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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8275/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8275/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASO PASQUALE Parte_1 C.F._1
MARIO EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI ZUPPETTA, 46 71036 LUCERA presso il difensore avv. CASO PASQUALE MARIO EMANUELE
Opponente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNA CAROPPI ANNA CP_1 P.IVA_1
FELICIA e dell'avv. CARACCIOLO ANTONIO LUIGI FRANCESCO ( VIA C.F._2
T. MASSELLI 8 71016 SAN SEVERO;
( ) VIALE I CP_2 C.F._3
MAGGIO 27/C 71100 FOGGIA;
, elettivamente domiciliato in VIA CASTELFIDARDO N. 115
71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. PENNA CAROPPI ANNA FELICIA
Opposta
con il patrocinio dell'avv. GRASSO ELENA, elettivamente domiciliato in VIA L. CP_3
ZUPPETTA, N. 46 71036 LUCERA presso il difensore avv. GRASSO ELENA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, spiegava opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1891/2017 con cui gli era stato ingiunto dalla il pagamento della somma di CP_1
euro 151.034,19, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente deduceva il difetto di titolarità del credito dal lato passivo, l'estinzione del rapporto sottostante e la nullità del patto di garanzia;
chiedeva, inoltre, di chiamare in garanzia l CP_3
L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Veniva autorizzata la chiamata in causa dell ed espletate le prove orali, la causa all'udienza CP_3
dell'11 marzo 2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui al 190 cpc.
Vanno confermate anche nella presente fase conclusiva del giudizio le argomentazioni svolte nell'ordinanza del 14 novembre 2023 con cui è stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
E' incontestato che gli assegni per cui è procedimento vennero consegnati dal a Pt_1 Tes_1
, figlio dell'amministratrice dell' , e poi dal consegnati alla , ora
[...] CP_3 Tes_1 P_
CP_1
Parte opponente ha affermato di aver consegnato i predetti titoli - a solo titolo di amicizia nei confronti di all affinchè da questa fossero utilizzati a garanzia di obbligazioni per la Testimone_1 CP_3 fornitura di merce, mentre l'opposta assume che gli assegni furono dati quale forma di pagamento delle fatture 34, 55 e 66 del 2015.
Sulla partecipazione del alle trattative commerciali tra la e la , l'istruttoria non ha Pt_1 CP_3 P_
consentito di acclarare detta partecipazione.
, direttore commerciale dell , sentito in qualità di teste all'udienza del 24 Testimone_2 P_ giugno 2019, ha dichiarato che il sapeva delle trattative poiché alcune volte il “glielo Pt_1 Tes_1 passava” al telefono per la contrattazione. Il ha però chiarito di non aver mai incontrato il Tes_2
di persona. Pt_1
E' chiaro che le dichiarazioni del siano irrilevanti non solo perché provenienti da persona che Tes_2 rivestiva un ruolo di monitoraggio degli obiettivi dell'azienda opposta ma anche perchè generiche e non circostanziate, non avendo il predetto teste chiarito per quali transazioni sarebbe intervenuto il e se Pt_1 davvero l'interlocutore fosse l'odierno opponente o altra persona.
Le testimonianze di e di non avrebbero dovuto essere Testimone_3 Testimone_4 ammesse stante l'interesse di questi testi all'esito del giudizio.
pagina 2 di 6 era socia della e oltre ad essere legato al Testimone_3 CP_1 Testimone_4 Tes_2 da rapporti di parentela significativi, svolgeva attività di collaborazione nella anche se a titolo CP_1 gratuito e fuori dal suo orario di lavoro.
Le dichiarazioni rese e poi ritrattate da , inoltre, sono inutilizzabili: la predetta _5 testimonianza non avrebbe dovuto essere ammessa perché il teste vantava un evidente interesse all'esito del giudizio.
Si era già rilevato con l'ordinanza citata che non essendo stata raggiunta la prova del rapporto sottostante tra il e la , ciò che rileva è la funzione dei titoli. Pt_1 P_
L'istruttoria non ha dimostrato se i predetti titoli furono consegnati già riempiti nell'importo e nell'indicazione del beneficiario e, dunque, deve ritenersi che ciò che residua è la funzione di promessa di pagamento di detti titoli.
Sulla funzione di garanzia, vale osservare che l'assegno non può mai essere emesso a garanzia di un debito, per il dirimente motivo che alle parti non è consentito modificare la funzione tipica dell'assegno stesso, che
è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni. In buona sostanza, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo perché è contrario alle norme imperative dell'ordinamento (norme che, come detto, conferiscono inderogabilmente all'assegno la natura di uno strumento di pagamento). Il vizio di nullità colpisce, però, soltanto l'accordo delle parti, ma non anche l'assegno o il contratto nell'ambito del quale tale accordo è stato raggiunto, con la conseguenza pratica che l'assegno vale comunque come promessa di pagamento e, dunque, come titolo pagabile a vista al portatore, può essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore. In altre parole, una volta dichiarato nullo il patto di garanzia, l'assegno non è altro che una promessa di pagamento (cfr., Cass., n.
4368/95) e spetterà all'emittente l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito.
Tali principi di diritto sono stati ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia
– nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (cfr., Cass., 24/05/2016, n.
10710;Cass., n. 4368/95). Ne consegue che l'assegno privo di data è nullo quale titolo di credito, anche se,
pagina 3 di 6 nei rapporti tra traente e prenditore, esso vale a dimostrare la sussistenza di una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., implicando, di conseguenza solo una presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (cfr., Cass. 16.11.1990 n. 11100; Cass.
5.11.1990 n. 10617; Cass., n.
4368/95).
Ciò che viene a configurarsi, in altre parole, è una presunzione semplice inerente all'esistenza, tra le parti, di un rapporto di debito-credito, per vincere la quale grava sul debitore l'onere della prova circa l'inesistenza o l'invalidità del rapporto stesso ovvero circa l'avvenuto adempimento della propria prestazione.
La giurisprudenza ha affermato che “l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo” (Cass. 19051/2021), tuttavia, nei rapporti diretti tra traente (chi ha emesso l'assegno) e prenditore (ossia il beneficiario),
l'emissione dell'assegno – per quanto nullo – vale come una promessa di pagamento (Cass. 27370/2019).
Ciò in ossequio al principio generale per cui apporre la propria firma sotto un testo che implichi l'impegno a pagare una somma di denaro costituisce una promessa di pagamento. In tal modo, il soggetto a favore del quale la promessa è resa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Cass. 19051/2021).
La promessa di pagamento (ex art. 1988 c.c.) è una dichiarazione unilaterale sfavorevole all'autore
(l'emittente l'assegno) e favorevole al destinatario (il beneficiario). La suddetta dichiarazione assume rilievo sotto il profilo processuale in quanto determina una relevatio ab onere probandi;
infatti, il creditore non deve dimostrare il rapporto fondamentale – in questo caso, il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno – ma spetta alla controparte fornire la prova contraria, ad esempio, adducendo l'inesistenza del contratto o la sua nullità.
Quanto all'esistenza del rapporto sottostante, esclusa l'ammissibilità delle testimonianze di
[...]
di , di e di per le ragioni Tes_6 Testimone_3 Testimone_4 _5
sopra enunciate, deve sottolinearsi nuovamente che la fattura 66/21 per euro 140.000,00 era intestata a e che il documento di trasporto a detta fattura ricollegabile reca la firma del _5 Tes_5 stesso.
L'informativa della Guardia di Finanza, a parere di quest'organo giudicante, è legittimamente utilizzabile ai fini della decisione.
Detta informativa, allegata all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata legittimamente acquisita.
pagina 4 di 6 L'informativa è stata redatta il 12 dicembre 2019, dunque, dopo la proposizione dell'atto di citazione in opposizione e dopo che era spirato il termine per il deposito delle memorie istruttorie.
L'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ha natura latamente cautelare;
pertanto, i documenti idonei a dimostrare la mancanza di fondamento della domanda di ingiunzione, se formati successivamente all'opposizione, devono ritenersi ammissibili.
Giova sottolineare che le prove acquisite al processo lo sono in via definitiva e non devono essere disperse:
ciò vale anche per i documenti che, una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del giudice.
Deve, dunque, trovare applicazione il principio di non dispersione della prova, inteso nel senso che, una volta prodotto un documento in una fase o in un grado di un processo unitario, lo stesso in quanto conosciuto, è definitivamente acquisito alla causa.
La Guardia di Finanza nell'informativa citata, come già rappresentato nell'ordinanza del 14 novembre
2023, ha evidenziato che presso lo studio commerciale, depositario delle scritture contabili dell' , P_
la fattura 66/21 del 31 agosto 2015 era diversa da quella esibita dal nella denuncia nei confronti Tes_1 della . P_
Va dato conto che la già , ricollega i titoli posti a fondamento del d.i. alla fornitura di CP_1 P_
merce di cui alla fattura 66/21 nonchè alle fatture nn. 34/21 e 55/21-.
I militari accertavano che:
- la fattura con numero progressivo 66/21 del 31 agosto 2015, allegata da alla Testimone_1
denuncia, era diversa da quella recante lo stesso numero progressivo acquisita presso lo studio di consulenza “Management & Consulting”, depositario delle scritture contabili di poi P_
sia per l'importo sia per la descrizione della prestazione;
CP_1
- la fattura con numero progressivo 66/21 del 31 agosto 2015, depositata presso lo studio di consulenza era riferibile all'importo di euro 1.443.205,92 e nella descrizione dell'operazione si faceva riferimento, tra l'altro, ad un contratto stipulato il 3 agosto 2015 tra e P_ [...]
; Tes_5
- nel partitario intestato a era annotata una compensazione accordo dell'8 marzo _5
2016 con cui la già , aveva azzerato il credito nei confronti di CP_1 P_ _5 per la fornitura di olio extravergine di oliva della fattura 66/21;
- la compensazione era ricollegabile ad un accordo tra ON e per la realizzazione _5
di un impianto fotovoltaico per euro 42.000.000,00 + Iva.
pagina 5 di 6 I militari, infine, accertavano, sulla base dello stabilito di vendita del 3 agosto 2015 tra e P_
, le condizioni di vendita tra i due contraenti appena citati senza alcun accenno alla _5
, come indicato nella fattura allegata dal . CP_3 Tes_1
Le risultanze della puntuale attività d'indagine compiuta dalla Guardia di Finanza che danno evidenza di dati fattuali insuscettibili di interpretazione alternativa, escludono in radice l'esistenza di un credito della nei confronti della , quanto alla fattura n 61/21. CP_3 P_
Si osserva, poi, che le altre due fatture accompagnatorie – 34/021 e 55/021- , intestate alla , cui pure CP_3 la ricollega la dazione degli assegni, posti all'incasso e privi di copertura, non sono idonee a provare CP_1 la fornitura della merce, atteso che, detti documenti, recano la firma solo nello spazio dedicato al vettore-
conducente.
Deve, pertanto, ritenersi che l'opponente abbia dato prova dell'inesistenza del rapporto sottostante.
L'opposizione va, dunque, accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri del D.M. in vigore, esclusa la fase decisionale per l' , stante il mancato deposito di comparse conclusionali e repliche, CP_3 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente e alla terza chiamata in causa le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 in favore di ed euro 9.850,00 in favore Parte_1 dell' oltre contributo unificato, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. CP_3
Così deciso in Foggia il 5 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8275/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASO PASQUALE Parte_1 C.F._1
MARIO EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI ZUPPETTA, 46 71036 LUCERA presso il difensore avv. CASO PASQUALE MARIO EMANUELE
Opponente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNA CAROPPI ANNA CP_1 P.IVA_1
FELICIA e dell'avv. CARACCIOLO ANTONIO LUIGI FRANCESCO ( VIA C.F._2
T. MASSELLI 8 71016 SAN SEVERO;
( ) VIALE I CP_2 C.F._3
MAGGIO 27/C 71100 FOGGIA;
, elettivamente domiciliato in VIA CASTELFIDARDO N. 115
71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. PENNA CAROPPI ANNA FELICIA
Opposta
con il patrocinio dell'avv. GRASSO ELENA, elettivamente domiciliato in VIA L. CP_3
ZUPPETTA, N. 46 71036 LUCERA presso il difensore avv. GRASSO ELENA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, spiegava opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1891/2017 con cui gli era stato ingiunto dalla il pagamento della somma di CP_1
euro 151.034,19, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente deduceva il difetto di titolarità del credito dal lato passivo, l'estinzione del rapporto sottostante e la nullità del patto di garanzia;
chiedeva, inoltre, di chiamare in garanzia l CP_3
L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Veniva autorizzata la chiamata in causa dell ed espletate le prove orali, la causa all'udienza CP_3
dell'11 marzo 2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui al 190 cpc.
Vanno confermate anche nella presente fase conclusiva del giudizio le argomentazioni svolte nell'ordinanza del 14 novembre 2023 con cui è stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
E' incontestato che gli assegni per cui è procedimento vennero consegnati dal a Pt_1 Tes_1
, figlio dell'amministratrice dell' , e poi dal consegnati alla , ora
[...] CP_3 Tes_1 P_
CP_1
Parte opponente ha affermato di aver consegnato i predetti titoli - a solo titolo di amicizia nei confronti di all affinchè da questa fossero utilizzati a garanzia di obbligazioni per la Testimone_1 CP_3 fornitura di merce, mentre l'opposta assume che gli assegni furono dati quale forma di pagamento delle fatture 34, 55 e 66 del 2015.
Sulla partecipazione del alle trattative commerciali tra la e la , l'istruttoria non ha Pt_1 CP_3 P_
consentito di acclarare detta partecipazione.
, direttore commerciale dell , sentito in qualità di teste all'udienza del 24 Testimone_2 P_ giugno 2019, ha dichiarato che il sapeva delle trattative poiché alcune volte il “glielo Pt_1 Tes_1 passava” al telefono per la contrattazione. Il ha però chiarito di non aver mai incontrato il Tes_2
di persona. Pt_1
E' chiaro che le dichiarazioni del siano irrilevanti non solo perché provenienti da persona che Tes_2 rivestiva un ruolo di monitoraggio degli obiettivi dell'azienda opposta ma anche perchè generiche e non circostanziate, non avendo il predetto teste chiarito per quali transazioni sarebbe intervenuto il e se Pt_1 davvero l'interlocutore fosse l'odierno opponente o altra persona.
Le testimonianze di e di non avrebbero dovuto essere Testimone_3 Testimone_4 ammesse stante l'interesse di questi testi all'esito del giudizio.
pagina 2 di 6 era socia della e oltre ad essere legato al Testimone_3 CP_1 Testimone_4 Tes_2 da rapporti di parentela significativi, svolgeva attività di collaborazione nella anche se a titolo CP_1 gratuito e fuori dal suo orario di lavoro.
Le dichiarazioni rese e poi ritrattate da , inoltre, sono inutilizzabili: la predetta _5 testimonianza non avrebbe dovuto essere ammessa perché il teste vantava un evidente interesse all'esito del giudizio.
Si era già rilevato con l'ordinanza citata che non essendo stata raggiunta la prova del rapporto sottostante tra il e la , ciò che rileva è la funzione dei titoli. Pt_1 P_
L'istruttoria non ha dimostrato se i predetti titoli furono consegnati già riempiti nell'importo e nell'indicazione del beneficiario e, dunque, deve ritenersi che ciò che residua è la funzione di promessa di pagamento di detti titoli.
Sulla funzione di garanzia, vale osservare che l'assegno non può mai essere emesso a garanzia di un debito, per il dirimente motivo che alle parti non è consentito modificare la funzione tipica dell'assegno stesso, che
è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni. In buona sostanza, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo perché è contrario alle norme imperative dell'ordinamento (norme che, come detto, conferiscono inderogabilmente all'assegno la natura di uno strumento di pagamento). Il vizio di nullità colpisce, però, soltanto l'accordo delle parti, ma non anche l'assegno o il contratto nell'ambito del quale tale accordo è stato raggiunto, con la conseguenza pratica che l'assegno vale comunque come promessa di pagamento e, dunque, come titolo pagabile a vista al portatore, può essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore. In altre parole, una volta dichiarato nullo il patto di garanzia, l'assegno non è altro che una promessa di pagamento (cfr., Cass., n.
4368/95) e spetterà all'emittente l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito.
Tali principi di diritto sono stati ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia
– nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (cfr., Cass., 24/05/2016, n.
10710;Cass., n. 4368/95). Ne consegue che l'assegno privo di data è nullo quale titolo di credito, anche se,
pagina 3 di 6 nei rapporti tra traente e prenditore, esso vale a dimostrare la sussistenza di una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., implicando, di conseguenza solo una presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (cfr., Cass. 16.11.1990 n. 11100; Cass.
5.11.1990 n. 10617; Cass., n.
4368/95).
Ciò che viene a configurarsi, in altre parole, è una presunzione semplice inerente all'esistenza, tra le parti, di un rapporto di debito-credito, per vincere la quale grava sul debitore l'onere della prova circa l'inesistenza o l'invalidità del rapporto stesso ovvero circa l'avvenuto adempimento della propria prestazione.
La giurisprudenza ha affermato che “l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo” (Cass. 19051/2021), tuttavia, nei rapporti diretti tra traente (chi ha emesso l'assegno) e prenditore (ossia il beneficiario),
l'emissione dell'assegno – per quanto nullo – vale come una promessa di pagamento (Cass. 27370/2019).
Ciò in ossequio al principio generale per cui apporre la propria firma sotto un testo che implichi l'impegno a pagare una somma di denaro costituisce una promessa di pagamento. In tal modo, il soggetto a favore del quale la promessa è resa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Cass. 19051/2021).
La promessa di pagamento (ex art. 1988 c.c.) è una dichiarazione unilaterale sfavorevole all'autore
(l'emittente l'assegno) e favorevole al destinatario (il beneficiario). La suddetta dichiarazione assume rilievo sotto il profilo processuale in quanto determina una relevatio ab onere probandi;
infatti, il creditore non deve dimostrare il rapporto fondamentale – in questo caso, il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno – ma spetta alla controparte fornire la prova contraria, ad esempio, adducendo l'inesistenza del contratto o la sua nullità.
Quanto all'esistenza del rapporto sottostante, esclusa l'ammissibilità delle testimonianze di
[...]
di , di e di per le ragioni Tes_6 Testimone_3 Testimone_4 _5
sopra enunciate, deve sottolinearsi nuovamente che la fattura 66/21 per euro 140.000,00 era intestata a e che il documento di trasporto a detta fattura ricollegabile reca la firma del _5 Tes_5 stesso.
L'informativa della Guardia di Finanza, a parere di quest'organo giudicante, è legittimamente utilizzabile ai fini della decisione.
Detta informativa, allegata all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata legittimamente acquisita.
pagina 4 di 6 L'informativa è stata redatta il 12 dicembre 2019, dunque, dopo la proposizione dell'atto di citazione in opposizione e dopo che era spirato il termine per il deposito delle memorie istruttorie.
L'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ha natura latamente cautelare;
pertanto, i documenti idonei a dimostrare la mancanza di fondamento della domanda di ingiunzione, se formati successivamente all'opposizione, devono ritenersi ammissibili.
Giova sottolineare che le prove acquisite al processo lo sono in via definitiva e non devono essere disperse:
ciò vale anche per i documenti che, una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del giudice.
Deve, dunque, trovare applicazione il principio di non dispersione della prova, inteso nel senso che, una volta prodotto un documento in una fase o in un grado di un processo unitario, lo stesso in quanto conosciuto, è definitivamente acquisito alla causa.
La Guardia di Finanza nell'informativa citata, come già rappresentato nell'ordinanza del 14 novembre
2023, ha evidenziato che presso lo studio commerciale, depositario delle scritture contabili dell' , P_
la fattura 66/21 del 31 agosto 2015 era diversa da quella esibita dal nella denuncia nei confronti Tes_1 della . P_
Va dato conto che la già , ricollega i titoli posti a fondamento del d.i. alla fornitura di CP_1 P_
merce di cui alla fattura 66/21 nonchè alle fatture nn. 34/21 e 55/21-.
I militari accertavano che:
- la fattura con numero progressivo 66/21 del 31 agosto 2015, allegata da alla Testimone_1
denuncia, era diversa da quella recante lo stesso numero progressivo acquisita presso lo studio di consulenza “Management & Consulting”, depositario delle scritture contabili di poi P_
sia per l'importo sia per la descrizione della prestazione;
CP_1
- la fattura con numero progressivo 66/21 del 31 agosto 2015, depositata presso lo studio di consulenza era riferibile all'importo di euro 1.443.205,92 e nella descrizione dell'operazione si faceva riferimento, tra l'altro, ad un contratto stipulato il 3 agosto 2015 tra e P_ [...]
; Tes_5
- nel partitario intestato a era annotata una compensazione accordo dell'8 marzo _5
2016 con cui la già , aveva azzerato il credito nei confronti di CP_1 P_ _5 per la fornitura di olio extravergine di oliva della fattura 66/21;
- la compensazione era ricollegabile ad un accordo tra ON e per la realizzazione _5
di un impianto fotovoltaico per euro 42.000.000,00 + Iva.
pagina 5 di 6 I militari, infine, accertavano, sulla base dello stabilito di vendita del 3 agosto 2015 tra e P_
, le condizioni di vendita tra i due contraenti appena citati senza alcun accenno alla _5
, come indicato nella fattura allegata dal . CP_3 Tes_1
Le risultanze della puntuale attività d'indagine compiuta dalla Guardia di Finanza che danno evidenza di dati fattuali insuscettibili di interpretazione alternativa, escludono in radice l'esistenza di un credito della nei confronti della , quanto alla fattura n 61/21. CP_3 P_
Si osserva, poi, che le altre due fatture accompagnatorie – 34/021 e 55/021- , intestate alla , cui pure CP_3 la ricollega la dazione degli assegni, posti all'incasso e privi di copertura, non sono idonee a provare CP_1 la fornitura della merce, atteso che, detti documenti, recano la firma solo nello spazio dedicato al vettore-
conducente.
Deve, pertanto, ritenersi che l'opponente abbia dato prova dell'inesistenza del rapporto sottostante.
L'opposizione va, dunque, accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri del D.M. in vigore, esclusa la fase decisionale per l' , stante il mancato deposito di comparse conclusionali e repliche, CP_3 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente e alla terza chiamata in causa le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 in favore di ed euro 9.850,00 in favore Parte_1 dell' oltre contributo unificato, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. CP_3
Così deciso in Foggia il 5 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
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