Sentenza 18 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2003, n. 11233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11233 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' foto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP EM1 1233/ 03 Oggetto socarious seustera SEZIO Corte dican. Faltisfecie. La yerin Composta dagli fll.mi Sigg.ri Magistrati: bill Fa www Presidente R.G.N. 15847/02 Dott. Antonio SAGGIO Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rel. Consigliere Cron. 25104 Dott. AL DI PALMA Rep. 3027 Consigliere - Dott. Paolo GIULIANI Consigliere - Ud. 31/01/2003 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN, successori del IO IO, IO padre deceduto e LI LE, in proprio e nella qualità di erede del coniuge deceduto, elettivamente 37, presso domiciliati in ROMA VIA DARDANELLI l'avvocato STEFANO TRALDI, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IMMOBILIARE FAMI 73 SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore rappresentante pro tempore elettivamente 2003 domiciliato in ROMA VIALE LIBIA 167, presso l'avvocato GIOVANNI BORRELLI, rappresentato e difeso dall'Avvocato - 245 1 CESARE MICHELI giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
CONDOMINIO VIA NUCETTO 29 ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 14945/01 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 26/11/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/2003 dal Consigliere Dott. AL DI PALMA;
udito per il resistente l'Avvocato Micheli che ha l'inammissibilità о comunque il rigetto del chiesto ricorso;
scritte dal Sostituto Procuratore lette le conclusioni Generale Dott. Dario CAFIERO con le quali si chiede che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso;
Ritenuto in fatto con il presente ricorso, AB e DA che, TT ed LE TR ved. TT impugnano per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n.4 cod. proc. civ., la sentenza di questa Corte n. 14945/01 del 26 novembre 2001, con la quale è stato rigettato il quarto motivo del ricorso con assorbimento degli al- 2 tri - proposto dai medesimi, odierni ricorrenti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3818 del 29 ottobre-23 dicembre 1998; che dallo "Svolgimento del processo" della sen- tenza oggi impugnata per revocazione emerge testual- mente, per quanto in questa sede rileva, quanto segue: A) "Con atto di citazione notificato il 9 maggio 1990 la Società immobiliare Fami S.r.l. in liquidazione con- veniva dinanzi al Tribunale di Roma il Condominio di Via Nucetto n.29 di Roma per sentir dichiarare che una porzione dell'appartamento sito nell'edificio condomi- niale all'int.l.... insisteva in parte, per mq.55,14 cir- ca, sul piano piloty e che detta porzione era di pro- prietà esclusiva della Fami.... Instauratosi il contrad- dittorio il Condominio non si costituiva. Intervenivano invece volontariamente nel giudizio i coniugi AL TT ed LE TR che, avendo sottoscritto con la Fami 73 nel 1980 un contratto preliminare di compravendita relativo all'appartamento in questione, assumevano di avere titolo e di essere legittimati a contrastare quanto asserito sulla proprietà del piano piloty. Il Tribunale, con sentenza depositata il 12 febbraio 1994, respingeva la domanda". B) - "Tale sen- tenza era impugnata dalla laImmobiliare Fami, qua- le.... contestava inoltre che gli TT/TR fos- 3 sero legittimati ad intervenire nel giudizio, essendo dei semplici promissari che ancora non avevano alcun diritto da far valere. Questi ultimi, costituitisi, ec- cepivano l'inammissibilità dell'appello, perché fondato su domande nuove ed il difetto di legittimazione del Condominio, che rimaneva contumace anche in secondo grado. All'esito la Corte di appello, con sentenza in data 29 ottobre 1998, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'TT e la TR ca- renti di legittimazione, condannandoli alla rifusione delle spese di entrambi i gradi in favore della Fami Immobiliare 73, che dichiarava proprietaria esclusiva dell'intero appartamento in questione.... [La Corte rile- vava che] Non poteva invece riconoscersi la legittima- zione agli appellati TT e TR, essendo gli stessi solo promissari acquirenti dell'appartamento in questione, la cui domanda di sentenza costitutiva del trasferimento dell'immobile era stata rigettata dalla stessa Corte di appello con la sentenza n. 1489/1997. Essi, pertanto, non erano condomini e non erano titola- ri di alcun diritto sul bene controverso....". C) - "Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza AB e Da- niela TT ed LE TR vedova TT.... in base a cinque motivi di ricorso, illustrati con memo- ria, e contrastati con controricorso dalla Immobiliare 4 Fami 73 in liquidazione"; che dai "Motivi della decisione" della sentenz a oggi impugnata per revocazione emerge testualmente, per quanto in questa sede rileva, quanto segue: "Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione de- gli artt.100 c.p.c. e 1372 C.C. e l'erroneità e con- traddittorietà della motivazione, sostenendo che la lo- ro qualità di condomini risulterebbe dalla sentenza n. 1489/1997 della Corte d'appello romana che aveva di- chiarato congruo il prezzo versato per la porzione di appartamento di mq.32,79 ed il mancato trasferimento ed trasferimento di tale porzione solo per la il mancato individuabilità.... Per ragioni logico- sua non sistematiche occorre esaminare preliminarmente il quar- to motivo, il quale non risulta essere fondato. Infatti a pag. 5 della sentenza impugnata viene richiamata la precedente sentenza n.1489/97 della stessa Corte d'appello romana, con la quale era stata respinta la domanda di sentenza costitutiva di trasferimento dell'immobile in questione, proposta dai coniugi Atta- nasio-TR. Sentenza poi divenuta definitiva, come documentato dagli stessi ricorrenti, a seguito del ri- getto, da parte della Corte di cassazione, del ricorso presentato dagli TT avverso la sentenza in que- stione. La Corte di appello ha quindi rilevato la ca- S renza di legittimazione dei predetti coniugi nel pre- sente giudizio, sia perché gli stessi non erano titola- ri di alcun diritto sul bene controverso, sia perché, non rivestendo la qualità di condomini, non potevano neppure sostenere la tesi della condominialità di una parte di tale appartamento, del quale erano solo pro- missari acquirenti. A fronte di tali considerazioni gli attuali ricorrenti si sono limitati a sostenere la te- si, invero assai singolare, secondo cui la loro qualità di condomini sarebbe risultata comunque dal fatto che la citata sentenza n.1489/97 aveva ritenuto congruo il prezzo da loro versato alla promittente venditrice per una porzione dell'appartamento controverso, oltre che dal fatto che il diniego di trasferimento a loro favore di altro appartamento (l'interno 8) era dovuto solo al- la mancata sanatoria ed al mutamento di destinazione dello stesso. Tali argomentazioni sono peraltro di as- soluta infondatezza, poiché la prima evidenzia solo l'esistenza di un eventuale diritto di credito dei ri- correnti nei confronti della società venditrice, per avere essi versato delle somme di denaro alla società venditrice senza conseguire il trasferimento dell'immobile, mentre la seconda si risolve, in sostan- za, nel riconoscimento del mancato trasferimento, a 10- ro favore, di altra unità facente parte del medesimo 6 condominio. Il motivo in esame deve essere quindi ri- gettato, con il conseguente assorbimento degli altri motivi, il cui esame risulta irrilevante a seguito dell'accertato difetto di legittimazione dei ricorren- ti;
- che avversO tale sentenza, appunto, gli odierni ricorrenti propongono ricorso per revocazione, deducen- do quattro motivi di censura, illustrati con memoria;
- che resiste, con controricorso, La Società Immo- biliare FAMI 73 a r.l. in liquidazione. Considerato in diritto che, con il primo motivo (con cui deduce: "Ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. per errore e fraintendi- mento sul contenuto della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1489/97 che attestava la proprietà dei Sig.ri TT dell'int. 1 per mq.32,79 e dell'intero int. 8 e quindi la loro qualità di condomini dello stabile sito in Roma V. Nucetto n.29″), i ricor- - sulla base della premessa, secondo cui "la sen- renti tenza della Corte d'Appello di Roma n.1489 del 1997 hat qualificato i coniugi TT-TR proprietari dell'appartamento int.1 per mq.32,79 e dell'intero ap- partamento soffitta int.8 e quindi, la loro qualità di condomini dello stabile sito in Roma Via Nucetto n.29 ad ogni effetto di legge, avendo respinto la concomi- 7 tante domanda di trasferimento con sentenza di dette porzioni di proprietà solo per carenza rispettiva mente di una esatta individuazione catastale, poiché non ri- portata nella C.T.U., e della sanatoria edilizia" (cfr. Ricorso, pagg.12-13) - lamentano che la sentenza impu- gnata, assumendo che la predetta decisione avesse re- spinto la domanda di trasferimento delle porzioni immo- biliari nei confronti dei coniugi TT-TR con il totale rigetto delle domande di merito e negato la loro qualità di condomini, avrebbe radicalmente frainteso il reale dictum della decisione medesima;
che, con il secondo motivo (con cui deduce: "EX artt. 391-bis e 395 n.4 c.p. c. per errore e fraintendi- mento sul contenuto della sentenza della Corte di Cas- sazione n. 8929/2000 che rigettava il ricorso proposto dall'Immobiliare Fami 73 e confermava la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1489/97"), i ricorrenti la- mentano che la sentenza impugnata laddove afferma che - la sentenza della Corte d'appello di Roma n.1489/97 è "poi divenuta definitiva, come documentato dagli stessi ricorrenti, a seguito del rigetto, da parte della Corte di cassazione, del ricorso presentato dagli TT avversO la sentenza in questione" sarebbe incorsa in errore, in quanto nel giudizio di legittimità n. 11800/1998, conclusosi con la sentenza della Seconda 8 Sezione di questa Corte n.8929 del 2000, i coniugi At- tanasio-TR "erano processualmente controricorren- ti e vincitori del giudizio, come attestato dalla sen- tenza massimata n.8929/2000" (cfr. Ricorso, pag.13); - che, con il terzo motivo (con cui deduce: 31 Ex artt.391-bis e 395 n. 4 c.p.c. per essere l'errore di fatto ed il fraintendimento sul contenuto delle sen- tenze nn. 1489/97 e 8929/2000 determinanti per gli er- ronei contenuti e statuizioni dell'impugnata sentenza n. 14945/2001"), i ricorrenti - ribadendo le argomenta- zioni formulate nei primi due motivi sostengono che, conseguentemente, con l'impugnata decisione n. 14945/2001 la stessa II Sezione dell'Ill.ma Corte di Casssazione adita avrebbe invece dovuto rigettare il ricorso proposto dall' Immobiliare Fami 73 innanzitutto perché i Signori TT e TR era processual- mente legittimati in quanto condomini e preliminarmen- te, degliin sede di legittimità, per violazione artt.948, 1117 e 2939 c.c. per carenza di legittimazio- ne processuale del condominio citato dall'Immobiliare Fami 73 in luogo dei singoli condomini con una domanda di rivendica di proprietà" (cfr. Ricorso, pag.14); - che, infine, con il quarto motivo (con cui dedu- ce: "Ex artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per le domande propo- ste con controricorso nel giudizio R.G. 11800/98"), 9 ricorrenti lamentano l'erroneità, per violazione di legge e per vizi di motivazione, della sentenza di que- sta Corte n.8929 del 2000, in quanto "detto giudizio" sarebbe "rimesso all'esame di codesta Ill.ma Corte adi- ta a seguito della proposizione della presente domanda di revocazione"; che il ricorso deve essere dichiarato inammissi- bile;
- che costituisce "diritto vivente" (cfr. Cass., а S. u., nn. 10684 del 1993, 5303 e 11148 del 1997, 441 e 561 del 2000, 9882, 15426 e 15979 del 2001), confermato dalle sezioni semplici ed integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'errore di fatto che può dare luogo alla revocazione di una sentenza consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa, sostanzian- tesi nella supposizione dell'esistenza di un fatto, la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli at- ti, o dell'inesistenza di un fatto la cui verità è in- confutabilmente accertata, sempre a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale, sul quale la pronun- cia contestata abbia statuito;
secondo cui il suddetto errore non può riguardare la violazione o la falsa ap- i caratteri averenorme giuridiche, deve plicazione di e della semplice rilevabilità evidenza della assoluta 10 sulla base del solo raffronto tra la sentenza impu gnata e gli atti e documenti di causa, senza necessità di ar- gomentazioni induttive o di particolari indagini erme- neutiche, deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione dallo stesso emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa;
e secondo cui, con specifico riguardo all'errore di fatto che può legitti- mare la richiesta di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, esso deve riguardare gli “atti in- terni al giudizio di legittimità ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso ed incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, giacché, ove lo stesso fosse configurabile come causa determinante della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, il corrispondente vizio potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la deci- sione di merito;
che, sulla base di tale costante orientamento, è estremamente agevole rilevare che, con il primo motivo, i ricorrenti non denunciano un errore "revocatorio" presente nella sentenza impugnata ed avente le predette caratteristiche, bensì un (presunto) vero e proprio er- 11 rore di giudizio e, in particolare, di interpretazione de l contenuto della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1489 del 1997: infatti, il nucleo della censura formulata sta proprio nella critica della sentenza di - laddove, conformemente alla sentenza questa Corte d'appello, si afferma la carenza di legittimazione de- gli odierni ricorrenti anche in forza della precedente, predetta sentenza d'appello n.1489 del 1997 - ed appare fondata, non già sull'esistenza di un preteso errore appunto ed inammissibilmente, su revocatorio, ma, un'interpretazione del contenuto e degli effetti di quest'ultima sentenza diversa da quella data dalla Cor- te di cassazione;
- che anche il secondo motivo - avente ad oggetto un preteso errore di questa Corte sull'esito di un pre- cedente ricorso per cassazione (quello instaurato av- verso la più volte ricordata sentenza d'appello n.1489 del 1997), definito con la sentenza n.8989 del 2000 palesemente inammissibile, oltreché per le ragioni esposte relativamente al primo motivo, nella misura in cui, con esso, non vengono né dedotti, né dimostrati i requisiti di essenzialità e di decisività dell'errore denunciato;
che il terzo motivo chiaramente attinente all'eventuale giudizio "rescissorio" risulta, ovvia- 12 mente, assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità dei primi due motivi;
che, infine, il quarto motivo avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di questa Corte n.8989 del 2000 è palesemente inammissibile, in quanto to- talmente estraneo all'oggetto della presente impugna- zione straordinaria, che riguarda la sentenza di questa Corte n.14945 del 2001; che le spese seguono la soccombenza e vengono li- quidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ri- che liquida in complessivi Euro correnti alle spese, 2500,00, ivi compresi Euro 2400,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Prima Civile, il 31 gennaio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Saggio Matore Di Pamaeluential CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Seuve Civile CANCELHERE Andree BlangkDepositate )) 10 LUG, 2003. IL CANCELLIERE 13