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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 8002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8002 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42556/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42556/2022
Oggi 23.10.2025 ad ore 11.33 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. GIACCI FEDERICA Parte_1
Per Controparte_1 CP_2
l'avv. MOSCOLONI GIUSEPPE EDOARDO
[...]
Per contumace Controparte_3
Le parti richiedono accoglimento delle conclusioni assunte all'udienza 1.07.2025 e si riportano alle rispettive note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42556/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato GIACCI FEDERICA ATTRICE contro
Controparte_4
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato MOSCOLONI
[...] P.IVA_2
GIUSEPPE
[...]
contumace Controparte_5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 1.07.2025.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore signora , conveniva in giudizio Parte_2 CP_3
e al fine di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto
[...] CP_2 CP_3 nella causazione dell'incidente stradale verificatosi in data 4.10.2020 e, per l'effetto,
[...] condannare parte l risarcimento dei danni subiti. CP_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo di CP_2 respingere le domande formulate da parte attrice e di accertare la prevalente\concorrente responsabilità di quest'ultima. All'udienza del 21.02.2023 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e, verificata la ritualità della notifica a parte convenuta ne dichiarava la contumacia. Controparte_3
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 4.07.2023 il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza del 06.03.2024 il Giudice procedeva all'escussione dei testi ammessi.
All'udienza dell'11.06.2024 il Giudice disponeva CTU meccanica sul veicolo di parte attrice.
All'udienza del 26.03.2025 il Giudice, visto l'art 185bis c.p.c., formulava proposta conciliativa.
All'udienza del 1.07.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 23.10.2025 il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice meriti accoglimento per le ragioni che seguono. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice afferma che il giorno 4.10.2020, l'auto Ferrari di sua proprietà veniva coinvolta, nel Comune di S. Massimo (CB) in località Canonica, in un incidente stradale causato dal mezzo AT NT di proprietà del convenuto e condotto dalla Controparte_3 signora In particolare, parte attrice allega che il conducente del veicolo di parte Persona_1 convenuta si trovava fermo sul margine destro della carreggiata quando, senza concedere la dovuta precedenza, svoltava a sinistra per imboccare la via Canonica, andando così ad impattare con il mezzo attoreo, che in quel momento stava sopraggiungendo. L'urto tra i veicoli si concretizzava nella parte anteriore destra della Ferrari 559 GTB e la parte anteriore sinistra della AT NT (cfr. atto di citazione). Costituitasi in giudizio, parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie CP_2 in quanto sosteneva che la causazione del sinistro di cui è causa dipendesse dalla responsabilità del conducente della il quale procedendo a una velocità non commisurata allo stato dei luoghi, non CP_6 si avvedeva della vettura AT NT, che aveva già iniziato ad effettuare la svolta a sinistra, e per l'effetto, durante la manovra di sorpasso, la urtava nella parte laterale anteriore sinistra con la parte angolare destra della CP_6
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 149 C.d.A. Detta disposizione configura un particolare diritto di credito risarcitorio che il danneggiato può vantare direttamente nei confronti della propria impresa assicurativa (invece che nei confronti del responsabile civile del sinistro e della impresa d'assicurazione di quest'ultimo ex art. 144 cod. ass.). Dall'espletata istruttoria è emerso quanto segue. Il teste ha dichiarato che: “Mi ricordo che, nel pomeriggio verso le 17 del giorno 4/5 Testimone_1 ottobre di qualche anno fa, stavo con mia moglie , fermo nella mia auto oltre il Controparte_7 guardrail che si vede nella foto sub. doc. 20 parte attrice che mi viene mostrata. La mia auto era quasi alla fine delle case che si vedono sulla destra. Poco più avanti a noi era ferma sulla destra la AT NT in parte nello slargo sterrato che si vede nella foto alla fine del guardrail. Improvvisamente l'auto AT si immise nella carreggiata, io non vidi indicatori direzionali. Proprio in quel momento sopraggiungeva l'auto che urtò quindi l'auto AT NT. Prima dell'impatto il conducente CP_6 della sterzò verso sinistra per evitare l'incidente ma non ci riuscì, a mio giudizio, per CP_6 mancanza di tempo e di spazio.” (vedi verbale udienza 6.03.2024). La teste , moglie del teste precedente, ha affermato che: “[…] Vidi che, avanti a me Controparte_7 sulla carreggiata all'altezza dell'intersezione che si vede nella foto, l'auto AT NT era ferma sul pagina 3 di 6 ciglio della strada rispetto alla sua direzione di marcia con direzione strada statale 17; guardando la foto l'auto era nella direzione di marcia nella corsia di destra che si vede nella foto. Improvvisamente l'auto AT NT, senza azionare l'indicatore direzionale, riprese la marcia spostandosi verso il centro della careggiata. Proprio in quel momento sopraggiungeva da tergo l'auto che urtò CP_6 contro la AT NT. Non so precisare la velocità dell'auto Quando ci fu l'incidente l'auto CP_6 sopraggiungeva nella corsia di destra di sua pertinenza e ciò perché l'auto AT NT, prima CP_6 dell'incidente, era ferma molto a destra nella corsia di propria pertinenza. L'auto ha cercato CP_6 di evitare la AT NT deviando leggermente a sinistra ma, a mio giudizio, non vi era lo spazio e il tempo necessario per evitare l'incidente” (vedi verbale udienza 6.03.2024). Inoltre, anche il teste , terzo trasportato sulla di parte attrice, ha Testimone_2 CP_6 confermato che: “[…] Vidi che, sulla destra rispetto alla nostra direzione di marcia, era ferma un'auto AT punto in prossimità dello slargo che si vede in foto sub. doc. 20 parte attrice dopo il guardrail e in prossimità dell'intersezione con l'altra strada sulla sinistra. L'auto AT punto era ferma e solo in piccola parte ingombrava la carreggiata e quindi la corsia di marcia di nostra pertinenza era praticamente libera senza necessità di procedere nella corsia di soprasso. Improvvisamente l'auto AT punto, senza l'utilizzo dell'indicatore direzionale, si immise nella carreggiata mentre in quel momento l'auto era immediatamente dietro l'auto NT. Il conducente della tentò una manovra CP_6 CP_6 di emergenza sterzando verso sinistra ma ciononostante non riuscì ad impedire l'incidente. L'urto si ebbe tra la parte anteriore destra della e la fiancata anteriore sinistra dell'auto AT. Non CP_6 ricordo con esattezza, ma il punto d'urto si ebbe nella corsia di nostra pertinenza verso il centro della carreggiata” (vedi verbale udienza 6.03.2024). In definitiva, è emerso che il conducente dall'autoveicolo AT Panda, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, non ha rispettato l'obbligo di dare precedenza e non abbia adottato un comportamento rispettoso delle regole cautelari previste dal Codice della Strada. Lo stesso ha, inoltre, violato la più generale regola di comportamento che impone ai conducenti dei veicoli che stanno per approssimarsi ad una intersezione, di dover usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti (art. 145, I comma, d.lgs. 285/1992). Per quanto attiene alla condotta del conducente della giova rincordare che, anche il conducente CP_6 del veicolo, al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da responsabilità deve, a sua volta, guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previsto dagli artt. 140 c.d.s. (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione), 141 c.d.s. (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e 145 c.d.s. (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti). Nella fattispecie concreta il conducente del predetto veicolo ha svolto manovre idonee ad evitare il sinistro stradale (ex art. 141 co. 2 codice della strada), ma non è stato possibile evitare l'impatto poiché il conducente della AT NT si immetteva repentinamente sulla carreggiata, senza azionare l'indicatore direzionale e senza concedere la dovuta precedenza. Alla luce di quanto esposto, deve correttamente interpretarsi la dichiarazione del conducente della Ferrari come riprodotta nel verbale di costatazione amichevole : “stavo sopraggiungendo e non vedevo la macchina che svoltava a sinistra”; questa dichiarazione non va intesa nel senso che il conducente dell'auto non abbia visto l'altra auto, poi coinvolta nel sinistro, ma è da intendere nel senso che CP_6 pagina 4 di 6 il conducente non poté percepire tempestivamente la manovra di svolta a sinistra eseguita dal conducente del veicolo AT NT, tant'è che il teste ha precisato che il conducente della Tes_2 CP_6 tentò una manovra di emergenza senza riuscire tuttavia ad evitare il sinistro, stante la scarsissima distanza tra i due veicoli.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è possibile ritenere superata anche la presunzione di responsabilità ex art. 2054 co.2 c.c. e, quindi, addebitare esclusiva responsabilità per il sinistro de quo al solo conducente del veicolo di parte convenuta.
3. Con riferimento al danno che ha subìto il veicolo di parte attrice, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., ing. , che, con metodo corretto e immune da Persona_2 vizi logici e di altra natura, ha accertato un danno nella misura pari ad euro 30.409,73 (esente da IVA). Per quanto concerne il calcolo dell'IVA, ritiene questo Giudice, di accogliere le istanze formulate da parte convenuta nei suoi scritti difensivi, stante la natura di società in accomandita CP_2 semplice della parte attrice, e per questo esente dalla predetta imposta sul valore aggiunto. Infatti, “in tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione..” (Cass. Civ. n. 22580\2022). Alla luce di quanto esposto, non è rilevante nel presente giudizio la somma di euro 1.000,00 versata dalla compagnia assicuratrice al convenuto . Controparte_3
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, parte convenuta (come richiesto) deve CP_2 essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 30.409,73, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 30.409,73 dalla data dell'incidente ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di euro 30.409,73, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico di parte convenuta CP_2
[...] pagina 5 di 6 Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta a rifondere all'attrice le CP_2 spese processuali, ivi comprese quelle stragiudiziali, quelle di CTP documentate in euro 1.250,00 e quelle relative alla consulenza ante causam per la somma di euro 800,00. Non vi sono i presupposti per la condanna delle convenute ex art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la responsabilità esclusiva di nella produzione dell'incidente stradale Controparte_3 verificatosi in data 4.10.2020 di cui è causa;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro CP_2
30.409,73, oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della convenuta CP_2
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali che liquida per CP_2 esborsi in euro 547,00, per CTP in euro 1.250,00, per la consulenza ante causam in euro 800,00 e per onorario di avvocato, ivi comprese quelle stragiudiziali, in euro 8.000,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 23 ottobre 2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dott. Damiano SPERA
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42556/2022
Oggi 23.10.2025 ad ore 11.33 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. GIACCI FEDERICA Parte_1
Per Controparte_1 CP_2
l'avv. MOSCOLONI GIUSEPPE EDOARDO
[...]
Per contumace Controparte_3
Le parti richiedono accoglimento delle conclusioni assunte all'udienza 1.07.2025 e si riportano alle rispettive note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42556/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato GIACCI FEDERICA ATTRICE contro
Controparte_4
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato MOSCOLONI
[...] P.IVA_2
GIUSEPPE
[...]
contumace Controparte_5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 1.07.2025.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore signora , conveniva in giudizio Parte_2 CP_3
e al fine di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto
[...] CP_2 CP_3 nella causazione dell'incidente stradale verificatosi in data 4.10.2020 e, per l'effetto,
[...] condannare parte l risarcimento dei danni subiti. CP_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo di CP_2 respingere le domande formulate da parte attrice e di accertare la prevalente\concorrente responsabilità di quest'ultima. All'udienza del 21.02.2023 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e, verificata la ritualità della notifica a parte convenuta ne dichiarava la contumacia. Controparte_3
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 4.07.2023 il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza del 06.03.2024 il Giudice procedeva all'escussione dei testi ammessi.
All'udienza dell'11.06.2024 il Giudice disponeva CTU meccanica sul veicolo di parte attrice.
All'udienza del 26.03.2025 il Giudice, visto l'art 185bis c.p.c., formulava proposta conciliativa.
All'udienza del 1.07.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 23.10.2025 il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice meriti accoglimento per le ragioni che seguono. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice afferma che il giorno 4.10.2020, l'auto Ferrari di sua proprietà veniva coinvolta, nel Comune di S. Massimo (CB) in località Canonica, in un incidente stradale causato dal mezzo AT NT di proprietà del convenuto e condotto dalla Controparte_3 signora In particolare, parte attrice allega che il conducente del veicolo di parte Persona_1 convenuta si trovava fermo sul margine destro della carreggiata quando, senza concedere la dovuta precedenza, svoltava a sinistra per imboccare la via Canonica, andando così ad impattare con il mezzo attoreo, che in quel momento stava sopraggiungendo. L'urto tra i veicoli si concretizzava nella parte anteriore destra della Ferrari 559 GTB e la parte anteriore sinistra della AT NT (cfr. atto di citazione). Costituitasi in giudizio, parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie CP_2 in quanto sosteneva che la causazione del sinistro di cui è causa dipendesse dalla responsabilità del conducente della il quale procedendo a una velocità non commisurata allo stato dei luoghi, non CP_6 si avvedeva della vettura AT NT, che aveva già iniziato ad effettuare la svolta a sinistra, e per l'effetto, durante la manovra di sorpasso, la urtava nella parte laterale anteriore sinistra con la parte angolare destra della CP_6
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 149 C.d.A. Detta disposizione configura un particolare diritto di credito risarcitorio che il danneggiato può vantare direttamente nei confronti della propria impresa assicurativa (invece che nei confronti del responsabile civile del sinistro e della impresa d'assicurazione di quest'ultimo ex art. 144 cod. ass.). Dall'espletata istruttoria è emerso quanto segue. Il teste ha dichiarato che: “Mi ricordo che, nel pomeriggio verso le 17 del giorno 4/5 Testimone_1 ottobre di qualche anno fa, stavo con mia moglie , fermo nella mia auto oltre il Controparte_7 guardrail che si vede nella foto sub. doc. 20 parte attrice che mi viene mostrata. La mia auto era quasi alla fine delle case che si vedono sulla destra. Poco più avanti a noi era ferma sulla destra la AT NT in parte nello slargo sterrato che si vede nella foto alla fine del guardrail. Improvvisamente l'auto AT si immise nella carreggiata, io non vidi indicatori direzionali. Proprio in quel momento sopraggiungeva l'auto che urtò quindi l'auto AT NT. Prima dell'impatto il conducente CP_6 della sterzò verso sinistra per evitare l'incidente ma non ci riuscì, a mio giudizio, per CP_6 mancanza di tempo e di spazio.” (vedi verbale udienza 6.03.2024). La teste , moglie del teste precedente, ha affermato che: “[…] Vidi che, avanti a me Controparte_7 sulla carreggiata all'altezza dell'intersezione che si vede nella foto, l'auto AT NT era ferma sul pagina 3 di 6 ciglio della strada rispetto alla sua direzione di marcia con direzione strada statale 17; guardando la foto l'auto era nella direzione di marcia nella corsia di destra che si vede nella foto. Improvvisamente l'auto AT NT, senza azionare l'indicatore direzionale, riprese la marcia spostandosi verso il centro della careggiata. Proprio in quel momento sopraggiungeva da tergo l'auto che urtò CP_6 contro la AT NT. Non so precisare la velocità dell'auto Quando ci fu l'incidente l'auto CP_6 sopraggiungeva nella corsia di destra di sua pertinenza e ciò perché l'auto AT NT, prima CP_6 dell'incidente, era ferma molto a destra nella corsia di propria pertinenza. L'auto ha cercato CP_6 di evitare la AT NT deviando leggermente a sinistra ma, a mio giudizio, non vi era lo spazio e il tempo necessario per evitare l'incidente” (vedi verbale udienza 6.03.2024). Inoltre, anche il teste , terzo trasportato sulla di parte attrice, ha Testimone_2 CP_6 confermato che: “[…] Vidi che, sulla destra rispetto alla nostra direzione di marcia, era ferma un'auto AT punto in prossimità dello slargo che si vede in foto sub. doc. 20 parte attrice dopo il guardrail e in prossimità dell'intersezione con l'altra strada sulla sinistra. L'auto AT punto era ferma e solo in piccola parte ingombrava la carreggiata e quindi la corsia di marcia di nostra pertinenza era praticamente libera senza necessità di procedere nella corsia di soprasso. Improvvisamente l'auto AT punto, senza l'utilizzo dell'indicatore direzionale, si immise nella carreggiata mentre in quel momento l'auto era immediatamente dietro l'auto NT. Il conducente della tentò una manovra CP_6 CP_6 di emergenza sterzando verso sinistra ma ciononostante non riuscì ad impedire l'incidente. L'urto si ebbe tra la parte anteriore destra della e la fiancata anteriore sinistra dell'auto AT. Non CP_6 ricordo con esattezza, ma il punto d'urto si ebbe nella corsia di nostra pertinenza verso il centro della carreggiata” (vedi verbale udienza 6.03.2024). In definitiva, è emerso che il conducente dall'autoveicolo AT Panda, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, non ha rispettato l'obbligo di dare precedenza e non abbia adottato un comportamento rispettoso delle regole cautelari previste dal Codice della Strada. Lo stesso ha, inoltre, violato la più generale regola di comportamento che impone ai conducenti dei veicoli che stanno per approssimarsi ad una intersezione, di dover usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti (art. 145, I comma, d.lgs. 285/1992). Per quanto attiene alla condotta del conducente della giova rincordare che, anche il conducente CP_6 del veicolo, al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da responsabilità deve, a sua volta, guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previsto dagli artt. 140 c.d.s. (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione), 141 c.d.s. (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e 145 c.d.s. (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti). Nella fattispecie concreta il conducente del predetto veicolo ha svolto manovre idonee ad evitare il sinistro stradale (ex art. 141 co. 2 codice della strada), ma non è stato possibile evitare l'impatto poiché il conducente della AT NT si immetteva repentinamente sulla carreggiata, senza azionare l'indicatore direzionale e senza concedere la dovuta precedenza. Alla luce di quanto esposto, deve correttamente interpretarsi la dichiarazione del conducente della Ferrari come riprodotta nel verbale di costatazione amichevole : “stavo sopraggiungendo e non vedevo la macchina che svoltava a sinistra”; questa dichiarazione non va intesa nel senso che il conducente dell'auto non abbia visto l'altra auto, poi coinvolta nel sinistro, ma è da intendere nel senso che CP_6 pagina 4 di 6 il conducente non poté percepire tempestivamente la manovra di svolta a sinistra eseguita dal conducente del veicolo AT NT, tant'è che il teste ha precisato che il conducente della Tes_2 CP_6 tentò una manovra di emergenza senza riuscire tuttavia ad evitare il sinistro, stante la scarsissima distanza tra i due veicoli.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è possibile ritenere superata anche la presunzione di responsabilità ex art. 2054 co.2 c.c. e, quindi, addebitare esclusiva responsabilità per il sinistro de quo al solo conducente del veicolo di parte convenuta.
3. Con riferimento al danno che ha subìto il veicolo di parte attrice, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., ing. , che, con metodo corretto e immune da Persona_2 vizi logici e di altra natura, ha accertato un danno nella misura pari ad euro 30.409,73 (esente da IVA). Per quanto concerne il calcolo dell'IVA, ritiene questo Giudice, di accogliere le istanze formulate da parte convenuta nei suoi scritti difensivi, stante la natura di società in accomandita CP_2 semplice della parte attrice, e per questo esente dalla predetta imposta sul valore aggiunto. Infatti, “in tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione..” (Cass. Civ. n. 22580\2022). Alla luce di quanto esposto, non è rilevante nel presente giudizio la somma di euro 1.000,00 versata dalla compagnia assicuratrice al convenuto . Controparte_3
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, parte convenuta (come richiesto) deve CP_2 essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 30.409,73, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 30.409,73 dalla data dell'incidente ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di euro 30.409,73, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico di parte convenuta CP_2
[...] pagina 5 di 6 Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta a rifondere all'attrice le CP_2 spese processuali, ivi comprese quelle stragiudiziali, quelle di CTP documentate in euro 1.250,00 e quelle relative alla consulenza ante causam per la somma di euro 800,00. Non vi sono i presupposti per la condanna delle convenute ex art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la responsabilità esclusiva di nella produzione dell'incidente stradale Controparte_3 verificatosi in data 4.10.2020 di cui è causa;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro CP_2
30.409,73, oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della convenuta CP_2
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali che liquida per CP_2 esborsi in euro 547,00, per CTP in euro 1.250,00, per la consulenza ante causam in euro 800,00 e per onorario di avvocato, ivi comprese quelle stragiudiziali, in euro 8.000,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 23 ottobre 2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dott. Damiano SPERA
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