Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4082 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 04082 /02 LA CORTE SUPREMA DIC Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 13413/99 Consigliere Cron. 9547 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: ON UI, elettivamente domiciliato in ROMA 14,P.LE CLODIO presso lo studio dell'avvocato DI che lo rappresenta e difende, giusta CELMO MASSIMO, delega in atti;
- ricorrente
contro
NAZIONALE ASSICURAZIONI
CONTRO
GLI INAIL ISTITUTO INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2001 procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di 5264 -1- ROMA del 14.10.99, rep. N. 52352; - resistente con procura avverso la sentenza n. 2581/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/06/98 R.G. N. 40334/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso, ed inammissibilità о in subordine per il rigetto del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo di Napoli, in riforma della sentenza Il Tribunale pretorile, ha respinto la domanda di NE GI, volta ad ottenere la rendita per malattia professionale (ipoacusia neurosensoriale bilaterale), ritenendo il relativo diritto estinto per prescrizione, ai sensi degli artt. 112 e 111 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; rilevava laforta infatti che la denuncia della malattia professionale data del 12.6.1991, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 5.5.1995. Avverso tale sentenza, depositata in cancelleria il 23 Axi giugno 1998, non notificata, ha proposto ricorso per Axy Cassazione il NE, con ricorso notificato il 23 giugno 1999, articolando due motivi. L' intimato Istituto si è costituito con sola procura;
il suo difensore ha discusso la causa alla pubblica udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell' art. 112, primo comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, censura il principio di diritto enunciato nella motivazione della sentenza impugnata secondo cui la prescrizione di cui all'art. 112 t.u. citato sarebbe una prescrizione di carattere speciale che non soffre cause di sospensione, diverse da quella di 150 gg. di cui all'art. 111 stesso t.u.; sostiene la rilevanza di 3 atti interruttivi, ai sensi dell'art. 2943 cod.civ., che assume risultare per tabulas. Il motivo è inammissibile. Infatti, né dalla sentenza impugnata né dal ricorso contro di essa risulta se il principio di diritto censurato abbia spiegato alcuna rilevanza nella economia della decisione, né il ricorrente indica gli atti interruttivi, diversi dal ricorso introduttivo del giudizio, che sarebbero stati rilevanti per interrompere la prescrizione, a norma dell'art. 2943 cod.civ., secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. 16-11-1999 n. 783). Azu Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), si attarda in ovvie considerazioni generali circa la nozione di manifestazione della malattia, che si realizza, in un processo ingravescente, al momento in cui 1' assicurato raggiunge il minimo indennizzabile, sull'onere della prova a carico dell'Inail, senza però censurare in concreto le specifiche e puntuali affermazioni della presentazione della sentenza impugnata, secondo cui la domanda amministrativa implica la conoscenza della malattia professionale oggetto della denuncia. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c. 4 ha Cade:
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla p Così deciso in Roma, nella Camera di Sezione Lavoro, il 20 dicembre 2001. ماIl Presidente Vincents the les Il Consigliere Relatore H o Ді Маце Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria N 8 . - 7 3 3 5 3 MA oggi, 21 MAR. 2002; E L L D A ' 0 T R . 1 I D , O L IL CANCELLIERECANCE S E A A P A S S T , S Inail\prescrizione-guardascione-c RG 13413/1999 5 er le spesedel presente quindizio Consiglio della й E L E A L 1 E G G L D 1 - D I R I O T O A T I S E S I N L O B D I T O A P S I M A D E N T E S E R O G O I , D N E T G I E S R A