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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1016/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ruggero PIAZZOLLA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Forlì, Via G. Regnoli, n. 107,
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * *
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 22 gennaio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 13 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Leverano (LE), il 25 agosto 2006. Dall'unione sono nati , il 28 luglio 2008, e , il 7 aprile 2012. Per_1 Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 3 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minorenni un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 6 Parte_1 agosto 1979 e , nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Leverano (LE) il giorno 25 agosto 2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 34, parte 2 serie A anno 2006; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) affida e a entrambi i genitori, i quali pertanto eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per i minori relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei figli con sé;
3) colloca i minori presso il padre, dove stabiliranno la residenza;
4) dispone che la madre possa recarsi dai figli e prenderli con sé liberamente, ogni qualvolta lo desideri, senza preavviso e in ogni caso, salvo diversi accordi tra le parti:
- due giorni infrasettimanali da concordarsi tra i genitori;
- a fine settimana alternati dalle 7.00 del sabato alle 22.00 della domenica;
- nelle vacanze natalizie dieci giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale oppure quello di Capodanno;
- nelle festività pasquali sette giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo;
- in estate venti giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 2 di 3 5) a far data dal deposito della domanda, pone a carico della signora Pt_1
l'obbligo di versare al signor , entro il 10 di ogni mese, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento ordinario dei minori, la somma di 200,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) a far data dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N e a quelle ludiche- sportive concordate e adeguatamente documentate;
7) prende atto dell'accordo tra le parti a che la madre versi al padre, entro il 10 di ogni mese, l'intero importo dell'assegno unico;
8) prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e di aver definito ogni ulteriore questione di natura patrimoniale tra di loro pendente, e di non avere, pertanto, null'altro a pretendere reciprocamente per nessuna ragione o titolo;
9) prende atto che il signor si impegna, salvo diverso accordo scritto tra Parte_2 le parti, a versare ogni mese l'importo di 356,00 euro, corrispondenti alla quota del mutuo ipotecario sull'appartamento sito in Bologna, Via Napoli, n. 3, attuale residenza della signora Pt_1
10) prende atto che le parti si concedono reciprocamente il proprio reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli dei minori, ovvero di altro documento d'identità personale valido anche per l'espatrio.
Nulla sulle spese Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 18 marzo 2025.
La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ruggero PIAZZOLLA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Forlì, Via G. Regnoli, n. 107,
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * *
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 22 gennaio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 13 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Leverano (LE), il 25 agosto 2006. Dall'unione sono nati , il 28 luglio 2008, e , il 7 aprile 2012. Per_1 Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 3 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minorenni un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 6 Parte_1 agosto 1979 e , nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Leverano (LE) il giorno 25 agosto 2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 34, parte 2 serie A anno 2006; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) affida e a entrambi i genitori, i quali pertanto eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per i minori relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei figli con sé;
3) colloca i minori presso il padre, dove stabiliranno la residenza;
4) dispone che la madre possa recarsi dai figli e prenderli con sé liberamente, ogni qualvolta lo desideri, senza preavviso e in ogni caso, salvo diversi accordi tra le parti:
- due giorni infrasettimanali da concordarsi tra i genitori;
- a fine settimana alternati dalle 7.00 del sabato alle 22.00 della domenica;
- nelle vacanze natalizie dieci giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale oppure quello di Capodanno;
- nelle festività pasquali sette giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo;
- in estate venti giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 2 di 3 5) a far data dal deposito della domanda, pone a carico della signora Pt_1
l'obbligo di versare al signor , entro il 10 di ogni mese, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento ordinario dei minori, la somma di 200,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) a far data dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N e a quelle ludiche- sportive concordate e adeguatamente documentate;
7) prende atto dell'accordo tra le parti a che la madre versi al padre, entro il 10 di ogni mese, l'intero importo dell'assegno unico;
8) prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e di aver definito ogni ulteriore questione di natura patrimoniale tra di loro pendente, e di non avere, pertanto, null'altro a pretendere reciprocamente per nessuna ragione o titolo;
9) prende atto che il signor si impegna, salvo diverso accordo scritto tra Parte_2 le parti, a versare ogni mese l'importo di 356,00 euro, corrispondenti alla quota del mutuo ipotecario sull'appartamento sito in Bologna, Via Napoli, n. 3, attuale residenza della signora Pt_1
10) prende atto che le parti si concedono reciprocamente il proprio reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli dei minori, ovvero di altro documento d'identità personale valido anche per l'espatrio.
Nulla sulle spese Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 18 marzo 2025.
La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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