Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 12537/2024 tra le parti:
ATTORE
DI CASE PER Parte_1 LAVORATORI IN BOLOGNA (C.F.: ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. VILLANI PIERO;
− Domicilio: VIA BROCCAINDOSSO 4/A 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Piero Villani
CONVENUTO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
− Difesa: Avv. MANFERRARI PAOLO
− Domicilio: VIA MAZZINI, 170 40139 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Paolo Manferrari
Decisa a Bologna il 22/01/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“dichiarare risolto il contratto di assegnazione 6.12.2006, condannare il Signor CP_1 alla restituzione dell'alloggio nel più breve tempo, anche al fine di consentire alla
[...] Cooperativa di riassegnare lo stesso ad altri soci, tramite il bando previsto dallo Statuto, condannare altresì il Signor al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 1.011,12, oltre al rimborso della somma di € 577,60 per i
[...] consumi Elca, nonché delle somme ulteriori maturande, sino alla restituzione dell'alloggio, oltre ad interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo”
Convenuto:
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
di case per lavoratori in Bologna allega: Parte_1
1) scrittura privata 6 dicembre 2006 con cui ha concesso in godimento a CP_1 l'immobile meglio descritto in atti;
[...] 2) l'inadempimento di che non ha pagato il canone da giugno 2024 Controparte_1 a settembre 2024.
Pertanto, e il di case per lavoratori in Parte_1 Parte_1 Bologna chiede che la scrittura privata 6 dicembre 2006 sia risolta, che Controparte_1 sia condannato al rilascio dell'immobile che ne costituisce oggetto e al pagamento delle somme dovute. si difende eccependo: Controparte_1
1) il malfunzionamento della caldaia a partire da aprile 2024;
2) di aver pagato quanto dovuto.
Pertanto, chiede il rigetto della domanda. Controparte_1
2.
Premesso che sussiste la competenza per materia del Tribunale ai sensi dell'art. 21 cpc (trattandosi del godimento di un immobile), la domanda è fondata.
Premesso che parte ricorrente non ha dimostrato di aver sostenuto le spese per le utenze in sua vece, ha dimostrato di aver pagato in data 10 dicembre 2024 i Controparte_1 canoni per cui era stato allegato l'inadempimento.
Ai sensi dell'art. 1453 comma III cc, tuttavia, dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
2 Nel caso di specie, ha pagato successivamente alla notifica del ricorso. Controparte_1
La risoluzione è stata chiesta in forza di clausola risolutiva espressa, ma opererebbe anche nel caso si ritenga applicabile l'art. 5 L n. 392/1978.
Premesso che non ha sostenuto costi per la sostituzione della caldaia, Controparte_1 anche ammettendo che vi sia stata una riduzione del godimento dell'immobile per il suo malfunzionamento nel periodo estivo, questa non avrebbe potuto comunque legittimare il totale azzeramento del canone da corrispondere.
Venuto meno il titolo che fondava la sua detenzione qualificata, l'immobile dovrà essere rilasciato.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la risoluzione della scrittura privata 6 dicembre 2006 tra le parti;
2) condanna a rilasciare a parte ricorrente l'immobile oggetto della Controparte_1 scrittura privata sub 1);
3) rigetta le altre domande;
4) condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate Controparte_1 in euro 1.125,00 (di cui 125,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 22/01/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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