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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15609/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15609/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PREVIDI ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA G. CHIASSI, 2/B, MANTOVA presso il difensore avv. PREVIDI ALBERTO
ATTORE OPPONENTE contro
3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANFREDI GIULIANO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE MAIFRENI 45 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso il difensore avv. LANFREDI GIULIANO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_2
“Ci si riporta ad ogni richiesta degli atti di causa e nelle conclusioni di cui all'opposizione”
Per 3 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
Nel merito in via principale
1 - Accertare e conseguentemente dichiarare la legittimità e fondatezza del decreto ingiuntivo n.
4145/2023, R.G. n. 13942/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 15.11.2023 e per
l'effetto, condannare l' in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 128.894,06=, oltre gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, calcolati dal dovuto (singola scadenza di ogni fattura) sino al saldo effettivo, nonché le spese della procedura d'ingiunzione, liquidate in € 2.578,30= per compenso professionale ed in € 417,14= per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali,
I.va., se dovuta e C.P.A. ed alle successive occorrende.
- Rigettare tutte le domande formulate dall'opponente perché infondate in fatto e diritto, per tutti
i motivi esposti in narrativa.
- Accertata la temerarietà della causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'
[...]
condannare l'opponente, in persona del suo legale rappresentante Parte_2
pro tempore, oltre alla rifusione delle spese di lite, anche al risarcimento dei danni subiti dalla 3 ex art. 96 c.p.c., da determinarsi anche in via equitativa. CP_1
Nel merito in via subordinata
- Senza recesso dalla domanda principale, accertare e dichiarare l'ammontare del credito residuo della 3 nei confronti dell' per le CP_1 Parte_2 forniture di merce eseguite e, per l'effetto, condannare la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'opposta della somma di €
128.894,06=, o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/02, calcolati dal dovuto all'effettivo pagamento.
In ogni caso
- Con vittoria di competenze professionali e spese di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iv.a., se dovuta e c.p.a.
In via istruttoria
- Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio e non ammesse.
Con osservanza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio 3 proponendo Parte_2 CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4145/2023 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
2 La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 128.894,06 oltre interessi e spese di procedura, per l'asserito credito relativo a forniture di mangimi per animali. Ha contestato la debenza dell'importo ingiunto rilevando che la ricorrente,
a sostegno della domanda monitoria, non ha prodotto documentazione idonea ex artt. 633-634
c.p.c. né ex art. 2214 c.c.; che non nemmeno è stata fornita alcuna prova che il rapporto contrattuale sia avvenuto in forma scritta, come previsto dall'art. 62 d.l. del 24.01.2012; che i prezzi indicati nelle fatture non sono riconosciuti né certi ove nelle bolle si fa riferimento a
“cessione con prezzo da determinare List. Milano”; che ancora i prodotti forniti non hanno dato i risultati attesi.
Ha pertanto concluso richiedendo il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Costituendosi in giudizio 3 ha contestato quanto ex adverso dedotto, in primo luogo CP_1
rilevando la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo essa prodotto in sede monitoria le fatture insolute con i relativi d.d.t., debitamente sottoscritti dal destinatario, con sottoscrizioni non disconosciute dalla società opponente, oltre alle fatture elettroniche dimesse in formato “XML”, anch'esse di per sé idonee quale prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Ha inoltre contestato l'eccezione di mancanza di contratto in forma scritta, rilevando come non rientrino nella sfera di applicazione del D.L. n. 1/2012 i mangimi, ovvero i beni ceduti da 3 a gli animali vivi non utilizzati per CP_1 Parte_2
il consumo umano, i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici, il tabacco e i prodotti del tabacco;
che, in ogni caso, il decreto attuativo prevede che gli elementi essenziali del contratto, in forma scritta, possano essere contenuti anche in altri documenti quali, in particolare, nei documenti di trasporto o di consegna, ovvero nella fattura;
che tutti i documenti di trasporto riferibili alla merce oggetto delle fatture azionate in sede monitoria riportano la dicitura richiesta dalla normativa, ovvero: “Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, D.L. 24.01.12 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24.03.12 N. 27. Materie prime per mangimi Regol. (CE) n.
68/2013 Merce ad uso zootecnico”.
Quanto al prezzo della merce, l'opposta ha dedotto che lo stesso è stato preventivamente concordato con l'opponente, e che il prezzo unitario applicato è quello del Listino dell'Associazione Granaria di Milano, come indicato in ogni documento di trasporto,
3 regolarmente sottoscritto da controparte e non contestato;
ha inoltre contestato la doglianza dell'opponente circa i vizi concernenti qualità del materiale fornito, eccependo in ogni caso la decadenza di dalla garanzia per vizi, per non averli denunciati nel termine di otto Parte_2 giorni fissato dall'art. 1495 c.c.
3 ha infine evidenziato la natura temeraria e dilatoria dell'opposizione a decreto CP_1
ingiuntivo, chiedendo la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ha pertanto concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza in data 23.05.24 il g.i. dott.ssa Sampolesi, cui la presente causa era originariamente assegnata, ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, senza svolgimento di attività istruttoria, ha rinviato la causa ex art. 281-quinquies, comma 1,
c.p.c. all'udienza del 6.02.25, con concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
All'udienza del 6.02.25, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n.
17371/2003).
Ciò premesso, l'opponente non ha contestato né l'esistenza del rapporto né l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'opposta (ovvero la fornitura dei mangimi indicati nelle fatture azionate in sede monitoria), bensì ha sollevato contestazioni ed eccezioni relative: alla inidoneità della
4 documentazione prodotta in sede monitoria ai fini della emissione del decreto ingiuntivo;
alla assenza di prova della conclusione del contratto in forma scritta, ai sensi dell'art. 62 d.l. n. 1 del
24.01.2012; al mancato accordo sui prezzi applicati;
alla circostanza che prodotti forniti non abbiano dato i risultati attesi. Ha inoltre eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Sul punto deve rilevarsi come sia pacifico che il contratto intercorso tra le parti debba essere qualificato in termini di compravendita (non risultando fondata, dunque, l'eccezione di improcedibilità della causa per mancato esperimento della procedura di mediazione, non prevista come obbligatoria nel caso di specie); parimenti incontestata è l'intervenuta consegna dei beni di cui alle fatture azionate in sede monitoria, in favore della società opponente – nemmeno contestata e comunque comprovata dalla produzione dei d.d.t. sottoscritti dall'opponente – così come deve ritenersi pacifico in atti il mancato pagamento delle predette fatture da parte della società opponente.
Ciò osservato, spettava ad la prova dei fatti estintivi, Parte_2
modificativi o impeditivi della pretesa creditoria azionata da 3 in sede monitoria;
i CP_1
fatti dedotti dalla opponente, tuttavia, non risultano idonei a tale fine.
Quanto alla dedotta mancanza di contratto in forma scritta, invocata dalla società opponente in forza del richiamo della disciplina di cui all'art. 62 d.l. n. 1 del 24.01.2012 – peraltro abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, entrato in vigore il 15.12.21, le cui previsioni in ogni caso ricalcano, per quanto concerne la forma scritta, quelle già introdotte dall'art. 62 d.l. n. 1 del
24.01.2012 – premesso che entrambe le normative concernono anche gli alimenti per animali
(ricompresi nell'ambito dei prodotti agricoli, atteso che l'allegato I dell'articolo 38 del Tfue menziona espressamente gli “alimenti preparati per gli animali”), deve osservarsi che l'eventuale mancanza di forma scritta non incide sulla validità del contratto.
Ed invero, come già osservato dalla giurisprudenza, ciò si desume in modo inequivoco dal rilievo che a seguito della modifica all'art. 62 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, introdotta dall'art. 36 bis del d.l. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, non è più previsto quale requisito di validità del contratto l'obbligo della forma scritta, avendo il legislatore soppresso la comminatoria della sanzione della nullità del contratto per mancanza di forma scritta - la cui rilevanza si coglie ora esclusivamente sul piano delle sanzioni amministrative irrogabili - e il
5 relativo potere officioso del giudice;
né d'altra parte, la richiamata normativa contiene una espressa previsione di necessità della forma scritta del contratto ad probationem (Trib. Avezzano,
26.09.2018, n. 561; nello stesso senso, cfr. altresì App. Trento 27.05.2019, n. 62). Alle medesime conclusioni deve giungersi anche in relazione alla normativa di cui al d.lgs. n. 198/21; ne consegue l'irrilevanza, ai fini della presente opposizione, delle doglianze dell'opponente in punto di difetto di forma scritta del contratto.
Per quanto concerne la contestazione dell'opponente circa la mancanza di accordo sui prezzi applicati, può osservarsi che a seguito delle puntuali deduzioni del convenuto opposto, nella comparsa di risposta, circa le modalità di determinazione dei prezzi, l' Parte_2
non ha sollevato alcuna tempestiva contestazione sul punto nella prima difesa utile
[...]
successiva (ovvero nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.); ne discende che, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi provato l'accordo tra le parti sui prezzi, secondo le modalità allegate dal creditore. Deve peraltro osservarsi che nel corso del rapporto contrattuale tra le parti, nel quale si sono succedute molteplici forniture di mangimi,
l'opponente ha continuato ad effettuare ordini, secondo quanto emerge anche dai messaggi whatsapp prodotti dalla parte opposta – anch'essi non oggetto di tempestiva e specifica contestazione da parte dell'opponente – senza mai sollevare alcun rilievo in relazione alle fatture via via emesse e ai prezzi ivi indicati, né peraltro al momento della consegna della merce, con sottoscrizione dei relativi d.d.t.
Quanto, infine, alla dedotta inidoneità dei mangimi forniti a dare i risultati attesi, la contestazione
è del tutto generica e non è stata sostenuta da alcun elemento di prova;
la convenuta opposta, peraltro, ha eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi, in assenza di alcuna denuncia o contestazione entro i termini di legge.
Ne consegue che, in difetto di alcuna prova circa la sussistenza di tali vizi e la loro tempestiva denuncia, anche tale eccezione deve ritenersi destituita di fondamento.
Deve pertanto osservarsi che nel caso di specie il convenuto opposto - attore in senso sostanziale
- abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuta in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento.
Alla luce di quanto rilevato deve ritenersi, dunque, la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria da né l'opponente ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o CP_2
6 impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dell'ordinanza istruttoria emanata in corso di causa dal g.i. dott.ssa
Sampaolesi, stante l'irrilevanza e inammissibilità dei capitoli formulati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022). Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva espletata, con riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014, per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, le spese di lite sono liquidate a carico dell'opponente
[...]
e in favore di 3 – con riconoscimento di un importo Parte_2 CP_1
inferiore a quanto indicato nella nota spese di parte opposta redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati, e non ritenendosi di dover applicare anche l'aumento richiesto ex art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014 – in complessivi euro 15.123,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna dell'attore opponente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, formulata dal convenuto, difettando gli elementi costitutivi di cui all'art. 96 c.p.c., e segnatamente la malafede o la colpa grave nella proposizione dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_2
conferma il decreto ingiuntivo n. 4145/2023, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna l'opponente a rifondere 3 delle spese di lite, liquidate in CP_1
7 complessivi euro 15.123,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Brescia il 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15609/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PREVIDI ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA G. CHIASSI, 2/B, MANTOVA presso il difensore avv. PREVIDI ALBERTO
ATTORE OPPONENTE contro
3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANFREDI GIULIANO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE MAIFRENI 45 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso il difensore avv. LANFREDI GIULIANO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_2
“Ci si riporta ad ogni richiesta degli atti di causa e nelle conclusioni di cui all'opposizione”
Per 3 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
Nel merito in via principale
1 - Accertare e conseguentemente dichiarare la legittimità e fondatezza del decreto ingiuntivo n.
4145/2023, R.G. n. 13942/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 15.11.2023 e per
l'effetto, condannare l' in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 128.894,06=, oltre gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, calcolati dal dovuto (singola scadenza di ogni fattura) sino al saldo effettivo, nonché le spese della procedura d'ingiunzione, liquidate in € 2.578,30= per compenso professionale ed in € 417,14= per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali,
I.va., se dovuta e C.P.A. ed alle successive occorrende.
- Rigettare tutte le domande formulate dall'opponente perché infondate in fatto e diritto, per tutti
i motivi esposti in narrativa.
- Accertata la temerarietà della causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'
[...]
condannare l'opponente, in persona del suo legale rappresentante Parte_2
pro tempore, oltre alla rifusione delle spese di lite, anche al risarcimento dei danni subiti dalla 3 ex art. 96 c.p.c., da determinarsi anche in via equitativa. CP_1
Nel merito in via subordinata
- Senza recesso dalla domanda principale, accertare e dichiarare l'ammontare del credito residuo della 3 nei confronti dell' per le CP_1 Parte_2 forniture di merce eseguite e, per l'effetto, condannare la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'opposta della somma di €
128.894,06=, o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/02, calcolati dal dovuto all'effettivo pagamento.
In ogni caso
- Con vittoria di competenze professionali e spese di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iv.a., se dovuta e c.p.a.
In via istruttoria
- Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio e non ammesse.
Con osservanza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio 3 proponendo Parte_2 CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4145/2023 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
2 La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 128.894,06 oltre interessi e spese di procedura, per l'asserito credito relativo a forniture di mangimi per animali. Ha contestato la debenza dell'importo ingiunto rilevando che la ricorrente,
a sostegno della domanda monitoria, non ha prodotto documentazione idonea ex artt. 633-634
c.p.c. né ex art. 2214 c.c.; che non nemmeno è stata fornita alcuna prova che il rapporto contrattuale sia avvenuto in forma scritta, come previsto dall'art. 62 d.l. del 24.01.2012; che i prezzi indicati nelle fatture non sono riconosciuti né certi ove nelle bolle si fa riferimento a
“cessione con prezzo da determinare List. Milano”; che ancora i prodotti forniti non hanno dato i risultati attesi.
Ha pertanto concluso richiedendo il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Costituendosi in giudizio 3 ha contestato quanto ex adverso dedotto, in primo luogo CP_1
rilevando la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo essa prodotto in sede monitoria le fatture insolute con i relativi d.d.t., debitamente sottoscritti dal destinatario, con sottoscrizioni non disconosciute dalla società opponente, oltre alle fatture elettroniche dimesse in formato “XML”, anch'esse di per sé idonee quale prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Ha inoltre contestato l'eccezione di mancanza di contratto in forma scritta, rilevando come non rientrino nella sfera di applicazione del D.L. n. 1/2012 i mangimi, ovvero i beni ceduti da 3 a gli animali vivi non utilizzati per CP_1 Parte_2
il consumo umano, i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici, il tabacco e i prodotti del tabacco;
che, in ogni caso, il decreto attuativo prevede che gli elementi essenziali del contratto, in forma scritta, possano essere contenuti anche in altri documenti quali, in particolare, nei documenti di trasporto o di consegna, ovvero nella fattura;
che tutti i documenti di trasporto riferibili alla merce oggetto delle fatture azionate in sede monitoria riportano la dicitura richiesta dalla normativa, ovvero: “Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, D.L. 24.01.12 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24.03.12 N. 27. Materie prime per mangimi Regol. (CE) n.
68/2013 Merce ad uso zootecnico”.
Quanto al prezzo della merce, l'opposta ha dedotto che lo stesso è stato preventivamente concordato con l'opponente, e che il prezzo unitario applicato è quello del Listino dell'Associazione Granaria di Milano, come indicato in ogni documento di trasporto,
3 regolarmente sottoscritto da controparte e non contestato;
ha inoltre contestato la doglianza dell'opponente circa i vizi concernenti qualità del materiale fornito, eccependo in ogni caso la decadenza di dalla garanzia per vizi, per non averli denunciati nel termine di otto Parte_2 giorni fissato dall'art. 1495 c.c.
3 ha infine evidenziato la natura temeraria e dilatoria dell'opposizione a decreto CP_1
ingiuntivo, chiedendo la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ha pertanto concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza in data 23.05.24 il g.i. dott.ssa Sampolesi, cui la presente causa era originariamente assegnata, ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, senza svolgimento di attività istruttoria, ha rinviato la causa ex art. 281-quinquies, comma 1,
c.p.c. all'udienza del 6.02.25, con concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
All'udienza del 6.02.25, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n.
17371/2003).
Ciò premesso, l'opponente non ha contestato né l'esistenza del rapporto né l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'opposta (ovvero la fornitura dei mangimi indicati nelle fatture azionate in sede monitoria), bensì ha sollevato contestazioni ed eccezioni relative: alla inidoneità della
4 documentazione prodotta in sede monitoria ai fini della emissione del decreto ingiuntivo;
alla assenza di prova della conclusione del contratto in forma scritta, ai sensi dell'art. 62 d.l. n. 1 del
24.01.2012; al mancato accordo sui prezzi applicati;
alla circostanza che prodotti forniti non abbiano dato i risultati attesi. Ha inoltre eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Sul punto deve rilevarsi come sia pacifico che il contratto intercorso tra le parti debba essere qualificato in termini di compravendita (non risultando fondata, dunque, l'eccezione di improcedibilità della causa per mancato esperimento della procedura di mediazione, non prevista come obbligatoria nel caso di specie); parimenti incontestata è l'intervenuta consegna dei beni di cui alle fatture azionate in sede monitoria, in favore della società opponente – nemmeno contestata e comunque comprovata dalla produzione dei d.d.t. sottoscritti dall'opponente – così come deve ritenersi pacifico in atti il mancato pagamento delle predette fatture da parte della società opponente.
Ciò osservato, spettava ad la prova dei fatti estintivi, Parte_2
modificativi o impeditivi della pretesa creditoria azionata da 3 in sede monitoria;
i CP_1
fatti dedotti dalla opponente, tuttavia, non risultano idonei a tale fine.
Quanto alla dedotta mancanza di contratto in forma scritta, invocata dalla società opponente in forza del richiamo della disciplina di cui all'art. 62 d.l. n. 1 del 24.01.2012 – peraltro abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, entrato in vigore il 15.12.21, le cui previsioni in ogni caso ricalcano, per quanto concerne la forma scritta, quelle già introdotte dall'art. 62 d.l. n. 1 del
24.01.2012 – premesso che entrambe le normative concernono anche gli alimenti per animali
(ricompresi nell'ambito dei prodotti agricoli, atteso che l'allegato I dell'articolo 38 del Tfue menziona espressamente gli “alimenti preparati per gli animali”), deve osservarsi che l'eventuale mancanza di forma scritta non incide sulla validità del contratto.
Ed invero, come già osservato dalla giurisprudenza, ciò si desume in modo inequivoco dal rilievo che a seguito della modifica all'art. 62 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, introdotta dall'art. 36 bis del d.l. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, non è più previsto quale requisito di validità del contratto l'obbligo della forma scritta, avendo il legislatore soppresso la comminatoria della sanzione della nullità del contratto per mancanza di forma scritta - la cui rilevanza si coglie ora esclusivamente sul piano delle sanzioni amministrative irrogabili - e il
5 relativo potere officioso del giudice;
né d'altra parte, la richiamata normativa contiene una espressa previsione di necessità della forma scritta del contratto ad probationem (Trib. Avezzano,
26.09.2018, n. 561; nello stesso senso, cfr. altresì App. Trento 27.05.2019, n. 62). Alle medesime conclusioni deve giungersi anche in relazione alla normativa di cui al d.lgs. n. 198/21; ne consegue l'irrilevanza, ai fini della presente opposizione, delle doglianze dell'opponente in punto di difetto di forma scritta del contratto.
Per quanto concerne la contestazione dell'opponente circa la mancanza di accordo sui prezzi applicati, può osservarsi che a seguito delle puntuali deduzioni del convenuto opposto, nella comparsa di risposta, circa le modalità di determinazione dei prezzi, l' Parte_2
non ha sollevato alcuna tempestiva contestazione sul punto nella prima difesa utile
[...]
successiva (ovvero nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.); ne discende che, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi provato l'accordo tra le parti sui prezzi, secondo le modalità allegate dal creditore. Deve peraltro osservarsi che nel corso del rapporto contrattuale tra le parti, nel quale si sono succedute molteplici forniture di mangimi,
l'opponente ha continuato ad effettuare ordini, secondo quanto emerge anche dai messaggi whatsapp prodotti dalla parte opposta – anch'essi non oggetto di tempestiva e specifica contestazione da parte dell'opponente – senza mai sollevare alcun rilievo in relazione alle fatture via via emesse e ai prezzi ivi indicati, né peraltro al momento della consegna della merce, con sottoscrizione dei relativi d.d.t.
Quanto, infine, alla dedotta inidoneità dei mangimi forniti a dare i risultati attesi, la contestazione
è del tutto generica e non è stata sostenuta da alcun elemento di prova;
la convenuta opposta, peraltro, ha eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi, in assenza di alcuna denuncia o contestazione entro i termini di legge.
Ne consegue che, in difetto di alcuna prova circa la sussistenza di tali vizi e la loro tempestiva denuncia, anche tale eccezione deve ritenersi destituita di fondamento.
Deve pertanto osservarsi che nel caso di specie il convenuto opposto - attore in senso sostanziale
- abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuta in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento.
Alla luce di quanto rilevato deve ritenersi, dunque, la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria da né l'opponente ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o CP_2
6 impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dell'ordinanza istruttoria emanata in corso di causa dal g.i. dott.ssa
Sampaolesi, stante l'irrilevanza e inammissibilità dei capitoli formulati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022). Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva espletata, con riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014, per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, le spese di lite sono liquidate a carico dell'opponente
[...]
e in favore di 3 – con riconoscimento di un importo Parte_2 CP_1
inferiore a quanto indicato nella nota spese di parte opposta redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati, e non ritenendosi di dover applicare anche l'aumento richiesto ex art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014 – in complessivi euro 15.123,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna dell'attore opponente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, formulata dal convenuto, difettando gli elementi costitutivi di cui all'art. 96 c.p.c., e segnatamente la malafede o la colpa grave nella proposizione dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_2
conferma il decreto ingiuntivo n. 4145/2023, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna l'opponente a rifondere 3 delle spese di lite, liquidate in CP_1
7 complessivi euro 15.123,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Brescia il 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
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