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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Alessandra Arceri Presidente relatore
Beatrice Siccardi Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 949/2024 R.G.
tra
CF. , rappresentato e difeso nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29
APPELLANTE
C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Marco Romanelli (C.F. ) e dall'avv. Lorenzo C.F._2
Marcoaldi (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in CodiceFiscale_3
Roma, Via di San Valentino n. 21,
APPELLATO
OGGETTO: finanziamento con carta revolving – appello vs. sentenza n. 3077 del 19 marzo 2024
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 13 per parte appellante:
“Condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
in via principale, rigettare l'appello proposto dal sig. siccome Pt_1 infondato in fatto e in diritto;
in via pregiudiziale, in rito: riformare la Sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento della mediazione obbligatoria, disponendo la devoluzione della controversia in mediazione;
in via incidentale, accogliere l'appello spiegato da e riformare la CP_2
Sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda del sig. di nullità della Pt_1 clausola di determinazione degli interessi e la sostituzione della stessa con il tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), TUB. Salvis iuribus.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
stipulava con un contratto di finanziamento per l'acquisto di Parte_1 Controparte_3 una motocicletta, accompagnato dalla concessione di credito con carta cd. revolving sino a un massimo di € 2.600,00.
La controversia concerne la domanda di nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi relativamente alla linea di credito, clausola, quest'ultima, che viene denunciata come indeterminata, perché di fatto non individuata – al momento della conclusione del relativo contratto - la misura dei predetti, se non limitatamente all'indicazione di un tetto minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare il tasso effettivamente applicato all'interno di tale forbice.
Il ha domandato anche la declaratoria del diritto alla restituzione delle somme ricevute in prestito Pt_1 ai tassi di cui all'art. 1284 comma terzo, ovvero ai tassi BOT ex art. 117, settimo comma, TUB.
Ha altresì dedotto la nullità del contratto in quanto collocato tramite un venditore di beni e non da soggetto autorizzato al collocamento ed alla distribuzione di prodotti finanziari ai sensi del D. Lgs. n.
374/1999.
I. Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 13 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano la chiedendo di accertare la nullità della clausola di determinazione Controparte_3 degli interessi per la carta revolving associata al contratto n. CLA/010249577.7, sottoscritto inter partes in data 22 giugno 2005 presso un rivenditore autorizzato e convenzionato, diretto all'acquisto di una motocicletta.
Il contratto prevedeva l'erogazione della somma di € 2.850,00 (oltre spese di istruttoria) da parte della
Finanziaria, da rimborsare in ventiquattro rate mensili di importo di € 139,25 ciascuna, TAN al 13,51%
e TAEG al 14,38%; era altresì prevista, in seno al medesimo contratto, la possibilità per il Cliente di ottenere la concessione di una linea di credito tramite l'utilizzo di carta (cd. revolving), con un limite massimo iniziale di € 2.600,00.
Il ricorrente deduceva in primo luogo che il contratto era comunque nullo, in quanto stipulato dalla convenuta non per il tramite di un intermediario finanziario, come invece imposto dal d.lgs. n.
374/1999, ma direttamente dal venditore della concessionaria convenzionata.
In secondo luogo, richiamando a supporto precedenti giurisprudenziali a conforto, anche di questa
Corte, deduceva l'assoluta indeterminatezza della misura degli interessi applicati alla suddetta linea di credito, non resa nota al Mare in fase di proposta contrattuale, ma soltanto al momento della sua conclusione (docc. 20 e 21).
Il concludeva quindi come segue: Pt_1
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art.
117, comma 7, TUB.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Salvezze illimitate”.
Nel giudizio così radicato, si è costituita eccependo e domandando: Controparte_3
“Voglia l'Ill. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione;
pagina 3 di 13 - in via principale, nel merito: rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Salvis iuribus”.
*****
Il Tribunale con la pronuncia appellata ha così deciso:
“Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta in via principale;
- Accoglie la domanda proposta in via subordinata e, per l'effetto, dichiara la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse di cui al contratto per il quale è causa e la sostituzione della stessa con il tasso di cui all'art. 117 c. 7 lett. a) d. lgs. n. 385/1993;
- Spese interamente compensate”.
A motivo della suddetta decisione, il Tribunale ha rilevato e statuito:
a) L'infondatezza della preliminare eccezione svolta da di improcedibilità del CP_3 ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione, in quanto non si sarebbe in presenza di un contratto bancario, bensì di un contratto di finanziamento stipulato con CP_3 in relazione all'acquisto di un determinato bene.
b) L'infondatezza della doglianza di nullità del contratto di finanziamento stipulato dal Mare in data
22 giugno 2005 per violazione dell'art. D. Lgs. n. 374/1999, applicabile ratione temporis al contratto stipulato, in quanto il finanziamento sarebbe stato concesso da soggetto non abilitato a collocare e distribuire prodotti finanziari, rilevando che il DM 13 dicembre 2001 n. 485 all. 3 precisa che non integra esercizio di attività finanziaria la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio di attività finanziarie di cui all'art 106
TUB (si richiama Corte di appello Milano n. 378/2023; v. anche Trib Milano n 6068/2023 che precisa come in ogni caso la violazione non comporti nullità del contratto). Nel caso di specie, infatti, il contratto di finanziamento e la correlata accensione di linea di credito risultavano stipulate per il tramite del concessionario di Cesano Maderno, ma entrambi erano stati Parte_2 concessi da ed a questa riferibili. CP_3
c) La fondatezza della doglianza relativa all'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, osservando in particolare, come l'art. 6 del modulo contrattuale sottoscritto prevedesse, in realtà, una proposta di finanziamento da parte del Mare e diretta ad , per la concessione CP_3 di una linea di credito “agganciata” alla carta Revolving, subordinato all'accettazione da parte di pagina 4 di 13 ma sottoscritta dal finanziato nella totale inconsapevolezza delle Controparte_3 condizioni che gli sarebbero state praticate, che gli sarebbero state rese note soltanto nel momento della conclusione del contratto. La difesa di secondo la quale le Controparte_3 condizioni contrattuali sarebbero state evincibili dall'intestazione del contratto di finanziamento
(doc. n. 1 attore), non sarebbero state, ad avviso del giudicante, pertinenti, atteso che tale indicazione appare inserita ad apparente scopo pubblicitario. Ha infatti testualmente rilevato: “la clausola richiamata da , infatti, seppur scarsamente leggibile, non pare avere Controparte_3 valore di proposta contrattuale, ma pare piuttosto avere scopo pubblicitario, di promozione del prodotto finanziario. La clausola che effettivamente regola le condizioni economiche relative alla carta revolving, come già evidenziato, è invece viziata da indeterminatezza, in quanto indica una forbice all'interno della quale il tasso effettivamente applicato non è chiaro fin dall'origine. Da quanto emerge dagli atti, il sig. è stato reso edotto delle effettive condizioni economiche Pt_1 applicate al rapporto di credito solamente nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, ovvero in un momento necessariamente successivo alla conclusione dello stesso. Tali condizioni infatti sono state comunicate per la prima volta al sig. tramite le lettere prodotte sub. doc. 21, ovvero, Pt_1 rispettivamente, la lettera che preannunciava l'invio della carta e una comunicazione successiva, con la quale la carta veniva fisicamente trasmessa allo stesso. Ciò significa che il sig. ha Pt_1 potuto avere contezza delle effettive condizioni contrattuali solamente nel momento in cui il contratto si era già concluso (cfr. art 6 condizioni generali), con grave violazione degli obblighi di trasparenza e di buona fede di cui agli art. 1175 e 1337 c.c. nonché delle norme a tutela del consumatore. Da ciò discende la nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale contenente le condizioni economiche relative al finanziamento tramite carta revolving e il conseguente accoglimento della domanda di parte ricorrente limitatamente a tale profilo”;
d) Riteneva applicabili alla somma da restituire gli interessi ex art. 117 co. 7 lett. a) TUB;
e) Compensava tra le parti le spese di lite ritenendo soccombenza reciproca.
propone appello avverso la sentenza così pronunciata unicamente in ordine al profilo Parte_1 delle spese: sostiene la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., rilevando che non vi è stata reciproca soccombenza e chiede la condanna di controparte alle spese, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello e propone, a sua volta, appello CP_3 incidentale fondato sui seguenti motivi: pagina 5 di 13 A. PRIMO MOTIVO DI APPELLO: IN VIA PREGIUDIZIALE, ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RIGETTATO L'ECCEZIONE DI
IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATO ESPERIMENTO DELLA
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA;
VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 28/2010
B. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI HA ACCERTATO LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI
PER SUPPOSTA INDETERMINATEZZA DEL TASSO INDICATO NELLA PROPOSTA;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 117 COMMA 4, TUB
C. TERZO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: VIOLAZIONE DEI CANONI DI ERMENEUTICA
CONTRATTUALE NELLA INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO;
VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 1362, 1363, 1366, 1367 COD. CIV.
D. QUARTO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: ERRONEITÀ NELLA QUALIFICAZIONE
DELLA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI ASSERITAMENTE RITENUTA
INDETERMINATA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 117 TUB
Conclude quindi come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano: - in via principale, rigettare l'appello proposto dal sig. siccome infondato in fatto e in diritto;
- in via pregiudiziale, in rito: riformare la Pt_1
Sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento della mediazione obbligatoria, disponendo la devoluzione della controversia in mediazione;
- in via incidentale, accogliere l'appello spiegato da e riformare la Sentenza CP_2 di prime cure nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda del sig. di nullità della Pt_1 clausola di determinazione degli interessi e ha dichiarato la nullità della clausola di determinazione degli interessi e la sostituzione della stessa con il tasso di cui all'art. 117, comma
7, lett. a), TUB. Salvis iuribus”.
All'udienza del 28 maggio 2025, a seguito della discussione ex art. 350 bis cpc, celebrata in forma cartolare, la causa è stata rimessa in decisione.
*****
L'evidente connessione tra motivi di appello principale e motivi di appello incidentale (in quanto il primo di essi non avrebbe ragion d'essere in caso di accoglimento dell'appello incidentale) impone di affrontare preliminarmente questi ultimi, per rilevarne l'infondatezza.
pagina 6 di 13 Quanto al primo motivo di appello, la Corte ritiene di dare continuità all'orientamento, già recentemente espresso in tema, secondo cui l'art.5, comma 1 bis, del d.lgs. 28 del 4.3.2010 dispone che colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato - quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale - preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero i procedimenti previsti dal d.lgs.
8.10.2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs.
1.9.1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero ancora il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7.9.2005, n. 209, per le materie ivi regolate.
Si impone una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione. La norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» e dunque contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), nonché alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58/1998); non si può dunque estendere l'obbligo di mediazione a diverse fattispecie, anche se, nelle varie forme, a queste fossero coessenziali finalità di finanziamento.
Si noti che l'orientamento di legittimità è costante nell'affermare che l'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari tipici, e che detta previsione rinvia alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere altre fattispecie.
La censura non può pertanto essere condivisa.
L'appellante incidentale si duole poi, con il secondo motivo, del fatto che il Giudice di primo grado abbia accolto la doglianza di invalidità della clausola relativa alla determinazione degli interessi applicati sulla carta di credito di cui si tratta.
pagina 7 di 13 In particolare, osserva che il giudice non ha correttamente interpretato la CP_3 documentazione in atti, ricavando la pretesa natura indeterminata del tasso di interesse dal documento di sintesi inviato al cliente in occasione della conclusione del contratto e dell'invio della carta revolving, documento invero estraneo al regolamento negoziale e riguardante le principali condizioni contrattuali applicabili ai rapporti di apertura di credito, come lo stesso espressamente titolava.
Peraltro, lo stesso riporterebbe addirittura una data diversa ed antecedente a quella di conclusione del contratto.
Si riporta alle numerose pronunce che oramai, in presenza di modulo contrattuale quale quello oggetto di accettazione da parte del Mare, hanno ritenuto determinato il tasso di interesse applicato al rapporto
(ex multis, Tribunale di Milano n. 5733 del 5 giugno 2024, di cui alle pagg. 19 e ss. della comparsa di risposta nel presente grado viene riportato ampio stralcio motivo).
Ha rassegnato, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
All'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. dell'appello, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In fatto è pacifico, e documentato, che le parti nel 2005 hanno stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto, da parte di , di una motocicletta Runner 200 Gilera, e che, Parte_1 contestualmente, – dopo aver offerto tale servizio per iscritto - ha erogato a parte Controparte_3 acquirente un finanziamento e, contemporaneamente, messo a disposizione del cliente una linea di credito tramite carta cd revolving implicante il fido fino alla misura massima di € 2.600,00 (non
3.100,00, che è il prezzo della motocicletta, di cui € 2.850,00 finanziati ai tassi indicati da
[...]
da restituire con versamenti mensili pari al 5% dell'importo suddetto, alle CP_3 condizioni che venivano così esplicitate nel contratto sottoscritto, in modo nettamente distinto rispetto alle condizioni relative al finanziamento:
pagina 8 di 13 C ha poi attivato la carta on line secondo le istruzioni pervenutegli a mezzo di posta elettronica Pt_1 all'indirizzo che egli aveva fornito ad , così saldando alla predetta proposta Controparte_3 contrattuale, a norma dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto, la propria accettazione, con conseguente perfezionamento del contratto (docc. 20 e 21 di parte opposta in primo grado).
Il cuore del problema da risolvere, dunque, è quello della determinatezza o meno del tasso di interesse applicato al rapporto di apertura di credito acceso dal nel momento del perfezionamento del Pt_1 contratto.
Orbene, alla luce dell'attento vaglio della documentazione versata in atti, ritiene questa Corte che la misura del tasso di interesse applicabile al predetto rapporto, al momento in cui il Mare ebbe ad accettare la proposta proveniente da e relativa al rilascio della suddetta carta, fosse Controparte_3 tutt'altro che indeterminata.
Infatti nel doc. n. 1 di parte ricorrente in primo grado, contenente la predetta proposta, era dato evincersi l'indicazione di TAN 17,50% e TAEG 19,33% oltre premio assicurativo.
Non è condivisibile la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto che detta indicazione fosse ivi contenuta a scopo meramente “pubblicitario”, in quanto le condizioni realmente applicabili al rapporto sarebbero state invece indicate nel documento di sintesi di cui ai documenti n.
20 e 21 di parte opposta.
Invero, tale documento riportava, come correttamente sottolineato da ormai numerose pronunce del locale Tribunale, la “sintesi delle principali condizioni contrattuali comuni”, unitamente ad uno schema delle condizioni applicabili alle carte di credito che, tuttavia, non veniva espressamente richiamato, né affermato come essere quello regolante il rapporto, la cui accensione era stata invece oggetto di specifica proposta accettata dal nelle modalità di cui al citato art. 6. Pt_1
pagina 9 di 13 Ed anzi, per il vero, il predetto “schema” – riportato dalla sentenza gravata – sunteggiava le condizioni relative a carta addirittura diversa da quella inviata al Mare, e da costui utilizzata per lungo tempo, optando addirittura per il rinnovo di essa.
Infatti nel predetto documento di sintesi, è evidente che le condizioni così indicate:
…afferiscono alla Carta “Gold” (infatti il limite di utilizzo della carta in questione è indicato in €
5.100, mentre al Mare fu concesso un limite di utilizzo di € 2.600,00), mentre la carta Revolving pervenuta al Mare era del tipo “Carta Attiva Jump”, come ben può desumersi dalla lettera di trasmissione di cui al doc. n. 21 e dal prospetto di attivazione di cui al doc. n. 20, che è inequivocabilmente riferito ad una carta del tipo “Carta Attiva Jump”.
A dispetto di quanto sostenuto dal pertanto, il tasso di interesse applicato alla linea di credito Pt_1 concessa con la predetta carta revolving tipo “Carta Attiva Jump” veniva chiaramente indicato nella proposta enunciata nel prospetto del contratto di finanziamento, essendovi anche chiara indicazione del calcolo aritmetico per determinare l'ammontare della rata di rimborso (5% del credito, oltre interessi e spese di assicurazione, ovviamente in quota).
pagina 10 di 13 Né successivamente il ha dedotto o dimostrato che vi sia stata applicazione ai prelevamenti Pt_1 operati sulla ridetta linea di credito di tassi di interesse diversi e superiori rispetto a quelli che
[...] aveva indicato – nel frontespizio del contratto di finanziamento - come applicabili CP_3 nella loro massima misura. Al contrario, ha documentato, mediante Controparte_3 versamento in atti di estratti conto non specificamente contestati dal sul punto, di avere semmai Pt_1 applicato e calcolati saggi di interesse inferiori al tasso indicato.
Dunque appare infondata la doglianza di indeterminatezza, come del resto ha ritenuto, sul punto, altra recentissima pronuncia del Tribunale di Milano (23/09/2024, n. 8204 in www.deiure.it) che si è posta sulla scia delle già numerose precedenti (la sottolineatura nella parte di interesse è del redattore):
“Dall'esame del documento contrattuale prodotto da entrambe le parti si evince che la linea di credito era disciplinata dalle seguenti condizioni: concessione di un fido per un massimo di Euro 2.600,00, rata di rimborso minimo mensile pari al 5% del fido;
pattuizione degli interessi nella misura dell'1,40% mensile (TAN - 17,80% / TAEG - 19,33%) e delle ulteriori spese;
eventuale adesione all'assicurazione. Vi era poi un rinvio alle ulteriori previsioni volte a disciplinare il rapporto contenute nelle condizioni generali del contratto, riportate sulla seconda pagina del documento.
Va inoltre evidenziato come il signor (…omissis…) abbia pacificamente sottoscritto il citato documento contrattuale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alle indicate condizioni economiche e dichiarando di aver preso visione delle condizioni di contratto e di aver ritirato una copia dello stesso.
Vi è dunque una discrasia tra le condizioni di contratto appena indicate e quelle riportate nel documento di sintesi, oggetto della contestazione di indeterminatezza da parte del ricorrente.
Tale contrasto, tuttavia, non comporta l'invalidità del contratto, atteso che il documento di sintesi svolge una funzione informativa, con la conseguenza che, in caso di contrasto con le condizioni particolari, in ordine alle quali si è registrato lo scambio dei consensi delle parti e quindi si è formato
l'accordo rilevante ai sensi degli artt. 1321 e 1325 c.c., saranno inevitabilmente queste ultime a prevalere.
pagina 11 di 13 In questa prospettiva si è espressa anche la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il documento di sintesi “assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso” (Cass., ordinanza 22 maggio 2023 n. 14000), con la conseguenza che anche l'eventuale inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non incide sulla validità del negozio. In altre parole, posto che il documento di sintesi assolve ad una funzione meramente informativa, non rientra nel contenuto strutturale del contratto e, quindi, non costituisce uno dei requisiti indicati nell'art. 1325 c.c., con la conseguenza che l'eventuale erronea indicazione nel documento di sintesi delle condizioni contrattuali o, addirittura, la sua mancata consegna non incidono sulla validità del contratto”.
Ogni altra domanda o argomentazione appare assorbita, e pertanto, l'appello deve essere accolto con condanna del alla restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado Pt_1 ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo, sulla scorta del valore di causa, da ritenersi indeterminabile non elevato, ed in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta, con riferimento ai parametri medi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di avverso la Controparte_3 sentenza del Tribunale di Milano n. 6288/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- respinge l'appello proposto da , ed in accoglimento dell'appello incidentale Parte_1 proposto da ed in riforma della sentenza impugnata, respinge ogni domanda Controparte_3 avanzata da nei confronti di condannandolo a Parte_1 Controparte_3 restituzione, a favore della stessa, degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che Parte_1 liquida quanto al primo grado in complessivi € 3.397,00 per compensi, e quanto al secondo grado, in complessivi € 3.966,00 per compensi, in entrambi i casi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio, a carico di del Parte_1 contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D. P. R. n. 115/2002 e successive m.i. pagina 12 di 13 Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il presidente estensore
- Alessandra Arceri -
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Alessandra Arceri Presidente relatore
Beatrice Siccardi Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 949/2024 R.G.
tra
CF. , rappresentato e difeso nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29
APPELLANTE
C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Marco Romanelli (C.F. ) e dall'avv. Lorenzo C.F._2
Marcoaldi (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in CodiceFiscale_3
Roma, Via di San Valentino n. 21,
APPELLATO
OGGETTO: finanziamento con carta revolving – appello vs. sentenza n. 3077 del 19 marzo 2024
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 13 per parte appellante:
“Condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
in via principale, rigettare l'appello proposto dal sig. siccome Pt_1 infondato in fatto e in diritto;
in via pregiudiziale, in rito: riformare la Sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento della mediazione obbligatoria, disponendo la devoluzione della controversia in mediazione;
in via incidentale, accogliere l'appello spiegato da e riformare la CP_2
Sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda del sig. di nullità della Pt_1 clausola di determinazione degli interessi e la sostituzione della stessa con il tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), TUB. Salvis iuribus.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
stipulava con un contratto di finanziamento per l'acquisto di Parte_1 Controparte_3 una motocicletta, accompagnato dalla concessione di credito con carta cd. revolving sino a un massimo di € 2.600,00.
La controversia concerne la domanda di nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi relativamente alla linea di credito, clausola, quest'ultima, che viene denunciata come indeterminata, perché di fatto non individuata – al momento della conclusione del relativo contratto - la misura dei predetti, se non limitatamente all'indicazione di un tetto minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare il tasso effettivamente applicato all'interno di tale forbice.
Il ha domandato anche la declaratoria del diritto alla restituzione delle somme ricevute in prestito Pt_1 ai tassi di cui all'art. 1284 comma terzo, ovvero ai tassi BOT ex art. 117, settimo comma, TUB.
Ha altresì dedotto la nullità del contratto in quanto collocato tramite un venditore di beni e non da soggetto autorizzato al collocamento ed alla distribuzione di prodotti finanziari ai sensi del D. Lgs. n.
374/1999.
I. Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 13 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano la chiedendo di accertare la nullità della clausola di determinazione Controparte_3 degli interessi per la carta revolving associata al contratto n. CLA/010249577.7, sottoscritto inter partes in data 22 giugno 2005 presso un rivenditore autorizzato e convenzionato, diretto all'acquisto di una motocicletta.
Il contratto prevedeva l'erogazione della somma di € 2.850,00 (oltre spese di istruttoria) da parte della
Finanziaria, da rimborsare in ventiquattro rate mensili di importo di € 139,25 ciascuna, TAN al 13,51%
e TAEG al 14,38%; era altresì prevista, in seno al medesimo contratto, la possibilità per il Cliente di ottenere la concessione di una linea di credito tramite l'utilizzo di carta (cd. revolving), con un limite massimo iniziale di € 2.600,00.
Il ricorrente deduceva in primo luogo che il contratto era comunque nullo, in quanto stipulato dalla convenuta non per il tramite di un intermediario finanziario, come invece imposto dal d.lgs. n.
374/1999, ma direttamente dal venditore della concessionaria convenzionata.
In secondo luogo, richiamando a supporto precedenti giurisprudenziali a conforto, anche di questa
Corte, deduceva l'assoluta indeterminatezza della misura degli interessi applicati alla suddetta linea di credito, non resa nota al Mare in fase di proposta contrattuale, ma soltanto al momento della sua conclusione (docc. 20 e 21).
Il concludeva quindi come segue: Pt_1
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art.
117, comma 7, TUB.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Salvezze illimitate”.
Nel giudizio così radicato, si è costituita eccependo e domandando: Controparte_3
“Voglia l'Ill. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione;
pagina 3 di 13 - in via principale, nel merito: rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Salvis iuribus”.
*****
Il Tribunale con la pronuncia appellata ha così deciso:
“Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta in via principale;
- Accoglie la domanda proposta in via subordinata e, per l'effetto, dichiara la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse di cui al contratto per il quale è causa e la sostituzione della stessa con il tasso di cui all'art. 117 c. 7 lett. a) d. lgs. n. 385/1993;
- Spese interamente compensate”.
A motivo della suddetta decisione, il Tribunale ha rilevato e statuito:
a) L'infondatezza della preliminare eccezione svolta da di improcedibilità del CP_3 ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione, in quanto non si sarebbe in presenza di un contratto bancario, bensì di un contratto di finanziamento stipulato con CP_3 in relazione all'acquisto di un determinato bene.
b) L'infondatezza della doglianza di nullità del contratto di finanziamento stipulato dal Mare in data
22 giugno 2005 per violazione dell'art. D. Lgs. n. 374/1999, applicabile ratione temporis al contratto stipulato, in quanto il finanziamento sarebbe stato concesso da soggetto non abilitato a collocare e distribuire prodotti finanziari, rilevando che il DM 13 dicembre 2001 n. 485 all. 3 precisa che non integra esercizio di attività finanziaria la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio di attività finanziarie di cui all'art 106
TUB (si richiama Corte di appello Milano n. 378/2023; v. anche Trib Milano n 6068/2023 che precisa come in ogni caso la violazione non comporti nullità del contratto). Nel caso di specie, infatti, il contratto di finanziamento e la correlata accensione di linea di credito risultavano stipulate per il tramite del concessionario di Cesano Maderno, ma entrambi erano stati Parte_2 concessi da ed a questa riferibili. CP_3
c) La fondatezza della doglianza relativa all'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, osservando in particolare, come l'art. 6 del modulo contrattuale sottoscritto prevedesse, in realtà, una proposta di finanziamento da parte del Mare e diretta ad , per la concessione CP_3 di una linea di credito “agganciata” alla carta Revolving, subordinato all'accettazione da parte di pagina 4 di 13 ma sottoscritta dal finanziato nella totale inconsapevolezza delle Controparte_3 condizioni che gli sarebbero state praticate, che gli sarebbero state rese note soltanto nel momento della conclusione del contratto. La difesa di secondo la quale le Controparte_3 condizioni contrattuali sarebbero state evincibili dall'intestazione del contratto di finanziamento
(doc. n. 1 attore), non sarebbero state, ad avviso del giudicante, pertinenti, atteso che tale indicazione appare inserita ad apparente scopo pubblicitario. Ha infatti testualmente rilevato: “la clausola richiamata da , infatti, seppur scarsamente leggibile, non pare avere Controparte_3 valore di proposta contrattuale, ma pare piuttosto avere scopo pubblicitario, di promozione del prodotto finanziario. La clausola che effettivamente regola le condizioni economiche relative alla carta revolving, come già evidenziato, è invece viziata da indeterminatezza, in quanto indica una forbice all'interno della quale il tasso effettivamente applicato non è chiaro fin dall'origine. Da quanto emerge dagli atti, il sig. è stato reso edotto delle effettive condizioni economiche Pt_1 applicate al rapporto di credito solamente nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, ovvero in un momento necessariamente successivo alla conclusione dello stesso. Tali condizioni infatti sono state comunicate per la prima volta al sig. tramite le lettere prodotte sub. doc. 21, ovvero, Pt_1 rispettivamente, la lettera che preannunciava l'invio della carta e una comunicazione successiva, con la quale la carta veniva fisicamente trasmessa allo stesso. Ciò significa che il sig. ha Pt_1 potuto avere contezza delle effettive condizioni contrattuali solamente nel momento in cui il contratto si era già concluso (cfr. art 6 condizioni generali), con grave violazione degli obblighi di trasparenza e di buona fede di cui agli art. 1175 e 1337 c.c. nonché delle norme a tutela del consumatore. Da ciò discende la nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale contenente le condizioni economiche relative al finanziamento tramite carta revolving e il conseguente accoglimento della domanda di parte ricorrente limitatamente a tale profilo”;
d) Riteneva applicabili alla somma da restituire gli interessi ex art. 117 co. 7 lett. a) TUB;
e) Compensava tra le parti le spese di lite ritenendo soccombenza reciproca.
propone appello avverso la sentenza così pronunciata unicamente in ordine al profilo Parte_1 delle spese: sostiene la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., rilevando che non vi è stata reciproca soccombenza e chiede la condanna di controparte alle spese, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello e propone, a sua volta, appello CP_3 incidentale fondato sui seguenti motivi: pagina 5 di 13 A. PRIMO MOTIVO DI APPELLO: IN VIA PREGIUDIZIALE, ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RIGETTATO L'ECCEZIONE DI
IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATO ESPERIMENTO DELLA
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA;
VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 28/2010
B. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI HA ACCERTATO LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI
PER SUPPOSTA INDETERMINATEZZA DEL TASSO INDICATO NELLA PROPOSTA;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 117 COMMA 4, TUB
C. TERZO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: VIOLAZIONE DEI CANONI DI ERMENEUTICA
CONTRATTUALE NELLA INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO;
VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 1362, 1363, 1366, 1367 COD. CIV.
D. QUARTO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: ERRONEITÀ NELLA QUALIFICAZIONE
DELLA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI ASSERITAMENTE RITENUTA
INDETERMINATA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 117 TUB
Conclude quindi come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano: - in via principale, rigettare l'appello proposto dal sig. siccome infondato in fatto e in diritto;
- in via pregiudiziale, in rito: riformare la Pt_1
Sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento della mediazione obbligatoria, disponendo la devoluzione della controversia in mediazione;
- in via incidentale, accogliere l'appello spiegato da e riformare la Sentenza CP_2 di prime cure nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda del sig. di nullità della Pt_1 clausola di determinazione degli interessi e ha dichiarato la nullità della clausola di determinazione degli interessi e la sostituzione della stessa con il tasso di cui all'art. 117, comma
7, lett. a), TUB. Salvis iuribus”.
All'udienza del 28 maggio 2025, a seguito della discussione ex art. 350 bis cpc, celebrata in forma cartolare, la causa è stata rimessa in decisione.
*****
L'evidente connessione tra motivi di appello principale e motivi di appello incidentale (in quanto il primo di essi non avrebbe ragion d'essere in caso di accoglimento dell'appello incidentale) impone di affrontare preliminarmente questi ultimi, per rilevarne l'infondatezza.
pagina 6 di 13 Quanto al primo motivo di appello, la Corte ritiene di dare continuità all'orientamento, già recentemente espresso in tema, secondo cui l'art.5, comma 1 bis, del d.lgs. 28 del 4.3.2010 dispone che colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato - quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale - preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero i procedimenti previsti dal d.lgs.
8.10.2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs.
1.9.1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero ancora il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7.9.2005, n. 209, per le materie ivi regolate.
Si impone una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione. La norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» e dunque contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), nonché alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58/1998); non si può dunque estendere l'obbligo di mediazione a diverse fattispecie, anche se, nelle varie forme, a queste fossero coessenziali finalità di finanziamento.
Si noti che l'orientamento di legittimità è costante nell'affermare che l'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari tipici, e che detta previsione rinvia alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere altre fattispecie.
La censura non può pertanto essere condivisa.
L'appellante incidentale si duole poi, con il secondo motivo, del fatto che il Giudice di primo grado abbia accolto la doglianza di invalidità della clausola relativa alla determinazione degli interessi applicati sulla carta di credito di cui si tratta.
pagina 7 di 13 In particolare, osserva che il giudice non ha correttamente interpretato la CP_3 documentazione in atti, ricavando la pretesa natura indeterminata del tasso di interesse dal documento di sintesi inviato al cliente in occasione della conclusione del contratto e dell'invio della carta revolving, documento invero estraneo al regolamento negoziale e riguardante le principali condizioni contrattuali applicabili ai rapporti di apertura di credito, come lo stesso espressamente titolava.
Peraltro, lo stesso riporterebbe addirittura una data diversa ed antecedente a quella di conclusione del contratto.
Si riporta alle numerose pronunce che oramai, in presenza di modulo contrattuale quale quello oggetto di accettazione da parte del Mare, hanno ritenuto determinato il tasso di interesse applicato al rapporto
(ex multis, Tribunale di Milano n. 5733 del 5 giugno 2024, di cui alle pagg. 19 e ss. della comparsa di risposta nel presente grado viene riportato ampio stralcio motivo).
Ha rassegnato, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
All'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. dell'appello, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In fatto è pacifico, e documentato, che le parti nel 2005 hanno stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto, da parte di , di una motocicletta Runner 200 Gilera, e che, Parte_1 contestualmente, – dopo aver offerto tale servizio per iscritto - ha erogato a parte Controparte_3 acquirente un finanziamento e, contemporaneamente, messo a disposizione del cliente una linea di credito tramite carta cd revolving implicante il fido fino alla misura massima di € 2.600,00 (non
3.100,00, che è il prezzo della motocicletta, di cui € 2.850,00 finanziati ai tassi indicati da
[...]
da restituire con versamenti mensili pari al 5% dell'importo suddetto, alle CP_3 condizioni che venivano così esplicitate nel contratto sottoscritto, in modo nettamente distinto rispetto alle condizioni relative al finanziamento:
pagina 8 di 13 C ha poi attivato la carta on line secondo le istruzioni pervenutegli a mezzo di posta elettronica Pt_1 all'indirizzo che egli aveva fornito ad , così saldando alla predetta proposta Controparte_3 contrattuale, a norma dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto, la propria accettazione, con conseguente perfezionamento del contratto (docc. 20 e 21 di parte opposta in primo grado).
Il cuore del problema da risolvere, dunque, è quello della determinatezza o meno del tasso di interesse applicato al rapporto di apertura di credito acceso dal nel momento del perfezionamento del Pt_1 contratto.
Orbene, alla luce dell'attento vaglio della documentazione versata in atti, ritiene questa Corte che la misura del tasso di interesse applicabile al predetto rapporto, al momento in cui il Mare ebbe ad accettare la proposta proveniente da e relativa al rilascio della suddetta carta, fosse Controparte_3 tutt'altro che indeterminata.
Infatti nel doc. n. 1 di parte ricorrente in primo grado, contenente la predetta proposta, era dato evincersi l'indicazione di TAN 17,50% e TAEG 19,33% oltre premio assicurativo.
Non è condivisibile la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto che detta indicazione fosse ivi contenuta a scopo meramente “pubblicitario”, in quanto le condizioni realmente applicabili al rapporto sarebbero state invece indicate nel documento di sintesi di cui ai documenti n.
20 e 21 di parte opposta.
Invero, tale documento riportava, come correttamente sottolineato da ormai numerose pronunce del locale Tribunale, la “sintesi delle principali condizioni contrattuali comuni”, unitamente ad uno schema delle condizioni applicabili alle carte di credito che, tuttavia, non veniva espressamente richiamato, né affermato come essere quello regolante il rapporto, la cui accensione era stata invece oggetto di specifica proposta accettata dal nelle modalità di cui al citato art. 6. Pt_1
pagina 9 di 13 Ed anzi, per il vero, il predetto “schema” – riportato dalla sentenza gravata – sunteggiava le condizioni relative a carta addirittura diversa da quella inviata al Mare, e da costui utilizzata per lungo tempo, optando addirittura per il rinnovo di essa.
Infatti nel predetto documento di sintesi, è evidente che le condizioni così indicate:
…afferiscono alla Carta “Gold” (infatti il limite di utilizzo della carta in questione è indicato in €
5.100, mentre al Mare fu concesso un limite di utilizzo di € 2.600,00), mentre la carta Revolving pervenuta al Mare era del tipo “Carta Attiva Jump”, come ben può desumersi dalla lettera di trasmissione di cui al doc. n. 21 e dal prospetto di attivazione di cui al doc. n. 20, che è inequivocabilmente riferito ad una carta del tipo “Carta Attiva Jump”.
A dispetto di quanto sostenuto dal pertanto, il tasso di interesse applicato alla linea di credito Pt_1 concessa con la predetta carta revolving tipo “Carta Attiva Jump” veniva chiaramente indicato nella proposta enunciata nel prospetto del contratto di finanziamento, essendovi anche chiara indicazione del calcolo aritmetico per determinare l'ammontare della rata di rimborso (5% del credito, oltre interessi e spese di assicurazione, ovviamente in quota).
pagina 10 di 13 Né successivamente il ha dedotto o dimostrato che vi sia stata applicazione ai prelevamenti Pt_1 operati sulla ridetta linea di credito di tassi di interesse diversi e superiori rispetto a quelli che
[...] aveva indicato – nel frontespizio del contratto di finanziamento - come applicabili CP_3 nella loro massima misura. Al contrario, ha documentato, mediante Controparte_3 versamento in atti di estratti conto non specificamente contestati dal sul punto, di avere semmai Pt_1 applicato e calcolati saggi di interesse inferiori al tasso indicato.
Dunque appare infondata la doglianza di indeterminatezza, come del resto ha ritenuto, sul punto, altra recentissima pronuncia del Tribunale di Milano (23/09/2024, n. 8204 in www.deiure.it) che si è posta sulla scia delle già numerose precedenti (la sottolineatura nella parte di interesse è del redattore):
“Dall'esame del documento contrattuale prodotto da entrambe le parti si evince che la linea di credito era disciplinata dalle seguenti condizioni: concessione di un fido per un massimo di Euro 2.600,00, rata di rimborso minimo mensile pari al 5% del fido;
pattuizione degli interessi nella misura dell'1,40% mensile (TAN - 17,80% / TAEG - 19,33%) e delle ulteriori spese;
eventuale adesione all'assicurazione. Vi era poi un rinvio alle ulteriori previsioni volte a disciplinare il rapporto contenute nelle condizioni generali del contratto, riportate sulla seconda pagina del documento.
Va inoltre evidenziato come il signor (…omissis…) abbia pacificamente sottoscritto il citato documento contrattuale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alle indicate condizioni economiche e dichiarando di aver preso visione delle condizioni di contratto e di aver ritirato una copia dello stesso.
Vi è dunque una discrasia tra le condizioni di contratto appena indicate e quelle riportate nel documento di sintesi, oggetto della contestazione di indeterminatezza da parte del ricorrente.
Tale contrasto, tuttavia, non comporta l'invalidità del contratto, atteso che il documento di sintesi svolge una funzione informativa, con la conseguenza che, in caso di contrasto con le condizioni particolari, in ordine alle quali si è registrato lo scambio dei consensi delle parti e quindi si è formato
l'accordo rilevante ai sensi degli artt. 1321 e 1325 c.c., saranno inevitabilmente queste ultime a prevalere.
pagina 11 di 13 In questa prospettiva si è espressa anche la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il documento di sintesi “assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso” (Cass., ordinanza 22 maggio 2023 n. 14000), con la conseguenza che anche l'eventuale inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non incide sulla validità del negozio. In altre parole, posto che il documento di sintesi assolve ad una funzione meramente informativa, non rientra nel contenuto strutturale del contratto e, quindi, non costituisce uno dei requisiti indicati nell'art. 1325 c.c., con la conseguenza che l'eventuale erronea indicazione nel documento di sintesi delle condizioni contrattuali o, addirittura, la sua mancata consegna non incidono sulla validità del contratto”.
Ogni altra domanda o argomentazione appare assorbita, e pertanto, l'appello deve essere accolto con condanna del alla restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado Pt_1 ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo, sulla scorta del valore di causa, da ritenersi indeterminabile non elevato, ed in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta, con riferimento ai parametri medi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di avverso la Controparte_3 sentenza del Tribunale di Milano n. 6288/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- respinge l'appello proposto da , ed in accoglimento dell'appello incidentale Parte_1 proposto da ed in riforma della sentenza impugnata, respinge ogni domanda Controparte_3 avanzata da nei confronti di condannandolo a Parte_1 Controparte_3 restituzione, a favore della stessa, degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che Parte_1 liquida quanto al primo grado in complessivi € 3.397,00 per compensi, e quanto al secondo grado, in complessivi € 3.966,00 per compensi, in entrambi i casi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio, a carico di del Parte_1 contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D. P. R. n. 115/2002 e successive m.i. pagina 12 di 13 Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il presidente estensore
- Alessandra Arceri -
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