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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Stefania Coppo, alla pubblica udienza del 5.2.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9573/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. MAIOLICA LEONARDO Parte_1
MAIOLICA e avv. PAOLA MIRIAM come da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
PETRILLO CONCETTA come da procura in atti
- resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della malattia professionale
“sindrome del tunnel carpale bilaterale con sofferenza nel nervo mediano di grado II” sulla base della domanda amministrativa presentata in data 2.4.2021 e rigettata per carenza di documentazione medica.
Parte ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver lavorato dal 01/04/1992 al 12/07/2019 con qualifica di “operaio” sulla base di contratti di lavoro subordinato di tipo indeterminato a tempo pieno e svolgendo le mansioni di manovale edile, muratore in pietra e mattoni, meccanico, autista e magazziniere alle dipendenze di varie società: “ cod. fisc. CP_2
, “ cod. fisc. “ P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
cod. fisc.: “ cod. fisc.
[...] P.IVA_3 Controparte_5
come dettagliatamete indicate nel mod. C/2 storico, nelle buste paga e P.IVA_4
nell'estratto contributivo in atti;
- che l'attività lavorativa espletata dal ricorrente era consistita “nella produzione di grandi sforzi nel sollevamento, movimentazione manuale dei carichi, flessione ripetute del rachide data dalla installazione e posa di materiali nonché nello spostamento degli stessi da un luogo all'altro, nella assidua assunzione di posizioni non erette nello svolgimento della stessa, nello espletamento delle mansioni lavorative alle intemperie ed in ambienti umidi e non salubri e nell'utilizzo e spostamento di strumenti come martelli pneumatici, trapani, betumiere, secchi di calce e cemento, utensili di ferro ecc. con diretto contatto con materiali e polveri nocive di vario genere, e per l'attività di magazziniere nel caricare e scaricare colli di merci, ovvero collocare, sollevare, accatastare e impilare la merce in magazzino”;
- che il ricorrente svolgeva dette usuranti mansioni lavorative dal lunedì al venerdì, per almeno 8 ore al giorno, dalle ore 07:00 alle 16:00, (con pausa pranzo), talvolta anche il sabato, come indicato nelle buste paga, mod C/2 storico ed estratto contributivo prodotti in atti;
2 - che durante l'anno 2019, a seguito dell'espletamento delle suddette mansioni, il ricorrente lamentava la “sindrome del tunnel carpale bilaterale con sofferenza nel nervo mediano di grado II” causato da un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, movimenti ripetitivi e ciclici di torsione e impatto dei polsi durante l'attività lavorativa.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che le patologie descritte e sofferte dal ricorrente sono conseguenti e derivanti dall'attività lavorativa precisata in premessa e, quindi, il riconoscimento della malattia professionale ex D.P.R. n. 1124 del 1965 per le patologie denunciate. II. Di conseguenza, riconoscersi in capo al ricorrente una percentuale di danno biologico compresa tra l'8% ed il 10%, ovvero diversa percentuale, maggiore o minore, per la malattia professionale oggetto di causa e specificata in premessa, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del
02/04/2021 ovvero da altra data stabilita dal Magistrato, anche a seguito di CTU medico-legale di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. III. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.lgs.
38/2000 e della normativa vigente, ai fini della determinazione del danno biologico complessivo, computarsi la percentuale di danno biologico riconosciuta per la malattia professionale oggetto di causa sulla rendita vitalizia pari al 36% goduta dal ricorrente, a decorrere dalla CP_1 presentazione della domanda amministrativa del 02/04/2021 ovvero da altra data stabilita dal
Magistrato, anche a seguito di CTU medico-legale di cui si chiede sin d'ora l'ammissione”.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
2. In generale, va osservato che in materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno
1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l comprenda le CP_1
patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93).
3 Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio
2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo
è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al
16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Va ulteriormente chiarito che per le patologie non tabellate e ad origine multifattoriale, come quella in esame, “la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (cfr. Cass. n. 11128/04), specificando altresì che “il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione;
e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (cfr.
Cass. 12909/00).
In sintesi, la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità o, comunque di ragionevole probabilità (cfr. Cass. civ., n. 4665, 27/03/03; Cass. n. 19047/2006).
Pertanto, ai fini della valutazione del rischio lavorativo per il riconoscimento delle malattie professionali non tabellate, che non godono della presunzione legale d'origine, è necessario che il lavoratore provi l'esposizione lavorativa al rischio dal
4 quale deriva la patologia denunciata come professionale in modo adeguato per intensità, durata e modalità di azione.
Inoltre, la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità o, comunque di ragionevole probabilità (cfr. Cass. civ., n. 4665, 27/03/03; Cass. n. 19047/2006).
3. La presente controversia concerne il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata dal lavoratore e contratta, secondo la tesi della ricorrente, a causa dell'attività lavorativa di operaio edile alle dipendenze di vari datori di lavoro come documentati nel modello C2 storico e nell'estratto contributivo. Nella fattispecie in esame è stata altresì disposta la CTU medico-legale per accertare “- se la malattia denunciata, come descritta in ricorso, sia o meno conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente e se si ponga in rapporto causale diretto e prevalente con l'esercizio di una delle lavorazioni di cui agli artt. 1-206-
207-208 del T.U. n. 1124/65 e successive modifiche;
- in caso affermativo, se dalla malattia professionale denunciata siano derivati postumi di invalidità permanente, ovvero, qualora richiesto, temporanea;
- in caso affermativo, determini il consulente l'entità dello stato invalidante derivante dalla malattia professionale in termini di percentuale indennizzabile in riferimento alle tabelle delle menomazioni per danno biologico (d.m. del CP_1
12.7.2000).- specifichi la percentuale relativa a ciascuna patologia riscontrata e la data di decorrenza dello stato invalidante con specifico riferimento alla sussistenza dello stesso alla data di denuncia della malattia professionale e facendo riferimento ad eventuali mutamenti nel tempo di tale stato invalidante, nel senso di miglioramento o di aggravamento della patologia;
- descriva gli eventi precedenti morbosi del periziando e se questi concorrano o meno aggravare il grado di riduzione dell'integrità psicofisica, tenendo conto della genesi lavorativa o meno di detti precedenti, indicando il criterio valutativo adottato”.
Il C.T.U., visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta, con argomentazioni condivisibili, in quanto analitiche e prive di contraddizioni, ha accertato che il ricorrente è affetto da “sindrome del tunnel carpale bilaterale” ed ha accertato la sussistenza del nesso causale tra tale malattia e l'attività lavorativa. 5 In particolare, nell'elaborato peritale viene precisato in relazione al collegamento causale tra sindrome del tunnel carpale bilaterale e l'attività lavorativa di operaio edile che: “Sono soddisfatti: il criterio cronologico, trattandosi di attività lavorativa svolta ininterrottamente per 17 anni (stando a quanto indicato nel ricorso introduttivo), si tratta di lasso di tempo assai ampio e da ritenersi sicuramente idoneo a favorire l'insorgenza di protrusioni discali del tratto lombare;
il criterio di idoneità quali/quantitativa trattandosi di attività lavorativa idonea a favorire protrusioni discali ed eventuali processi artrosici del tratto lombo-sacrale. Vi è corrispondenza anche con il criterio topografico: tale tipo di attività lavorativa genera lesioni proprio a carico degli arti superiori, sede su cui si sono verificate le patologie di cui si discute;
criterio modale, manifestandosi la patologia nei modi
e nei tempi che è comunemente lecito attendersi sulla scorta del parametro della comune esperienza medica. E' di facile individuazione l'agente professionale causa della patologia;
si tratta della movimentazione manuale dei carichi;
dell'utilizzo di strumenti vibranti ed in particolare i microtraumi conseguenti al loro utilizzo e dell'esecuzione di movimenti ripetitivi con sistema mano-braccio”.
Il CTU ha altresì accertato che dalla patologia in questione è derivata una menomazione della integrità psico-fisica pari al 6% valutata ai sensi del D.Lgs
23.2.2000 n. 38 dalla data di presentazione della domanda in fase amministrativa.
Inoltre, considerato che il ricorrente era già portatore di una menomazione precedente dell'integrità psico-fisica pari al 36%, il CTU ha correttamente attribuito la conclusiva percentuale invalidante del 39%, tenuto conto della valutazione complessiva dell'incidenza del complesso menomativo sull'integrità psico-fisica dell'interessato.
Le risultanze della CTU medica, tra l'altro non oggetto di osservazioni critiche delle parti, appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Pertanto, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, di conseguenza, accertata la natura professionale della patologia di cui è affetto il ricorrente con una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 6%, condanna l' a CP_1
alla riliquidazione della rendita nella misura del 39% (rispetto alla precedente
6 rendita già in godimento nella misura del 36%) oltre interessi legali dal 121° CP_1
giorno successivo a quello della domanda amministrativa (2.4.2021) fino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) accerta la natura professionale della patologia di cui è affetta il ricorrente con una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna l' a alla riliquidazione della rendita nella misura del 39% (rispetto alla CP_1 precedente già in godimento nella misura del 36%) con decorrenza dalla domanda amministrativa (2.4.2021), oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente CP_1
che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Aversa, 5.2.2025
IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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