CA
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.( scadenza note 8/4/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 216/2023 R.G.L. avverso la sentenza n. 1612/22 del Tribunale di Palmi e vertente
TRA
con Sede in Roma Via Ciro il Grande n. 21, in Parte_1 proprio e quale mandatario della rappresentato e difeso dagli Avv. Angela Fazio, Parte_2
Angela Laganà e Dario Adornato;
CP_1
e
(Cod. Fisc. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata dall'Avv. Sabrina Palmieri;
[..
-APPELLATA
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] , nato il [...] in [...] residente in [...]
n. 194 rappresentato e difeso dall' Avv. Domenica Scriva;
-APPELLATE-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro impugnagli gli estratti di ruolo che si era fatto Parte_3 rilasciare dal concessionario della riscossione eccependo la prescrizione dei crediti. Costituendosi in giudizio tanto l' quanto l' hanno Pt_1 Controparte_2 contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del ricorso. Il giudice di primo grado ha dichiarato in parte il difetto di competenza territoriale ed in parte ha accolto la domanda dichiarando prescritti i relativi crediti. Avverso la sentenza ha proposto appello l' eccependo la mancanza di interesse ad egire, sia Pt_1 perché trattasi di atti non impugnabili, in difetto di avvio del procedimento di esecuzione coattiva, sia per effetto del sopravvenire della legge 17 dicembre 2021, n. 215, con cui l'impugnabilità dei ruoli è stata limitata a casi tassativi, con previsione applicabile anche ai procedimenti in corso. Si è costituito in appello il per difendersi. Pt_3
Si è costituita per difendersi aderendo alla tesi dell' CP_3 Pt_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'8/4/2025 fissato nel predetto decreto solo da Pt_1
Motivi della decisione L'appello è fondato. Il Tribunale decidendo nel merito ha ritenuto implicitamente esistente l'interesse ad agire avverso l'impugnazione degli estratti di ruolo ed il relativo capo è stato impugnato dall' che ha Pt_1 richiamato la nuova disciplina di cui all'art 3 bis D.l 146/2021 eccependo la mancanza di interesse ad agire. Il motivo va accolto alla stregua del disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è precisato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti. A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue: 15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Poiché il ricorrente, odierno appellato, non ha né allegato – e tantomeno dimostrato – di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare la cartella che assumeva non essere stata notificata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.
Il fatto che la decisione si fondi su una legge sopravvenuta nel corso del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Pt_1 Parte_3 Controparte_2
avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Palmi n. 1612/22 ;
[...]
-in accoglimento dell'appello dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
-dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio. Reggio Calabria, 9/4/2025.
Il relatore Il presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti