Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Pagliari Anna Maria Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa Giammusso Anna Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 2992/2023 riservato in decisione alla udienza cartolare del 13-2-2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, via Marianna Dionigi n. 57, presso lo studio dell'Avv. Matteo Santini che lo rappresenta e difende, per procura allegata telematicamente all'atto di appello - appellante.
E Avv. , nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma, Piazza Euclide n. 47, rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c. - appellata. E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma – Intervenuto. Fatto e diritto
, con ricorso depositato in data 9-6-2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza definitiva n. 7363/2023 depositata il 10-5-2023, con la quale il Tribunale ordinario di Roma, nel giudizio di separazione instaurato nei suoi confronti da , con Controparte_1 la quale aveva contratto matrimonio il 30-8-2007 e dalla cui unione sono nate le figlie Per_1
(14-6-2009) e (30-7-2013), e dopo la pronuncia di sentenza non definitiva di Per_2 separazione, ha disposto che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento, ha affidato le figlie minori e in via esclusiva alla madre presso Per_1 Per_2 la quale veniva fissata la loro residenza, ha regolamentato il diritto di visita del padre, ha posto a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la Parte_1 somma mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuna) da corrispondere a CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, con la rivalutazione annuale ISTAT con base di
[...] calcolo maggio 2023; ha posto a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie per le figlie, ha compensato le spese di lite ed ha posto a carico di ciascuna delle parti in eguale misura le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti.
ha chiesto con l'atto di appello di dichiarare la nullità del procedimento di Parte_1 primo grado per omessa nomina del curatore speciale, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per mancanza assoluta di motivazione in ordine all'accoglimento delle conclusioni della seconda c.t.u., e nel merito di riformare la sentenza di primo grado, disponendo in suo favore l'affidamento esclusivo delle figlie ed il collocamento delle stesse presso di sé, con regolamentazione del diritto di frequentazione della madre, determinare a carico di l'assegno per il mantenimento delle figlie nella misura di Controparte_1 giustizia, oltre al contributo alle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Roma;
in subordine disporre l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento presso il padre, disciplinando le modalità di frequentazione con la madre, determinare a carico della stessa il contributo per il mantenimento delle figlie, fermo il 50% delle spese straordinarie da porre a carico di ciascun genitore;
in via ancor più subordinata disporre l'affidamento condiviso delle figlie ai genitori con collocamento prevalente della
R.G. 2992/2023
figlia presso il padre, fissando comunque la modalità di collocazione con la madre Per_1
e la sorella, stabilire che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento delle figlie, salvo il contributo alle spese straordinarie in misura paritaria tra i genitori;
rigettare ogni altra avversa domanda.
Si è costituita con comparsa depositata il 21-10-2024 chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. Con atto in data 21-1-2025 il P.G. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in punto di affidamento condiviso delle figlie minori.
La causa è stata riservata in decisione alla udienza del 13-2-2025 con modalità cartolari, mediante sostituzione dell'udienza con note scritte fino alla data di udienza. Con atto depositato in data 02 , rappresentato dal difensore Parte_1 costituito che ha firmato digitalmente l'atto ed al quale è stata conferita procura alla lite ricomprendente l'espressa facoltà di rinunciare agli atti ed all'azione, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, essendo intervenuta nelle more una soluzione bonaria tra le parti per risolvere la causa. Con atto depositato in data 02 , la quale ha sottoscritto l'atto Controparte_1 digitalmente, ha dichiarato di formalizzare accettazione della rinuncia ed ha chiesto la integrale compensazione delle spese di lite.
Di conseguenza, stante il suddetto atto di rinuncia, che si deve intendere come rinuncia agli atti, e la conseguente accettazione, si deve dichiarare la estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c. e si devono compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo per rinuncia ed accettazione agli atti del giudizio;
2. compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Roma 20-2-2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 2992/2023