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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RG 527/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 24/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'av Per e nessuno compare. Controparte_2 CP_3 iudice delle notifiche eseguite da verso CP_1 CP_2
e e dichiara la contumacia di quest'ultima.
[...] CP_3
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 527/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. 527/2024, cui sono riunite le cause r.g. 528/2024 e r.g. 538/2024,
Parte_1
[...]
[...]
e difesi, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente CONTRO
in persona del procuratore speciale , rappresentata Controparte_4 CP_5
i procura depositata telematicament DO SO, EL FA, TO Di AT, ND CA, RS De NI, RE CO e AN OV, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente E CONTRO
Controparte_6 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_7 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, i ricorrenti, sulla premessa d'aver lavorato per dal 02.03.2012 all'08.07.2024, dal Controparte_8 Pt_1
05.06.2014 al 04.07.2024 e dal 10.12.2014 al 10.03.2024 -, con adibizione Pt_1 esclusiva presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto CP_1 affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, hanno convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e quale responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere la condanna di entrambe, in solido fra loro, al pagamento della somma esito dell'addizione delle voci strettamente retributive contenute nel prospetto paga di giugno 2024 ( ) e di giugno e luglio Pt_1
2024 ( e e anno inoltre chiesto la condanna Pt_1 Pt_1 Pt_1 Pt_1 della sola datrice di lavoro al pagamento delle somme prive di tale natura indicate nei relativi prospetti.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che i ricorrenti non CP_1 avrebbero offerto alcuna prova delle loro pretese. Per questo, ha chiesto il rigetto de ricorsi e che, in caso d'accoglimento delle domande, e , di CP_6 CP_3 cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_6 CP_3 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, è documentale e pacifica la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e e la loro articolazione CP_6 temporale [cfr. doc. 1 ricorrenti]. È del pari documentale il credito di cui ciascun ricorrente è titolare [cfr. doc. 1 ricorrenti]. Nella quantificazione degli importi rivendicati occorrono tuttavia delle correzioni rispetto a quanto indicato in ricorso. I ricorrenti hanno proposto le loro domande facendo riferendo la responsabilità di alle voci strettamente retributive, segnalate nella CP_1 sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p. festività non godute, premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre premio di produzione e indennità sostitutiva dei permessi non goduti. Il credito di rivendicabile verso ammonta perciò non già Pt_1 CP_1 ad euro 26.476,07, ma a quello di euro 19.728,10. Il credito di rivendicabile verso ammonta perciò non già ad
Pt_1 CP_1 euro 20.259,12, ma a quello di euro 11.726,40. Il credito di rivendicabile verso relativo al solo t.f.r., è invece
Pt_1 CP_1 correttamente indicato in euro 10.744,71. L'importo rivendicato verso è invece conforme a tutto quanto CP_6 indicato nei prospetti paga. Esso corrisponde ad euro 27.952,45 per ad
Pt_1 euro 27.171,18 per ad euro 10.744,71 per .
Pt_1 Pt_1
5.1. La datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio relativo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Va quindi condannata al versamento delle somme appena indicate.
5.2. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato CP_1 atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_3 CP_6 ha poi genericamente contestato l'adibizione dei ricorrenti CP_1 all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita dall'istruttoria svolta2.
dipendente di dal 2011, dopo aver precisato Testimone_1 CP_6
d'aver lavorato sempre e solo presso i cantieri di a Monfalcone, CP_1 nell'ambito d'attività appaltate da a e da questa a ha CP_1 CP_3 CP_6 riferito di aver visto i ricorrenti «quotidianamente. è il nostro magazziniere e lo Pt_1 vedevo sempre e lo stesso vale anche per e che vedevo quotidianamente Pt_1 Pt_1 anche se svolgevano mansioni di tubisti mentre io sono carpentiere. Certe volte, per necessità, è anche capitato che lavorassimo insieme. In ogni caso li ho visti tutti i giorni, senza interruzioni peculiari, se non durante la pandemia». Negli stesso termini s'è espresso anche , dipendente di Persona_1 CP_6 dal 2014 fino a luglio 2024. Egli ha dichiarato di aver lavorato «sempre a Monfalcone. Vedevo i ricorrenti quotidianamente. Eravamo tutti tubisti. Non ci sono state interruzioni, nel senso che li ho visti sempre con cadenza quotidiana. è una società che fa parte CP_6 del Gruppo Sories. Lavoravamo nell'ambito d'appalti avente come committente . CP_1
Sussiste perciò la prova che tutti i crediti azionati sono maturati nell'ambito d'appalti che hanno coinvolto CP_1
Va dunque affermata la responsabilità di ai sensi dell'art. 29 d. lgs. CP_1
n. 276/2003, e va disposta la sua condanna al pagamento degli importi sopra indicati.
* 6. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_6 CP_3
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del CP_6 CP_3 committente ( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro CP_1 subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_6 CP_3 manlevare di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti per i titoli in CP_1 esame.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Vengono liquidate tenuto conto della somma attribuita ex art. 5, d.m. n. 55 del 2014 e aumentate in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 in ragione dell'assistenza del ricorrente nei confronti di più parti e della riunione dei procedimenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna quest'ultima nei limiti dell'importo di euro Controparte_10
19.728,10, a pagare in favore di la somma di euro 27.952,45, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna quest'ultima nei limiti dell'importo di euro Controparte_10
11.726,40, a pagare in favore di a somma di euro 27.171,18, oltre interessi Pt_1
e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna in solido fra loro, a pagare in favore di Controparte_10 Pt_1 la somma di euro 10.744,71, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e a tenere indenne e manlevare CP_6 CP_3 CP_4 di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza
[...] condanna e quest'ultima nei limiti dell'importo di euro CP_6 CP_1
7.971,60, a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in euro 12.474,80, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Parte_2 Controparte_4 giudizio, liquidate in euro 7.971,60, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 24 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 13.01.2025. 2 Cfr. Verbale d'udienza del 18.03.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 24/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'av Per e nessuno compare. Controparte_2 CP_3 iudice delle notifiche eseguite da verso CP_1 CP_2
e e dichiara la contumacia di quest'ultima.
[...] CP_3
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 527/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. 527/2024, cui sono riunite le cause r.g. 528/2024 e r.g. 538/2024,
Parte_1
[...]
[...]
e difesi, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente CONTRO
in persona del procuratore speciale , rappresentata Controparte_4 CP_5
i procura depositata telematicament DO SO, EL FA, TO Di AT, ND CA, RS De NI, RE CO e AN OV, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente E CONTRO
Controparte_6 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_7 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, i ricorrenti, sulla premessa d'aver lavorato per dal 02.03.2012 all'08.07.2024, dal Controparte_8 Pt_1
05.06.2014 al 04.07.2024 e dal 10.12.2014 al 10.03.2024 -, con adibizione Pt_1 esclusiva presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto CP_1 affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, hanno convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e quale responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere la condanna di entrambe, in solido fra loro, al pagamento della somma esito dell'addizione delle voci strettamente retributive contenute nel prospetto paga di giugno 2024 ( ) e di giugno e luglio Pt_1
2024 ( e e anno inoltre chiesto la condanna Pt_1 Pt_1 Pt_1 Pt_1 della sola datrice di lavoro al pagamento delle somme prive di tale natura indicate nei relativi prospetti.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che i ricorrenti non CP_1 avrebbero offerto alcuna prova delle loro pretese. Per questo, ha chiesto il rigetto de ricorsi e che, in caso d'accoglimento delle domande, e , di CP_6 CP_3 cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_6 CP_3 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, è documentale e pacifica la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e e la loro articolazione CP_6 temporale [cfr. doc. 1 ricorrenti]. È del pari documentale il credito di cui ciascun ricorrente è titolare [cfr. doc. 1 ricorrenti]. Nella quantificazione degli importi rivendicati occorrono tuttavia delle correzioni rispetto a quanto indicato in ricorso. I ricorrenti hanno proposto le loro domande facendo riferendo la responsabilità di alle voci strettamente retributive, segnalate nella CP_1 sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p. festività non godute, premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre premio di produzione e indennità sostitutiva dei permessi non goduti. Il credito di rivendicabile verso ammonta perciò non già Pt_1 CP_1 ad euro 26.476,07, ma a quello di euro 19.728,10. Il credito di rivendicabile verso ammonta perciò non già ad
Pt_1 CP_1 euro 20.259,12, ma a quello di euro 11.726,40. Il credito di rivendicabile verso relativo al solo t.f.r., è invece
Pt_1 CP_1 correttamente indicato in euro 10.744,71. L'importo rivendicato verso è invece conforme a tutto quanto CP_6 indicato nei prospetti paga. Esso corrisponde ad euro 27.952,45 per ad
Pt_1 euro 27.171,18 per ad euro 10.744,71 per .
Pt_1 Pt_1
5.1. La datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio relativo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Va quindi condannata al versamento delle somme appena indicate.
5.2. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato CP_1 atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_3 CP_6 ha poi genericamente contestato l'adibizione dei ricorrenti CP_1 all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita dall'istruttoria svolta2.
dipendente di dal 2011, dopo aver precisato Testimone_1 CP_6
d'aver lavorato sempre e solo presso i cantieri di a Monfalcone, CP_1 nell'ambito d'attività appaltate da a e da questa a ha CP_1 CP_3 CP_6 riferito di aver visto i ricorrenti «quotidianamente. è il nostro magazziniere e lo Pt_1 vedevo sempre e lo stesso vale anche per e che vedevo quotidianamente Pt_1 Pt_1 anche se svolgevano mansioni di tubisti mentre io sono carpentiere. Certe volte, per necessità, è anche capitato che lavorassimo insieme. In ogni caso li ho visti tutti i giorni, senza interruzioni peculiari, se non durante la pandemia». Negli stesso termini s'è espresso anche , dipendente di Persona_1 CP_6 dal 2014 fino a luglio 2024. Egli ha dichiarato di aver lavorato «sempre a Monfalcone. Vedevo i ricorrenti quotidianamente. Eravamo tutti tubisti. Non ci sono state interruzioni, nel senso che li ho visti sempre con cadenza quotidiana. è una società che fa parte CP_6 del Gruppo Sories. Lavoravamo nell'ambito d'appalti avente come committente . CP_1
Sussiste perciò la prova che tutti i crediti azionati sono maturati nell'ambito d'appalti che hanno coinvolto CP_1
Va dunque affermata la responsabilità di ai sensi dell'art. 29 d. lgs. CP_1
n. 276/2003, e va disposta la sua condanna al pagamento degli importi sopra indicati.
* 6. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_6 CP_3
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del CP_6 CP_3 committente ( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro CP_1 subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_6 CP_3 manlevare di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti per i titoli in CP_1 esame.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Vengono liquidate tenuto conto della somma attribuita ex art. 5, d.m. n. 55 del 2014 e aumentate in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 in ragione dell'assistenza del ricorrente nei confronti di più parti e della riunione dei procedimenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna quest'ultima nei limiti dell'importo di euro Controparte_10
19.728,10, a pagare in favore di la somma di euro 27.952,45, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna quest'ultima nei limiti dell'importo di euro Controparte_10
11.726,40, a pagare in favore di a somma di euro 27.171,18, oltre interessi Pt_1
e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna in solido fra loro, a pagare in favore di Controparte_10 Pt_1 la somma di euro 10.744,71, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e a tenere indenne e manlevare CP_6 CP_3 CP_4 di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza
[...] condanna e quest'ultima nei limiti dell'importo di euro CP_6 CP_1
7.971,60, a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in euro 12.474,80, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Parte_2 Controparte_4 giudizio, liquidate in euro 7.971,60, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 24 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 13.01.2025. 2 Cfr. Verbale d'udienza del 18.03.2025.