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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/06/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5524/2017 e riunita
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5524/2017 Ruolo Generale e riunita N. 5621/2017 Ruolo Generale, promossa
DA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore Parte_2 con il patrocinio degli Avv.ti Fabio Rossi e Martina Ceccarelli come da mandato in atti;
ATTRICE CONTRO
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. Elena Campari come da mandato in atti;
CONVENUTO
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. Carolina Belfiore come da mandato in atti;
in persona dei liegali rappresentanti NT Controparte_4
,
[...] Controparte_5 con il patrocinio dell'Avv. Francesca Donelli come da mandato in atti;
, in persona del procuratore speciale Controparte_6 Parte_3 con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Cardani come da mandato in atti;
TERZI CHIAMATI Oggetto: “Appalto – Inadempimento – Danni”.
pagina 1 di 14 Conclusioni per l'attore: “In via preliminare: • Disporre la remissione in istruttoria della presente causa solo con riferimento al cantiere di Lesignano de' Bagni, Loc. Mulazzano, Via Monchio n.1, con modifica delle ordinanze emesse in data 27.5.2019 e 15.1.2021, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Si chiede al tal fine di accogliere la richiesta di prova orale dei capitoli dal 43) al 60) e la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio solo con riferimento al cantiere di Lesignano de' Bagni, Loc. Mulazzano, Via Monchio n.1 (istanze istruttorie già formulate da parte attrice nella seconda memoria 183 comma VI c.p.c.), affinché il CTU che sarà incaricato: 1) accerti il mancato completamento dei lavori da parte dell' nel cantiere di Parte_4
Lesignano de' Bagni, descrivendo le opere non compiute e quelle nel frattempo realizzate e fatturate da altre imprese edili e si verifichi e accerti vizi e difformità; 2) con riferimento alle opere non realizzate determini il relativo valore;
3) con riferimento ad eventuali vizi e difformità riscontrate sulle opere invece compiute individui e descriva gli interventi di riparazione o sostituzione ritenuti necessari per l'eliminazione degli stessi indicandone i Parte costi e in caso di non eliminabilità, il minor valore delle opere;
nel caso in cui abbia già provveduto all'eliminazione del vizio accerti la congruità delle spese sostenute. Nel merito: • Accertare l'inadempimento della ditta individuale per il mancato completamento delle opere come commissionate dalla Parte_5 società nonché per le accertate difformità, sia nel cantiere di Parte_1
Lesignano de' Bagni, loc. Mulazzano, Via Monchio n. 1, sia nel cantiere di Parma, Via Digione n. 4, come meglio esposto in narrativa;
dichiarare la responsabilità della ditta individuale per i Parte_5 danni tutti subiti e subendi da e, per l'effetto, condannare la ditta Parte_1 individuale al pagamento dell'importo di complessivi Euro 133.602,51 in favore di Parte_5
così come determinati nelle relazioni dell'Architetto Parte_1 Persona_1 del 08 febbraio 2019, comprensivi anche di quanto dovuto a titolo di penale per ritardo nella ultimazione dei lavori e risarcimento di tutti i danni subiti nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Lesignano de' Bagni (PR), loc. Mulazzano, Via Monchio n. 1, nonché di quelli presso altro immobile, sito in Parma, Via Digione n. 4, compreso il lucro cessante, o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. • Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre il 15% rimb. forf. ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA come per legge”. Conclusioni per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, dato atto dei contratti intercorsi fra le parti così giudicare: Preliminarmente: rinnovare la CTU sui lavori eseguiti dall' nel cantiere di Parma, Via Digione, Parte_6 con incarico da affidarsi a tecnico diverso dal precedente, previa remissione della causa in istruttoria e revoca, limitatamente a detto cantiere, del provvedimento del 22/06/2023. In via principale: - rigettare integralmente le domande tutte formulate dalla con sede in Parma, Via XXIV Parte_1
Maggio n. 38 (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1 Parte_2
(CF: ) in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrazione. In via C.F._1 principale/riconvenzionale: - accertare l'inadempimento contrattuale della ditta Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Parma, Via XXIV Maggio n.
[...]
38 (C.F. e P.IVA ) nei confronti dell'impresa e per l'effetto condannare P.IVA_1 Parte_5 la in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Parte_1 pagamento a favore dell'impresa individuale in persona del suo titolare Parte_5 Parte_5 della somma di € 54.618,56 corrispondente al valore delle fatture da questa emesse e non onorate nn. 23/2016 del 15/11/2016; 34/2017 del 13/10/2017; 23/2017 del 15/07/2017; 30/2017 del 11/09/2017 e 31/2017 del 11/09/2017 oltre agli interessi di mora dal dì del dovuto al saldo effettivo o di quella diversa
pagina 2 di 14 somma che sarà ritenuta di Giustizia;
- accertare il danno non patrimoniale subito dall'impresa Parte_5
e per l'effetto condannare la in persona del suo legale
[...] Parte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti derivati e derivandi a qualsiasi titolo e ragione all'impresa nell'importo che verrà quantificato, anche in via equitativa ex art.1226 c.c. Parte_5 in corso di causa o verrà ritenuto di Giustizia e comunque non oltre il valore dichiarato per la presente causa. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda proposta da
[...]
- accertare la responsabilità esclusiva, concorsuale o solidale del Parte_1 Parte_1 CP_7 del Lavori/Progettista (CF: ), terzo chiamato, con studio Controparte_8 C.F._2 in Felino (PR), Via Torrione n.37, in ordine ai pregiudizi tutti lamentati dall'attrice e per l'effetto condannare il medesimo a rifonderli alla stessa, integralmente o nella misura che sarà ritenuta di Giustizia, in proporzione al grado di responsabilità accertato;
- condannare, previo l'accertamento della nullità delle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di polizza di cui al modello R42A/03 della compagnia assicurativa
[...]
ed in particolare di quelle riportate all'art.4 lettere h) ed n) dello stesso, la chiamata in causa CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto NT
(TV), Via Marocchesa n.14 (CF: e P.IVA ) a tenere indenne e manlevare P.IVA_2 P.IVA_3
l'impresa da ogni pregiudizio eventualmente derivante dall'emananda sentenza in forza Parte_5 di responsabilità contrattuale chiedendo che la manleva da parte dell'assicurazione avvenga con il pagamento all'impresa del corrispettivo dovutole da Parte_5 Parte_1 nell'importo preteso o in quello che verrà determinato all'esito del giudizio, e con il pagamento diretto a
[...] della differenza fra l'importo del corrispettivo dovuto, e posto in Parte_1 compensazione, ed il residuo ammontare del danno che verrà determinato. In via d'estremo subordine - disporre, laddove venga rinvenuta una responsabilità a carico dell'Impresa per i fatti in narrativa, Parte_5 la compensazione di quanto statuito a titolo di ristoro con le somme dovute dall' Parte_1 all'Impresa e condannare la
[...] Parte_5 Parte_1 al pagamento della differenza dovuta all' nella misura che risulterà di
[...] Parte_6
Giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese oltre ad IVA in quanto dovuta, CPA come per legge e rimborso forfettario 15% spese generali”. Conclusioni per il terzo : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In Controparte_2 via pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al terzo chiamato e Controparte_2 conseguentemente disporre la sua estromissione dal presente giudizio con vittoria di spese diritti ed onorari, spese forfettarie, cpa come per legge a favore del difensore antistatario. In via principale: rigettare la domanda di parte convenuta perché infondata-in fatto e diritto-, non provata o come meglio. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata la sussistenza e fondatezza della domanda avversaria, dichiarare la
in persona del legale rappresentante, tenuta e condannarla per l'effetto a mantenere sollevato Controparte_9 ed indenne il Geom. dagli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda del convenuto e delle altre CP_2 domande spiegate nel presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari, spese forfettarie cpa a favore del difensore antistatario.” Conclusioni per il terzo “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe NT le declaratorie del caso e di legge: - in via principale, per tutti i motivi esposti, accertata la totale assenza di responsabilità in capo all'impresa rigettare ogni e qualsiasi domanda, da chiunque Parte_5 proposta, nei confronti di con ogni conseguenza del caso e di legge. - in via subordinata, in NT denegata ipotesi venga individuata una responsabilità dell'Impresa accertare Parte_5
pagina 3 di 14 l'inoperatività della polizza Assicurazione Responsabilità Civile Impresa n. 370111041 e, per l'effetto, respingere ogni e qualsiasi domanda, da chiunque proposta, nei confronti di in via NT ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Impresa Parte_5 al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e nell'ancor più denegata ipotesi in cui la garanzia di cui alla polizza Assicurazione Responsabilità Civile Impresa n. 370111041 fosse ritenuta operante, limitare la manleva di a quanto l' sarà condannata a pagare, con le NT Parte_6 limitazioni, franchigie e scoperti previsti nel contratto. - In ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge”. Conclusioni per il terzo “Piaccia all'On. Tribunale, contrariis rejectis, previa ogni Controparte_6 opportuna declaratoria del caso e di legge: - in via principale, per i motivi tutti esposti, accertata la totale assenza di responsabilità in capo al Geom. rigettare ogni e qualsiasi domanda, da chiunque proposta, nei CP_2 confronti di - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del Geom. Controparte_6
a manlevare la convenuta per i danni e pregiudizi subiti dall'attrice, dichiarare CP_2 Parte_4 inammissibile la manleva di in base a quanto previsto dal contratto. Spese rifuse compreso Controparte_6 rimborso forfettario 15% e CPA.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con citazione regolarmente notificata (a seguire, Parte_1 per comodità, solo conveniva in giudizio l'impresa individuale Geom. Pt_1 Pt_5 Pt_5 per ottenere, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento dei lavori di ristrutturazione edile appaltatile nel 2016 e 2017, il risarcimento dei danni subiti e subendi, quantificati in 76.257,74 Euro, comprensivi di penale per ritardata ultimazione lavori. Deduceva, in dettaglio, la società attrice: che tra le parti era stato stipulato, in data 12.09.2016, un contratto d'appalto per la ristrutturazione dell'immobile sito in Lesignano de' Bagni (PR), loc. Mulazzano, Via Monchio n. 1, che prevedeva l'inizio dei lavori entro il 13.09.2016 e la fine dei medesimi entro il 15.10.2016, per un compenso di € 28.334,00 – termine finale e compenso poi modificati con scrittura del 22.12.2016 che indicava per la conclusione delle opere, non eseguite o non eseguite a regola d'arte, il termine “presumibilmente marzo – aprile” (del 2017) e ridefiniva il corrispettivo totale dell'intera prestazione in € 25.712,00; che, in data 01.02.2017, era stato concluso tra le parti altro contratto d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Parma, Via Digione n. 4, da iniziare entro il 06.02.2017 e da concludere entro il 14.04.2017, a fronte di un corrispettivo dettagliato nel preventivo allegato al contratto, integrato da una scrittura privata del 04.02.2017 con la quale veniva posto a carico dell'impresa l'onere di “chiudere provvisoriamente a sue spese, Parte_5 in attesa del montaggio dei serramenti definitivi, le finestre che verranno aperte sui muri perimetrali”, nonché altri obblighi della stessa natura;
che, in entrambi i contratti, era convenuta una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo sul termine previsto, da defalcare eventualmente dall'importo a saldo;
che, una volta eseguiti i lavori sull'immobile di Mulazzano e abbandonato il cantiere di via Digione da l 07.07.2017, tramite il proprio legale, Pt_5 Pt_1 comunicava la risoluzione del contratto ope legis;
che, a seguire, procedeva alla verifica e stima dei lavori eseguiti da appurandone l'incompletezza e non corretta esecuzione in Pt_5 entrambi i cantieri, ove veniva accertata la presenza di difetti e vizi. Sulla scorta di tali assunti,
pagina 4 di 14 rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe, tenendo conto anche dei conteggi sul Pt_1 danno, ivi compresa la penale contrattuale. In data 07.03.2018 si costituiva , contestando l'inadempimento imputatogli e la Parte_5 pretesa attorea, nonché formulando domanda riconvenzionale di pagamento delle fatture emesse per lavori eseguiti, non onorate dalla committente per l'importo di € 54.618,56, oltreché di risarcimento del danno non patrimoniale. In via preliminare, chiedeva autorizzazione alla chiamata del proprio assicuratore e del Direttore lavori/Progettista NT
, ritenuto responsabile, o quantomeno corresponsabile, delle mancanze, Controparte_2 ritardi e difformità allegati dalla società attrice. E ancora, l'impresa edile contestava la tempestività delle doglianze rispetto al termine posto dall'art. 1667 cod. civ., la quantificazione del danno operata dal negava la propria responsabilità per i ritardi nell'esecuzione dei Pt_1 lavori, conseguiti piuttosto all'incostanza e all'indecisione del committente e a quelli degli altri artigiani coinvolti nei lavori di ristrutturazione, nonché all'omessa vigilanza del direttore dei lavori. Disposta dal Giudice la riunione del più recente procedimento pendente tra le stesse parti per gli stessi titoli negoziali, veniva autorizzata la chiamata in causa di NT compagnia assicuratrice del convenuto, e del geom. , progettista e direttore Controparte_2 dei lavori per nel cantiere di Via Digione n.4. Parte_1
, nel costituirsi in giudizio il 10.09.2018, eccepiva in via pregiudiziale la propria carenza CP_2 di legittimazione passiva, contestava la fondatezza della domanda proposta da parte convenuta e, in via subordinata, chiedeva di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa,
altra terza chiamata in causa. Controparte_6
Anche assicuratore di prendeva parte al processo e chiedeva in NT Pt_5 via principale il rigetto della domanda attorea, invocando in via subordinata l'inoperatività della polizza e in via ulteriormente subordinata l'applicazione delle limitazioni, delle franchigie e degli scoperti previsti dal contratto assicurativo. Partecipava, da ultimo, alla controversia che in via principale, aderendo alla Controparte_6 difesa del proprio cliente, chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale, e in via subordinata di accertare, in base alle condizioni di polizza, l'inammissibilità della manleva. Nel corso del processo, con ordinanza del 27.05.209il Giudice precedente assegnatario rilevava incidentalmente la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'immobile di Via Monchio n. 1, loc. Mulazzano – Lesignano de' Bagni, formulata dal convenuto la causa proseguiva per le questioni relative all'immobile di Parma, Via Pt_5
Digione n. 4, con istruttoria estesa alla prova orale (escussione testimoniale e interrogatorio formale del Geom. ) e CTU, volta alla verifica dei lavori, della presenza di vizi Controparte_2
e difetti, necessità di ripristini e loro costo. All'udienza del 08.11.2024, le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I titoli all'origine delle contrapposte richieste avanzate dal committente e dall'appaltatore, da un lato, il risarcimento per i danni derivati da ritardi, vizi e dai difetti delle opere commissionate a pagina 5 di 14 , dall'altro, il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto, sono i Parte_5 contratti di appalto, loro integrazioni e modifiche, depositati da a corredo della citazione. Pt_1
Muovendo dal considerare il profilo afferente alla durata dei lavori pattuita, si evince dalla corrispondenza via mail scambiata tra le parti (doc. 34 della memoria istruttoria attore) che i lavori del cantiere di Mulazzano sono stati completati da per essi vi è comunicazione Pt_5 di fine lavori – seppure per la committenza l'esecuzione non sia stata a regola d'arte – mentre per il cantiere di via Digione a Parma, come riconosciuto dallo stesso convenuto nella propria comparsa a pag. 21, il cantiere veniva lasciato “nello stato in cui si trovava” e i lavori non venivano ultimati (“a causa dei ritardi da imputarsi agli artigiani impiantisti ed al falegname non era possibile procedere con la finitura delle opere”). Da questa premessa deriva la differente qualificazione delle domande avanzate da in Pt_1 applicazione dei principi generali in tema di inadempimento (artt. 1453 e 1455 cod. civ.) e della disciplina speciale dettata dal legislatore in materia di appalto (1667 e 1668 cod. civ.), con ricadute sul riparto dell'onere della prova. Infatti, secondo l'orientamento interpretativo di legittimità ormai consolidato, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti (Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 35520 del 02/12/2022). Ciò posto, con riguardo al cantiere di Mulazzano, la prospettazione difensiva di è diretta Pt_1
a far valere la garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ., con la conseguenza che, essendo stata eccepita la decadenza dalla garanzia da parte dell'appaltatore la società attrice era tenuta Pt_5
a offrire prova della tempestiva denuncia di vizi e difformità (v. testualmente Cass. civ. n. 10579 del 2012: “Allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. Ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, il dies a quo del relativo termine coincide, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, che presuppone la consegna dell'opera (Cass. 1748/2018). Occorre aggiungere che la denuncia per avere rilevanza deve avere ad oggetto specifici difetti, da indicarsi con precisione a cura del committente, altrimenti è ultronea nella sua genericità. Orbene, le comunicazioni del luglio e settembre 2027 inviate da (doc. 12 attoreo) Pt_1 attengono, la prima, soltanto al cantiere di Parma, la seconda al cantiere di Mulazzano senza tuttavia indicare quando i vizi siano stati scoperti;
anche nei propri atti difensivi e fino al maturare delle preclusioni assertive, come già opportunamente rilevato nell'ordinanza del maggio 2019, la committente non ha indicato quando sono stati scoperti i difetti, limitandosi all'affermazione seguente. “i lavori di ristrutturazione dell'immobile di Mulazzano non venivano invero mai portati a termine dall'impresa mentre quelli completati causavano Pt_5 addirittura gravi danni all'odierna attrice”.
pagina 6 di 14 Nessun approfondimento nel merito è stato compiuto per i lavori del cantiere di Mulazzano, essendo risultata fondata l'eccezione preliminare sollevata da . Parte_5
Per completezza, appare comunque opportuno dare conto che l'obiezione dell'attrice afferente al riconoscimento dei vizi del cantiere di Mulazzano da parte dell'impresa non è provato, avuto riguardo al contenuto limitato della scrittura del 22.12.2016, alla sottoscrizione da parte del direttore lavori e non della committenza, al contenuto transattivo del documento, con convenuta riduzione del corrispettivo convenuto. In secondo luogo, la corrispondenza via email prodotta dall'attore, volta principalmente a dare delle indicazioni di carattere operativo per alcuni lavori previsti nel contratto (lavaggio coppi) o non espressamente previsti ma ad essi strumentali (modalità di conservazione degli scuri da smontare;
protezione finestre), e di carattere interlocutorio (taglio dei camini;
rifacimento soglie;
rimozione macerie), pecca di eccessiva genericità (“ci sono molti lavori da completare”; “le parti dell'intonaco presentano difetti”; “mi aveva detto che i lavori erano finiti ma non è così”, “i lavori sono contestati”), e quindi non può fungere da “denuncia” dei vizi ex 1667 c.c.. Infatti, “seppure non è necessaria ai fini dell'art. 1667 c.c., una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale cioè da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, occorre comunque, onde impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore, una sia pur sintetica indicazione delle difformità o dei vizi” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11520 del 2011), come del resto fatto con la pec del 29.09.2017. Si aggiunge, infine, che non è condivisibile l'affermazione secondo cui “tutto quanto sopra esposto si è potuto constatare con certezza solo all'esito dell'indagine tecnica commissionata”, tant'è che la contestazione del 29.09.2017 precede la perizia tecnica. Infine, per i vizi denunciati con memoria ex 183, comma 6, n.1, c.p.c., definiti quali “vizi occulti”, emersi in corso di causa nel dicembre 2018 (“facciata dell'immobile di Mulazzano con macchie e percolature in corrispondenza di alcune finestre;
travi, travetti, e orditura del portico con legno che appare sbiancato”) e denunciati alle controparti in data 17.12.2018, è appena il caso di rilevare che i preventivi e le fatture riferite alle riparazioni di tali vizi sono risalenti al mese di ottobre 2018 (fattura 30 del 02.10.2018 per travi, travetti e orditura del portico;
preventivo dell'11.10.2018 per grave problematica degli sgocciolatoi) e quindi, fermo restando che la scoperta non potrebbe farsi risalire a dicembre 2018, pur ipotizzando che sia avvenuta il giorno precedente alle riparazioni, la denuncia dei vizi è avvenuta oltre il termine dei sessanta giorni dalla scoperta. Per il saldo corrispettivo dei lavori svolti in località Mulazzano, detraendo dall'importo contrattualmente ridotto, previsto di € 25.712,00, dedotto quanto già pacificamente corrisposto da all'appaltatore, pari a € 16.078,44, residua la somma di € 9.633,56. Pt_1
Il titolo azionato dall' è di € 11.838,56, in base alla fattura n. 23/2016 del Parte_4
15/11/2016 per € 9.633,00 a saldo dei lavori commissionati e n. 34/2017 del 13/10/2017 per € 2.205,00 per il protrarsi del nolo del ponteggio dell'impresa appaltatrice oltre i termini contrattuali (dal 12 aprile al 12 settembre 2017). In base alle considerazioni già svolte circa il compimento dei lavori e la tardività della denuncia dei vizi e delle difformità, deve essere riconosciuto il credito dell'impresa per € Pt_5
9.633,56, limite entro il quale va accolta la domanda riconvenzionale.
pagina 7 di 14 Non può essere riconosciuto invece il corrispettivo per il protrarsi del nolo del ponteggio “per tutta la durata dei lavori” – il cui termine finale è diventato, lo si ribadisce, solo
“presumibilmente” previsto –, non essendo presente in atti accordo che possa giustificare tale pretesa, e quindi la domanda va respinta per mancata prova del titolo negoziale da parte dell'appaltatore. In relazione all'appalto del 2017 relativo al cantiere di Parma Via Digione n. 4, in conformità al principio espresso costantemente dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: v. Cass. civ. SU 30.10.2001 n. 13533), spetta all'appaltatore, essendo pacifico che i lavori non siano terminati e fatto valere il ritardo nell'esecuzione da provare di aver esattamente adempiuto la Pt_1 propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e/o di non aver potuto adempiere integralmente per causa a sé non imputabile;
il committente, che agisce anche per il risarcimento del danno, deve poi provare che i danni subiti siano riconducibili all'inadempimento del debitore. agisce in relazione al cantiere di Parma, Via Digione n. 4, perché sia accertato Pt_1
l'inadempimento dell'appaltatore e questi venga condannato al risarcimento dei danni dovuti al mancato completamento e alle difformità delle opere commissionate, denunciati tempestivamente con formale comunicazione del 18.07.2017 e del 18.09.2017, ove si contestavano i lavori svolti e quelli incompiuti e le fatture emesse per il pagamento della fine lavori previsti nel contratto ed extra contratto, attraverso il rinvio alle relazioni dei tecnici incaricati. I lavori commissionati all'appaltatore – in parte a corpo (rifacimento rete fognaria, lavori di demolizione, apertura finestre e porte, assistenza ad altri artigiani, realizzazione condotte d'aspirazione, ecc) e in parte a misura (per la pavimentazione e l'intonacatura e il tinteggio) – sono elencati nel preventivo allegato al contratto;
altre variazioni concordate, ai sensi dell'art. 1659 c.c., sono indicate nei sei preventivi “extra”; e ulteriori variazioni, ordinate dal committente ai sensi dell'art. 1661 c.c., indicate nella nota del 31.07.2017, sono desumibili dal Parte contenuto della mail del 09.06.2017 tra e il Geom. e dalle annotazioni di CP_2 quest'ultimo, espressamente riconosciute in sede di interrogatorio formale. Per quanto riguarda i lavori indicati nella nota del 31.07.2017 “lavori non inseriti in contabilità da voi richiesti e verificabili”, oggetto della fattura n.31/2017, occorre precisare che alcune voci si riferiscono a prestazioni pattuite “a corpo” (assistenza muraria per impianto idraulico, elettrico, condizionamento), sicché resta sull'appaltatore il relativo onere, e per le altre voci non è stato rispettato il punto 4) del contratto, secondo cui “nel caso in cui il committente richieda pagina 8 di 14 lavori aggiuntivi o varianti di maggior onere per l'appaltatore i nuovi compensi saranno concordati in forma scritta prima del lavoro oggetto di modifica”. A ben vedere, comunque, i lavori non ricompresi nel contratto del 01.02.2017 costituiscono varianti in corso d'opera, dal momento che rientrano nel piano dell'opera commissionata e non rappresentano lavori accessori autonomamente apprezzabili. Infatti, “in tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa;
costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge;
cosicché, nel primo caso, l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, nel secondo caso, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto” (Cassazione Civile, Sez. I, 29 aprile 2024, n. 11491). Ciò premesso, è evidente che la decisione del committente sullo spostamento della fognatura da interna ad esterna (indicato nella nota del 31.07.2017 e confermato in sede di testimonianza da
, muratore impiegato dall'impresa fosse strettamente connessa Testimone_1 Pt_5 sull'esecuzione dei lavori di cui al punto 2 del contratto “rifacimento integrale rete fognaria interna orizzontale e verticale”; che le nuove scale in cemento armato (extra 5) abbiano imposto una ridefinizione dei lavori di cui al punto 3 del contratto, tra cui la riquadratura delle due botole per l'installazione della scala a chiocciola;
che i lavori di “allargamento da cm 150 a cm 220 di porta” e “trasformazione da finestra a portafinestra e allargamento di cm 10 entrata Loft 2” (extra 1) abbiano influito sull'esecuzione dei lavori di cui al punto 4 del contratto “apertura di n.3 finestroni verticali, di n. 2 finestroni a nastro, di n. 2 porte sul muro portante, ecc”; e, in generale, che la rimozione o il rifacimento di nuovi muri e pareti (extra 3, extra 4, extra 5) influissero sui lavori di pavimentazione e di intonacatura e tinteggio. La significativa consistenza delle varianti in corso d'esecuzione, commissionate anche a ridosso e dopo la (presunta) scadenza del termine finale originariamente pattuito, è desumibile anche dal prezzo preventivato e accettato per queste, pari circa alla metà del costo stabilito nel contratto d'appalto originario. La natura e l'oggetto delle varianti, poi, ha comportato necessariamente una dilatazione dei tempi originariamente previsti per i soli lavori compresi nel contratto, con applicazione del principio giurisprudenziale per cui “in tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12396 del 07/05/2024). Il termine finale originariamente previsto, cinquanta giorni lavorativi dopo l'inizio dei lavori, non può essere considerato ai fini della valutazione sull'inadempimento dell'appaltatore. Del resto, le parti non hanno dato prova del termine iniziale, anche se il contratto stabiliva che i lavori dovessero iniziare entro il 6 febbraio 2017, sicché la data per la fine dei lavori appaltati è
pagina 9 di 14 sempre stata solo “presunta” (così definita dallo stesso Direttore lavori nel doc. 35 allegato alla memoria 183, comma 6, n. 2 parte attrice. Non è un caso che, fino al 22.06.2017, parte attrice mai abbia contestato l'addebito della penale e/o diffidato l'impresa edile in merito alla scadenza del termine essenziale. Ciò detto, occorre rilevare l'invalidità della diffida ad adempiere al completamento dei lavori appaltati entro il 30.06.2017, poiché il termine assegnato per adempiere, inferiore ai quindici giorni previsti dall'art. 1453, comma 2, c.c., non può ritenersi congruo in base alla natura del contratto, considerando tutti i lavori nel frattempo commissionati. Lo stesso dicasi per il termine del 03.07.2017, assegnato dal direttore dei lavori con mail inviata alle ore 18:03 del 30.06.2017, dopo aver elencato tutta una serie di lavori ancora da svolgere. Non può neppure sottacersi il fatto che i lavori in via Digione sono proseguiti dal luglio 2017 almeno fino a maggio 2018 (nomina a direttore dei lavori dell'Arch. . Per_1
Comunque, la mancata ultimazione dei lavori da parte del convenuto in via Digione è stata ammessa dall'impresa fin dall'atto di costituzione e risposta (pag. 20, 21), anche se Pt_5 ritenuta ascrivibile al comportamento della committenza e ai ritardi degli altri artigiani coinvolti. Dagli atti, emerge il mancato completamento dell'impianto termico, la mancata chiusura provvisoria delle aperture del cantiere verso l'esterno, la parziale piastrellatura del pavimento, e la parziale assistenza agli altri artigiani coinvolti nei lavori. Non sono però rinvenibili verbali di consistenza dei lavori o documenti contabili da cui si possa desumere cosa sia stato effettivamente svolto dall'impresa edile convenuta e in quale momento o quali siano state le direttive impartite nell'esecuzione dei lavori. Nella relazione attestante lo stato dei lavori dopo redatta dal Geom. , a seguito di CP_2 sopralluoghi effettuati tra il 7 e l'11 luglio 2017, non si prende atto del rifiuto dell'impresa ad effettuare un sopralluogo congiunto (circostanza che emerge solo dalle Pt_5 comunicazioni mail scambiate con il committente) né della presenza di due testimoni per procedere alla ricognizione, una volta accertata l'assenza dell'appaltatore. In essa, tra i lavori non realizzati, sono evidenziati: la pavimentazione nelle cantine, nelle scale e nei bagni;
le tubazioni degli impianti tecnici elettrici e idrici;
alcune opere di “sistemazione esterna”; lo scavo per l'alloggiamento delle tubazioni del riscaldamento del loft 1; gli intonaci (soprattutto della cantina) e il tinteggio dei locali – oltre ad una serie di difformità, vizi, e lavori eseguiti non a regola d'arte. Alcune difformità denunciate (ad esempio la realizzazione della canna fumaria in un “pezzo unico”) non trovano un riscontro documentale che possa confermare che l'esecuzione sia avvenuta in modo diverso da quanto concordato, che, anzi, secondo la testimonianza resa da uno dei lavoratori impiegati nel cantiere, avveniva secondo le indicazioni del direttore dei lavori (il teste , all'udienza del 17.09.2020, afferma: “il geom. veniva in Testimone_1 CP_2 cantiere e decideva cosa dovesse essere”). CP_1 La perizia tecnica del geom. redatta a seguito di sopralluoghi effettuati in data 10, 18 e 31 luglio 2017 e quella aggiuntiva del 22.11.2017, danno conto della realizzazione da parte dell'impresa di diverse pareti spostate (oltre il limite di tolleranza del 2%) rispetto alle Pt_5 indicazioni del direttore dei lavori e della committenza – circostanza curiosamente rilevata solo CP_1 dalla nuova ditta esecutrice. I rilievi sono stati ripresi nella perizia definitiva del geom. del pagina 10 di 14 10.03.2019, che evidenzia i nuovi lavori eseguiti a spese del committente per “operare su spazi quasi completati”, ultimando e sistemando i lavori precedentemente svolti. Nella relazione a firma dell'Architetto del 08.02.2019 (doc. 33 memoria ex art. 183, Persona_1 comma 6, n. 2 c.p.c.) si menzionano “vizi occulti” emersi dopo l'ingresso degli inquilini nelle unità immobiliari locate, si stimano eventuali interventi di futura realizzazione (rifacimento intonaci piano seminterrato, rifacimento impianto fognario), e si prospettano possibili danni futuri non meglio quantificati (eventuali richieste del condominio per danni provocati alle fogne;
deprezzamento immobile per lavori errati realizzati). Le perizie tecniche prodotte da parte attrice (doc. 11 e 13 e 15 dell'atto di citazione;
doc. 33) sono contestate dalla relazione peritale di parte convenuta ove, testualmente, si afferma che
“viene contestato TUTTO” (pag. 3 del doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta) e dallo stesso legale rappresentante dell'impresa edile convenuta (doc. 47): è Il mancato esperimento di un accertamento tecnico preventivo, ex 696 c.p.c., ha determinato la mancata cristallizzazione in contraddittorio dello stato dei lavori. In sede di istruttoria orale è stato confermato che alcuni lavori sono stati eseguiti dall'impresa ma altri lavori sono stati completati successivamente da altre imprese, con Pt_5
l'avvicendarsi di un nuovo direttore dei lavori. L'appaltatore, infatti, sostiene di aver fatturato solo le prestazioni effettivamente rese, defalcando gli importi per dei lavori non eseguiti (plinto, tinteggi, doccia seminterrato loft 2, intonaco seminterrato, ecc). La CTU espletata è riuscita a portare dati utili all'adozione della presente decisione, una volta premessa l'impossibilità di verificare l'incompiutezza dei lavori e le difformità denunciate da poiché il perito d'ufficio ha rilevato che “i lavori sono finiti ed agibili, se esistono delle Pt_1 incongruenze non è stato possibile verificarle”, evidenziando che lo stato dei luoghi era visibilmente diverso da quello documentato nelle perizie tecniche di parte. Il CTU ha provveduto alla stima dei valore dei lavori accertati ed effettivamente svolti dall'impresa edile n € 69.971,00 non contestato tra le parti (le osservazioni del perito di Pt_5 parte attrice, sul punto, devono ritenersi assorbite dalle memorie conclusive in cui la difesa attorea accetta le conclusioni del CTU). Invero, per le considerazioni già svolte sui lavori elencati nella nota del 31.07.2017, l'importo indicato nella fattura 31/2017 (€ 13.165,00) va detratto dal preteso corrispettivo per le opere eseguite, con rideterminazione della somma in € 56.806,00. Da questa cifra, corrispondente all'equivalente dei lavori svolti dall'impresa edile, va detratto l'importo versato dal committente a titolo di acconto (€ 27.191,00), per un totale rimanente di € 29.615,00. Quanto al risarcimento dei danni, chiede il ristoro delle spese sostenute per completare Pt_1 le opere e/o eliminare i vizi asseritamente riconducibili all'impresa edile, oltre che il mancato guadagno relativo ai canoni di locazione degli immobili e la penale contrattualmente pattuita per il ritardo nella consegna dei lavori. Per quanto sopra argomentato circa le varianti contrattuali commissionate, non possono essere riconosciuti i danni lamentati in conseguenza del mancato rispetto della data di fine lavori, compresi quelli derivanti dalla mancata locazione immobiliare.
pagina 11 di 14 Il minore valore degli immobili prospettato dal committente per € 55.000,00 e rideterminato dal CTU in € 25.000,00 non risulta adeguatamente provato e pertanto non può essere riconosciuto. Si ritiene, invece, congruo il calcolo relativo alle spese sostenute da per i lavori non Pt_1 eseguiti a regola d'arte, per il ripristino e il completamento delle opere non eseguite o di nuova esecuzione, conteggiate dal CTU in 10.000,00 Euro Il lamentato danno non patrimoniale all'immagine e alla credibilità professionale allegato senza ulteriori precisazioni da on è stato in alcun modo provato e non può essere risarcito. Pt_5
L'impresa ha diritto unicamente all'equivalente dei lavori svolti, come sopra Pt_5 quantificato, ma è tenuta a risarcire il danno subito dal committente per il ripristino ed il completamento dei lavori, secondo i calcoli a seguire. L'istruttoria espletata non ha fatto emergere profili di responsabilità direttamente imputabili al geom. per il ruolo ricoperto in fase progettuale e durante l'esecuzione lavori, sicché CP_2
l'indicazione del medesimo (da parte del geom. assente ogni rilievo critico all'operato Pt_5 del geom. da parte dei , quale soggetto obbligato o coobligato al risarcimento CP_2 Pt_1 dei danni attorei è del tutto priva di fondamento: i danni edili subiti dall'attore accertati nel presente giudizio sono riconducibili al mancato compimento di alcuni lavori e a meri difetti di esecuzione, che avrebbero ben potuto essere eliminati prima dell'ultimazione dei lavori, se il rapporto con il committente non si fosse interrotto anzitempo. Tali danni devono perciò restare solo a carico dell'appaltatore. In relazione ai danni patrimoniali verso la committenza al cui risarcimento è tenuta l' Pt_4 si deve ritenere operativa la polizza assicurativa n. 370111041, con la conseguenza che
[...]
è tenuta a manlevare il convenuto. Controparte_11
Infatti, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, così come accertato, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, rispettoso dei limiti contenutistico e temporale di operatività della polizza . I “rischi assicurati” con la polizza in esame sono infatti, quelli materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'attività di impresa, tra cui evidentemente rientrano i danni subiti dal committente, addebitati all'appaltatore a titolo di responsabilità da inadempimento, e quindi colposi. Il riferimento al “fatto accidentale”, come noto, non comporta limitazione della copertura al fortuito – in cui è esclusa la responsabilità dell'assicurato – ma vale ad escludere i fatti dolosi, intenzionali (Cass n. 6523/2024; Cass. 18320/2023). L'indennizzabilità del danno non può essere esclusa neppure dalle previsioni delle clausole h) e n) dell'art. 4 “danni esclusi”, da interpretare, letteralmente, nel senso che sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni alle opere in costruzione o alle cose su cui si eseguono i lavori cagionati dopo la consegna a terzi o dopo l'ultimazione dei lavori o che siano oggetto dell'attività di riparazione e manutenzione non avvenuta nel corso dell'esecuzione dei lavori stessi. La responsabilità civile, d'altra parte, sia pure in conseguenza dell'inadempimento di un contratto “volontariamente” stipulato, costituisce senza dubbio una responsabilità derivante dalla legge.
pagina 12 di 14 L'interpretazione diversa fornita dalla compagnia assicurativa finirebbe per negare la copertura assicurativa di tutto ciò che costituisce oggetto delle lavorazioni svolte dall'assicurato, nello svolgimento della propria attività professionale, con evidente mancanza di giustificazione causale del contratto, tale da comportarne la radicale invalidità. Il rigetto della domanda nei confronti del direttore dei lavori determina Controparte_2
l'assorbimento dell'esame e decisione della domanda di garanzia tra detto professionista e la compagnia assicuratrice CP_12
In definitiva, per il contratto stipulato 12.09.2016, modificato in data 22.12.2016 (cantiere di Mulazzano), la domanda dell'attore va rigettata, con conferma della decadenza ex art. 1667, 2 comma, c.c. per la denuncia dei vizi e con riconoscimento a favore dell'impresa Pt_5
del corrispettivo a saldo di € 9.633,56, oggetto di domanda riconvenzionale del
[...] convenuto. Per il contratto relativo al cantiere di Parma del 01.02.2017, modificato dalla scrittura privata del 04.02.2017, la domanda dell'attore va solo parzialmente accolta: occorre infatti riconoscere, sulla base delle risultanze della prova orale, documentale e della CTU, il residuo corrispettivo per lavori eseguiti dal convenuto € 29.615,00, e contestualmente va condannato al Pt_5 risarcimento dei danni edili accertati nella somma di € 10.000,00, condanna dai cui effetti pregiudizievoli il convenuto deve essere tenuto indenne dal proprio assicuratore per la RC
. NT
Conclusivamente, operata la richiesta compensazione degli importi riconosciuti a debito e a credito di attrice e convenuto, deve essere dichiarata tenuta e condannata a Pt_1 corrispondere a la somma di € 29.248,56 (9.633,56 per il saldo dei lavori di Parte_5
Mulazzano + € 29.615,00 per il saldo dei lavori di via Digione – 10.000,00 riconosciuti a titolo di risarcimento danni a , oltre interessi moratori al saggio dell'art. 5 D.Lgs. 203/2001 Pt_1 dalla notifica dell'atto di citazione della causa riunita (13.12.2017) al saldo effettivo. Le spese di lite sono liquidate, per quanto attiene al rapporto processuale tra attore e convenuto, sul valore della condanna al pagamento subita da e sui valori medi di Pt_1 scaglione per ciascuna fase processuale secondo i parametri del DM 55/2014 testo vigente. Su tale valore sono riconosciuti anche gli esborsi della causa riunita promossa da per il Pt_5 pagamento del proprio compenso residuo. Le spese di lite del convenuto e del suo assicuratore sono poste a carico di Controparte_2
, stante l'infondatezza nel merito delle ragioni della chiamata di , che Parte_5 CP_2 poiché convenuto in lite ha dovuto chiamare a sua volta in garanzia Controparte_6
Le spese sostenute da restano a carico della stessa, essendo risultata NT fondata la domanda di garanzia di . Parte_5
Le spese della CTU espletata, già liquidate in corso di causa, appare giustificato porle a carico di e n misura paritaria del 50% ciascuno. Pt_1 Pt_5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di con Parte_1 Parte_5 la chiamata di terzi, alla quale è riunita la causa RG 5261/2017, così decide:
pagina 13 di 14 1. dichiara decaduta la società attrice dalla garanzia per vizi e difformità dei lavori eseguiti da in esecuzione del contratto di appalto relativo al cantiere di Lesignano de' Parte_5
Bagni - località Mulazzano, via Monchio n. 1;
2. accertato il parziale inadempimento di al contratto di appalto relativo ai Parte_5 lavori del cantiere di Parma, via Digione, lo condanna a rifondere all'attrice i danni patiti, accertati e quantificati in 10.000, Euro;
3. operata la compensazione con l'importo riconosciuto alla società attrice a titolo di risarcimento danno al capo 2., dichiara tenuta e condanna Parte_1 al pagamento in favore di della somma complessiva di
[...] Parte_5
29.248,56 Euro, a saldo del corrispettivo lavori eseguiti, oltre interessi moratori al saggio dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal 13.12.2017 al saldo effettivo;
4. dichiara tenuta e condanna a tenere indenne dagli NT Parte_5 effetti della condanna risarcitoria di cui al capo 2; 4. rigetta le domande di accertamento e condanna rivolte da al terzo chiamato Parte_5
; Controparte_2
5. dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 Pt_5
le spese di lite, liquidate sul valore dell'accolto in Euro 7.616,00 per compenso e
[...]
545,00 Euro per esborsi della causa riunita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6. condanna a rifondere le spese del giudizio sostenute da e Parte_5 Controparte_2 da liquidate per ciascuno in 5.261,00 Euro per compenso professionale, oltre Controparte_6
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7. compensa le spese di lite sostenute da NT
8. pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, a carico di Parte_1
e , nella misura paritaria del 50% ciascuno.
[...] Parte_5
Parma, 3 giugno 2025
IL GIUDICE Cristina Ferrari
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5524/2017 Ruolo Generale e riunita N. 5621/2017 Ruolo Generale, promossa
DA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore Parte_2 con il patrocinio degli Avv.ti Fabio Rossi e Martina Ceccarelli come da mandato in atti;
ATTRICE CONTRO
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. Elena Campari come da mandato in atti;
CONVENUTO
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. Carolina Belfiore come da mandato in atti;
in persona dei liegali rappresentanti NT Controparte_4
,
[...] Controparte_5 con il patrocinio dell'Avv. Francesca Donelli come da mandato in atti;
, in persona del procuratore speciale Controparte_6 Parte_3 con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Cardani come da mandato in atti;
TERZI CHIAMATI Oggetto: “Appalto – Inadempimento – Danni”.
pagina 1 di 14 Conclusioni per l'attore: “In via preliminare: • Disporre la remissione in istruttoria della presente causa solo con riferimento al cantiere di Lesignano de' Bagni, Loc. Mulazzano, Via Monchio n.1, con modifica delle ordinanze emesse in data 27.5.2019 e 15.1.2021, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Si chiede al tal fine di accogliere la richiesta di prova orale dei capitoli dal 43) al 60) e la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio solo con riferimento al cantiere di Lesignano de' Bagni, Loc. Mulazzano, Via Monchio n.1 (istanze istruttorie già formulate da parte attrice nella seconda memoria 183 comma VI c.p.c.), affinché il CTU che sarà incaricato: 1) accerti il mancato completamento dei lavori da parte dell' nel cantiere di Parte_4
Lesignano de' Bagni, descrivendo le opere non compiute e quelle nel frattempo realizzate e fatturate da altre imprese edili e si verifichi e accerti vizi e difformità; 2) con riferimento alle opere non realizzate determini il relativo valore;
3) con riferimento ad eventuali vizi e difformità riscontrate sulle opere invece compiute individui e descriva gli interventi di riparazione o sostituzione ritenuti necessari per l'eliminazione degli stessi indicandone i Parte costi e in caso di non eliminabilità, il minor valore delle opere;
nel caso in cui abbia già provveduto all'eliminazione del vizio accerti la congruità delle spese sostenute. Nel merito: • Accertare l'inadempimento della ditta individuale per il mancato completamento delle opere come commissionate dalla Parte_5 società nonché per le accertate difformità, sia nel cantiere di Parte_1
Lesignano de' Bagni, loc. Mulazzano, Via Monchio n. 1, sia nel cantiere di Parma, Via Digione n. 4, come meglio esposto in narrativa;
dichiarare la responsabilità della ditta individuale per i Parte_5 danni tutti subiti e subendi da e, per l'effetto, condannare la ditta Parte_1 individuale al pagamento dell'importo di complessivi Euro 133.602,51 in favore di Parte_5
così come determinati nelle relazioni dell'Architetto Parte_1 Persona_1 del 08 febbraio 2019, comprensivi anche di quanto dovuto a titolo di penale per ritardo nella ultimazione dei lavori e risarcimento di tutti i danni subiti nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Lesignano de' Bagni (PR), loc. Mulazzano, Via Monchio n. 1, nonché di quelli presso altro immobile, sito in Parma, Via Digione n. 4, compreso il lucro cessante, o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. • Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre il 15% rimb. forf. ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA come per legge”. Conclusioni per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, dato atto dei contratti intercorsi fra le parti così giudicare: Preliminarmente: rinnovare la CTU sui lavori eseguiti dall' nel cantiere di Parma, Via Digione, Parte_6 con incarico da affidarsi a tecnico diverso dal precedente, previa remissione della causa in istruttoria e revoca, limitatamente a detto cantiere, del provvedimento del 22/06/2023. In via principale: - rigettare integralmente le domande tutte formulate dalla con sede in Parma, Via XXIV Parte_1
Maggio n. 38 (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1 Parte_2
(CF: ) in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrazione. In via C.F._1 principale/riconvenzionale: - accertare l'inadempimento contrattuale della ditta Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Parma, Via XXIV Maggio n.
[...]
38 (C.F. e P.IVA ) nei confronti dell'impresa e per l'effetto condannare P.IVA_1 Parte_5 la in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Parte_1 pagamento a favore dell'impresa individuale in persona del suo titolare Parte_5 Parte_5 della somma di € 54.618,56 corrispondente al valore delle fatture da questa emesse e non onorate nn. 23/2016 del 15/11/2016; 34/2017 del 13/10/2017; 23/2017 del 15/07/2017; 30/2017 del 11/09/2017 e 31/2017 del 11/09/2017 oltre agli interessi di mora dal dì del dovuto al saldo effettivo o di quella diversa
pagina 2 di 14 somma che sarà ritenuta di Giustizia;
- accertare il danno non patrimoniale subito dall'impresa Parte_5
e per l'effetto condannare la in persona del suo legale
[...] Parte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti derivati e derivandi a qualsiasi titolo e ragione all'impresa nell'importo che verrà quantificato, anche in via equitativa ex art.1226 c.c. Parte_5 in corso di causa o verrà ritenuto di Giustizia e comunque non oltre il valore dichiarato per la presente causa. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda proposta da
[...]
- accertare la responsabilità esclusiva, concorsuale o solidale del Parte_1 Parte_1 CP_7 del Lavori/Progettista (CF: ), terzo chiamato, con studio Controparte_8 C.F._2 in Felino (PR), Via Torrione n.37, in ordine ai pregiudizi tutti lamentati dall'attrice e per l'effetto condannare il medesimo a rifonderli alla stessa, integralmente o nella misura che sarà ritenuta di Giustizia, in proporzione al grado di responsabilità accertato;
- condannare, previo l'accertamento della nullità delle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di polizza di cui al modello R42A/03 della compagnia assicurativa
[...]
ed in particolare di quelle riportate all'art.4 lettere h) ed n) dello stesso, la chiamata in causa CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto NT
(TV), Via Marocchesa n.14 (CF: e P.IVA ) a tenere indenne e manlevare P.IVA_2 P.IVA_3
l'impresa da ogni pregiudizio eventualmente derivante dall'emananda sentenza in forza Parte_5 di responsabilità contrattuale chiedendo che la manleva da parte dell'assicurazione avvenga con il pagamento all'impresa del corrispettivo dovutole da Parte_5 Parte_1 nell'importo preteso o in quello che verrà determinato all'esito del giudizio, e con il pagamento diretto a
[...] della differenza fra l'importo del corrispettivo dovuto, e posto in Parte_1 compensazione, ed il residuo ammontare del danno che verrà determinato. In via d'estremo subordine - disporre, laddove venga rinvenuta una responsabilità a carico dell'Impresa per i fatti in narrativa, Parte_5 la compensazione di quanto statuito a titolo di ristoro con le somme dovute dall' Parte_1 all'Impresa e condannare la
[...] Parte_5 Parte_1 al pagamento della differenza dovuta all' nella misura che risulterà di
[...] Parte_6
Giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese oltre ad IVA in quanto dovuta, CPA come per legge e rimborso forfettario 15% spese generali”. Conclusioni per il terzo : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In Controparte_2 via pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al terzo chiamato e Controparte_2 conseguentemente disporre la sua estromissione dal presente giudizio con vittoria di spese diritti ed onorari, spese forfettarie, cpa come per legge a favore del difensore antistatario. In via principale: rigettare la domanda di parte convenuta perché infondata-in fatto e diritto-, non provata o come meglio. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata la sussistenza e fondatezza della domanda avversaria, dichiarare la
in persona del legale rappresentante, tenuta e condannarla per l'effetto a mantenere sollevato Controparte_9 ed indenne il Geom. dagli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda del convenuto e delle altre CP_2 domande spiegate nel presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari, spese forfettarie cpa a favore del difensore antistatario.” Conclusioni per il terzo “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe NT le declaratorie del caso e di legge: - in via principale, per tutti i motivi esposti, accertata la totale assenza di responsabilità in capo all'impresa rigettare ogni e qualsiasi domanda, da chiunque Parte_5 proposta, nei confronti di con ogni conseguenza del caso e di legge. - in via subordinata, in NT denegata ipotesi venga individuata una responsabilità dell'Impresa accertare Parte_5
pagina 3 di 14 l'inoperatività della polizza Assicurazione Responsabilità Civile Impresa n. 370111041 e, per l'effetto, respingere ogni e qualsiasi domanda, da chiunque proposta, nei confronti di in via NT ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Impresa Parte_5 al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e nell'ancor più denegata ipotesi in cui la garanzia di cui alla polizza Assicurazione Responsabilità Civile Impresa n. 370111041 fosse ritenuta operante, limitare la manleva di a quanto l' sarà condannata a pagare, con le NT Parte_6 limitazioni, franchigie e scoperti previsti nel contratto. - In ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge”. Conclusioni per il terzo “Piaccia all'On. Tribunale, contrariis rejectis, previa ogni Controparte_6 opportuna declaratoria del caso e di legge: - in via principale, per i motivi tutti esposti, accertata la totale assenza di responsabilità in capo al Geom. rigettare ogni e qualsiasi domanda, da chiunque proposta, nei CP_2 confronti di - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del Geom. Controparte_6
a manlevare la convenuta per i danni e pregiudizi subiti dall'attrice, dichiarare CP_2 Parte_4 inammissibile la manleva di in base a quanto previsto dal contratto. Spese rifuse compreso Controparte_6 rimborso forfettario 15% e CPA.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con citazione regolarmente notificata (a seguire, Parte_1 per comodità, solo conveniva in giudizio l'impresa individuale Geom. Pt_1 Pt_5 Pt_5 per ottenere, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento dei lavori di ristrutturazione edile appaltatile nel 2016 e 2017, il risarcimento dei danni subiti e subendi, quantificati in 76.257,74 Euro, comprensivi di penale per ritardata ultimazione lavori. Deduceva, in dettaglio, la società attrice: che tra le parti era stato stipulato, in data 12.09.2016, un contratto d'appalto per la ristrutturazione dell'immobile sito in Lesignano de' Bagni (PR), loc. Mulazzano, Via Monchio n. 1, che prevedeva l'inizio dei lavori entro il 13.09.2016 e la fine dei medesimi entro il 15.10.2016, per un compenso di € 28.334,00 – termine finale e compenso poi modificati con scrittura del 22.12.2016 che indicava per la conclusione delle opere, non eseguite o non eseguite a regola d'arte, il termine “presumibilmente marzo – aprile” (del 2017) e ridefiniva il corrispettivo totale dell'intera prestazione in € 25.712,00; che, in data 01.02.2017, era stato concluso tra le parti altro contratto d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Parma, Via Digione n. 4, da iniziare entro il 06.02.2017 e da concludere entro il 14.04.2017, a fronte di un corrispettivo dettagliato nel preventivo allegato al contratto, integrato da una scrittura privata del 04.02.2017 con la quale veniva posto a carico dell'impresa l'onere di “chiudere provvisoriamente a sue spese, Parte_5 in attesa del montaggio dei serramenti definitivi, le finestre che verranno aperte sui muri perimetrali”, nonché altri obblighi della stessa natura;
che, in entrambi i contratti, era convenuta una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo sul termine previsto, da defalcare eventualmente dall'importo a saldo;
che, una volta eseguiti i lavori sull'immobile di Mulazzano e abbandonato il cantiere di via Digione da l 07.07.2017, tramite il proprio legale, Pt_5 Pt_1 comunicava la risoluzione del contratto ope legis;
che, a seguire, procedeva alla verifica e stima dei lavori eseguiti da appurandone l'incompletezza e non corretta esecuzione in Pt_5 entrambi i cantieri, ove veniva accertata la presenza di difetti e vizi. Sulla scorta di tali assunti,
pagina 4 di 14 rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe, tenendo conto anche dei conteggi sul Pt_1 danno, ivi compresa la penale contrattuale. In data 07.03.2018 si costituiva , contestando l'inadempimento imputatogli e la Parte_5 pretesa attorea, nonché formulando domanda riconvenzionale di pagamento delle fatture emesse per lavori eseguiti, non onorate dalla committente per l'importo di € 54.618,56, oltreché di risarcimento del danno non patrimoniale. In via preliminare, chiedeva autorizzazione alla chiamata del proprio assicuratore e del Direttore lavori/Progettista NT
, ritenuto responsabile, o quantomeno corresponsabile, delle mancanze, Controparte_2 ritardi e difformità allegati dalla società attrice. E ancora, l'impresa edile contestava la tempestività delle doglianze rispetto al termine posto dall'art. 1667 cod. civ., la quantificazione del danno operata dal negava la propria responsabilità per i ritardi nell'esecuzione dei Pt_1 lavori, conseguiti piuttosto all'incostanza e all'indecisione del committente e a quelli degli altri artigiani coinvolti nei lavori di ristrutturazione, nonché all'omessa vigilanza del direttore dei lavori. Disposta dal Giudice la riunione del più recente procedimento pendente tra le stesse parti per gli stessi titoli negoziali, veniva autorizzata la chiamata in causa di NT compagnia assicuratrice del convenuto, e del geom. , progettista e direttore Controparte_2 dei lavori per nel cantiere di Via Digione n.4. Parte_1
, nel costituirsi in giudizio il 10.09.2018, eccepiva in via pregiudiziale la propria carenza CP_2 di legittimazione passiva, contestava la fondatezza della domanda proposta da parte convenuta e, in via subordinata, chiedeva di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa,
altra terza chiamata in causa. Controparte_6
Anche assicuratore di prendeva parte al processo e chiedeva in NT Pt_5 via principale il rigetto della domanda attorea, invocando in via subordinata l'inoperatività della polizza e in via ulteriormente subordinata l'applicazione delle limitazioni, delle franchigie e degli scoperti previsti dal contratto assicurativo. Partecipava, da ultimo, alla controversia che in via principale, aderendo alla Controparte_6 difesa del proprio cliente, chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale, e in via subordinata di accertare, in base alle condizioni di polizza, l'inammissibilità della manleva. Nel corso del processo, con ordinanza del 27.05.209il Giudice precedente assegnatario rilevava incidentalmente la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'immobile di Via Monchio n. 1, loc. Mulazzano – Lesignano de' Bagni, formulata dal convenuto la causa proseguiva per le questioni relative all'immobile di Parma, Via Pt_5
Digione n. 4, con istruttoria estesa alla prova orale (escussione testimoniale e interrogatorio formale del Geom. ) e CTU, volta alla verifica dei lavori, della presenza di vizi Controparte_2
e difetti, necessità di ripristini e loro costo. All'udienza del 08.11.2024, le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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I titoli all'origine delle contrapposte richieste avanzate dal committente e dall'appaltatore, da un lato, il risarcimento per i danni derivati da ritardi, vizi e dai difetti delle opere commissionate a pagina 5 di 14 , dall'altro, il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto, sono i Parte_5 contratti di appalto, loro integrazioni e modifiche, depositati da a corredo della citazione. Pt_1
Muovendo dal considerare il profilo afferente alla durata dei lavori pattuita, si evince dalla corrispondenza via mail scambiata tra le parti (doc. 34 della memoria istruttoria attore) che i lavori del cantiere di Mulazzano sono stati completati da per essi vi è comunicazione Pt_5 di fine lavori – seppure per la committenza l'esecuzione non sia stata a regola d'arte – mentre per il cantiere di via Digione a Parma, come riconosciuto dallo stesso convenuto nella propria comparsa a pag. 21, il cantiere veniva lasciato “nello stato in cui si trovava” e i lavori non venivano ultimati (“a causa dei ritardi da imputarsi agli artigiani impiantisti ed al falegname non era possibile procedere con la finitura delle opere”). Da questa premessa deriva la differente qualificazione delle domande avanzate da in Pt_1 applicazione dei principi generali in tema di inadempimento (artt. 1453 e 1455 cod. civ.) e della disciplina speciale dettata dal legislatore in materia di appalto (1667 e 1668 cod. civ.), con ricadute sul riparto dell'onere della prova. Infatti, secondo l'orientamento interpretativo di legittimità ormai consolidato, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti (Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 35520 del 02/12/2022). Ciò posto, con riguardo al cantiere di Mulazzano, la prospettazione difensiva di è diretta Pt_1
a far valere la garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ., con la conseguenza che, essendo stata eccepita la decadenza dalla garanzia da parte dell'appaltatore la società attrice era tenuta Pt_5
a offrire prova della tempestiva denuncia di vizi e difformità (v. testualmente Cass. civ. n. 10579 del 2012: “Allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. Ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, il dies a quo del relativo termine coincide, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, che presuppone la consegna dell'opera (Cass. 1748/2018). Occorre aggiungere che la denuncia per avere rilevanza deve avere ad oggetto specifici difetti, da indicarsi con precisione a cura del committente, altrimenti è ultronea nella sua genericità. Orbene, le comunicazioni del luglio e settembre 2027 inviate da (doc. 12 attoreo) Pt_1 attengono, la prima, soltanto al cantiere di Parma, la seconda al cantiere di Mulazzano senza tuttavia indicare quando i vizi siano stati scoperti;
anche nei propri atti difensivi e fino al maturare delle preclusioni assertive, come già opportunamente rilevato nell'ordinanza del maggio 2019, la committente non ha indicato quando sono stati scoperti i difetti, limitandosi all'affermazione seguente. “i lavori di ristrutturazione dell'immobile di Mulazzano non venivano invero mai portati a termine dall'impresa mentre quelli completati causavano Pt_5 addirittura gravi danni all'odierna attrice”.
pagina 6 di 14 Nessun approfondimento nel merito è stato compiuto per i lavori del cantiere di Mulazzano, essendo risultata fondata l'eccezione preliminare sollevata da . Parte_5
Per completezza, appare comunque opportuno dare conto che l'obiezione dell'attrice afferente al riconoscimento dei vizi del cantiere di Mulazzano da parte dell'impresa non è provato, avuto riguardo al contenuto limitato della scrittura del 22.12.2016, alla sottoscrizione da parte del direttore lavori e non della committenza, al contenuto transattivo del documento, con convenuta riduzione del corrispettivo convenuto. In secondo luogo, la corrispondenza via email prodotta dall'attore, volta principalmente a dare delle indicazioni di carattere operativo per alcuni lavori previsti nel contratto (lavaggio coppi) o non espressamente previsti ma ad essi strumentali (modalità di conservazione degli scuri da smontare;
protezione finestre), e di carattere interlocutorio (taglio dei camini;
rifacimento soglie;
rimozione macerie), pecca di eccessiva genericità (“ci sono molti lavori da completare”; “le parti dell'intonaco presentano difetti”; “mi aveva detto che i lavori erano finiti ma non è così”, “i lavori sono contestati”), e quindi non può fungere da “denuncia” dei vizi ex 1667 c.c.. Infatti, “seppure non è necessaria ai fini dell'art. 1667 c.c., una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale cioè da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, occorre comunque, onde impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore, una sia pur sintetica indicazione delle difformità o dei vizi” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11520 del 2011), come del resto fatto con la pec del 29.09.2017. Si aggiunge, infine, che non è condivisibile l'affermazione secondo cui “tutto quanto sopra esposto si è potuto constatare con certezza solo all'esito dell'indagine tecnica commissionata”, tant'è che la contestazione del 29.09.2017 precede la perizia tecnica. Infine, per i vizi denunciati con memoria ex 183, comma 6, n.1, c.p.c., definiti quali “vizi occulti”, emersi in corso di causa nel dicembre 2018 (“facciata dell'immobile di Mulazzano con macchie e percolature in corrispondenza di alcune finestre;
travi, travetti, e orditura del portico con legno che appare sbiancato”) e denunciati alle controparti in data 17.12.2018, è appena il caso di rilevare che i preventivi e le fatture riferite alle riparazioni di tali vizi sono risalenti al mese di ottobre 2018 (fattura 30 del 02.10.2018 per travi, travetti e orditura del portico;
preventivo dell'11.10.2018 per grave problematica degli sgocciolatoi) e quindi, fermo restando che la scoperta non potrebbe farsi risalire a dicembre 2018, pur ipotizzando che sia avvenuta il giorno precedente alle riparazioni, la denuncia dei vizi è avvenuta oltre il termine dei sessanta giorni dalla scoperta. Per il saldo corrispettivo dei lavori svolti in località Mulazzano, detraendo dall'importo contrattualmente ridotto, previsto di € 25.712,00, dedotto quanto già pacificamente corrisposto da all'appaltatore, pari a € 16.078,44, residua la somma di € 9.633,56. Pt_1
Il titolo azionato dall' è di € 11.838,56, in base alla fattura n. 23/2016 del Parte_4
15/11/2016 per € 9.633,00 a saldo dei lavori commissionati e n. 34/2017 del 13/10/2017 per € 2.205,00 per il protrarsi del nolo del ponteggio dell'impresa appaltatrice oltre i termini contrattuali (dal 12 aprile al 12 settembre 2017). In base alle considerazioni già svolte circa il compimento dei lavori e la tardività della denuncia dei vizi e delle difformità, deve essere riconosciuto il credito dell'impresa per € Pt_5
9.633,56, limite entro il quale va accolta la domanda riconvenzionale.
pagina 7 di 14 Non può essere riconosciuto invece il corrispettivo per il protrarsi del nolo del ponteggio “per tutta la durata dei lavori” – il cui termine finale è diventato, lo si ribadisce, solo
“presumibilmente” previsto –, non essendo presente in atti accordo che possa giustificare tale pretesa, e quindi la domanda va respinta per mancata prova del titolo negoziale da parte dell'appaltatore. In relazione all'appalto del 2017 relativo al cantiere di Parma Via Digione n. 4, in conformità al principio espresso costantemente dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: v. Cass. civ. SU 30.10.2001 n. 13533), spetta all'appaltatore, essendo pacifico che i lavori non siano terminati e fatto valere il ritardo nell'esecuzione da provare di aver esattamente adempiuto la Pt_1 propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e/o di non aver potuto adempiere integralmente per causa a sé non imputabile;
il committente, che agisce anche per il risarcimento del danno, deve poi provare che i danni subiti siano riconducibili all'inadempimento del debitore. agisce in relazione al cantiere di Parma, Via Digione n. 4, perché sia accertato Pt_1
l'inadempimento dell'appaltatore e questi venga condannato al risarcimento dei danni dovuti al mancato completamento e alle difformità delle opere commissionate, denunciati tempestivamente con formale comunicazione del 18.07.2017 e del 18.09.2017, ove si contestavano i lavori svolti e quelli incompiuti e le fatture emesse per il pagamento della fine lavori previsti nel contratto ed extra contratto, attraverso il rinvio alle relazioni dei tecnici incaricati. I lavori commissionati all'appaltatore – in parte a corpo (rifacimento rete fognaria, lavori di demolizione, apertura finestre e porte, assistenza ad altri artigiani, realizzazione condotte d'aspirazione, ecc) e in parte a misura (per la pavimentazione e l'intonacatura e il tinteggio) – sono elencati nel preventivo allegato al contratto;
altre variazioni concordate, ai sensi dell'art. 1659 c.c., sono indicate nei sei preventivi “extra”; e ulteriori variazioni, ordinate dal committente ai sensi dell'art. 1661 c.c., indicate nella nota del 31.07.2017, sono desumibili dal Parte contenuto della mail del 09.06.2017 tra e il Geom. e dalle annotazioni di CP_2 quest'ultimo, espressamente riconosciute in sede di interrogatorio formale. Per quanto riguarda i lavori indicati nella nota del 31.07.2017 “lavori non inseriti in contabilità da voi richiesti e verificabili”, oggetto della fattura n.31/2017, occorre precisare che alcune voci si riferiscono a prestazioni pattuite “a corpo” (assistenza muraria per impianto idraulico, elettrico, condizionamento), sicché resta sull'appaltatore il relativo onere, e per le altre voci non è stato rispettato il punto 4) del contratto, secondo cui “nel caso in cui il committente richieda pagina 8 di 14 lavori aggiuntivi o varianti di maggior onere per l'appaltatore i nuovi compensi saranno concordati in forma scritta prima del lavoro oggetto di modifica”. A ben vedere, comunque, i lavori non ricompresi nel contratto del 01.02.2017 costituiscono varianti in corso d'opera, dal momento che rientrano nel piano dell'opera commissionata e non rappresentano lavori accessori autonomamente apprezzabili. Infatti, “in tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa;
costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge;
cosicché, nel primo caso, l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, nel secondo caso, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto” (Cassazione Civile, Sez. I, 29 aprile 2024, n. 11491). Ciò premesso, è evidente che la decisione del committente sullo spostamento della fognatura da interna ad esterna (indicato nella nota del 31.07.2017 e confermato in sede di testimonianza da
, muratore impiegato dall'impresa fosse strettamente connessa Testimone_1 Pt_5 sull'esecuzione dei lavori di cui al punto 2 del contratto “rifacimento integrale rete fognaria interna orizzontale e verticale”; che le nuove scale in cemento armato (extra 5) abbiano imposto una ridefinizione dei lavori di cui al punto 3 del contratto, tra cui la riquadratura delle due botole per l'installazione della scala a chiocciola;
che i lavori di “allargamento da cm 150 a cm 220 di porta” e “trasformazione da finestra a portafinestra e allargamento di cm 10 entrata Loft 2” (extra 1) abbiano influito sull'esecuzione dei lavori di cui al punto 4 del contratto “apertura di n.3 finestroni verticali, di n. 2 finestroni a nastro, di n. 2 porte sul muro portante, ecc”; e, in generale, che la rimozione o il rifacimento di nuovi muri e pareti (extra 3, extra 4, extra 5) influissero sui lavori di pavimentazione e di intonacatura e tinteggio. La significativa consistenza delle varianti in corso d'esecuzione, commissionate anche a ridosso e dopo la (presunta) scadenza del termine finale originariamente pattuito, è desumibile anche dal prezzo preventivato e accettato per queste, pari circa alla metà del costo stabilito nel contratto d'appalto originario. La natura e l'oggetto delle varianti, poi, ha comportato necessariamente una dilatazione dei tempi originariamente previsti per i soli lavori compresi nel contratto, con applicazione del principio giurisprudenziale per cui “in tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12396 del 07/05/2024). Il termine finale originariamente previsto, cinquanta giorni lavorativi dopo l'inizio dei lavori, non può essere considerato ai fini della valutazione sull'inadempimento dell'appaltatore. Del resto, le parti non hanno dato prova del termine iniziale, anche se il contratto stabiliva che i lavori dovessero iniziare entro il 6 febbraio 2017, sicché la data per la fine dei lavori appaltati è
pagina 9 di 14 sempre stata solo “presunta” (così definita dallo stesso Direttore lavori nel doc. 35 allegato alla memoria 183, comma 6, n. 2 parte attrice. Non è un caso che, fino al 22.06.2017, parte attrice mai abbia contestato l'addebito della penale e/o diffidato l'impresa edile in merito alla scadenza del termine essenziale. Ciò detto, occorre rilevare l'invalidità della diffida ad adempiere al completamento dei lavori appaltati entro il 30.06.2017, poiché il termine assegnato per adempiere, inferiore ai quindici giorni previsti dall'art. 1453, comma 2, c.c., non può ritenersi congruo in base alla natura del contratto, considerando tutti i lavori nel frattempo commissionati. Lo stesso dicasi per il termine del 03.07.2017, assegnato dal direttore dei lavori con mail inviata alle ore 18:03 del 30.06.2017, dopo aver elencato tutta una serie di lavori ancora da svolgere. Non può neppure sottacersi il fatto che i lavori in via Digione sono proseguiti dal luglio 2017 almeno fino a maggio 2018 (nomina a direttore dei lavori dell'Arch. . Per_1
Comunque, la mancata ultimazione dei lavori da parte del convenuto in via Digione è stata ammessa dall'impresa fin dall'atto di costituzione e risposta (pag. 20, 21), anche se Pt_5 ritenuta ascrivibile al comportamento della committenza e ai ritardi degli altri artigiani coinvolti. Dagli atti, emerge il mancato completamento dell'impianto termico, la mancata chiusura provvisoria delle aperture del cantiere verso l'esterno, la parziale piastrellatura del pavimento, e la parziale assistenza agli altri artigiani coinvolti nei lavori. Non sono però rinvenibili verbali di consistenza dei lavori o documenti contabili da cui si possa desumere cosa sia stato effettivamente svolto dall'impresa edile convenuta e in quale momento o quali siano state le direttive impartite nell'esecuzione dei lavori. Nella relazione attestante lo stato dei lavori dopo redatta dal Geom. , a seguito di CP_2 sopralluoghi effettuati tra il 7 e l'11 luglio 2017, non si prende atto del rifiuto dell'impresa ad effettuare un sopralluogo congiunto (circostanza che emerge solo dalle Pt_5 comunicazioni mail scambiate con il committente) né della presenza di due testimoni per procedere alla ricognizione, una volta accertata l'assenza dell'appaltatore. In essa, tra i lavori non realizzati, sono evidenziati: la pavimentazione nelle cantine, nelle scale e nei bagni;
le tubazioni degli impianti tecnici elettrici e idrici;
alcune opere di “sistemazione esterna”; lo scavo per l'alloggiamento delle tubazioni del riscaldamento del loft 1; gli intonaci (soprattutto della cantina) e il tinteggio dei locali – oltre ad una serie di difformità, vizi, e lavori eseguiti non a regola d'arte. Alcune difformità denunciate (ad esempio la realizzazione della canna fumaria in un “pezzo unico”) non trovano un riscontro documentale che possa confermare che l'esecuzione sia avvenuta in modo diverso da quanto concordato, che, anzi, secondo la testimonianza resa da uno dei lavoratori impiegati nel cantiere, avveniva secondo le indicazioni del direttore dei lavori (il teste , all'udienza del 17.09.2020, afferma: “il geom. veniva in Testimone_1 CP_2 cantiere e decideva cosa dovesse essere”). CP_1 La perizia tecnica del geom. redatta a seguito di sopralluoghi effettuati in data 10, 18 e 31 luglio 2017 e quella aggiuntiva del 22.11.2017, danno conto della realizzazione da parte dell'impresa di diverse pareti spostate (oltre il limite di tolleranza del 2%) rispetto alle Pt_5 indicazioni del direttore dei lavori e della committenza – circostanza curiosamente rilevata solo CP_1 dalla nuova ditta esecutrice. I rilievi sono stati ripresi nella perizia definitiva del geom. del pagina 10 di 14 10.03.2019, che evidenzia i nuovi lavori eseguiti a spese del committente per “operare su spazi quasi completati”, ultimando e sistemando i lavori precedentemente svolti. Nella relazione a firma dell'Architetto del 08.02.2019 (doc. 33 memoria ex art. 183, Persona_1 comma 6, n. 2 c.p.c.) si menzionano “vizi occulti” emersi dopo l'ingresso degli inquilini nelle unità immobiliari locate, si stimano eventuali interventi di futura realizzazione (rifacimento intonaci piano seminterrato, rifacimento impianto fognario), e si prospettano possibili danni futuri non meglio quantificati (eventuali richieste del condominio per danni provocati alle fogne;
deprezzamento immobile per lavori errati realizzati). Le perizie tecniche prodotte da parte attrice (doc. 11 e 13 e 15 dell'atto di citazione;
doc. 33) sono contestate dalla relazione peritale di parte convenuta ove, testualmente, si afferma che
“viene contestato TUTTO” (pag. 3 del doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta) e dallo stesso legale rappresentante dell'impresa edile convenuta (doc. 47): è Il mancato esperimento di un accertamento tecnico preventivo, ex 696 c.p.c., ha determinato la mancata cristallizzazione in contraddittorio dello stato dei lavori. In sede di istruttoria orale è stato confermato che alcuni lavori sono stati eseguiti dall'impresa ma altri lavori sono stati completati successivamente da altre imprese, con Pt_5
l'avvicendarsi di un nuovo direttore dei lavori. L'appaltatore, infatti, sostiene di aver fatturato solo le prestazioni effettivamente rese, defalcando gli importi per dei lavori non eseguiti (plinto, tinteggi, doccia seminterrato loft 2, intonaco seminterrato, ecc). La CTU espletata è riuscita a portare dati utili all'adozione della presente decisione, una volta premessa l'impossibilità di verificare l'incompiutezza dei lavori e le difformità denunciate da poiché il perito d'ufficio ha rilevato che “i lavori sono finiti ed agibili, se esistono delle Pt_1 incongruenze non è stato possibile verificarle”, evidenziando che lo stato dei luoghi era visibilmente diverso da quello documentato nelle perizie tecniche di parte. Il CTU ha provveduto alla stima dei valore dei lavori accertati ed effettivamente svolti dall'impresa edile n € 69.971,00 non contestato tra le parti (le osservazioni del perito di Pt_5 parte attrice, sul punto, devono ritenersi assorbite dalle memorie conclusive in cui la difesa attorea accetta le conclusioni del CTU). Invero, per le considerazioni già svolte sui lavori elencati nella nota del 31.07.2017, l'importo indicato nella fattura 31/2017 (€ 13.165,00) va detratto dal preteso corrispettivo per le opere eseguite, con rideterminazione della somma in € 56.806,00. Da questa cifra, corrispondente all'equivalente dei lavori svolti dall'impresa edile, va detratto l'importo versato dal committente a titolo di acconto (€ 27.191,00), per un totale rimanente di € 29.615,00. Quanto al risarcimento dei danni, chiede il ristoro delle spese sostenute per completare Pt_1 le opere e/o eliminare i vizi asseritamente riconducibili all'impresa edile, oltre che il mancato guadagno relativo ai canoni di locazione degli immobili e la penale contrattualmente pattuita per il ritardo nella consegna dei lavori. Per quanto sopra argomentato circa le varianti contrattuali commissionate, non possono essere riconosciuti i danni lamentati in conseguenza del mancato rispetto della data di fine lavori, compresi quelli derivanti dalla mancata locazione immobiliare.
pagina 11 di 14 Il minore valore degli immobili prospettato dal committente per € 55.000,00 e rideterminato dal CTU in € 25.000,00 non risulta adeguatamente provato e pertanto non può essere riconosciuto. Si ritiene, invece, congruo il calcolo relativo alle spese sostenute da per i lavori non Pt_1 eseguiti a regola d'arte, per il ripristino e il completamento delle opere non eseguite o di nuova esecuzione, conteggiate dal CTU in 10.000,00 Euro Il lamentato danno non patrimoniale all'immagine e alla credibilità professionale allegato senza ulteriori precisazioni da on è stato in alcun modo provato e non può essere risarcito. Pt_5
L'impresa ha diritto unicamente all'equivalente dei lavori svolti, come sopra Pt_5 quantificato, ma è tenuta a risarcire il danno subito dal committente per il ripristino ed il completamento dei lavori, secondo i calcoli a seguire. L'istruttoria espletata non ha fatto emergere profili di responsabilità direttamente imputabili al geom. per il ruolo ricoperto in fase progettuale e durante l'esecuzione lavori, sicché CP_2
l'indicazione del medesimo (da parte del geom. assente ogni rilievo critico all'operato Pt_5 del geom. da parte dei , quale soggetto obbligato o coobligato al risarcimento CP_2 Pt_1 dei danni attorei è del tutto priva di fondamento: i danni edili subiti dall'attore accertati nel presente giudizio sono riconducibili al mancato compimento di alcuni lavori e a meri difetti di esecuzione, che avrebbero ben potuto essere eliminati prima dell'ultimazione dei lavori, se il rapporto con il committente non si fosse interrotto anzitempo. Tali danni devono perciò restare solo a carico dell'appaltatore. In relazione ai danni patrimoniali verso la committenza al cui risarcimento è tenuta l' Pt_4 si deve ritenere operativa la polizza assicurativa n. 370111041, con la conseguenza che
[...]
è tenuta a manlevare il convenuto. Controparte_11
Infatti, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, così come accertato, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, rispettoso dei limiti contenutistico e temporale di operatività della polizza . I “rischi assicurati” con la polizza in esame sono infatti, quelli materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'attività di impresa, tra cui evidentemente rientrano i danni subiti dal committente, addebitati all'appaltatore a titolo di responsabilità da inadempimento, e quindi colposi. Il riferimento al “fatto accidentale”, come noto, non comporta limitazione della copertura al fortuito – in cui è esclusa la responsabilità dell'assicurato – ma vale ad escludere i fatti dolosi, intenzionali (Cass n. 6523/2024; Cass. 18320/2023). L'indennizzabilità del danno non può essere esclusa neppure dalle previsioni delle clausole h) e n) dell'art. 4 “danni esclusi”, da interpretare, letteralmente, nel senso che sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni alle opere in costruzione o alle cose su cui si eseguono i lavori cagionati dopo la consegna a terzi o dopo l'ultimazione dei lavori o che siano oggetto dell'attività di riparazione e manutenzione non avvenuta nel corso dell'esecuzione dei lavori stessi. La responsabilità civile, d'altra parte, sia pure in conseguenza dell'inadempimento di un contratto “volontariamente” stipulato, costituisce senza dubbio una responsabilità derivante dalla legge.
pagina 12 di 14 L'interpretazione diversa fornita dalla compagnia assicurativa finirebbe per negare la copertura assicurativa di tutto ciò che costituisce oggetto delle lavorazioni svolte dall'assicurato, nello svolgimento della propria attività professionale, con evidente mancanza di giustificazione causale del contratto, tale da comportarne la radicale invalidità. Il rigetto della domanda nei confronti del direttore dei lavori determina Controparte_2
l'assorbimento dell'esame e decisione della domanda di garanzia tra detto professionista e la compagnia assicuratrice CP_12
In definitiva, per il contratto stipulato 12.09.2016, modificato in data 22.12.2016 (cantiere di Mulazzano), la domanda dell'attore va rigettata, con conferma della decadenza ex art. 1667, 2 comma, c.c. per la denuncia dei vizi e con riconoscimento a favore dell'impresa Pt_5
del corrispettivo a saldo di € 9.633,56, oggetto di domanda riconvenzionale del
[...] convenuto. Per il contratto relativo al cantiere di Parma del 01.02.2017, modificato dalla scrittura privata del 04.02.2017, la domanda dell'attore va solo parzialmente accolta: occorre infatti riconoscere, sulla base delle risultanze della prova orale, documentale e della CTU, il residuo corrispettivo per lavori eseguiti dal convenuto € 29.615,00, e contestualmente va condannato al Pt_5 risarcimento dei danni edili accertati nella somma di € 10.000,00, condanna dai cui effetti pregiudizievoli il convenuto deve essere tenuto indenne dal proprio assicuratore per la RC
. NT
Conclusivamente, operata la richiesta compensazione degli importi riconosciuti a debito e a credito di attrice e convenuto, deve essere dichiarata tenuta e condannata a Pt_1 corrispondere a la somma di € 29.248,56 (9.633,56 per il saldo dei lavori di Parte_5
Mulazzano + € 29.615,00 per il saldo dei lavori di via Digione – 10.000,00 riconosciuti a titolo di risarcimento danni a , oltre interessi moratori al saggio dell'art. 5 D.Lgs. 203/2001 Pt_1 dalla notifica dell'atto di citazione della causa riunita (13.12.2017) al saldo effettivo. Le spese di lite sono liquidate, per quanto attiene al rapporto processuale tra attore e convenuto, sul valore della condanna al pagamento subita da e sui valori medi di Pt_1 scaglione per ciascuna fase processuale secondo i parametri del DM 55/2014 testo vigente. Su tale valore sono riconosciuti anche gli esborsi della causa riunita promossa da per il Pt_5 pagamento del proprio compenso residuo. Le spese di lite del convenuto e del suo assicuratore sono poste a carico di Controparte_2
, stante l'infondatezza nel merito delle ragioni della chiamata di , che Parte_5 CP_2 poiché convenuto in lite ha dovuto chiamare a sua volta in garanzia Controparte_6
Le spese sostenute da restano a carico della stessa, essendo risultata NT fondata la domanda di garanzia di . Parte_5
Le spese della CTU espletata, già liquidate in corso di causa, appare giustificato porle a carico di e n misura paritaria del 50% ciascuno. Pt_1 Pt_5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di con Parte_1 Parte_5 la chiamata di terzi, alla quale è riunita la causa RG 5261/2017, così decide:
pagina 13 di 14 1. dichiara decaduta la società attrice dalla garanzia per vizi e difformità dei lavori eseguiti da in esecuzione del contratto di appalto relativo al cantiere di Lesignano de' Parte_5
Bagni - località Mulazzano, via Monchio n. 1;
2. accertato il parziale inadempimento di al contratto di appalto relativo ai Parte_5 lavori del cantiere di Parma, via Digione, lo condanna a rifondere all'attrice i danni patiti, accertati e quantificati in 10.000, Euro;
3. operata la compensazione con l'importo riconosciuto alla società attrice a titolo di risarcimento danno al capo 2., dichiara tenuta e condanna Parte_1 al pagamento in favore di della somma complessiva di
[...] Parte_5
29.248,56 Euro, a saldo del corrispettivo lavori eseguiti, oltre interessi moratori al saggio dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal 13.12.2017 al saldo effettivo;
4. dichiara tenuta e condanna a tenere indenne dagli NT Parte_5 effetti della condanna risarcitoria di cui al capo 2; 4. rigetta le domande di accertamento e condanna rivolte da al terzo chiamato Parte_5
; Controparte_2
5. dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 Pt_5
le spese di lite, liquidate sul valore dell'accolto in Euro 7.616,00 per compenso e
[...]
545,00 Euro per esborsi della causa riunita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6. condanna a rifondere le spese del giudizio sostenute da e Parte_5 Controparte_2 da liquidate per ciascuno in 5.261,00 Euro per compenso professionale, oltre Controparte_6
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7. compensa le spese di lite sostenute da NT
8. pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, a carico di Parte_1
e , nella misura paritaria del 50% ciascuno.
[...] Parte_5
Parma, 3 giugno 2025
IL GIUDICE Cristina Ferrari
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