Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 1266/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 05/06/2025 nella causa n. 1266/2022 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. RECUPIDO DAVIDE Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo di debito
Premesso che: con ricorso depositato in data 4/11/2022, ha dedotto di aver ricevuto Parte_1 notifica di atto di accertamento/diffida ad adempiere da parte dell di Alessandria avente ad CP_1 oggetto la contestazione di omissioni contributive per il periodo 12/2017-03/2018, con richiesta di pagamento di € 35.090,71 per contributi ed € 23.073,40 per sanzioni, e che la pretesa dell'Istituto previdenziale trova fondamento nel precedente Verbale di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Alessandria-Asti del 17.10.2018 con il quale è stato ritenuto non genuino il distacco transnazionale di n. 15 lavoratori da parte dell avente sede in Romania, in Controparte_2 favore della stessa sicchè detti lavoratori sono stati considerati a tutti gli Parte_1 effetti dipendenti della società distaccataria.
La società ricorrente ha contestato la correttezza delle conclusioni a cui sono pervenuti gli
Ispettori, sia in ragione di una ritenuta non corretta interpretazione della normativa in materia, sia in quanto le circostanze riscontrate, con particolare riguardo alla residenza dei lavoratori in Italia ed al lavoro da essi abitualmente prestato in Italia sin da epoca precedente all'assunzione degli stessi
1
da parte della e al loro distacco in favore della non CP_2 Parte_1 sarebbero dimostrate. La ricorrente ha altresì contestato la fondatezza di alcune violazioni accertate dall'Ispettorato in merito a singoli lavoratori. ha quindi chiesto di ordinare all il rilascio del DURC e di dichiarare Parte_1 CP_1 illegittimo il verbale di accertamento da cui la pretesa ha tratto fondamento, con CP_1 dichiarazione che nulla è dovuto dalla Parte_1
L , costituitosi in giudizio, ha sostenuto la correttezza dell'accertamento dell CP_1 [...]
da cui è derivata la pretesa contributiva e sanzionatoria Controparte_3 dell , precisandone i limiti rispetto alle contestazioni avversarie, e ha quindi chiesto il rigetto CP_4 del ricorso.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni;
per esigenze di economia processuale, stante l'accordo in tal senso manifestato dalle parti, sono stati acquisiti i verbali della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio incardinato presso altra sezione di questo Tribunale tra la e Parte_1
, da una parte, e l dall'altra, e avente ad oggetto Controparte_5 Controparte_6
l'opposizione alle ordinanze ingiunzione scaturite dal medesimo accertamento.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: la presente causa ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall nei confronti CP_1 della per contributi e sanzioni indicato nell'“Atto di accertamento a seguito Parte_1 di Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del 17/10/2018 (Matricola n. 0205060801 –
Codice Fiscale Diffida al adempiere.” datato 16/3/2022 P.IVA_1 Parte_1
(doc. 1 ric. e 2 res.).
Detta diffida ad adempiere trae quindi fondamento dal Verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. AL00000/2018-538-02 del 17/10/2018 Prot. n. 26538 del 29/11/2018 (doc. 2 ric. e 5 res.), redatto contestualmente e separatamente rispetto al Verbale unico di accertamento e notificazione n. AL00000/2018-538-01 del 17/10/2018 Prot. n. 26536 del 29/11/2018 (doc. 4 res.), ai fini del “recupero dei contributi considerato che le condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati in Italia, durante il periodo del distacco, devono essere le medesime previste per coloro che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco” e pertanto inoltrato ad ed . CP_1 CP_7
Nello specifico, gli Ispettori hanno accertato che la “Da circa 5 anni si Parte_1 avvale di una Agenzia interinale rumena con referente italiano, sig. La società Persona_1 mensilmente trasmette al citato referente le presenze degli autisti somministrati e sulla base di ciò
l'Agenzia Timako Work Agency Srl emette fattura. Per i lavoratori distaccati l'Agenzia ha effettuato
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la comunicazione al Centro per l'Impiego italiano di “Distacco Transnazionale” e la medesima provvede anche a corrispondere ai lavoratori la retribuzione in euro.
Da quanto è emerso, si richiama l'art. 3 del D.Lgs. 136/2016, in attuazione della direttiva UE
2014/67, che individua alcuni indicatori che contraddistinguono le diverse fattispecie di distacco transnazionale. Oltre agli elementi indicati nel comma 1 e relativi al soggetto distaccante, sono esplicitati quelli relativi al lavoratore distaccato. Co Tenuto conto delle indicazioni operative formulate con le Circolari n. 1 del 2017 dell e n. 3 del
2016 del è emerso che il distacco in favore dell'Impresa stabilita in Italia CP_9 [...]
non è autentico, poiché i prestatori distaccati già risiedono in Italia da un periodo Parte_1 precedente al distacco ed hanno lavorato abitualmente in Italia ancor prima del distacco e senza alcuna intermediazione dell'Agenzia Interinale. Da informazioni assunte, si è appreso che “sono in
Italia dal 2009 e da questa data sono residente continuativamente in Italia e non mi sono mai trasferito all'estero. Sono stato in Romania da ottobre 2014 a gennaio 2015 ma in questo periodo non vi ho lavorato… quando ero in Romania nel periodo sopraindicato ho conosciuto un amico che mi ha detto che un certo ercava autisti. L'ho contattato telefonicamente e mi ha riferito Per_1 che cercava autista nella zona di TO. Il sig. i ha inviato dal sig. titolare Per_1 Parte_1 della ditta di trasporti. Durante il contatto telefonico, il sig. i ha detto che avrei dovuto Per_1 indicare un domicilio in Romania e per tale motivo ho indicato quello dove vive attualmente la mia famiglia e che avrei dovuto poi lavorare quale dipendente della Timako In Italia. Presso la sede di
, il sig. ha inviato il contratto e lì l'ho firmato sia in lingua italiana sia in lingua Parte_1 Per_1 rumena… da quando sono stato assunto per la ho lavorato continuativamente Parte_1 per questa ditta e non sono più tornato in Romania per lavorarvi…”. Le notizie raccolte hanno evidenziato che gli autisti hanno dovuto indicare un domicilio in Romania per poter lavorare come i dipendenti in Italia. La maggior parte degli autisti ha avuto in passato precedenti rapporti di CP_2 lavoro, in qualità di dipendenti, presso imprese italiane, diverse dalla società . Nello Parte_1 svolgimento del lavoro il riferimento per tali autisti è il titolare, sig. , che Controparte_5 impartisce ordini e direttive e dispone per qualunque necessità lavorativa quali assenze, permessi.
Pertanto il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti dipendente del committente/utilizzatore dal giorno di inizio dell'attività svolta in pseudo distacco, nel caso di specie dal dicembre 2017.”.
Premesso che l'onere probatorio incombe pacificamente sull , titolare della pretesa creditoria, CP_1 va innanzitutto richiamata la normativa applicabile alla fattispecie di causa.
Il D.Lgs. 136/2016 è stato adottato in “Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).” e, come è stato già evidenziato da questo
Tribunale in fattispecie analoga, “La finalità della normativa è evidentemente, sin tanto che
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all'interno dell'UE non vi sarà uniformità in materia contributiva, quella di evitare il fenomeno del
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L'art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. 136/2016, nel testo ratione temporis vigente, prevede che:
“
1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.” e che “
2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia.”. Tale ultima fattispecie ricorre nel caso in esame ove è un'agenzia di Controparte_10 somministrazione lavoro avente sede in Romania che ha distaccato/somministrato n. 15 lavoratori presso avente sede in Italia. Parte_1
L'art. 2, comma 1, lett. d), dispone che, ai sensi del medesimo testo di legge, è ““lavoratore distaccato” il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”.
L'art. 3 recita: “
1. Ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.
2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:
a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
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3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2 e, altresì, i seguenti elementi:
a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008
(Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello
Stato membro da cui è stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di
50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.”.
Nella specie, dalle dichiarazioni raccolte dagli Ispettori in sede di accertamento (doc. 11- 14 res.), da quelle acquisite nel corso dell'istruttoria giudiziale, nonché dalla documentazione versata in atti dall , relativa alla presenza e all'attività lavorativa svolta in Italia degli stessi lavoratori prima di CP_1 essere assunti dalla ed essere distaccati/somministrati presso la ricorrente (doc. 54 CP_2
– 68), si evince che detti lavoratori risiedevano e lavoravano in Italia già da tempo, sicchè non è possibile ritenere che ciascuno di essi fosse, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), “lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”, così come deve escludersi, ai sensi dell'art. 3, co. 3, lett. b) D.Lgs. 136/2016, che “il lavoratore
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esercit(asse) abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato”.
Si riporta quanto affermato dai testimoni escussi: ha dichiarato di risiedere in Testimone_1
Italia dal 2015, di essere rimasto senza lavoro, di aver appreso da conoscenti in Romania della possibilità di essere assunto dalla con sede in Romania, per lavorare in Italia e di essersi
CP_2 recato in Romania appositamente per rivolgersi a questa agenzia al fine di cercare lavoro e di aver quindi sottoscritto il contratto presso la sede rumena;
ha riferito di aver lavorato Parte_2 per la società ricorrente tramite la , di cui gli avevano parlato alcuni amici connazionali e
CP_2 che “ero in Italia e sono andato in Romania per quattro giorni;
dopo quei quattro giorni sono tornato in Italia perché mi aveva trovato il lavoro;
il lavoro era in Italia presso
CP_2 Parte_1 sono residente in Italia dal 2007; quando sono andato da mi hanno detto di dare un
CP_2 indirizzo in Romania;
io ho dato il mio indirizzo rumeno”; ha dichiarato di Persona_2 essere in Italia dal 2002, di aver già lavorato in Italia prima di lavorare presso la Parte_1
dal 2011/2012, e che “il contratto l'ho firmato in Romania, mi hanno detto di andare lì”;
[...]
ha riferito che “prima di lavorare per o io ho lavorato in Persona_3 CP_2 Parte_1
Italia facendo un po' il tuttofare, da quando sono diventato maggiorenne” (ossia nel 2011); Tes_2
ha riferito “conosco e perché vi ho lavorato, mi sembra dal 2015
[...] Parte_1 Parte_1 al 2018; prima avevo un contratto rumeno con poi ho fatto una pausa e poi ho Parte_1 avuto un contratto italiano sempre con;
conosco il contratto rumeno lo ho Parte_1 CP_2 firmato con alcuni amici mi hanno detto che in Romania vi erano delle cooperative che CP_2 facevano contratti con autisti, che poi ti mandavano da una ditta in Italia;
l'agenzia mi ha messo in contatto con di;
mi sono incontrato con lui a TO;
mi ha offerto un contratto Per_1 CP_2 con che io già di nome conoscevo come ditta seria … ; il distacco era un sistema che mi Parte_1 conveniva perché io già abitavo in Italia;
io abitavo in Italia già da 5 anni, avevo lavorato in edilizia
e poi ero andato in cassa integrazione … in quel periodo io abitavo in Italia e andavo ogni tanto in
Romania; il contratto l'ho firmato in TO … per il distacco bisognava avere un domicilio in
Romania, io lo avevo già …”; ha affermato di essere arrivato in Italia nel 2004 e di Tes_3 aver lavorato nell'edilizia prima di lavorare presso e che “io cercavo un lavoro Parte_1 vicino a TO;
all'epoca risiedevo a TO”.
A fronte dell'eccezione sollevata da parte ricorrente in merito all'incapacità a testimoniare dei lavoratori la cui posizione contributiva costituisce oggetto della pretesa impositiva dell , si CP_1 osserva che l'incapacità a testimoniare del lavoratore i cui contributi siano stati omessi non esclude che il giudice, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., possa interrogarlo liberamente sui fatti di causa, traendo dalle risposte ottenute argomenti di prova, così come previsto per la risposta delle parti dall'art. 116 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. n. 5636/2019, Cass. n. 1256/2016, n.
27161/2008), sicchè le dichiarazioni acquisite in corso di causa possono essere valutate alla stregua di dichiarazioni acquisite liberamente;
peraltro, nella specie si tratta per lo più di
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dichiarazioni rese dai lavoratori nell'ambito di altro giudizio, ossia nel parallelo giudizio tra la società ricorrente e l ove i dubbi circa la capacità a testimoniare degli stessi Controparte_6 sono peraltro stati superati dal giudice, come si evince dalla lettura della sentenza conclusiva del procedimento, prodotta dall , in quanto in quella sede si trattava di verificare la legittimità della CP_1 sanzione amministrativa irrogata alla società, scaturente dall'accertamento ispettivo, rispetto a cui non si è riscontrato alcun interesse dei lavoratori stessi idoneo a legittimare la loro partecipazione al giudizio.
In ogni caso, si evidenzia come il contenuto delle dichiarazioni rese in giudizio dai lavoratori sia di analogo tenore rispetto a quelle rilasciate agli Ispettori e ciò depone nel senso della loro attendibilità (doc. 11-14 res.).
Peraltro l ha prodotto l'estratto dei dati anagrafici/domicili fiscali dei lavoratori registrati CP_1 presso l'Agenzia delle Entrate (doc. 54 res.), nonché l'estratto dei dati occupazionali dei medesimi presso il Centro per l'Impiego (doc. 55-68 res.), da cui si evince come effettivamente essi fossero presenti stabilmente sul territorio italiano da tempo prima rispetto alla sottoscrizione del contratto con circostanza che lascia presumere, anche laddove non si riscontri la CP_2 formalizzazione di un'occupazione lavorativa, soprattutto in caso di presenza prolungata sul territorio nazionale, che essi avessero comunque un impiego, per quanto non regolarizzato.
Alla luce di quanto esposto non possono che ritenersi corrette le conclusioni a cui sono addivenuti gli Ispettori, riportate nei verbali di accertamento, e, quindi, fondata la pretesa impositiva dell CP_1 che su di esse è basata.
Né ha rilievo il fatto che la non sapesse, per quanto sostenuto in ricorso e Parte_1 da alcuni testimoni (ad es. ), che i lavoratori distaccati/somministrati dalla Testimone_4 CP_2 fossero residenti in Italia e che sui documenti esibiti fosse indicata una residenza in
[...]
Romania, poiché la società, nota e rilevante impresa nel settore dei trasporti, era nella posizione di poter conoscere le linee guida e le circolari in materia, dalle quali è agevole evincere come le ipotesi di somministrazione non genuine siano configurabili, tra le altre ipotesi, nel caso in cui il lavoratore somministrato, al momento di essere collocato dal somministrante presso il somministratario, sia soggetto che già risiede e/o abbia lavorato in Italia e, comunque, che non lavora presso alcuna impresa avente sede nello Stato in cui ha sede la somministrante stessa;
in ogni caso, stante la rilevanza della normativa, frutto del coordinamento comunitario, volta ad evitare pratiche di utilizzo abusivo ed elusivo del distacco transnazionale, finalizzato ad ottenere vantaggi in termini di incidenza percentuale sulle retribuzioni delle ritenute contributive, era onere dell'impresa porre in essere le opportune verifiche.
Va rilevato, poi, con riguardo alle violazioni accertate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro e contestate dalla società con riferimento alle posizioni dei lavoratori , Persona_4 [...]
, , , (pagine 14 e 15 ricorso), che trattasi di Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8 violazioni che, in ogni caso, non hanno dato luogo ad omissioni contributive, infatti dalla lettura del
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Verbale di accertamento per obbligazione contributiva si evince che non risultano richieste di contribuzione per le specifiche posizioni indicate.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente alla rifusione in favore dell delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 6.500,00, oltre accessori di legge.
Alessandria, 5.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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