TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa NE PA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del 2.12.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
5729 /2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA rapp.to e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to RUSSO VALERIA ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1
difeso come in atti resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del CP_1
diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato da data antecedente a quella riconosciuta dal CTU in sede di ATP recante n.
R.G. 2189/23 .
L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Come ha rilevato l in sede di memoria di costituzione, la CP_1
retrodatazione dell'accertamento sanitario non determina una collocazione più favorevole nella graduatoria redatta ai fini del
1 collocamento mirato dal Centro per l'Impiego, in quanto l'iscrizione vale per il futuro, a prescindere dalla data di accertamento del grado di invalidità dante diritto all'iscrizione, ciò che rileva ai fini del punteggio è dunque la data di iscrizione alle liste del collocamento mirato, in concorso coi requisiti socio-economici.
Da tanto, assorbita ogni ulteriore questione, deriva il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
Le spese di ctu relative alla fase di atp vanno poste a carico dell' CP_1
liquidate come da separato decreto .
P.Q.M.
rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_2
possiede l'invalidità del 46% a decorrere dal 31.5.2024; dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese CP_1
del giudizio. pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell liquidate come CP_1
da separato decreto.
Torre Annunziata lì 22/12/2025 IL GIUDICE
NE PA
2
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa NE PA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del 2.12.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
5729 /2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA rapp.to e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to RUSSO VALERIA ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1
difeso come in atti resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del CP_1
diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato da data antecedente a quella riconosciuta dal CTU in sede di ATP recante n.
R.G. 2189/23 .
L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Come ha rilevato l in sede di memoria di costituzione, la CP_1
retrodatazione dell'accertamento sanitario non determina una collocazione più favorevole nella graduatoria redatta ai fini del
1 collocamento mirato dal Centro per l'Impiego, in quanto l'iscrizione vale per il futuro, a prescindere dalla data di accertamento del grado di invalidità dante diritto all'iscrizione, ciò che rileva ai fini del punteggio è dunque la data di iscrizione alle liste del collocamento mirato, in concorso coi requisiti socio-economici.
Da tanto, assorbita ogni ulteriore questione, deriva il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
Le spese di ctu relative alla fase di atp vanno poste a carico dell' CP_1
liquidate come da separato decreto .
P.Q.M.
rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_2
possiede l'invalidità del 46% a decorrere dal 31.5.2024; dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese CP_1
del giudizio. pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell liquidate come CP_1
da separato decreto.
Torre Annunziata lì 22/12/2025 IL GIUDICE
NE PA
2