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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5752/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'assistenza degli Avv.ti Chiara Viel e Adriano Pregaglia;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, hanno contratto matrimonio concordatario in data 24.05.2008, nel
Comune Borgo Valsugana, (trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008 al numero 2 P. 2 S.).
In costanza di matrimonio sono nate in data 19.05.2017 le figlie e . Per_1 Per_2
Successivamente, venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, veniva a scemare quell'affectio coniugalis necessario al mantenimento del rapporto di coppia che induceva i medesimi a depositare ricorso per separazione consensuale in data 05.10.2023 innanzi al Tribunale di Trento, iscritto al n. R.G. 2498/2023, il quale, con sentenza n. 914/2023 pubblicata in data 02.11.2023, dichiarava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 05.10.2023.
Nel corso della separazione la convivenza tra le parti non è più ripresa, ed i coniugi non si sono più riconciliati.
Gli istanti, pertanto, attesa la loro volontà di non riconciliarsi, in data 19.12.2024 depositavano il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Borgo Valsugana (TN) in data 24.05.2008.
Gli istanti, inoltre, con dichiarazione ex artt. 473 bis 51 c.2 e 127 ter c.p.c., chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente con lo scambio di note scritte.
Con provvedimento presidenziale del 24.12.2024, veniva concesso termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note autorizzate del 22.01.2025, gli odierni ricorrenti, chiedevano che il
Tribunale adito, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni contenute nel ricorso introduttivo:
“1) Le figlie minori e restano affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre essendosi la madre trasferita per motivi di lavoro a Trieste e avendo concordato i genitori di lasciare le bambine nel luogo ove sono cresciute e ove hanno iniziato la scuola primaria.
2) La madre, previo accordo con il padre potrà vedere i figli minori ogniqualvolta lo vorrà e comunque:
- due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
un fine settimana al mese il IG. accompagnerà e a Mestre dove le Pt_1 Per_2 Per_1 aspetterà la sig.ra . Pt_2
- una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie comprendenti, a rotazione, un anno i giorni dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo i giorni dal 31 al 6 gennaio compatibilmente con l'attività lavorativa della IG.ra ; Pt_2
- a rotazione le vacanze scolastiche pasquali;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive secondo il calendario che i genitori dovranno concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- a rotazione le festività ovvero i ponti primaverili del 25 aprile e dell'1 maggio, le festività ovvero i ponti dell'1 novembre e dell'8 dicembre.
4) Attesa la prevalente residenza con il padre, la signora si impegna a Pt_2 corrispondere al sig. a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1
Pag. 2 di 4 figlie minori, entro il GIORNO 15 di ciascun mese, mediante bonifico bancario, la somma di euro 200,00 (id est euro 100,00 per ciascuna minore), soggetta a rivalutazione in base all'indice ISTAT nazionale.
Le spese straordinarie erogande a favore dei minori medesimi, come identificate nel Protocollo del Tribunale di CE (all. 6) verranno, invece, suddivise tra i genitori secondo le indicazioni ivi contenute
Con riferimento alle succitate spese, il sig. si impegna ad anticiparle, Pt_1 provvedendo ai relativi pagamenti.
Le spese straordinarie di costo superiore ad Euro 150,00 (salvo che non siano urgenti ed indifferibili) vanno previamente concordate tra i coniugi
Le spese straordinarie come individuate nel Protocollo di CE andranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun coniuge.
5) Nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'un coniuge all'altro, stante l'autosufficienza economica di entrambi.
6) Gli assegni familiari spetteranno integralmente al sig. mentre le Pt_1 detrazioni per i figli a carico nella misura del 50% per ciascun coniuge.
7) Le parti dichiarano espressamente d'avere regolamentato con il presente accordo ogni loro rapporto economico e patrimoniale inerente il rapporto di coniugio ad eccezione dell'abitazione coniugale e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione.”
La causa è stata trattenuta in decisione successivamente al deposito di note scritte del 22.01.2025.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 19.12.2024, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. B), della l. n. 898/1970 e ss.mm.
È poi incontroverso che la separazione è durata ininterrottamente, non vi è mai stata riconciliazione ed è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e . Parte_2 Parte_1
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dagli istanti, provvede in conformità, atteso che lo stesso non risulta in contrasto con l'interesse della prole, inoltre, risultano rispettati tutti i presupposti di legge per la richiesta dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e , in data 24.05.2008 in Borgo Valsugana (Tn), Parte_2 Parte_1 alle condizioni concordate, così come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Luciano Spina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5752/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'assistenza degli Avv.ti Chiara Viel e Adriano Pregaglia;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, hanno contratto matrimonio concordatario in data 24.05.2008, nel
Comune Borgo Valsugana, (trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008 al numero 2 P. 2 S.).
In costanza di matrimonio sono nate in data 19.05.2017 le figlie e . Per_1 Per_2
Successivamente, venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, veniva a scemare quell'affectio coniugalis necessario al mantenimento del rapporto di coppia che induceva i medesimi a depositare ricorso per separazione consensuale in data 05.10.2023 innanzi al Tribunale di Trento, iscritto al n. R.G. 2498/2023, il quale, con sentenza n. 914/2023 pubblicata in data 02.11.2023, dichiarava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 05.10.2023.
Nel corso della separazione la convivenza tra le parti non è più ripresa, ed i coniugi non si sono più riconciliati.
Gli istanti, pertanto, attesa la loro volontà di non riconciliarsi, in data 19.12.2024 depositavano il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Borgo Valsugana (TN) in data 24.05.2008.
Gli istanti, inoltre, con dichiarazione ex artt. 473 bis 51 c.2 e 127 ter c.p.c., chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente con lo scambio di note scritte.
Con provvedimento presidenziale del 24.12.2024, veniva concesso termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note autorizzate del 22.01.2025, gli odierni ricorrenti, chiedevano che il
Tribunale adito, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni contenute nel ricorso introduttivo:
“1) Le figlie minori e restano affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre essendosi la madre trasferita per motivi di lavoro a Trieste e avendo concordato i genitori di lasciare le bambine nel luogo ove sono cresciute e ove hanno iniziato la scuola primaria.
2) La madre, previo accordo con il padre potrà vedere i figli minori ogniqualvolta lo vorrà e comunque:
- due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
un fine settimana al mese il IG. accompagnerà e a Mestre dove le Pt_1 Per_2 Per_1 aspetterà la sig.ra . Pt_2
- una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie comprendenti, a rotazione, un anno i giorni dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo i giorni dal 31 al 6 gennaio compatibilmente con l'attività lavorativa della IG.ra ; Pt_2
- a rotazione le vacanze scolastiche pasquali;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive secondo il calendario che i genitori dovranno concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- a rotazione le festività ovvero i ponti primaverili del 25 aprile e dell'1 maggio, le festività ovvero i ponti dell'1 novembre e dell'8 dicembre.
4) Attesa la prevalente residenza con il padre, la signora si impegna a Pt_2 corrispondere al sig. a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1
Pag. 2 di 4 figlie minori, entro il GIORNO 15 di ciascun mese, mediante bonifico bancario, la somma di euro 200,00 (id est euro 100,00 per ciascuna minore), soggetta a rivalutazione in base all'indice ISTAT nazionale.
Le spese straordinarie erogande a favore dei minori medesimi, come identificate nel Protocollo del Tribunale di CE (all. 6) verranno, invece, suddivise tra i genitori secondo le indicazioni ivi contenute
Con riferimento alle succitate spese, il sig. si impegna ad anticiparle, Pt_1 provvedendo ai relativi pagamenti.
Le spese straordinarie di costo superiore ad Euro 150,00 (salvo che non siano urgenti ed indifferibili) vanno previamente concordate tra i coniugi
Le spese straordinarie come individuate nel Protocollo di CE andranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun coniuge.
5) Nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'un coniuge all'altro, stante l'autosufficienza economica di entrambi.
6) Gli assegni familiari spetteranno integralmente al sig. mentre le Pt_1 detrazioni per i figli a carico nella misura del 50% per ciascun coniuge.
7) Le parti dichiarano espressamente d'avere regolamentato con il presente accordo ogni loro rapporto economico e patrimoniale inerente il rapporto di coniugio ad eccezione dell'abitazione coniugale e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione.”
La causa è stata trattenuta in decisione successivamente al deposito di note scritte del 22.01.2025.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 19.12.2024, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. B), della l. n. 898/1970 e ss.mm.
È poi incontroverso che la separazione è durata ininterrottamente, non vi è mai stata riconciliazione ed è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e . Parte_2 Parte_1
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dagli istanti, provvede in conformità, atteso che lo stesso non risulta in contrasto con l'interesse della prole, inoltre, risultano rispettati tutti i presupposti di legge per la richiesta dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e , in data 24.05.2008 in Borgo Valsugana (Tn), Parte_2 Parte_1 alle condizioni concordate, così come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Luciano Spina
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