TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8745/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8745/2023, promosso da:
nata il [...] in [...] Parte_1
CL nato il [...] in [...] Persona_1
ÔN AR MM Imianowsky, nata il [...] in
[...]
nata l'[...] in [...] Persona_2
CI KR da Cunha, nata il [...] in [...] OÃ , nato il [...] in [...] Persona_3
, nata il [...] in [...] Persona_4
, nata il [...] in [...] Persona_5
, nato il [...] in [...] Persona_6
, nato il [...] in [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Morra del foro di Salerno RICORRENTI contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 15.5.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 7.7.2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis o, quanto a iure matrimonii. Persona_7
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla
Pag. 1 di 7 l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto la discendenza propria o del coniuge da cittadino italiano nato il [...] a [...], figlio di Persona_8 Per_9
e di (doc. 6), e hanno esposto quanto segue. Persona_10
è emigrato in , dove è deceduto il 27.7.1948, nella città di Nova Persona_8 Per_2
Trento-SC (doc. 9), senza essersi naturalizzato italiano e senza avere rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 7).
il 27.10.1900, in , ha sposato (doc. 8) e dalla loro unione Persona_8 Per_2 CP_2 il 5.9.1908 è nata, a Brusque-SC, (doc. 10) Persona_11 il 26.4.1930 ha sposato (doc. 12) e dalla loro Persona_11 Persona_12 unione il 2.1.1933 è nata, a Itajai, (doc. 13), la quale il 18.12.1954 ha Parte_1 sposato e ha assunto il nome (doc. Persona_13 Parte_1
14); dalla loro unione sono nati il 13.8.1970, a Rio Grande, CL Persona_1
(doc. 15) e l'1.7.1956, a Brusque, (doc. 18) Persona_2
• il 2.3.2004 ha sposato nata in Per_14 Persona_1 Persona_7
il 6.10.1965 (doc. 17), la quale ha assunto in aggiunta il cognome (doc. Per_2 Per_1
16).
• il 18.2.1978 ha contratto matrimonio con e ha Persona_2 Persona_15 assunto da allora il nome (doc. 19); dalla loro unione sono Persona_2 nate il 31.5.1981, a Brusque, (doc. 20) e il 29.3.1984, nella stessa città di Persona_16
Brusque, (doc. 24). Persona_5
• il 22.9.2009 ha sposato da e ha allora assunto il Persona_16 Persona_17 Per_3 nome da (doc. 21); dalla loro unione sono nati, a Brusque, il Persona_16 Per_3
17.7.2012 (doc. 23) e il 26.2.2016 Persona_18 Persona_4
(doc. 22)
[...]
• il 20.4.2012 ha sposato e assunto il nome Persona_5 Persona_19
(doc. 25); dalla loro unione sono nati il 12.12.2015, a Curitiba, Persona_5
(doc. 27) e il 20.11.2019, a Curitiba, Persona_6 Parte_2
(doc. 26).
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_1
l'1.7.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 2.1.2024, non ha formulato conclusioni.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 15.5.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 10.1.2025 parte ricorrente ha depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Pag. 2 di 7 Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_3 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti
Pag. 3 di 7 familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del , si era posto il problema della c.d. Grande Per_2
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione Per_2 automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Per_2 alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Pag. 4 di 7 Va solo aggiunto che la linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero, e ciò – in applicazione dei principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che nata in [...] Persona_11 Per_2
5.9.1908 da padre nato in [...] e cittadino italiano, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero posto che la Persona_12 sentenza della Corte Costituzionale n.87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948:
[...]
è dunque rimasta cittadina italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, e Persona_11
a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti non solo se nati dopo l'1.1.1948, e dunque anche alla figlia nata il [...]. Parte_1
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_1 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Le domande dei ricorrenti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis meritano pertanto accoglimento.
Si deve solo a margine osservare, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, che non è necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, che l'art. 320 c.c. impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
4. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata da
[...] in ragione del matrimonio con discendente Persona_7 Persona_20 diretto di cittadino italiano, se ne reputa la improcedibilità.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della situazione che affligge i vari Consolati italiani in Per_2
Pag. 5 di 7 (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), notoria e peraltro allegata e documentata da parte ricorrente nel presente giudizio (v. docc. 59, 60, 61 del fascicolo di parte), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
E tuttavia, il ricorso presentato da è volto all'ottenimento della Persona_7 cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii, inapplicabile peraltro nella fattispecie il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. n. 123/1983 (le nozze della ricorrente risalgono al 2004). Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la domanda deve per legge essere previamente presentata alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un ambito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Pare confermare tale interpretazione la considerazione che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si si deve del resto aggiungere che, fino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia attributiva della cittadinanza, lo status di cittadino italiano del marito – Persona_20 elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva della cittadinanza invocata – non può dirsi definitivamente acquisito.
Conseguentemente la domanda in esame deve essere dichiarata improcedibile (è il caso di segnalare, in ogni caso, che – in virtù della citata disposizione di cui all'art. 4, co. 5, secondo periodo del D.lgs. n. 13/2017 introdotto dall'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio spetterebbe al Tribunale di Roma: dal riferimento normativo al comune di nascita degli ascendenti dell'attore è possibile affermare che la regola citata valga soltanto per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis., e che per le altre ipotesi trovi applicazione la regola prevista dall'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato competente, e dunque, tenuto conto che la parte resistente è il , la competenza andrebbe al Tribunale di Roma). Controparte_1
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
nata il [...] in Parte_1 Per_2
Pag. 6 di 7 nato il [...] in Per_14 Persona_1 Per_2
nata l'[...] in [...]
[...] Persona_2
CI KR da Cunha, nata il [...] in Per_2
, nato il [...] in Persona_18 Per_2
, nata il [...] in Persona_4 Per_2
, nata il [...] in Persona_5 [...]
, nato il [...] in Persona_21 [...]
, nato il [...] in Persona_22 Per_2 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_1 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
- dichiara improcedibile le domande presentate nata il Persona_7
6/10/1965 in Per_2
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 12 giugno 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
Pag. 7 di 7