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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/12/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
LI LABELLARTE Presidente
Alessandra PILIEGO Consigliere
BE BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile avente ad oggetto “Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1340 dell'anno
2024
T R
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CA RA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Rutigliano in p.zza XX
Settembre, n. 5, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. Giammaria Salvatore, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Garruba n. 57, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATO in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e Controparte_2 difesa dall'avv. Giulio Rossetto, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Milano, in
Corso Monforte n. 15, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_3
APPELLATO
N O N C H E'
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE 1 All'udienza del 31 ottobre 2015, sulle conclusioni precisate dalle parti, previo deposito delle note conclusionali ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione collegiale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1188/2024 pubblicata l'8 marzo 2024, il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione proposta da nei confronti del titolo esecutivo costituito dalla cambiale Parte_1 emessa in data 27 novembre 1995 a garanzia di un contratto di mutuo, statuendo altresì sulle spese di lite.
Avverso tale decisione, ha proposto appello l'opponente, con atto di citazione notificato in data
8 ottobre 2024, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'opposizione, la caducazione del titolo esecutivo e la declaratoria di nullità del pignoramento, oltre all'accoglimento delle ulteriori domande formulate.
Si sono costituite in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_2
Quest'ultima ha eccepito, in via preliminare, la tardività dell'appello, in quanto la sentenza impugnata era stata pubblicata in data 8 marzo 2024 e la notifica dell'atto di appello era avvenuta in data 8 ottobre 2024, tenendo evidentemente conto del periodo di sospensione feriale dei termini che, tuttavia, nel caso di specie, non trovava applicazione;
nel merito, entrambe le appellate costituite, hanno contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del gravame.
In assenza di approfondimenti istruttori, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 31 ottobre 2025, previo deposito delle note conclusionali ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
In via preliminare, dunque, l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello è meritevole di accoglimento.
Infatti, la questione di tempestività del mezzo di impugnazione va esaminata considerando che l'art. 325 c.p.c. prescrive che il termine per proporre l'appello è di trenta giorni, che decorrono
(ex art. 326 stesso codice) dalla notificazione della sentenza. Invece, in difetto di notificazione
(come nel caso di specie), ai sensi dell'art. 327 c.p.c., il gravame non può proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza: la sentenza qui in esame, n. 1188/2024 del Tribunale di
Bari, è stata emessa l'8 marzo 2024 ed è stata poi appellata con atto di citazione dell'8 ottobre
2024 (cfr. atto notificato ex art. 3 bis della legge 21.1.1994 n. 53 in modalità telematica).
Orbene, qui, venendo in rilievo pacificamente una opposizione ad esecuzione, il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. deve essere raccordato con le norme che regolano la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, contenuta nel Regio Decreto 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario) e nella legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), modificata dal Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure
2 urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria). In materia civile, diverse sono le materie sottratte al meccanismo della sospensione feriale dei termini processuali, e tali materie si ricavano dalla lettura combinata degli artt. 3 e 4 della legge 742/1969, art. 92 R.D. 12/1941 e artt. 409 e 442
c.p.c. In particolare, per quanto attiene alla presente controversia, l'art. 92 dell'Ordinamento
Giudiziario sancisce che “durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti […]”.
Dal chiaro tenore letterale della disposizione emerge come, appunto nella specifica materia oggetto del presente giudizio (opposizione all'esecuzione), non operi la sospensione feriale, con la conseguenza che ai fini del computo del termine lungo entro cui notificare l'impugnazione, debba integralmente computarsi il mese di agosto (rectius: trentuno giorni).
Sul punto, peraltro, la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che “non può ritenersi condivisibile la deduzione della difesa di parte appellata sull'applicabilità ai procedimenti di opposizione dell'istituto della sospensione feriale dei termini: ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della L. n. 742/1969 e dell'art. 92, Ord. Giud. 30 gennaio
1941, n. 12, in materia civile la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615,617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice;
durante il periodo feriale dei magistrati, le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano anche le cause civili relative ai procedimenti di opposizione all'esecuzione (Cass., Sez. VI, Ordinanza del 28.02.2020,
n. 5475; Cass., Sez. VI, Ordinanza del 13.02.2020, n. 3542; Cass., Sez. VI, Ordinanza del
18.12.2019, n. 33728)” (cfr. in motivazione App. Torino sez. I, 5 luglio 2022, n.760).
D'altro canto, deve escludersi che possano trovare accoglimento le difese proposte dall'appellante.
Questi, invero, sia con le note di udienza, sia con quelle conclusionali ha sostenuto la tempestività dell'appello ritenendo, in primo luogo, che l'esclusione della sospensione feriale non possa trovare applicazione nel caso in esame, trattandosi di fattispecie diversa da quella prevista dagli artt. 1 e 3 l. n. 742/1969.
3 Più nello specifico, secondo l'appellante, poiché nel giudizio di opposizione è stato chiesto l'accertamento di un controcredito dal valore superiore rispetto a quanto richiesto dai creditori procedenti, dovrebbe applicarsi il principio di diritto secondo cui “quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, (…) se il valore del controcredito eccede quello del credito per cui si procede, la sospensione non opera”1.
Tale soluzione, come chiarito dalla giurisprudenza, trova però applicazione esclusivamente quando “la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, nel senso che essa non lo influenza, dipendendo da quest'ultimo semplicemente l'eventualità del suo esame effettivo (nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non implichi l'effettivo esame della domanda ordinaria)”2, circostanze che non si rinvengono nella fattispecie in esame.
Occorre ricordare, in via preliminare, che l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi deve necessariamente essere cristallizzato con la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, cioè il ricorso, con la conseguenza che devono ritenersi inammissibili sia la formulazione di domande nuove, sia la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo3.
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante, con la presentazione del ricorso, aveva contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in virtù di una cambiale emessa a garanzia di un contratto di mutuo, lamentando l'invalidità del negozio, nonché l'omessa dichiarazione da parte dell'istituto di credito procedente, nel corso della procedura esecutiva, di un indennizzo assicurativo ricevuto, che avrebbe conseguentemente ridotto il credito vantato.
Solo con il successivo atto di citazione, invece, erano state introdotte nel giudizio le ulteriori domande – dichiarate inammissibili dal giudice di prime cure - relative all'accertamento di un controcredito di valore superiore a quello per cui si procede4. Risultano, dunque, evidenti le differenze tra la fattispecie oggetto del giudizio e quelle che hanno fondato l'enunciazione del principio evocato dall'appellante, sicché, stante l'assenza di domande autonome e alternative rispetto all'esito dell'opposizione, che siano anche suscettibili di effettivo scrutinio da parte della Corte, deve escludersi che il caso in esame rientri tra quelle opposizioni all'esecuzione in cui trova applicazione la sospensione feriale dei termini.
La seconda difesa proposta si basa, invece, su una interpretazione dell'art. 92 Ord. Giud. diversa da quella dominante che, se accolta, porterebbe a ritenere operante la sospensione feriale e, per l'effetto, a considerare l'appello tempestivo.
Secondo l'appellante, infatti, l'esclusione dell'operatività della sospensione per il periodo feriale troverebbe applicazione esclusivamente nella fase sommaria, poiché solo in tale momento sarebbe rinvenibile quell'urgenza che ha spinto il legislatore a comprimere il diritto di difesa, escludendo la sospensione feriale. Il giudizio di cognizione avviato a seguito dell'incidente cautelare, per contro, potrebbe prestarsi ad essere uno strumento dilatorio solo nell'eventualità in cui sia stata precedentemente concessa la sospensione dell'esecuzione.
Pertanto, l'appellante conclude affermando che la previsione dell'art. 92 comma 1 ord. Giud., nella parte in cui esclude la sospensione feriale nei giudizi di opposizione all'esecuzione, dovrebbe essere riferita esclusivamente alla fase sommaria di tali giudizi, mentre la relativa fase di cognizione ricadrebbe nella previsione residuale della norma, la quale, al comma successivo, prevede la possibilità di escludere la sospensione feriale in tutte le altre cause «rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parte», da disporsi mediante dichiarazione di urgenza «fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile».
Aggiunge, inoltre, l'appellante che quella prospettata sarebbe l'unica interpretazione in grado di rendere la norma conforme a Costituzione, sicché, nell'ipotesi in cui la Corte non dovesse accoglierla, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.
Orbene, la Corte, in accordo con l'interpretazione assolutamente prevalente, ritiene che l'art. 92 ord. Giud. si riferisca ai procedimenti di opposizione all'esecuzione in senso unitario, ricomprendendo, cioè, sia la fase sommaria che quella di merito.
sui motivi posti a fondamento dell'opposizione stessa, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, anche se relativi a domande accessorie quali quelle concernenti le spese o la responsabilità aggravata" (ex multis, sez. VI, 3 luglio 2018, n. 17328). 5 Ed infatti, a differenza di quanto accade in altri procedimenti (ad esempio, quelli possessori), nel giudizio di opposizione all'esecuzione il momento di cognizione è necessario e non eventuale, sicché, se si escludesse la sospensione feriale solo per un segmento, si finirebbe per disciplinare in modo diverso un giudizio intrinsecamente unico, benché articolato in più fasi5.
D'altro canto, deve pure escludersi che le esigenze di celerità sussistano esclusivamente nella fase endoesecutiva ovvero solo in via eventuale in quella di cognizione, essendo innegabile che i riflessi del giudizio di opposizione siano in ogni caso idonei a ripercuotersi anche sulla procedura esecutiva, pur quando essa non sia stata sospesa e finanche nei casi in cui si sia conclusa. Peraltro, l'urgenza con cui il legislatore tratta i giudizi in questione è animata dalla volontà di salvaguardare gli interessi non solo del creditore procedente, ma anche del debitore, riducendo il rischio che, in pendenza della fase di cognizione, soprattutto quando la sospensione dell'esecuzione non è stata concessa, il creditore possa anticipatamente soddisfare le proprie ragioni di credito o accelerare le attività di sanatoria di qualsivoglia atto eventualmente viziato.
Non può, quindi, ritenersi né che una tale soluzione sia irragionevole, né che si ponga in contrasto con il diritto di difesa o con il principio del giusto processo.
L'esclusione della sospensione feriale, infatti, non comprime in alcun modo il diritto di difesa né introduce alcuna limitazione alle impugnazioni, le quali restano proponibili nei termini ordinari.
Piuttosto, la previsione legislativa pone a carico della parte l'onere di esercitare il proprio diritto di difesa tenendo conto anche mese di agosto, imponendole dunque un sacrificio del tutto proporzionato rispetto alle altre e più importanti esigenze presenti nel giudizio di opposizione all'esecuzione che in tal modo si intendono tutelare.
In conclusione, rigettata la richiesta di incidente di costituzionalità perché manifestamente infondata, l'appello proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata va dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza di primo grado e con ogni ulteriore conseguenza in ordine alle spese della presente fase, da porsi a carico dell'appellante e da liquidarsi in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1188/2024 dell'8 marzo Parte_1
2014 del Tribunale di Bari, in composizione monocratica,
1) Dichiara inammissibile l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti Parte_1 appellate costituite, spese che liquida in complessivi € 20.119,00 ciascuna, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario (15%) come per legge. 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 28 novembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
BE ET LI LA
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Marzia Gaia Marzano
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2019, n. 29802, nonché Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5396. Il principio di diritto espresso rappresenta, a sua volta, una specifica declinazione dell'assunto per il quale “quando si trovino cumulate fra loro per ragioni di connessione due controversie, una delle quali sia soggetta al regime della sospensione dei termini per il periodo feriale e l'altra non lo sia, è ragionevole ritenere che la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere la ragione di connessione e, quindi, conservandola, sia soggetta all'applicazione della sospensione (…), non essendo concepibile, per il fatto che l'impugnazione può coinvolgere la decisione in riferimento ad entrambe le domande connesse, né l'operare di due regimi distinti (…), né il non operare della sospensione per tutta la controversia” (così, ex multis, Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2024, n. 33464, Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2013, n. 8113). 2 In questo senso, si vedano da ultimo: Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2025, n. 5058 e Cass. civ., sez. III, ord., 26 luglio 2022, n. 23336. 3 Si veda, tra le numerosissime pronunce che si esprimono in tal senso: Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2022, n. 9226 4 Si consideri, tra l'altro, che per costante orientamento giurisprudenziale “resta sottratto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale il giudizio di opposizione all'esecuzione nel quale il giudice si sia pronunciato esclusivamente 4 5 In tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, cit.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
LI LABELLARTE Presidente
Alessandra PILIEGO Consigliere
BE BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile avente ad oggetto “Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1340 dell'anno
2024
T R
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CA RA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Rutigliano in p.zza XX
Settembre, n. 5, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. Giammaria Salvatore, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Garruba n. 57, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
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APPELLATO in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e Controparte_2 difesa dall'avv. Giulio Rossetto, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Milano, in
Corso Monforte n. 15, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_3
APPELLATO
N O N C H E'
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE 1 All'udienza del 31 ottobre 2015, sulle conclusioni precisate dalle parti, previo deposito delle note conclusionali ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione collegiale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1188/2024 pubblicata l'8 marzo 2024, il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione proposta da nei confronti del titolo esecutivo costituito dalla cambiale Parte_1 emessa in data 27 novembre 1995 a garanzia di un contratto di mutuo, statuendo altresì sulle spese di lite.
Avverso tale decisione, ha proposto appello l'opponente, con atto di citazione notificato in data
8 ottobre 2024, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'opposizione, la caducazione del titolo esecutivo e la declaratoria di nullità del pignoramento, oltre all'accoglimento delle ulteriori domande formulate.
Si sono costituite in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_2
Quest'ultima ha eccepito, in via preliminare, la tardività dell'appello, in quanto la sentenza impugnata era stata pubblicata in data 8 marzo 2024 e la notifica dell'atto di appello era avvenuta in data 8 ottobre 2024, tenendo evidentemente conto del periodo di sospensione feriale dei termini che, tuttavia, nel caso di specie, non trovava applicazione;
nel merito, entrambe le appellate costituite, hanno contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del gravame.
In assenza di approfondimenti istruttori, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 31 ottobre 2025, previo deposito delle note conclusionali ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
In via preliminare, dunque, l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello è meritevole di accoglimento.
Infatti, la questione di tempestività del mezzo di impugnazione va esaminata considerando che l'art. 325 c.p.c. prescrive che il termine per proporre l'appello è di trenta giorni, che decorrono
(ex art. 326 stesso codice) dalla notificazione della sentenza. Invece, in difetto di notificazione
(come nel caso di specie), ai sensi dell'art. 327 c.p.c., il gravame non può proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza: la sentenza qui in esame, n. 1188/2024 del Tribunale di
Bari, è stata emessa l'8 marzo 2024 ed è stata poi appellata con atto di citazione dell'8 ottobre
2024 (cfr. atto notificato ex art. 3 bis della legge 21.1.1994 n. 53 in modalità telematica).
Orbene, qui, venendo in rilievo pacificamente una opposizione ad esecuzione, il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. deve essere raccordato con le norme che regolano la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, contenuta nel Regio Decreto 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario) e nella legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), modificata dal Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure
2 urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria). In materia civile, diverse sono le materie sottratte al meccanismo della sospensione feriale dei termini processuali, e tali materie si ricavano dalla lettura combinata degli artt. 3 e 4 della legge 742/1969, art. 92 R.D. 12/1941 e artt. 409 e 442
c.p.c. In particolare, per quanto attiene alla presente controversia, l'art. 92 dell'Ordinamento
Giudiziario sancisce che “durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti […]”.
Dal chiaro tenore letterale della disposizione emerge come, appunto nella specifica materia oggetto del presente giudizio (opposizione all'esecuzione), non operi la sospensione feriale, con la conseguenza che ai fini del computo del termine lungo entro cui notificare l'impugnazione, debba integralmente computarsi il mese di agosto (rectius: trentuno giorni).
Sul punto, peraltro, la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che “non può ritenersi condivisibile la deduzione della difesa di parte appellata sull'applicabilità ai procedimenti di opposizione dell'istituto della sospensione feriale dei termini: ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della L. n. 742/1969 e dell'art. 92, Ord. Giud. 30 gennaio
1941, n. 12, in materia civile la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615,617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice;
durante il periodo feriale dei magistrati, le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano anche le cause civili relative ai procedimenti di opposizione all'esecuzione (Cass., Sez. VI, Ordinanza del 28.02.2020,
n. 5475; Cass., Sez. VI, Ordinanza del 13.02.2020, n. 3542; Cass., Sez. VI, Ordinanza del
18.12.2019, n. 33728)” (cfr. in motivazione App. Torino sez. I, 5 luglio 2022, n.760).
D'altro canto, deve escludersi che possano trovare accoglimento le difese proposte dall'appellante.
Questi, invero, sia con le note di udienza, sia con quelle conclusionali ha sostenuto la tempestività dell'appello ritenendo, in primo luogo, che l'esclusione della sospensione feriale non possa trovare applicazione nel caso in esame, trattandosi di fattispecie diversa da quella prevista dagli artt. 1 e 3 l. n. 742/1969.
3 Più nello specifico, secondo l'appellante, poiché nel giudizio di opposizione è stato chiesto l'accertamento di un controcredito dal valore superiore rispetto a quanto richiesto dai creditori procedenti, dovrebbe applicarsi il principio di diritto secondo cui “quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, (…) se il valore del controcredito eccede quello del credito per cui si procede, la sospensione non opera”1.
Tale soluzione, come chiarito dalla giurisprudenza, trova però applicazione esclusivamente quando “la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, nel senso che essa non lo influenza, dipendendo da quest'ultimo semplicemente l'eventualità del suo esame effettivo (nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non implichi l'effettivo esame della domanda ordinaria)”2, circostanze che non si rinvengono nella fattispecie in esame.
Occorre ricordare, in via preliminare, che l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi deve necessariamente essere cristallizzato con la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, cioè il ricorso, con la conseguenza che devono ritenersi inammissibili sia la formulazione di domande nuove, sia la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo3.
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante, con la presentazione del ricorso, aveva contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in virtù di una cambiale emessa a garanzia di un contratto di mutuo, lamentando l'invalidità del negozio, nonché l'omessa dichiarazione da parte dell'istituto di credito procedente, nel corso della procedura esecutiva, di un indennizzo assicurativo ricevuto, che avrebbe conseguentemente ridotto il credito vantato.
Solo con il successivo atto di citazione, invece, erano state introdotte nel giudizio le ulteriori domande – dichiarate inammissibili dal giudice di prime cure - relative all'accertamento di un controcredito di valore superiore a quello per cui si procede4. Risultano, dunque, evidenti le differenze tra la fattispecie oggetto del giudizio e quelle che hanno fondato l'enunciazione del principio evocato dall'appellante, sicché, stante l'assenza di domande autonome e alternative rispetto all'esito dell'opposizione, che siano anche suscettibili di effettivo scrutinio da parte della Corte, deve escludersi che il caso in esame rientri tra quelle opposizioni all'esecuzione in cui trova applicazione la sospensione feriale dei termini.
La seconda difesa proposta si basa, invece, su una interpretazione dell'art. 92 Ord. Giud. diversa da quella dominante che, se accolta, porterebbe a ritenere operante la sospensione feriale e, per l'effetto, a considerare l'appello tempestivo.
Secondo l'appellante, infatti, l'esclusione dell'operatività della sospensione per il periodo feriale troverebbe applicazione esclusivamente nella fase sommaria, poiché solo in tale momento sarebbe rinvenibile quell'urgenza che ha spinto il legislatore a comprimere il diritto di difesa, escludendo la sospensione feriale. Il giudizio di cognizione avviato a seguito dell'incidente cautelare, per contro, potrebbe prestarsi ad essere uno strumento dilatorio solo nell'eventualità in cui sia stata precedentemente concessa la sospensione dell'esecuzione.
Pertanto, l'appellante conclude affermando che la previsione dell'art. 92 comma 1 ord. Giud., nella parte in cui esclude la sospensione feriale nei giudizi di opposizione all'esecuzione, dovrebbe essere riferita esclusivamente alla fase sommaria di tali giudizi, mentre la relativa fase di cognizione ricadrebbe nella previsione residuale della norma, la quale, al comma successivo, prevede la possibilità di escludere la sospensione feriale in tutte le altre cause «rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parte», da disporsi mediante dichiarazione di urgenza «fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile».
Aggiunge, inoltre, l'appellante che quella prospettata sarebbe l'unica interpretazione in grado di rendere la norma conforme a Costituzione, sicché, nell'ipotesi in cui la Corte non dovesse accoglierla, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.
Orbene, la Corte, in accordo con l'interpretazione assolutamente prevalente, ritiene che l'art. 92 ord. Giud. si riferisca ai procedimenti di opposizione all'esecuzione in senso unitario, ricomprendendo, cioè, sia la fase sommaria che quella di merito.
sui motivi posti a fondamento dell'opposizione stessa, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, anche se relativi a domande accessorie quali quelle concernenti le spese o la responsabilità aggravata" (ex multis, sez. VI, 3 luglio 2018, n. 17328). 5 Ed infatti, a differenza di quanto accade in altri procedimenti (ad esempio, quelli possessori), nel giudizio di opposizione all'esecuzione il momento di cognizione è necessario e non eventuale, sicché, se si escludesse la sospensione feriale solo per un segmento, si finirebbe per disciplinare in modo diverso un giudizio intrinsecamente unico, benché articolato in più fasi5.
D'altro canto, deve pure escludersi che le esigenze di celerità sussistano esclusivamente nella fase endoesecutiva ovvero solo in via eventuale in quella di cognizione, essendo innegabile che i riflessi del giudizio di opposizione siano in ogni caso idonei a ripercuotersi anche sulla procedura esecutiva, pur quando essa non sia stata sospesa e finanche nei casi in cui si sia conclusa. Peraltro, l'urgenza con cui il legislatore tratta i giudizi in questione è animata dalla volontà di salvaguardare gli interessi non solo del creditore procedente, ma anche del debitore, riducendo il rischio che, in pendenza della fase di cognizione, soprattutto quando la sospensione dell'esecuzione non è stata concessa, il creditore possa anticipatamente soddisfare le proprie ragioni di credito o accelerare le attività di sanatoria di qualsivoglia atto eventualmente viziato.
Non può, quindi, ritenersi né che una tale soluzione sia irragionevole, né che si ponga in contrasto con il diritto di difesa o con il principio del giusto processo.
L'esclusione della sospensione feriale, infatti, non comprime in alcun modo il diritto di difesa né introduce alcuna limitazione alle impugnazioni, le quali restano proponibili nei termini ordinari.
Piuttosto, la previsione legislativa pone a carico della parte l'onere di esercitare il proprio diritto di difesa tenendo conto anche mese di agosto, imponendole dunque un sacrificio del tutto proporzionato rispetto alle altre e più importanti esigenze presenti nel giudizio di opposizione all'esecuzione che in tal modo si intendono tutelare.
In conclusione, rigettata la richiesta di incidente di costituzionalità perché manifestamente infondata, l'appello proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata va dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza di primo grado e con ogni ulteriore conseguenza in ordine alle spese della presente fase, da porsi a carico dell'appellante e da liquidarsi in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1188/2024 dell'8 marzo Parte_1
2014 del Tribunale di Bari, in composizione monocratica,
1) Dichiara inammissibile l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti Parte_1 appellate costituite, spese che liquida in complessivi € 20.119,00 ciascuna, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario (15%) come per legge. 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 28 novembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
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Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Marzia Gaia Marzano
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2019, n. 29802, nonché Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5396. Il principio di diritto espresso rappresenta, a sua volta, una specifica declinazione dell'assunto per il quale “quando si trovino cumulate fra loro per ragioni di connessione due controversie, una delle quali sia soggetta al regime della sospensione dei termini per il periodo feriale e l'altra non lo sia, è ragionevole ritenere che la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere la ragione di connessione e, quindi, conservandola, sia soggetta all'applicazione della sospensione (…), non essendo concepibile, per il fatto che l'impugnazione può coinvolgere la decisione in riferimento ad entrambe le domande connesse, né l'operare di due regimi distinti (…), né il non operare della sospensione per tutta la controversia” (così, ex multis, Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2024, n. 33464, Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2013, n. 8113). 2 In questo senso, si vedano da ultimo: Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2025, n. 5058 e Cass. civ., sez. III, ord., 26 luglio 2022, n. 23336. 3 Si veda, tra le numerosissime pronunce che si esprimono in tal senso: Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2022, n. 9226 4 Si consideri, tra l'altro, che per costante orientamento giurisprudenziale “resta sottratto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale il giudizio di opposizione all'esecuzione nel quale il giudice si sia pronunciato esclusivamente 4 5 In tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, cit.
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