TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/09/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3989 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f. , in persona del l.r.p.t., con l'avvocato Maria Loredana Parte_1 P.IVA_1
Ritorto
-attore-
E
c.f. ), in persona del l.r.p.t., con l'avvocato Valentina Chiricò Controparte_1 P.IVA_2
-convenuta-
avente ad oggetto: compartecipazione oneri finanziari l. n. 56/1987.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 24/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ha evocato in giudizio il esponendo: di avere fornito, in Parte_1 Controparte_1 ottemperanza alle previsioni dell'art. 3 l. n. 56/1987 ed in qualità di ente capofila, i locali di sua proprietà siti in , Via Chiarello, al fine di allocare la sezione circoscrizionale del centro per l'impiego; che il Pt_1 convenuto, ricadendo nell'ambito della circoscrizione ed essendo, perciò, tenuto alla partecipazione Pt_1 agli oneri finanziari e logistici sostenuti dall'attore, ha omesso di corrispondere la propria quota parte dei suddetti oneri, per un ammontare complessivo pari ad € 8.325,96, frutto di un residuo di € 185,17 per l'anno
2011, di un residuo di € 482,52 per l'anno 2013 e degli interi importi per gli anni 2015 (€ 3.827,55) e 2016 (€
3.830,73); che era, pertanto, intenzione dell'Amministrazione ottenere la corresponsione del credito maturato.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, di cui ha chiesto Controparte_1 il rigetto. Ha dedotto, in particolare, che l'onere finanziario richiesto era stato determinato unilateralmente dal
, senza la formalizzazione di alcun accordo o convenzione sul punto. Parte_1
Pag. 1 a 4 Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
24/6/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta davanti a questo giudice. Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche (20+20).
2. La domanda attorea è fondata.
Ai sensi dell'art. 3 della l. 28 febbraio 1987, n. 56, “I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni”.
Come ritenuto da questo Tribunale, l'obbligazione di concorrere alle spese sostenute per i locali adibiti a sede degli uffici delle sezioni circoscrizionali nasce direttamente per effetto del disposto normativo, senza alcuna necessità di adozione di strumenti convenzionali tra i Comuni interessati. L'unico limite alla sussistenza di una tale obbligazione deve invero ritenersi riconducibile alla proporzionalità dei criteri di ripartizione (cfr. sent. n.
1362/2020).
Orbene, quanto a quest'ultimo profilo – che concerne, a ben vedere, l'unica questione controversa tra le parti
(non essendo, invece, in contestazione né che il abbia fornito un locale di sua proprietà, Parte_1 né che il sia ricompreso nella sede circoscrizionale) – deve essere evidenziato che la Controparte_1 possibilità per i Comuni utilizzatori di concordare tra loro un criterio di proporzionalità per il riparto delle spese, prevista dall'art. 3 citato, non può essere intesa nel senso di condizionare l'an dell'obbligazione del rimborso direttamente previsto a loro carico dalla legge al raggiungimento di un siffatto accordo, il quale è inteso, piuttosto, soltanto a consentire agli enti territoriali, in coerenza con il principio di leale collaborazione costituzionalmente previsto, di individuare parametri di ripartizione del quantum imputabile a ciascuno mediante specifiche convenzioni, anche al fine di evitare l'insorgere di controversie tra di essi. Così, per esempio, è ben possibile che con apposita convenzione venga previsto l'impegno da parte del Comune sede del CPI di sostenere gli esborsi correlati alla locazione dei locali ove è situato il Centro, mentre a carico degli altri venga posto, di contro, a titolo esemplificativo, un obbligo di far fronte ad altre spese, quali quelle relative alle utenze, alla manutenzione e pulizia dei locali, o ancora agli oneri tributari correlati agli stessi e al loro utilizzo. In ipotesi di mancato raggiungimento di un accordo, resta applicabile, invece, il principio generale ricavabile dall'ordinamento secondo cui il soggetto che abbia ritratto un vantaggio patrimoniale in danno di un altro è tenuto al relativo rimborso in base all'entità della diminuzione patrimoniale patita dal secondo, nei limiti dell'entità del vantaggio conseguito, vantaggio che, come già rammentato, ben può individuarsi, del resto, anche in un risparmio di spesa (cfr. al riguardo Trib. Velletri n. 14/2022).
L'obbligazione di cui si discute, dunque, non discende da una fonte negoziale.
Pag. 2 a 4 Per quanto concerne, poi, specificamente, il criterio di riparto invocato da parte attrice e fondato, preliminarmente, sull'individuazione del canone di locazione dovuto in ragione dei parametri OMI e dei metri quadrati del locale messo a disposizione e, successivamente, sull'incidenza percentuale – sul canone così calcolato – della popolazione residente in ciascuno dei Comuni beneficiari dei servizi del CPI, va evidenziato, in primo luogo, come anche sul punto, in realtà, non risulti alcuna specifica contestazione formulata da parte del convenuto ed intesa ad evidenziare le ragioni per le quali tale parametro non potrebbe considerarsi corretto ed equo, nonché ad individuarne di alternativi, maggiormente idonei a garantire una proporzionalità nella quantificazione delle spese imputabili a ciascun ente, secondo il rispettivo interesse alla fruizione dei servizi, essendosi il sostanzialmente limitato, anche sul punto, a ribadire che il predetto criterio Controparte_1 dovesse essere oggetto, ai sensi dell'art. 3 l. n. 56/1987, di un accordo tra gli enti coinvolti.
Oltre a ciò, risulta, altresì, documentalmente dimostrato che il parametro suindicato è stato già seguito in precedenza tra le parti (cfr. determine n. 25/2011 e n. 195/2013, allegate al fascicolo di parte attrice), prima dell'insorgenza del contenzioso che qui occupa (tanto che l'ente convenuto ha – pacificamente – corrisposto integralmente quanto dovuto per gli anni 2012 e 2014 ed ha, invece, parzialmente adempiuto in relazione agli anni 2011 e 2013).
Posta, quindi, la mancanza di un accordo concluso tra le parti per il riparto delle spese (alle quali, lo si ripete, il convenuto è tenuto a contribuire ex lege), ben può farsi applicazione, a parere del decidente, del Pt_1 suindicato parametro fondato sulla ripartizione degli oneri in proporzione alla popolazione residente in ciascun
Comune, parametro che, quantomeno in difetto di alcuna specifica contestazione nel merito sollevata da parte del convenuto, appare oltretutto perfettamente in grado di ripartire equamente tra le parti gli esborsi correlati a un servizio che è pur sempre erogato a beneficio, potenzialmente, dell'intera popolazione residente, la cui entità è pertanto in grado di offrire un adeguato metodo di quantificazione degli oneri imputabili a ciascun ente per il servizio medesimo.
Per tali ragioni, è, altresì, inconferente il richiamo operato dalla parte convenuta alle disposizioni normative dettate in materia di contenimento della spesa sostenuta dalle amministrazioni per le locazioni passive, atteso che l'odierna fattispecie esula dal perimetro di applicabilità delle disposizioni in esame, non vertendosi in ipotesi di una locazione sottoscritta tra gli enti interessati, bensì della compartecipazione – prevista dalla legge
– agli oneri finanziari assunti dal Comune capofila in conseguenza della fornitura di un locale di sua proprietà quale sede circoscrizionale (sul punto, cfr. ancora Trib. Catanzaro, sent. n. 1360/2020: “Vale in proposito evidenziare come la locuzione “onere finanziario sostenuto” di cui all'art. 3 della L. n. 56/87 cit., deve essere interpretata in senso estensivo, ricomprendendo in essa non solo le ripercussioni patrimoniali negative derivanti da esborso di somme. In tale direzione, anche l'impossibilità di un diverso impiego dei beni immobili già nella disponibilità del Comune, per essere stati utilizzati quale sede della sezione circoscrizionale, rappresenta una posta passiva, il cui ammontare deve essere ripartito tra tutti gli altri Comuni”).
Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale),
Pag. 3 a 4 del suo valore (€ 8.325,96), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto autonomo svolgimento) e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna il in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore del , in Controparte_1 Parte_1 persona del l.r.p.t., della somma di € 8.325,96;
2. condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 277,28 per esborsi ed €
1.700,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte attrice.
Si comunichi.
Catanzaro, 08/09/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4