Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TT TA HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3449 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Claudio Trinchi che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Egidio Sabetta che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATO
( C.F. , ) in persona della procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_2 [...]
CP_3
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia che la rappresentano e difendono per mandato in atti
1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Renato Sardi che la rappresenta e difende per mandato in atti
INTERVENUTE IN APPELLO
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Rieti n. 169/2020 resa nel procedimento 239/2019 – opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 239/2019 ) proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 596/2018 emesso nei suoi confronti dal
Tribunale di Rieti a seguito di ricorso della pari Parte_1 all'importo di € 47.992,82 oltre interessi e spese, per residuo relativo a un mutuo chirografario stipulato il diciotto dicembre 2013.
L'opposta non si costituiva.
Il Tribunale ritenuta la contumacia di quest'ultima con sentenza 239/2019 così statuiva :
“Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 596/2018 emesso dal Tribunale di Rieti il 27/11/2018; condanna
[...]
alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 2.768,00 per compenso professionale oltre € 300,00 per
[...] esborsi e oltre al rimborso di spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Sabetta Egidio;
pone le spese della fase monitoria definitivamente a carico d ” Parte_1
proponeva appello e chiedeva, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione.
2 si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello . Controparte_1
Nel corso del giudizio interveniva allegando di essere cessionaria del Controparte_2 credito vantato dall'appellante.
Interveniva successivamente allegando di essere cessionaria del credito Controparte_4 di Controparte_2
All'esito dell'udienza del quattordici aprile 2025 la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si riportano le conclusioni delle parti.
Conclusioni dell'appellante : “rigettare tutte le domande proposte dal sig nei Controparte_1 confronti della con l'atto di citazione in Parte_1 opposizione a 96/2018 con conseguente condanna del al pagamento della sorte e degli interessi e delle spese liquidate nel CP_1 decreto ingiuntivo n. 596/2018 del Tribunale di Rieti. Il tutto con vittoria di spese, compenso di avvocato ed accessori del presente grado di giudizio come per legge.
Conclusioni dell'appellato: “accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, la carenza di legittimazione attiva della e della Controparte_2 Controparte_4 gravame, con vittoria di spese ed onor i giudizio per legge;
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342, comma 1, n. 2 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis, comma 1 c.p.c. e per l'effetto rigettare l'interposto gravame, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge;
NEL MERITO in via principale
- Rigettare il gravame avanzato dall'appellante in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato, con conferma integrale della sentenza n. 169/2020 del Tribunale di Rieti, il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la carenza di titolarità dal lato attivo, in capo alla ed alla della situazione Controparte_2 Controparte_4 giuridica inizialmente azionata dalla con il ricorso monitorio da cui è scaturito il CP_5 decreto ingiuntivo n. 596/2018, i del sig. ed oggetto del presente CP_1 giudizio, nonché l'infondatezza delle ragioni e domande dalle stesse azionate in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, con conferma integrale della sentenza n. 169/2020 del Tribunale di Rieti, il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge;
in via subordinata
3 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'eccezione di nullità della sentenza per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. n. 28 / 2010, disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 596/2018 emesso dal Tribunale di Rieti con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.”
Conclusioni di : “confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, Controparte_2 le difese, le deduzioni, le conclusioni e le allegazioni documentali tutte già avanzate dalla cedente, alle quali si riporta e che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte. Si chiede l'estromissione della cedente del credito dal presente giudizio, rappresentandone sin da ora l'assenso”.
Conclusioni di : “accogliere l'appello proposto e, conseguentemente Controparte_4 rigettare tutt ste dal sig. con l'atto di citazione in Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti n. 596/2018, condannando il medesimo al pagamento della sorte e degli interessi e delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo n. 596/2018 del Tribunale di Rieti;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per quanto riguarda la legittimazione delle intervenute, l'appellato ne ha eccepito il difetto e sulla base della documentazione in atti l'eccezione deve essere accolta.
In primo luogo per quanto riguarda la stessa si è costituita come Controparte_2 cessionaria dei crediti di Controparte_6
, denominazione e partita iva diversa dall'appellante senza allegare e tantomeno
[...] dimostrare quando e a quale titolo quest'ultima banca sia succeduta
[...]
; è stata poi prodotta la Gazzetta Ufficiale 137 del ventiquattro Parte_1 novembre 2022 con cui è stato pubblicato l'avviso di cessione in blocco di crediti da
[...]
e del a senza però Controparte_6 Controparte_6 CP_2 che vi sia alcun riferimento agli estremi identificativi dei crediti ceduti né è indicato alcun codice o meccanismo di collegamento nella memoria di intervento in appello per poter effettuare la verifica. pur indicando nell'atto di intervento un codice identificativo del credito Controparte_4 non fornisce alcun elemento per poterlo collegare alla posizione dell'appellato e comunque anche in questo caso afferma di aver acquistato il credito da rispetto a cui CP_2 sussistono le carenze di allegazione e prova sopra indicate.
Deve essere poi accolto l'appello principale.
4 L'appellante ha evidenziato la tardività dell'opposizione non rilevata dal Tribunale e sull'esistenza di tale tardività l'appellato non confuta la documentazione prodotta, a sostegno, da parte della difesa della CP_4
In particolare il decreto ingiuntivo ( cfr doc. allegata all'atto di appello ) è stato depositato il ventotto novembre 2018 ed è stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica l'undici dicembre 2018; l'Ufficiale Giudiziario in pari data ha attestato la mancanza temporanea del destinatario per cui ha proceduto ex art. 140 c.p.c. inviando raccomandata r.r. n. 66837188042-2 ricevuta a mani del figlio convivente del debitore il venti dicembre
2018 come da cartolina di ritorno in atti.
L'opposizione è stata notificata oltre i quaranta giorni di legge.
L'opponente infatti ha consegnato l'atto di citazione all'ufficio postale il cinque febbraio 2019
e la ricezione da parte dell'opposta è avvenuta il diciotto febbraio 2019.
L'appellato sostiene a tale proposito che l'appellante, pur avendo avuto cognizione della pendenza del giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Rieti tanto da accedere al fascicolo telematico “in visibilità” abbia scelto di non costituirsi;
non potrebbe quindi, secondo l'appellato, far valere in via di impugnazione la questione della tardività.
L'argomentazione è infondata.
Il Giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la tardività dell'opposizione ma erroneamente non lo ha fatto ritenendo quindi implicitamente la tempestività e decidendo nel merito. La scelta difensiva dell'appellante di non costituirsi in primo grado non ha alcun rilievo, ben potendo lo stesso confidare nella pronuncia di ufficio.
Cosa ben diversa è l'appello, divenuto necessario in quanto le nullità non rilevate si convertono in motivi di gravame per cui se non fatte valere in sede di impugnazione comportano il giudicato della pronuncia.
E' di conseguenza assorbita la questione relativa alla parte tenuta al tentativo di mediazione, non espletato, oggetto di altra doglianza in quanto l'appellante ha sostenuto essere detto incombente a carico dell'appellato.
Attesa la revoca del decreto ingiuntivo come da sentenza di primo grado deve essere emessa condanna per lo stesso importo riconosciuto in sede monitoria ( € 47.992,82 oltre interessi al 7,25% annuo dal venti giugno 2018 al saldo, € 295,00 per diritti e esborsi e € 700,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CA ).
5 Le altre spese tra l'appellante e l'appellato di secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Le spese per la posizione di ciascuna delle intervenute seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'appellato come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta e con la riduzione al 50% per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione ad intervenire nel presente giudizio di Controparte_2
e Controparte_4 in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 596/2018 del Tribunale di Rieti e per l'effetto condanna a pagare Controparte_1
a € 47.992,82 oltre interessi al tasso del Controparte_7
7,25% annuo dal venti giugno 2018 al saldo e spese legali del monitorio come indicate in motivazione.
Condanna a pagare a le spese di lite del presente grado Controparte_2 Controparte_1 liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna a pagare a le spese di lite del presente grado Controparte_4 Controparte_1 liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna a pagare a le Controparte_8 Controparte_7 spese del presente grado liquidate in complessivi € 3.600,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA.
Roma, quattordici aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TT TA HE de Courtelary
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