TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7837/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7837/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATRIZIA PETRELLI, elettivamente domiciliata in Genova, Via G. D'Annunzio 2/30 A presso il medesimo difensore
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), in proprio q quale titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2
impresa individuale, con il patrocinio degli avv.ti DANILO NOLI e FRANCESCO PENNA, elettivamente domiciliato in Genova, Via Sant'Ugo 9/A, presso i medesimi difensori
CONVENUTO OPPOSTO
E contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
DIEGO DAPELO, elettivamente domiciliata in Genova, Via Peschiera 22 presso il medesimo difensore
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione, in via principale
- dichiarare irrituo, improponibile, nullo e/o comunque inefficace e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare inammissibili e/o respingere, in ogni caso tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche in ragione della proposta eccezione d'inadempimento;
pagina 1 di 15 - dichiarare la risoluzione del contratto ex artt. 1662 e/o 1453 c.c. ed eseguite le compensazioni delle partite di dare e di avere (per i corrispettivi effettivamente dovuti e versati, da un lato, e somme eventualmente corrisposte in più del dovuto e danni, dall'altro) dichiarare tenuto e condannare il Sig.
a corrispondere alla conchiudente la somma che risulterà dovuta in corso di causa Controparte_1 alla luce dell'istruttoria e/o ritenuta di giustizia, con maggiorazione di interessi legali e comunque entro i limiti di valore del Tribunale;
- porre a carico della controparte le spese di lite, di CTU e CTP”
Per il convenuto opposto:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza:
1) In via principale, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.
1408 del 12.06.2020 e, per l'effetto, condannare la Sig.ra a pagare una somma pari ad Parte_1
Euro 14.668,75;
2) In subordine, condannare la Sig.ra a corrispondere al Sig. , Parte_1 Controparte_1 personalmente e in qualità di titolare dell'impresa individuale Francesco Zambito, la somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali;
3) In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice, dichiarare il terzo chiamato in causa, , tenuto a manlevare il Controparte_2
convenuto, Sig. , da ogni pretesa attorea, condannando la stessa a rifondere al Sig. Controparte_1
quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore; CP_1
4) Con vittoria per spese, diritti ed onorari come per legge”
Per la terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la non operatività della copertura assicurativa fornita dalla “Polizza di Assicurazione della Responsabilità
Civile Imprese Industriali ed edili” n. M11755839 sottoscritta dal signor in Controparte_1
relazione ai danni reclamati nei suoi confronti dalla signora e, Parte_1 conseguentemente, condannare l'ingiustificato chiamante – o chi ritenuto di giustizia - alla rifusione in favore della di spese ed onorari del presente giudizio, oltre a contributo previdenziale ed CP_2
IVA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio agiva in giudizio nei confronti di Controparte_1 Parte_1 affinché venisse ingiunto a quest'ultima il pagamento della somma di euro 14.668,75 oltre
[...]
interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo per lavori di ristrutturazione edilizia realizzati nell'immobile sito in Genova, Via Cabella 18/3, di cui alle fatture nn. 198/2019, 228/2019 e 262E/2029
pagina 2 di 15 (docc. 6, 7 e 10). A tal fine deduceva di essere stato incaricato, in data 6 maggio 2019, di eseguire gli interventi di cui al preventivo n. 43 (doc. 1) per un totale di euro 27.048,00, concordando le parti un acconto pari al 25% del totale da versare a inizio lavori, seguito da quattro rate mensili da corrispondersi all'inizio del mese. Deduceva, altresì, che, in corso d'opera, venivano concordati lavori extra come da preventivo n. 69 (doc. 5) per un importo pari ad euro 1.254,00 e che, successivamente all'ultimo intervento dell'appaltatore nell'appartamento in data 18.11.2019, e precisamente in data 26 e
27.11.2019, inviava due proforma riassuntivi di quanto effettuato, comprensivi di opere aggiuntive svolte su richiesta della resistente e scorporo di altre lavorazioni originariamente previste e non realizzate (docc. 8 e 9).
Il Tribunale di Genova, in data 12/06/2020, emetteva il decreto ingiuntivo n. 1408/2020 in accoglimento del predetto ricorso.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio affinché il decreto ingiuntivo venisse revocato e
[...] Controparte_1
chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto ex artt. 1662 e/o 1453 c.c., con compensazione delle partite dare/avere tra le parti e, quindi, che venisse condannato al CP_1
pagamento della somma che risulterà dovuta.
A sostegno delle proprie pretese, deduceva che le produzioni del ricorrente in sede monitoria non costituivano idonea prova dell'esecuzione delle prestazioni. In fatto, deduceva che, in data 06.05.2019, sottoscriveva con il preventivo n. 43 e che, contestualmente, le parti concordavano Controparte_1
verbalmente il termine di inizio dei lavori in data 15.05.2019 e il termine di consegna in data
15.07.2019. Contestava gli assunti del convenuto e precisava che, circa le opere di cui al preventivo iniziale, i lavori iniziavano in data 15.05.2019 senza terminare nella data prevista e che alcune lavorazioni non venivano eseguite ed altre presentavano vizi e difetti. In ordine ai lavori extra, contestava la loro autorizzazione assumendo che sia il preventivo n. 69, sia i due proforma successivi, riguardassero lavorazioni mai autorizzate, né concordate, parte delle quali, comunque, erano già previste nel preventivo iniziale ed altre presentavano vizi e difetti. In particolare, assumeva che le lavorazioni non eseguite ammontassero ad euro 6.374,42 oltre IVA. Deduceva, inoltre, che, a fronte delle contestazioni attoree, l'Impresa, a metà novembre 2019, si recava in cantiere per eliminare alcuni vizi e difetti riscontrati dalla committenza e che, nonostante la permanenza di alcuni, l'Impresa non si presentava più in cantiere, sebbene sollecitata. Allegava, infine, di aver sostenuto una spesa pari ad euro 7.030,00 oltre IVA (docc. 2-6) onde eliminare i vizi e difetti di cui sopra.
si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della Controparte_1
propria assicurazione, onde vedersi manlevato in caso di condanna e la concessione della provvisoria pagina 3 di 15 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente almeno alla somma non contestata pari ad euro 6.374,42 oltre IVA. In via principale, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
A sostegno delle proprie pretese deduceva che il ritardo eccepito dall'opponente non fosse imputabile al medesimo, bensì alle attività delle molteplici imprese lavoratori autonomi che erano stati incaricati dalla proprietaria di eseguire specifici lavori all'interno dello stesso appartamento.
Precisava che il rapporto contrattuale tra le parti fosse qualificabile quale contratto d'opera e non quale contratto d'appalto in virtù del carattere prevalentemente personale della prestazione svolta dal convenuto;
tuttavia, a prescindere dalla qualificazione del contratto la committente era tenuta a corrispondere un compenso per i lavori eseguiti, benché fuori dal preventivo.
In relazione ai vizi eccepiti, dei quali in primo luogo rilevava la genericità, deduceva che essi fossero imputabili all'attività del coloritore e non alla propria, essendosi per di più prestato a rimediare ai difetti -rispetto ai quali la proprietaria aveva sollecitato il suo intervento- seppur a sé non addebitabili.
Da ultimo, in ordine ai conteggi prospettati da parte avversaria, precisava che – relativamente alla voce
“demolizione parete divisoria tra i due bagni per la creazione di un unico servizio, fornitura, installazione di putrella di sostegno, riquadratura varco”- nel preventivo iniziale (n. 43 del 06.05.2019) era prevista l'apertura di un varco tra i due bagni per la creazione di un unico servizio, ma nel preventivo successivo (n. 51 del 23.05.2019) si specificava che per eseguire tale lavoro sarebbe stata necessaria la fornitura e l'installazione di due putrelle nonché la rottura per l'incasso della prima putrella, la muratura e successivamente l'installazione della seconda putrella. Pertanto, atteso che controparte decideva di non eseguire tale lavoro, non doveva essere defalcata la somma pari ad euro
5.000,00, mai effettivamente conteggiata ma unicamente prevista nell'ipotesi in cui la proprietaria si fosse determinata a realizzare il lavoro, bensì andava defalcata la somma pari ad euro 750,00 per i materiali e la manodopera. Relativamente alla voce “rottura con martellone su muro perimetrale in pietra per colonna scarico locale nuovo bagno” precisava che nel preventivo iniziale era prevista unicamente l'installazione del wc nel nuovo bagno in prossimità del vano doccia ma, visto il posizionamento del wc sulla parete opposta per volere della committente, la lavorazione eseguita aveva comportato degli extra rispetto a quanto indicato nel primo preventivo. Circa, invece, l'eccezione relativa alla voce “ripristino muratura sul perimetro del vano”, chiariva che le parti originariamente pattuivano la creazione di un soppalco e di un varco di accesso ad esso, tuttavia la committente, in seguito alla realizzazione, ne chiedeva la demolizione e ciò giustificava l'inquadramento di tale voce all'interno dei lavori extra. Infine, era infondata l'eccezione di controparte secondo cui le voci
“sopralluoghi geometri” e “rimborso parcelle geometra” non sarebbero provate e non si riferirebbero a pagina 4 di 15 lavori extra: tale spesa era provata alla luce del pro forma del geometra e della fattura emessa dallo stesso (docc. 23 e 24).
Autorizzata la chiamata in causa dell'assicurazione del convenuto in opposizione,
[...]
CP_ (nel prosieguo, brevitas, “ Controparte_3
) si costituiva in giudizio chiedendo in via principale il rigetto della domanda riconvenzionale
[...]
formulata da nei confronti di e, in subordine, nel caso di condanna di , il Parte_1 CP_1 CP_1 rigetto della domanda di manleva dallo stesso formulata nei confronti dell'assicurazione, stante l'inoperatività della copertura assicurativa fornita dalla polizza “Polizza di Assicurazione della
Responsabilità Civile Imprese Industriali ed Edili” n. M11755839 (doc. 2), in quanto gli asseriti danni lamentati dall'opponente non avevano natura accidentale, atteso che gli stessi sarebbero conseguenza di un inadempimento o di un non corretto adempimento contrattuale ed avrebbero interessato beni sui quali erano stati eseguiti i lavori.
Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3) c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prove orali e licenziamento di una CTU tesa a descrivere da accertare i lavori eseguiti dall'impresa, i vizi e i difetti dei lavori stessi, il ritardo nell'esecuzione delle opere, nonché i danni subiti dall'opponente, quantificandone i relativi importi.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e, quindi, la tratteneva in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie di replica.
***
La presente causa ha ad oggetto i rapporti di debito – credito tra le parti, nascenti da un contratto di appalto, originato dall'accettazione, ad opera dell'opponente, del preventivo n. 43 redatto, in data
06.05.2019, da per 22.200,00 oltre IVA (e quindi 27.084,00 euro). La ristrutturazione CP_1 dell'immobile in esso prevista ricomprendeva interventi in muratura e nello specifico: lo smontaggio di braghettoni di finestre porte finestre con rimozione dei telai e muratura di nuovi telai;
lo smontaggio di due braghettoni di porte e successivo rimontaggio in altre zone;
circa l'impianto di riscaldamento, la demolizione delle tubazioni a vista;
circa l'impianto elettrico, la costruzione di crene per alloggio nuovo impianto;
la rottura e costruzione di una nicchia in facciata per alloggio del contatore del gas;
la costruzione di una parete per creazione di un nuovo vano bagno nonché la creazione di un vano armadio tra l'attuale camera e l'attuale cucina, con creazione di soppalco e varco di accesso allo stesso;
lo smontaggio della porta e del telaio e l'installazione di una porta scrigno nel bagno principale;
la demolizione di una doppia parete per lo spostamento dell'angolo cottura e la chiusura del varco di accesso per creazione del nuovo angolo cottura;
la rottura per innalzamento del varco di accesso nel pagina 5 di 15 vano ripostiglio;
la demolizione della parete divisoria presente tra i due bagni per la creazione di un unico servizio igienico;
la creazione di controsoffitto in cartongesso, l'asportazione dei detriti alla discarica e le spese di materiali e manodopera.
Veniva in seguito redatto un secondo preventivo numero 69 del 2019 che prevedeva la demolizione del soppalco costruito come da preventivo precedente, nonché l'asportazione di detriti alla discarica e le spese di materiali e manodopera per euro 1.254,00 ed, a fine lavori, venivano redatti dall'appaltatore, due cosiddetti pro forma che riassumevano gli interventi eseguiti fuori preventivo nonché gli interventi non eseguiti il cui costo veniva dedotto dal dovuto.
La qualificazione del rapporto contrattuale
La prima questione investe la natura del rapporto contrattuale instaurato dalle parti e cioè se le parti abbiano concluso un contratto d'appalto, ovvero un contratto d'opera. A tal fine, va rammentato che entrambi gli istituti hanno in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue. La differenza fondamentale risiede, invece, nel fatto che l'opera o il servizio comporta, nel contratto d'opera, il prevalente lavoro dell'obbligato medesimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa e nell'appalto, un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto.
Pertanto, ai fini della corretta qualificazione, come contratto d'opera o appalto, del rapporto negoziale con cui un soggetto si sia obbligato al compimento di un'opera o di un servizio si deve valorizzare il diverso profilo del modulo produttivo. Nel contratto d'opera è centrale il requisito del "lavoro prevalentemente proprio", di talché se l'obbligato (artigiano, professionista) non dispone di una vera e propria organizzazione imprenditoriale, si applica la disciplina del contratto d'opera. Se, di contro, si tratta di impresa con vasta organizzazione di mezzi - ad esempio le società commerciali - si ha appalto, con la relativa applicazione della disciplina all'uopo approntata dal codice civile.
Ne discende, dunque, che l'elemento distintivo dei due contratti è dato quindi dall'intervento dell'attività lavorativa personale dell'esecutore dell'opera espressamente contemplata nella locazione d'opera ed invece esclusa nel contratto d'appalto: mentre il prestatore d'opera, o lavoratore autonomo, è colui che concretamente esegue il lavoro commissionatogli - da solo o valendosi di manodopera ausiliaria alla sua - l'appaltatore è colui che assume, dirige e paga chi deve lavorare.
Nel caso di specie va attribuita alla fattispecie contrattuale intercorsa tra le parti in causa la qualificazione giuridica di contratto di appalto in quanto non risulta sufficientemente dimostrato, da parte dell'opposto, che i lavori oggetto di contratto siano stati svolti con prevalenza del proprio lavoro,
a nulla rilevando la semplice produzione della visura camerale attestante la qualità di impresa artigiana.
pagina 6 di 15 Ciò posto -onde accertare gli importi dovuti all'appaltatore per le opere eseguite – occorre avere riguardo anche ai lavori extra contratto, ossia quelli distinti dall'opera originaria pur ad essa connessi, che ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa. In diritto, va osservato che occorre distinguere se tali lavori siano dovuti all'iniziativa dell'appaltatore od a quella del committente: nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr. massima di Cass. 15/12/2021 n.
40122: “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che
l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente”).
In ogni caso, in ordine all'allegazione dell'opponente circa il non aver autorizzato alcun lavoro extra appalto, va precisato che la medesima parte chiede che il valore di tali opere venga liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 1657 c.c.. A ben vedere, la committente non ha espressamente contestato che la ditta abbia eseguito variazioni e integrazioni al contratto mai pattuite. In questo senso è CP_1
significativo il fatto che sia la perizia di parte prodotta dall'opponente sub doc. 9, sia le deduzioni formulate nel corpo degli atti, sono tese a stilare un computo di quanto dovuto all'impresa, non scorporando dal corrispettivo i costi dovuti per l'esecuzione di lavori extra contratto non autorizzati (di cui al preventivo n. 69 e di cui ai due pro-forma successivi), bensì scorporando solamente i corrispettivi delle opere non eseguite, nonché delle lavorazioni che hanno presentato vizi e difetti nell'esecuzione.
In particolare, quanto alla prima delle opere “extra” realizzate da di cui al preventivo n. 69, CP_1
che consiste nella demolizione del soppalco costruito come da preventivo n. 43 per euro 1.254,00, il teste idraulico intervenuto nei lavori di ristrutturazione dell'immobile dell'opponente, ha Tes_1 dichiarato che: “[…] a seguito di cambio di idea della signora il soppalco è stato Parte_1 demolito […]”, lasciando presumere che si trattasse di una lavorazione successiva ordinata dalla committente. Il teste , falegname, dichiarava, invece, che: “non si trattava di un cambio di Tes_2
idea della signora so che la stanza armadi non ci stava più sotto il soppalco in quanto la Parte_1 misura era stata sbagliata”, lasciando dunque intendere che si trattasse di una lavorazione necessaria per la corretta esecuzione delle opere.
pagina 7 di 15 Parte opponente, peraltro, anche in sede di osservazioni alla bozza di CTU, ritiene corretto quanto illustrato e quantificato economicamente dal CTU, deducendo dal corrispettivo di appalto ulteriori importi relativi a vizi e difetti dei lavori eseguiti dall'impresa e, sul punto, precisa che: “Con il
Preventivo 69 – 29.08.2019 è stata quantificata la demolizione del soppalco nel vano ex cucina. Il
Preventivo 69 – 29.08.2019 richiama la costruzione del soppalco inserita nel Preventivo 43 –
06.05.2019. Si deduce che la committenza salda all'impresa sia la costruzione che la demolizione.
Durante le fasi di demolizione del soppalco si sono creati danni all'interno della cabina armadio ad oggi non ancora ripristinati” (cfr. pagg. 2 e 3 osservazioni parte opponente).
Circa gli importi richiesti quale corrispettivo dall'impresa di cui ai pro-forma del novembre 2019, invece, le contestazioni attoree attengono, non tanto alla natura di opere extra contrattuali, ma alla ricomprensione degli importi richiesti in quanto già preventivato precedentemente da , tra cui il CP_1
“preventivo n. 51 del 23.05.2019”. In ordine a tale preventivo occorre fare una precisazione atteso che, sia nel corpo degli atti, sia nelle osservazioni alla bozza di CTU di cui sopra si è detto, viene richiamato il “preventivo n. 51 del 23.05.2019”, il quale appare essere stato stilato dall'impresa a fronte CP_1
di lavori previsti nel locale bagno per euro 5.000,00. Tuttavia, detto preventivo non consta agli atti, non essendo stato prodotto in causa, né il suo importo risulta essere stato richiesto quale corrispettivo da né nel ricorso monitorio, né nell'odierna causa in opposizione. Sul punto, anche il CTU, nel CP_1
rispondere alle osservazioni del CTP di parte opponente, ha acclarato che “il preventivo n. 51/2019 citato dal CTP non è prodotto in atti di causa e non se ne conoscono gli importi e le lavorazioni relative, pertanto il CTU si è attenuto a quanto prodotto in atti di causa in termini di computazione delle lavorazioni appaltate oggetto del presente accertamento (i preventivi nn. 43 e 69)” (cfr. CTU pag.8).
In conclusione -tenuto conto del fatto che parte opponente contesta gli importi dovuti all'impresa convenuta, non in quanto opere extra non autorizzate, bensì in quanto opere già preventivate e fatturate, ovvero opere affette da vizi e difetti- si ritiene di dover fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il
CTU designato, al quale era stato demandato il compito di accertare i lavori eseguiti, i vizi e i difetti dei medesimi, nonché i danni subiti, quantificandone i relativi importi.
Le opere realizzate e i vizi
Poiché in sede di opposizione eccepiva l'inadempimento di nell'esecuzione delle Parte_1 CP_1
opere come concordate, asserendo che parte delle lavorazioni di cui al preventivo inziale non fossero stare realizzate, nonché parte delle opere extra fossero rimaste inseguite, ovvero fossero già ricomprese nel preventivo iniziale, al CTU designato è stata demandata l'indagine volta a descrivere ed accertare i lavori eseguiti.
pagina 8 di 15 Egli ha adempiuto al suo incarico analizzando i documenti prodotti in atti e tenendo in considerazione l'esito delle prove testimoniali, accertando “che la ha eseguito le lavorazioni edilizie di CP_4
cui ai Documenti Produzioni numeri 2, 3, 9 e 10 di Parte Convenuta, sebbene sussistano incompletezze
e mancate realizzazioni come già precisato dalla stessa e come ulteriormente dedotto CP_4
dal sottoscritto e di seguito evidenziato. Più precisamente sono state eseguite lavorazioni con riportati importi di cui ai seguenti documenti (con riferimento alle sopra richiamate Produzioni di Parte
Convenuta:
☞ Preventivo 43/2019 - Produzione 2: importo lavori di € 22.200 + IVA.
☞ Preventivo 69/2019 - Produzione 3: importo lavori di € 1.140 + IVA.
☞ Pro-forma 26/11/2019 - Produzione 9: importo lavori extra di € 4.727 + IVA.
☞ Pro-forma 27/11/2019 - Produzione 10: importo lavori extra di € 957 + IVA.
Il sottoscritto, esaminato il contenuto dei suddetti documenti e rapportatolo alla tipologia dei lavori da eseguire nella ristrutturazione dell'alloggio di Parte Attrice in Opposizione, verificata la mancata esecuzione e incompletezza di lavorazioni di cui ai suddetti documenti, ritiene equo e corretto riportare di seguito gli elementi contabili che comportano una deduzione economica dagli importi preventivati:
✓ Deduzioni già operate dalla nel Documento Pro-forma 26/11/2019 di cui alla CP_4
Produzione 9 = € 2.310 + IVA (di cui riporta lo schema)
✓ Deduzioni del CTU per voci non riconoscibili di cui al Documento Pro-forma 26/11/2019 -
Produzione 9 = € 520 + IVA, dati dalla sottrazione delle seguenti voci di costo: mancata costruzione di nicchia per alloggio cassaforte € 120 + non motivati sopralluoghi Geometra € 400” (cfr. relazione
CTU, pag. 4).
In buona sostanza, il perito ha accertato l'effettiva esecuzione delle opere da parte della ditta , CP_1
escludendo quanto già decurtato dal convenuto in opposizione in sede di stesura del pro forma del
26.11.2019, a ciò aggiungendo, quale opera non realizzata e, pertanto, da decurtare dal totale richiesto come corrispettivo, la costruzione della nicchia per alloggio cassaforte (120,00 +iva), i sopralluoghi del geometra che, a detta del CTU, non sarebbero motivati (400,00 +iva), nonché la pratica del medesimo geometra relativa all'inquinamento acustico (447,42 + iva).
Al perito incaricato dal Tribunale è stato demandato, altresì, l'accertamento relativo ai vizi e difetti nell'esecuzione delle lavorazioni, come lamentati dall'opponente e così dallo stesso riassunti:
“➡ Problematiche relative alle preesistenti sei porte interne dell'alloggio, per difettosità nella apertura e chiusura delle originarie ante in legno, a seguito di riposizionamento in fase di reinstallazione dopo le opere murarie.
pagina 9 di 15 ➡ Errato posizionamento di uscite per faretti su parete del vano di ingresso/sala dell'alloggio.
➡ Disassamento di uscita guaina per punto luce a soffitto nel vano camera da letto singolo.
➡ Disassamento faretti nel controsoffitto nel corridoio (2 + 3).
➡ Mancanza piccolo zoccolo in angolo con porta a raso pavimento nel vano ingresso/sala.
➡ Problematiche di apertura della porta a raso pavimento nel vano ingresso/sala, che “tocca” il pavimento interno al ripostiglio e si apre per soli cm 40”.
Il CTU ha, a tal punto, provveduto a verificare quanto di competenza del convenuto in opposizione ed allo stesso imputabile in relazione alla tipologia di lavori affetti da vizi e difetti, esponendo quanto segue.
In ordine al lamentato vizio relativo alle porte interne in legno, “evince che si sono verificate problematiche legate al riposizionamento dei preesistenti serramenti nelle lavorazioni eseguite dalla
. Sussistono puntuali difettosità legate all'apertura/chiusura delle ante, nonché alla CP_4
“luce” residua delle ante rispetto al pavimento dopo la reinstallazione (vedi planimetria di pagina dei
Verbali OO.PP. ALL.01 e fotografie ALL.02). Tuttavia, si deve dare atto che non si conosce lo stato delle ante delle porte interne prima dell'intervento della e che in sede di sopralluogo in CP_4
sito si sono verificate differenze di natura estetica e dimensionale tra anta e braghettone dei serramenti, possibilmente riferibili sempre ai vetusti preesistenti serramenti. Altresì, si deve evidenziare che le lamentate difettosità esistono – seppure puntuali e che non impediscono la fruibilità del serramento – e che nessuna riserva risulterebbe avanzata dalla in sede di CP_4 affidamento dei lavori per detta lavorazione” (cfr. relazione CTU, pag. 5). Alla luce di tale accertamento, conclude quantificando il costo per la riparazione del danno patito in considerazione della problematica esposta in € 1.230,00 (come da doc. 10 opponente).
Relativamente al dedotto errato posizionamento di uscite per faretti su parete del vano di ingresso/sala dell'alloggio, ha accertato, in sede di ispezione collegiale, “l'esistenza del lamentato difetto, derivante da realizzazione di crena per impianto elettrico eseguita dalla ” (cfr. relazione CTU, CP_4 pag. 6), quantificando i relativi danni in totali € 1.000 + IVA.
Anche in ordine al cosiddetto disassamento di uscita guaina per punto luce a soffitto nel vano camera da letto singolo, il perito ha accertato l'esistenza del lamentato difetto, derivante da realizzazione di uscita/crena per impianto elettrico eseguita dalla , computando il danno in euro 300,00 + CP_4
iva.
Quanto, invece, al disassamento faretti nel controsoffitto nel corridoio (2 + 3), il CTU ha acclarato che
“Alla risultava affidata la sola esecuzione del controsoffitto e le opere murarie relative CP_4
pagina 10 di 15 alle crene per passaggio impianti. Tuttavia, è d'uso che l'elettricista dia indicazioni a chi esegue le opere edili ove realizzare crene e/o passaggi e/o fori di uscita su manufatti edili (come appunto il controsoffitto del vano corridoio). Nel caso di specie l'errore potrebbe essere imputato alla
[...]
. La accertata esistente difettosità, quindi, ha comportato un danno che risulterebbe essere già CP_4
stato oggetto – unitamente ad altre difettosità ed incompiutezze oggi non visibili – della Produzione
Attorea N. 6”. Tale produzione consiste nel preventivo pari ad euro 5.800,00 + iva, redatto dalla ditta
CI AR, intervenuta a seguito della ditta per ovviare, secondo la prospettazione attorea, ai CP_1 vizi nell'esecuzione delle lavorazioni affidate a quest'ultima. Sebbene sussista agli atti la prova dell'esecuzione di tali lavorazioni (cfr. deposizione testimoniale di CI, laddove, interrogato sul capitolo n. 18 di parte opponente afferma: “Confermo di aver eseguito i lavori indicati nel preventivo che mi viene rammostrato, nei punti da 1) a 11)”), non viene raggiunta la prova, soprattutto a fronte delle contestazioni di sul punto, che l'intervento successivo di CI sia stato eseguito CP_1 nell'ottica di porre rimedio ai vizi occorsi nelle opere realizzate da . Anzi, la tesi attorea appare CP_1
sconfessata dal fatto che si sia raggiunta la prova in sede orale che la ditta CI sia intervenuta onde eseguire nuovamente i lavori di coloritura dell'appartamento, originariamente affidati a soggetto diverso da (cfr. dichiarazione di CI, escusso in sede di istruttoria orale: “preciso che sono CP_1 intervenuto per eseguire nuovamente i lavori di pitturazione dell'appartamento che erano stati originariamente affidati ad altra persona” e del teste “preciso di aver visto il signor Tes_1 Tes_3 mentre effettuava la stuccatura e coloritura dell'appartamento su incarico della signora”).
[...]
Alla luce di ciò e considerato soprattutto che l'opponente non offre dimostrazione di aver pagato quanto preventivato e in seguito fatturato dalla ditta CI AR, la somma pari ad euro 5.800,00 +
IVA non può essere riconosciuta a a titolo di rimborso. Parte_1
Si ritiene, pertanto, di quantificare equitativamente il costo per la suddetta riparazione in euro 300,00 + iva, considerando detto vizio accertato di natura similare a quello innanzi visto e precisamente
“disassamento di uscita guaina per punto luce a soffitto nel vano camera da letto singolo”, e così quantificato dal CTU nominato.
Quanto, invece, alla mancanza del piccolo zoccolo in angolo con porta a raso pavimento nel vano ingresso/sala ed alle problematiche di apertura della porta a raso pavimento nel vano ingresso/sala, il perito ha ritenuto tali lavorazioni non addebitabili all'operato del convenuto in opposizione, in quanto non affidata alla ditta . CP_1
Il ritardo nella conclusione delle opere, l'abbandono del cantiere e la risoluzione contrattuale
In relazione alle contestazioni sul ritardo nell'ultimazione delle opere da parte di , va premesso CP_1 che sussiste agli atti un'allegazione specifica sul punto da parte dell'attrice in opposizione che, fin pagina 11 di 15 dall'atto introduttivo del giudizio, deduce che, in sede di conclusione del rapporto, le parti concordavano verbalmente il termine di inizio lavori, individuandolo nel 15.05.2019, e il termine di consegna degli stessi nel 15.07.2019.
È pacifico, poiché non contestato, ed anzi provato in sede di istruttoria orale, che l'appaltatore non abbia terminato le opere alla data prevista e, anzi, che esse si siano protratte sino al novembre 2019.
Sul punto, si è, peraltro, anche espresso il CTU, il quale ha rilevato che “nei documenti prodotti in Atti non è evidenziato alcun termine di inizio e fine lavori in un relativo documento contrattuale, né si conosce l'entità di eventuali penali applicabili in caso di ritardata consegna delle opere affidate.
Inoltre, da quanto esaminato in Atti e nelle relative Produzioni, la ristrutturazione dell'alloggio di
Parte Attrice sarebbe avvenuto con l'impiego di diverse maestranze e Imprese, ma non si conosce
l'esistenza di un eventuale direzione delle opere o coordinamento delle stesse che consenta di verificare in maniera inequivocabile le diverse inadempienze e conseguenti ritardi” (cfr. relazione peritale pag. 7).
Ne discende che il dedotto ritardo non sia sufficiente ad affermare l'inadempienza dell'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Ciò in quanto il concomitante affidamento da parte dell'opponente di ulteriori lavorazioni a ditte terze con le quali doveva coordinarsi per la consegna dei lavori e la CP_1 conclusione, in corso di esecuzione dell'appalto, di accordi relativi alla realizzazione di lavori extra (di cui al preventivo n. 69) -circostanza di per sé sufficiente a far venire meno l'originario termine di consegna dei lavori -, unitamente alla mancata prova che il termine -concordato verbalmente- per l'ultimazione delle opere fosse essenziale e alla non previsione di penali per il ritardo, sono circostanze idonee a paralizzare la pretesa attorea.
La carenza di prova in ordine all'imputabilità al convenuto opposto del dedotto ritardo comporta il rigetto della domanda tesa al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa per il medesimo ritardo.
Ai fini della declaratoria della domanda di risoluzione contrattuale, v'è, altresì, da considerare il dedotto abbandono del cantiere da parte di , suscettibile di integrare un inadempimento di non CP_1 scarsa importanza ai sensi dell'art. 1453 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa ai sensi dell'art. 1455 c.c., in quanto idoneo a pregiudicare irrimediabilmente l'interesse del committente all'esecuzione dell'opera nei tempi e nei modi pattuiti.
Dall'istruttoria svolta è emerso che l'impresa appaltatrice ha abbandonato il cantiere senza completare le opere oggetto del contratto. Tale circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio, dalle quali si evince che i lavori sono stati interrotti per abbandono del cantiere da parte di , senza ripresa delle attività da parte dello stesso, nonostante i reiterati CP_1
pagina 12 di 15 solleciti del committente. In particolare, il teste dichiarava che: “dopo novembre 2019 Testimone_4
l'impresa non si è più presentata in cantiere per terminare i lavori. So che la signora CP_1
sollecitava a seguito di mie sollecitazioni in quanto se non sistemava le Parte_1 CP_1 CP_1
finiture io non potevo terminare i miei lavori. Ho poi collaborato con la nuova impresa subentrata a
, il signor AR CI”. CP_1
Alla luce di tali risultanze, il comportamento dell'impresa deve qualificarsi come ingiustificato e contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione avanzata dal committente.
Il quantum
In conseguenza di tutto quanto sopra considerato vanno, a tal punto, definitivamente conteggiate le partite dare-avere tra le parti in causa.
Tenuto conto di quanto sopra motivato in ordine alla non rimborsabilità della somma pari ad euro
5.800,00 oltre iva di cui al preventivo della ditta CI AR, va osservato quanto segue.
Dalla cifra oggetto del decreto ingiuntivo quivi opposto, pari ad euro 14.668,75 che trova corrispondenza nelle fatture nn. 198/E del 3.09.2019; 228/E del 6.11.2019 e 262/E del 20.12.2019 emesse da , va dedotta la somma pari ad euro 967,42 oltre IVA (e dunque 1.180,25) a titolo di CP_1
opere ineseguite come quantificate dal CTU, di cui:
- euro 120,00 oltre iva per la mancata costruzione di nicchia per alloggio cassaforte;
- euro 400,00 oltre iva per i non motivati sopralluoghi del geometra;
- euro 447,42 oltre iva per la pratica di inquinamento acustico;
Parte attrice in opposizione va dichiarata tenuta al pagamento della somma di euro 13.488,50 pari alla differenza tra il valore delle opere realizzate da e quanto già al medesimo corrisposto;
su tale CP_1
somma, trattandosi di debito di valuta, bisogna calcolare interessi legali dalla domanda al saldo e, dunque, dal 23.12.2019 data della costituzione in mora di cui al doc. 18 costituzione di . CP_1
Occorrerà, dunque, considerare la somma di euro 3.182,00 a titolo di costi quantificati dal CTU onde porre rimedio ai vizi accertati dallo stesso nelle opere realizzate dall'appaltatore, di cui:
- euro 1.230,00 per interventi di riparazione onde porre rimedio ai vizi afferenti alle porte interne;
- euro 1.000,00 oltre iva per i danni relativi all'errato posizionamento delle uscite per faretti su parete del vano ingresso/sala;
- euro 300,00 per danni relativi al disassamento di uscita guaina per punto luce a soffitto del vano camera da letto singolo;
- euro 300,00 per danni relativi al disassamento faretti nel controsoffitto nel corridoio come quantificati in via equitativa in questa sede.
pagina 13 di 15 Trattandosi di debito di valore, dovranno essere considerati rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo (e dunque dal giorno della notifica dell'atto di citazione in opposizione) secondo i noti principi della sentenza Cass. 1712/1995.
Viene così operata tra le due somme la compensazione impropria tra i controcrediti, con estinzione del credito di per compensazione impropria sino alla concorrenza con la parte di Controparte_1
controcredito di (in tal senso di veda Cassazione S.U. sentenza n.23225 del Parte_1
15.11.2016).
Considerata l'estinzione del credito come sopra motivata, la richiesta di manleva presentata dall'appaltatore nei confronti della propria assicurazione va valutata unicamente in relazione alla liquidazione delle spese processuali, al fine di accertare – con un giudizio ex ante - se la chiamata in causa del terzo fosse giustificata.
Tuttavia, in questo caso, la chiamata in causa non appare giustificata avuto riguardo alla copertura assicurativa. La polizza sottoscritta dall'appaltatore con (docc. 2 e 3 terza chiamata) copre CP_2
esclusivamente i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, purché derivanti da un fatto accidentale verificatosi nell'ambito dell'esercizio delle attività dichiarate (art. 13 delle condizioni di assicurazione). Al contrario, essa non contempla la copertura per i danni alle opere in costruzione e alle cose oggetto dei lavori eseguiti (art. 16, lett. c)).
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'appaltatore è tenuto a farsi carico delle spese di lite sostenute dal terzo.
In conclusione
In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va dichiarata la risoluzione contrattuale del contratto di appalto intercorso tra e . Parte_1 CP_1
Le spese – comprese quelle della fase monitoria – vanno, tra l'attore in opposizione e il convenuto opposto, compensate per ¼ e per i rimanenti ¾ seguono la soccombenza secondo le tariffe professionali di cui al DM. del 13.8.2022, n. 147, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 5.200,01 ad
€ 26.000,00 e si liquidano in € 405,00 per la fase monitoria;
€ 689,00 per la fase di studio;
€ 582,00 per la fase introduttiva;
€ 1.260,00 per la fase istruttoria ed € 1.275,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 4.211,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 198,00 per spese.
Le spese di lite, invece, tra il convenuto opposto e il terzo chiamato, seguono la soccombenza e il convenuto opposto va condannato al pagamento delle medesime secondo le tariffe professionali di cui al DM. del 13.8.2022, n. 147, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00 e si liquidano in € 460,00 per la fase di studio;
in € 389,00 per la fase introduttiva;
in €
pagina 14 di 15 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato il 22.09.2020 nei confronti di , in proprio e nella qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, avverso il decreto ingiuntivo n. 1408/2020, emesso dal
Tribunale di Genova il 12.06.2020, contrariis reiectis, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1408/2020, emesso dal Tribunale di Genova il
12.06.2020; dichiara la risoluzione del contratto di appalto in essere tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
in parziale accoglimento della domanda svolta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 dichiara dovuta da quest'ultima la somma di € 13.488,50, oltre interessi legali dal
[...]
23.12.2019 al saldo;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da nei Parte_1 confronti di dichiara dovuta da quest'ultimo la somma di € 3.182,00, oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 22.09.2020 al saldo;
dichiara l'estinzione del credito di per compensazione sino alla parte di Controparte_1 controcredito di e per l'effetto condanna a Parte_1 Parte_1 corrispondere a la residua somma, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. che Controparte_1
maturano dal giorno della sentenza fino al saldo effettivo;
compensa le spese di lite tra e nella misura di ¼; Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento di ¾ delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano, per la frazione, in € 4.211,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e
[...]
15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 198,00 per spese;
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_1 Controparte_2 liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a
[...]
titolo rimborso forfettario spese generali. pone definitivamente le spese di CTU a carico di e Parte_1 Controparte_1
nella misura del 50 per cento ciascuna.
Genova, 28 marzo 2025
Il giudice Barbara Romano
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7837/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATRIZIA PETRELLI, elettivamente domiciliata in Genova, Via G. D'Annunzio 2/30 A presso il medesimo difensore
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), in proprio q quale titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2
impresa individuale, con il patrocinio degli avv.ti DANILO NOLI e FRANCESCO PENNA, elettivamente domiciliato in Genova, Via Sant'Ugo 9/A, presso i medesimi difensori
CONVENUTO OPPOSTO
E contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
DIEGO DAPELO, elettivamente domiciliata in Genova, Via Peschiera 22 presso il medesimo difensore
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione, in via principale
- dichiarare irrituo, improponibile, nullo e/o comunque inefficace e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare inammissibili e/o respingere, in ogni caso tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche in ragione della proposta eccezione d'inadempimento;
pagina 1 di 15 - dichiarare la risoluzione del contratto ex artt. 1662 e/o 1453 c.c. ed eseguite le compensazioni delle partite di dare e di avere (per i corrispettivi effettivamente dovuti e versati, da un lato, e somme eventualmente corrisposte in più del dovuto e danni, dall'altro) dichiarare tenuto e condannare il Sig.
a corrispondere alla conchiudente la somma che risulterà dovuta in corso di causa Controparte_1 alla luce dell'istruttoria e/o ritenuta di giustizia, con maggiorazione di interessi legali e comunque entro i limiti di valore del Tribunale;
- porre a carico della controparte le spese di lite, di CTU e CTP”
Per il convenuto opposto:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza:
1) In via principale, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.
1408 del 12.06.2020 e, per l'effetto, condannare la Sig.ra a pagare una somma pari ad Parte_1
Euro 14.668,75;
2) In subordine, condannare la Sig.ra a corrispondere al Sig. , Parte_1 Controparte_1 personalmente e in qualità di titolare dell'impresa individuale Francesco Zambito, la somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali;
3) In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice, dichiarare il terzo chiamato in causa, , tenuto a manlevare il Controparte_2
convenuto, Sig. , da ogni pretesa attorea, condannando la stessa a rifondere al Sig. Controparte_1
quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore; CP_1
4) Con vittoria per spese, diritti ed onorari come per legge”
Per la terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la non operatività della copertura assicurativa fornita dalla “Polizza di Assicurazione della Responsabilità
Civile Imprese Industriali ed edili” n. M11755839 sottoscritta dal signor in Controparte_1
relazione ai danni reclamati nei suoi confronti dalla signora e, Parte_1 conseguentemente, condannare l'ingiustificato chiamante – o chi ritenuto di giustizia - alla rifusione in favore della di spese ed onorari del presente giudizio, oltre a contributo previdenziale ed CP_2
IVA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio agiva in giudizio nei confronti di Controparte_1 Parte_1 affinché venisse ingiunto a quest'ultima il pagamento della somma di euro 14.668,75 oltre
[...]
interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo per lavori di ristrutturazione edilizia realizzati nell'immobile sito in Genova, Via Cabella 18/3, di cui alle fatture nn. 198/2019, 228/2019 e 262E/2029
pagina 2 di 15 (docc. 6, 7 e 10). A tal fine deduceva di essere stato incaricato, in data 6 maggio 2019, di eseguire gli interventi di cui al preventivo n. 43 (doc. 1) per un totale di euro 27.048,00, concordando le parti un acconto pari al 25% del totale da versare a inizio lavori, seguito da quattro rate mensili da corrispondersi all'inizio del mese. Deduceva, altresì, che, in corso d'opera, venivano concordati lavori extra come da preventivo n. 69 (doc. 5) per un importo pari ad euro 1.254,00 e che, successivamente all'ultimo intervento dell'appaltatore nell'appartamento in data 18.11.2019, e precisamente in data 26 e
27.11.2019, inviava due proforma riassuntivi di quanto effettuato, comprensivi di opere aggiuntive svolte su richiesta della resistente e scorporo di altre lavorazioni originariamente previste e non realizzate (docc. 8 e 9).
Il Tribunale di Genova, in data 12/06/2020, emetteva il decreto ingiuntivo n. 1408/2020 in accoglimento del predetto ricorso.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio affinché il decreto ingiuntivo venisse revocato e
[...] Controparte_1
chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto ex artt. 1662 e/o 1453 c.c., con compensazione delle partite dare/avere tra le parti e, quindi, che venisse condannato al CP_1
pagamento della somma che risulterà dovuta.
A sostegno delle proprie pretese, deduceva che le produzioni del ricorrente in sede monitoria non costituivano idonea prova dell'esecuzione delle prestazioni. In fatto, deduceva che, in data 06.05.2019, sottoscriveva con il preventivo n. 43 e che, contestualmente, le parti concordavano Controparte_1
verbalmente il termine di inizio dei lavori in data 15.05.2019 e il termine di consegna in data
15.07.2019. Contestava gli assunti del convenuto e precisava che, circa le opere di cui al preventivo iniziale, i lavori iniziavano in data 15.05.2019 senza terminare nella data prevista e che alcune lavorazioni non venivano eseguite ed altre presentavano vizi e difetti. In ordine ai lavori extra, contestava la loro autorizzazione assumendo che sia il preventivo n. 69, sia i due proforma successivi, riguardassero lavorazioni mai autorizzate, né concordate, parte delle quali, comunque, erano già previste nel preventivo iniziale ed altre presentavano vizi e difetti. In particolare, assumeva che le lavorazioni non eseguite ammontassero ad euro 6.374,42 oltre IVA. Deduceva, inoltre, che, a fronte delle contestazioni attoree, l'Impresa, a metà novembre 2019, si recava in cantiere per eliminare alcuni vizi e difetti riscontrati dalla committenza e che, nonostante la permanenza di alcuni, l'Impresa non si presentava più in cantiere, sebbene sollecitata. Allegava, infine, di aver sostenuto una spesa pari ad euro 7.030,00 oltre IVA (docc. 2-6) onde eliminare i vizi e difetti di cui sopra.
si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della Controparte_1
propria assicurazione, onde vedersi manlevato in caso di condanna e la concessione della provvisoria pagina 3 di 15 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente almeno alla somma non contestata pari ad euro 6.374,42 oltre IVA. In via principale, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
A sostegno delle proprie pretese deduceva che il ritardo eccepito dall'opponente non fosse imputabile al medesimo, bensì alle attività delle molteplici imprese lavoratori autonomi che erano stati incaricati dalla proprietaria di eseguire specifici lavori all'interno dello stesso appartamento.
Precisava che il rapporto contrattuale tra le parti fosse qualificabile quale contratto d'opera e non quale contratto d'appalto in virtù del carattere prevalentemente personale della prestazione svolta dal convenuto;
tuttavia, a prescindere dalla qualificazione del contratto la committente era tenuta a corrispondere un compenso per i lavori eseguiti, benché fuori dal preventivo.
In relazione ai vizi eccepiti, dei quali in primo luogo rilevava la genericità, deduceva che essi fossero imputabili all'attività del coloritore e non alla propria, essendosi per di più prestato a rimediare ai difetti -rispetto ai quali la proprietaria aveva sollecitato il suo intervento- seppur a sé non addebitabili.
Da ultimo, in ordine ai conteggi prospettati da parte avversaria, precisava che – relativamente alla voce
“demolizione parete divisoria tra i due bagni per la creazione di un unico servizio, fornitura, installazione di putrella di sostegno, riquadratura varco”- nel preventivo iniziale (n. 43 del 06.05.2019) era prevista l'apertura di un varco tra i due bagni per la creazione di un unico servizio, ma nel preventivo successivo (n. 51 del 23.05.2019) si specificava che per eseguire tale lavoro sarebbe stata necessaria la fornitura e l'installazione di due putrelle nonché la rottura per l'incasso della prima putrella, la muratura e successivamente l'installazione della seconda putrella. Pertanto, atteso che controparte decideva di non eseguire tale lavoro, non doveva essere defalcata la somma pari ad euro
5.000,00, mai effettivamente conteggiata ma unicamente prevista nell'ipotesi in cui la proprietaria si fosse determinata a realizzare il lavoro, bensì andava defalcata la somma pari ad euro 750,00 per i materiali e la manodopera. Relativamente alla voce “rottura con martellone su muro perimetrale in pietra per colonna scarico locale nuovo bagno” precisava che nel preventivo iniziale era prevista unicamente l'installazione del wc nel nuovo bagno in prossimità del vano doccia ma, visto il posizionamento del wc sulla parete opposta per volere della committente, la lavorazione eseguita aveva comportato degli extra rispetto a quanto indicato nel primo preventivo. Circa, invece, l'eccezione relativa alla voce “ripristino muratura sul perimetro del vano”, chiariva che le parti originariamente pattuivano la creazione di un soppalco e di un varco di accesso ad esso, tuttavia la committente, in seguito alla realizzazione, ne chiedeva la demolizione e ciò giustificava l'inquadramento di tale voce all'interno dei lavori extra. Infine, era infondata l'eccezione di controparte secondo cui le voci
“sopralluoghi geometri” e “rimborso parcelle geometra” non sarebbero provate e non si riferirebbero a pagina 4 di 15 lavori extra: tale spesa era provata alla luce del pro forma del geometra e della fattura emessa dallo stesso (docc. 23 e 24).
Autorizzata la chiamata in causa dell'assicurazione del convenuto in opposizione,
[...]
CP_ (nel prosieguo, brevitas, “ Controparte_3
) si costituiva in giudizio chiedendo in via principale il rigetto della domanda riconvenzionale
[...]
formulata da nei confronti di e, in subordine, nel caso di condanna di , il Parte_1 CP_1 CP_1 rigetto della domanda di manleva dallo stesso formulata nei confronti dell'assicurazione, stante l'inoperatività della copertura assicurativa fornita dalla polizza “Polizza di Assicurazione della
Responsabilità Civile Imprese Industriali ed Edili” n. M11755839 (doc. 2), in quanto gli asseriti danni lamentati dall'opponente non avevano natura accidentale, atteso che gli stessi sarebbero conseguenza di un inadempimento o di un non corretto adempimento contrattuale ed avrebbero interessato beni sui quali erano stati eseguiti i lavori.
Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3) c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prove orali e licenziamento di una CTU tesa a descrivere da accertare i lavori eseguiti dall'impresa, i vizi e i difetti dei lavori stessi, il ritardo nell'esecuzione delle opere, nonché i danni subiti dall'opponente, quantificandone i relativi importi.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e, quindi, la tratteneva in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie di replica.
***
La presente causa ha ad oggetto i rapporti di debito – credito tra le parti, nascenti da un contratto di appalto, originato dall'accettazione, ad opera dell'opponente, del preventivo n. 43 redatto, in data
06.05.2019, da per 22.200,00 oltre IVA (e quindi 27.084,00 euro). La ristrutturazione CP_1 dell'immobile in esso prevista ricomprendeva interventi in muratura e nello specifico: lo smontaggio di braghettoni di finestre porte finestre con rimozione dei telai e muratura di nuovi telai;
lo smontaggio di due braghettoni di porte e successivo rimontaggio in altre zone;
circa l'impianto di riscaldamento, la demolizione delle tubazioni a vista;
circa l'impianto elettrico, la costruzione di crene per alloggio nuovo impianto;
la rottura e costruzione di una nicchia in facciata per alloggio del contatore del gas;
la costruzione di una parete per creazione di un nuovo vano bagno nonché la creazione di un vano armadio tra l'attuale camera e l'attuale cucina, con creazione di soppalco e varco di accesso allo stesso;
lo smontaggio della porta e del telaio e l'installazione di una porta scrigno nel bagno principale;
la demolizione di una doppia parete per lo spostamento dell'angolo cottura e la chiusura del varco di accesso per creazione del nuovo angolo cottura;
la rottura per innalzamento del varco di accesso nel pagina 5 di 15 vano ripostiglio;
la demolizione della parete divisoria presente tra i due bagni per la creazione di un unico servizio igienico;
la creazione di controsoffitto in cartongesso, l'asportazione dei detriti alla discarica e le spese di materiali e manodopera.
Veniva in seguito redatto un secondo preventivo numero 69 del 2019 che prevedeva la demolizione del soppalco costruito come da preventivo precedente, nonché l'asportazione di detriti alla discarica e le spese di materiali e manodopera per euro 1.254,00 ed, a fine lavori, venivano redatti dall'appaltatore, due cosiddetti pro forma che riassumevano gli interventi eseguiti fuori preventivo nonché gli interventi non eseguiti il cui costo veniva dedotto dal dovuto.
La qualificazione del rapporto contrattuale
La prima questione investe la natura del rapporto contrattuale instaurato dalle parti e cioè se le parti abbiano concluso un contratto d'appalto, ovvero un contratto d'opera. A tal fine, va rammentato che entrambi gli istituti hanno in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue. La differenza fondamentale risiede, invece, nel fatto che l'opera o il servizio comporta, nel contratto d'opera, il prevalente lavoro dell'obbligato medesimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa e nell'appalto, un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto.
Pertanto, ai fini della corretta qualificazione, come contratto d'opera o appalto, del rapporto negoziale con cui un soggetto si sia obbligato al compimento di un'opera o di un servizio si deve valorizzare il diverso profilo del modulo produttivo. Nel contratto d'opera è centrale il requisito del "lavoro prevalentemente proprio", di talché se l'obbligato (artigiano, professionista) non dispone di una vera e propria organizzazione imprenditoriale, si applica la disciplina del contratto d'opera. Se, di contro, si tratta di impresa con vasta organizzazione di mezzi - ad esempio le società commerciali - si ha appalto, con la relativa applicazione della disciplina all'uopo approntata dal codice civile.
Ne discende, dunque, che l'elemento distintivo dei due contratti è dato quindi dall'intervento dell'attività lavorativa personale dell'esecutore dell'opera espressamente contemplata nella locazione d'opera ed invece esclusa nel contratto d'appalto: mentre il prestatore d'opera, o lavoratore autonomo, è colui che concretamente esegue il lavoro commissionatogli - da solo o valendosi di manodopera ausiliaria alla sua - l'appaltatore è colui che assume, dirige e paga chi deve lavorare.
Nel caso di specie va attribuita alla fattispecie contrattuale intercorsa tra le parti in causa la qualificazione giuridica di contratto di appalto in quanto non risulta sufficientemente dimostrato, da parte dell'opposto, che i lavori oggetto di contratto siano stati svolti con prevalenza del proprio lavoro,
a nulla rilevando la semplice produzione della visura camerale attestante la qualità di impresa artigiana.
pagina 6 di 15 Ciò posto -onde accertare gli importi dovuti all'appaltatore per le opere eseguite – occorre avere riguardo anche ai lavori extra contratto, ossia quelli distinti dall'opera originaria pur ad essa connessi, che ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa. In diritto, va osservato che occorre distinguere se tali lavori siano dovuti all'iniziativa dell'appaltatore od a quella del committente: nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr. massima di Cass. 15/12/2021 n.
40122: “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che
l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente”).
In ogni caso, in ordine all'allegazione dell'opponente circa il non aver autorizzato alcun lavoro extra appalto, va precisato che la medesima parte chiede che il valore di tali opere venga liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 1657 c.c.. A ben vedere, la committente non ha espressamente contestato che la ditta abbia eseguito variazioni e integrazioni al contratto mai pattuite. In questo senso è CP_1
significativo il fatto che sia la perizia di parte prodotta dall'opponente sub doc. 9, sia le deduzioni formulate nel corpo degli atti, sono tese a stilare un computo di quanto dovuto all'impresa, non scorporando dal corrispettivo i costi dovuti per l'esecuzione di lavori extra contratto non autorizzati (di cui al preventivo n. 69 e di cui ai due pro-forma successivi), bensì scorporando solamente i corrispettivi delle opere non eseguite, nonché delle lavorazioni che hanno presentato vizi e difetti nell'esecuzione.
In particolare, quanto alla prima delle opere “extra” realizzate da di cui al preventivo n. 69, CP_1
che consiste nella demolizione del soppalco costruito come da preventivo n. 43 per euro 1.254,00, il teste idraulico intervenuto nei lavori di ristrutturazione dell'immobile dell'opponente, ha Tes_1 dichiarato che: “[…] a seguito di cambio di idea della signora il soppalco è stato Parte_1 demolito […]”, lasciando presumere che si trattasse di una lavorazione successiva ordinata dalla committente. Il teste , falegname, dichiarava, invece, che: “non si trattava di un cambio di Tes_2
idea della signora so che la stanza armadi non ci stava più sotto il soppalco in quanto la Parte_1 misura era stata sbagliata”, lasciando dunque intendere che si trattasse di una lavorazione necessaria per la corretta esecuzione delle opere.
pagina 7 di 15 Parte opponente, peraltro, anche in sede di osservazioni alla bozza di CTU, ritiene corretto quanto illustrato e quantificato economicamente dal CTU, deducendo dal corrispettivo di appalto ulteriori importi relativi a vizi e difetti dei lavori eseguiti dall'impresa e, sul punto, precisa che: “Con il
Preventivo 69 – 29.08.2019 è stata quantificata la demolizione del soppalco nel vano ex cucina. Il
Preventivo 69 – 29.08.2019 richiama la costruzione del soppalco inserita nel Preventivo 43 –
06.05.2019. Si deduce che la committenza salda all'impresa sia la costruzione che la demolizione.
Durante le fasi di demolizione del soppalco si sono creati danni all'interno della cabina armadio ad oggi non ancora ripristinati” (cfr. pagg. 2 e 3 osservazioni parte opponente).
Circa gli importi richiesti quale corrispettivo dall'impresa di cui ai pro-forma del novembre 2019, invece, le contestazioni attoree attengono, non tanto alla natura di opere extra contrattuali, ma alla ricomprensione degli importi richiesti in quanto già preventivato precedentemente da , tra cui il CP_1
“preventivo n. 51 del 23.05.2019”. In ordine a tale preventivo occorre fare una precisazione atteso che, sia nel corpo degli atti, sia nelle osservazioni alla bozza di CTU di cui sopra si è detto, viene richiamato il “preventivo n. 51 del 23.05.2019”, il quale appare essere stato stilato dall'impresa a fronte CP_1
di lavori previsti nel locale bagno per euro 5.000,00. Tuttavia, detto preventivo non consta agli atti, non essendo stato prodotto in causa, né il suo importo risulta essere stato richiesto quale corrispettivo da né nel ricorso monitorio, né nell'odierna causa in opposizione. Sul punto, anche il CTU, nel CP_1
rispondere alle osservazioni del CTP di parte opponente, ha acclarato che “il preventivo n. 51/2019 citato dal CTP non è prodotto in atti di causa e non se ne conoscono gli importi e le lavorazioni relative, pertanto il CTU si è attenuto a quanto prodotto in atti di causa in termini di computazione delle lavorazioni appaltate oggetto del presente accertamento (i preventivi nn. 43 e 69)” (cfr. CTU pag.8).
In conclusione -tenuto conto del fatto che parte opponente contesta gli importi dovuti all'impresa convenuta, non in quanto opere extra non autorizzate, bensì in quanto opere già preventivate e fatturate, ovvero opere affette da vizi e difetti- si ritiene di dover fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il
CTU designato, al quale era stato demandato il compito di accertare i lavori eseguiti, i vizi e i difetti dei medesimi, nonché i danni subiti, quantificandone i relativi importi.
Le opere realizzate e i vizi
Poiché in sede di opposizione eccepiva l'inadempimento di nell'esecuzione delle Parte_1 CP_1
opere come concordate, asserendo che parte delle lavorazioni di cui al preventivo inziale non fossero stare realizzate, nonché parte delle opere extra fossero rimaste inseguite, ovvero fossero già ricomprese nel preventivo iniziale, al CTU designato è stata demandata l'indagine volta a descrivere ed accertare i lavori eseguiti.
pagina 8 di 15 Egli ha adempiuto al suo incarico analizzando i documenti prodotti in atti e tenendo in considerazione l'esito delle prove testimoniali, accertando “che la ha eseguito le lavorazioni edilizie di CP_4
cui ai Documenti Produzioni numeri 2, 3, 9 e 10 di Parte Convenuta, sebbene sussistano incompletezze
e mancate realizzazioni come già precisato dalla stessa e come ulteriormente dedotto CP_4
dal sottoscritto e di seguito evidenziato. Più precisamente sono state eseguite lavorazioni con riportati importi di cui ai seguenti documenti (con riferimento alle sopra richiamate Produzioni di Parte
Convenuta:
☞ Preventivo 43/2019 - Produzione 2: importo lavori di € 22.200 + IVA.
☞ Preventivo 69/2019 - Produzione 3: importo lavori di € 1.140 + IVA.
☞ Pro-forma 26/11/2019 - Produzione 9: importo lavori extra di € 4.727 + IVA.
☞ Pro-forma 27/11/2019 - Produzione 10: importo lavori extra di € 957 + IVA.
Il sottoscritto, esaminato il contenuto dei suddetti documenti e rapportatolo alla tipologia dei lavori da eseguire nella ristrutturazione dell'alloggio di Parte Attrice in Opposizione, verificata la mancata esecuzione e incompletezza di lavorazioni di cui ai suddetti documenti, ritiene equo e corretto riportare di seguito gli elementi contabili che comportano una deduzione economica dagli importi preventivati:
✓ Deduzioni già operate dalla nel Documento Pro-forma 26/11/2019 di cui alla CP_4
Produzione 9 = € 2.310 + IVA (di cui riporta lo schema)
✓ Deduzioni del CTU per voci non riconoscibili di cui al Documento Pro-forma 26/11/2019 -
Produzione 9 = € 520 + IVA, dati dalla sottrazione delle seguenti voci di costo: mancata costruzione di nicchia per alloggio cassaforte € 120 + non motivati sopralluoghi Geometra € 400” (cfr. relazione
CTU, pag. 4).
In buona sostanza, il perito ha accertato l'effettiva esecuzione delle opere da parte della ditta , CP_1
escludendo quanto già decurtato dal convenuto in opposizione in sede di stesura del pro forma del
26.11.2019, a ciò aggiungendo, quale opera non realizzata e, pertanto, da decurtare dal totale richiesto come corrispettivo, la costruzione della nicchia per alloggio cassaforte (120,00 +iva), i sopralluoghi del geometra che, a detta del CTU, non sarebbero motivati (400,00 +iva), nonché la pratica del medesimo geometra relativa all'inquinamento acustico (447,42 + iva).
Al perito incaricato dal Tribunale è stato demandato, altresì, l'accertamento relativo ai vizi e difetti nell'esecuzione delle lavorazioni, come lamentati dall'opponente e così dallo stesso riassunti:
“➡ Problematiche relative alle preesistenti sei porte interne dell'alloggio, per difettosità nella apertura e chiusura delle originarie ante in legno, a seguito di riposizionamento in fase di reinstallazione dopo le opere murarie.
pagina 9 di 15 ➡ Errato posizionamento di uscite per faretti su parete del vano di ingresso/sala dell'alloggio.
➡ Disassamento di uscita guaina per punto luce a soffitto nel vano camera da letto singolo.
➡ Disassamento faretti nel controsoffitto nel corridoio (2 + 3).
➡ Mancanza piccolo zoccolo in angolo con porta a raso pavimento nel vano ingresso/sala.
➡ Problematiche di apertura della porta a raso pavimento nel vano ingresso/sala, che “tocca” il pavimento interno al ripostiglio e si apre per soli cm 40”.
Il CTU ha, a tal punto, provveduto a verificare quanto di competenza del convenuto in opposizione ed allo stesso imputabile in relazione alla tipologia di lavori affetti da vizi e difetti, esponendo quanto segue.
In ordine al lamentato vizio relativo alle porte interne in legno, “evince che si sono verificate problematiche legate al riposizionamento dei preesistenti serramenti nelle lavorazioni eseguite dalla
. Sussistono puntuali difettosità legate all'apertura/chiusura delle ante, nonché alla CP_4
“luce” residua delle ante rispetto al pavimento dopo la reinstallazione (vedi planimetria di pagina dei
Verbali OO.PP. ALL.01 e fotografie ALL.02). Tuttavia, si deve dare atto che non si conosce lo stato delle ante delle porte interne prima dell'intervento della e che in sede di sopralluogo in CP_4
sito si sono verificate differenze di natura estetica e dimensionale tra anta e braghettone dei serramenti, possibilmente riferibili sempre ai vetusti preesistenti serramenti. Altresì, si deve evidenziare che le lamentate difettosità esistono – seppure puntuali e che non impediscono la fruibilità del serramento – e che nessuna riserva risulterebbe avanzata dalla in sede di CP_4 affidamento dei lavori per detta lavorazione” (cfr. relazione CTU, pag. 5). Alla luce di tale accertamento, conclude quantificando il costo per la riparazione del danno patito in considerazione della problematica esposta in € 1.230,00 (come da doc. 10 opponente).
Relativamente al dedotto errato posizionamento di uscite per faretti su parete del vano di ingresso/sala dell'alloggio, ha accertato, in sede di ispezione collegiale, “l'esistenza del lamentato difetto, derivante da realizzazione di crena per impianto elettrico eseguita dalla ” (cfr. relazione CTU, CP_4 pag. 6), quantificando i relativi danni in totali € 1.000 + IVA.
Anche in ordine al cosiddetto disassamento di uscita guaina per punto luce a soffitto nel vano camera da letto singolo, il perito ha accertato l'esistenza del lamentato difetto, derivante da realizzazione di uscita/crena per impianto elettrico eseguita dalla , computando il danno in euro 300,00 + CP_4
iva.
Quanto, invece, al disassamento faretti nel controsoffitto nel corridoio (2 + 3), il CTU ha acclarato che
“Alla risultava affidata la sola esecuzione del controsoffitto e le opere murarie relative CP_4
pagina 10 di 15 alle crene per passaggio impianti. Tuttavia, è d'uso che l'elettricista dia indicazioni a chi esegue le opere edili ove realizzare crene e/o passaggi e/o fori di uscita su manufatti edili (come appunto il controsoffitto del vano corridoio). Nel caso di specie l'errore potrebbe essere imputato alla
[...]
. La accertata esistente difettosità, quindi, ha comportato un danno che risulterebbe essere già CP_4
stato oggetto – unitamente ad altre difettosità ed incompiutezze oggi non visibili – della Produzione
Attorea N. 6”. Tale produzione consiste nel preventivo pari ad euro 5.800,00 + iva, redatto dalla ditta
CI AR, intervenuta a seguito della ditta per ovviare, secondo la prospettazione attorea, ai CP_1 vizi nell'esecuzione delle lavorazioni affidate a quest'ultima. Sebbene sussista agli atti la prova dell'esecuzione di tali lavorazioni (cfr. deposizione testimoniale di CI, laddove, interrogato sul capitolo n. 18 di parte opponente afferma: “Confermo di aver eseguito i lavori indicati nel preventivo che mi viene rammostrato, nei punti da 1) a 11)”), non viene raggiunta la prova, soprattutto a fronte delle contestazioni di sul punto, che l'intervento successivo di CI sia stato eseguito CP_1 nell'ottica di porre rimedio ai vizi occorsi nelle opere realizzate da . Anzi, la tesi attorea appare CP_1
sconfessata dal fatto che si sia raggiunta la prova in sede orale che la ditta CI sia intervenuta onde eseguire nuovamente i lavori di coloritura dell'appartamento, originariamente affidati a soggetto diverso da (cfr. dichiarazione di CI, escusso in sede di istruttoria orale: “preciso che sono CP_1 intervenuto per eseguire nuovamente i lavori di pitturazione dell'appartamento che erano stati originariamente affidati ad altra persona” e del teste “preciso di aver visto il signor Tes_1 Tes_3 mentre effettuava la stuccatura e coloritura dell'appartamento su incarico della signora”).
[...]
Alla luce di ciò e considerato soprattutto che l'opponente non offre dimostrazione di aver pagato quanto preventivato e in seguito fatturato dalla ditta CI AR, la somma pari ad euro 5.800,00 +
IVA non può essere riconosciuta a a titolo di rimborso. Parte_1
Si ritiene, pertanto, di quantificare equitativamente il costo per la suddetta riparazione in euro 300,00 + iva, considerando detto vizio accertato di natura similare a quello innanzi visto e precisamente
“disassamento di uscita guaina per punto luce a soffitto nel vano camera da letto singolo”, e così quantificato dal CTU nominato.
Quanto, invece, alla mancanza del piccolo zoccolo in angolo con porta a raso pavimento nel vano ingresso/sala ed alle problematiche di apertura della porta a raso pavimento nel vano ingresso/sala, il perito ha ritenuto tali lavorazioni non addebitabili all'operato del convenuto in opposizione, in quanto non affidata alla ditta . CP_1
Il ritardo nella conclusione delle opere, l'abbandono del cantiere e la risoluzione contrattuale
In relazione alle contestazioni sul ritardo nell'ultimazione delle opere da parte di , va premesso CP_1 che sussiste agli atti un'allegazione specifica sul punto da parte dell'attrice in opposizione che, fin pagina 11 di 15 dall'atto introduttivo del giudizio, deduce che, in sede di conclusione del rapporto, le parti concordavano verbalmente il termine di inizio lavori, individuandolo nel 15.05.2019, e il termine di consegna degli stessi nel 15.07.2019.
È pacifico, poiché non contestato, ed anzi provato in sede di istruttoria orale, che l'appaltatore non abbia terminato le opere alla data prevista e, anzi, che esse si siano protratte sino al novembre 2019.
Sul punto, si è, peraltro, anche espresso il CTU, il quale ha rilevato che “nei documenti prodotti in Atti non è evidenziato alcun termine di inizio e fine lavori in un relativo documento contrattuale, né si conosce l'entità di eventuali penali applicabili in caso di ritardata consegna delle opere affidate.
Inoltre, da quanto esaminato in Atti e nelle relative Produzioni, la ristrutturazione dell'alloggio di
Parte Attrice sarebbe avvenuto con l'impiego di diverse maestranze e Imprese, ma non si conosce
l'esistenza di un eventuale direzione delle opere o coordinamento delle stesse che consenta di verificare in maniera inequivocabile le diverse inadempienze e conseguenti ritardi” (cfr. relazione peritale pag. 7).
Ne discende che il dedotto ritardo non sia sufficiente ad affermare l'inadempienza dell'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Ciò in quanto il concomitante affidamento da parte dell'opponente di ulteriori lavorazioni a ditte terze con le quali doveva coordinarsi per la consegna dei lavori e la CP_1 conclusione, in corso di esecuzione dell'appalto, di accordi relativi alla realizzazione di lavori extra (di cui al preventivo n. 69) -circostanza di per sé sufficiente a far venire meno l'originario termine di consegna dei lavori -, unitamente alla mancata prova che il termine -concordato verbalmente- per l'ultimazione delle opere fosse essenziale e alla non previsione di penali per il ritardo, sono circostanze idonee a paralizzare la pretesa attorea.
La carenza di prova in ordine all'imputabilità al convenuto opposto del dedotto ritardo comporta il rigetto della domanda tesa al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa per il medesimo ritardo.
Ai fini della declaratoria della domanda di risoluzione contrattuale, v'è, altresì, da considerare il dedotto abbandono del cantiere da parte di , suscettibile di integrare un inadempimento di non CP_1 scarsa importanza ai sensi dell'art. 1453 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa ai sensi dell'art. 1455 c.c., in quanto idoneo a pregiudicare irrimediabilmente l'interesse del committente all'esecuzione dell'opera nei tempi e nei modi pattuiti.
Dall'istruttoria svolta è emerso che l'impresa appaltatrice ha abbandonato il cantiere senza completare le opere oggetto del contratto. Tale circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio, dalle quali si evince che i lavori sono stati interrotti per abbandono del cantiere da parte di , senza ripresa delle attività da parte dello stesso, nonostante i reiterati CP_1
pagina 12 di 15 solleciti del committente. In particolare, il teste dichiarava che: “dopo novembre 2019 Testimone_4
l'impresa non si è più presentata in cantiere per terminare i lavori. So che la signora CP_1
sollecitava a seguito di mie sollecitazioni in quanto se non sistemava le Parte_1 CP_1 CP_1
finiture io non potevo terminare i miei lavori. Ho poi collaborato con la nuova impresa subentrata a
, il signor AR CI”. CP_1
Alla luce di tali risultanze, il comportamento dell'impresa deve qualificarsi come ingiustificato e contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione avanzata dal committente.
Il quantum
In conseguenza di tutto quanto sopra considerato vanno, a tal punto, definitivamente conteggiate le partite dare-avere tra le parti in causa.
Tenuto conto di quanto sopra motivato in ordine alla non rimborsabilità della somma pari ad euro
5.800,00 oltre iva di cui al preventivo della ditta CI AR, va osservato quanto segue.
Dalla cifra oggetto del decreto ingiuntivo quivi opposto, pari ad euro 14.668,75 che trova corrispondenza nelle fatture nn. 198/E del 3.09.2019; 228/E del 6.11.2019 e 262/E del 20.12.2019 emesse da , va dedotta la somma pari ad euro 967,42 oltre IVA (e dunque 1.180,25) a titolo di CP_1
opere ineseguite come quantificate dal CTU, di cui:
- euro 120,00 oltre iva per la mancata costruzione di nicchia per alloggio cassaforte;
- euro 400,00 oltre iva per i non motivati sopralluoghi del geometra;
- euro 447,42 oltre iva per la pratica di inquinamento acustico;
Parte attrice in opposizione va dichiarata tenuta al pagamento della somma di euro 13.488,50 pari alla differenza tra il valore delle opere realizzate da e quanto già al medesimo corrisposto;
su tale CP_1
somma, trattandosi di debito di valuta, bisogna calcolare interessi legali dalla domanda al saldo e, dunque, dal 23.12.2019 data della costituzione in mora di cui al doc. 18 costituzione di . CP_1
Occorrerà, dunque, considerare la somma di euro 3.182,00 a titolo di costi quantificati dal CTU onde porre rimedio ai vizi accertati dallo stesso nelle opere realizzate dall'appaltatore, di cui:
- euro 1.230,00 per interventi di riparazione onde porre rimedio ai vizi afferenti alle porte interne;
- euro 1.000,00 oltre iva per i danni relativi all'errato posizionamento delle uscite per faretti su parete del vano ingresso/sala;
- euro 300,00 per danni relativi al disassamento di uscita guaina per punto luce a soffitto del vano camera da letto singolo;
- euro 300,00 per danni relativi al disassamento faretti nel controsoffitto nel corridoio come quantificati in via equitativa in questa sede.
pagina 13 di 15 Trattandosi di debito di valore, dovranno essere considerati rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo (e dunque dal giorno della notifica dell'atto di citazione in opposizione) secondo i noti principi della sentenza Cass. 1712/1995.
Viene così operata tra le due somme la compensazione impropria tra i controcrediti, con estinzione del credito di per compensazione impropria sino alla concorrenza con la parte di Controparte_1
controcredito di (in tal senso di veda Cassazione S.U. sentenza n.23225 del Parte_1
15.11.2016).
Considerata l'estinzione del credito come sopra motivata, la richiesta di manleva presentata dall'appaltatore nei confronti della propria assicurazione va valutata unicamente in relazione alla liquidazione delle spese processuali, al fine di accertare – con un giudizio ex ante - se la chiamata in causa del terzo fosse giustificata.
Tuttavia, in questo caso, la chiamata in causa non appare giustificata avuto riguardo alla copertura assicurativa. La polizza sottoscritta dall'appaltatore con (docc. 2 e 3 terza chiamata) copre CP_2
esclusivamente i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, purché derivanti da un fatto accidentale verificatosi nell'ambito dell'esercizio delle attività dichiarate (art. 13 delle condizioni di assicurazione). Al contrario, essa non contempla la copertura per i danni alle opere in costruzione e alle cose oggetto dei lavori eseguiti (art. 16, lett. c)).
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'appaltatore è tenuto a farsi carico delle spese di lite sostenute dal terzo.
In conclusione
In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va dichiarata la risoluzione contrattuale del contratto di appalto intercorso tra e . Parte_1 CP_1
Le spese – comprese quelle della fase monitoria – vanno, tra l'attore in opposizione e il convenuto opposto, compensate per ¼ e per i rimanenti ¾ seguono la soccombenza secondo le tariffe professionali di cui al DM. del 13.8.2022, n. 147, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 5.200,01 ad
€ 26.000,00 e si liquidano in € 405,00 per la fase monitoria;
€ 689,00 per la fase di studio;
€ 582,00 per la fase introduttiva;
€ 1.260,00 per la fase istruttoria ed € 1.275,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 4.211,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 198,00 per spese.
Le spese di lite, invece, tra il convenuto opposto e il terzo chiamato, seguono la soccombenza e il convenuto opposto va condannato al pagamento delle medesime secondo le tariffe professionali di cui al DM. del 13.8.2022, n. 147, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00 e si liquidano in € 460,00 per la fase di studio;
in € 389,00 per la fase introduttiva;
in €
pagina 14 di 15 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato il 22.09.2020 nei confronti di , in proprio e nella qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, avverso il decreto ingiuntivo n. 1408/2020, emesso dal
Tribunale di Genova il 12.06.2020, contrariis reiectis, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1408/2020, emesso dal Tribunale di Genova il
12.06.2020; dichiara la risoluzione del contratto di appalto in essere tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
in parziale accoglimento della domanda svolta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 dichiara dovuta da quest'ultima la somma di € 13.488,50, oltre interessi legali dal
[...]
23.12.2019 al saldo;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da nei Parte_1 confronti di dichiara dovuta da quest'ultimo la somma di € 3.182,00, oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 22.09.2020 al saldo;
dichiara l'estinzione del credito di per compensazione sino alla parte di Controparte_1 controcredito di e per l'effetto condanna a Parte_1 Parte_1 corrispondere a la residua somma, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. che Controparte_1
maturano dal giorno della sentenza fino al saldo effettivo;
compensa le spese di lite tra e nella misura di ¼; Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento di ¾ delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano, per la frazione, in € 4.211,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e
[...]
15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 198,00 per spese;
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_1 Controparte_2 liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a
[...]
titolo rimborso forfettario spese generali. pone definitivamente le spese di CTU a carico di e Parte_1 Controparte_1
nella misura del 50 per cento ciascuna.
Genova, 28 marzo 2025
Il giudice Barbara Romano
pagina 15 di 15