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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 1560/2022 R.G. promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabrizio Gelardi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Catania n. 15.
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Puleo ed Parte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo, via Catania n. 14.
e nei confronti di
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Adriana Giovanna
Rizzo e dall'Avv.to Maria Grazia Sparacino ed elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Laurana n. 59.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.05.2022, il ricorrente in epigrafe indicato convenne in giudizio la e, avendo premesso di avere lavorato alle Controparte_1
sue dipendenze dall'01.03.2012 al 31.08.2020, con mansioni di impiegato “addetto al reparto salumeria”, inquadrato al livello IV del CCNL Commercio, lamentò di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e di non aver avuto corrisposto le somme spettanti a titolo di 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, compenso per il lavoro straordinario svolto nonché il trattamento di fine rapporto, quest'ultimo percepito in misura inferiore al dovuto.
Eccepì, inoltre, la nullità del verbale di conciliazione del 19.12.2017, per l'assenza di una qualsivoglia effettiva e preesistente lite tra le parti nonché di un proprio rappresentante sindacale “di fiducia”, al momento della sottoscrizione dell'atto.
Chiese, pertanto, per i suddetti titoli, la condanna della parte resistente al pagamento della somma di € 117.044,97, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese, nonché la corresponsione dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Concluse, infine, chiedendo di: “‒ accertare e dichiarare che, dall'01/03/2012 al
31/08/2020, il ricorrente ha continuativamente espletato la propria attività lavorativa alle dipendenze della osservando quotidianamente Controparte_1
un orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 13.30 e dalle
16.00 alle 20.00; ‒ accertare e dichiarare che dall'01/03/2012 al 31/08/2020, il ricorrente, nelle giornate del sabato e nei giorni prefestivi, ha osservato un orario di lavoro dalle ore 08.00 alle ore 20, con un'ora di pausa pranzo;
‒ accertare e dichiarare che durante il periodo dall'01/03/2012 al 31/08/2020, il ricorrente per almeno due domeniche al mese ha espletato la propria attività dalle ore 09 alle ore
13, così come in occasione delle festività; ‒ altresì accertare e dichiarare che il ricorrente, per l'intera durata del rapporto di lavoro e durante le ore effettivamente osservate ha sempre disimpegnato le mansioni di “addetto al reparto salumeria” di cui al livello 4 del CCNL Commercio ConfCommercio;
‒ accertare e dichiarare che per l'intera durata del rapporto di lavoro il Sig. ha ricevuto una retribuzione Pt_1
non adeguata alla quantità di lavoro di fatto e realmente espletata;
‒ accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'illegittimità del verbale di conciliazione del
19/12/2017 e per l'effetto annullare il predetto verbale con ogni statuizione di legge per tutte le causali esposte in narrativa;
‒ conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di credito maturato dall'odierno ricorrente nei confronti della
[...]
sulla scorta dell'effettivo orario di lavoro continuativamente Controparte_1
osservato durante il periodo 01/03/2012 – 31/08/2020, e per l'effetto dunque condannare la resistente al pagamento della complessiva somma pari ad €
117.044,97, di cui: • € 91.870,81 per straordinario feriale diurno;
• € 7.297,76 per ferie non godute;
• € 7.099,25 per permessi non goduti;
• € 10.777,15 T.F.R.; ‒ nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Decidente dovesse ritenere valido il verbale di conciliazione sindacale del 19/12/2017, accertare e dichiarare comunque il diritto di credito maturato dall'odierno ricorrente nei confronti della Controparte_1
sulla scorta dell'effettivo orario di lavoro continuativamente osservato durante il periodo 01/12/2017 – 31/08/2020, e per l'effetto dunque condannare la resistente al pagamento della complessiva somma pari ad € 37.416,67, di cui: • € 29.999,98 per straordinario feriale diurno;
• € 2.396,26 per ferie non godute;
• € 2.331,08 per permessi non goduti;
• € 2.689,35 T.F.R.; ‒ in subordine, per tutte le causali di cui in narrativa, condannare la resistente al pagamento, in favore del Sig. , della Pt_1
maggiore o minore somma che sarà determinata all'esito di espletanda Consulenza
Tecnica d'Ufficio, che occorrendo si chiede ammettersi, ovvero ancora al pagamento della maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, o che sarà equitativamente determinata, entro lo scaglione di € 260.000,00, con interessi e rivalutazione come per legge, dal dì della domanda e fino al completo soddisfo;
‒ accertare e dichiarare il diritto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti dell' territorialmente competente, ovvero, in subordine, accertare e CP_2
dichiarare il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. in favore del lavoratore, con interessi e rivalutazione come per legge, dal dì della domanda e fino al completo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio”.
La parte resistente si costituì in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda attrice della quale chiese, pertanto, il rigetto.
L' si costituì in giudizio, chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, la CP_2
condanna della società datrice al versamento della contribuzione omessa, nei limiti della prescrizione, oltre sanzioni dovute per legge.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25 giugno 2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità del verbale di conciliazione sottoscritto in data 19.12.2017, con il quale il ricorrente ha rinunciato ad ogni pretesa di natura economica e alla proposizione di qualsivoglia azione nei confronti della
“ , per il periodo intercorso tra l'01.03.2012 e il Controparte_1
30.11.2017, a fronte della corresponsione della somma di € 6.915,00, corrispondente al T.F.R. maturato fino al 30.11.2017.
L'eccezione è fondata.
Ed invero, già la circostanza che il verbale di conciliazione sia stato sottoscritto presso i locali della società datrice costituisce di per sé motivo di nullità.
Come noto, infatti, la legge individua, per la validità delle rinunce e transazioni effettuate dal lavoratore, quale tutela dal dominio e dall'influenza della controparte datoriale, delle sedi cd. protette, elencate tassativamente all'art. 2113 c.c.: la sede giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.), le commissioni di conciliazione presso la Direzione
Provinciale del Lavoro, ora (art. 410 e 411, commi Controparte_3
1 e 2, comma c.p.c.), le sedi sindacali (art. 411, comma 3, с.р.с.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 ter e quater c.p.c.).
Per tale ragione, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito in più occasioni – da ultimo con l'ordinanza n. 10065/2024 – che “la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.
In secondo luogo, il combinato disposto dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411
c.p.c. impone di verificare l'effettività della assistenza sindacale prestata dal rappresentante sindacale (cfr. Cass., n. 13217/2008), condizionando la non impugnabilità delle rinunzie e delle transazioni effettuate dal lavoratore alla circostanza che la stessa “sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto si evinca la "res dubia" oggetto della lite (in atto o potenziale) e le
"reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art.
1965 c.c.” (Cass., n. 24024/2013).
Nella specie, come riferito dal teste , dipendente della Testimone_1 [...]
, presente all'incontro del 19.12.2017, “Il ha letto, alla Controparte_1 Persona_1
presenza di tutti i lavoratori (non singolarmente come avrebbe dovuto essere), in modo concitato e veloce l'accordo sindacale, senza che riuscissimo a comprendere in modo dettagliato i termini dell'accordo. Il tutto si è svolto nell'arco di 10 minuti”; inoltre, “preciso, altresì, di non aver conferito alcun mandato al l'ho Persona_1
visto per la prima volta in quell'occasione. Parimenti, gli altri dipendenti né avevano conferito il mandato, né lo avevano visto prima di allora” (cfr. verbale d'udienza del
06.03.2024). Tali modalità di svolgimento sono state osservate anche in occasione della sottoscrizione, da parte di altri lavoratori, di verbali di conciliazione presso altre sedi della società, sempre alla presenza del sig. come confermato dai testi Persona_1
e . Testimone_2 Testimone_3
Infine, il verbale di conciliazione in esame non individua in modo definito la res dubia oggetto di transazione. Infatti, sebbene quest'ultima – di contenuto identico a quello dei verbali sottoscritti dagli altri lavoratori della società – abbia ad oggetto l'asserita richiesta da parte del lavoratore del pagamento del T.F.R. maturato sino a quel momento, sia il ricorrente, sia i testi escussi in data 06.03.2024 – , Testimone_2
e – hanno negato di aver mai formulato tale Testimone_1 Testimone_3
richiesta al proprio datore di lavoro.
Peraltro, il contratto transattivo presuppone uno scambio di reciproche concessioni tra le parti, ma tale elemento non è riscontrabile nel caso di specie: , Parte_1
infatti, ha ricevuto – a fronte della rinuncia ad ogni pretesa di natura economica nonché alla proposizione di qualsiasi azione giudiziaria nei confronti della società – soltanto l'anticipo di somme comunque dovute dal datore di lavoro, la cui entità non era in discussione al momento della sottoscrizione.
Pertanto, alla luce delle ragioni fin ora esposte, il verbale di conciliazione sottoscritto dal ricorrente il 19.12.2017, presso i locali della società datrice di lavoro, è da ritenersi nullo.
Ciò premesso, passando ad analizzare la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, va osservato che la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro può dirsi raggiunta, fino all'aprile del 2020, sulla base delle deposizioni rese dai testi escussi.
Difatti, all'udienza del 06.03.2024, i testi dipendente della società Testimone_2
resistente e collega di lavoro del ricorrente dal 2012 al 2014, , Testimone_1
anch'egli dipendente dall'aprile 2014 all'aprile 2019, nonché Testimone_3
collega del ricorrente dal 2016 fino agli inizi del 2020, hanno confermato le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dedotte dal nel ricorso introduttivo, con Pt_1
riferimento all'orario di lavoro osservato, al lavoro straordinario e festivo prestato e al godimento delle ferie e dei permessi.
I testi escussi, invero, hanno riferito che il ricorrente ha quotidianamente osservato un orario, articolato dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00, nelle giornate del sabato e nei giorni prefestivi, dalle 08.00 alle 20.30, con un'ora di pausa pranzo e per due domeniche al mese, dalle 08.30 alle 13.00.
Hanno, inoltre, confermato che il , nel corso dell'intera durata del rapporto di Pt_1 lavoro, ha usufruito soltanto di 12 giorni di ferie all'anno e che la società datrice non gli ha mai concesso alcun permesso, al pari degli altri lavoratori (cfr. verbale d'udienza del 06.03.2024).
Pertanto, ritenuta la sostanziale correttezza dei conteggi effettuati dal CTU nominato con ordinanza del 21.11.2024, ai quali si rinvia, la deve Controparte_1
essere condannata al pagamento, in favore di , per il rapporto di Parte_1
lavoro dal 01.03.2012 all'aprile 2020, della somma pari a € 155.733,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito e fino al soddisfo, dei quali a €
99.622,28 a titolo di lavoro straordinario, € 25.608,29 a titolo di 13^ e 14^ mensilità,
€ 11.634,57 a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, di €
18.868,09 a titolo di T.F.R., nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, al pari delle spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di , per i Parte_1
titoli di cui in motivazione, della somma complessiva di € 155.733,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo nonché al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali e CP_2
assistenziali omessi;
- condanna la parte resistente pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte ricorrente in complessivi € 13.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e in favore dell' in complessivi € 2.200,00, oltre IVA, CPA e spese CP_2
generali come per legge;
- pone definitivamente a carico della “ le spese di Controparte_1
ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese, il 26 giugno 2025 IL GIUDICE
Chiara Gagliano
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 1560/2022 R.G. promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabrizio Gelardi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Catania n. 15.
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Puleo ed Parte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo, via Catania n. 14.
e nei confronti di
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Adriana Giovanna
Rizzo e dall'Avv.to Maria Grazia Sparacino ed elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Laurana n. 59.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.05.2022, il ricorrente in epigrafe indicato convenne in giudizio la e, avendo premesso di avere lavorato alle Controparte_1
sue dipendenze dall'01.03.2012 al 31.08.2020, con mansioni di impiegato “addetto al reparto salumeria”, inquadrato al livello IV del CCNL Commercio, lamentò di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e di non aver avuto corrisposto le somme spettanti a titolo di 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, compenso per il lavoro straordinario svolto nonché il trattamento di fine rapporto, quest'ultimo percepito in misura inferiore al dovuto.
Eccepì, inoltre, la nullità del verbale di conciliazione del 19.12.2017, per l'assenza di una qualsivoglia effettiva e preesistente lite tra le parti nonché di un proprio rappresentante sindacale “di fiducia”, al momento della sottoscrizione dell'atto.
Chiese, pertanto, per i suddetti titoli, la condanna della parte resistente al pagamento della somma di € 117.044,97, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese, nonché la corresponsione dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Concluse, infine, chiedendo di: “‒ accertare e dichiarare che, dall'01/03/2012 al
31/08/2020, il ricorrente ha continuativamente espletato la propria attività lavorativa alle dipendenze della osservando quotidianamente Controparte_1
un orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 13.30 e dalle
16.00 alle 20.00; ‒ accertare e dichiarare che dall'01/03/2012 al 31/08/2020, il ricorrente, nelle giornate del sabato e nei giorni prefestivi, ha osservato un orario di lavoro dalle ore 08.00 alle ore 20, con un'ora di pausa pranzo;
‒ accertare e dichiarare che durante il periodo dall'01/03/2012 al 31/08/2020, il ricorrente per almeno due domeniche al mese ha espletato la propria attività dalle ore 09 alle ore
13, così come in occasione delle festività; ‒ altresì accertare e dichiarare che il ricorrente, per l'intera durata del rapporto di lavoro e durante le ore effettivamente osservate ha sempre disimpegnato le mansioni di “addetto al reparto salumeria” di cui al livello 4 del CCNL Commercio ConfCommercio;
‒ accertare e dichiarare che per l'intera durata del rapporto di lavoro il Sig. ha ricevuto una retribuzione Pt_1
non adeguata alla quantità di lavoro di fatto e realmente espletata;
‒ accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'illegittimità del verbale di conciliazione del
19/12/2017 e per l'effetto annullare il predetto verbale con ogni statuizione di legge per tutte le causali esposte in narrativa;
‒ conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di credito maturato dall'odierno ricorrente nei confronti della
[...]
sulla scorta dell'effettivo orario di lavoro continuativamente Controparte_1
osservato durante il periodo 01/03/2012 – 31/08/2020, e per l'effetto dunque condannare la resistente al pagamento della complessiva somma pari ad €
117.044,97, di cui: • € 91.870,81 per straordinario feriale diurno;
• € 7.297,76 per ferie non godute;
• € 7.099,25 per permessi non goduti;
• € 10.777,15 T.F.R.; ‒ nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Decidente dovesse ritenere valido il verbale di conciliazione sindacale del 19/12/2017, accertare e dichiarare comunque il diritto di credito maturato dall'odierno ricorrente nei confronti della Controparte_1
sulla scorta dell'effettivo orario di lavoro continuativamente osservato durante il periodo 01/12/2017 – 31/08/2020, e per l'effetto dunque condannare la resistente al pagamento della complessiva somma pari ad € 37.416,67, di cui: • € 29.999,98 per straordinario feriale diurno;
• € 2.396,26 per ferie non godute;
• € 2.331,08 per permessi non goduti;
• € 2.689,35 T.F.R.; ‒ in subordine, per tutte le causali di cui in narrativa, condannare la resistente al pagamento, in favore del Sig. , della Pt_1
maggiore o minore somma che sarà determinata all'esito di espletanda Consulenza
Tecnica d'Ufficio, che occorrendo si chiede ammettersi, ovvero ancora al pagamento della maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, o che sarà equitativamente determinata, entro lo scaglione di € 260.000,00, con interessi e rivalutazione come per legge, dal dì della domanda e fino al completo soddisfo;
‒ accertare e dichiarare il diritto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti dell' territorialmente competente, ovvero, in subordine, accertare e CP_2
dichiarare il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. in favore del lavoratore, con interessi e rivalutazione come per legge, dal dì della domanda e fino al completo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio”.
La parte resistente si costituì in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda attrice della quale chiese, pertanto, il rigetto.
L' si costituì in giudizio, chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, la CP_2
condanna della società datrice al versamento della contribuzione omessa, nei limiti della prescrizione, oltre sanzioni dovute per legge.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25 giugno 2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità del verbale di conciliazione sottoscritto in data 19.12.2017, con il quale il ricorrente ha rinunciato ad ogni pretesa di natura economica e alla proposizione di qualsivoglia azione nei confronti della
“ , per il periodo intercorso tra l'01.03.2012 e il Controparte_1
30.11.2017, a fronte della corresponsione della somma di € 6.915,00, corrispondente al T.F.R. maturato fino al 30.11.2017.
L'eccezione è fondata.
Ed invero, già la circostanza che il verbale di conciliazione sia stato sottoscritto presso i locali della società datrice costituisce di per sé motivo di nullità.
Come noto, infatti, la legge individua, per la validità delle rinunce e transazioni effettuate dal lavoratore, quale tutela dal dominio e dall'influenza della controparte datoriale, delle sedi cd. protette, elencate tassativamente all'art. 2113 c.c.: la sede giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.), le commissioni di conciliazione presso la Direzione
Provinciale del Lavoro, ora (art. 410 e 411, commi Controparte_3
1 e 2, comma c.p.c.), le sedi sindacali (art. 411, comma 3, с.р.с.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 ter e quater c.p.c.).
Per tale ragione, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito in più occasioni – da ultimo con l'ordinanza n. 10065/2024 – che “la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.
In secondo luogo, il combinato disposto dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411
c.p.c. impone di verificare l'effettività della assistenza sindacale prestata dal rappresentante sindacale (cfr. Cass., n. 13217/2008), condizionando la non impugnabilità delle rinunzie e delle transazioni effettuate dal lavoratore alla circostanza che la stessa “sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto si evinca la "res dubia" oggetto della lite (in atto o potenziale) e le
"reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art.
1965 c.c.” (Cass., n. 24024/2013).
Nella specie, come riferito dal teste , dipendente della Testimone_1 [...]
, presente all'incontro del 19.12.2017, “Il ha letto, alla Controparte_1 Persona_1
presenza di tutti i lavoratori (non singolarmente come avrebbe dovuto essere), in modo concitato e veloce l'accordo sindacale, senza che riuscissimo a comprendere in modo dettagliato i termini dell'accordo. Il tutto si è svolto nell'arco di 10 minuti”; inoltre, “preciso, altresì, di non aver conferito alcun mandato al l'ho Persona_1
visto per la prima volta in quell'occasione. Parimenti, gli altri dipendenti né avevano conferito il mandato, né lo avevano visto prima di allora” (cfr. verbale d'udienza del
06.03.2024). Tali modalità di svolgimento sono state osservate anche in occasione della sottoscrizione, da parte di altri lavoratori, di verbali di conciliazione presso altre sedi della società, sempre alla presenza del sig. come confermato dai testi Persona_1
e . Testimone_2 Testimone_3
Infine, il verbale di conciliazione in esame non individua in modo definito la res dubia oggetto di transazione. Infatti, sebbene quest'ultima – di contenuto identico a quello dei verbali sottoscritti dagli altri lavoratori della società – abbia ad oggetto l'asserita richiesta da parte del lavoratore del pagamento del T.F.R. maturato sino a quel momento, sia il ricorrente, sia i testi escussi in data 06.03.2024 – , Testimone_2
e – hanno negato di aver mai formulato tale Testimone_1 Testimone_3
richiesta al proprio datore di lavoro.
Peraltro, il contratto transattivo presuppone uno scambio di reciproche concessioni tra le parti, ma tale elemento non è riscontrabile nel caso di specie: , Parte_1
infatti, ha ricevuto – a fronte della rinuncia ad ogni pretesa di natura economica nonché alla proposizione di qualsiasi azione giudiziaria nei confronti della società – soltanto l'anticipo di somme comunque dovute dal datore di lavoro, la cui entità non era in discussione al momento della sottoscrizione.
Pertanto, alla luce delle ragioni fin ora esposte, il verbale di conciliazione sottoscritto dal ricorrente il 19.12.2017, presso i locali della società datrice di lavoro, è da ritenersi nullo.
Ciò premesso, passando ad analizzare la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, va osservato che la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro può dirsi raggiunta, fino all'aprile del 2020, sulla base delle deposizioni rese dai testi escussi.
Difatti, all'udienza del 06.03.2024, i testi dipendente della società Testimone_2
resistente e collega di lavoro del ricorrente dal 2012 al 2014, , Testimone_1
anch'egli dipendente dall'aprile 2014 all'aprile 2019, nonché Testimone_3
collega del ricorrente dal 2016 fino agli inizi del 2020, hanno confermato le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dedotte dal nel ricorso introduttivo, con Pt_1
riferimento all'orario di lavoro osservato, al lavoro straordinario e festivo prestato e al godimento delle ferie e dei permessi.
I testi escussi, invero, hanno riferito che il ricorrente ha quotidianamente osservato un orario, articolato dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00, nelle giornate del sabato e nei giorni prefestivi, dalle 08.00 alle 20.30, con un'ora di pausa pranzo e per due domeniche al mese, dalle 08.30 alle 13.00.
Hanno, inoltre, confermato che il , nel corso dell'intera durata del rapporto di Pt_1 lavoro, ha usufruito soltanto di 12 giorni di ferie all'anno e che la società datrice non gli ha mai concesso alcun permesso, al pari degli altri lavoratori (cfr. verbale d'udienza del 06.03.2024).
Pertanto, ritenuta la sostanziale correttezza dei conteggi effettuati dal CTU nominato con ordinanza del 21.11.2024, ai quali si rinvia, la deve Controparte_1
essere condannata al pagamento, in favore di , per il rapporto di Parte_1
lavoro dal 01.03.2012 all'aprile 2020, della somma pari a € 155.733,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito e fino al soddisfo, dei quali a €
99.622,28 a titolo di lavoro straordinario, € 25.608,29 a titolo di 13^ e 14^ mensilità,
€ 11.634,57 a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, di €
18.868,09 a titolo di T.F.R., nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, al pari delle spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di , per i Parte_1
titoli di cui in motivazione, della somma complessiva di € 155.733,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo nonché al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali e CP_2
assistenziali omessi;
- condanna la parte resistente pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte ricorrente in complessivi € 13.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e in favore dell' in complessivi € 2.200,00, oltre IVA, CPA e spese CP_2
generali come per legge;
- pone definitivamente a carico della “ le spese di Controparte_1
ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese, il 26 giugno 2025 IL GIUDICE
Chiara Gagliano