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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4100/2024
promossa da
Parte_1
Ricorrente/opponente contro
Controparte_1
Convenuto/opposto
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al dott. Alberto Cecconi, sono comparsi:
Per , l'avv. NERI BRUNO Parte_1
Per , difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI FIRENZE nessuno compare.
L'avv. Neri, interpellato dal G.I., dichiara che il proprio assistito nel presente giudizio di opposizione non è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio
Il G.I. invita l'avv. Neri a discutere e concludere.
L'avv. Neri conclude come da atto introduttivo
Discute oralmente la causa dopodiché
Il Giudice
decide come da separata sentenza di cui dà lettura.
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
1 segue verbale dell'udienza del 27 marzo 2025
R.G. n. 4100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4100/2024 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] CodiceFiscale_1
Picotti n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Neri (C.F. C.F._2
) presso il cui studio sito in Livorno, Corso Amedeo n. 61 è elettivamente domi-
[...] ciliato Ricorrente/opponente contro
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato (c.f. ,
[...] P.IVA_2 presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri, 4, è legalmente domiciliato
Convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a revoca del provvedimento di ammissione al beneficio del gratui- to patrocinio ed al conseguente provvedimento di rigetto della richiesta di pagamento degli onorari del difensore
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza da ritenersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. nonché 99 e 136 D.P.R. 115/2002 e 15 D. Lgs.
150/2011 ha adìto l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Livorno, in riforma dell'impugnata Ordi- nanza di data 04/10/2024 e comunicata in pari data dal Tribunale di Livorno, sez. lav. in persona della dott.sa Manfré, per le ragioni in narrativa esposte, revocare il provve-
1 dimento di rigetto dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato di CP_3
, liquidando le spese e competenze nell'importo richiesto nell'istanza di liquida-
[...]
zione od in quella misura maggiore o minore che riterrà dovuta a titolo di compensi per
l'assistenza prestata nel procedimento civile di lavoro indicato in epigrafe, nonché con- dannare il resistente alla rifusione delle spese anche del presente ricorso, da quantifi- care con separata nota di riservato deposito”.
A sostegno della domanda ha dedotto in punto di fatto: i) di aver, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, promosso dinanzi all'intestato Tribunale, Sezione La- voro procedimento monitorio nei confronti della (successi- Controparte_4
vamente dichiarata in liquidazione giudiziale) per ottenere il pagamento degli emolu- menti retributivi non corrisposti dal datore;
ii) che il relativo fascicolo assumeva R.G.
745/2023 e, previa assegnazione, il G.I. titolare dello stesso (Dott.ssa Federica Manfrè) emetteva in data 30 agosto 2023 il d.i. n. 186/2023; iii) che, conclusasi la fase monito- ria, il legale del ricorrente presentava istanza di liquidazione delle proprie competenze, cui seguiva una richiesta di integrazione (provvedimento giudiziale del 16.8.2024) con deposito di note;
iv) che il G.I. respingeva la richiesta de qua disponendo la revoca del beneficio;
v) che al momento della richiesta di ammissione al beneficio, il Pt_1 avrebbe fatto presente al Consiglio dell'Ordine di Livorno di “vantare crediti di lavoro nei confronti di tre diversi soggetti in relazione all'anno fiscale 2022, ovvero nei con- fronti di e per crediti retri- Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
butivi che erano stati inseriti in Certificazioni Uniche 2023 ma solo parzialmente riscos- si”; vi) che, in particolare, avrebbe dovuto riscuotere dalla Parte_3
differenze retributive afferenti all'anno di imposta 2022 per € 1.514,67 lordi
[...]
(C.U. rilasciato dalla società per € 3.914,24 lordi e percepiti € 2.410,79 lordi); vii) che dalla avrebbe dovuto riscuotere differenze retribu- Controparte_6 tive afferenti all'anno di imposta 2022 per € 1.733,95 lordi (CU rilasciato dalla socie- tà di € 3.914,24 lordi ed un percepito di € 2.108,29 lordi); viii) che dalla Parte_2
[... avrebbe ancora dovuto avere differenze retributive afferenti all'anno di impo- sta 2022 per € 1.695,86 lordi (CU rilasciato dalla società di € 3.597,27 lordi ed un per- cepito di € 2.688,47 lordi); -ix) di percepire dall' un importo per indennità di CP_7
disoccupazione pari a € 2.905,98 e di aver percepito nel 2022 un importo totale di €
10.176,53; x) che il G.I. di cui all'impugnato provvedimento avrebbe sottolineato come
2 “a fronte del deposito da parte dell'amministrazione finanziaria del Modello 730/2023
(anno fiscale 2022), rientrassero all'interno della base imponibile per il calcolo del red- dito utile, anche i redditi “assimilati” (doc. 12, ovvero il documento prodotto dall'amministrazione finanziaria e posto alla base dell'ordinanza di rigetto oggi impu- gnata); xi) che, ancorché il G.I. non aveva indicato quali sarebbero stati gli ulteriori red- diti assimilati, non si sarebbe verificato il superamento della soglia di ammissibilità al
Patrocinio a Spese dello Stato per € 12.838,01 lordi;
xii) di aver documentato quanto sostenuto “ed infatti a conforto di quanto sopra rappresenta- to, in evasione alla richiesta di chiarimenti da parte del Giudice, per quanto attiene alla posizione rappresentava che la stessa risultava dal decreto in- Controparte_5
giuntivo emesso dallo stesso Giudice del Lavoro al quale il chiedeva le retri- Pt_1
buzioni di luglio ed agosto 2022 oltre chiusure di fine rapporto, e comunque allegava anche l'istanza di ammissione alla liquidazione giudiziale”; xiii) “Per quanto attiene alle
Posizioni e si allegavano alla nota di chiarimenti Controparte_6 Parte_2
gli stati passivi in cui risultavano ammessi al passivo delle liquidazioni giudiziali gli importi non percepiti, così come la proposta di ammissione per;
Controparte_6
xiv) che risulterebbe, quindi, provato che le retribuzioni indicate nel C.U. 2023 non era- no state effettivamente percepite dal ricorrente e, pertanto, non avrebbero potuto con- correre a fare parte del reddito valutabile ai fini dell'ammissione al beneficio del gratui- to patrocinio.
In punto di diritto, il ricorrente opponente ha allegato che i diversi suoi datori di lavoro
(tutti successivamente dichiarati in liquidazione giudiziale) avevano emesso delle Certi- ficazioni Uniche 2023 indicando redditi solo parzialmente corrispostigli;
circostanza quest'ultima confermata dall'ammissione del llo stato passivo per gli im- Pt_1
porti non corrisposti nelle diverse procedure di liquidazione giudiziale.
La stessa pronuncia richiamata dal G.I. di prime cure (per negare il beneficio) avrebbe confermato e precisato che il reddito da considerare al fine dell'ammissione al predetto beneficio deve essere quello effettivo.
Si costituiva tempestivamente con comparsa il Controparte_8
cependo l'infondatezza della domanda avversaria e chiedendo la reiezione del ricorso.
A tal fine, parte opposta ha eccepito: - che i redditi sarebbero stati dichiarati dal
[...] nella dichiarazione dei redditi modello 730 presentata relativamente all'anno CP_9
2022; - che risulterebbe indimostrata la circostanza secondo cui i redditi indicati nel
3 modello 730 relativamente al 2022 dell'importo complessivo di € 15.396,00 sarebbero stati solo parzialmente percepiti;
- che dalla documentazione prodotta dal ricorrente non si evince che i crediti retributivi oggetto delle iniziative processuali e delle insinuazioni al passivo fallimentare facciano parte dei redditi indicati nel modello 730; - che ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e della valutazione circa il supera- mento della sussistenza del requisito reddituale, la normativa di riferimento (art. 76
D.P.R. 115/2002) farebbe espresso riferimento ai redditi risultanti dall'ultima dichiara- zione e che, pertanto, solo a tale dato dovrebbe farsi riferimento per la relativa valuta- zione.
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'odierna udienza (27 marzo 2025), previa discussione dell'unico procuratore presente (il difensore di parte ricorrente) che concludeva come da atto introduttivo, il Giudice ha emesso la seguente decisione con motivazione contestuale.
*** *** ***
1.La domanda di parte ricorrente va accolta in conformità alla seguente motivazione.
In via preliminare va dato atto che risulta correttamente radicato il contraddittorio in quanto nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio vede come unico legittimato passivo il
[...]
, poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento Controparte_1
stesso (c.f.r. Cass., 2 novembre 2016, n. 22148; Cass., 26 ottobre 2015, n. 21700).
Sempre in via preliminare è appena il caso di rammentare che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiara- zione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si de- sume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effetti- vamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiara- zione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;
conse- guentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, "a fortiori", quando sia accertato il supera- mento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza” (Cass. civ. n.
15458/2020).
4 Alla luce del cristallino insegnamento della Suprema Corte il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza. Da qui, la necessità che il reddito di riferimento per la valutazione o meno del superamento della soglia non deve essere solo quello formalmente indicato nella di- chiarazione dei redditi ma deve essere quello “effettivamente percepito”.
Ciò premesso, parte ricorrente/opponente ha correttamente offerto idonea prova docu- mentale del mancato superamento del limite reddituale con riferimento all'annualità
2022.
Si consideri come l'annualità di riferimento ai fini della valutazione del superamento o meno della soglia reddituale è stata correttamente individuata nel 2022 ex art. 76 D.P.R.
115/2002. Ciò, tenuto conto del fatto che il procedimento monitorio ove l'avv. Neri ha prestato la sua attività difensiva e nell'ambito del quale il isultava ammes- Pt_1
so al beneficio del gratuito patrocinio in virtù del provvedimento n. 298/2023 del 2 ago- sto 2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno si è pacificamente conclu- so nel 2023.
L'odierno opponente, come anticipato, ha offerto più che idonea prova del fatto che i redditi di cui ai C.U. dei suoi datori di lavoro che si sono avvicendati presentavano somme ben maggiori rispetto a quanto dallo stesso percepito.
Segnatamente, il avrebbe dovuto riscuotere dalla Pt_1 CP_10
differenze retributive afferenti all'anno di imposta 2022 per € 1.514,67
[...]
lordi (a fronte di un C.U. rilasciato dalla società per € 3.914,24 lordi e percepiti €
2.410,79 lordi).
Dalla avrebbe dovuto riscuotere differenze retri- Controparte_6 butive afferenti all'anno di imposta 2022 per € 1.733,95 lordi (a fronte di un CU rila- sciato dalla società di € 3.914,24 lordi ed un percepito di € 2.108,29 lordi).
Infine, dalla il vrebbe ancora dovuto avere differenze Parte_2 Pt_1 retributive afferenti all'anno di imposta 2022 per € 1.695,86 lordi (CU rilasciato dalla società di € 3.597,27 lordi ed un percepito di € 2.688,47 lordi).
Diversamente da quanto eccepito dal convenuto e ravvisato anche dal primo CP_1
Giudicante nel provvedimento ex art. 136 comma 2 D.P.R. 115/2002 in questa sede im- pugnato, i chiarimenti depositati dal legale del el procedimento monitorio Pt_1
e la produzione documentale effettuata dall'opponente in questo giudizio sono da rite- nersi sufficienti al fine della dimostrazione della sussistenza della percezione di un red-
5 dito inferiore alla soglia di legge e rispetto a quello dichiarato per l'anno di imposta
2022.
Quanto ai crediti per differenze retributive nei confronti del datore di lavoro
[...]
vi è in atti prova documentale (all.ti 10 e 11) sia del ricorso per ammissio- CP_11
ne alla relativa liquidazione giudiziale (ove il ricorrente quantifica esattamente nell'importo di € 1.695,86 gli emolumenti non corrisposti dalla datrice con riferimento alle mensilità di giugno-settembre 2022 nonché l'indennità di mancata preavviso tratte- nuta sulla busta paga di settembre 2022) che della successiva ammissione al passivo per l'importo di € 462,60 (stato passivo rettificato ex art. 230 CCII – Procedura Pisa
25/2023).
Quanto agli emolumenti maturati nei confronti della vi è Controparte_6
in atti prova documentale sia del ricorso per ammissione al passivo in cui il ricorrente, dopo aver dato atto della cessazione del rapporto di lavoro alla data de 6 settembre 2022 per dimissioni per giusta causa motivata dal mancato pagamento delle retribuzioni, alle- gava l'indebita trattenuta dell'indennità sostituiva del preavviso e quantificava l'importo dovutogli nella somma complessiva di € 2.109,24 sia della proposta di ammissione al passivo del Curatore per l'identico importo e con privilegio (cfr. all.ti 8 e 9).
Quanto agli emolumenti maturati nei confronti della (retri- Controparte_4
buzioni, tfr) vi è prova in atti (cfr. all. 7 stato passivo esecutivo – insinuazioni tempesti- ve – procedura Livorno 4/2024) della richiesta dell'importo di € 3.286,42 con conces- sione (come da proposta del Curatore) dell'ammissione al passivo per € 2.183,05 in privilegio ed in € 1.103,37 in chirografo.
In conclusione, sommati gli importi (pur dichiarati nella dichiarazione fiscale di riferi- mento) non percepiti dal dai datori di lavoro che si sono avvicendati nel Pt_1
2022, si ottiene il valore di € 4.944,48.
Se si sottrae tale valore dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 -redditi 2022) si ar- riva ad un reddito complessivo del € 15.396 - € 4.944,48= € 10.451,52) in- Pt_1 feriore alla soglia di rilevanza prevista dalla legge (€ 11.746,68).
Si consideri che non sono state apportate – in ossequio all'orientamento di legittimità
(Cass. pen. Sez. III Sent., 31.3.2011, n. 25194) - le richieste diminuzioni relative all'importo percepito dal er indennità di disoccupazione. Pt_1
Alla luce di quanto sinora esposto e considerato, si impone la revoca del provvedimento impugnato emesso in data 4 ottobre 2024 dall'intestato Tribunale (G. Lavoro Dott.ssa
6 Federica Manfrè) nel procedimento monitorio recante R.G. 745/2023 con conseguente liquidazione del compenso in favore dell'avv. Bruno Neri per l'attività dallo stesso pre- stata nel citato procedimento.
In particolare, spetta al citato legale l'importo di € 307,45,00.
L'importo di cui sopra è stato determinato avuto riguardo ai valori medi (€ 473,00) con- siderato lo scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00) per l'unica fase del procedi- mento monitorio.
E' stata riconosciuta, come del resto aveva correttamente valutato anche il Giudice del
Lavoro in sede di emissione di decreto ingiuntivo l'aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014 per l'utilizzo di tecniche informatiche che avevano agevolato la consultazione o la fruizione del ricorso e dei documenti allo stesso allegati (€141,90 – per arrivare così ad € 614,90).
Considerato, infine, che per legge il compenso spettante al difensore non può superare i valori medi dei parametri di cui alla Tabella A del D.M. n. 55/2014 e che detto compen- so deve essere ridotto alla metà (artt. 82 e 130 DPR. 30/5/2002 n° 115) è stata apportata la riduzione del 50 % su detto importo (50% di € 614,90= € 307,45).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori minimi1 previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tri- bunale di (avuto riguardo al valore indeterminato-complessità bassa) per le fasi di stu- dio, introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria), te- nendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura ed esigua complessità della controversia, dello scarso numero e della poca complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previa revoca del provvedimento emesso in data 4 ottobre 2024 dall'intestato Tribunale (G. Lavoro Dott.ssa Fede-
7 rica Manfrè) nel procedimento monitorio recante R.G. 745/2023, condanna il a corrispondere all'avv. Neri Bruno, quale di- Controparte_1
fensore di ammesso al beneficio del gratuito patrocinio Parte_1 nell'ambito del suindicato procedimento monitorio, la somma di € 307,45 oltre accessori come per legge a titolo di compensi per le ragioni di cui in parte moti- va;
- Condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente
[...]
che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed in € 2.906,00 per Parte_4 compensi (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva,
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del di- spositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza.
Così deciso in Livorno in data 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente proces- suale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifica- zioni e integrazioni
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'eser- cizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, men- tre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01)