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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Mancini Edoardo Giudice ausiliario nella causa civile iscritta al n. 7285 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, nella qualità di erede di , Parte_1 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ioannilli Alfredo, come da procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bonoli Federico, come Controparte_1
da procura in atti
APPELLATO
E
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
non costituiti
APPELLATI
r.g. n. 1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis n. 20818/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 08/11/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “le domande del ricorrente non sono fondate, non essendo stata raggiunta una adeguata prova, prima ancora che della contestata circonvenzione di incapace, della stessa sussistenza di uno stato di incapacità naturale, o quanto meno di infermità mentale in capo al sig. al momento del rilascio della procura Parte_1
notarile per cui è causa.
Innanzi tutto, si rileva che il ricorrente non ha richiesto alcun accertamento medico-psichiatrico nel presente giudizio, fondando i propri assunti sulla documentazione allegata al ricorso.
Tale documentazione è costituita dal verbale di audizione del sig. ex Parte_1
art. 419 c.c. nel corso del procedimento di interdizione del 22.12.2016, dalla successiva sentenza di primo grado che ne ha dichiarato l'interdizione del 13.01.2017 e da una perizia di parte svolta nel corso del procedimento penale a firma del dr. Per_1
Ebbene, quanto alla sentenza di interdizione di primo grado (non divenuta definitiva, perché, proposto appello avverso la stessa, il sig. è deceduto nel Pt_1
corso del giudizio di secondo grado, che si è quindi concluso con una pronuncia di cessazione della materia del contendere), la stessa non può essere dirimente, atteso che si fonda su accertamenti successivi all'atto impugnato;
la procura notarile, infatti, è stata rilasciata il 16.03.2016 mentre l'audizione del sig. è, come detto, del Pt_1
22.12.2016 e, pertanto, lo stato di demenza e disorientamento riscontrato in quella sede
è irrilevante e non dimostra che vi fosse già nove mesi prima.
Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal figlio alla medesima udienza
(tenutasi dopo che quest'ultimo aveva già presentato la denuncia-querela in sede penale), egli ha sostenuto che la demenza del padre era iniziata “da un paio di anni”, precisando però che la situazione sarebbe “precipitata” dal giugno del 2016 (quindi, ancora, in data successiva al rilascio della procura); peraltro, tali dichiarazioni appaiono in leggera contraddizione con quelle riportate dal dr. nella sua perizia Per_1
(pag. 2, in fondo), ove si legge che il sig. fa risalire Parte_1
l'aggravamento della condizione del padre al dicembre 2015 (dichiarazioni ricavate dalla denuncia-querela), senza peraltro precisare in cosa sarebbe consistito tale
r.g. n. 2 aggravamento.
Con riferimento alla perizia di parte, la stessa è stata svolta tra gennaio e febbraio 2017 e, quindi, è successiva anche alla sentenza di interdizione, non rilevando
l'accertamento, all'epoca, della condizione di demenza del sig. Pt_1
Il dr. valuta che l'incapacità del soggetto risalirebbe all'anno 2014, senza Per_1
però fornire alcun riscontro oggettivo di tale datazione;
tanto è vero che la documentazione medica più risalente da lui esaminata e citata è costituita dal certificato di visita neurologica del dr. , del 24 maggio 2016, nella Persona_2 quale si riscontra nel sig. “un deterioramento cognitivo con anomalie del Parte_1 comportamento”.
Non vi è, quindi, alcun riscontro oggettivo ed univoco che consenta di ritenere con un ragionevole grado di certezza o verosimiglianza, che nel marzo del 2016, al momento del rilascio della procura notarile al sig. , il sig. Controparte_2 Parte_1
si trovasse già in uno stato di incapacità di intendere o volere, o quanto meno in
[...]
uno stato di infermità mentale idoneo ad escludere o quanto meno diminuire le sue capacità volitive e decisionali.
Del resto, si rileva che l'atto è stato stipulato con il ministero di un Notaio, il quale, come noto, è tenuto ad accertare la effettiva volontà delle parti e la corrispondenza della stessa al contenuto dell'atto che va a rogare (cfr. art. 47 Legge
Notarile, nonché art. 37 del Codice Deontologico) e a verificare non solo lo stato di capacità legale delle parti (art. 54 Regolamento Notarile), ma anche quello di capacità naturale;
si tratta, ovviamente, di un accertamento meramente esteriore e superficiale, non tecnico e privo di valenza probatoria assoluta;
tuttavia, laddove il sig. Pt_1 avesse manifestato evidenti segni esteriori di un disorientamento o di un'altra carenza cognitiva, il pubblico ufficiale rogante ne avrebbe dovuto prendere atto e rifiutare la stipula dell'atto.
L'assenza di qualunque indicazione in tal senso nell'atto notarile, unitamente alla mancanza di riscontri oggettivi risalenti al periodo coevo al rilascio della procura che dimostrino la sussistenza, all'epoca, di uno stato di incapacità, non consentono di ritenere provato tale elemento, che costituisce presupposto ineludibile, sia per la verifica di una circonvenzione, sia per l'azione di annullamento ex art. 428 c.c.
Né può utilmente disporsi una CTU medica, attesa la carenza di documentazione clinica coeva o prossima alla data dell'atto, su cui possano fondarsi le valutazioni tecniche (documentazione che, ovviamente, avrebbe dovuto essere prodotta dal
r.g. n. 3 ricorrente a supporto della propria azione e non può certo essere acquisita dal consulente, in spregio alle preclusioni processuali ed al principio dell'onere della prova).
Quanto alla lamentata circonvenzione di incapace, peraltro, è noto che questa richiede una condotta attiva da parte di un soggetto estraneo che, approfittando consapevolmente dello stato di incapacità o menomazione del circonvenuto, lo tragga in inganno, inducendolo a compiere un determinato atto in suo favore;
nel caso di specie – oltre alla già rilevata carenza di prova in ordine alla sussistenza, al momento dell'atto, dello stato di incapacità del – il ricorrente non ha nemmeno allegato Pt_1
in cosa sarebbe consistita la condotta dei convenuti (e, segnatamente, del sig.
, essendosi limitato a sostenere che questi avrebbe condotto il de cuius presso CP_2 il Notaio per fargli firmare l'atto.
Ovviamente, una volta esclusa la nullità o annullabilità della procura speciale, viene meno anche la possibilità di pronunciare l'invalidità derivata dei successivi contratti stipulati dal procuratore.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (o meglio, dell'erede costituitosi in prosecuzione), nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 10.03.2014, n. 55 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 4.020,00 (di cui € 1.015,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per quella introduttiva ed € 1.705,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese sono liquidate in favore dei due convenuti costituiti e Controparte_1
in solido tra loro, essendo difesi dal medesimo legale ed avendo posizioni CP_3
processuali e sostanziali analoghe;
per quanto riguarda la in CP_4
amministrazione, tenuto conto della sua posizione neutrale rispetto alle domande del ricorrente, non potendosi ravvisare una vera e propria soccombenza nei suoi confronti, le spese devono essere compensate.”
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere ai resistenti Parte_1
e in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Controparte_3 complessivi € 4.020,00, oltre accessori di legge;
- compensa le spese nei confronti della in amministrazione CP_4
r.g. n. 4 giudiziaria.”
Avverso tale ordinanza ha proposto appello , nella Parte_2
qualità di unico erede di rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“si chiede, in riforma della ordinanza impugnata, che venga dichiarata la nullità assoluta della Procura Speciale Registrata, predisposta dal Notaio dottoressa
[...]
Repertorio N° 3090, Raccolta N° 2152, datata 16 marzo 2016 rilasciata da Per_3
quale legale rappresentante Amministratore Unico e titolare di tutte le Parte_1
quote della società a responsabilità limitata in favore di e la CP_4 Controparte_2
conseguenziale Cessione quote della società limitata, CP_4 Controparte_5
predisposta dal Notaio dottoressa Repertorio N° 3123, Raccolta N° Persona_3
2177, datata 15 aprile 2016, a e ad nonché la Controparte_2 Controparte_1
scrittura con la quale è stata prorogata la durata di contratto di affitto di ramo di azienda tra la citata e la Ristomed società a responsabilità limitata;
ciò in CP_4
quanto i due contratti sono da qualificarsi diretta conseguenza del reato di circonvenzione di incapace. In subordine, qualora non venissero ravvisati i presupposti per la declaratoria di nullità degli atti summenzionati viene domandato che detti atti vengano annullati così come preveduto dall'articolo 428 codice civile poiché la procura è stata sottoscritta da persona non in grado di intendere e di volere e quindi
non era legittimato a compiere atti in nome e per conto di Controparte_2 [...]
e della società ed in particolare non era legittimato ad alienare, Pt_1 CP_4
oltretutto a se medesimo, e ad le quote della summenzionata Controparte_1 CP_4
società a responsabilità limitata;
il negozio di cessione di quote sociali è oltretutto nullo o quantomeno annullabile per non risultare neppure corrisposto l'irrisorio prezzo per l'ottenimento delle quote presuntivamente alienate al valore nominale delle stesse, non potendosi stimare quietanzato l'atto con la consegna di due assegni di conto corrente bancario dei quali manca la prova sia del fatto che siano stati recapitati ad sia del fatto che siano stati posti all'incasso (risoluzione per Parte_1
inadempimento ex articolo 1453 codice civile).
Qualora l'atto venisse stimato negotium mixtum cum donatione non sarebbe valido per mancanza dei requisiti (testimoni).
Se giudicato opportuno ai fini decisionali viene chiesta la ammissione della testimonianza del Professore così come indicato nella esposizione in Testimone_1
diritto; se ritenuto conveniente per un ulteriore approfondimento può disporsi anche una relazione tecnica atta a determinare il valore del bene immobile adibito ad attività
r.g. n. 5 di ristorazione di proprietà della società a responsabilità limitata. Con vittoria CP_4 di spese, diritti ed onorari di giudizio del primo e del presente grado della procedura.”
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc per i motivi espressi in narrativa;
- nel merito:
- rigettare comunque l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
La causa, all'udienza del 6 febbraio 2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare all'esame dei motivi di appello è opportuno delimitare il thema decidendum.
Nel giudizio di primo grado con le note di trattazione Parte_1 scritta, ha così concluso: “dichiarare la nullità assoluta della Procura Speciale
Registrata, predisposta dal Notaio dottoressa Repertorio N° 3090, Persona_3
Raccolta N° 2152, datata 16 marzo 2016 rilasciata da quale legale Parte_1
rappresentante Amministratore Unico e titolare di tutte le quote della
[...]
in favore di e la conseguenziale cessione quote Parte_3 Controparte_2
della , predisposta dal Notaio dottoressa Parte_3 [...]
Repertorio N° 3123, Raccolta N° 2177, datata 15 aprile 2016, a Per_3 CP_2
e ad nonché la scrittura con la quale è stata prorogata la
[...] Controparte_1
durata di contratto di affitto di ramo di azienda tra la citata e la CP_4 [...]
; ciò in quanto i due contratti sono da qualificarsi diretta Controparte_6
conseguenza del reato di circonvenzione di incapace. In subordine, qualora non venissero ravvisati i presupposti per la declaratoria di nullità degli atti summenzionati viene domandato che detti atti vengano annullati così come preveduto dall'articolo 428 codice civile poiché la procura è stata sottoscritta da persona non in grado di intendere e di volere e quindi non era legittimato a compiere atti in nome e per Controparte_2
conto di e della società ed in particolare non era legittimato ad Parte_1 CP_4
alienare, oltretutto a se medesimo, e ad le quote della summenzionata Controparte_1
società a responsabilità limitata;
il negozio di cessione di quote sociali è CP_4
oltretutto nullo o quantomeno annullabile per non risultare neppure corrisposto l'irrisorio prezzo per l'ottenimento delle quote presuntivamente alienate al valore r.g. n. 6 nominale delle stesse, non potendosi stimare quietanzato l'atto con la consegna di due assegni di conto corrente bancario dei quali manca la prova sia del fatto che siano stati recapitati ad sia del fatto che siano stati posti all'incasso. Con vittoria di Parte_1 spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Tali conclusioni sono conformi a quelle contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In sostanza, l'attore, con riferimento all'atto di cessione delle quote sociali ha invocato la nullità perché stipulato in forza di una procura nulla, nonché la nullità e/o annullabilità per non essere stato corrisposto l'irrisorio prezzo della cessione, anche se la richiesta di pronuncia di invalidità dell'atto per mancato pagamento del prezzo non è stata espressamente formulata, ma, comunque, può ritenersi implicitamente formulata.
Nel presente giudizio l'appellante, dopo aver chiesto che, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, venga dichiarata la nullità della procura e dei correlati atti per circonvenzione di incapaci, o, in subordine, per l'incapacità naturale del padre, ha ribadito la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di cessione delle quote per non essere stato corrisposto il prezzo, facendo riferimento all'istituto della risoluzione del contratto per inadempimento ex articolo 1453 codice civile (ed anche in tal caso anche se nessuna domanda di risoluzione del contratto è stata formulata essa può ritenersi implicita), nonché all'invalidità dell'atto per mancanza dei testimoni, nell'ipotesi in cui venisse qualificato quale “negotium mixtum cum donatione”, ed anche in tal caso nessuna domanda è stata espressamente formulata, ma può ritenersi implicita.
Ebbene, le ultime due domande (domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento e domanda di nullità del contratto per mancanza di testimoni), essendo state formulate per la prima volta in questa sede, sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c., donde non verranno esaminati i motivi di appello formulati in merito, sul presupposto erroneo del difetto di motivazione.
Per quanto detto, l'unico difetto di motivazione della sentenza impugnata si ravvisa con riferimento alla sia pure implicita domanda di nullità e/o l'annullabilità dell'atto di cessione, in ragione del dedotto mancato pagamento del prezzo della cessione delle quote sociali.
Da ciò ne consegue che tale domanda deve essere esaminata nel presente giudizio.
Osserva la Corte che la domanda è infondata, per l'assorbente rilievo che il mancato pagamento del prezzo non influisce sulla validità del contratto, comportandone la nullità e/o l'annullabilità, costituendo un inadempimento contrattuale, il cui rimedio è
r.g. n. 7 da ravvisarsi nella risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Passando all'esame delle altre censure, si premette che l'appellante ha sostenuto che il Tribunale, nell'escludere la dedotta incapacità, non ha tenuto conto della perizia svolta nel giudizio penale dal professore su incarico del P.M., dalla Testimone_1
quale era emerso che era affetto da un deterioramento cognitivo con Parte_1
anomalie del comportamento (irrequietezza, comportamenti di fuga finalistici tipo
“wandering”) e che lo scompenso era avvenuto nel 2014, dopo aver subito un intervento di angioplastica coronarica, dunque in data antecedente al rilascio della procura.
Ha dedotto, altresì, che il Tribunale non avrebbe potuto attribuire alcun rilievo al fatto che l'atto fosse stato stipulato con il ministero di un Notaio, in quanto, se è vero che il Notaio era tenuto ad accertare la effettiva volontà delle parti e la corrispondenza della stessa al contenuto dell'atto che andava a rogare e a verificare non solo lo stato di capacità legale delle parti (art. 54 Regolamento Notarile), ma anche quello di capacità naturale, è anche vero che, nel caso concreto, ben poteva ritenersi che il Notaio non avesse effettuato alcun accertamento sullo stato mentale di al momento Parte_1 del rilascio della procura, sol se si consideri con quanta superficialità ha seguito l'intera vicenda, avendo consentito il pagamento del prezzo della cessione a mezzo di assegni di conto corrente bancario, mentre di regola innanzi al notaio il pagamento avviene con bonifico o assegno circolare, e avendo predisposto scritture – procura e cessione di quote al procuratore stesso – che avrebbero dovuto suscitare sospetti.
Le censure sono infondate.
Si premette che perché rilevi l'incapacità naturale, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio.
Colui che agisce in giudizio per ottenere l'annullamento del negozio ai sensi dell'art. 428
c.c. deve provare che le condizioni mentali su descritte fossero presenti al momento del compimento dell'atto, non potendosi genericamente presumere lo stato d'incapacità dalla sua condizione di infermità in un tempo anteriore o successivo alla data dell'atto.
Tanto premesso, osserva la Corte che, condivisibilmente con quanto sostenuto dal r.g. n. 8 Tribunale, non può dedursi da quanto emerso nel giudizio di interdizione che Parte_1
al momento del rilascio della procura fosse incapace di intendere e di volere
[...]
ovvero avesse una capacità talmente menomata da impedirgli di comprendere il contenuto e gli effetti del negozio, sol se si consideri che l'audizione di Parte_1
nel corso della quale si è riscontrato uno stato di demenza e di disorientamento, è avvenuta il 22 dicembre 2022, dunque, ben nove mesi dopo il rilascio della procura, verificatosi il 16 marzo 2016.
Né tantomeno può assumere rilievo decisivo il certificato del 24 maggio 2016 dal Dr.
neurologo del Policlinico A. Gemelli di Roma, in cui si legge: Persona_2
“Certificazione del Dott. neurologo Ambulatori Policlinico Persona_2
Universitario A. Gemelli del 24 maggio 2016 Certifico di aver visitato in data odierna il sig. che presenta un deterioramento cognitivo con anomalie del Parte_1
comportamento (irrequietezza, comportamenti di fuga finalistici tipo "wandering") scompensatosi nel 2014 dopo angioplastica coronarica. Ho prescritto Test neuropsicologici;
risonanza magnetica nucleare dell'encefalo; ecocolordoppler per una migliore definizione del quadro”.
In sostanza, in tale certificato si dà atto di un non meglio precisato deterioramento cognitivo, con anomalie del comportamento, in parte non riscontrati oggettivamente
(comportamenti di fuga finalistici tipo "wandering"), ed evidentemente riferiti dal figlio,
e si è presunto che si fosse scompensato nel 2014, dopo aver subito un intervento di angioplastica coronarica, tanto che sono stati prescritti vari accertamenti “per una migliore definizione del quadro”.
Anche la perizia svolta, su richiesta del P.M., nel giudizio penale dal Prof. Dott. non è dirimente, perché è stata svolta in epoca lontana rispetto al rilascio Persona_4
della procura, sol se si consideri che l'esame del periziando è avvenuto nel gennaio
2017, dunque dieci mesi dopo il compimento dell'atto che si assume nullo per incapacità di intendere e di volere.
Ed inoltre, il Prof. Dott. dopo aver affermato, sulla base dei Persona_4 documenti in atti e dell'esame del periziando, che lo stesso era affetto da una Sindrome
Dementigena, ha precisato che “a volte tali sindromi, sono caratterizzate da un'insorgenza insidiosa, da un esordio sub-acuto ed un decorso variabile del decadimento cognitivo. E' altamente probabile, pertanto, quanto certificato il 24 maggio
2016 dal Dr. , neurologo del Policlinico A. Gemelli di Roma, ossia: che Persona_2
r.g. n. 9 il sig. , affetto da un deterioramento cognitivo con anomalie del Parte_1
comportamento (irrequietezza, comportamenti di fuga finalistici tipo "wandering"), si sia scompensato nel 2014, dopo aver subito un intervento di angioplastica coronarica”.
Dunque, anche in tale perizia si è presunto che il decadimento risalisse al 2014.
La Corte ritiene, pertanto, che non si sia raggiunta la prova del grave decadimento fisico al momento del rilascio della procura.
Ciò è rafforzato dalla testimonianza, chiara, completa e non contraddittoria, ed anzi in linea con quanto riferito nel giudizio penale dallo stesso appellante (ossia che il padre, sin dagli anni '90, era solito procedere all'intestazione delle quote societarie di cui era titolare a favore dei familiari, ivi compresi gli imputati, e Controparte_2
), resa nel giudizio penale ed utilizzabile nel presente giudizio dal Controparte_1
Notaio pubblico ufficiale dinanzi al quale in data 16 marzo 2016 è Persona_3
stato compiuto l'atto assunto come pregiudizievole (procura speciale rilasciata a favore di ). Controparte_2
Il notaio dopo aver premesso di aver conosciuto Persona_3 Parte_1
nel 2014 e di aver rogitato più atti nel suo interesse, nonché di aver spesso avuto contatti con lo stesso in occasione degli atti da lei redatti, ha riferito di aver curato nel 2015 la predisposizione di una procura gestoria della a favore di CP_4 CP_2
su iniziativa dello stesso che le aveva manifestato la volontà di
[...] Parte_1
rilasciare al nipote ( ) una procura generale, anche se poi avevano Controparte_2
concordato di conferire una procura specifica relativa alla gestione ordinaria della
, anziché delegare la funzione di amministratore;
che, in occasione dell'incontro CP_4
presso il suo studio, finalizzato al rilascio della procura speciale a vendere le quote della
, che appariva come sempre, le aveva detto che avendo un tumore CP_4 Parte_1
aveva deciso di rilasciare detta procura al nipote.
La testimone ha precisato, altresì, che pur manifestando Parte_1
preoccupazione per il proprio stato di salute (le rivelava che non sapeva quanto gli restasse da vivere), era visibilmente capace;
che si era sincerata dell'effettiva volontà del chiedendogli espressamente se fosse sicuro di rilasciare la procura, Pt_1
specificando che il medesimo era consapevole che la procura fosse finalizzata alla cessione delle quote della e che il ristorante, al momento della cessione delle CP_4
quote, era già in gestione della fin dal 2014; che era un uomo CP_3 Parte_1
interattivo, socievole, sveglio, ironico, sicuramente lucido, padrone della situazione familiare, tuttavia malato;
che, alla sua domanda sul motivo per cui voleva rilasciare la r.g. n. 10 procura al nipote piuttosto che al figlio, le aveva risposto di avere un Parte_1
rapporto molto conflittuale con suo figlio e che suo nipote ( ) era solito Controparte_2 gestirgli tutto, in particolare le aveva detto "no, ha sempre gestito la società, la do a lui”, aggiungendo che era sua volontà evitare che le quote (della società ) andassero in CP_4
successione ("sì, ho un figlio, ma mio figlio non c'entra, io non...lo voglio tenere fuori perlomeno dalla società").
Per concludere, osserva la Corte che anche se fosse stata provata l'alterazione severa delle facoltà psicofisiche di al momento del rilascio della procura, Parte_1
sarebbe stata comunque necessaria la prova che tale alterazione avesse determinato l'incapacità di autodeterminarsi, al momento del compimento dell'atto.
E tale prova è smentita dalle dichiarazioni rese dal Notaio, da cui è emerso che al momento del rilascio della procura era pienamente consapevole del Parte_1
contenuto della stessa e dei suoi effetti.
Oltretutto, non può desumersi l'incapacità di di comprendere il Parte_1 valore dell'atto, dal pregiudizio subito dallo stesso dall'operazione negoziale, in quanto tale operazione si colloca nel modus operandi di che, evidentemente Parte_1
legato ai nipoti, fin dal 1990, come dichiarato dallo stesso appellante, li ha coinvolti nella gestione societaria, intestandogli anche quote.
In conclusione, non essendo stata raggiunta la piena prova, di cui era onerato l'odierno appellante, di una riduzione delle funzioni cognitive superiori tale da azzerare o comunque notevolmente scemare la capacità d'intendere e di volere di Parte_1
al momento del rilascio della procura, la sentenza deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna , al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in € 7.680,00, oltre spese forfettarie e oneri Controparte_1
accessori;
- nulla sulle spese di lite in relazione agli altri appellati, perché non si sono costituiti;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
r.g. n. 11 n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 2 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 12