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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 16/2025
RG., promossa da:
, in proprio e in qualità legale rappresentante pro tempore della Parte_1
(c.f. CP_1 Parte_2
), corrente in Parma, strada Valera di Sotto n. 3 – loc. Valera, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli Avv.ti Luciano
Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa Petronio del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in
Parma, Via Mistrali, n. 4;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Piergianni Gualtieri del Foro di Ravenna, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Ravenna, Via Giuseppe
Mazzini, n. 42;
OPPOSTA CONTUMACE nonché contro
, con sede legale in Parma, Controparte_3
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_3
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 10.06.2024 e ritualmente notificato, Pt_3
conveniva in giudizio
[...] Controparte_2
ed , proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di CP_4
iscrizione ipotecaria (doc. 58 fasc. parte ricorrente), notificata in data 29.07.2024, a mezzo della quale l aveva preannunciato che, in Controparte_2
difetto di pagamento dell'importo di € 130.790,61 (limitatamente ai crediti sottesi all'avviso di addebito n. 378 2024 00000834 23 0000), si sarebbe dato corso ad iscrizione ipotecaria.
A riguardo – premettendo che la comunicazione era stata notificata in data
29.07.2024 ed aveva ad oggetto i crediti contributivi di cui al richiamato atto prodromico – eccepiva l'illegittimità dell'atto, deducendo di aver presentato Cont opposizione, con esito vittorioso, avverso alle ordinanze ingiunzioni notificate da e traenti origine dal medesimo verbale di accertamento prodromico all'avviso di addebito in controversia. Chiedeva, dunque, la sospensione, anche inaudita altera parte, e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso di iscrizione di ipoteca oggetto di impugnazione (nonché dell'avviso di addebito n. 378 2024 CP_4
00000834 23 0000), per i motivi indicati in parte narrativa ovvero per ogni altro meglio visto dal Giudice.
Nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in parte motiva, che nulla è dovuto in forza dell'avviso di addebito n. 378 2024 00000834 23 0000 emesso dall' per inesistenza del diritto e, per l'effetto, assolvere parte ricorrente da CP_4
qualsiasi addebito in esso portato, con conseguente annullamento e declaratoria di inefficacia del preavviso di iscrizione di ipoteca oggetto della presente opposizione ovvero degli atti ad esso prodromici e/o successivi, in quanto nulli, annullabili, illegittimi, improcedibili, inammissibili, inefficaci, infondati o come meglio visto dal
Tribunale adito”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 31.01.2025, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_4
sensi del D.Lgs. n. 46/1999.
Affermava, invero, la legittimità dell'atto impugnato stante l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito contestato e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 8.04.2025, il Giudice – previa dichiarazione di contumacia dell - decideva la causa sulle Controparte_6
conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione (avviso di addebito) pare opportuno evidenziare che il D.L. n. 78 del 2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali.
La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010 - rubricata “Potenziamento dei processi di riscossione dell - ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che CP_4
interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell' , prevedendo CP_3
espressamente, al comma 1, che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il recupero delle somme dovute all “a qualunque titolo”, anche a seguito di accertamento, è CP_4
effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso di addebito, atto dell' con CP_4
valore di titolo esecutivo.
In base al tenore letterale della norma, l'avviso di addebito viene utilizzato, sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.
Non è più necessaria, dunque, la formazione del ruolo da parte dell' e la CP_4
trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.
L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati. Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito -,sia per motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto - è l cui esclusivamente l'opposizione va notificata. CP_4
L'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo, acquisendo così natura di atto impositivo e atto esattivo allo stesso tempo.
Con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. n.
78 del 2010 in esame, il legislatore ha previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di addebito emesso dall contenente CP_4
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento.
In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999,
l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo e, quindi, di cartella di pagamento, potrà essere opposto dal contribuente nel termine di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso.
2.2. In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che “detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve, pertanto, ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo;
né alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis, Cass. n. 14692/2007).
La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è, quindi, dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338 del
1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989, (cfr. Cass., n. 8624/1993).
Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn. 9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, richiede, perché sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ricorso giudiziale (comma 5), che dà origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva regolato dall'art. 442 c.p.c. e ss., (comma 6).
La richiesta proposizione dell'opposizione nelle forme suddette indica, pertanto, che tale opposizione viene in rilievo, non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa;
ne discende che l'efficacia dell'opposizione quale atto idoneo ad impedire la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno, non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud.
08/05/2008) 01/07/2008, n. 17978).
2.3. Tanto premesso, come dedotto in narrativa, l'odierno opponente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato, deducendo, quale unico motivo di impugnazione,
l'infondatezza, nel merito, delle pretese contributive rivendicate dall
[...]
. CP_7
A riguardo, a supporto della domanda, ha allegato di aver presentato opposizione, con Cont esito vittorioso, avverso alle ordinanze ingiunzioni notificate da e traenti origine dal medesimo verbale di accertamento prodromico all'avviso di addebito in controversia.
Tale doglianza – con riguardo alla quale l'opposizione è da qualificarsi come opposizione al ruolo, proponibile, come tale, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito – è, dunque, inammissibile stante il regolare perfezionamento della procedura di notificazione in relazione all'avviso di addebito impugnato.
Dalla documentazione in atti offerta dall'Amministrazione convenuta si evince, invero, che l'avviso di addebito oggetto di disamina è stato regolarmente notificato, a mezzo PEC, in data 9.04.2024.
In ordine alla ritualità della notifica degli avvisi di addebito, ora disciplinata dall'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010, osserva il decidente che quest'ultimo prevede: la posta elettronica certificata, la notifica mediante messi comunali o agenti della polizia municipale, previa convenzione con e la spedizione mediante raccomandata con CP_4
avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, l'Ente impositore ha provveduto alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo PEC, peraltro, regolarmente ricevuta dall'opponente, come risulta dalla documentazione in atti allegata dall'istituto.
Quanto alla posta elettronica certificata, si osserva che il D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato
“notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che dispone così: “la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al
D.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante da - gli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione”.
Dunque, sia gli avvisi di addebito (art. 30 comma 4), che le cartelle esattoriali (art. 26
D.P.R. n. 602 del 1973) potranno essere notificati a mezzo posta elettronica certificata.
Non vi è dubbio che l'indirizzo PEC del destinatario utilizzato per la notifica dell'avviso di addebito sia quello risultante dal registro nazionale (circostanza CP_4
non contestata).
L'avviso di addebito deve, quindi, considerarsi validamente notificato. CP_4
2.4 Ne discende che, avendo ad oggetto il presente giudizio la fondatezza della pretesa contributiva, la sua incontestabilità rende la presente opposizione inammissibile.
Invero, le sopradescritte conseguenze in tema di incontestabilità della pretesa contributiva per tardività dell'opposizione, discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia all'esame e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 52.001 a € 260.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_3
spese che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese CP_4
generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 16/2025
RG., promossa da:
, in proprio e in qualità legale rappresentante pro tempore della Parte_1
(c.f. CP_1 Parte_2
), corrente in Parma, strada Valera di Sotto n. 3 – loc. Valera, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli Avv.ti Luciano
Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa Petronio del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in
Parma, Via Mistrali, n. 4;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Piergianni Gualtieri del Foro di Ravenna, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Ravenna, Via Giuseppe
Mazzini, n. 42;
OPPOSTA CONTUMACE nonché contro
, con sede legale in Parma, Controparte_3
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_3
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 10.06.2024 e ritualmente notificato, Pt_3
conveniva in giudizio
[...] Controparte_2
ed , proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di CP_4
iscrizione ipotecaria (doc. 58 fasc. parte ricorrente), notificata in data 29.07.2024, a mezzo della quale l aveva preannunciato che, in Controparte_2
difetto di pagamento dell'importo di € 130.790,61 (limitatamente ai crediti sottesi all'avviso di addebito n. 378 2024 00000834 23 0000), si sarebbe dato corso ad iscrizione ipotecaria.
A riguardo – premettendo che la comunicazione era stata notificata in data
29.07.2024 ed aveva ad oggetto i crediti contributivi di cui al richiamato atto prodromico – eccepiva l'illegittimità dell'atto, deducendo di aver presentato Cont opposizione, con esito vittorioso, avverso alle ordinanze ingiunzioni notificate da e traenti origine dal medesimo verbale di accertamento prodromico all'avviso di addebito in controversia. Chiedeva, dunque, la sospensione, anche inaudita altera parte, e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso di iscrizione di ipoteca oggetto di impugnazione (nonché dell'avviso di addebito n. 378 2024 CP_4
00000834 23 0000), per i motivi indicati in parte narrativa ovvero per ogni altro meglio visto dal Giudice.
Nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in parte motiva, che nulla è dovuto in forza dell'avviso di addebito n. 378 2024 00000834 23 0000 emesso dall' per inesistenza del diritto e, per l'effetto, assolvere parte ricorrente da CP_4
qualsiasi addebito in esso portato, con conseguente annullamento e declaratoria di inefficacia del preavviso di iscrizione di ipoteca oggetto della presente opposizione ovvero degli atti ad esso prodromici e/o successivi, in quanto nulli, annullabili, illegittimi, improcedibili, inammissibili, inefficaci, infondati o come meglio visto dal
Tribunale adito”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 31.01.2025, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_4
sensi del D.Lgs. n. 46/1999.
Affermava, invero, la legittimità dell'atto impugnato stante l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito contestato e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 8.04.2025, il Giudice – previa dichiarazione di contumacia dell - decideva la causa sulle Controparte_6
conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione (avviso di addebito) pare opportuno evidenziare che il D.L. n. 78 del 2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali.
La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010 - rubricata “Potenziamento dei processi di riscossione dell - ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che CP_4
interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell' , prevedendo CP_3
espressamente, al comma 1, che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il recupero delle somme dovute all “a qualunque titolo”, anche a seguito di accertamento, è CP_4
effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso di addebito, atto dell' con CP_4
valore di titolo esecutivo.
In base al tenore letterale della norma, l'avviso di addebito viene utilizzato, sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.
Non è più necessaria, dunque, la formazione del ruolo da parte dell' e la CP_4
trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.
L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati. Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito -,sia per motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto - è l cui esclusivamente l'opposizione va notificata. CP_4
L'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo, acquisendo così natura di atto impositivo e atto esattivo allo stesso tempo.
Con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. n.
78 del 2010 in esame, il legislatore ha previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di addebito emesso dall contenente CP_4
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento.
In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999,
l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo e, quindi, di cartella di pagamento, potrà essere opposto dal contribuente nel termine di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso.
2.2. In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che “detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve, pertanto, ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo;
né alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis, Cass. n. 14692/2007).
La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è, quindi, dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338 del
1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989, (cfr. Cass., n. 8624/1993).
Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn. 9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, richiede, perché sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ricorso giudiziale (comma 5), che dà origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva regolato dall'art. 442 c.p.c. e ss., (comma 6).
La richiesta proposizione dell'opposizione nelle forme suddette indica, pertanto, che tale opposizione viene in rilievo, non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa;
ne discende che l'efficacia dell'opposizione quale atto idoneo ad impedire la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno, non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud.
08/05/2008) 01/07/2008, n. 17978).
2.3. Tanto premesso, come dedotto in narrativa, l'odierno opponente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato, deducendo, quale unico motivo di impugnazione,
l'infondatezza, nel merito, delle pretese contributive rivendicate dall
[...]
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A riguardo, a supporto della domanda, ha allegato di aver presentato opposizione, con Cont esito vittorioso, avverso alle ordinanze ingiunzioni notificate da e traenti origine dal medesimo verbale di accertamento prodromico all'avviso di addebito in controversia.
Tale doglianza – con riguardo alla quale l'opposizione è da qualificarsi come opposizione al ruolo, proponibile, come tale, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito – è, dunque, inammissibile stante il regolare perfezionamento della procedura di notificazione in relazione all'avviso di addebito impugnato.
Dalla documentazione in atti offerta dall'Amministrazione convenuta si evince, invero, che l'avviso di addebito oggetto di disamina è stato regolarmente notificato, a mezzo PEC, in data 9.04.2024.
In ordine alla ritualità della notifica degli avvisi di addebito, ora disciplinata dall'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010, osserva il decidente che quest'ultimo prevede: la posta elettronica certificata, la notifica mediante messi comunali o agenti della polizia municipale, previa convenzione con e la spedizione mediante raccomandata con CP_4
avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, l'Ente impositore ha provveduto alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo PEC, peraltro, regolarmente ricevuta dall'opponente, come risulta dalla documentazione in atti allegata dall'istituto.
Quanto alla posta elettronica certificata, si osserva che il D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato
“notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che dispone così: “la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al
D.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante da - gli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione”.
Dunque, sia gli avvisi di addebito (art. 30 comma 4), che le cartelle esattoriali (art. 26
D.P.R. n. 602 del 1973) potranno essere notificati a mezzo posta elettronica certificata.
Non vi è dubbio che l'indirizzo PEC del destinatario utilizzato per la notifica dell'avviso di addebito sia quello risultante dal registro nazionale (circostanza CP_4
non contestata).
L'avviso di addebito deve, quindi, considerarsi validamente notificato. CP_4
2.4 Ne discende che, avendo ad oggetto il presente giudizio la fondatezza della pretesa contributiva, la sua incontestabilità rende la presente opposizione inammissibile.
Invero, le sopradescritte conseguenze in tema di incontestabilità della pretesa contributiva per tardività dell'opposizione, discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia all'esame e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 52.001 a € 260.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_3
spese che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese CP_4
generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri