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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1610/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Wilma P.IVA_1
Viscardini e l'avv. Gabriele Donà
Appellante contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Bianca P.IVA_2
Peagno, l'avv. Antonella Cusin, l'avv. Francesco Zanlucchi e l'avv. Giacomo Quarneti dell'Avvocatura della Regione Veneto
Appellata
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Appello avverso la sentenza
n. 251/23 pubblicata in data 09/02/2023 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per l'appellante in via pregiudiziale, disporre (se ritenuto necessario) rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE e/o sollevare un incidente di costituzionalità per le causali (sia procedurali che attinenti al merito della causa) come specificate in atti;
in via preliminare, disporre (per quanto occorrer possa) la rimessione in termini ex art. 153, co. 2, e art. 294, co. 2 e 3, c.p.c., per le causali come specificate in atti;
nel merito,
- accertare l'illegittimità del Decreto n. 357 del 28 settembre 2009 dell'
[...] denominato “decadenza totale del premio speciale bovini Controparte_1 maschi e del premio per l'estensivizzazione anno 2004, Iscrizione al registro debitori dell' e recupero delle somme indebitamente percepite, disposta nei confronti CP_1
della (in precedenza, Parte_1 [...]
- CUAA ”; per l'effetto, Controparte_2 P.IVA_1
- disapplicare tale Decreto n. 357/2009 (e, se del caso, tutti quelli connessi); per l'effetto,
- accertare e dichiarare il diritto della Parte_1
i percepire il “premio bovini maschi” e il “premio per l'estensivizzazione” per la
[...] campagna 2004; per l'effetto,
- condannare a pagare tali premi, da essa nelle more recuperati, pari a € CP_1
638.816,81 (ovvero alla diversa somma che risulterà accertata in corso di causa), oltre agli interessi legali dalla data di detto recupero al saldo.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso del 15% per spese generali, accessori di legge e rimborso CU, di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata rigettare l'appello proposto e per l'effetto voglia confermare la sentenza del Tribunale di
Padova n. 251/2023 del 7.2.2023 depositata 9.2.2023;
Con ogni conseguenza in ordine alle spese di causa.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con decreto n. 357/2009 del 28.09.2009 veniva disposta la decadenza della CP_1
(di seguito per brevità anche solo Parte_1
pag. 2/16 ) dai benefici ottenuti, in relazione alle domande presentate Parte_1 nell'anno 2004, per il premio speciale bovini maschi, nonché per la domanda di premio per l'estensivizzazione, per un importo complessivo di € 638.816,81. in forza della ritenuta non corrispondenza tra la superficie foraggera dichiarata e quella effettivamente disponibile per la mancanza di un legittimo titolo di conduzione delle superfici agricole inserite nelle domande presentate dalla società
A fondamento del ricorso si eccepiva la violazione dell'articolo 652 c.p.p. e si sosteneva che la normativa comunitaria, non richiedeva per la concessione dei contributi il possesso di un valido titolo giuridico, ma la mera disponibilità effettiva delle superfici.
Si costituiva , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con sentenza n. 956 del 24 settembre 2020 il per il Veneto dichiarava il proprio CP_3
difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta al giudice ordinario.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione per riproposizione della domanda a seguito di declinatoria della giurisdizione da parte del giudice amministrativo (ex art. 59 L. 69/2009 e art. 11 c.p.a.), ritualmente notificato in data 17.07.2021, la . riassumeva la Parte_1
causa avanti il Tribunale di Padova.
Si costituiva chiedendo in via pregiudiziale l'accertamento della decadenza CP_1
dell'appellante in relazione ai nuovi motivi dell'atto di citazione e in via principale il rigetto delle domande attoree, con l'accertamento della legittimità del decreto di decadenza di AVEPA n. 357 del 28 settembre 2009.
Con la sentenza n. 251/23 il Tribunale di Padova dichiarava l'estinzione della controversia ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. per mancata riassunzione nei termini di legge, “rigettando in ogni caso le domande attoree” e condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure dichiarava l'estinzione del giudizio in applicazione del combinato disposto degli artt. 105, 87 e 11 c.p.a. (pagg.
7-8 sentenza impugnata), e il rigetto della richiesta di rimessione in termini per mancata integrazione del presupposto dell'errore scusabile per causa non imputabile e dichiarava l'inammissibilità per decadenza dei motivi di cui alle lettere A, B e C.
Giudizio di appello
pag. 3/16 Contro la sentenza n. 251/23 del Tribunale di Padova ha interposto tempestivo
[...] insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame con la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello censura la sentenza per aver dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. in conseguenza della violazione degli artt. 105 e 87 c.p.a.
Secondo l'appellante l'interpretazione corretta degli artt. 11, 87, 92 e 105 c.p.a. è nel senso che il termine di tre mesi per la translatio iudicii decorra dal termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del TAR declinatoria della giurisdizione e non come ritenuto dal giudice di prime cure dal termine di tre mesi.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 153, secondo comma, c.p.c. per mancata rimessione in termini, rispetto alla tempestività dell'appello, per errore scusabile. La presunta tardività della domanda proposta dall'appellante non potrebbe essere ad essa imputabile non risultando una giurisprudenza consolidata circa il dimezzamento del termine di riassunzione.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo contesta l'errata declaratoria di inammissibilità dei motivi sub A, B
e C di cui all'atto di citazione in primo grado. Secondo l'appellante la domanda proposta in primo grado avanti il Tribunale di Padova avrebbe dovuto essere considerata domanda nuova e i motivi fatti valere con l'atto di citazione sarebbero ammissibili collocandosi al di fuori della questione della translatio iudicii. Le domande nuove sarebbero state poste nel rispetto dei termini ordinari di prescrizione rendendo ammissibile anche la relativa documentazione probatoria. Pertanto : A) lamenta pag. 4/16 l'erronea valutazione delle risultanze processuali e la violazione dell'art. 654 c.p.p. essendo stato escluso il carattere vincolante nel giudizio civile del giudicato penale relativo all'accertamento dell'esistenza di validi titoli giuridici per le superfici dichiarate dall'appellante per l'anno 2004. B) censura la sentenza nel punto in cui avrebbe valutato erroneamente i documenti depositati nel corso del giudizio di primo grado attestanti l'esistenza di validi titoli giuridici per le superfici dichiarate dalla Parte_1
(documentazione comprovante l'esistenza di validi titoli giuridici, il trasporto dei bovini sui pascoli, nonché l'effettivo pascolamento su tali superfici); C) rileva la non necessità di un valido titolo giuridico tenuto conto che la mancanza del titolo non escluderebbe per gli allevatori la possibilità di avere diritto ai premi nel caso in cui vi sia l'utilizzazione effettiva dei terreni.
Ragioni della decisione.
I. sull'asserita erroneità della declaratoria di estinzione del giudizio
Il motivo d'impugnazione deve ritenersi infondato.
La sentenza del Tribunale di Padova ha correttamente dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado per mancata riassunzione della causa nei termini di legge.
Secondo l'art. 11, comma 2, c.p.a. “quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.
E, in virtù del combinato disposto degli artt. 105, comma 2, 87, comma 3, e 92, comma
3, c.p.a. il termine per proporre appello avverso la sentenza declinatoria della giurisdizione è dimezzato rispetto ai termini ordinari ( cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11 ottobre 2016, n. 4196; V, 18 luglio 2017, n. 3544). Da ultimo “ Il termine dimidiato per
l'impugnazione di una sentenza del tribunale amministrativo regionale che abbia declinato la giurisdizione o la competenza, previsto dal combinato disposto degli artt.
87, comma 3, e 105 del codice del processo amministrativo, è perentorio e la sua inosservanza comporta l'irricevibilità del successivo ricorso in appello. Il giudice
pag. 5/16 amministrativo, nel valutare la tempestività dell'impugnazione, deve applicare rigorosamente il dimezzamento dei termini processuali stabilito dalla legge per tale tipologia di provvedimenti, senza possibilità di deroghe o eccezioni. Il rispetto del termine dimidiato costituisce un presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'appello, a tutela del principio di ragionevole durata del processo e della certezza dei rapporti giuridici. La mancata osservanza del termine dimidiato, pertanto, comporta l'irricevibilità dell'impugnazione, indipendentemente dalla valutazione del merito della controversia.” ( consiglio di Stato n.7750/2023).
In particolare, l'art. 105, comma 2, c.p.a. dispone che “nei giudizi di appello contro i provvedimenti che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio di cui all'articolo 87, comma 3”.
E l'articolo 87 comma 3 c.p.a. prevede che nei procedimenti in camera di consiglio
“tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”.
Diversamente da quanto osservato dall'appellante va evidenziato come a sostegno della tesi sostenuta dal giudice di prime cure, e dunque del termine dimidiato per la proponibilità di un'impugnazione di una sentenza con la quale il TAR abbia declinato la giurisdizione l'art. 105, co. 2, c.p.a. rinvia integralmente alla disciplina del rito in camera di consiglio di cui all'art. 87, co. 3, c.p.a. e, dunque, anche alla regola eccezionale sulla dimidiazione dei termini Sul punto è gia stato osservato che• anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 15.11.2011, n. 195 (cd. “correttivo al codice del processo amministrativo”), la regola del dimezzamento, introdotta dall'art. 87, co. 3,
c.p.a., doveva intendersi riferita al «solo giudizio di primo grado, non potendosi considerare “ricorso introduttivo” quello che introduce un'impugnazione interna a un processo già iniziato, ossia il ricorso in appello»;
• il d.lgs. n. 195/2011 ha semplicemente confermato siffatta esegesi poiché, nel novellare l'art. 87, co. 3 c.p.a., lungi dall'introdurre una norma di sostanziale interpretazione autentica, ha soltanto ricondotto ad unità, in virtù dell'inserimento della locuzione incidentale «nei giudizi di primo grado», una dizione legislativa «che, invece,
pag. 6/16 indicava le singole fasi in cui eventualmente può svilupparsi il giudizio di primo grado»;
• pertanto, sul punto, non può accogliersi «l'istanza di parte ricorrente volta ad ottenere il beneficio dell'errore scusabile, … perché non ricorrono le oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto di cui all'art. 37 c.p.a., attese le motivazioni suddette sulla non equivoca disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 105, 2° comma, e
87, 3° comma, del c.p.a.».( in questi termini sentenza C.g.a. 29.3.2012, n. 361).
Tenuto conto che nel caso di specie con sentenza n. 956 pubblicata il 19.10.2020 (e non notificata) il Tar Veneto (sezione seconda) accoglieva l'eccezione di difetto di giurisdizione e declinava la giurisdizione in favore del Giudice Ordinario. E, come osservato dal giudice di prime cure, la pronuncia passava in giudicato in data 19.1.2021
e conseguentemente doveva essere riassunta entro il termine perentorio del 19.4.2021.
Poichè l'atto di citazione in riassunzione avanti al Tribunale di Padova è stato tardivamente notificato in data 19.7.2021 il giudice di prime cure ha dichiarato l'estinzione ex art.307 comma 4 c.p.c. con riferimento alla domanda già proposta avanti al Tar Veneto.
2) asserita Violazione/errata applicazione dell'art. 153, co. 2 c.p.c. per mancata rimessione in termini per errore scusabile
Deve perimenti ritenersi infondato il secondo motivo d'impugnazione.,
Come correttamente indicato dal giudice di prime cure non vi sono elementi per sostenere l'errore scusabile rispetto alla scadenza del termine processuale tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale sul punto come supra indicato vieppiù tenuto conto che la decadenza non è stata determinata da “un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà' (cfr.
Cass.civ, n. 19384/2023).
3) sull'asserita erronea declaratoria di inammissibilità dei motivi sub A, B, C di cui all'atto di citazione in primo grado (e della documentazione a essi afferente).
Il motivo di appello va rigettato.
In proposito va rilevato come il tribunale ha ritenuto correttamente l'inammissibilità della domanda relativa al carattere vincolante del giudicato penale relativo all'accertamento dell'esistenza di validi titoli giuridici per le superfici dichiarate da pag. 7/16 per l'anno 2004 ( motivo di diritto sub A in primo grado), della domanda Parte_1 relativa alla valutazione dell'esistenza di validi titoli giuridici per le superfici dichiarate da per l'anno 2004 ( motivo sub B) e infine dell'eccezione relativa alla Parte_1
violazione del primato del diritto comunitario sul diritto nazionale.(motivo sub C) non solo perché tali ragioni andavano introdotte in sede amministrativa, come ritenuto dal giudice di prime cure, ma altresì sulla base del dirimente rilievo che nel caso di specie le doglianze asseritamente introdotte quali nuovi motivi ( motivi sub. A- B e C) in realtà risultavano tutte già dedotte avanti al giudice amministrativo in quanto inserite nei motivi di ricorso e nei punti 1-3 della prima memoria di replica del 5 marzo 2020 ( cfr. fascicolo primo grado documenti allegato all'atto di appello).
Ciò posto rileva il Collegio come le ragioni poste a base della domanda di in Parte_1
ordine al diritto a percepire il premio bovini maschi e per l'estensivizzazione per la compagna 2004 e della domanda di condanna di a restituire i premi dalla stessa CP_1
recuperati formulate avanti al Tribunale di Padova sono costituite:
1. dall'asserita vincolatività del giudicato penale di cui alla sentenza della Corte di cassazione n.42363/2012 e della sentenza della Corte d'appello di Trento n.81/2011 in relazione all'accertamento del fatto che disponeva di titoli giuridici validi per Parte_1
tutte le superfici necessarie;
2. dalla prova fornita dalla documentazione già depositata nei procedimenti penali e comprovante l'esistenza dei validi titoli giuridici;
3. l'assunto per cui poteva legittimamente percepire i premi anche chi non disponesse di un titolo giuridico valido ma poteva dimostrare di aver concretamente usufruito dei pascoli dichiarati.
Ebbene tali ragioni sono le medesime poste a base della domanda proposta avanti al Tar
Veneto per la declaratoria di illegittimità della decadenza di cui al decreto direttore
AVEPA n.357/2009
In proposito va rilevato come in ipotesi di translatio iudicii non è precluso alla parte di formulare al momento della prosecuzione anche una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta e in tal caso l'atto di prosecuzione, oltre a produrre gli effetti di cui all'art. 11 del d.lgs n. 104/2010 rispetto alla domanda pag. 8/16 originariamente formulata, avrà anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio, limitatamente al diverso petitum e alla diversa causa petendi, sicché detta autonoma domanda sarà ammissibile ma rispetto alla stessa, proprio perché nuova, non potranno operare gli effetti che discendono dalla translatio (v. in senso conforme Cass. n. 15223 del 22/07/2016).
Ciò tuttavia presuppone che vanga proposta una domanda fondata su fatti costitutivi diversi da quelli inizialmente prospettati nel processo amministrativo. Nel caso di specie la controversia ha per oggetto l'accertamento dei presupposti richiesti per l'erogazione dei benefici, rispetto ai quali nessuna discrezionalità è attribuita all'amministrazione ai fini della loro concessione e per tale ragione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e in presenza di un diritto cd. eterodeterminato, qual
è il diritto di credito fatto valere dalla società e contestato da , nulla impediva CP_1 all'appellante di proporre dinanzi al giudice ordinario una domanda nuova, allegando a sostegno della sua pretesa fatti nuovi e diversi da quello originariamente dedotti.
Senonchè come più sopra osservato non vi è stata alcuna deduzione di fatti nuovi e diversi da quelli originariamente avanti al giudice amministrativo.
Ciò posto, se purtuttavia l'atto di citazione proposto avanti al Tribunale deve considerarsi quale atto introduttivo di un nuovo giudizio in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale più favorevole che ha sul punto osservato che “In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo "ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto” (così Cass. sez lavoro n.
N.26768/2019), vanno comunque ritenute infondate le ragioni poste a base della domanda proposta dalla società agricola Parte_1
pag. 9/16 L'appellante denuncia la violazione dell'art. 654 cod. proc. pen., che prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ha efficacia di giudicato nel giudizio civile in cui si controverte intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti che furono oggetto del giudizio penale, assumendo quale presupposto che la sentenza della Cassazione penale n.2365/2012, di conferma dell'assoluzione dell'amministratore della società da parte della Corte d'Appello di Trento, avrebbe accertato che la società agricola Parte_1
disponeva di titoli giuridici validi per tutte le superfici necessarie.
Sulla base di un compiuto esame della richiamata sentenza della Cassazione penale debbono ritenersi infondati sia il motivo d'impugnazione soprindicato (motivo A) sia il motivo relativo alla ritenuta non necessità di un titolo giuridico per l'ottenimento dei premi ( indicato quale motivo C)
In proposito va rilevato che la Corte di Cassazione, con la pronuncia della sentenza n.
42363 del 30/10/2012 ( prodotta da parte appellante solo per estratto e integralmente dalla convenuta ) che ha definito il giudizio, dissentendo dall'interpretazione CP_1
alla quale era pervenuta la Corte territoriale - nella parte in cui aveva ritenuto che qualsiasi disponibilità (anche quella derivante dalla vera e propria occupazione illegittima configurabile come pascolo abusivo), legittima l'agricoltore a richiedere ed ottenere i premi – ha affermato il seguente principio di diritto: “deve ritenersi legittima la normativa nazionale recettiva del reg. C.E n. 1254/1999 nella parte in cui stabilisce che il richiedente i premi previsti dal suddetto regolamento, debba produrre validi titoli giuridici non essendo sufficiente la mera occupazione senza titolo delle superfici foraggere. Per valido titolo giuridico deve intendersi un atto - formato in data antecedente all'esercizio del pascolo - in base al quale l'agricoltore possa dimostrare di essere proprietario (per titolo derivato od originario) della superficie foraggera, ovvero di detenerla in virtù di un contratto (scritto o verbale) stipulato con un terzo proprietario (affitto - comodato enfiteusi - usufrutto ecc.)” ( cfr. fascicolo primo grado appellata doc.9)
La Suprema Corte ha rilevato che la Corte di Giustizia, con la sentenza C-375/08 del
24.06.2010, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale e la ratio legis, ha concluso con l'affermazione che gli Stati membri, disponendo di un margine di pag. 10/16 discrezionalità per quanto riguarda i documenti giustificativi e le prove che si possono pretendere dal richiedente in merito alle superfici foraggere oggetto della sua domanda di aiuti, sono legittimati ad introdurre precisazioni quanto alle prove da fornire a sostegno di una domanda di aiuti facendo riferimento, in particolare, “alle prassi abituali sul loro territorio nel settore dell'agricoltura relative al godimento e all'utilizzazione delle superfici foraggere nonché ai titoli da produrre a proposito di tale utilizzazione” (punto 82).
Il riferimento è all'art. 12, comma 2, lett. b) del reg. n 1254/1999 a norma del quale "2.
Per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto: ... b) della superficie foraggera, cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini".
Due, sono, quindi, secondo la Corte di Giustizia, i presupposti che legittimano l'agricoltore, a richiedere i premi:
1) che possa produrre "titoli" relativi all'utilizzazione delle superfici foraggere;
2) che, in assenza di alcun titolo, possa ugualmente provare di godere ed utilizzare le superfici foraggere in base alle "prassi abituali sul territorio nel settore dell'agricoltura".
La Corte di Giustizia ha, però, anche precisato che la normativa nazionale deve rispondere a due criteri:
1. dev'essere idonea a realizzare gli obiettivi perseguiti, ossia quello di prevenire frodi alla Comunità Europea;
2. dev'essere proporzionata, ossia non deve porre ingiustificati ostacoli al diritto degli allevatori di percepire i premi stabiliti dal regolamento.
La Corte di legittimità, nella richiamata pronuncia n. 42363/2012, ha osservato che, quanto al primo requisito, “deve ritenersi che la Corte di Giustizia abbia voluto attribuire al suddetto termine un significato tecnico giuridico ben preciso, riferendosi a tutte quelle situazioni in base alle quali l'agricoltore o detenga il bene, in virtù di un contratto stipulato con un terzo proprietario (affitto - comodato - enfiteusi - usufrutto ecc.), ovvero ne sia addirittura proprietario. In questi casi, al di là delle eventuali questioni civilistiche sulla regolarità dei contratti, ove l'agricoltore dia la prova di essere legittimo detentore o proprietario (anche ad es. per avere usucapito il bene) dei terreni goduti ed utilizzati, sicuramente ha diritto ai premi”.
pag. 11/16 Quanto al secondo requisito, la Corte ha escluso che qualsiasi disponibilità (anche quella derivante dalla vera e propria occupazione illegittima configurabile come pascolo abusivo), legittimi l'agricoltore a richiedere ed ottenere i premi (“ove si accogliesse
l'interpretazione della Corte territoriale, si finirebbe, da una parte, con il concedere all'agricoltore il premio, ma, dall'altra, lo si dovrebbe sottoporre a processo penale per pascolo abusivo (come ammette la stessa Corte territoriale: pag. 94). Si avrebbe, quindi, un sistema giuridico che, da una parte, tutelerebbe la proprietà privata reprimendo sia penalmente (art. 636 cod. pen.) che civilisticamente (artt. 948 ss e 1168 ss cod. civ.) gli abusi contro di essa perpetrati, ma, dall'altro, premierebbe in denaro
(anche cospicuamente) chi quella proprietà violasse. Ma, è del tutto evidente, che una tale conclusione sottoporrebbe l'intero sistema ad una torsione tale da provocare una sorta di corto circuito giuridico perché, da una parte, incoraggerebbe gli abusi (le occupazioni illegittime) finalizzati ad ottenere cospicui premi, ma, dall'altro, sottoporrebbe quello stesso soggetto premiato, a sanzioni penali e civilistiche) ed ha ritenuto che l'unica ipotesi alternativa a quella della produzione di un valido titolo giuridico, sussumibile entro l'espressione "prassi abituali sul territorio nel settore dell'agricoltura" e che legittima l'agricoltore ad ottenere il premio previsto dal reg.
C.e., sia quella degli usi civici, ossia quei diritti spettanti a una determinata collettività ed aventi ad oggetto specifiche forme di godimento della terra fra cui proprio il cd. pascolativo o ius pascerteli. Tale interpretazione è avvalorata sul piano letterale dal fatto che la Corte di Giustizia ha utilizzato il sintagma "prassi abituali" (che richiama, appunto, le consuetudini) al plurale, con ciò riferendosi, quindi, non ad una prassi unica valevole su tutto il territorio nazionale ma alle prassi vigenti, limitate ad un determinato territorio e della quale possono avvalersi solo i cittadini di quel determinato territorio: il che corrisponde, appunto, alle caratteristiche degli usi civici.
Questa interpretazione appare, invero, pienamente in grado di soddisfare i due criteri indicati dalla Corte di Giustizia, perché solo un sistema che preveda la produzione di legittimi titoli o, comunque, il controllo e la verifica di "prassi abituali" (rectius usi civici), risponde perfettamente all'esigenza di evitare (o, quantomeno limitare e rendere più difficoltose) frodi alla Comunità Europea, frodi facilmente conseguibili ove, invece, si legittimasse l'interpretazione che condiziona l'erogazione dei contributi finanziari pag. 12/16 comunitari soltanto al requisito dell'effettiva disponibilità ed utilizzazione delle aree foraggere appropriate, senza che venga in rilievo il titolo giuridico che legittima il godimento delle aree medesime;
inoltre tale sistema è certamente conforme al criterio della proporzionalità “che esige che i mezzi approntati da una disposizione comunitaria siano idonei a realizzare l'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo” (par. 87 sentenza Corte di Giustizia), dal momento che richiedere, ai fini della possibilità di fruire dei benefici economici in questione, la legittima (e non meramente "effettiva") disponibilità delle aree adibite a pascolo, fornendone la dimostrazione mediante la produzione dei titoli giuridici (siano essi scritti o verbali), o dell'esistenza degli usi civici (nella forma dello ius pascendi) limitati ad un determinato territorio e dei quali possono avvalersi solo i cittadini di quel determinato territorio, soddisfa gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria, in quanto salvaguarda pienamente il principio della parità di trattamento, evitando distorsioni del mercato e della concorrenza (si veda il quindicesimo 'considerando' del regolamento n. 1254/1999) ed impedisce che gli allevatori possano abusivamente sfruttare terreni altrui al fine di eludere la normativa comunitaria relativa a detti regimi, non ponendo oneri eccessivi a carico del coltivatore che detenga legittimamente un pascolo al fine di fruire dei suddetti benefici.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non vi è alcun capo delle sentenze emesse dai giudici penali coperto dal giudicato, in cui si afferma che la conduzione dei fondi agricoli da parte della società agricola è avvenuta in forza di un valido Parte_1 titolo giuridico che ne legittimava l'utilizzazione. Come evidenziato dal giudice di prime cure in relazione ai capi di imputazione 24-26 riferiti al Parte_2
con riferimento alle annualità 2003- 2004 la Cassazione rilevava “ nella
[...]
specie, la questione non riguarda il titolo giuridico ma la disponibilità di territorio nella porzione necessaria alla legittima riscossione dei premi” ( cfr. sentenza pag 31)
Va, dunque, esclusa l'esistenza di un vincolo da giudicato ex art. 654 c.p.p. in relazione alla questione inerente al possesso, da parte dell'appellante, di un titolo che la legittimava all'utilizzo dei fondi agricoli.
Va infine rigettato per infondatezza anche motivo indicato sub B).
pag. 13/16 La documentazione dimessa dall'appellante e in particolare l'attestazione/certificazione del Sindaco di OC di ME del 2005 ( ove viene riferita l'esistenza di un contratto di affitto tra il Comune e la soc. Coop ABICA scarl in base al quale quest'ultima avrebbe pascolato con bestiame in alpeggio per conto terzi) , diversamente da quanto opinato dall'appellante, non consente di ritenere comprovata l'esistenza di un valido titolo giuridico.
In proposito va sottolineata la totale assenza di specifiche allegazioni sul punto ma più ancora la circostanza già evidenziata dalla Suprema Corte nella sentenza indicata che“per valido titolo giuridico deve intendersi un atto- formato in data antecedente all'esercizio del pascolo “ e non, come nel caso di specie, successivamente.
Come correttamente osservato dall'appellata, all'attestazione rilasciata dal Sindaco del
Comune di OC di ME in data 8.3.2005 circa il fatto che le aree assegnate da erano state pascolate nel 2004 “secondo gli usi locali” non può Controparte_4
attribuirsi valore nel senso di legittimare l'utilizzo di tali terreni da parte dell'appellante, trattandosi di mera dichiarazione di scienza emessa quando era già cessata l'occupazione dei terreni, inidonea a supplire all'originaria assenza di un valido titolo di conduzione.
Quanto al riferimento agli “usi locali” svolto dall'appellante in relazione alla nota
8.3.2005 ove viene indicato “Secondo gli usi locali i seguenti mappali: foglio 30 part.116, 124, 142, 287….)( “Il riferimento agli “usi locali” contenuto nell'attestazione/certificazione dell'8 marzo 2005 … induce a ritenere che nell'odierna fattispecie sia comunque soddisfatto il seguente requisito - legittimante la fruizione dei premi de quibus - enucleato dalla Corte di cassazione con la citata sentenza n.
42363/2012: “in assenza di alcun titolo, possa ugualmente provare di godere ed utilizzare le superfici foraggere in base alle prassi abituali sul territorio nel settore dell'agricoltura”: pag. 41 atto di appello.) va osservato che in base alla previsione di cui all'art. 26 della legge n. 1766 del 1927 – in base alla quale “I terreni di uso civico dei
Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione” – l'appellante non può vantare alcun diritto in ordine all'uso civico inerente ai terreni appartenenti al demanio del Comune di OC di pag. 14/16 ME, in quanto non rientrante nella categoria dei cives, ovvero dei cittadini di quel determinato territorio, i quali – secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 42363/2012 - sono gli unici legittimati ad esercitare i diritti suddetti. Invero, la collettività locale, della quale il Comune è ente esponenziale, cui la legge conferisce il potere di godimento su beni comuni, normalmente coincide con l'insieme degli abitanti, che formalmente possono essere identificati con i residenti. Non risulta invero allegato alcun collegamento con tale territorio né risulta che l'azienda agricola avesse la propria sede legale nel Comune di OC di ME . Parte_1
Va infine osservato che l'art. 16 della legge 3 marzo 1988, n. 25 della Regione Abruzzo
(“Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche”) che regola l'utilizzazione delle terre civiche di categoria a), in cui rientrano le aree a pascolo di cui si controverte, ammette la stipula di convenzioni anche con società di capitali a cui possono partecipare, in qualità di soci, persone fisiche o enti pubblici e privati non residenti nel territorio comunale (v. comma 1, lett. c), solo in quanto deliberate dalla
Giunta Regionale, previo parere del Comune o dell'Amministrazione separata frazionale, sulla base di adeguata istruttoria in merito alla valutazione della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive e pascolive.
La sentenza impugnata va dunque integralmente confermata.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo, in correlazione con il valore e la complessità della causa, secondo il dm n.55/2014 (scaglione da
520.001,00 a 1.000.000,00) in assenza di nota spese depositata, vanno poste ad integrale carico di atteso il rigetto Parte_1 dell'impugnazione.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia,
pag. 15/16 definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 251/2023, pubblicata in data 9/02/2023, del Tribunale di Padova:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_1
per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) le spese di lite del presente CP_1
grado liquidate in euro 18.511,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico di Parte_1
[...]
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1610/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Wilma P.IVA_1
Viscardini e l'avv. Gabriele Donà
Appellante contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Bianca P.IVA_2
Peagno, l'avv. Antonella Cusin, l'avv. Francesco Zanlucchi e l'avv. Giacomo Quarneti dell'Avvocatura della Regione Veneto
Appellata
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Appello avverso la sentenza
n. 251/23 pubblicata in data 09/02/2023 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per l'appellante in via pregiudiziale, disporre (se ritenuto necessario) rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE e/o sollevare un incidente di costituzionalità per le causali (sia procedurali che attinenti al merito della causa) come specificate in atti;
in via preliminare, disporre (per quanto occorrer possa) la rimessione in termini ex art. 153, co. 2, e art. 294, co. 2 e 3, c.p.c., per le causali come specificate in atti;
nel merito,
- accertare l'illegittimità del Decreto n. 357 del 28 settembre 2009 dell'
[...] denominato “decadenza totale del premio speciale bovini Controparte_1 maschi e del premio per l'estensivizzazione anno 2004, Iscrizione al registro debitori dell' e recupero delle somme indebitamente percepite, disposta nei confronti CP_1
della (in precedenza, Parte_1 [...]
- CUAA ”; per l'effetto, Controparte_2 P.IVA_1
- disapplicare tale Decreto n. 357/2009 (e, se del caso, tutti quelli connessi); per l'effetto,
- accertare e dichiarare il diritto della Parte_1
i percepire il “premio bovini maschi” e il “premio per l'estensivizzazione” per la
[...] campagna 2004; per l'effetto,
- condannare a pagare tali premi, da essa nelle more recuperati, pari a € CP_1
638.816,81 (ovvero alla diversa somma che risulterà accertata in corso di causa), oltre agli interessi legali dalla data di detto recupero al saldo.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso del 15% per spese generali, accessori di legge e rimborso CU, di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata rigettare l'appello proposto e per l'effetto voglia confermare la sentenza del Tribunale di
Padova n. 251/2023 del 7.2.2023 depositata 9.2.2023;
Con ogni conseguenza in ordine alle spese di causa.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con decreto n. 357/2009 del 28.09.2009 veniva disposta la decadenza della CP_1
(di seguito per brevità anche solo Parte_1
pag. 2/16 ) dai benefici ottenuti, in relazione alle domande presentate Parte_1 nell'anno 2004, per il premio speciale bovini maschi, nonché per la domanda di premio per l'estensivizzazione, per un importo complessivo di € 638.816,81. in forza della ritenuta non corrispondenza tra la superficie foraggera dichiarata e quella effettivamente disponibile per la mancanza di un legittimo titolo di conduzione delle superfici agricole inserite nelle domande presentate dalla società
A fondamento del ricorso si eccepiva la violazione dell'articolo 652 c.p.p. e si sosteneva che la normativa comunitaria, non richiedeva per la concessione dei contributi il possesso di un valido titolo giuridico, ma la mera disponibilità effettiva delle superfici.
Si costituiva , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con sentenza n. 956 del 24 settembre 2020 il per il Veneto dichiarava il proprio CP_3
difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta al giudice ordinario.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione per riproposizione della domanda a seguito di declinatoria della giurisdizione da parte del giudice amministrativo (ex art. 59 L. 69/2009 e art. 11 c.p.a.), ritualmente notificato in data 17.07.2021, la . riassumeva la Parte_1
causa avanti il Tribunale di Padova.
Si costituiva chiedendo in via pregiudiziale l'accertamento della decadenza CP_1
dell'appellante in relazione ai nuovi motivi dell'atto di citazione e in via principale il rigetto delle domande attoree, con l'accertamento della legittimità del decreto di decadenza di AVEPA n. 357 del 28 settembre 2009.
Con la sentenza n. 251/23 il Tribunale di Padova dichiarava l'estinzione della controversia ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. per mancata riassunzione nei termini di legge, “rigettando in ogni caso le domande attoree” e condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure dichiarava l'estinzione del giudizio in applicazione del combinato disposto degli artt. 105, 87 e 11 c.p.a. (pagg.
7-8 sentenza impugnata), e il rigetto della richiesta di rimessione in termini per mancata integrazione del presupposto dell'errore scusabile per causa non imputabile e dichiarava l'inammissibilità per decadenza dei motivi di cui alle lettere A, B e C.
Giudizio di appello
pag. 3/16 Contro la sentenza n. 251/23 del Tribunale di Padova ha interposto tempestivo
[...] insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame con la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello censura la sentenza per aver dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. in conseguenza della violazione degli artt. 105 e 87 c.p.a.
Secondo l'appellante l'interpretazione corretta degli artt. 11, 87, 92 e 105 c.p.a. è nel senso che il termine di tre mesi per la translatio iudicii decorra dal termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del TAR declinatoria della giurisdizione e non come ritenuto dal giudice di prime cure dal termine di tre mesi.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 153, secondo comma, c.p.c. per mancata rimessione in termini, rispetto alla tempestività dell'appello, per errore scusabile. La presunta tardività della domanda proposta dall'appellante non potrebbe essere ad essa imputabile non risultando una giurisprudenza consolidata circa il dimezzamento del termine di riassunzione.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo contesta l'errata declaratoria di inammissibilità dei motivi sub A, B
e C di cui all'atto di citazione in primo grado. Secondo l'appellante la domanda proposta in primo grado avanti il Tribunale di Padova avrebbe dovuto essere considerata domanda nuova e i motivi fatti valere con l'atto di citazione sarebbero ammissibili collocandosi al di fuori della questione della translatio iudicii. Le domande nuove sarebbero state poste nel rispetto dei termini ordinari di prescrizione rendendo ammissibile anche la relativa documentazione probatoria. Pertanto : A) lamenta pag. 4/16 l'erronea valutazione delle risultanze processuali e la violazione dell'art. 654 c.p.p. essendo stato escluso il carattere vincolante nel giudizio civile del giudicato penale relativo all'accertamento dell'esistenza di validi titoli giuridici per le superfici dichiarate dall'appellante per l'anno 2004. B) censura la sentenza nel punto in cui avrebbe valutato erroneamente i documenti depositati nel corso del giudizio di primo grado attestanti l'esistenza di validi titoli giuridici per le superfici dichiarate dalla Parte_1
(documentazione comprovante l'esistenza di validi titoli giuridici, il trasporto dei bovini sui pascoli, nonché l'effettivo pascolamento su tali superfici); C) rileva la non necessità di un valido titolo giuridico tenuto conto che la mancanza del titolo non escluderebbe per gli allevatori la possibilità di avere diritto ai premi nel caso in cui vi sia l'utilizzazione effettiva dei terreni.
Ragioni della decisione.
I. sull'asserita erroneità della declaratoria di estinzione del giudizio
Il motivo d'impugnazione deve ritenersi infondato.
La sentenza del Tribunale di Padova ha correttamente dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado per mancata riassunzione della causa nei termini di legge.
Secondo l'art. 11, comma 2, c.p.a. “quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.
E, in virtù del combinato disposto degli artt. 105, comma 2, 87, comma 3, e 92, comma
3, c.p.a. il termine per proporre appello avverso la sentenza declinatoria della giurisdizione è dimezzato rispetto ai termini ordinari ( cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11 ottobre 2016, n. 4196; V, 18 luglio 2017, n. 3544). Da ultimo “ Il termine dimidiato per
l'impugnazione di una sentenza del tribunale amministrativo regionale che abbia declinato la giurisdizione o la competenza, previsto dal combinato disposto degli artt.
87, comma 3, e 105 del codice del processo amministrativo, è perentorio e la sua inosservanza comporta l'irricevibilità del successivo ricorso in appello. Il giudice
pag. 5/16 amministrativo, nel valutare la tempestività dell'impugnazione, deve applicare rigorosamente il dimezzamento dei termini processuali stabilito dalla legge per tale tipologia di provvedimenti, senza possibilità di deroghe o eccezioni. Il rispetto del termine dimidiato costituisce un presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'appello, a tutela del principio di ragionevole durata del processo e della certezza dei rapporti giuridici. La mancata osservanza del termine dimidiato, pertanto, comporta l'irricevibilità dell'impugnazione, indipendentemente dalla valutazione del merito della controversia.” ( consiglio di Stato n.7750/2023).
In particolare, l'art. 105, comma 2, c.p.a. dispone che “nei giudizi di appello contro i provvedimenti che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio di cui all'articolo 87, comma 3”.
E l'articolo 87 comma 3 c.p.a. prevede che nei procedimenti in camera di consiglio
“tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”.
Diversamente da quanto osservato dall'appellante va evidenziato come a sostegno della tesi sostenuta dal giudice di prime cure, e dunque del termine dimidiato per la proponibilità di un'impugnazione di una sentenza con la quale il TAR abbia declinato la giurisdizione l'art. 105, co. 2, c.p.a. rinvia integralmente alla disciplina del rito in camera di consiglio di cui all'art. 87, co. 3, c.p.a. e, dunque, anche alla regola eccezionale sulla dimidiazione dei termini Sul punto è gia stato osservato che• anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 15.11.2011, n. 195 (cd. “correttivo al codice del processo amministrativo”), la regola del dimezzamento, introdotta dall'art. 87, co. 3,
c.p.a., doveva intendersi riferita al «solo giudizio di primo grado, non potendosi considerare “ricorso introduttivo” quello che introduce un'impugnazione interna a un processo già iniziato, ossia il ricorso in appello»;
• il d.lgs. n. 195/2011 ha semplicemente confermato siffatta esegesi poiché, nel novellare l'art. 87, co. 3 c.p.a., lungi dall'introdurre una norma di sostanziale interpretazione autentica, ha soltanto ricondotto ad unità, in virtù dell'inserimento della locuzione incidentale «nei giudizi di primo grado», una dizione legislativa «che, invece,
pag. 6/16 indicava le singole fasi in cui eventualmente può svilupparsi il giudizio di primo grado»;
• pertanto, sul punto, non può accogliersi «l'istanza di parte ricorrente volta ad ottenere il beneficio dell'errore scusabile, … perché non ricorrono le oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto di cui all'art. 37 c.p.a., attese le motivazioni suddette sulla non equivoca disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 105, 2° comma, e
87, 3° comma, del c.p.a.».( in questi termini sentenza C.g.a. 29.3.2012, n. 361).
Tenuto conto che nel caso di specie con sentenza n. 956 pubblicata il 19.10.2020 (e non notificata) il Tar Veneto (sezione seconda) accoglieva l'eccezione di difetto di giurisdizione e declinava la giurisdizione in favore del Giudice Ordinario. E, come osservato dal giudice di prime cure, la pronuncia passava in giudicato in data 19.1.2021
e conseguentemente doveva essere riassunta entro il termine perentorio del 19.4.2021.
Poichè l'atto di citazione in riassunzione avanti al Tribunale di Padova è stato tardivamente notificato in data 19.7.2021 il giudice di prime cure ha dichiarato l'estinzione ex art.307 comma 4 c.p.c. con riferimento alla domanda già proposta avanti al Tar Veneto.
2) asserita Violazione/errata applicazione dell'art. 153, co. 2 c.p.c. per mancata rimessione in termini per errore scusabile
Deve perimenti ritenersi infondato il secondo motivo d'impugnazione.,
Come correttamente indicato dal giudice di prime cure non vi sono elementi per sostenere l'errore scusabile rispetto alla scadenza del termine processuale tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale sul punto come supra indicato vieppiù tenuto conto che la decadenza non è stata determinata da “un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà' (cfr.
Cass.civ, n. 19384/2023).
3) sull'asserita erronea declaratoria di inammissibilità dei motivi sub A, B, C di cui all'atto di citazione in primo grado (e della documentazione a essi afferente).
Il motivo di appello va rigettato.
In proposito va rilevato come il tribunale ha ritenuto correttamente l'inammissibilità della domanda relativa al carattere vincolante del giudicato penale relativo all'accertamento dell'esistenza di validi titoli giuridici per le superfici dichiarate da pag. 7/16 per l'anno 2004 ( motivo di diritto sub A in primo grado), della domanda Parte_1 relativa alla valutazione dell'esistenza di validi titoli giuridici per le superfici dichiarate da per l'anno 2004 ( motivo sub B) e infine dell'eccezione relativa alla Parte_1
violazione del primato del diritto comunitario sul diritto nazionale.(motivo sub C) non solo perché tali ragioni andavano introdotte in sede amministrativa, come ritenuto dal giudice di prime cure, ma altresì sulla base del dirimente rilievo che nel caso di specie le doglianze asseritamente introdotte quali nuovi motivi ( motivi sub. A- B e C) in realtà risultavano tutte già dedotte avanti al giudice amministrativo in quanto inserite nei motivi di ricorso e nei punti 1-3 della prima memoria di replica del 5 marzo 2020 ( cfr. fascicolo primo grado documenti allegato all'atto di appello).
Ciò posto rileva il Collegio come le ragioni poste a base della domanda di in Parte_1
ordine al diritto a percepire il premio bovini maschi e per l'estensivizzazione per la compagna 2004 e della domanda di condanna di a restituire i premi dalla stessa CP_1
recuperati formulate avanti al Tribunale di Padova sono costituite:
1. dall'asserita vincolatività del giudicato penale di cui alla sentenza della Corte di cassazione n.42363/2012 e della sentenza della Corte d'appello di Trento n.81/2011 in relazione all'accertamento del fatto che disponeva di titoli giuridici validi per Parte_1
tutte le superfici necessarie;
2. dalla prova fornita dalla documentazione già depositata nei procedimenti penali e comprovante l'esistenza dei validi titoli giuridici;
3. l'assunto per cui poteva legittimamente percepire i premi anche chi non disponesse di un titolo giuridico valido ma poteva dimostrare di aver concretamente usufruito dei pascoli dichiarati.
Ebbene tali ragioni sono le medesime poste a base della domanda proposta avanti al Tar
Veneto per la declaratoria di illegittimità della decadenza di cui al decreto direttore
AVEPA n.357/2009
In proposito va rilevato come in ipotesi di translatio iudicii non è precluso alla parte di formulare al momento della prosecuzione anche una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta e in tal caso l'atto di prosecuzione, oltre a produrre gli effetti di cui all'art. 11 del d.lgs n. 104/2010 rispetto alla domanda pag. 8/16 originariamente formulata, avrà anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio, limitatamente al diverso petitum e alla diversa causa petendi, sicché detta autonoma domanda sarà ammissibile ma rispetto alla stessa, proprio perché nuova, non potranno operare gli effetti che discendono dalla translatio (v. in senso conforme Cass. n. 15223 del 22/07/2016).
Ciò tuttavia presuppone che vanga proposta una domanda fondata su fatti costitutivi diversi da quelli inizialmente prospettati nel processo amministrativo. Nel caso di specie la controversia ha per oggetto l'accertamento dei presupposti richiesti per l'erogazione dei benefici, rispetto ai quali nessuna discrezionalità è attribuita all'amministrazione ai fini della loro concessione e per tale ragione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e in presenza di un diritto cd. eterodeterminato, qual
è il diritto di credito fatto valere dalla società e contestato da , nulla impediva CP_1 all'appellante di proporre dinanzi al giudice ordinario una domanda nuova, allegando a sostegno della sua pretesa fatti nuovi e diversi da quello originariamente dedotti.
Senonchè come più sopra osservato non vi è stata alcuna deduzione di fatti nuovi e diversi da quelli originariamente avanti al giudice amministrativo.
Ciò posto, se purtuttavia l'atto di citazione proposto avanti al Tribunale deve considerarsi quale atto introduttivo di un nuovo giudizio in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale più favorevole che ha sul punto osservato che “In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo "ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto” (così Cass. sez lavoro n.
N.26768/2019), vanno comunque ritenute infondate le ragioni poste a base della domanda proposta dalla società agricola Parte_1
pag. 9/16 L'appellante denuncia la violazione dell'art. 654 cod. proc. pen., che prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ha efficacia di giudicato nel giudizio civile in cui si controverte intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti che furono oggetto del giudizio penale, assumendo quale presupposto che la sentenza della Cassazione penale n.2365/2012, di conferma dell'assoluzione dell'amministratore della società da parte della Corte d'Appello di Trento, avrebbe accertato che la società agricola Parte_1
disponeva di titoli giuridici validi per tutte le superfici necessarie.
Sulla base di un compiuto esame della richiamata sentenza della Cassazione penale debbono ritenersi infondati sia il motivo d'impugnazione soprindicato (motivo A) sia il motivo relativo alla ritenuta non necessità di un titolo giuridico per l'ottenimento dei premi ( indicato quale motivo C)
In proposito va rilevato che la Corte di Cassazione, con la pronuncia della sentenza n.
42363 del 30/10/2012 ( prodotta da parte appellante solo per estratto e integralmente dalla convenuta ) che ha definito il giudizio, dissentendo dall'interpretazione CP_1
alla quale era pervenuta la Corte territoriale - nella parte in cui aveva ritenuto che qualsiasi disponibilità (anche quella derivante dalla vera e propria occupazione illegittima configurabile come pascolo abusivo), legittima l'agricoltore a richiedere ed ottenere i premi – ha affermato il seguente principio di diritto: “deve ritenersi legittima la normativa nazionale recettiva del reg. C.E n. 1254/1999 nella parte in cui stabilisce che il richiedente i premi previsti dal suddetto regolamento, debba produrre validi titoli giuridici non essendo sufficiente la mera occupazione senza titolo delle superfici foraggere. Per valido titolo giuridico deve intendersi un atto - formato in data antecedente all'esercizio del pascolo - in base al quale l'agricoltore possa dimostrare di essere proprietario (per titolo derivato od originario) della superficie foraggera, ovvero di detenerla in virtù di un contratto (scritto o verbale) stipulato con un terzo proprietario (affitto - comodato enfiteusi - usufrutto ecc.)” ( cfr. fascicolo primo grado appellata doc.9)
La Suprema Corte ha rilevato che la Corte di Giustizia, con la sentenza C-375/08 del
24.06.2010, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale e la ratio legis, ha concluso con l'affermazione che gli Stati membri, disponendo di un margine di pag. 10/16 discrezionalità per quanto riguarda i documenti giustificativi e le prove che si possono pretendere dal richiedente in merito alle superfici foraggere oggetto della sua domanda di aiuti, sono legittimati ad introdurre precisazioni quanto alle prove da fornire a sostegno di una domanda di aiuti facendo riferimento, in particolare, “alle prassi abituali sul loro territorio nel settore dell'agricoltura relative al godimento e all'utilizzazione delle superfici foraggere nonché ai titoli da produrre a proposito di tale utilizzazione” (punto 82).
Il riferimento è all'art. 12, comma 2, lett. b) del reg. n 1254/1999 a norma del quale "2.
Per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto: ... b) della superficie foraggera, cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini".
Due, sono, quindi, secondo la Corte di Giustizia, i presupposti che legittimano l'agricoltore, a richiedere i premi:
1) che possa produrre "titoli" relativi all'utilizzazione delle superfici foraggere;
2) che, in assenza di alcun titolo, possa ugualmente provare di godere ed utilizzare le superfici foraggere in base alle "prassi abituali sul territorio nel settore dell'agricoltura".
La Corte di Giustizia ha, però, anche precisato che la normativa nazionale deve rispondere a due criteri:
1. dev'essere idonea a realizzare gli obiettivi perseguiti, ossia quello di prevenire frodi alla Comunità Europea;
2. dev'essere proporzionata, ossia non deve porre ingiustificati ostacoli al diritto degli allevatori di percepire i premi stabiliti dal regolamento.
La Corte di legittimità, nella richiamata pronuncia n. 42363/2012, ha osservato che, quanto al primo requisito, “deve ritenersi che la Corte di Giustizia abbia voluto attribuire al suddetto termine un significato tecnico giuridico ben preciso, riferendosi a tutte quelle situazioni in base alle quali l'agricoltore o detenga il bene, in virtù di un contratto stipulato con un terzo proprietario (affitto - comodato - enfiteusi - usufrutto ecc.), ovvero ne sia addirittura proprietario. In questi casi, al di là delle eventuali questioni civilistiche sulla regolarità dei contratti, ove l'agricoltore dia la prova di essere legittimo detentore o proprietario (anche ad es. per avere usucapito il bene) dei terreni goduti ed utilizzati, sicuramente ha diritto ai premi”.
pag. 11/16 Quanto al secondo requisito, la Corte ha escluso che qualsiasi disponibilità (anche quella derivante dalla vera e propria occupazione illegittima configurabile come pascolo abusivo), legittimi l'agricoltore a richiedere ed ottenere i premi (“ove si accogliesse
l'interpretazione della Corte territoriale, si finirebbe, da una parte, con il concedere all'agricoltore il premio, ma, dall'altra, lo si dovrebbe sottoporre a processo penale per pascolo abusivo (come ammette la stessa Corte territoriale: pag. 94). Si avrebbe, quindi, un sistema giuridico che, da una parte, tutelerebbe la proprietà privata reprimendo sia penalmente (art. 636 cod. pen.) che civilisticamente (artt. 948 ss e 1168 ss cod. civ.) gli abusi contro di essa perpetrati, ma, dall'altro, premierebbe in denaro
(anche cospicuamente) chi quella proprietà violasse. Ma, è del tutto evidente, che una tale conclusione sottoporrebbe l'intero sistema ad una torsione tale da provocare una sorta di corto circuito giuridico perché, da una parte, incoraggerebbe gli abusi (le occupazioni illegittime) finalizzati ad ottenere cospicui premi, ma, dall'altro, sottoporrebbe quello stesso soggetto premiato, a sanzioni penali e civilistiche) ed ha ritenuto che l'unica ipotesi alternativa a quella della produzione di un valido titolo giuridico, sussumibile entro l'espressione "prassi abituali sul territorio nel settore dell'agricoltura" e che legittima l'agricoltore ad ottenere il premio previsto dal reg.
C.e., sia quella degli usi civici, ossia quei diritti spettanti a una determinata collettività ed aventi ad oggetto specifiche forme di godimento della terra fra cui proprio il cd. pascolativo o ius pascerteli. Tale interpretazione è avvalorata sul piano letterale dal fatto che la Corte di Giustizia ha utilizzato il sintagma "prassi abituali" (che richiama, appunto, le consuetudini) al plurale, con ciò riferendosi, quindi, non ad una prassi unica valevole su tutto il territorio nazionale ma alle prassi vigenti, limitate ad un determinato territorio e della quale possono avvalersi solo i cittadini di quel determinato territorio: il che corrisponde, appunto, alle caratteristiche degli usi civici.
Questa interpretazione appare, invero, pienamente in grado di soddisfare i due criteri indicati dalla Corte di Giustizia, perché solo un sistema che preveda la produzione di legittimi titoli o, comunque, il controllo e la verifica di "prassi abituali" (rectius usi civici), risponde perfettamente all'esigenza di evitare (o, quantomeno limitare e rendere più difficoltose) frodi alla Comunità Europea, frodi facilmente conseguibili ove, invece, si legittimasse l'interpretazione che condiziona l'erogazione dei contributi finanziari pag. 12/16 comunitari soltanto al requisito dell'effettiva disponibilità ed utilizzazione delle aree foraggere appropriate, senza che venga in rilievo il titolo giuridico che legittima il godimento delle aree medesime;
inoltre tale sistema è certamente conforme al criterio della proporzionalità “che esige che i mezzi approntati da una disposizione comunitaria siano idonei a realizzare l'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo” (par. 87 sentenza Corte di Giustizia), dal momento che richiedere, ai fini della possibilità di fruire dei benefici economici in questione, la legittima (e non meramente "effettiva") disponibilità delle aree adibite a pascolo, fornendone la dimostrazione mediante la produzione dei titoli giuridici (siano essi scritti o verbali), o dell'esistenza degli usi civici (nella forma dello ius pascendi) limitati ad un determinato territorio e dei quali possono avvalersi solo i cittadini di quel determinato territorio, soddisfa gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria, in quanto salvaguarda pienamente il principio della parità di trattamento, evitando distorsioni del mercato e della concorrenza (si veda il quindicesimo 'considerando' del regolamento n. 1254/1999) ed impedisce che gli allevatori possano abusivamente sfruttare terreni altrui al fine di eludere la normativa comunitaria relativa a detti regimi, non ponendo oneri eccessivi a carico del coltivatore che detenga legittimamente un pascolo al fine di fruire dei suddetti benefici.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non vi è alcun capo delle sentenze emesse dai giudici penali coperto dal giudicato, in cui si afferma che la conduzione dei fondi agricoli da parte della società agricola è avvenuta in forza di un valido Parte_1 titolo giuridico che ne legittimava l'utilizzazione. Come evidenziato dal giudice di prime cure in relazione ai capi di imputazione 24-26 riferiti al Parte_2
con riferimento alle annualità 2003- 2004 la Cassazione rilevava “ nella
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specie, la questione non riguarda il titolo giuridico ma la disponibilità di territorio nella porzione necessaria alla legittima riscossione dei premi” ( cfr. sentenza pag 31)
Va, dunque, esclusa l'esistenza di un vincolo da giudicato ex art. 654 c.p.p. in relazione alla questione inerente al possesso, da parte dell'appellante, di un titolo che la legittimava all'utilizzo dei fondi agricoli.
Va infine rigettato per infondatezza anche motivo indicato sub B).
pag. 13/16 La documentazione dimessa dall'appellante e in particolare l'attestazione/certificazione del Sindaco di OC di ME del 2005 ( ove viene riferita l'esistenza di un contratto di affitto tra il Comune e la soc. Coop ABICA scarl in base al quale quest'ultima avrebbe pascolato con bestiame in alpeggio per conto terzi) , diversamente da quanto opinato dall'appellante, non consente di ritenere comprovata l'esistenza di un valido titolo giuridico.
In proposito va sottolineata la totale assenza di specifiche allegazioni sul punto ma più ancora la circostanza già evidenziata dalla Suprema Corte nella sentenza indicata che“per valido titolo giuridico deve intendersi un atto- formato in data antecedente all'esercizio del pascolo “ e non, come nel caso di specie, successivamente.
Come correttamente osservato dall'appellata, all'attestazione rilasciata dal Sindaco del
Comune di OC di ME in data 8.3.2005 circa il fatto che le aree assegnate da erano state pascolate nel 2004 “secondo gli usi locali” non può Controparte_4
attribuirsi valore nel senso di legittimare l'utilizzo di tali terreni da parte dell'appellante, trattandosi di mera dichiarazione di scienza emessa quando era già cessata l'occupazione dei terreni, inidonea a supplire all'originaria assenza di un valido titolo di conduzione.
Quanto al riferimento agli “usi locali” svolto dall'appellante in relazione alla nota
8.3.2005 ove viene indicato “Secondo gli usi locali i seguenti mappali: foglio 30 part.116, 124, 142, 287….)( “Il riferimento agli “usi locali” contenuto nell'attestazione/certificazione dell'8 marzo 2005 … induce a ritenere che nell'odierna fattispecie sia comunque soddisfatto il seguente requisito - legittimante la fruizione dei premi de quibus - enucleato dalla Corte di cassazione con la citata sentenza n.
42363/2012: “in assenza di alcun titolo, possa ugualmente provare di godere ed utilizzare le superfici foraggere in base alle prassi abituali sul territorio nel settore dell'agricoltura”: pag. 41 atto di appello.) va osservato che in base alla previsione di cui all'art. 26 della legge n. 1766 del 1927 – in base alla quale “I terreni di uso civico dei
Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione” – l'appellante non può vantare alcun diritto in ordine all'uso civico inerente ai terreni appartenenti al demanio del Comune di OC di pag. 14/16 ME, in quanto non rientrante nella categoria dei cives, ovvero dei cittadini di quel determinato territorio, i quali – secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 42363/2012 - sono gli unici legittimati ad esercitare i diritti suddetti. Invero, la collettività locale, della quale il Comune è ente esponenziale, cui la legge conferisce il potere di godimento su beni comuni, normalmente coincide con l'insieme degli abitanti, che formalmente possono essere identificati con i residenti. Non risulta invero allegato alcun collegamento con tale territorio né risulta che l'azienda agricola avesse la propria sede legale nel Comune di OC di ME . Parte_1
Va infine osservato che l'art. 16 della legge 3 marzo 1988, n. 25 della Regione Abruzzo
(“Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche”) che regola l'utilizzazione delle terre civiche di categoria a), in cui rientrano le aree a pascolo di cui si controverte, ammette la stipula di convenzioni anche con società di capitali a cui possono partecipare, in qualità di soci, persone fisiche o enti pubblici e privati non residenti nel territorio comunale (v. comma 1, lett. c), solo in quanto deliberate dalla
Giunta Regionale, previo parere del Comune o dell'Amministrazione separata frazionale, sulla base di adeguata istruttoria in merito alla valutazione della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive e pascolive.
La sentenza impugnata va dunque integralmente confermata.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo, in correlazione con il valore e la complessità della causa, secondo il dm n.55/2014 (scaglione da
520.001,00 a 1.000.000,00) in assenza di nota spese depositata, vanno poste ad integrale carico di atteso il rigetto Parte_1 dell'impugnazione.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia,
pag. 15/16 definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 251/2023, pubblicata in data 9/02/2023, del Tribunale di Padova:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_1
per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) le spese di lite del presente CP_1
grado liquidate in euro 18.511,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico di Parte_1
[...]
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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