TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del Giudice
NU CO all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 1/10/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.r.g. 662/24 del ruolo generale lavoro:
T R A
( ), rapp.ta e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Donatello Esposito nonché dall'Avv. Gemma Trombetta giusta procura allegata (all. 1), elett.te dom.ta presso i rispettivi domicili digitali ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Jean Jacques Kerambrun con cui elettivamente domicilia come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 5.02.2024, la ricorrente in epigrafe premesso di aver lavorato alle dipendenze della sin dal 15.06.2021 presso lo stabilimento elioterapico “Baia delle Sirene” CP_1 ceduto in affitto a sino al 30.09.2021 con le mansioni di capo cuoco o aiuto cuoco, Controparte_2 ha esposto che con sentenza n. 1912/2023 del 28.12.22 del Tribunale di Torre Annunziata, il predetto rapporto di lavoro a termine decorrente dal 3.07.2021 al 17.10.2021, era stato convertito in un rapporto a tempo indeterminato e, per l'effetto, che la è stata condannata, tra l'altro, CP_1 al ripristino del rapporto lavorativo.
La ricorrente ha dedotto di essere stata destinataria di una lettera di licenziamento ricevuta in data
16.12.2023 con cui dichiarava di non poter utilmente ricollocare la lavoratrice nel proprio CP_1 assetto organizzativo stante il carattere stagionale dell'attività aziendale.
Ritenendo illegittimo il licenziamento in quanto non adeguatamente motivato e privo di un vero motivo oggettivo, ha adito il Tribunale di Torre Annunziata al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento del licenziamento e per l'effetto in via principale l'immediata reintegra oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità o in via gradata, dichiarata la illegittimità del licenziamento per assenza di g.m.o., ha chiesto condannarsi la convenuta al pagamento dell'indennità di cui al co. 1 dell'art. del D.lgs. n. 23/15 nella misura massima di sei mensilità, oltre interessi e rivalutazione e spese di lite. Si è costituita parte convenuta, con comparsa con la quale ha controdedotto alle doglianze di parte ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, il Giudice, ritenuta la controversia sufficientemente istruita su base documentale, ha riservato la causa a sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Per un'ordinata e completa esposizione dei fatti di causa, questo giudice deve prendere atto che nelle more del processo la Corte di Appello di Napoli ha pronunciato la sentenza nr. 1714.2025, con cui il giudice del riesame, chiamato a pronunciarsi sul gravame proposto da e di CP_1 CP_2 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata n.1912/23, ha accertato
[...] la natura, la durata e la consistenza quantitativa e qualitativa del rapporto di lavoro sub iudice.
Pertanto, non è in discussione che nella fattispecie in esame tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 3.07.2021 al 17.10.2021 e che la titolarità del rapporto lavorativo de quo sia in capo a che nel contratto di cessione (art 14) stipulato con CP_1 CP_2
il gestore si impegna a ricollocare presso altre attività del gestore stesso i dipendenti assunti
[...] durante l'esercizio dell'attività, ovvero a risolvere i rapporti di lavoro.
Inoltre, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è risultato infine accertato che alla ricorrente spettasse solo la somma complessiva di € 1656,40 lorda (1300 netti come da busta paga di agosto prodotta in atti) a titolo di retribuzione insoluta spettante per il mese di agosto 2021 non ritenendosi sufficientemente dimostrata la debenza delle ulteriori somme rivendicate a titolo di differenze retributive per mansioni superiori e lavoro straordinario.
Tanto precisato, indiscussa la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 3.07.2021, non sussistendo più controversia tra le parti in merito alle mansioni e gli orari assicurati dalla lavoratrice, occorre esaminare la sussistenza dei motivi posti a base del licenziamento.
Orbene, la ricorrente si duole della insussistenza di validi motivi oggettivi che giustificherebbero il licenziamento evidenziando che l'asserita stagionalità dell'attività svolta non può costituire valido motivo di risoluzione in quanto non ricorre il caso della definitiva cessazione dell'attività aziendale.
In vero ritiene questo giudice che, nel caso in esame, la totale assenza di un termine apposto per iscritto sul contratto di assunzione che pertanto è stato convertito in un contratto a tempo indeterminato, preclude a monte al datore di lavoro di addurre la natura stagionale dell'attività lavorativa come giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Ed invero, “in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto;
l'onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro” (Cass., ordin. n.26196/2024).
Invero nel caso che ci occupa parte resistente non solo non ha fornito alcuna prova che la lavoratrice fosse impegnata esclusivamente in attività stagionali, ma ha altresì omesso di dimostrare l'impossibilità di “repechage”, ovvero di adibizione del lavoratore ad altre mansioni od in altri settori dell'attività imprenditoriale.
In particolare, sarebbe stato onere del datore di lavoro proporre alla lavoratrice la trasformazione del rapporto in un part time verticale per soli mesi di svolgimento dell'attività ovvero dimostrare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettiva sussistenza delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto e l'impossibilità di ricollocare utilmente la lavoratrice in una delle molteplici attività imprenditoriali condotte da (ex plurimis Cass. 7474/2012). CP_1
L'immunità dal controllo giurisdizionale delle strategie d'impresa sancita dall'art 41 cost., trova infatti il suo correttivo sulla possibilità del c.d. “repeghage” che il datore di lavoro deve comunque dimostrare. In particolare, il datore di lavoro avrebbe dovuto fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per ricollocare altrove o in altro modo il lavoratore privato del posto di lavoro. Ciò non risulta dimostrato essendosi limitata la resistente ad addurre come giustificato motivo oggettivo il carattere stagionale della prevalente attività della struttura turistico ricettiva ove era collocata la ricorrente senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio circa l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.
Da tanto consegue la illegittimità del licenziamento.
Ciò posto, deve osservarsi che nel caso in esame non ricorrono i presupposti per accordare alla lavoratrice la tutela reale invocata in via principale e ciò in quanto la visura camerale depositata in atti (dalla quale risultano solo 2 dipendenti sino al 30.06.2021), in assenza di ulteriori e più qualificanti elementi di riscontro, è insufficiente a dimostrare la sussistenza del requisito dimensionale né la mancanza di contestazione sul punto da parte del datore di lavoro, può esimere la difesa della ricorrente dal relativo onere della prova.
Da tanto, consegue che la domanda principale di reintegra non può essere accolta mentre merita accoglimento la domanda subordinata di condanna della resistente a corrispondere l'indennità di cui al comma 1 dell'art 3 del D.lg. n. 23/20215 nella misura di sei mensilità, tenuto conto della breve durata della prestazione lavorativa. La suddetta l'indennità va commisurata all'unico dato retributivo disponibile, costituito dalla paga base dovuta per il mese di agosto 2021 pari a complessivi € 1656,40 lordi (netti 1300 come da busta paga) così come riconosciuta dalla sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 1714/2025 il tutto oltre interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione al saldo. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del parziale accoglimento della domanda, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor E. ROCCO ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei Parte_1 confronti , in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed CP_1 eccezione reietta, così provvede:
1) accertato che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 3.07.2021, accerta e dichiara la illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 16.12.2023 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria di Legge pari a sei mensilità commisurate ad € 1656,40 ovvero al trattamento retributivo lordo dovuto per il mese di agosto 2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla Maturazione fino al soddisfo;
2) condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente, e per essa al procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che, in ragione dell'accoglimento parziale, si liquidano in misura ridotta del 50%, in complessivi euro 1.500,00 dovuti per compenso professionale , oltre I.V.A.
e CPA come per Legge e rimborso forfettario nella misura del 1%, con attribuzione, oltre al rimborso del C.U. di € 259.00, compensando tra le parti la restante metà.
Torre Annunziata, 13/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. NU CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del Giudice
NU CO all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 1/10/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.r.g. 662/24 del ruolo generale lavoro:
T R A
( ), rapp.ta e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Donatello Esposito nonché dall'Avv. Gemma Trombetta giusta procura allegata (all. 1), elett.te dom.ta presso i rispettivi domicili digitali ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Jean Jacques Kerambrun con cui elettivamente domicilia come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 5.02.2024, la ricorrente in epigrafe premesso di aver lavorato alle dipendenze della sin dal 15.06.2021 presso lo stabilimento elioterapico “Baia delle Sirene” CP_1 ceduto in affitto a sino al 30.09.2021 con le mansioni di capo cuoco o aiuto cuoco, Controparte_2 ha esposto che con sentenza n. 1912/2023 del 28.12.22 del Tribunale di Torre Annunziata, il predetto rapporto di lavoro a termine decorrente dal 3.07.2021 al 17.10.2021, era stato convertito in un rapporto a tempo indeterminato e, per l'effetto, che la è stata condannata, tra l'altro, CP_1 al ripristino del rapporto lavorativo.
La ricorrente ha dedotto di essere stata destinataria di una lettera di licenziamento ricevuta in data
16.12.2023 con cui dichiarava di non poter utilmente ricollocare la lavoratrice nel proprio CP_1 assetto organizzativo stante il carattere stagionale dell'attività aziendale.
Ritenendo illegittimo il licenziamento in quanto non adeguatamente motivato e privo di un vero motivo oggettivo, ha adito il Tribunale di Torre Annunziata al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento del licenziamento e per l'effetto in via principale l'immediata reintegra oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità o in via gradata, dichiarata la illegittimità del licenziamento per assenza di g.m.o., ha chiesto condannarsi la convenuta al pagamento dell'indennità di cui al co. 1 dell'art. del D.lgs. n. 23/15 nella misura massima di sei mensilità, oltre interessi e rivalutazione e spese di lite. Si è costituita parte convenuta, con comparsa con la quale ha controdedotto alle doglianze di parte ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, il Giudice, ritenuta la controversia sufficientemente istruita su base documentale, ha riservato la causa a sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Per un'ordinata e completa esposizione dei fatti di causa, questo giudice deve prendere atto che nelle more del processo la Corte di Appello di Napoli ha pronunciato la sentenza nr. 1714.2025, con cui il giudice del riesame, chiamato a pronunciarsi sul gravame proposto da e di CP_1 CP_2 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata n.1912/23, ha accertato
[...] la natura, la durata e la consistenza quantitativa e qualitativa del rapporto di lavoro sub iudice.
Pertanto, non è in discussione che nella fattispecie in esame tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 3.07.2021 al 17.10.2021 e che la titolarità del rapporto lavorativo de quo sia in capo a che nel contratto di cessione (art 14) stipulato con CP_1 CP_2
il gestore si impegna a ricollocare presso altre attività del gestore stesso i dipendenti assunti
[...] durante l'esercizio dell'attività, ovvero a risolvere i rapporti di lavoro.
Inoltre, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è risultato infine accertato che alla ricorrente spettasse solo la somma complessiva di € 1656,40 lorda (1300 netti come da busta paga di agosto prodotta in atti) a titolo di retribuzione insoluta spettante per il mese di agosto 2021 non ritenendosi sufficientemente dimostrata la debenza delle ulteriori somme rivendicate a titolo di differenze retributive per mansioni superiori e lavoro straordinario.
Tanto precisato, indiscussa la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 3.07.2021, non sussistendo più controversia tra le parti in merito alle mansioni e gli orari assicurati dalla lavoratrice, occorre esaminare la sussistenza dei motivi posti a base del licenziamento.
Orbene, la ricorrente si duole della insussistenza di validi motivi oggettivi che giustificherebbero il licenziamento evidenziando che l'asserita stagionalità dell'attività svolta non può costituire valido motivo di risoluzione in quanto non ricorre il caso della definitiva cessazione dell'attività aziendale.
In vero ritiene questo giudice che, nel caso in esame, la totale assenza di un termine apposto per iscritto sul contratto di assunzione che pertanto è stato convertito in un contratto a tempo indeterminato, preclude a monte al datore di lavoro di addurre la natura stagionale dell'attività lavorativa come giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Ed invero, “in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto;
l'onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro” (Cass., ordin. n.26196/2024).
Invero nel caso che ci occupa parte resistente non solo non ha fornito alcuna prova che la lavoratrice fosse impegnata esclusivamente in attività stagionali, ma ha altresì omesso di dimostrare l'impossibilità di “repechage”, ovvero di adibizione del lavoratore ad altre mansioni od in altri settori dell'attività imprenditoriale.
In particolare, sarebbe stato onere del datore di lavoro proporre alla lavoratrice la trasformazione del rapporto in un part time verticale per soli mesi di svolgimento dell'attività ovvero dimostrare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettiva sussistenza delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto e l'impossibilità di ricollocare utilmente la lavoratrice in una delle molteplici attività imprenditoriali condotte da (ex plurimis Cass. 7474/2012). CP_1
L'immunità dal controllo giurisdizionale delle strategie d'impresa sancita dall'art 41 cost., trova infatti il suo correttivo sulla possibilità del c.d. “repeghage” che il datore di lavoro deve comunque dimostrare. In particolare, il datore di lavoro avrebbe dovuto fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per ricollocare altrove o in altro modo il lavoratore privato del posto di lavoro. Ciò non risulta dimostrato essendosi limitata la resistente ad addurre come giustificato motivo oggettivo il carattere stagionale della prevalente attività della struttura turistico ricettiva ove era collocata la ricorrente senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio circa l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.
Da tanto consegue la illegittimità del licenziamento.
Ciò posto, deve osservarsi che nel caso in esame non ricorrono i presupposti per accordare alla lavoratrice la tutela reale invocata in via principale e ciò in quanto la visura camerale depositata in atti (dalla quale risultano solo 2 dipendenti sino al 30.06.2021), in assenza di ulteriori e più qualificanti elementi di riscontro, è insufficiente a dimostrare la sussistenza del requisito dimensionale né la mancanza di contestazione sul punto da parte del datore di lavoro, può esimere la difesa della ricorrente dal relativo onere della prova.
Da tanto, consegue che la domanda principale di reintegra non può essere accolta mentre merita accoglimento la domanda subordinata di condanna della resistente a corrispondere l'indennità di cui al comma 1 dell'art 3 del D.lg. n. 23/20215 nella misura di sei mensilità, tenuto conto della breve durata della prestazione lavorativa. La suddetta l'indennità va commisurata all'unico dato retributivo disponibile, costituito dalla paga base dovuta per il mese di agosto 2021 pari a complessivi € 1656,40 lordi (netti 1300 come da busta paga) così come riconosciuta dalla sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 1714/2025 il tutto oltre interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione al saldo. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del parziale accoglimento della domanda, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor E. ROCCO ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei Parte_1 confronti , in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed CP_1 eccezione reietta, così provvede:
1) accertato che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 3.07.2021, accerta e dichiara la illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 16.12.2023 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria di Legge pari a sei mensilità commisurate ad € 1656,40 ovvero al trattamento retributivo lordo dovuto per il mese di agosto 2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla Maturazione fino al soddisfo;
2) condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente, e per essa al procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che, in ragione dell'accoglimento parziale, si liquidano in misura ridotta del 50%, in complessivi euro 1.500,00 dovuti per compenso professionale , oltre I.V.A.
e CPA come per Legge e rimborso forfettario nella misura del 1%, con attribuzione, oltre al rimborso del C.U. di € 259.00, compensando tra le parti la restante metà.
Torre Annunziata, 13/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. NU CO