, il vettore è tenuto a riconsegnare la merce soltanto se il destinatario gli fornisce una cauzione;
b) sulla responsabilità del vettore, senza alcuna modifica del riparto dell'onere di provare la perdita della merce, posto sempre a carico di chi domandi al vettore il risarcimento del danno (Cass. n. 702 del 2018), per il caso in cui detta prova sia fornita, in consonanza con la regola tradizionale della presunzione iuris tantum di responsabilità ex recepto (art. 1693, comma 1, cod. civ.), l'art. 17, par. 1, prevede che il vettore è responsabile della perdita, totale o parziale, e dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna;
il par. 4, nello specifico, esonera da responsabilità il trasportatore quando la perdita o l'avaria sia derivata da rischi particolari inerenti a uno o più fatti tassativamente previsti, tra cui, secondo la lett. d), il rischio cui sono esposte quelle merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette, per deterioramento interno
7 e spontaneo, a perdita totale o parziale oppure ad avaria, e l'art. 18, par. 4, in relazione alle merci che, per loro natura, vanno soggette a normale processo di deperimento, proprio delle sostanze organiche e dei generi alimentari, stabilisce che, se il trasporto è eseguito con un veicolo attrezzato in modo da proteggere le suddette merci dal calore, dal freddo, dalle variazioni della temperatura o dall'umidità dell'aria, il vettore può invocare l'esonero di responsabilità accordatogli dall'art. 17, par. 4, lett. d), a condizione che dimostri, in relazione alle circostanze del caso concreto, di aver adottato le misure che gli competono per quel che concerne la scelta, il trattamento e l'impiego di tali attrezzature e di essersi attenuto alle istruzioni speciali che gli siano state eventualmente impartite, quali modalità del trasporto (Cass. n. 14680 del 2003);
c) sulle condizioni delle cose da trasportare al momento della ricezione, analogamente alla previsione di diritto interno (art. 1693, comma 2, cod. civ.),
l'art. 9, par. 2, stabilisce che se la lettera di vettura non contiene riserve motivate del vettore la merce ed il suo imballaggio si presumono in buono stato apparente al momento del carico;
d) sulle condizioni delle cose trasportate al momento della riconsegna, diversamente dalla ancor più restrittiva previsione nazionale (art. 1698 cod. civ.),
l'art. 30, par. 1, stabilisce che se il destinatario ha ricevuto la merce senza averne accertato lo stato in contraddittorio con il vettore o senza aver comunicato le sue riserve al medesimo, ove si tratti di perdite o avarie apparenti, o entro sette giorni dalla riconsegna, ove si tratti di perdite o avarie non apparenti, si presume, fino a prova contraria, che egli abbia ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura;
l'art. 30, par. 2, stabilisce che qualora lo stato della merce sia stato accertato in contraddittorio dal destinatario e dal vettore, la prova contraria al risultato di tale accertamento può essere fornita solo ove si tratti di perdite o avarie non apparenti ed il destinatario abbia comunicato riserve scritte al vettore entro sette giorni dall'accertamento medesimo.
2.3. Nella specie, l'attrice e opponente ha allegato l'inesatto adempimento di un determinato contratto di trasporto concluso a favore di terzi per la consegna di agnelli macellati, lamentando il rifiuto della merce a destinazione e, in sostanza, la
8 perdita dell'intero carico;
la convenuta e opposta, a sua volta, ha affermato il corretto svolgimento dell'attività di trasporto, per aver mantenuto la catena del freddo per l'intera durata del viaggio, e ha eccepito, altresì, da un lato, il deperimento dei prodotti trasportati per causa non imputabile al vettore, rilevando il rifiuto della merce a causa della non conformità rispetto alla qualità richiesta, in quanto non di prima scelta, per via della macellazione in data anteriore a quella indicata, nonché, dall'altro lato, comunque, l'ottimo stato di conservazione della merce stessa.
2.4. Ciò premesso, bisogna individuare i fatti non controversi ed accertare quelli controversi, in base a quello che risulta dagli atti difensivi e dalle produzioni documentali, traendone le necessarie conseguenze secondo le presunzioni stabilite dalla disciplina internazionale.
2.5. Nessuna contestazione è sorta sul contenuto del contratto di trasporto, concluso tra la e la a favore Parte_1 Controparte_1
della Ahorramas s.a. e della avente per oggetto il ritiro Controparte_2
da e la riconsegna, rispettivamente a e , CP_3 Controparte_4 CP_5
vicino a Madrid, di 4.921 kg di agnelli di Sardegna IGP a busto e 4.414 kg di agnelli macellati a busto, destinati alla Ahorramas s.a., nonché di 290 kg di agnelli di Sardegna IGP a busto, 603 kg di agnelli macellati a busto e 2.968 kg di agnelli macellati a busto di seconda scelta, destinati alla come Controparte_2
riportato nei relativi documenti di trasporto nazionali e nelle annesse lettere di vettura internazionali in data 26 dicembre 2016; queste ultime, nel sottoporre il rapporto alla disciplina dettata dalla Convenzione, stante l'espressa indicazione inserita in entrambe le lettere, non stabilivano il termine entro il quale il trasporto dovesse essere eseguito, comunque quello congruo secondo la natura della merce
(deperibile) e la durata minima per il tragitto, compreso il trasporto navale, dalla
Sardegna alla PA (due giorni), e specificavano, invece, nel campo relativo alle istruzioni della mittente, che la temperatura dovesse essere mantenuta tra 0° e 1°.
2.6. È sorta contestazione sull'esatto adempimento del contratto di trasporto, in riferimento alla perdita totale della merce, all'arrivo nel luogo di destinazione, databile in base alla registrazione satellitare della posizione del veicolo ai giorni
9 28 dicembre 2016 ) e 29 dicembre 2016 ). Per Controparte_4 CP_5
quanto riguarda lo stato di conservazione della merce al momento del ricevimento, pacificamente avvenuto, dalle lettere di vettura non risultano formulate riserve da parte del vettore, nemmeno sulla mancata corrispondenza tra la data di macellazione riportata sulle etichette dei capi e quella di effettiva macellazione. Per quanto riguarda lo stato di conservazione della merce al momento della riconsegna, anch'essa pacificamente avvenuta, dalle lettere di vettura, del pari, non risultano formulate riserve motivate da parte delle società destinatarie, né per conto della Ahorramas, in quanto sulla lettera figura soltanto la dichiarazione in italiano, non sottoscritta, secondo cui “[a] causa [della] non conformità della merce lo scarico [era] effettuato presso la
[...]
”, né per conto di quest'ultima, in quanto sulla lettera compare nel CP_2
corpo la dicitura in spagnolo, non sottoscritta, secondo cui il peso e la qualità erano stati controllati (“peso y calidad comprobada”) e nella parte finale del documento la diversa dicitura in spagnolo, con timbro della destinataria e sottoscrizione, di accettazione con riserva (“aceptado bajo reserva”). Con missiva del 2 gennaio 2017, la lamentava, nei confronti della Parte_1
le cattive condizioni della merce ed il mancato rispetto Controparte_1
dello standard qualitativo, in riferimento al trasporto affidato il 26 dicembre 2016.
Dopo oltre un mese dalla fine del viaggio, con una relazione peritale redatta in lingua spagnola, in data 30 gennaio 2017, nel riportare una doglianza che sarebbe stata già espressa dalla Ahorramas s.a., la lamentava il Controparte_2
cattivo stato di conservazione della merce ad essa riconsegnata, per il peso totale di 13.072 kg, in quanto gli agnelli che formavano oggetto del trasporto, secondo la descrizione fattane, avrebbero avuto cattivo odore e brutto colore e sarebbero apparsi appiccicosi (“presentaban mal olor, mal color y estaban pegajosos”), trovandosi per circa la metà in condizioni inadeguate per la commercializzazione, ragion per cui sarebbero stati destinati all'alimentazione animale.
2.7. Nessuna utilità hanno le riproduzioni visive, in formato video mp4, di quelle che sarebbero state le condizioni delle carni, per le quali l'attrice e opponente ha chiesto ed ottenuto nel corso del processo l'autorizzazione al
10 deposito su supporto informatico (DVD), perché i tre brevi filmati prodotti sono oggettivamente irrilevanti, rappresentando per indicazione della parte interessata lo stato di conservazione della merce risultante dai documenti di trasporto nn. 526
e 527 del 14 dicembre 2016. Questi ultimi, aventi per oggetto prodotti destinati in parte allo stabilimento della già conosciuta ed in parte a Controparte_2
quello della ulteriore società denominata dimostrano il Parte_3
ritiro da parte del vettore in data anteriore al viaggio controverso e la riconsegna a favore della senza l'apposizione sulle lettere di vettura di Parte_3
alcuna riserva da parte sua. Parimenti, il contenuto multimediale dei files diretti a provare l'avaria di cui trattasi, in base alle informazioni anche temporali in essi riportate (metadati), hanno tutti per data di creazione il 16 dicembre 2016, incompatibile con la data di inizio del viaggio controverso, pacificamente posteriore ed iniziato solo il 26 dicembre 2016, secondo la prospettazione fatta negli atti introduttivi. A quest'ultimo viaggio si riferiscono, invece, sia la riproduzione fotografica prodotta dalla convenuta e opposta, incontestata nella corrispondenza alle cose rappresentate, dalla quale non emergono segni di deterioramento esteriore dei capi scaricati, sia i documenti di trasporto nn. 645 e
646 del 26 dicembre 2016, collegati alle lettere di vettura sopra esaminate.
2.8. Nessuna utilità hanno i documenti commerciali n. 78 del 7 dicembre
2017 e n. 81 del 15 dicembre 2017, riguardanti il trasporto di sottoprodotti di origine animale, precisamente agnelli congelati prelevati presso la
[...]
e destinati alla ditta UI RU con sede in Nuoro, essendo questi Parte_1
documenti di quasi un anno successivi al viaggio controverso e non supportati da documentazione comprovante in modo inequivoco l'ipotetico rientro di prodotti di scarto dalla PA alla Sardegna con destinazione allo smaltimento come rifiuti, ipotesi peraltro del tutto antieconomica per i costi di trasporto e congelamento e per di più in contrasto con la dichiarazione della di voler Controparte_2
destinare la merce all'alimentazione di animali e con la difesa in tal senso, almeno in principio di lite, da parte della Eur. Parte_1
2.9. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi:
a) che l'unica legittimata ad esercitare l'azione risarcitoria per il danno da
11 inadempimento del contratto di trasporto, a seguito dell'arrivo della merce nel luogo di destinazione, sia inequivocabilmente non più la mittente, bensì la seconda ed ultima destinataria, tra le due risultanti dalle lettere di vettura, cioè la
, in virtù del fatto decisivo dell'avvenuta accettazione Controparte_2
dell'intero carico, fatto assolutamente non controverso tra le parti e dimostrato, oltretutto, dall'ammissione della materiale disponibilità delle carni macellate da parte della società spagnola, senza alcuna garanzia sulle modalità di conservazione nei giorni successivi alla ricezione della merce ed ancora a notevole distanza di tempo dalla ripartenza dell'automezzo refrigerato per altra destinazione europea, a prescindere dal rifiuto da parte della prima destinataria, dal che discende il difetto di titolarità sostanziale del rapporto per effetto della riconsegna;
b) che, come autonoma ragione della decisione, non sia stata dimostrata dall'attrice, benché gravata sul punto dall'onere probatorio, alcuna perdita o avaria determinatasi in conseguenza dell'inesatto adempimento dell'obbligazione posta a carico del vettore, come evento di danno, in riferimento al quale la mancata formulazione di riserve motivate, circostanziate e comprovate, nell'immediatezza dell'arrivo della merce sia presso la prima destinataria sia presso la seconda destinataria o, comunque, anche a voler supporre vizi non apparenti in contrasto con quanto poi lamentato, al più tardi nel termine di sette giorni, rende operante la presunzione di conformità dello stato della merce a quello descritto nelle lettere di vettura, cioè che la merce stessa fosse stata conservata in modo continuo ed ininterrotto a temperatura prossima allo zero ed avesse mantenuto la sua idoneità all'immissione in commercio per il consumo umano, e la mancata tempestiva verifica in contraddittorio del rispetto dei requisiti igienico-sanitari nelle carcasse di agnelli, per loro natura deperibili, mediante accertamento tecnico preventivo o altro equipollente mezzo di istruzione preventiva, ormai, rende assolutamente impossibile il raggiungimento della prova contraria, necessaria per vincere la presunzione di conformità, laddove avrebbe dovuto essere la ricevente o, nella sua inerzia, almeno la mittente a far accertare immediatamente a sue spese, prima dell'eventuale giudizio e, soprattutto, prima
12 del prevedibile deperimento, lo stato di conservazione della merce e solo allora, nel caso di esito positivo di tale accertamento, avrebbe dovuto essere il vettore a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare la riconsegna di merce (eventualmente accertata come) avariata, con la prescritta cautela del mantenimento della catena del freddo, dal che discende l'esclusione della responsabilità contrattuale della convenuta;
c) che il fatto che il trasporto in questione fosse stato portato a compimento, così da adempiere la relativa obbligazione, non consenta alla mittente di sottrarsi all'obbligo di pagamento del corrispettivo riferibile al viaggio controverso, peraltro una minima parte del credito dedotto nei suoi confronti;
d) che i corrispettivi siano dovuti per tutti i trasporti concretamente e proficuamente eseguiti dalla Sardegna alla PA, non solo il viaggio controverso, risalente alla fine del mese di dicembre 2016, ma anche quelli precedenti, per merce destinata di volta in volta alle società Ahorramas s.a.,
e incontestati tra le parti e, Controparte_2 Parte_3
comunque, comprovati dalla documentazione prodotta, a partire dal mese di novembre 2016.
2.10. Quanto all'ammontare del credito vantato dal vettore, per la somma complessiva di Euro 39.484,10, nessuna contestazione specifica è sorta sui quantitativi dei servizi indicati né sui prezzi unitari applicati né sugli importi totali addebitati.
2.11. Non sussiste, pertanto, il diritto al risarcimento dei danni e sussiste, viceversa, il diritto al pagamento dei corrispettivi.
3. Conclusivamente, la domanda di risarcimento dei danni va respinta;
parimenti, l'opposizione va anch'essa respinta, in quanto è fondata la domanda di pagamento dei corrispettivi, ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato ed a quello più elevato di natura risarcitoria, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi
13 stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quinto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
2) rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attrice e opponente al rimborso, in favore della convenuta e opposta, delle spese di lite, che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 6 marzo 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 7276 e 11571 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposte da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Fabio Maria Fois, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso e alla citazione
ATTRICE – OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Carlo Dessì, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alle comparse di costituzione e risposta
CONVENUTA – OPPOSTA tenute in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice nella prima causa: Parte_1
“Conclusioni:
1) contrariis reiectis;
2) in via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della società
per i fatti di cui in narrativa, condannare la stessa al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti pari a Euro 111.837,20, Parte_1
1 oltre agli interessi che matureranno dalla data della richiesta al saldo;
3) con vittoria di spese e compensi del giudizio e rimborso del contributo unificato”.
Per l'opponente nella seconda causa: Parte_1
“L'Ecc.mo Tribunale adito:
1) disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata, revocare o dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1828/2017, depositato, nel procedimento n. 1779/2017 R.G., in data 13/10/2017, dal
Tribunale Civile di Cagliari;
2) dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma
è dovuta dall'attrice-opponente alla società opposta in relazione alle somme riportate nel decreto ingiuntivo n. 1828/2017 e, in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata;
3) in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento contrattuale della società
per i fatti di cui in narrativa, condannare la stessa al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti pari a Euro 111.837,20, Parte_1
oltre agli interessi che matureranno dalla data della richiesta al saldo;
4) con vittoria di spese e compensi di avvocati del giudizio di opposizione”.
Per la convenuta nella prima causa: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: nel merito, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente perché infondata e comunque perché sprovvista di alcun elemento probatorio;
con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
In via subordinata istruttoria, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi”.
Per l'opposta nella seconda causa: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: nel merito, rigettare l'opposizione e la domanda formulata in via riconvenzionale dalla opponente perché infondate e confermare il decreto opposto o comunque condannare la società opponente al pagamento in favore della società opposta
2 della somma di Euro 39.484,10= dovuta a saldo delle fatture nn. 535 del
18/11/16, 542 del 24/11/16, 583 del 30/11/16, 589 del 03/12/16, 595 del 08/12/16,
605 del 13/12/16, 610 del 17/12/16, 617 del 20/12/16 e 648 del 31/12/16, emesse
a fronte di una serie di trasporti;
con vittoria delle spese e dei compensi professionali della fase monitoria e del presente giudizio.
In via subordinata istruttoria, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 luglio 2017, nelle forme del procedimento sommario di cognizione, la ha convenuto in giudizio la Parte_1
per sentir accertare l'inadempimento del contratto di Controparte_1
trasporto in data 26 dicembre 2016, avente ad oggetto 4.921 kg di agnelli di
Sardegna IGP a busto e 4.414 kg di agnelli macellati a busto, destinati alla
Ahorramas s.a., ed altri 290 kg di agnelli di Sardegna IGP a busto, 603 kg di agnelli macellati a busto e 2.968 di kg agnelli macellati a busto di seconda scelta, destinati alla entrambe con sede in PA, e Controparte_2
condannare l'altra parte al risarcimento dei danni, pari a Euro 111.837,20, deducendo il rifiuto della merce da parte della prima destinataria a causa del suo cattivo stato, la rilevante riduzione del prezzo imposta dalla seconda destinataria per le condizioni dei prodotti, la corresponsione di alcunché da parte delle due società per la merce in questione e la conseguente perdita dell'intera partita con responsabilità della convenuta.
Si è costituita in giudizio la rilevando la pendenza Controparte_1
del procedimento d'ingiunzione per il medesimo contratto di trasporto, contestando il fondamento della domanda, sul presupposto del corretto svolgimento dell'attività prevista e della non imputabilità al vettore del deperimento dei prodotti, contestando pure la quantificazione dei pretesi danni e concludendo per il rigetto della domanda.
Il processo, mutato il rito, è proseguito nelle forme ordinarie.
Con citazione successivamente notificata il 4 dicembre 2017, la
[...]
[...] ha convenuto in giudizio la in Parte_2 Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1828/2017, depositato il 13 ottobre 2017 e notificato il 25 ottobre 2017, per il pagamento della somma complessiva di Euro
39.484,10, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivi di servizi di trasporto, in riferimento alle fatture nn. 535 del 18 novembre 2016, 542 del 24 novembre 2016, 583 del 30 novembre 2016, 589 del 3 dicembre 2016, 595 dell'8 dicembre 2016, 605 del 13 dicembre 2016, 610 del 17 dicembre 2016, 617 del 20 dicembre 2016 e 648 del 31 dicembre 2016, eccependo l'inadempimento dell'altra parte con riguardo alle prestazioni di cui alla fattura n. 610 del 17 dicembre 2016 ed in parte alla fattura n. 648 del 31 dicembre 2016, indicando la pendenza dell'altra causa tra le stesse parti per il superiore credito vantato dall'opponente e chiedendo, pertanto, revocarsi il decreto e, in via riconvenzionale, condannarsi l'opposta al risarcimento dei danni, nella misura già indicata.
Si è costituita in giudizio la contestando il Controparte_1
fondamento dei motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale e per la conferma del decreto.
I procedimenti sono stati riuniti per continenza.
Le cause sono state istruite a mezzo di documenti.
All'udienza del 13 novembre 2024, le cause sono state tenute in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione dedotti a sostegno della domanda di risarcimento dei danni ed i motivi addotti a sostegno della domanda di pagamento dei corrispettivi sono i seguenti.
1.1. La ha esposto quanto segue: che, in data 26 Parte_1
dicembre 2016, la ricorrente affidava alla resistente il trasporto di 4.921 kg di agnelli di Sardegna IGP a busto e 4.414 kg di agnelli macellati a busto, destinati alla Ahorramas s.a., e altri 290 kg di agnelli di Sardegna IGP a busto, 603 kg di agnelli macellati a busto e 2.968 kg di agnelli macellati a busto di seconda scelta, destinati alla entrambe con sede in PA;
che al Controparte_2
4 momento della consegna della merce al vettore, il quale accettava la stessa senza riserve, la qualità della carne veniva riscontrata con certificazione veterinaria, in considerazione dell'importanza del trasporto;
che, in data 29 dicembre 2016, la destinataria Ahorramas rifiutava la consegna a causa dello stato delle merce, riscontrando, in tal modo, un grave inadempimento imputabile al vettore, per le cattive condizioni di conservazione della merce stessa, tale da determinare la restituzione da parte del cliente;
che, a questo punto, la merce destinata alla
Ahorramas veniva ricevuta dalla la quale, in Controparte_2
considerazione delle condizioni della carne, esigeva una rilevante riduzione del prezzo originariamente fissato per la vendita, anche con riguardo a quella parte di merce destinata fin da principio a quest'ultima società; che dell'originario prezzo di vendita che la ricorrente avrebbe dovuto ricevere per la merce, pari a Euro
111.837,20, di cui 30.622,70 per quella destinata alla e Controparte_2
81.214,50 per quella destinata alla Ahorramas, la ricorrente non riceveva alcunché, con la conseguente perdita dell'intera partita;
che il danno patito dalla ricorrente, pertanto, ammontava a Euro 111.837,20; che sarebbe evidente la responsabilità della convenuta, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19 maggio 1956.
1.2. La ha esposto in replica quanto segue: che il Controparte_1
trasporto veniva svolto correttamente, come dimostrato dalla registrazione della centralina satellitare, da cui risultava la regolarità e tempestività del trasporto stesso, concluso con l'arrivo il 28 dicembre 2016, dalla registrazione della centralina elettronica del frigorifero, da cui risultava il mantenimento della catena del freddo, fino alla riconsegna, e dalla documentazione fotografica formata dal conducente al momento dello scarico, da cui risultava che la merce non si presentava in cattive condizioni;
che non sussisterebbe la parziale avaria della merce e, in ogni caso, non potrebbe essere addebitata al vettore;
che la prima destinataria non aveva rifiutato la consegna perché gli agnelli si presentassero in cattivo stato di conservazione, ma per la non conformità della merce, la quale avrebbe dovuto essere di prima scelta;
che la successiva destinataria, la quale aveva ricevuto anche il carico di prima scelta respinto dalla prima cliente, aveva
5 accettato senza riserve, per peso e qualità, tutti gli agnelli consegnati, di prima e seconda scelta;
che, stante l'avvenuta accettazione senza riserve dell'intero carico, si era determinata la decadenza dell'azione, trattandosi di vizi, a dire della ricorrente, immediatamente rilevabili;
che la ricorrente, inoltre, non svolgeva attività di macellazione il 26 dicembre 2016, data indicata nei capi trasportati, mentre i lotti risultavano tutti macellati nei giorni dal 21 al 23 dicembre, con la conseguente falsa attestazione;
che la merce veniva rifiutata perché non fresca ed accettata dalla successiva destinataria perché di seconda scelta;
che sarebbe impossibile che il parziale deperimento della merce dipenda dal trasporto non corretto sia perché la centralina del frigorifero non aveva registrato valori elevati sia perché, in tal caso, sarebbe deperito l'intero carico;
che al vettore, dunque, non sarebbero addebitabili i difetti dei capi oggetto di trasporto;
che la quantificazione dei presunti danni sarebbe erronea perché basata su prezzi diversi dal prezzo medio all'ingrosso, perché non limitata alla metà del carico prospettata nella relazione peritale come non conforme e perché contraddetta dalle ottime condizioni della carne al momento dello scarico;
che dovrebbe trovare applicazione, in ogni caso, il limite di responsabilità previsto per il vettore.
2. La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento del contratto di trasporto, proposta prima in via principale e poi riproposta, in termini identici, in via riconvenzionale con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, e la contrapposta domanda di pagamento dei corrispettivi dei viaggi compiuti in esecuzione di una serie di rapporti, proposta in via monitoria, da sottoporre ad esame congiunto, attesa la stretta connessione intercorrente tra le relative questioni, sono rispettivamente la prima infondata e la seconda fondata.
2.1. Secondo la giurisprudenza consolidata, in tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilità della particolare normativa dettata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR), resa esecutiva con la
L. n. 1621 del 1960, postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (art. 6, par. 1, lett. k), sia – in mancanza della lettera di vettura –
6 attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova (Cass. n. 11282 del 2005; conf. n. 7201 del 2015).
2.2. La disciplina speciale di diritto uniforme della Convenzione è in larga parte simile a quella interna, per quanto rileva, e se ne discosta soprattutto per la maggiore analiticità:
a) sul trasporto di merce destinata a persona diversa dal mittente, in termini simili a quanto previsto nell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 1689 cod. civ.), secondo cui i diritti del destinatario verso il vettore nascono con l'arrivo delle cose a destinazione e con la richiesta di consegna, momento determinante per la volontà di far propri gli effetti del contratto (Cass. n. 19225 del 2013) e per l'acquisto della legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento del vettore (Cass. n. 27116 del 2023), l'art. 13, par. 1, stabilisce che, dopo l'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario ha diritto di chiedere che la merce gli sia riconsegnata e, se la perdita è accertata o se la merce non è arrivata, entro il termine convenuto, il destinatario è autorizzato a fare valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti che derivano dal contratto di trasporto;
l'art. 13, par. 2, stabilisce che il destinatario che si avvale dei diritti attribuitigli deve pagare l'importo dei crediti risultanti dalla lettera di vettura e, in caso di contestazione, il vettore è tenuto a riconsegnare la merce soltanto se il destinatario gli fornisce una cauzione;
b) sulla responsabilità del vettore, senza alcuna modifica del riparto dell'onere di provare la perdita della merce, posto sempre a carico di chi domandi al vettore il risarcimento del danno (Cass. n. 702 del 2018), per il caso in cui detta prova sia fornita, in consonanza con la regola tradizionale della presunzione iuris tantum di responsabilità ex recepto (art. 1693, comma 1, cod. civ.), l'art. 17, par. 1, prevede che il vettore è responsabile della perdita, totale o parziale, e dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna;
il par. 4, nello specifico, esonera da responsabilità il trasportatore quando la perdita o l'avaria sia derivata da rischi particolari inerenti a uno o più fatti tassativamente previsti, tra cui, secondo la lett. d), il rischio cui sono esposte quelle merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette, per deterioramento interno
7 e spontaneo, a perdita totale o parziale oppure ad avaria, e l'art. 18, par. 4, in relazione alle merci che, per loro natura, vanno soggette a normale processo di deperimento, proprio delle sostanze organiche e dei generi alimentari, stabilisce che, se il trasporto è eseguito con un veicolo attrezzato in modo da proteggere le suddette merci dal calore, dal freddo, dalle variazioni della temperatura o dall'umidità dell'aria, il vettore può invocare l'esonero di responsabilità accordatogli dall'art. 17, par. 4, lett. d), a condizione che dimostri, in relazione alle circostanze del caso concreto, di aver adottato le misure che gli competono per quel che concerne la scelta, il trattamento e l'impiego di tali attrezzature e di essersi attenuto alle istruzioni speciali che gli siano state eventualmente impartite, quali modalità del trasporto (Cass. n. 14680 del 2003);
c) sulle condizioni delle cose da trasportare al momento della ricezione, analogamente alla previsione di diritto interno (art. 1693, comma 2, cod. civ.),
l'art. 9, par. 2, stabilisce che se la lettera di vettura non contiene riserve motivate del vettore la merce ed il suo imballaggio si presumono in buono stato apparente al momento del carico;
d) sulle condizioni delle cose trasportate al momento della riconsegna, diversamente dalla ancor più restrittiva previsione nazionale (art. 1698 cod. civ.),
l'art. 30, par. 1, stabilisce che se il destinatario ha ricevuto la merce senza averne accertato lo stato in contraddittorio con il vettore o senza aver comunicato le sue riserve al medesimo, ove si tratti di perdite o avarie apparenti, o entro sette giorni dalla riconsegna, ove si tratti di perdite o avarie non apparenti, si presume, fino a prova contraria, che egli abbia ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura;
l'art. 30, par. 2, stabilisce che qualora lo stato della merce sia stato accertato in contraddittorio dal destinatario e dal vettore, la prova contraria al risultato di tale accertamento può essere fornita solo ove si tratti di perdite o avarie non apparenti ed il destinatario abbia comunicato riserve scritte al vettore entro sette giorni dall'accertamento medesimo.
2.3. Nella specie, l'attrice e opponente ha allegato l'inesatto adempimento di un determinato contratto di trasporto concluso a favore di terzi per la consegna di agnelli macellati, lamentando il rifiuto della merce a destinazione e, in sostanza, la
8 perdita dell'intero carico;
la convenuta e opposta, a sua volta, ha affermato il corretto svolgimento dell'attività di trasporto, per aver mantenuto la catena del freddo per l'intera durata del viaggio, e ha eccepito, altresì, da un lato, il deperimento dei prodotti trasportati per causa non imputabile al vettore, rilevando il rifiuto della merce a causa della non conformità rispetto alla qualità richiesta, in quanto non di prima scelta, per via della macellazione in data anteriore a quella indicata, nonché, dall'altro lato, comunque, l'ottimo stato di conservazione della merce stessa.
2.4. Ciò premesso, bisogna individuare i fatti non controversi ed accertare quelli controversi, in base a quello che risulta dagli atti difensivi e dalle produzioni documentali, traendone le necessarie conseguenze secondo le presunzioni stabilite dalla disciplina internazionale.
2.5. Nessuna contestazione è sorta sul contenuto del contratto di trasporto, concluso tra la e la a favore Parte_1 Controparte_1
della Ahorramas s.a. e della avente per oggetto il ritiro Controparte_2
da e la riconsegna, rispettivamente a e , CP_3 Controparte_4 CP_5
vicino a Madrid, di 4.921 kg di agnelli di Sardegna IGP a busto e 4.414 kg di agnelli macellati a busto, destinati alla Ahorramas s.a., nonché di 290 kg di agnelli di Sardegna IGP a busto, 603 kg di agnelli macellati a busto e 2.968 kg di agnelli macellati a busto di seconda scelta, destinati alla come Controparte_2
riportato nei relativi documenti di trasporto nazionali e nelle annesse lettere di vettura internazionali in data 26 dicembre 2016; queste ultime, nel sottoporre il rapporto alla disciplina dettata dalla Convenzione, stante l'espressa indicazione inserita in entrambe le lettere, non stabilivano il termine entro il quale il trasporto dovesse essere eseguito, comunque quello congruo secondo la natura della merce
(deperibile) e la durata minima per il tragitto, compreso il trasporto navale, dalla
Sardegna alla PA (due giorni), e specificavano, invece, nel campo relativo alle istruzioni della mittente, che la temperatura dovesse essere mantenuta tra 0° e 1°.
2.6. È sorta contestazione sull'esatto adempimento del contratto di trasporto, in riferimento alla perdita totale della merce, all'arrivo nel luogo di destinazione, databile in base alla registrazione satellitare della posizione del veicolo ai giorni
9 28 dicembre 2016 ) e 29 dicembre 2016 ). Per Controparte_4 CP_5
quanto riguarda lo stato di conservazione della merce al momento del ricevimento, pacificamente avvenuto, dalle lettere di vettura non risultano formulate riserve da parte del vettore, nemmeno sulla mancata corrispondenza tra la data di macellazione riportata sulle etichette dei capi e quella di effettiva macellazione. Per quanto riguarda lo stato di conservazione della merce al momento della riconsegna, anch'essa pacificamente avvenuta, dalle lettere di vettura, del pari, non risultano formulate riserve motivate da parte delle società destinatarie, né per conto della Ahorramas, in quanto sulla lettera figura soltanto la dichiarazione in italiano, non sottoscritta, secondo cui “[a] causa [della] non conformità della merce lo scarico [era] effettuato presso la
[...]
”, né per conto di quest'ultima, in quanto sulla lettera compare nel CP_2
corpo la dicitura in spagnolo, non sottoscritta, secondo cui il peso e la qualità erano stati controllati (“peso y calidad comprobada”) e nella parte finale del documento la diversa dicitura in spagnolo, con timbro della destinataria e sottoscrizione, di accettazione con riserva (“aceptado bajo reserva”). Con missiva del 2 gennaio 2017, la lamentava, nei confronti della Parte_1
le cattive condizioni della merce ed il mancato rispetto Controparte_1
dello standard qualitativo, in riferimento al trasporto affidato il 26 dicembre 2016.
Dopo oltre un mese dalla fine del viaggio, con una relazione peritale redatta in lingua spagnola, in data 30 gennaio 2017, nel riportare una doglianza che sarebbe stata già espressa dalla Ahorramas s.a., la lamentava il Controparte_2
cattivo stato di conservazione della merce ad essa riconsegnata, per il peso totale di 13.072 kg, in quanto gli agnelli che formavano oggetto del trasporto, secondo la descrizione fattane, avrebbero avuto cattivo odore e brutto colore e sarebbero apparsi appiccicosi (“presentaban mal olor, mal color y estaban pegajosos”), trovandosi per circa la metà in condizioni inadeguate per la commercializzazione, ragion per cui sarebbero stati destinati all'alimentazione animale.
2.7. Nessuna utilità hanno le riproduzioni visive, in formato video mp4, di quelle che sarebbero state le condizioni delle carni, per le quali l'attrice e opponente ha chiesto ed ottenuto nel corso del processo l'autorizzazione al
10 deposito su supporto informatico (DVD), perché i tre brevi filmati prodotti sono oggettivamente irrilevanti, rappresentando per indicazione della parte interessata lo stato di conservazione della merce risultante dai documenti di trasporto nn. 526
e 527 del 14 dicembre 2016. Questi ultimi, aventi per oggetto prodotti destinati in parte allo stabilimento della già conosciuta ed in parte a Controparte_2
quello della ulteriore società denominata dimostrano il Parte_3
ritiro da parte del vettore in data anteriore al viaggio controverso e la riconsegna a favore della senza l'apposizione sulle lettere di vettura di Parte_3
alcuna riserva da parte sua. Parimenti, il contenuto multimediale dei files diretti a provare l'avaria di cui trattasi, in base alle informazioni anche temporali in essi riportate (metadati), hanno tutti per data di creazione il 16 dicembre 2016, incompatibile con la data di inizio del viaggio controverso, pacificamente posteriore ed iniziato solo il 26 dicembre 2016, secondo la prospettazione fatta negli atti introduttivi. A quest'ultimo viaggio si riferiscono, invece, sia la riproduzione fotografica prodotta dalla convenuta e opposta, incontestata nella corrispondenza alle cose rappresentate, dalla quale non emergono segni di deterioramento esteriore dei capi scaricati, sia i documenti di trasporto nn. 645 e
646 del 26 dicembre 2016, collegati alle lettere di vettura sopra esaminate.
2.8. Nessuna utilità hanno i documenti commerciali n. 78 del 7 dicembre
2017 e n. 81 del 15 dicembre 2017, riguardanti il trasporto di sottoprodotti di origine animale, precisamente agnelli congelati prelevati presso la
[...]
e destinati alla ditta UI RU con sede in Nuoro, essendo questi Parte_1
documenti di quasi un anno successivi al viaggio controverso e non supportati da documentazione comprovante in modo inequivoco l'ipotetico rientro di prodotti di scarto dalla PA alla Sardegna con destinazione allo smaltimento come rifiuti, ipotesi peraltro del tutto antieconomica per i costi di trasporto e congelamento e per di più in contrasto con la dichiarazione della di voler Controparte_2
destinare la merce all'alimentazione di animali e con la difesa in tal senso, almeno in principio di lite, da parte della Eur. Parte_1
2.9. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi:
a) che l'unica legittimata ad esercitare l'azione risarcitoria per il danno da
11 inadempimento del contratto di trasporto, a seguito dell'arrivo della merce nel luogo di destinazione, sia inequivocabilmente non più la mittente, bensì la seconda ed ultima destinataria, tra le due risultanti dalle lettere di vettura, cioè la
, in virtù del fatto decisivo dell'avvenuta accettazione Controparte_2
dell'intero carico, fatto assolutamente non controverso tra le parti e dimostrato, oltretutto, dall'ammissione della materiale disponibilità delle carni macellate da parte della società spagnola, senza alcuna garanzia sulle modalità di conservazione nei giorni successivi alla ricezione della merce ed ancora a notevole distanza di tempo dalla ripartenza dell'automezzo refrigerato per altra destinazione europea, a prescindere dal rifiuto da parte della prima destinataria, dal che discende il difetto di titolarità sostanziale del rapporto per effetto della riconsegna;
b) che, come autonoma ragione della decisione, non sia stata dimostrata dall'attrice, benché gravata sul punto dall'onere probatorio, alcuna perdita o avaria determinatasi in conseguenza dell'inesatto adempimento dell'obbligazione posta a carico del vettore, come evento di danno, in riferimento al quale la mancata formulazione di riserve motivate, circostanziate e comprovate, nell'immediatezza dell'arrivo della merce sia presso la prima destinataria sia presso la seconda destinataria o, comunque, anche a voler supporre vizi non apparenti in contrasto con quanto poi lamentato, al più tardi nel termine di sette giorni, rende operante la presunzione di conformità dello stato della merce a quello descritto nelle lettere di vettura, cioè che la merce stessa fosse stata conservata in modo continuo ed ininterrotto a temperatura prossima allo zero ed avesse mantenuto la sua idoneità all'immissione in commercio per il consumo umano, e la mancata tempestiva verifica in contraddittorio del rispetto dei requisiti igienico-sanitari nelle carcasse di agnelli, per loro natura deperibili, mediante accertamento tecnico preventivo o altro equipollente mezzo di istruzione preventiva, ormai, rende assolutamente impossibile il raggiungimento della prova contraria, necessaria per vincere la presunzione di conformità, laddove avrebbe dovuto essere la ricevente o, nella sua inerzia, almeno la mittente a far accertare immediatamente a sue spese, prima dell'eventuale giudizio e, soprattutto, prima
12 del prevedibile deperimento, lo stato di conservazione della merce e solo allora, nel caso di esito positivo di tale accertamento, avrebbe dovuto essere il vettore a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare la riconsegna di merce (eventualmente accertata come) avariata, con la prescritta cautela del mantenimento della catena del freddo, dal che discende l'esclusione della responsabilità contrattuale della convenuta;
c) che il fatto che il trasporto in questione fosse stato portato a compimento, così da adempiere la relativa obbligazione, non consenta alla mittente di sottrarsi all'obbligo di pagamento del corrispettivo riferibile al viaggio controverso, peraltro una minima parte del credito dedotto nei suoi confronti;
d) che i corrispettivi siano dovuti per tutti i trasporti concretamente e proficuamente eseguiti dalla Sardegna alla PA, non solo il viaggio controverso, risalente alla fine del mese di dicembre 2016, ma anche quelli precedenti, per merce destinata di volta in volta alle società Ahorramas s.a.,
e incontestati tra le parti e, Controparte_2 Parte_3
comunque, comprovati dalla documentazione prodotta, a partire dal mese di novembre 2016.
2.10. Quanto all'ammontare del credito vantato dal vettore, per la somma complessiva di Euro 39.484,10, nessuna contestazione specifica è sorta sui quantitativi dei servizi indicati né sui prezzi unitari applicati né sugli importi totali addebitati.
2.11. Non sussiste, pertanto, il diritto al risarcimento dei danni e sussiste, viceversa, il diritto al pagamento dei corrispettivi.
3. Conclusivamente, la domanda di risarcimento dei danni va respinta;
parimenti, l'opposizione va anch'essa respinta, in quanto è fondata la domanda di pagamento dei corrispettivi, ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato ed a quello più elevato di natura risarcitoria, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi
13 stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quinto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
2) rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attrice e opponente al rimborso, in favore della convenuta e opposta, delle spese di lite, che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 6 marzo 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
14