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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere Rel.
- Dott. Maristella SARDONE Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 362 dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2561/2020 emessa dal Tribunale di Bari in data
1.09.2020 e pubblicata il 4.09.2020
TRA
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore dott. Felice Guardavaccaro, elettivamente domiciliata in Mola di Bari (BA) alla Via Matteotti,16, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellante-
c/
(C.F. ), corrente in Via dello Schiamante n. 2, Controparte_1 P.IVA_2
Torre a Mare (BA), in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore
[...]
in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro Controparte_2 tempore Rag. elettivamente domiciliato in Bari (BA) alla Via S. Matarrese, 10, presso lo Controparte_3 studio dell'AVV. PAOLO CAFAGNA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellata-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 4.03.2021 al Controparte_1
la (di seguito anche solo ) ha interposto gravame
[...] Parte_1 Pt_1 avverso la sentenza n. 2561/2020, con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3043/2016 del 6-21/7/2016 emesso nei confronti della società, per l'importo di €
21.774,42, a titolo di oneri condominiali delle unità immobiliari site in Torre a Mare (BA) alla Via dello
Schiamante, 2, e come da previsione del bilancio consuntivo dell'anno 2015, e di quello preventivo per l'anno 2016, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della richiesta declaratoria di nullità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
3043/2016, l'opponente deduceva:
Pagina 1 1) la nullità della delibera assembleare del 22/4/2016 per violazione del quorum costitutivo e deliberativo;
2) l'erroneità delle tabelle millesimali applicate per la ripartizione degli oneri condominiali, già oggetto di impugnazione in altro giudizio, da ritenersi pregiudiziale rispetto all'opposizione spiegata;
3) la violazione del principio di infrazionabililità del credito, per avere il Condominio opposto avviato già altra azione monitoria, ed ottenuto nei suoi confronti l'emissione del decreto di ingiunzione n. 2004/2014 per l'importo di € 13.511,74.
Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 14/6/2017 rigettava l'istanza di sospensione del giudizio non ritenendo ravvisabile il rapporto di pregiudizialità del giudizio relativo alla revisione delle tabelle millesimali incardinato presso il medesimo Tribunale.
Quindi, all'esito dell'istruttoria espletata mediante l'acquisizione delle prove documentali, con la sentenza n. 2561/2020:
a) Rigettava l'eccezione di annullabilità/nullità della delibera assembleare del 22.04.2016 per lo spirare dei termini di decadenza previsti per l'impugnazione ex art. 1137 c.c.;
non statuendo sulla questione relativa all'erroneità delle tabelle millesimali applicate in quanto già oggetto di altro giudizio;
b) Riteneva infondata in fatto e in diritto l'opposizione,
considerando -alla stregua di un indirizzo consolidatosi in giurisprudenza- che le delibere assunte sulla base di quanto previsto nelle tabelle in uso, dovevano ritenersi valide ed efficaci sino alla modifica/revisione dell'assetto tabellare.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado, deducendo la violazione degli artt. 163 e 112 c.p.c., nonché l'erronea individuazione dell'effettivo thema decidendum.
In particolare si è dedotto che il Giudice, affermando che “in buona sostanza l'opponente deduce motivi di annullabilità delle delibere impugnate non già di nullità”, avrebbe limitato la decisione ad una parte irrilevante dell'opposizione, peraltro abbandonata con le conclusioni della comparsa di costituzione del nuovo difensore.
La ha evidenziato, dunque, di aver adito il Tribunale, al fine di ottenere una pronuncia sul Pt_1 difetto degli elementi costitutivi della domanda posta alla base dell'azione monitoria, “a causa della nullità, inefficacia ed inopponibilità della delibera del 22.4.2016, in quanto attuativa del Regolamento e tabelle annesse, a loro volta nulli, inefficaci, inopponibili, a causa della sua estraneità al , non CP_1 soltanto per non aver utilizzato a scopi edificatori i suoli di cui è proprietaria, ma anche per non aver stipulato atti di acquisto dall'Impresa che aveva costituito il Condominio”, rilevando che quanto innanzi, trovava chiari riscontri anche nei successivi atti di causa (memorie ex art. 183 c.p.c., conclusionali e repliche).
L'appellante ha quindi sostenuto che il Giudice di prime cure, aveva errato nel valutare le deduzioni dell'atto di opposizione, travisandone il contenuto, e quindi non rendendo alcuna statuizione circa la mancanza di prova della qualità di “condomina” asseritamente rivestita dalla società, contestata sin dai primi scritti difensivi, non pervenendo quindi alla giusta conclusione riferita alla inammissibilità della richiesta di pagamento degli oneri condominiali, per difetto di legittimazione passiva.
Ed ancora si è sostenuto che il Tribunale, travisando il contenuto della domanda, non avrebbe statuito sull'infondatezza del credito derivante dalla non debenza degli oneri condominiali, deducendo che:
Pagina 2 - il Regolamento condominiale e le tabelle millesimali erano stati erroneamente redatti dalla costruttrice degli edifici dell'attuale , poiché comprensivi non Controparte_4 CP_1 solo degli edifici e delle parti comuni di sua proprietà ma anche dell'intero comparto oggetto di lottizzazione;
- i terreni di proprietà di essa opponente erano rimasti inedificati;
- l'avverso assunto secondo cui le tabelle “predisposte dall'unico originario costruttore ed allegate ed accettate in uno regolamento condominiale inserito negli atti di acquisto degli immobili” doveva ritenersi infondato, in quanto essa appellante non avrebbe mai preso parte agli atti di acquisto intercorsi, invece, tra la e soggetti estranei. CP_4
Con il secondo motivo di gravame la società appellante ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo il vizio di ultrapetizione ed omessa decisione ex art. 112 c.p.c. per l'erronea interpretazione dell'atto di opposizione, per l'omessa decisione in ordine all'effettivo petitum
e causa petendi, nonché “per l'erroneo rigetto dell'opposizione, nell'ipotesi in cui possa riferirsi e comprendere la nullità, l'inefficacia e l'inopponibilità della delibera del 22.4.2016 e di quelle eventualmente presupposte, nonché del Regolamento ed annesse tabelle”.
L'appellante ha al riguardo dedotto che il Tribunale, omettendo di statuire sull'opponibilità del
Regolamento e delle tabelle, non avrebbe accertato una questione preliminare ad ogni ulteriore verifica per la declaratoria di nullità della delibera adottata.
Ed ancora è stato, in via gradata, dedotto che l'espressione utilizzata dal Giudice di prime cure nell'individuazione della domanda, in quanto riferita alle “delibere impugnate”, risultava essere equivoca, non essendo comprensibile il correlato riferimento, e quindi se fosse concernente anche le Tabelle ed il
Regolamento, contestando – nell'ipotesi affermativa di tale interpretazione – la mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto alla base della desunta opponibilità delle tabelle medesime.
Si è pertanto concluso per la riforma della sentenza impugnata, chiedendo di: “a) accertare e dichiarare che la è estranea al appellato e conseguentemente dichiarare la Parte_1 CP_1 nullità, inefficacia ed inopponibilità della delibera del 22.4.16, in quanto adottata in base al regolamento condominiale ed alle relative tabelle, a loro volta nulle, inefficaci ed inopponibili all'odierna appellante;
b)
e per l'effetto, revocare il decreto opposto e comunque rigettare ogni avversa domanda per
l'insussistenza del debito, condannando il come innanzi al risarcimento del danno da lite CP_1 temeraria ex art. 96 c.p.c.”; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Costituendosi in giudizio, il ha contestato gli avversi assunti, deducendo: I) la legittimità CP_1 della sentenza impugnata e la corretta applicazione degli artt. 163 e 112 c.p.c., nonché la corretta individuazione del thema decidendum e interpretazione dell'opposizione spiegata dalla da parte Pt_1 del Tribunale adito;
II) che le tabelle de quibus avrebbero natura contrattuale e sarebbero state accettate ed approvate in uno al regolamento condominiale in quanto predisposte dall'originario costruttore ed inserite nei singoli atti di compravendita delle unità immobiliari stipulati dalla società costruttrice con i vari acquirenti, nei quali le parti acquirenti accettavano espressamente il regolamento condominiale e le annesse tabelle.
Con ordinanza del 25/10/2023, il Collegio “considerato che l'appellante ha, con il secondo motivo di gravame, dedotto il difetto di prova della qualità di condomina dell'appellato e, con le note scritte del
6.03.2023 ha allegato la sentenza n. 1190/2022, emessa tra le medesime parti, con cui questa Corte, in accoglimento dell'appello proposto dalla avverso altra sentenza del Tribunale di Parte_1
Pagina 3 Bari resa in giudizio avente ad oggetto la impugnativa di altra delibera assembleare, avrebbe affermato la estraneità della al , da cui discenderebbe la conseguente inefficacia delle delibere Pt_1 CP_1 assembleari oggetto del presente giudizio;
rilevato che il appellato ha contestato che la CP_1 sentenza innanzi richiamata vincoli questa Corte e, in ogni caso, ha evidenziato che è stata impugnata da esso con ricorso per cassazione notificato in data 11.10.2022 ed iscritto al n. 25607/2022 CP_1
R.G.; […] considerato che la definizione di tale controversia potrebbe avere carattere pregiudiziale nel presente giudizio ove si accertasse il carattere non meramente incidentale dell'accertamento (riguardo all'inopponibilità del Regolamento e delle tabelle) contenuto nella sentenza di questa Corte impugnata”, ha sospeso il presente giudizio di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 337,comma 2, c.p.c..
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 6.03.2025, la ha provato che, con decreto del Pt_1
13.12.2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ex artt. 380-bis e 391 c.p.c. incardinato dal appellato avverso la sentenza n. 1190/2022 di questa Corte, rilevando il CP_1 conseguente passaggio in giudicato di tale pronuncia, e chiedendo la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 23.04.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
****************************************
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Giova premettere che a fronte della contestazione mossa dalla ricorrente/appellante per far valere la sua estraneità dal complesso condominiale, incombeva sul Condominio convenuto dimostrare che il
Regolamento e le Tabelle fossero effettivamente efficaci nei confronti della onere che non può Pt_1 ritenersi assolto mediante la produzione di un atto di compravendita intercorso tra terzi soggetti, dal quale risulta l'approvazione del Regolamento e delle Tabelle millesimali tra le predette parti.
La sentenza n. 1190/2022 di questa Corte, passata in giudicato, ha comunque accertato, in via definitiva, l'estraneità della società appellante dal Controparte_1
La ha fondato e fonda la propria opposizione ed impugnazione, sulla propria estraneità al Pt_1
appellato, deducendo quindi di non poter essere destinataria delle richieste di pagamento CP_1 degli oneri condominiali, e delle somme indicate nei riparti di spesa del de quo. CP_1
La partecipazione al Condominio, deve ritenersi il presupposto logico-giuridico che può consentire al medesimo di formulare richieste di pagamento e di condanna nei confronti del . CP_1
Nel caso di specie, essendo stato acclarato, con sentenza passata in giudicato, che la non è Pt_1 parte del appellato, non possono ritenersi opponibili ed efficaci nei confronti della società de CP_1 qua, il Regolamento e le Tabelle millesimali, oltre che la delibera assembleare del 22.04.2016, sulla quale
è stata fondata la richiesta di d.i., poi emesso dal Tribunale di Bari nei confronti della per Pt_1
l'importo di € 21.774,42, per pagamento di oneri condominiali delle unità immobiliari site in Torre a Mare
(BA) alla Via dello Schiamante, 2, relativi al bilancio consuntivo dell'anno 2015 e quello preventivo per l'anno 2016 al oltre interessi e spese di procedura.
Va quindi ed al riguardo rilevato che la Corte d'Appello di Bari, ha, nella pronuncia passata in giudicato, statuito che: “dall'esame della documentazione in atti, risulta che l'acquisto dei suoli edificatori da parte della società attrice sia antecedente rispetto alla realizzazione del complesso residenziale denominato “ ” ed alla predisposizione del regolamento del Controparte_1 condominio e delle tabelle millesimali, né il convenuto ha prodotto o allegato atti CP_1 successivi dai quali possa desumersi che detto regolamento e le tabelle millesimali siano state comunque successivamente approvate dalla società appellante o ratificate dai condomini in assemblea;
a ben
Pagina 4 vedere, manca anche la prova della stessa natura di condomina della società attrice, in quanto non risulta proprietaria di edifici o frazioni di essi. Né può ragionevolmente sostenersi che il vincolo obbligatorio sussisterebbe in quanto le aree inedificate di proprietà dell'appellante sarebbero incluse nella planimetria allegata al Regolamento ed alle tabelle, eseguita dai professionisti incaricati dalla
[...]
poiché è evidente che detta l'inclusione non sarebbe, di per sé, opponibile alla società Controparte_4 attrice”.
Tale pronuncia, intervenuta tra le medesime parti del presente giudizio, ha effetti di giudicato esterno ai sensi dell'art. 2909 c.c., essendo quindi vincolante inter partes, e rilevante e dirimente ai fini della presente decisione, essendo del resto stata già rilevata la relativa pregiudizialità, con riferimento all'accertamento dell'estraneità della rispetto al Condominio, e la ricorrenza dell'identità Pt_1 soggettiva e oggettiva.
Trattandosi di giudicato esterno, non può che confermarsi quanto ivi statuito in merito all'accertamento e alla dichiarazione di inopponibilità e inefficacia del Regolamento di Condominio e delle annesse Tabelle
e alla conseguente inopponibilità e inefficacia della delibera assembleare del 22/4/2016 nei confronti della
Parte_1
L'opposizione ed impugnazione del ricorrente/appellante, devono, in considerazione di quanto acclarato sulla estraneità della medesima al Condominio, essere accolte, dovendo per l'effetto esser revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Pt_1
In ragione dell'accoglimento del gravame e della conseguente riforma della sentenza impugnata, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico del , in applicazione del CP_1 criterio della soccombenza.
Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, il Collegio ritiene congrua, per il primo grado di giudizio, la liquidazione dei compensi in misura corrispondente ai valori medi previsti per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, come determinati dalle tabelle allegate al D.M.
10 marzo 2014, n. 55, aggiornate dal D.M. 147/2022, fatta eccezione per la fase istruttoria, per la quale si ritiene equo applicare i valori minimi, in considerazione della limitata attività svolta;
quanto al secondo grado di giudizio, la Corte reputa equa la liquidazione dei compensi mediante l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio della controversia, introduzione del giudizio e decisione, con l'esclusione della fase di istruttoria, atteso che in tale grado non risulta essere stata svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato a mezzo p.e.c in data 4.03.2021 al Controparte_5
in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] sentenza n. 2561/2020 emessa dal Tribunale di Bari in data 1.09.2020 e pubblicata il 4.09.2020, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
In accoglimento dell'appello,
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 3043/2016 del 6-21.07.2016 emesso dal Tribunale di Bari nei confronti dell'appellante per l'importo di € 21.774,42, a titolo di oneri Parte_1 condominiali delle unità immobiliari site in Torre a Mare (BA) alla Via dello Schiamante, 2, relativi al bilancio consuntivo dell'anno 2015 e quello preventivo per l'anno 2016 al oltre interessi e spese di procedura;
Pagina 5 2. Condanna il in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore del difensore della Parte_1 dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, che liquida:
- per il primo grado in complessivi € 4.237,00 oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori come per legge;
- per il secondo grado in complessivi € 3.966,00 oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere Rel.
- Dott. Maristella SARDONE Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 362 dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2561/2020 emessa dal Tribunale di Bari in data
1.09.2020 e pubblicata il 4.09.2020
TRA
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore dott. Felice Guardavaccaro, elettivamente domiciliata in Mola di Bari (BA) alla Via Matteotti,16, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellante-
c/
(C.F. ), corrente in Via dello Schiamante n. 2, Controparte_1 P.IVA_2
Torre a Mare (BA), in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore
[...]
in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro Controparte_2 tempore Rag. elettivamente domiciliato in Bari (BA) alla Via S. Matarrese, 10, presso lo Controparte_3 studio dell'AVV. PAOLO CAFAGNA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellata-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 4.03.2021 al Controparte_1
la (di seguito anche solo ) ha interposto gravame
[...] Parte_1 Pt_1 avverso la sentenza n. 2561/2020, con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3043/2016 del 6-21/7/2016 emesso nei confronti della società, per l'importo di €
21.774,42, a titolo di oneri condominiali delle unità immobiliari site in Torre a Mare (BA) alla Via dello
Schiamante, 2, e come da previsione del bilancio consuntivo dell'anno 2015, e di quello preventivo per l'anno 2016, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della richiesta declaratoria di nullità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
3043/2016, l'opponente deduceva:
Pagina 1 1) la nullità della delibera assembleare del 22/4/2016 per violazione del quorum costitutivo e deliberativo;
2) l'erroneità delle tabelle millesimali applicate per la ripartizione degli oneri condominiali, già oggetto di impugnazione in altro giudizio, da ritenersi pregiudiziale rispetto all'opposizione spiegata;
3) la violazione del principio di infrazionabililità del credito, per avere il Condominio opposto avviato già altra azione monitoria, ed ottenuto nei suoi confronti l'emissione del decreto di ingiunzione n. 2004/2014 per l'importo di € 13.511,74.
Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 14/6/2017 rigettava l'istanza di sospensione del giudizio non ritenendo ravvisabile il rapporto di pregiudizialità del giudizio relativo alla revisione delle tabelle millesimali incardinato presso il medesimo Tribunale.
Quindi, all'esito dell'istruttoria espletata mediante l'acquisizione delle prove documentali, con la sentenza n. 2561/2020:
a) Rigettava l'eccezione di annullabilità/nullità della delibera assembleare del 22.04.2016 per lo spirare dei termini di decadenza previsti per l'impugnazione ex art. 1137 c.c.;
non statuendo sulla questione relativa all'erroneità delle tabelle millesimali applicate in quanto già oggetto di altro giudizio;
b) Riteneva infondata in fatto e in diritto l'opposizione,
considerando -alla stregua di un indirizzo consolidatosi in giurisprudenza- che le delibere assunte sulla base di quanto previsto nelle tabelle in uso, dovevano ritenersi valide ed efficaci sino alla modifica/revisione dell'assetto tabellare.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado, deducendo la violazione degli artt. 163 e 112 c.p.c., nonché l'erronea individuazione dell'effettivo thema decidendum.
In particolare si è dedotto che il Giudice, affermando che “in buona sostanza l'opponente deduce motivi di annullabilità delle delibere impugnate non già di nullità”, avrebbe limitato la decisione ad una parte irrilevante dell'opposizione, peraltro abbandonata con le conclusioni della comparsa di costituzione del nuovo difensore.
La ha evidenziato, dunque, di aver adito il Tribunale, al fine di ottenere una pronuncia sul Pt_1 difetto degli elementi costitutivi della domanda posta alla base dell'azione monitoria, “a causa della nullità, inefficacia ed inopponibilità della delibera del 22.4.2016, in quanto attuativa del Regolamento e tabelle annesse, a loro volta nulli, inefficaci, inopponibili, a causa della sua estraneità al , non CP_1 soltanto per non aver utilizzato a scopi edificatori i suoli di cui è proprietaria, ma anche per non aver stipulato atti di acquisto dall'Impresa che aveva costituito il Condominio”, rilevando che quanto innanzi, trovava chiari riscontri anche nei successivi atti di causa (memorie ex art. 183 c.p.c., conclusionali e repliche).
L'appellante ha quindi sostenuto che il Giudice di prime cure, aveva errato nel valutare le deduzioni dell'atto di opposizione, travisandone il contenuto, e quindi non rendendo alcuna statuizione circa la mancanza di prova della qualità di “condomina” asseritamente rivestita dalla società, contestata sin dai primi scritti difensivi, non pervenendo quindi alla giusta conclusione riferita alla inammissibilità della richiesta di pagamento degli oneri condominiali, per difetto di legittimazione passiva.
Ed ancora si è sostenuto che il Tribunale, travisando il contenuto della domanda, non avrebbe statuito sull'infondatezza del credito derivante dalla non debenza degli oneri condominiali, deducendo che:
Pagina 2 - il Regolamento condominiale e le tabelle millesimali erano stati erroneamente redatti dalla costruttrice degli edifici dell'attuale , poiché comprensivi non Controparte_4 CP_1 solo degli edifici e delle parti comuni di sua proprietà ma anche dell'intero comparto oggetto di lottizzazione;
- i terreni di proprietà di essa opponente erano rimasti inedificati;
- l'avverso assunto secondo cui le tabelle “predisposte dall'unico originario costruttore ed allegate ed accettate in uno regolamento condominiale inserito negli atti di acquisto degli immobili” doveva ritenersi infondato, in quanto essa appellante non avrebbe mai preso parte agli atti di acquisto intercorsi, invece, tra la e soggetti estranei. CP_4
Con il secondo motivo di gravame la società appellante ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo il vizio di ultrapetizione ed omessa decisione ex art. 112 c.p.c. per l'erronea interpretazione dell'atto di opposizione, per l'omessa decisione in ordine all'effettivo petitum
e causa petendi, nonché “per l'erroneo rigetto dell'opposizione, nell'ipotesi in cui possa riferirsi e comprendere la nullità, l'inefficacia e l'inopponibilità della delibera del 22.4.2016 e di quelle eventualmente presupposte, nonché del Regolamento ed annesse tabelle”.
L'appellante ha al riguardo dedotto che il Tribunale, omettendo di statuire sull'opponibilità del
Regolamento e delle tabelle, non avrebbe accertato una questione preliminare ad ogni ulteriore verifica per la declaratoria di nullità della delibera adottata.
Ed ancora è stato, in via gradata, dedotto che l'espressione utilizzata dal Giudice di prime cure nell'individuazione della domanda, in quanto riferita alle “delibere impugnate”, risultava essere equivoca, non essendo comprensibile il correlato riferimento, e quindi se fosse concernente anche le Tabelle ed il
Regolamento, contestando – nell'ipotesi affermativa di tale interpretazione – la mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto alla base della desunta opponibilità delle tabelle medesime.
Si è pertanto concluso per la riforma della sentenza impugnata, chiedendo di: “a) accertare e dichiarare che la è estranea al appellato e conseguentemente dichiarare la Parte_1 CP_1 nullità, inefficacia ed inopponibilità della delibera del 22.4.16, in quanto adottata in base al regolamento condominiale ed alle relative tabelle, a loro volta nulle, inefficaci ed inopponibili all'odierna appellante;
b)
e per l'effetto, revocare il decreto opposto e comunque rigettare ogni avversa domanda per
l'insussistenza del debito, condannando il come innanzi al risarcimento del danno da lite CP_1 temeraria ex art. 96 c.p.c.”; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Costituendosi in giudizio, il ha contestato gli avversi assunti, deducendo: I) la legittimità CP_1 della sentenza impugnata e la corretta applicazione degli artt. 163 e 112 c.p.c., nonché la corretta individuazione del thema decidendum e interpretazione dell'opposizione spiegata dalla da parte Pt_1 del Tribunale adito;
II) che le tabelle de quibus avrebbero natura contrattuale e sarebbero state accettate ed approvate in uno al regolamento condominiale in quanto predisposte dall'originario costruttore ed inserite nei singoli atti di compravendita delle unità immobiliari stipulati dalla società costruttrice con i vari acquirenti, nei quali le parti acquirenti accettavano espressamente il regolamento condominiale e le annesse tabelle.
Con ordinanza del 25/10/2023, il Collegio “considerato che l'appellante ha, con il secondo motivo di gravame, dedotto il difetto di prova della qualità di condomina dell'appellato e, con le note scritte del
6.03.2023 ha allegato la sentenza n. 1190/2022, emessa tra le medesime parti, con cui questa Corte, in accoglimento dell'appello proposto dalla avverso altra sentenza del Tribunale di Parte_1
Pagina 3 Bari resa in giudizio avente ad oggetto la impugnativa di altra delibera assembleare, avrebbe affermato la estraneità della al , da cui discenderebbe la conseguente inefficacia delle delibere Pt_1 CP_1 assembleari oggetto del presente giudizio;
rilevato che il appellato ha contestato che la CP_1 sentenza innanzi richiamata vincoli questa Corte e, in ogni caso, ha evidenziato che è stata impugnata da esso con ricorso per cassazione notificato in data 11.10.2022 ed iscritto al n. 25607/2022 CP_1
R.G.; […] considerato che la definizione di tale controversia potrebbe avere carattere pregiudiziale nel presente giudizio ove si accertasse il carattere non meramente incidentale dell'accertamento (riguardo all'inopponibilità del Regolamento e delle tabelle) contenuto nella sentenza di questa Corte impugnata”, ha sospeso il presente giudizio di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 337,comma 2, c.p.c..
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 6.03.2025, la ha provato che, con decreto del Pt_1
13.12.2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ex artt. 380-bis e 391 c.p.c. incardinato dal appellato avverso la sentenza n. 1190/2022 di questa Corte, rilevando il CP_1 conseguente passaggio in giudicato di tale pronuncia, e chiedendo la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 23.04.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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L'appello è fondato e deve essere accolto.
Giova premettere che a fronte della contestazione mossa dalla ricorrente/appellante per far valere la sua estraneità dal complesso condominiale, incombeva sul Condominio convenuto dimostrare che il
Regolamento e le Tabelle fossero effettivamente efficaci nei confronti della onere che non può Pt_1 ritenersi assolto mediante la produzione di un atto di compravendita intercorso tra terzi soggetti, dal quale risulta l'approvazione del Regolamento e delle Tabelle millesimali tra le predette parti.
La sentenza n. 1190/2022 di questa Corte, passata in giudicato, ha comunque accertato, in via definitiva, l'estraneità della società appellante dal Controparte_1
La ha fondato e fonda la propria opposizione ed impugnazione, sulla propria estraneità al Pt_1
appellato, deducendo quindi di non poter essere destinataria delle richieste di pagamento CP_1 degli oneri condominiali, e delle somme indicate nei riparti di spesa del de quo. CP_1
La partecipazione al Condominio, deve ritenersi il presupposto logico-giuridico che può consentire al medesimo di formulare richieste di pagamento e di condanna nei confronti del . CP_1
Nel caso di specie, essendo stato acclarato, con sentenza passata in giudicato, che la non è Pt_1 parte del appellato, non possono ritenersi opponibili ed efficaci nei confronti della società de CP_1 qua, il Regolamento e le Tabelle millesimali, oltre che la delibera assembleare del 22.04.2016, sulla quale
è stata fondata la richiesta di d.i., poi emesso dal Tribunale di Bari nei confronti della per Pt_1
l'importo di € 21.774,42, per pagamento di oneri condominiali delle unità immobiliari site in Torre a Mare
(BA) alla Via dello Schiamante, 2, relativi al bilancio consuntivo dell'anno 2015 e quello preventivo per l'anno 2016 al oltre interessi e spese di procedura.
Va quindi ed al riguardo rilevato che la Corte d'Appello di Bari, ha, nella pronuncia passata in giudicato, statuito che: “dall'esame della documentazione in atti, risulta che l'acquisto dei suoli edificatori da parte della società attrice sia antecedente rispetto alla realizzazione del complesso residenziale denominato “ ” ed alla predisposizione del regolamento del Controparte_1 condominio e delle tabelle millesimali, né il convenuto ha prodotto o allegato atti CP_1 successivi dai quali possa desumersi che detto regolamento e le tabelle millesimali siano state comunque successivamente approvate dalla società appellante o ratificate dai condomini in assemblea;
a ben
Pagina 4 vedere, manca anche la prova della stessa natura di condomina della società attrice, in quanto non risulta proprietaria di edifici o frazioni di essi. Né può ragionevolmente sostenersi che il vincolo obbligatorio sussisterebbe in quanto le aree inedificate di proprietà dell'appellante sarebbero incluse nella planimetria allegata al Regolamento ed alle tabelle, eseguita dai professionisti incaricati dalla
[...]
poiché è evidente che detta l'inclusione non sarebbe, di per sé, opponibile alla società Controparte_4 attrice”.
Tale pronuncia, intervenuta tra le medesime parti del presente giudizio, ha effetti di giudicato esterno ai sensi dell'art. 2909 c.c., essendo quindi vincolante inter partes, e rilevante e dirimente ai fini della presente decisione, essendo del resto stata già rilevata la relativa pregiudizialità, con riferimento all'accertamento dell'estraneità della rispetto al Condominio, e la ricorrenza dell'identità Pt_1 soggettiva e oggettiva.
Trattandosi di giudicato esterno, non può che confermarsi quanto ivi statuito in merito all'accertamento e alla dichiarazione di inopponibilità e inefficacia del Regolamento di Condominio e delle annesse Tabelle
e alla conseguente inopponibilità e inefficacia della delibera assembleare del 22/4/2016 nei confronti della
Parte_1
L'opposizione ed impugnazione del ricorrente/appellante, devono, in considerazione di quanto acclarato sulla estraneità della medesima al Condominio, essere accolte, dovendo per l'effetto esser revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Pt_1
In ragione dell'accoglimento del gravame e della conseguente riforma della sentenza impugnata, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico del , in applicazione del CP_1 criterio della soccombenza.
Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, il Collegio ritiene congrua, per il primo grado di giudizio, la liquidazione dei compensi in misura corrispondente ai valori medi previsti per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, come determinati dalle tabelle allegate al D.M.
10 marzo 2014, n. 55, aggiornate dal D.M. 147/2022, fatta eccezione per la fase istruttoria, per la quale si ritiene equo applicare i valori minimi, in considerazione della limitata attività svolta;
quanto al secondo grado di giudizio, la Corte reputa equa la liquidazione dei compensi mediante l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio della controversia, introduzione del giudizio e decisione, con l'esclusione della fase di istruttoria, atteso che in tale grado non risulta essere stata svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato a mezzo p.e.c in data 4.03.2021 al Controparte_5
in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] sentenza n. 2561/2020 emessa dal Tribunale di Bari in data 1.09.2020 e pubblicata il 4.09.2020, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
In accoglimento dell'appello,
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 3043/2016 del 6-21.07.2016 emesso dal Tribunale di Bari nei confronti dell'appellante per l'importo di € 21.774,42, a titolo di oneri Parte_1 condominiali delle unità immobiliari site in Torre a Mare (BA) alla Via dello Schiamante, 2, relativi al bilancio consuntivo dell'anno 2015 e quello preventivo per l'anno 2016 al oltre interessi e spese di procedura;
Pagina 5 2. Condanna il in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore del difensore della Parte_1 dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, che liquida:
- per il primo grado in complessivi € 4.237,00 oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori come per legge;
- per il secondo grado in complessivi € 3.966,00 oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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