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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AS
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3638/2021 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. MARIO Parte_1
FOGLIOTTI
- attore contro
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO CP_1
ASCIONE
- convenuto
OGGETTO: DIVISIONE DI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE
Udienza di precisazione delle conclusioni: 25/06/2024
CONCLUSIONI PER L'ATTORE
Voglia il Tribunale Ill.mo; respinta ogni contraria istanza;
a) accertare i frutti civili prodotti o producibili dalla unità immobiliare compresa nel compendio in comunione ereditaria sita in Asti, Via Monsignor Giuseppe Marello n.39, in relazione ai quali il conchiudente chiede la determinazione di un indennizzo nella misura corrispondente Parte_1
al valore locatizio mensile di mercato per tutto il periodo indicato nella sentenza parziale definitiva, da addebitare pro quota al convenuto CP_1
b) per conseguenza dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento in CP_1 favore dell'attore di una somma pari ad un mezzo dei frutti civili così come accertati Parte_1 per tutto il periodo considerato, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284 co.4° c.c.;
1 c) con riserva di richiesta di un diverso e maggiore addebito di indennizzo a carico di CP_1
in caso di accoglimento del sopra citato appello avverso la sentenza parziale definitiva n.828/2023
Reg. Sent., pubblicata in data 13/11/2023;
c) con vittoria di spese ed onorari tutti di causa, oppure in subordine con addebito delle spese alla massa, in base alla tariffa forense vigente.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO
Voglia l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento necessario e con ogni conseguenza o provvedimento di legge, ferme le riserve e facoltà di difesa in ragione dell'appello proposto da Controparte avverso la sentenza parziale n. 3638/2023 – R.G. 828/2021 emessa da codesto Tribunale in data 13.11.2023, previo eventuale incarico a Consulente tecnico, a titolo di integrazione della perizia già in atti, per la stima finale del compendio ereditario e delle poste attive e passive collegate e connesse da portarsi a conguaglio tra gli eredi,
I) assumere ogni provvedimento ritenuto necessario ai sensi degli artt. 713 ss. e dell'art. 723 c.c. e, in generale, in ragione dell'azione di divisione e di rendiconto oggetto di giudizio, e, per l'effetto, provvedere alla formazione dello stato attivo e passivo finale della Comunione ereditaria ed alla determinazione dei conseguenti conguagli e/o rimborsi dovuti tra Pt_2
Con vittoria di spese di lite e ciò anche in ragione del comportamento processuale delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il fratello, chiedendo al tribunale di Parte_1 CP_1
procedere alla divisione del compendio ereditario pervenuto loro in pari quote dai genitori e costituito dagli immobili siti in Asti via Monsignor Giuseppe Marello 39, in Asti via Giovanni Rosa n. 3 e in
Finale Ligure Fr. Varigotti, Vico delle Stelle n. 10.
L'attore ha altresì domandato la condanna del convenuto al versamento in suo favore di un indennizzo nella misura corrispondente al valore locatizio di mercato degli immobili per tutto il periodo della loro occupazione esclusiva da parte del convenuto indicate nel periodo dall'agosto 2018 al CP_1 dicembre 2020 per l'immobile sito in Asti, Via Giovanni Rosa n.3, e nel periodo dall'ottobre 2013 al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia lo scioglimento della comunione ereditaria per l'immobile sito in Asti, Via Monsignor Giuseppe Marello n. 39.
2. si è costituito dando atto del raggiungimento di un accordo parziale tra i coeredi CP_1
2 sottoscritto in data 18.1.2022 e aderendo, per quanto ancora di rilievo, alla domanda di divisione, in particolare chiedendo l'assegnazione dell'immobile sito in Asti via Marello 39.
Il convenuto, inoltre, ha chiesto in via riconvenzionale e tenendone conto in sede di determinazione del conguaglio dovuto in esito all'assegnazione in suo favore dell'immobile di via Marello di diversi crediti vantati nei confronti dell'attore.
Il convenuto ha, ancora, chiesto di dichiarare che nulla è dovuto a titolo d'indennizzo tra gli eredi per l'utilizzo in via esclusiva degli immobili ereditari essendo ciò avvenuto nell'accordo dei coeredi. In subordine ha chiesto di accertare che l'attore aveva goduto in esclusiva dal 2015, quale contropartita, dell'immobile in Finale Ligure fr. Varigotti con condanna del medesimo alla corresponsione d'indennizzo.
Ha, infine, contestato di aver goduto in via esclusiva dell'intero immobile di via Giovanni Rosa ad
Asti, riferendo di aver utilizzato soltanto uno dei due appartamenti in comproprietà tra le parti nel periodo indicato.
3. In corso di giudizio, come dato atto dalle parti, gli immobili oggetto dell'originario patrimonio ereditario in comunione, inizialmente costituito dagli immobili siti in Asti via Monsignor Giuseppe
Marello, in Asti via Giovanni Rosa e in Finale Ligure fr. Varigotti, si sono ridotti al solo immobile di via Monsignor Giuseppe Marello, per l'avvenuta cessione a terzi con spartizione tra le parti del ricavato degli altri immobili.
Sempre in corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo di divisione parziale (doc. 3 convenuto del 18.1.2022) in esecuzione del quale hanno appunto alienato a terzi due degli immobili in precedenza in comunione.
In relazione all'immobile di via M. Giuseppe Marello entrambe le parti hanno concordano circa l'assegnazione al convenuto.
4. Con sentenza parziale del 13.11.2023 questo tribunale si è così pronunciato:
“DISPONE la divisione in parti eguali del compendio ereditario in comunione tra le parti costituito dall'immobile sito in Asti (AT), Via Monsignor Giuseppe Marello n. 39, così catastalmente individuato:
- Foglio 78 Particella 1 Sub. 43, Z.C.1, Categ. A/2, Cl.3, Cons. 7,5 vani, Sup. Catastale Totale mq.
163 (escluse areee scoperte mq.154), Piano 1, Rendita Euro 697,22;
- Foglio 78 Particella 1 Sub. 44, Z.C.1, Categ. C/2, Cl.1, Cons. 19 mq, Sup. Catastale Totale mq. 24,
Piano S1, Rendita Euro 34,34;
- Foglio 78 Particella 1 Sub. 37, Z.C.1, Categ. C/6, Cl.2, Cons. 21 mq, Sup. Catastale Totale mq. 23,
Piano S1, Rendita Euro 73,75;
3 ASSEGNA l'immobile appena descritto, per la quota dell'intera proprietà, a favore di CP_1
nato ad [...] il [...] e contro nato ad [...] il [...]. Parte_1
CONDANNA a pagare a la somma di € 70.719,00 quale conguaglio, CP_1 Parte_1
alla data di transito in giudicato della pronuncia di assegnazione.
DICHIARA che ha diritto a conseguire da un indennizzo nella misura Parte_1 CP_1 corrispondente alla metà del valore locatizio di mercato dell'immobile di via Monsignor Giuseppe
Marello n. 39, dalla data della domanda al passaggio in giudicato della presente pronuncia di assegnazione dell'immobile a da determinarsi nel prosieguo di causa. CP_1
RIGETTA ogni altra domanda.
Spese alla sentenza definitiva.
Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.”
5. Nel prosieguo è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la stima del valore locativo dell'immobile di via M. Giuseppe Marello n. 39 e il convenuto ha depositato ulteriore documentazione inerente spese sostenute per miglioramenti, manutenzione e proprietà dell'immobile in comunione di cui ha chiesto di tenere conto a scomputo da quanto dovuto alla controparte.
6. Con riferimento alla determinazione del valore locativo dell'immobile di via M. Giuseppe Marello n.
39, si osserva che le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio si fondano sull'esecuzione di un accurato sopralluogo, sull'attenta e approfondita analisi dei documenti versati in atti e di diverse fonti reperibili inerenti i valori locativi d'immobili paragonabili siti nella zona, dei valori OMI e paiono prive di contraddizioni intrinseche, coerenti con le premesse e i quesiti posti, nonché esaustivamente argomentate. Meritano dunque di essere recepite nel presente provvedimento, anche considerato che le osservazioni svolte dai consulenti delle parti sono state considerate dal ctu il quale ha dato loro congrue e argomentate risposte. In particolare con riferimento alle imposte considerate nella relazione si osserva che le stesse non incidono sulla determinazione del canone, ma possono fondare un suo credito nel rendimento del conto.
Il convenuto, in esecuzione di quanto già disposto nella sentenza parziale va quindi condannato a pagare all'attore la somma di € 400,00 mensili dal 22.11.2021 al transito in giudicato della statuizione della sentenza parziale inerente l'assegnazione dell'immobile, momento tuttavia rimasto ignoto atteso che, pur dando atto dell'interposizione di appello, le parti non hanno depositato l'atto o gli atti di gravame.
Atteso che il riconoscimento di tale somma s'inserisce nell'ambito dell'azione di rendiconto spiegata dall'attore nei confronti del convenuto, sussiste il diritto di quest'ultimo a far valere nella definizione
4 dei rispettivi rapporti di dare-avere in relazione alla gestione della cosa comune gli esborsi sopportati in autonomia per la conservazione e il mantenimento della stessa.
A questo proposito il convenuto, oltre agli importi già considerati nella sentenza del novembre 2023, ha indicato di aver sopportato gli esborsi di cui alla memoria del 1.3.2024 e quelli rilevati in corso di consulenza tecnica e cioè nel dettaglio:
- Spese relative alla sostituzione del portone garage: € 4.392.00 complessivi (all. A memoria
1.3.2024);
- Spese straordinarie deliberate come da verbale di assemblea 05.10.2023: € 1.008,26 complessivi secondo i millesimi di competenza (all. B memoria 1.3.2024);
- Spese straordinarie come da consuntivo di nuovo Amministratore: € 416,15 complessivi secondo i millesimi di competenza (all. C memoria 1.3.2024);
- Spese condominiali come previste dalla documentazione già visionata dal CTU per le gestioni
2022/2023 e 2023/2024: € 1.636,11 complessivi secondo i millesimi di competenza (vd. allegati bozza CTU - doc. I – all. 7);
- IMU vigente Comune di Asti vd. allegati bozza CTU - doc. I – all. 8).
In ordine alle spese in questione si osserva che si stima corretto far gravare sul comproprietario metà delle spese relative all'IMU trattandosi di oneri ineludibili che debbono essere sopportati per la sola condivisione del diritto di proprietà e che risulta provato solo l'effettiva sopportazione delle spese condominiali registrate a consuntivo, mentre per le altre voci manca e neppure risulta essere stata offerta la prova della sussistenza dell'effettivo pagamento da cui solo può discendere il diritto al rimborso pro quota nell'ambito della resa del conto.
Ne consegue che occorre riconoscere in capo al convenuto il diritto a detrarre da quanto dovuto all'attore la somma di € 2.112,86 e cioè la quota pari a metà degli oneri di cui è stato provato il carico in capo al convenuto oltre la quota parte dell'IMU (4.225,73 €).
Lo svolgimento del giudizio ed in particolare gli accordi intervenuti tra le parti su buona parte dell'oggetto del contendere nonché la reciproca soccombenza in relazione alle diverse domande svolte, giustificano la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio inerente la stima del valore locativo dell'immobile vanno, nei rapporti interni, poste invece a carico del convenuto in applicazione del principio di causalità, atteso che tale accertamento è stato reso necessario dal contegno del convenuto.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
CONDANNA a pagare la somma di € 400,00 mensili dal 22.11.2021 CP_1 Parte_1
5 alla data del passaggio in giudicato della pronuncia di assegnazione dell'immobile a CP_1 importo da cui andrà detratta la somma di € 2.112,86.
Compensa le spese di lite.
Pone le spese della CTU, nei rapporti interni tra le parti, a carico del convenuto.
Così deciso il 30 gennaio 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AS
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3638/2021 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. MARIO Parte_1
FOGLIOTTI
- attore contro
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO CP_1
ASCIONE
- convenuto
OGGETTO: DIVISIONE DI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE
Udienza di precisazione delle conclusioni: 25/06/2024
CONCLUSIONI PER L'ATTORE
Voglia il Tribunale Ill.mo; respinta ogni contraria istanza;
a) accertare i frutti civili prodotti o producibili dalla unità immobiliare compresa nel compendio in comunione ereditaria sita in Asti, Via Monsignor Giuseppe Marello n.39, in relazione ai quali il conchiudente chiede la determinazione di un indennizzo nella misura corrispondente Parte_1
al valore locatizio mensile di mercato per tutto il periodo indicato nella sentenza parziale definitiva, da addebitare pro quota al convenuto CP_1
b) per conseguenza dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento in CP_1 favore dell'attore di una somma pari ad un mezzo dei frutti civili così come accertati Parte_1 per tutto il periodo considerato, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284 co.4° c.c.;
1 c) con riserva di richiesta di un diverso e maggiore addebito di indennizzo a carico di CP_1
in caso di accoglimento del sopra citato appello avverso la sentenza parziale definitiva n.828/2023
Reg. Sent., pubblicata in data 13/11/2023;
c) con vittoria di spese ed onorari tutti di causa, oppure in subordine con addebito delle spese alla massa, in base alla tariffa forense vigente.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO
Voglia l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento necessario e con ogni conseguenza o provvedimento di legge, ferme le riserve e facoltà di difesa in ragione dell'appello proposto da Controparte avverso la sentenza parziale n. 3638/2023 – R.G. 828/2021 emessa da codesto Tribunale in data 13.11.2023, previo eventuale incarico a Consulente tecnico, a titolo di integrazione della perizia già in atti, per la stima finale del compendio ereditario e delle poste attive e passive collegate e connesse da portarsi a conguaglio tra gli eredi,
I) assumere ogni provvedimento ritenuto necessario ai sensi degli artt. 713 ss. e dell'art. 723 c.c. e, in generale, in ragione dell'azione di divisione e di rendiconto oggetto di giudizio, e, per l'effetto, provvedere alla formazione dello stato attivo e passivo finale della Comunione ereditaria ed alla determinazione dei conseguenti conguagli e/o rimborsi dovuti tra Pt_2
Con vittoria di spese di lite e ciò anche in ragione del comportamento processuale delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il fratello, chiedendo al tribunale di Parte_1 CP_1
procedere alla divisione del compendio ereditario pervenuto loro in pari quote dai genitori e costituito dagli immobili siti in Asti via Monsignor Giuseppe Marello 39, in Asti via Giovanni Rosa n. 3 e in
Finale Ligure Fr. Varigotti, Vico delle Stelle n. 10.
L'attore ha altresì domandato la condanna del convenuto al versamento in suo favore di un indennizzo nella misura corrispondente al valore locatizio di mercato degli immobili per tutto il periodo della loro occupazione esclusiva da parte del convenuto indicate nel periodo dall'agosto 2018 al CP_1 dicembre 2020 per l'immobile sito in Asti, Via Giovanni Rosa n.3, e nel periodo dall'ottobre 2013 al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia lo scioglimento della comunione ereditaria per l'immobile sito in Asti, Via Monsignor Giuseppe Marello n. 39.
2. si è costituito dando atto del raggiungimento di un accordo parziale tra i coeredi CP_1
2 sottoscritto in data 18.1.2022 e aderendo, per quanto ancora di rilievo, alla domanda di divisione, in particolare chiedendo l'assegnazione dell'immobile sito in Asti via Marello 39.
Il convenuto, inoltre, ha chiesto in via riconvenzionale e tenendone conto in sede di determinazione del conguaglio dovuto in esito all'assegnazione in suo favore dell'immobile di via Marello di diversi crediti vantati nei confronti dell'attore.
Il convenuto ha, ancora, chiesto di dichiarare che nulla è dovuto a titolo d'indennizzo tra gli eredi per l'utilizzo in via esclusiva degli immobili ereditari essendo ciò avvenuto nell'accordo dei coeredi. In subordine ha chiesto di accertare che l'attore aveva goduto in esclusiva dal 2015, quale contropartita, dell'immobile in Finale Ligure fr. Varigotti con condanna del medesimo alla corresponsione d'indennizzo.
Ha, infine, contestato di aver goduto in via esclusiva dell'intero immobile di via Giovanni Rosa ad
Asti, riferendo di aver utilizzato soltanto uno dei due appartamenti in comproprietà tra le parti nel periodo indicato.
3. In corso di giudizio, come dato atto dalle parti, gli immobili oggetto dell'originario patrimonio ereditario in comunione, inizialmente costituito dagli immobili siti in Asti via Monsignor Giuseppe
Marello, in Asti via Giovanni Rosa e in Finale Ligure fr. Varigotti, si sono ridotti al solo immobile di via Monsignor Giuseppe Marello, per l'avvenuta cessione a terzi con spartizione tra le parti del ricavato degli altri immobili.
Sempre in corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo di divisione parziale (doc. 3 convenuto del 18.1.2022) in esecuzione del quale hanno appunto alienato a terzi due degli immobili in precedenza in comunione.
In relazione all'immobile di via M. Giuseppe Marello entrambe le parti hanno concordano circa l'assegnazione al convenuto.
4. Con sentenza parziale del 13.11.2023 questo tribunale si è così pronunciato:
“DISPONE la divisione in parti eguali del compendio ereditario in comunione tra le parti costituito dall'immobile sito in Asti (AT), Via Monsignor Giuseppe Marello n. 39, così catastalmente individuato:
- Foglio 78 Particella 1 Sub. 43, Z.C.1, Categ. A/2, Cl.3, Cons. 7,5 vani, Sup. Catastale Totale mq.
163 (escluse areee scoperte mq.154), Piano 1, Rendita Euro 697,22;
- Foglio 78 Particella 1 Sub. 44, Z.C.1, Categ. C/2, Cl.1, Cons. 19 mq, Sup. Catastale Totale mq. 24,
Piano S1, Rendita Euro 34,34;
- Foglio 78 Particella 1 Sub. 37, Z.C.1, Categ. C/6, Cl.2, Cons. 21 mq, Sup. Catastale Totale mq. 23,
Piano S1, Rendita Euro 73,75;
3 ASSEGNA l'immobile appena descritto, per la quota dell'intera proprietà, a favore di CP_1
nato ad [...] il [...] e contro nato ad [...] il [...]. Parte_1
CONDANNA a pagare a la somma di € 70.719,00 quale conguaglio, CP_1 Parte_1
alla data di transito in giudicato della pronuncia di assegnazione.
DICHIARA che ha diritto a conseguire da un indennizzo nella misura Parte_1 CP_1 corrispondente alla metà del valore locatizio di mercato dell'immobile di via Monsignor Giuseppe
Marello n. 39, dalla data della domanda al passaggio in giudicato della presente pronuncia di assegnazione dell'immobile a da determinarsi nel prosieguo di causa. CP_1
RIGETTA ogni altra domanda.
Spese alla sentenza definitiva.
Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.”
5. Nel prosieguo è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la stima del valore locativo dell'immobile di via M. Giuseppe Marello n. 39 e il convenuto ha depositato ulteriore documentazione inerente spese sostenute per miglioramenti, manutenzione e proprietà dell'immobile in comunione di cui ha chiesto di tenere conto a scomputo da quanto dovuto alla controparte.
6. Con riferimento alla determinazione del valore locativo dell'immobile di via M. Giuseppe Marello n.
39, si osserva che le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio si fondano sull'esecuzione di un accurato sopralluogo, sull'attenta e approfondita analisi dei documenti versati in atti e di diverse fonti reperibili inerenti i valori locativi d'immobili paragonabili siti nella zona, dei valori OMI e paiono prive di contraddizioni intrinseche, coerenti con le premesse e i quesiti posti, nonché esaustivamente argomentate. Meritano dunque di essere recepite nel presente provvedimento, anche considerato che le osservazioni svolte dai consulenti delle parti sono state considerate dal ctu il quale ha dato loro congrue e argomentate risposte. In particolare con riferimento alle imposte considerate nella relazione si osserva che le stesse non incidono sulla determinazione del canone, ma possono fondare un suo credito nel rendimento del conto.
Il convenuto, in esecuzione di quanto già disposto nella sentenza parziale va quindi condannato a pagare all'attore la somma di € 400,00 mensili dal 22.11.2021 al transito in giudicato della statuizione della sentenza parziale inerente l'assegnazione dell'immobile, momento tuttavia rimasto ignoto atteso che, pur dando atto dell'interposizione di appello, le parti non hanno depositato l'atto o gli atti di gravame.
Atteso che il riconoscimento di tale somma s'inserisce nell'ambito dell'azione di rendiconto spiegata dall'attore nei confronti del convenuto, sussiste il diritto di quest'ultimo a far valere nella definizione
4 dei rispettivi rapporti di dare-avere in relazione alla gestione della cosa comune gli esborsi sopportati in autonomia per la conservazione e il mantenimento della stessa.
A questo proposito il convenuto, oltre agli importi già considerati nella sentenza del novembre 2023, ha indicato di aver sopportato gli esborsi di cui alla memoria del 1.3.2024 e quelli rilevati in corso di consulenza tecnica e cioè nel dettaglio:
- Spese relative alla sostituzione del portone garage: € 4.392.00 complessivi (all. A memoria
1.3.2024);
- Spese straordinarie deliberate come da verbale di assemblea 05.10.2023: € 1.008,26 complessivi secondo i millesimi di competenza (all. B memoria 1.3.2024);
- Spese straordinarie come da consuntivo di nuovo Amministratore: € 416,15 complessivi secondo i millesimi di competenza (all. C memoria 1.3.2024);
- Spese condominiali come previste dalla documentazione già visionata dal CTU per le gestioni
2022/2023 e 2023/2024: € 1.636,11 complessivi secondo i millesimi di competenza (vd. allegati bozza CTU - doc. I – all. 7);
- IMU vigente Comune di Asti vd. allegati bozza CTU - doc. I – all. 8).
In ordine alle spese in questione si osserva che si stima corretto far gravare sul comproprietario metà delle spese relative all'IMU trattandosi di oneri ineludibili che debbono essere sopportati per la sola condivisione del diritto di proprietà e che risulta provato solo l'effettiva sopportazione delle spese condominiali registrate a consuntivo, mentre per le altre voci manca e neppure risulta essere stata offerta la prova della sussistenza dell'effettivo pagamento da cui solo può discendere il diritto al rimborso pro quota nell'ambito della resa del conto.
Ne consegue che occorre riconoscere in capo al convenuto il diritto a detrarre da quanto dovuto all'attore la somma di € 2.112,86 e cioè la quota pari a metà degli oneri di cui è stato provato il carico in capo al convenuto oltre la quota parte dell'IMU (4.225,73 €).
Lo svolgimento del giudizio ed in particolare gli accordi intervenuti tra le parti su buona parte dell'oggetto del contendere nonché la reciproca soccombenza in relazione alle diverse domande svolte, giustificano la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio inerente la stima del valore locativo dell'immobile vanno, nei rapporti interni, poste invece a carico del convenuto in applicazione del principio di causalità, atteso che tale accertamento è stato reso necessario dal contegno del convenuto.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
CONDANNA a pagare la somma di € 400,00 mensili dal 22.11.2021 CP_1 Parte_1
5 alla data del passaggio in giudicato della pronuncia di assegnazione dell'immobile a CP_1 importo da cui andrà detratta la somma di € 2.112,86.
Compensa le spese di lite.
Pone le spese della CTU, nei rapporti interni tra le parti, a carico del convenuto.
Così deciso il 30 gennaio 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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