Sentenza 25 luglio 2025
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- 1. Approfondimenti e novitàhttps://www.dirittobancario.it/
L'ABF di Milano, con decisione n. 9824/2025 si è pronunciato sula possibile nullità delle clausole di doppia conversione valutaria di un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, per mancanza di chiarezza e trasparenza. Il Tribunale di Roma si è pronunciato con sentenza del 25 febbraio 2026 n. 3387 in merito alla nullità parziale delle fideiussioni riproduttive del modello ABI sanzionato da Banca d'Italia. La Corte di Giustizia UE, con sentenza resa nella causa C-902/24, si è espressa sulle conseguenze per il consumatore della nullità di un contratto di mutuo ipotecario, in ragione della presenza di clausole abusive. Nella sentenza n. 28967/2025, la Cassazione ha …
Leggi di più… - 2. Fideiussione: definizione e normativahttps://www.dirittobancario.it/
Il contributo analizza il tema della distinzione e dei criteri di qualificazione tra fideiussione o coobbligazione solidale, soffermandosi sulle ricadute applicative. La Cassazione, con sentenza n. 292/2026, ha sancito la validità della clausola che prevede la solidarietà ed indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria anche nei confronti degli eredi del garante. Il contributo torna sul tema delle fideiussioni omnibus e specifiche conformi al modello ABI soffermandosi sulle questioni ancora irrisolte alla vigilia della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione. Con ordinanza n. 20773/2025, la Cassazione è tornata a confermare la vessatorietà delle clausole, nei contratti di …
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Il Tribunale di Milano sulla prova della natura anticoncorrenziale della fideiussione omnibus conforme al modello ABI, successiva al periodo d'indagine di Banca d'Italia, e quindi della relativa nullità. Il contributo torna sul tema delle fideiussioni omnibus e specifiche conformi al modello ABI soffermandosi sulle questioni ancora irrisolte alla vigilia della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione. Il CIPA (Convenzione Interbancaria per l'Automazione) ha pubblicato l'edizione 2024 del rapporto della rilevazione sull'IT nel settore bancario italiano, incentrato sull'analisi sugli aspetti economici, organizzativi e tecnologici dell'IT nel settore di riferimento. Il primo …
Leggi di più… - 4. Fideiussionehttps://www.dirittobancario.it/
Il Tribunale di Milano sulla prova della natura anticoncorrenziale della fideiussione omnibus conforme al modello ABI, successiva al periodo d'indagine di Banca d'Italia, e quindi della relativa nullità. Il Tribunale di Roma si è pronunciato con sentenza del 25 febbraio 2026 n. 3387 in merito alla nullità parziale delle fideiussioni riproduttive del modello ABI sanzionato da Banca d'Italia. La Cassazione, con sentenza n. 292/2026, ha sancito la validità della clausola che prevede la solidarietà ed indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria anche nei confronti degli eredi del garante. Con ordinanza n. 20773/2025, la Cassazione è tornata a confermare la vessatorietà delle clausole, nei …
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La Cassazione Civile, Sez. II, si è pronunciata con sentenza 7128/2026 in merito alla necessarietà o meno di iscrizione in appositi albi per la domanda di finanziamento per conto di terze parti. Il Tribunale di Milano sulla prova della natura anticoncorrenziale della fideiussione omnibus conforme al modello ABI, successiva al periodo d'indagine di Banca d'Italia, e quindi della relativa nullità. La Cassazione si è pronunciata con sentenza 6596/2026 sui presupposti dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare nei confronti del subacquirente a titolo oneroso che ha trascritto il proprio titolo prima dell'azione stessa. Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/07/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1098/2023 e promosso da:
rappresentato e difeso LO RI, presso il cui studio in TO, via Parte_1
Somis 12, è elettivamente domiciliato - come da procura in atti;
- parte appellante -
Contro
e, per essa, quale mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Vallosio, presso il cui studio in TO, via Passalacqua n. 14 è elettivamente domiciliata - come da procura in atti;
- parte appellata –
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, previe le più opportune pronunce preliminari, incidentali o pregiudiziali e istruttorie, respinte le nuove eccezioni o difese di , In via Preliminare o Controparte_3 pregiudiziale: - [Sospendere l'efficacia esecutiva della pronuncia e, se del caso, del decreto, ex artt. 283-351 cpc]; - Accertare la carenza della titolarità del credito in capo ad , ovvero la CP_1 carenza della legittimazione attiva o del potere di rappresentanza in capo a Controparte_4
pagina 1 di 16 , non iscritta nel registro ex art. 106 TUB (cfr. all. Y, Z); con le conseguenziali CP_2 pronunce;
In via pregiudiziale di merito previo accertamento, per entrambe le fideiussioni (doc. 1,
2), in via di eccezione e in via incidentale, senza effetto di giudicato, della nullità o inopponibilità o inefficacia della deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del garante, per violazione dell'art. 2 L. 287/1997, alla luce di C. SS.UU 41994/2021; previo accertamento, per la fideiussione concessa per garantire il mutuo AE (doc. 1), senza effetto di giudicato, della nullità o inopponibilità o inefficacia della deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del garante, ai sensi dell'art. 1322, 2°c. c.c. e dell'art. 9 L. 192/1998, previo accertamento, per la fideiussione concessa per garantire il mutuo (doc. 2), senza effetto di giudicato, della Pt_2 nullità o inopponibilità o inefficacia della deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del garante, per violazione delle regole dettate dagli artt. 33 segg. d.lgs 206/2005, dato atto dell'intervenuto pagamento, a favore di – CF. , ora , nelle CP_1 CP_2 Controparte_5 more di notifica del decreto, di € 75.000,00 (non detratte dal creditore), dato dell'aggiudicazione, intervenuta in data 3.2.2025 per € 15.100, del bene per cui venne concesso il , somma, comunque, da detrarsi (all. X, verbale aggiudicazione); In via principale - Riformare, per quanto di ragione, la sentenza Tribunale Aosta, n° 364/2023 del 13 giugno 2023 e conseguentemente -
Revocare il decreto ingiuntivo n° 383/2021 del 23.11.2021 per le causali esposte in atti -
Assolvere il sig. dalle domande di;
- In via Parte_1 Parte_3 subordinata - Ridurre, per i motivi di cui in narrativa, gli importi richiesti da Parte_3
; - previo accertamento, per i motivi di cui in narrativa, dell'illegittima applicazione di non
[...] pattuiti tassi e interessi ultralegali, con la conseguente nullità e/o invalidità, di qualsivoglia garanzia personale prestata dal sig. , dichiarare che nulla è dovuto dal garante ovvero Parte_1 ridurre l'importo del dovuto, previo esperimento di apposita CTU contabile;
- ridurre l'importo di quanto pagato (€ 75.000,00 + 15.100 = 90.100) nelle more di notifica del decreto e durante la causa;
In ogni caso: - Ordinare, conseguentemente, la cancellazione dei pignoramenti immobiliari trascritti e delle ipoteche iscritte: Beni in Alassio: Conservatoria Finale Ligure, ipoteca giudiziale iscritta il 27.1.2022, Reg. Generale: 907; Reg. part. 103; Pignoramento trascritto Conservatoria
Finale Ligure il 23.6.2022, ai nn. Reg. Generale 8390/ Reg. part. 6638; Beni in La Thuile, Prè
Saint Didier, Valtournanche: Conservatoria Aosta, ipoteca giudiziale iscritta il 3.2.2022, ai nn.
Reg. Generale 1092/Reg. part. 98; pignoramento trascritto 24.6.2022, ai nn. Reg. Generale 6791/
Reg. part. 5317; In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre 15% spese forfettarie, Iva e Cpa. In via Istruttoria, richiamati tutti i documenti prodotti, Procedersi ad ispezione, anche ex art. 118 cpc, presso filiali di congruo numero di istituti di credito per reperire, anche attraverso accesso ai sistemi di archiviazione informatica e digitale, esemplari di fideiussioni
(anche relativi a fideiussioni cc.dd. specifiche, in quanto contenute in formulari simili a quelli omnibus) concesse anni successivi al 2007 e sino al 2010, ovvero per reperire i moduli della fideiussioni in uso nel predetto periodo (Istituti: IntesasanLO;
Credito Bergamasco;
B. Popolare
pagina 2 di 16 Novara; CARIGE;
Banco San Giorgio;
una banca o più banche di credito cooperativo operante anche a TO;
B. Popolare Milano;
Banco Desio;
Monte Paschi Siena, UBI Banca Regionale
Europea, BNL (ora BNL BNP Paribas) ed ogni altro Istituto meglio visto dal Tribunale;
In subordine, disporre CTU, demandata, se ritenuto, alla Polizia Tributaria, volta ad acquisire i predetti documenti (anni 2007-2010), previo accesso presso le predette banche ovvero altre individuate dal Tribunale (anche relativi a fideiussioni cc.dd. specifiche); In ulteriore subordine, ordinare (anche ex art. 3 D. lgs 3/2017) alla Banca d'IA, in via diretta o quale ausiliario del
Tribunale, di reperire e produrre in giudizio i predetti documenti degli Istituti di credito sopra indicati (ovvero ad altri meglio visti) di esibire, ovvero di reperire i moduli delle fideiussioni (anche cc.dd. specifiche, in quanto contenute in formulari simili a quelli omnibus) in uso nel predetto periodo (anni 2007-2010); In ulteriore subordine, ordinare ad un campione rappresentativo di banche (si richiamano quelle sopra indicate) di produrre in giudizio, esemplari di fideiussioni
(anche cc.dd. specifiche, in quanto contenute in formulari simili a quelli omnibus) degli anni successivi al 2005 e sino al 2010, ovvero di reperire i moduli di fideiussioni in uso nel predetto periodo;
con espresso avviso che il mancato adempimento potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6 D. lgs 3/2017. Questione Mutui, CTU per: determinare con quale regime finanziario sia stato calcolato il piano di ammortamento, se esso fosse evidente in contratto e se l'eventuale adozione del regime composto abbia comportato
l'applicazione di un tasso più alto di quello pattuito in contratto, con conseguente nullità dei medesimi ove sussistesse la denunciata non determinazione e non determinabilità del predetto criterio di calcolo;
con tutte le conseguenze sul calcolo degli interessi e, se del caso con espunzione dell'anatocismo e dell'eventuale usura”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di TO Dato atto che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove che costituiscano mutatio/emendatio libelli In via istruttoria Richiamate le osservazioni di cui alle memorie ex art. 183 nn.
2-3 di prime cure nonché il provvedimento 20.04.2023 del G.I. di prime cure e i rilievi a pagg.
7-8 della sentenza appellata
Respingere le istanze istruttorie ex adverso proposte. Nel merito Richiamate integralmente, per quanto dovesse occorrere, le difese di prime cure e la motivazione della sentenza appellata
Dichiarare inammissibile/rigettare l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata, e comunque dichiarare tenuta e condannare parte appellante a corrispondere ad in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di Controparte_6 cui al decreto ingiuntivo N. 383/2021 del Tribunale di Aosta, pari ad € 547.184,47 salvo veriore oltre interessi contrattuali di mora maturati e maturandi sino al soddisfo con le modalità indicate nel provvedimento monitorio e in ogni caso salvo deduzione degli importi medio tempore percetti/percipiendi. Con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre 15% spese generali, IVA e CPA e oltre spese liquidate in sede monitoria.”
pagina 3 di 16 MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società mandataria di (già Controparte_2 Controparte_6 [...]
quale cessionaria dei crediti del aveva chiesto ed Controparte_7 Controparte_8 ottenuto dal Tribunale di Aosta, il Decreto Ingiuntivo N. 383/2021 del 23.11.2021, recante l'importo complessivo di euro 547.184,47, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il credito trovava origine da due mutui fondiari garantiti dal sig. : uno, per l'importo Parte_1 residuo di € 429.475,69, concesso da Banca Popolare di Novara s.p.a. alla società AE s.r.l.
(di cui era anche amministratore unico e datore di ipoteca, in forza di fideiussione Parte_1 omnibus sottoscritta in data 2.04.2010) e uno, per l'importo residuo di € 117.708,78, concesso da
Credito Bergamasco s.p.a. alla di lui moglie, sig.ra per l'acquisto della casa Parte_4 coniugale (garantito da fideiussione specifica sottoscritta il 19.05.2009). La creditrice aveva rilevato che le esecuzioni forzate sui cespiti ipotecati non erano state satisfattive, rendendo indispensabile agire contro il fideiussore.
1.1. in data 24.01.2022 proponeva quindi opposizione contro il suddetto Parte_1 decreto ingiuntivo, fondata essenzialmente sulle seguenti argomentazioni: 1) Contestazione della qualificazione dei mutui come "fondiari" per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
2)
Nullità della pattuizione relativa alla quantificazione degli interessi per genericità e indeterminabilità, poiché né il contratto né il piano di ammortamento individuavano le concrete modalità di calcolo della rata;
3) Nullità o inefficacia derivata delle fideiussioni prestate a causa della conformità delle stesse al modello ABI dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'IA con provvedimento n. 55/2005, in violazione dell'art. 2 L. 287/1997, alla luce della pronuncia della
Cassazione SS.UU n. 41994/2021 (con particolare riferimento alla inopponibilità della deroga all'art. 1957 c.c. e la decadenza della banca per aver agito oltre il termine semestrale); 4) Per la fideiussione , ulteriore nullità della deroga all'art. 1957 c.c. per violazione delle norme del Pt_2
Codice del Consumo (d. lgs 206/2005, artt. 33 segg.), in quanto il sig. avrebbe dovuto Parte_1 essere qualificato come consumatore;
5) Per la fideiussione AE, ulteriore contestazione della violazione dell'art. 9 L. 192/1998 (abuso di dipendenza economica) in relazione all'art. 1322 c.c.;
6) il decreto ingiuntivo andava altresì revocato o comunque ridotto nell'ammontare dovuto, dovendosi dedurre l'importo di € 75.000,00, ricavato dalla vendita esecutiva di un bene su cui l'opponente si era costituito terzo datore di ipoteca.
Per le suddette argomentazioni, l'opponente instava, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo e, nel merito, per la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate e liberazione da ogni obbligazione;
chiedeva, in ogni caso, che nulla fosse dovuto o che l'importo dovuto fosse calcolato eliminando gli interessi illegittimi, anatocistici e/o usurari, anche tramite CTU contabile, con cancellazione dei pignoramenti immobiliari e delle ipoteche iscritte. L'opponente avanzava pagina 4 di 16 inoltre diverse istanze istruttorie volte a reperire esemplari o moduli di fideiussioni da vari istituti di credito per gli anni 2005-2010, anche tramite ispezioni, CTU alla Polizia Tributaria o ordine alla
Banca d'IA.
1.2. Si costituiva in giudizio rappresentata dalla mandataria Controparte_6 [...]
preliminarmente instando per l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in Controparte_2 favore della sezione specializzata in materia di impresa di Milano, inderogabilmente competente ai sensi dell'art. 4, co.
1-ter, lett. a), del d.lgs. 168/2003 come modificato dall'art. 18, lett. b) d.lgs.
n. 3/2017 sulle questioni di nullità dei contratti di fideiussione e, nel merito, contestando la fondatezza dell'opposizione, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in particolare ritenendo le istanze istruttorie avversarie "ultronee e inammissibili" in quanto esplorative e volte a surrogare il mancato assolvimento del proprio onere probatorio.
1.3. Il Tribunale di Aosta, dopo aver rigettato tutte le istanze istruttorie dell'opponente in quanto esplorative e generiche o non necessarie per le difese svolte, con la sentenza n. 185/2023 del 13 giugno 2023, notificata il 3 luglio 2023, rigettava l'opposizione e tutte le domande formulate da confermando il decreto ingiuntivo e disponendone l'esecutorietà, con Parte_1 condanna dell'opponente a rimborsare alla convenuta le spese di lite liquidate in € 14.877,98 e le spese del procedimento di mediazione. Respinte gran parte delle doglianze dell'opponente, il
Tribunale dichiarava tuttavia la propria incompetenza in favore del Tribunale di TO – Sezione
Specializzata in materia di imprese – in relazione alle domande (ritenute principali e volte a conseguire efficacia di giudicato) di declaratoria di nullità dell'intero contratto di fideiussione "a valle" e di nullità della deroga all'art. 1957 c.c. ai sensi del Codice del Consumo per la fideiussione
. Pt_2
In sintesi, il Tribunale così motivava:
• Sui mutui. I mutui in questione sono da considerarsi "fondiari" (dovendosi interpretare in tal senso la volontà delle parti al momento della stipula) e l'eccezione di nullità per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB va rigettata, con richiamo alla sentenza della
Cassazione Sezioni Unite Civili n. 33719/2022, che qualifica tale limite come norma prudenziale la cui violazione non comporta nullità del contratto ma solo eventuali sanzioni amministrative;
tali argomentazioni rendono superflua ogni ulteriore indagine sul valore degli immobili.
• Sugli interessi (anatocismo, usura, interessi ultralegali). Va esclusa la nullità dei contratti di mutuo per illegittimità/indeterminatezza degli interessi: il metodo di ammortamento "alla francese" non comporta incertezza né anatocismo in quanto gli interessi sono stati calcolati sul capitale residuo decrescente e sono stati azzerati ad ogni rata e ciò conformemente agli artt. 1193 c.c., 1194 c.c. e 120 TUB;
la misura pattuita degli interessi non presenta profili di pagina 5 di 16 usurarietà originaria;
quanto alla commissione di estinzione anticipata, essa non va sommata agli accessori per la determinazione del tasso-soglia antiusura e le allegazioni e perizie di parte opponente non sono state sufficienti per giungere a diversa conclusione;
peraltro,
, essendo amministratore di AE, era a conoscenza della situazione finanziaria Parte_1 della società.
• Sulle Fideiussioni: quanto alla Fideiussione "AE" (Omnibus), essa è stata rilasciata in epoca successiva al Provvedimento Banca d'IA n. 55/2005 ma non vi è prova della persistenza al tempo di un accordo illecito tra le banche. Quanto alla Fideiussione "Bulatova"
(Specifica), essendo "specifica", le doglianze sono inconferenti e comunque la mera corrispondenza allo "schema ABI" non è sufficiente a provarne l'illegittimità in assenza di prova di un'intesa illecita specifica per tale tipologia, onere non assolto dall'opponente; era infatti onere del garante (AC) dimostrare l'esistenza di un'illecita intesa antitrust riguardante la specifica fideiussione e la sua incidenza sulla validità (non essendoci, inoltre, prove di procedimenti amministrativi o sanzioni contro la banca). In ogni caso, ai sensi della nota sentenza della Cass. SS.UU. n. 41994/2021, in caso di violazione della disciplina antitrust è configurabile solo un'ipotesi di nullità parziale delle fideiussioni (limitata alle clausole illecite), in ossequio al principio di conservazione del negozio.
• Quanto alla richiesta di Cancellazione Pignoramenti/Ipoteca, ritenuta una domanda
"conseguenziale" alle altre, va rigettata, data la mancata fondatezza delle doglianze principali.
• Sulla competenza funzionale per le domande sulla "dichiarazione di nullità dell'intero contratto di fideiussione 'a valle' dell'intesa vietata" o la dichiarazione di nullità delle fideiussioni e liberazione dalle obbligazioni, per le controversie relative ad accordi limitativi della concorrenza (art. 33 co. 2 L. 287/1990), la competenza è devoluta alle Sezioni specializzate in materia di impresa (art. 3 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 168/2003 e art. 4 co.
1-ter del medesimo decreto); del resto, la norma sulla competenza inderogabile delle controversie aventi ad oggetto accordi limitativi della concorrenza (D. Lgs. 3/2017) è successiva rispetto a quella che ha istituito il foro del consumatore (D. Lgs. 206/2005), limitandone l'applicazione generale.
2. Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Aosta, con appello notificato in data 1 settembre
2023, ha interposto gravame lamentandone diversi vizi, riproponendo le Parte_1 eccezioni e domande rigettate o su cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi instando inoltre per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Non sono oggetto di impugnazione:
• Il capo relativo alla nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.
• La parte del dispositivo in cui il Tribunale si dichiara incompetente circa la previa richiesta di
"dichiarazione di nullità dell'intero contratto di fideiussione 'a valle' dell'intesa vietata," in quanto pagina 6 di 16 tale domanda non sarebbe mai stata, in realtà, proposta né coltivata e non vi sarebbe effettivo interesse per una nullità totale.
L'appellante ha invece censurato la sentenza di primo grado per:
• omessa pronuncia sull'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni, proposta in via incidentale;
• non aver ritenuto dimostrata la conformità delle garanzie sottoscritte al modello ABI;
• omessa valutazione della nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. (sotto i profili di disciplina del consumatore e/o Legge n. 192/1998);
• non aver detratto dal dovuto la somma (di euro 75.000) ricavata da vendita coattiva.
• aver respinto la domanda di nullità dei mutui per indeterminatezza dell'interesse passivo.
2.1. Più precisamente, col primo motivo di appello, l'appellante, lamenta l'Omessa Pronuncia (ex
Art. 112 c.p.c.) da parte del Tribunale sulle questioni pregiudiziali poste in via di eccezione e incidentale (senza effetto di giudicato) relative alla nullità/inopponibilità/inefficacia della deroga all'art. 1957 c.c.: visto che erano stati allegati (e provati) gli elementi dai quali ricavare la nullità parziale, la questione andava esaminata anche d'ufficio.
2.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. in relazione al Provv. Banca d'IA 55/2005 e Cass. SS.UU. 41994/2021. In particolare, il Tribunale ha rigettato la doglianza in merito alla fideiussione AE affermando la mancanza di prova della "persistenza al tempo del rilascio di un accordo tra AN in violazione della normativa a tutela della concorrenza". L'appellante contesta tale motivazione, sostenendo di aver prodotto 15 fideiussioni di 11 diversi istituti bancari, rilasciate successivamente al 2005 (tra il
2008 e il 2011), che riproducono esattamente le clausole dichiarate invalide dal Provvedimento
55/2005. L'appellante sostiene che tale documentazione, a fronte di soli 7 moduli esaminati dalla
Banca d'IA per il provvedimento originario, sia sovrabbondante e dimostri l'uso continuativo delle clausole vietate, configurando un "effetto inerziale" dell'intesa censurata e non, invece, una nuova e autonoma intesa. Il venir meno del suddetto “effetto inerziale” dovrebbe essere dimostrato dalle AN (ossia queste dovrebbero provare il venir meno della condizione per cui le clausole sono state dichiarate nulle) e le istanze istruttorie volte ad acquisire ulteriori moduli fideiussori coevi, ingiustificatamente rigettate dal giudice di prime cure, sarebbero state invece fondamentali per fornire la prova della persistenza/permanenza dell'intesa vietata. Quanto alla fideiussione , essendo stata ritenuta dal Tribunale come “specifica”, rispetto ad essa Pt_2 sarebbe inconferente il Provvedimento ABI 55/2005, in realtà però, secondo l'Appellante, il testo di tale fideiussione è sostanzialmente conforme allo schema censurato, a prescindere dal nomen iuris "specifica", per cui, trattandosi di una distinzione meramente formalistica, il principio di invalidità dovrebbe estendersi anche alle fideiussioni ordinarie di analogo tenore.
pagina 7 di 16 2.3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta l'omesso esame dell'eccezione di nullità della deroga all'art. 1957 c.c. nella fideiussione per violazione degli artt. 33 segg. del Pt_2
Codice del Consumo di cui al D. Lgs. 206/2005. sostiene di rivestire la qualità di Parte_1
"consumatore" in relazione a questa fideiussione, in quanto prestata a favore della moglie per il finanziamento dell'acquisto della casa coniugale. La clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. sarebbe quindi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1 e 2, lett. t) del D. Lgs. 206/2005, in quanto limiterebbe la facoltà del consumatore di opporre eccezioni di decadenza, determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.
2.4. Con il quarto motivo di gravame viene lamentata la violazione degli artt. 1322 c.c. e 9 L.
192/1998 (Abuso di Dipendenza Economica) per la fideiussione AE in quanto la sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sua nullità per meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti e divieto di abuso di dipendenza economica. La posizione del piccolo imprenditore
( era amministratore di AE) nei confronti della banca, lo porrebbe in una Parte_1 situazione di "eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi", specialmente quando gli viene sottoposto un modulo fideiussorio senza possibilità di negoziazione o scelta. Le clausole censurate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel 2005 (artt. 2, 6 e 8 del testo
ABI) sono considerate espressione di "condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie", perfezionando l'abuso di dipendenza economica e con la conseguenza che tali clausole vanno dichiarate nulle e quindi come non apposte.
2.5. Il quinto motivo di appello attiene alla mancata deduzione di € 75.000,00, quale ricavato dalla vendita esecutiva di un bene su cui si era costituito terzo datore di ipoteca a Parte_1 garanzia del mutuo AE, questione, secondo l'appellante, non esaminata dal Tribunale. Tale incasso, avvenuto in corso di causa (dopo la richiesta del decreto ingiuntivo, ma prima della sua notifica), avrebbe dovuto comportare la revoca o quantomeno la riduzione dell'importo reso nel decreto.
2.6. Con l'ultimo motivo di gravame, lamentando la violazione degli artt. 1283, 1284, 821, 1346
c.c. l'appellante contesta la validità della pattuizione sul tasso di interesse nei mutui, in particolare riguardo all'ammortamento alla francese sostenendo che la sentenza non spieghi in base a quali elementi il calcolo sia avvenuto e come era stata determinata la rata costante. Con tale motivo si insiste quindi sulla nullità dei mutui per violazione dell'art. 38 TUB, mancando, di fatto, una valida pattuizione sulla determinazione del tasso. argomenta che se il criterio (formula o algoritmo) per la determinazione della rata Parte_1 costante non è esplicitato nel contratto, viene meno la base per la determinazione del tasso effettivo di interesse, che risulterebbe quindi non determinato né determinabile. L'appellante pagina 8 di 16 richiama inoltre giurisprudenza secondo cui il criterio base per un tasso deve essere oggettivo, predeterminato e verificabile e il tasso deve essere desumibile dal contratto senza margini di incertezza o discrezionalità, in quanto, l'ammortamento alla francese può essere calcolato sia in regime semplice che composto e, l'occulta applicazione del regime di capitalizzazione composta, se non prevista per iscritto e pubblicizzata, comporta un tasso più alto di quello pattuito, integrando profili di indeterminabilità o anatocismo/usura. SI insite quindi per una CTU volta a determinare con quale regime finanziario sia stato calcolato il piano di ammortamento e verificare se l'adozione del regime composto abbia comportato l'applicazione di un tasso più alto, con le conseguenze sul calcolo degli interessi.
3. Si è tempestivamente costituita per il tramite della mandataria Controparte_6 [...] con comparsa del 15.11.2023, insistendo per il rigetto dell'appello in Controparte_7 quanto infondato in fatto e diritto e condividendo il percorso logico giuridico del Tribunale, essendo la gravata ordinanza congrua ed immune da vizi. Anche i profili cautelari sollevati da parte appellante, andrebbero ritenuti privi di fondamento così come le avversarie istanze istruttorie.
In breve, parte appellata articola le proprie osservazioni e conclusioni secondo i seguenti profili:
• Profili di incompetenza funzionale del Giudice di primo grado: il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'incompetenza funzionale del Tribunale di Aosta in favore della Sezione
Specializzata in materia di imprese (per le domande relative alla nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese vietate) non è stato impugnato, risultando pertanto coperto dal giudicato. La decisione sulla nullità di fideiussioni 'omnibus', anche se eccepita in via incidentale, spetta al giudice specializzato, e la statuizione del primo giudice era preclusa in tal senso, escludendo il vizio di omessa pronuncia lamentato dall'appellante.
• In tema di fideiussioni specifiche (rif. fideiussione ): Sulla contestata qualificazione di Pt_2 fideiussione specifica come equiparabile a quella omnibus ai fini dell'invalidità delle clausole uniformi ABI, l'appellata evidenzia che la fideiussione era stata rilasciata a garanzia di Pt_2 un unico rapporto, distinguendosi quindi ontologicamente dalla fideiussione omnibus. La giurisprudenza maggioritaria (Tribunali di Bologna, Pisa, Brescia, Napoli, Roma) citata a sostegno della tesi che il provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005 (riguardante la contrarietà alla L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2002) si applica esclusivamente alle fideiussioni omnibus. Per inficiare clausole uniformi in una fideiussione specifica, sarebbe necessario provare un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, non la mera riproduzione dello schema ABI.
• Limiti di operatività dell'art. 1957 c.c.: L'appellata sostiene che la clausola di rinuncia preventiva al termine ex art. 1957 c.c. (decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento se non agisce tempestivamente contro il debitore principale) è valida e derogabile. Anche qualora tale clausola fosse nulla per violazione della normativa antitrust, la pagina 9 di 16 giurisprudenza consolidata ritiene che l'onere del creditore ex art. 1957 c.c. sia soddisfatto dalla semplice richiesta scritta di pagamento al debitore o al fideiussore, senza necessità di azione giudiziale. Nel caso del mutuo , la missiva di risoluzione del rapporto e Pt_2 intimazione di pagamento è stata indirizzata congiuntamente a debitrice e garante il
26.10.2017 e la decadenza ex art. 1957 c.c. non può quindi trovare applicazione (doc. 15)
• In tema di fideiussioni omnibus (rif. fideiussione AE): Per le fideiussioni omnibus stipulate dopo il provvedimento della Banca d'IA del 2005 (come la fideiussione AE, sottoscritta nel 2010), l'intesa illecita non si presume "in re ipsa" ma deve essere allegata e comprovata caso per caso. Le istanze istruttorie dell'appellante per dimostrare la persistenza dell'intesa sono state correttamente ritenute inammissibili dal primo giudice perché vicarie dell'onere probatorio e irrilevanti, non essendo stata addotta una sostanziale imposizione della banca nei confronti di un contraente debole. La tutela antimonopolistica è indirizzata principalmente a favore del "consumatore finale" o del "contraente debole", che vede eluso il proprio diritto a una scelta effettiva;
tale tutela non si estende a soggetti con nessi organici e/o funzionali con il soggetto garantito (soci, amministratori, società collegate), come nel caso dell'appellante, amministratore unico della AE s.r.l. Un'applicazione generalizzata produrrebbe esiti irrazionali e pregiudizievoli per il sistema bancario e i debitori.
• Sugli accessori dei contratti di mutuo: l'asserita indeterminatezza dei tassi: L'appellata contesta la tesi dell'appellante sull'indeterminatezza dei tassi nei mutui con ammortamento alla francese, affermando che la quota interessi di ogni rata è calcolata in regime di interesse semplice sul capitale residuo. Data la pattuizione di capitale, tasso, numero e frequenza delle rate, il piano di rimborso è univocamente determinabile tramite calcoli matematici, rendendo irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo stesso ai fini della determinatezza dell'oggetto contrattuale. L'accettazione del piano di ammortamento, peraltro, implicherebbe l'accettazione delle modalità matematico-finanziarie di costruzione, che sono esplicitate nel contratto.
• Sugli accessori dei contratti di mutuo: l'asserito meccanismo anatocistico: La giurisprudenza maggioritaria conferma che l'ammortamento alla francese non determina alcuna forma di illegittima capitalizzazione degli interessi (anatocismo). Gli interessi sono calcolati unicamente sul capitale residuo e per il periodo di riferimento della rata, senza che gli interessi già predisposti costituiscano base di calcolo per la rata successiva. Questo sistema comporta anzi una riduzione progressiva del capitale che fruttifica. L'utilizzo della formula di capitalizzazione composta per la determinazione della rata è una formula di equivalenza finanziaria per individuare la quota capitale, ma non incide sul separato conteggio degli interessi in regime semplice. Il debito per interessi è perfettamente determinato ex ante.
pagina 10 di 16 4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. ed ha poi rimesso la causa al Collegio per la sentenza. Con separata ordinanza del 6.12.2023 la Corte ha ritenuto l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. meritevole di accoglimento, stabilendo che: i) quanto al fumus boni juris, benché l'impugnazione non appaia
"manifestamente fondata", la sentenza presenta "profili critici" che rendono doveroso un esame più approfondito, in particolare riguardo all'incidenza preclusiva della pronuncia di incompetenza
(non impugnata) sulla valutazione della nullità delle garanzie e alla validità/nullità della clausola derogativa dell'art. 1957; ii) quanto al periculum in mora, l'eventuale credito restitutorio dell'appellante potrebbe risultare di "non semplice riscossione" in caso di accoglimento dell'appello e, di contro, il credito di è "ampiamente garantito" da ipoteca giudiziale sui beni CP_6 immobili dell'appellante, "incontestabilmente capienti" e per i quali vi è interesse di terzi all'acquisto a prezzi di mercato con l'accordo dell'appellata.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia fondato nei termini che seguono.
6. Preliminarmente la Corte osserva che le doglianze di parte appellante da ultimo formulate e afferenti la carenza della titolarità del credito in capo ad o la carenza del potere di CP_1 rappresentanza in capo alla mandataria - nuove in quanto non rinvenibili nelle conclusioni di primo grado - non risultano neppure argomentate e tanto meno provate negli scritti di questo grado appello: i rilievi in questione sono pertanto inammissibili o comunque non provati.
7. Il primo motivo di appello attiene alla portata della decisione impugnata.
Come è noto, “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Così
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 02/02/2023, n. 3248).
Nel caso di specie, seppure la formulazione del dispositivo possa indurre a dubbi interpretativi, ritiene la Corte che il Tribunale si sia attenuto al criterio sopra delineato e che la declaratoria di incompetenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di
TO (per vero, in questa materia la competenza funzionale appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano ex d. lgs. 2017 n. 3) non riguardi la richiesta dell'attore odierno appellante che lo stesso Tribunale scrive essere “stata formulata in via di
pagina 11 di 16 eccezione e in via incidentale, senza effetto di giudicato (come specificato in sede di precisazione delle conclusioni)”.
Le statuizioni afferenti la questione della competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa non sono state impugnate, mentre sono state impugnate, nei termini di cui ai motivi ricapitolati ai precedenti punti 2, le motivazioni afferenti le fideiussioni oggetto di esame proposte in via incidentale
8. Il terzo ed il secondo motivo di appello riguardano la fideiussione omnibus AE e la fideiussione specifica , fideiussione, quest'ultima, specifica non tanto e non solo perché Pt_2 così qualificata nel modulo ma perché è documentato (cfr. ultima pagina del modulo) e pacifico che la stessa è stata stipulata in coincidenza temporale con il mutuo concesso alla moglie dell'appellante per l'acquisto della casa coniugale e finalizzata a garanzia dello stesso.
8.1. Il quadro giurisprudenziale di riferimento.
Come è noto, la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 41991 del 2021, nel dichiarare parzialmente nulle le fideiussioni omnibus riproduttive dello schema contenuto nella circolare ABI del 2002 in quanto contratti a valle di una intesa anticoncorrenziale, ha attribuito valore di prova privilegiata dell'intesa illecita al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IA. La successiva giurisprudenza di legittimità ha poi circoscritto la portata della prova privilegiata dell'intesa illecita contenuta nel citato provvedimento della Banca d'IA al solo periodo 2002
(data della circolare ABI contenente lo schema tipo di fideiussione omnibus oggetto di censure) -
2005 (data del provvedimento di accertamento dell'intesa vietata), ferma restando la possibilità per chi invoca la nullità a valle di un contratto di fideiussione omnibus concluso fuori del periodo preso in esame dall'autorità di vigilanza - ed anzi, abbondantemente oltre (2010) come nel caso di specie - di fornire, attraverso altri mezzi, la prova del permanere nel tempo di quell'intesa limitativa della concorrenza realizzata con la circolare ABI e la stipula di contratti di fideiussioni omnibus conformi all'accordo anticoncorrenziale;
le tre clausole (di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) non sono infatti illegittime in quanto tali, ma solo in quanto riproduttive di una intesa vietata dalla normativa antitrust (Cass., 2024 n. 30383).
Nello stesso senso, si è recentemente pronunciata anche Cass., n. 1170/2025: la fideiussione omnibus “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra
e specifica prova”.
pagina 12 di 16 Quanto alle fideiussioni specifiche - quella oggetto di causa (fideiussione ) è stata Parte_5 stipulata nel 2009 - con il noto arresto n. 21841 del 2024, la Suprema Corte ha ormai sancito la non applicabilità dell'invalidità delle clausole ABI a dette garanzie: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'IA, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione
"omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”. Nello stesso senso, si è anche recentemente pronunciata Cass., 2025 n. 657: “In tema di fideiussione specifica rilasciata a garanzia di un singolo contratto di finanziamento, non trova applicazione il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IA che ha accertato la natura anticoncorrenziale di alcune clausole contenute nello schema ABI di fideiussione omnibus.
L'accertamento dell'Autorità di vigilanza riguarda infatti esclusivamente la fideiussione omnibus, in quanto solo per tale tipologia è stata riscontrata l'anticoncorrenzialità derivante dall'uso corrente di uno standard negoziale deteriore per il garante. Ne consegue che per la fideiussione specifica è pienamente valida la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., potendo il fideiussore rinunciare preventivamente alla decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro principi di ordine pubblico”.
8.3. Nel caso di specie, dunque, quanto alla fideiussione - trattandosi (come è pacifico e Pt_6 documentale) di fideiussione omnibus stipulata nel 2010 in epoca successiva all'accertamento della Banca D'IA e trattandosi, altra circostanza pacifica e documentale, di fideiussione riproducente tutte e letteralmente le tre clausole illecite del modulo ABI - il fideiussore deve fornire la prova della sussistenza/persistenza dell'intesa limitativa della concorrenza oggetto di censura da parte della Banca d'IA.
Tale prova è stata fornita dall'odierno appellante, il quale ha prodotto in giudizio oltre 10 moduli fideiussori, tutti successivi al 2005 e di diversi e primari istituti di credito, moduli nei quali si rinvengono le clausole illegittime, pedissequamente riprodotte.
Si tratta di un campione sicuramente significativo di estesa prassi bancaria post provvedimento n.
55/2005 e che – senza necessità di esperire gli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti da parte appellante - integra la prova dell'uso protratto di tali clausole e dunque la prova della continuità e della permanenza nei fatti degli effetti dell'intesa illecita;
in altre parole, tali clausole, seppure dichiarate nulle e vietate, hanno continuato ad essere utilizzate e recepite in pagina 13 di 16 moduli bancari, nulla rilevando per quanto sopra detto che, come sostiene parte appellata, non vi
è la prova che si sia trattato di una imposizione della banca sull'altro contraente.
Da tale accertamento deriva la nullità parziale, cioè limitata alle clausole in discorso, della fideiussione omnibus e, segnatamente per quanto interessa la vicenda oggetto di causa, la nullità dell'art. 6 (Responsabilità del fideiussione) contenente la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., clausola che, come ricordato dalla Banca d'IA nel provvedimento 2005 n. 55, “ha la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma. Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà – come ritiene
l'ABI – quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante”.
Non vi è prova in atti e neppure è stato allegato che la Banca si sia attivata nei confronti del fideiussore nei termini previsti dalla norma codicistica e ciò comporta il rigetto delle domande dalla stessa formulate nei confronti del fideiussore omnibus appellante.
8.4. La fideiussione specifica . Pt_2
Come sopra delineato, ancorchè – come nel caso - riproducente le clausole della circolare ABI (e con identico funzionamento, a prescindere dal loro inserimento in un tipo o nell'altro di fideiussione), il provvedimento della Banca d'IA del 2005 non riguarda le fideiussioni specifiche e la questione è stata qui posta anche sotto il profilo consumieristico. Ed infatti, trattandosi di una garanzia stipulata in coincidenza temporale con il mutuo concesso alla moglie dell'appellante per l'acquisto della casa coniugale e finalizzata a garanzia dello stesso, il sig. riveste qui CP_9 la qualifica di consumatore.
Anche in questo caso e relativamente alle tutele offerte dal codice del consumo, viene in considerazione l'art. 6 del modulo fideiussorio (Responsabilità del fideiussore, il cui primo comma qui rilevante non è escluso dalla deroga di cui all'art. 18 dello stesso modulo, rubricata “clausole non applicabili al consumatore”), clausola che deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Sull'abusività della clausola di deroga (di cui per vero non sembra dubitare neppure parte appellata) la Corte non ha motivo di discostarsi dalle considerazioni della Banca d'IA già riportate al punto 8.3., dall'arresto 2023 n. 27558 della Corte di Cassazione e dal proprio precedente 21.3.25 in rg. 1045/2023. Non costituisce prova, di cui era onerata parte appellata, che sia intervenuta la “trattativa individuale” richiesta dal codice del consumo la sottoscrizione ex art. 1341 c.c. attesa la diversa funzione delle norme codicistica e consumieristica e la circostanza pagina 14 di 16 che in tale ultimo ambito lo squilibrio tra consumatore e professionista rende pacifica la necessità di vagliare in maniera completa la “facoltà di opporre eccezioni” con riferimento al contenuto non solo processuale ma anche sostanziale delle varie clausole. La conferma che la sottoscrizione ex art. 1341 c.c. sia stata una mera formalità e non una trattativa individuale secondo la normativa consumieristica si riscontra peraltro dal tenore dell'art. 18 del modulo di fideiussione, dove il “fatto salvo diverso specifico accordo” con il consumatore non riguarda il primo comma dell'art. 6 del modulo, cioè quello portante la deroga all'art. 1957 c.c.
Resta solo da aggiungere che anche la difesa della banca concernente il fatto che le condizioni previste dall'art. 1957 c.c. sono state rispettate stante l'invio della lettera di cui al proprio documento n. 15 non è fondata atteso che non vi è prova della sua spedizione/ricezione e che parte appellante ha immediatamente contestato di averla ricevuta.
Per quanto sopra esposto, le domande formulate da parte appellata nei confronti del fideiussore appellante devono essere respinte.
9. L'accoglimento dei motivi di gravame relativi alle fideiussioni omnibus e specifica, comporta, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto di tutte le domande (comprese quelle afferenti le spese di mediazione) formulate dalla banca nei confronti dell'opponente odierno appellante e la cancellazione dei pignoramenti immobiliari e delle ipoteche trascritti su beni dell'appellante in ragione dei titoli per cui è causa.
I restanti motivi di impugnazione sono assorbiti.
10. Le spese dei due gradi di giudizio devono essere poste a carico di parte appellata e vengono liquidate, quanto al primo grado, come già liquidate dal Tribunale e quanto al secondo grado ex
DM 2014 n. 55 e smi, scaglione da euro 520.000 a euro 1.000.000, valori minimi atteso il valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non svoltasi. Il tutto, oltre accessori di legge, rimborso forfettario e CU.
PQM
La Corte d'Appello di TO, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Aosta n. 185/2023 Parte_1 pubblicata il 13/06/2023 nei confronti di rappresentata da Controparte_6 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] ogni contraria istanza disattesa:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata pagina 15 di 16 Revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta tutte le domande formulate da parte appellata nei confronti di , ordinando la cancellazione del pignoramento immobiliare e Parte_1 delle ipoteche trascritti su beni dell'appellante in forza del decreto ingiuntivo revocato e/o della sentenza di primo grado;
Condanna rappresentata da in persona Controparte_6 Controparte_7 del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a le spese del primo Parte_1 grado di giudizio, che liquida in euro 14.877,98, oltre CU iva e cpa come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
Condanna rappresentata da in persona Controparte_6 Controparte_7 del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a le spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in euro 9.256,00 oltre CU iva e cpa come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in TO, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
15 luglio 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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