Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 12 marzo 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9296/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Billwiller, Ivana Parte_1
Cervone Davide Carotenuto, con i quali è elettivamente domiciliata in IC (NA al Corso G. Garibaldi n. 73), come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., Direttore Generale p.t. Controparte_1 dott. Ing , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli CP_2 avv.ti Anna Vingiani ed Annamaria De Nicola, elettivamente domiciliati in alla CP_1 Cont Via Comunale del Principe, 13/A, presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
nonché
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Alessandro Verre, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in alla Via CP_1
Carlo Poerio n. 90, in virtù di procura in atti;
PARTE CONTROINTERESSATA
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16 maggio 2023, la parte ricorrente, dott. , Parte_1
Cont dirigente medico in servizio presso la resistente premesso di aver partecipato
1
[...] di – pubblicato sul portale Controparte_4 CP_1
https://www.aslnapoli1centro.it/ alla data del 13 gennaio 2023 – riservato ai dipendenti dell' resistente e già in servizio presso la medesima struttura Controparte_5 ospedaliera, mediante valutazione dei “titoli di carriera”, dei “titoli accademici e di studio”, delle “pubblicazioni e dei titoli scientifici”, del “curriculum formativo e Cont professionale” e degli eventuali “titoli di preferenza”, ha convenuto l' nonché la dott.ssa in qualità di controinteressata dinanzi al Tribunale di Napoli, Sez. CP_3
Lavoro, per l'annullamento della Delibera n. 303 del 27 febbraio 2023 di conferimento dell'incarico quinquennale di responsabilità della Controparte_6
di alla TTessa;
per l'annullamento del Verbale di
[...] CP_1 Controparte_3
Commissione n. 01 del 23 febbraio 2023 con allegate schede di valutazione dei candidati, in cui risulta assegnato alla TTessa un punteggio Controparte_3 complessivo di “36,084” mentre al ricorrente è stato riconosciuto un Parte_1 punteggio complessivo di “33,815”; della nota della U.O.C. Gestione Risorse Umane dell' NA 1 Centro recante numero di protocollo 86139/u del 30 marzo 2023, con CP_1 cui è stata respinta l'istanza di riesame del punteggio allo stesso attribuito;
dell' Avviso di conferimento di incarico di responsabilità della Controparte_6
Il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“1) accertare e dichiarare l'idoneità del TT , a seguito della procedura Parte_1 selettiva di cui all'avviso del conferimento dell'incarico di responsabilità, a ricoprire il ruolo messo a bando con conseguente condanna della resistente a Controparte_7
provvedere alla rettifica della graduatoria di cui al verbale n. 01 del 23 febbraio 2023, a procedere con il conferimento di incarico di responsabilità al TT ed a Parte_1
corrispondere allo stesso quanto spettante a titolo di emolumento e di contributi previdenziali a far data dalla Delibera del Direttore Generale U.O.C. Controparte_8
Umane dell' 303 del 27 febbraio 2023, con espressa riserva di Controparte_9
quantificare le dovute differenze retributive e contributive in separato ed autonomo giudizio;
- ANNULLARE CON DISAPPLICAZIONE la Delibera del Direttore Generale
303 del 27 febbraio Controparte_10 Controparte_9
2023 di conferimento dell'incarico quinquennale di responsabilità della di alla TTessa Controparte_6 CP_1 [...]
CP_3
2 - Anche a prescindere dal conferimento dell'incarico in favore del Dott.
, in virtù dell'accertamento di cui sopra accertare e dichiarare, il Pt_1
risarcimento del danno per equivalente monetario dovuto al mancato conferimento dell'incarico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e per l'effetto condannare la convenuta a risarcire il danno accertato, da quantificarsi in separata sede, oltre che a risarcire al dott. il Parte_1 danno all'immagine da quantificarsi in via equitativa nella somma che il giudice riterrà di giustizia;
- in ogni caso condannare parte resistente, al pagamento delle spese e compensi di causa ai sensi del D.M. n. 140/2012 e s.m.i. con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”
Cont Si è costituita l' resistente, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.O., contestando le avverse argomentazioni e prospettazione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Si è costituita tardivamente la dott. , in data 11 ottobre 2024, Controparte_3
Cont condividendo le argomentazioni formulate dall' resistente e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza della parte ricorrente e dell'asl, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
preso atto del mancato deposito delle note di trattazione della parte controinteressata;
lette le note scritte regolarmente depositate, il giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
L'eccezione di difetto di giurisdizione appare infondata, tenuto conto dell'orientamento consolidato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a S.U.
(Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 05/07/2011) 19/07/2011, n. 15764).
3 L'art. 15 comma 7 bis è stato modificato con la legge n. 118/2022 (in GU del
12.8.2022), in relazione all'incarico di Direzione di Struttura complessa.
Nonostante le recenti modifiche, il TAR Piemonte, con la sentenza n. 1149 del
19 dicembre 2022 ha ritenuto che “la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa nelle aziende sanitarie, disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non integra un concorso in senso tecnico e gli atti sono adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/2001. Tale principio permane anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 118/2022, che ha previsto la redazione di una graduatoria da parte della Commissione e la nomina del candidato con il miglior punteggio da parte del Direttore Generale. La procedura infatti continua ad essere priva di vere e proprie prove selettive e mantiene natura privatistica, essendo gli atti di macro-organizzazione delle adottati con atto Controparte_11
di diritto privato, in coerenza con il loro carattere imprenditoriale strumentale al raggiungimento del fine pubblico. Non è ammissibile un frazionamento della tutela giurisdizionale per singole fasi della procedura, dovendo la giurisdizione essere determinata unitariamente in base alla natura dell'atto finale. Gli atti della commissione, in quanto presupposti a quello del direttore generale, seguono il regime giuridico dell'atto conclusivo del procedimento. La definizione legislativa di tali atti come atti di diritto privato esclude la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché i provvedimenti amministrativi sono per definizione atti di diritto pubblico e, di converso, un atto di diritto privato non può mai configurarsi come provvedimento amministrativo”.
Ai fini del riparto di giurisdizione va ricordato che l'art. 63 del TUPI assegna la giurisdizione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, su “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4.. incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”. In forza del comma 4 “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
4 Tenuto conto, quindi, della citata norma generale, che attribuisce la giurisdizione al G.O. in materia di impiego pubblico, relativamente alle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, va affermata la giurisdizione del G.O.
Nel merito, va premesso, che per costante orientamento della Suprema Corte, in fattispecie assoggettata al diritto previgente, la disciplina di legge sulla nomina del dirigente “ha carattere di norma imperativa - atteso che la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e concorre alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini - con la conseguenza che, nel caso in cui la procedura venga del tutto omessa, l'atto negoziale di conferimento dell'incarico è nullo, e tale nullità può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a improntare il proprio comportamento alle regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.; il combinato disposto di tali norme obbliga la Pubblica Amministrazione a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali, ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. ( cfr.: Cass. 15.02.2023 n. 4773; Cassazione
Sez. U, Ordinanza n.27743 del 22/09/2022; Sez. U, Ordinanza n.13491 del
18/05/2021; Cassazione Sez.U, Ordinanza n.4227 del 17/02/201719).
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a improntare il proprio comportamento alle regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.; il combinato disposto di tali norme obbliga la Pubblica Amministrazione a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali, ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
La necessità di una valutazione comparativa rende il sistema della dirigenza sanitaria uniforme a quello della dirigenza statale, in relazione al quale è stato chiarito che: "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare le norme di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 1, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), a una
5 valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate" (v. Cass. 9 marzo 2021, n. 6485; cfr.: Cassazione, Sez.L, Ordinanza n.13594 del 17/05/2023).
Tanto premesso in linea di principio, va precisato che il ricorso in esame riguarda la Delibera n. 303 del 27 febbraio 2023 di conferimento dell'incarico quinquennale di responsabilità della di Controparte_6
assegnato alla TTessa . CP_1 Controparte_3
In merito ai titoli di carriera assegnati, va premesso che è pacifico che la
Commissione ha stabilito di premiare i “titoli di carriera” con un massimo di 35 punti specificando che “… i servizi prestati presso aziende o enti del SSN
(compresi quelli classificati) danno luogo ai seguenti punteggi: - servizio dirigenziale nella disciplina o in disciplina equipollente: punti 1,00 per anno;
- servizio dirigenziale in disciplina affine: punti 0,50 per anno;
- servizio dirigenziale in altra disciplina: punti 0,30 per anno;
- servizio dirigenziale nel ruolo sanitario nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti in altra
P.A.: punti 0,50 per anno a 38h/settimane; - servizio militare o servizio civile: punti 1,00 per anno;
- servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medesima dei servizi in regime convenzionale
è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto, rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del SSN (38 ore settimanali), ai sensi del DPCM 8 marzo 2001. Verranno valutati solo i servizi per i quali i candidati abbiano specificato con chiarezza l'orario settimanale svolto: punti
1,00 per anno per 38h settimanali nella disciplina;
punti 0,50/anno in disciplina affine;
0,30 punti/anno in altra disciplina. Il servizio con impegno orario ridotto è valutato in proporzione all'impegno orario pieno;..( cfr.: Verbale n. 01 del 23 febbraio 2023).
La parte ricorrente lamenta un'errata valutazione dei titoli di carriera, nonché un errato calcolo nel computo del servizio dirigenziale.
In particolare, il dott. , in relazione alla propria carriera, lamenta Pt_1
l'errata valutazione del servizio prestato nel periodo dal 28.12.1992 al 28.02.1997 valutato dalla commissione quale “servizio dirigenziale in altra disciplina” con l'attribuzione di punti 1,250, asserendo di aver comunque in tale periodo prestato
6 attività di oculista e di non aver mai prestato servizio in altra disciplina, censurando, quindi, la valutazione di tale periodo (50 mesi) con il coefficiente del punteggio di 0,30 per anno, invocando l'applicazione di un punto per anno.
Cont Tanto premesso, dalla nota prot. n. 228467/23, ( doc. , emerge che il dott.
, dal 28/12/1992 al 28/02/1997 risulta inquadrato nella disciplina di Pt_1
anestesia e rianimazione, in quanto ha prestato la propria attività lavorativa presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ex USL42, a decorrere dal 28.12.1992, come emerge dalla stessa documentazione depositata dalla parte ricorrente, che risulta assunto, in data 28/12/1992 in qualità di Assistente Medico-Area funzionale di Chirurgia, come da delibera n. 2638 del 17/09/1992.
La stessa parte ricorrente, del resto, ha chiesto l'immissione in servizio in data
28.12.92, per il servizio prestato nella qualità di assistente medico presso la divisione di anestesiologia e rianimazione.
Dal 28.12.1992 al 28.02.1997, dunque, il ricorrente, ha prestato servizio nella diversa disciplina di anestesia e rianimazione, come da documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente ( cfr.: attestato di servizio del 17.01.2008) e dunque, i punteggi, parametrati sulla base delle linee guida regionali previste dalla Delibera della Giunta Regionale Campania n.114 del 23/03/2021, sono stati attribuiti correttamente, nel verbale n. 1 del 23/02/2023, in quanto il servizio dirigenziale in altra disciplina dà diritto a punti 0,30 per anno.
Non si ritiene possibile rettificare le delibere che attestano le discipline in cui il ricorrente ha prestato la sua attività. Si richiama, dunque, la delibera n. 2638 del
17/09/1992, menzionata nella documentazione prodotta dal ricorrente, agli atti del fascicolo personale da cui si rileva che il dott. ha prestato inizialmente Pt_1
servizio in qualità di assistente medico di anestesia e rianimazione, disciplina né equipollente, né affine a quella di oculistica, oggetto dell'incarico da conferire. Né può valere ai fini dell'attribuzione del diverso punteggio rivendicato per il servizio prestato in relazione al suddetto periodo il possesso della specializzazione nella branca di oculistica e della chirurgia oftalmica, in quanto, ai fini della valutazione del servizio, rileva unicamente l'inquadramento giuridico, ovvero la qualifica e la disciplina di inquadramento nella dotazione organica della ex Pt_2
[... Cont
, confluita nella resistente
Lo stesso ricorrente ha, successivamente, presentato istanza per il passaggio nella disciplina di oculistica ai sensi della L. 401/2000 ed, in accoglimento della
7 stessa, a partire dal 01/03/1997, è stato inquadrato come Dirigente Medico di
Oftalmologia. Risulta pacifico, quindi, che la parte ricorrente dal 01/03/1997 al
23/01/20, ha maturato 311 mesi di servizio dirigenziale nella disciplina oggetto di selezione, periodo correttamente valutato dalla commissione con il punteggio di
1,00 per anno.
In merito alla posizione della dott. , dal 01/05/2000 al 30/09/2012, il CP_3
suo servizio è stato prestato presso il P.O. "San Gennaro dei Poveri, in qualità di
Dirigente Medico 1° livello di Oftalmologia, qualifica e disciplina di inquadramento giuridico, presso il Settore Patologia Oculare Metabolica del
Centro Diabetologico Ospedaliero annesso alla Unità Operativa di Diabetologia
Presidiale, come si evince anche dalla nota di immissione in servizio, del Direttore
Medico di Presidio p.t. del P.O. "San Gennaro dei Poveri", del 2000, in atti. Tale servizio, pertanto, è stato correttamente valutato con l'attribuzione del punteggio di 1,00 per anno quale servizio dirigenziale nella disciplina a concorso.
La TTessa , del resto, è stata assunta il 16.12.1991 con il profilo CP_3
giuridico di Assistente Oculista ed ha mantenuto negli anni lo stesso profilo giuridico nella disciplina Oculistica (v. all.ti sub. nn. da 1 a 7, prodotti dalla parte controinteressata). Dal primo maggio 2000, poi, per quel che qui rileva, risulta immessa in servizio in data 1 maggio 2000 come Dirigente medico di 1 livello di
Oftalmologia.
Dal certificato di immissione in servizio allegato dalla dott. , (cfr. CP_3
all. 8) si evince non solo il profilo giuridico di oculista ma anche la specifica attività assistenziale svolta dalla dott.ssa , in quanto, la UOC di CP_3
Diabetologia del P.O. San Gennaro aveva, all'epoca, un ambulatorio di Patologia
Oculare Metabolica (cfr. all. 6, parte controinteressata).
Ai fini del decidere, tenuto conto dei criteri di valutazione, rileva - ai fini del punteggio da considerare per i titoli di carriera - la qualifica e la disciplina rivestita, ossia l'inquadramento giuridico del candidato.
Ne consegue che il dato oggettivo rilevante ai fini di tale valutazione è che la dott.ssa , nel periodo in contestazione, ha prestato servizio con la CP_3
qualifica di dirigente medico di oftalmologia.
Cont Si rileva, come affermato dall che l'attività dirigenziale della dott.
è stata espletata presso il Settore Patologia Oculare Metabolica del CP_3
8 Centro Diabetologico Ospedaliero annesso a tale struttura che richiede la presenza di un dirigente medico di oculistica.
In conclusione, per i motivi esposti, tenuto conto della documentazione versata in atti, le contestazioni circa la valutazione dei titoli di carriera risultano destituite di fondamento.
In merito alla valutazione del computo del servizio prestato dalla dott.
presso l di Benevento, va premesso che - come precisato nel CP_3 Pt_3
verbale n. 1 del 23/02/2023 - ai fini del calcolo del servizio le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a giorni 15, e non in giorni.
Applicando tale criterio per il calcolo del servizio, i periodi di servizio dirigenziale nella disciplina a concorso dichiarati dalla Dott.ssa CP_3
ammontano ad un totale di 374 mesi, e non 373,64 mesi come sostenuto dalla difesa ricorrente.
Cont L ha, peraltro, riconosciuto nella memoria la sussistenza di un errato conteggio da parte della Commissione esaminatrice del servizio dirigenziale prestato al 75% dalla Dott.ssa , “corrispondente ai periodi dal Controparte_3
16/12/1991 al 31/01/1993 e dal 01/11/1994 al 30/04/2000 per un totale di 80 mesi ed un punteggio di 4,906 (non 87 mesi e un punteggio di 5,336 come calcolati dalla Commissione..)”.
La differenza di 0,43 punti (5,336-4,906=0,43) non inficia comunque l'esito finale della procedura in esame, in quanto il punteggio conseguito dalla dott.ssa
è pari a n. 35,654 punti, contro i 33,815 punti complessivi del dott. CP_3
. Pt_1
Per tutti i motivi esposti, il ricorso va rigettato.
La complessità della materia giustifica la compensazione integrale delle spese di
Cont lite, nei confronti dell esistente.
La parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, nei confronti della parte controinteressata, litisconsorte necessaria, che ha dovuto difendersi in merito alla valutazione dei titoli di carriera.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
9 Cont
- Compensa le spese di lite nei confronti dell esistente.
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della dott. , intervenuta, liquidate in € 1200,00, oltre spese forfettarie, Controparte_3 iva e cpa.
Si comunichi. Napoli, il 12/03/2025 – 14/4/205 Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 17/04/2025 in Cancelleria per un guasto al pc dell'ufficio, intervenuto in data 15 marzo 25, che non ha consentito, per circa dieci giorni, la consultazione dei fascicoli tramite l'applicativo consolle, al quale è consentito accedere solo dal pc d'ufficio, con conseguente rallentamento dell'attività giurisdizionale.
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