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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1444/2024, trattenuta in decisione in data 3 febbraio 2025, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Calabrese; ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 C.F._3 dall'avv. Giuseppina Cennamo resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.09.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Campobasso per vedersi pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in ET (VV) in data CP_1 C.F._2
4.10.2009, trascritto nel re i del medesimo Comune, anno 2009, parte II serie A n. 45, alle seguenti condizioni:
- affidamento della figlia minore (nata il [...]) ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso di lui in AT (CB) alla c.da Lammerti snc;
- diritto di visita della madre disciplinato con le stesse modalità di cui alla sentenza di separazione, con obbligo di comunicare ogni eventuale modifica degli orari e dei giorni di visita, tranne in casi eccezionali, entro e non oltre i due giorni antecedenti a quello previsto;
1 N. R.G. 1444/2024
- obbligo in capo a lui di provvedere interamente al mantenimento della figlia, sia con riferimento alle spese ordinarie che con riferimento a quelle straordinarie;
- nessun contributo da parte sua al mantenimento della moglie.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di Controparte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando tutte le altre richieste e chiedendo di:
- collocare la figlia minore presso di lei;
- disciplinare il suo diritto di visita come segue: il lunedì e il venerdì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore 21,00; nei weekend dal venerdì alle ore 16,00 alla domenica alle ore 21,00, con impegno per il padre di condurre la figlia da lei, e per lei di riaccompagnarla dal padre;
- confermare il mantenimento per lei per una somma pari ad € 343,00;
- prevedere che l'A.U.U. sia percepito al 50% dalle parti, come per legge;
- prevedere che le spese straordinarie per la minore siano suddivise al 50% tra le parti;
- autorizzare il rilascio del passaporto per la minore . Persona_1
Alla prima udienza del 13.01.2025 lo scrivente giudice relatore ha provveduto a sentire le parti e ne ha tentato la conciliazione.
Nel corso dell'udienza ha proposto alla controparte le seguenti Parte_1 condizioni: versamento di euro 200,00 a titolo di mantenimento in suo favore per la durata di sei mesi dalla data di eventuale sottoscrizione dell'accordo; accollo totale da parte sua delle spese per il mantenimento della minore (sia ordinarie che straordinarie) sin da subito;
collocazione della minore presso di lui;
affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori;
diritto di visita della madre da esercitarsi per tre weekend consecutivi, dal sabato alle 13:00 alla domenica alle 20:00, oltre che per due giorni infrasettimanali a discrezione della madre, o in base alle disponibilità della minore;
assegno unico al 50% tra i genitori.
All'esito dell'ampia discussione intervenuta in udienza lo scrivente giudice relatore ha fissato una nuova udienza per il 3.02.2025, per la verifica circa l'eventuale raggiungimento di un accordo tra le parti.
All'udienza del 3.02.2025, considerato il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti e l'assenza di richieste istruttorie, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- riportandosi, via principale, alle conclusioni di cui all'atto Parte_1 introduttivo, ed in via subordinata a quelle di cui alla proposta transattiva formulata all'udienza del 13.01.2025;
- riportandosi alle richieste di cui alla propria memoria. Controparte_2
Lo scrivente giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 5.02.2025.
***
2 N. R.G. 1444/2024
I. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 3.12.2019;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda divorzile merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 898/1970 e ss.mm., successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
II. Parte resistente ha chiesto prevedersi un contributo al mantenimento per lei, da porsi a carico della controparte, pari ad € 343,00 (ossia all'importo già stabilito a titolo di assegno di mantenimento in sede di separazione, come rivalutato secondo gli indici ISTAT).
Il ricorrente si è opposto all'istanza, asserendo: il sopravvenuto ampliamento degli impegni lavorativi della resistente (e di conseguenza delle sue entrate economiche); il conseguimento da parte della predetta, nell'anno 2023, del certificato di “Guida Turistica Italiana”; la nuova relazione sentimentale della resistente, ormai stabile;
la circostanza per cui ella avrebbe un tenore di vita ormai molto alto, come evincibile dai suoi numerosi viaggi e dall'iscrizione ad un corso universitario. Ha sottolineato altresì la breve durata del rapporto coniugale e la circostanza per cui la resistente non avrebbe dato riscontro alle numerose proposte lavorative che lui le avrebbe inviato dopo la separazione.
Ciò posto, occorre premettere che la domanda della deve essere CP_2 correttamente qualificata come domanda di assegno divorzile, istituto differente rispetto a quello del mantenimento, previsto per la separazione tra i coniugi dall'art. 156 c.c.
Alla luce degli approdi interpretativi indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 18287 del 11.07.2018, occorre poi rilevare che l'obbligo per un coniuge di somministrare un assegno periodico all'altro coniuge ha una funzione sia assistenziale che perequativa-compensativa, in ossequio ai principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità, che permeano la relazione matrimoniale e che non vengono del tutto sacrificati al momento della cessazione del vincolo.
I parametri cui ancorare l'indagine sulla adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente debbono essere individuati nell'ambito degli stessi criteri espressamente indicati dalla disposizione normativa di cui all'art. 5, comma VI, legge 898/1970.
3 N. R.G. 1444/2024
In particolare, il fondamento della valutazione di adeguatezza deve essere rappresentato dall'attualità della situazione economico-patrimoniale del richiedente e dalla sua idoneità a generare uno squilibrio rispetto alla corrispondente situazione dell'altro coniuge, indagando anche le cause di detta situazione economica e di detto squilibrio, verificandone in particolare la riconducibilità alle determinazioni comuni dei coniugi ed ai ruoli endo-familiari, secondo gli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale, così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma VI, cit.
Ancora, il giudizio di adeguatezza dei mezzi deve avere anche un contenuto prognostico, riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso: pertanto, il riconoscimento dell'assegno divorzile deve tener conto della necessità di garantire al coniuge economicamente più debole un grado di autosufficienza e di livello reddituale adeguato al contributo che egli ha fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare avendo riguardo alle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Circa la determinazione del quantum debeatur, la Corte di Cassazione ha ribadito l'importanza di un'attenta valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto, nonché delle sue condizioni personali e di salute e del contesto anche economico nel quale egli opera (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
In sostanza, dunque, come confermato dalla giurisprudenza più recente, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
Ciò posto, reputa il Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti giustificanti il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Deve a tal proposito essere valorizzata l'incolpevole situazione di inadeguatezza economica in cui la predetta è venuta a trovarsi, nonché il contributo che ella ha sinora fornito alla formazione del patrimonio familiare, occupandosi della figlia e sacrificando le sue aspettative professionali ed economiche.
cittadina polacca, ha fondato la sua domanda su una Controparte_2 situazione personale ed economica di palese difficoltà, rappresentando che dopo il matrimonio ed il trasferimento in Molise ella non ha più potuto svolgere il lavoro che svolgeva in precedenza in Polonia, presso un tour operator.
Ha aggiunto di essersi iscritta al corso di laurea Magistrale in Archeologia, Beni culturali e Turismo, e di non aver potuto conseguire la laurea (nonostante il superamento di diversi esami) per mancanza di disponibilità economiche proprie e rifiuto del coniuge nel sostenerla, pagando le tasse universitarie.
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Ha precisato di essersi poi dedicata all'accudimento della figlia, in un primo momento collocata presso di lei in sede di separazione, con conseguente impossibilità di svolgere una attività lavorativa, e di aver trovato finalmente, nel 2018, un lavoro in Sardegna con contratto a tempo indeterminato, al quale tuttavia ha dovuto rinunciare in ragione dell'affido condiviso della bambina e della mancata autorizzazione del padre al trasferimento della figlia.
Ha precisato di svolgere piccoli lavori occasionali come guida turistica nella lingua polacca, fuori regione, di riuscire a stento a pagare il canone di locazione della casa e le utenze, di fruire dell'aiuto economico di sua madre e di sua sorella, di non essere iscritta all'Albo delle guide turistiche ma di essere solo abilitata, e di dover ancora svolgere i prescritti sei mesi di tirocinio.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti si rileva che la ha percepito, nel CP_2
2023, un reddito complessivo pari ad euro 3.840,00 (esclusivamente a titolo di assegno del coniuge), mentre relativamente all'anno 2024 il reddito complessivo risulta essere pari ad euro 8.400,00 (di cui euro 3.600,00 a titolo di assegno del coniuge ed euro 4.800,00 da attività di lavoro autonomo).
Scomputando dunque dai redditi di cui trattasi quanto percepito a titolo di assegno dal coniuge, ne risulta per il 2023 una somma pari a zero, e per il 2024 una somma pari ad euro 400,00 mensili, chiaramente insufficiente a garantire le primarie esigenze di vita.
Il ricorrente, maresciallo della Guardia di Finanza, gode invece di un reddito mensile fisso da lavoro subordinato, pari per il 2022 ad euro 38.285,00 e per il 2023 ad euro 39.286,00. Al netto delle imposte, egli ha dunque mensilmente a disposizione uno stipendio superiore ad euro 2.000,00.
Sussiste evidentemente un significativo squilibrio relativo alla situazione economica delle parti, ragion per cui ricorre di certo la componente assistenziale dell'assegno divorzile, non disponendo la resistente di mezzi adeguati e non essendo obiettivamente agevole per la stessa procurarseli.
Occorre a tal proposito valorizzare la circostanza per cui la è straniera, CP_2
e che ella ha ragionevolmente incontrato ed incontra maggiori difficoltà nell'inserimento lavorativo in Italia, in considerazione anche della difficile spendibilità della sua professionalità lavorativa, acquisita nel settore turistico, in una Regione come il Molise, a più limitata vocazione turistica rispetto ad altre.
Si consideri anche che ella è priva, qui in Italia, della sua originaria rete familiare e sociale, che normalmente svolge una funzione di tutela relazionale ed economico- assistenziale rilevantissima.
Completamente sfornite di prova sono poi rimaste le affermazioni di parte ricorrente in merito all'asserito tenore di vita della predetta, da lui definito “ormai molto alto”, nonchè in merito alla nuova relazione sentimentale di lei – in disparte ogni considerazione relativa alla mancata allegazione di una stabile coabitazione tra la ed il nuovo compagno. Si osserva sul punto che è incontestato tra le CP_2 Parte parti che la resistente abita a RA CO (CB), e che è lo stesso ad affermare che il nuovo compagno della è un Ufficiale dell'esercito, che CP_2 invece lavora presso la caserma di Viterbo.
Quanto alla componente compensativo-perequativa dell'assegno divorzile occorre osservare che le deduzioni della resistente circa le aspettative professionali e
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reddituali concretamente sacrificate, sopra richiamate, non sono state da lei rigorosamente provate, e che tuttavia non è stata contestata dal ricorrente la circostanza per cui ella si sarebbe dedicata alla casa ed alla cura della figlia (quantomeno quando quest'ultima era molto piccola e nel primo periodo della fase di separazione, quando la minore era collocata presso di lei, come desumibile anche dalla sentenza di separazione), fornendo dunque un rilevante contributo nella realizzazione della vita familiare, e sacrificando di conseguenza le sue aspettative professionali ed economiche.
Occorre tuttavia valorizzare la breve durata del rapporto coniugale (tra il matrimonio e l'iscrizione a ruolo del ricorso per separazione sono decorsi solo sei anni), nonché la circostanza per cui la resistente ha solo 44 anni, ed ha dunque di certo ancora la possibilità di trovare occasioni lavorative migliori.
Sul punto in effetti risulta dagli atti, ed in particolare dai numerosi scambi di mail tra le parti, che la resistente stia in concreto tentando di cogliere ogni occasione di lavoro che le si presenta.
E' in atti altresì un certificato dal quale risulta che, nel 2023, ella ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, conseguito negli Stati Uniti, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica in Italia nelle lingue italiano/polacco/inglese, sebbene previo superamento di una misura compensativa, organizzata dalla Regione Lazio, che potrà consistere, a scelta dell'interessata, in una prova orale o in alternativa in un tirocinio di sei mesi.
Tenuto conto di tali circostanze, e considerato anche che il principio solidaristico che sostiene la materia conosce margini applicativi più ristretti rispetto alla fase della separazione, in cui è ancora esistente il vincolo matrimoniale, appare equo ridurre significativamente il contributo rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, indicando in euro 200,00 mensili l'entità dell'assegno divorzile da porre a carico di , rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Parte_1
Non può trovare accoglimento la richiesta, avanzata dal ricorrente all'udienza del 13.01.2025, di versare in favore della resistente la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento per la durata di soli sei mesi.
Si osserva sul punto, in primo luogo, che la legge non contempla tale opzione: l'art. 5 comma VIII della legge 898/1970 prevede infatti, come alternativa alle somministrazioni periodiche, solo la possibilità di corresponsione dell'assegno in unica soluzione (con conseguente preclusione rispetto ad ogni successiva domanda di contributo economico), ove ritenuta equa dal Tribunale e solo su accordo delle parti.
Ebbene, se anche si volesse applicare analogicamente al caso di specie il citato art. 5 comma VIII della legge 898/1970 (in quanto di fatto il ricorrente ha proposto di versare, in favore della controparte, ratealmente, una somma predeterminata di euro 1.200,00, e dunque ha sostanzialmente proposto la corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione), la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento, in quanto la controparte si è opposta, e dunque manca il prescritto requisito dell'accordo tra le parti.
Si osserva poi che tale soluzione sarebbe comunque inammissibile, in quanto non equa, per contrasto con la finalità dell'istituto dell'assegno divorzile, che mira a fornire il necessario supporto economico all'ex coniuge quando lo stesso non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive. 6 N. R.G. 1444/2024
Ebbene, tale finalità risulterebbe frustrata dall'apposizione di un termine finale, allo spirare del quale l'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile dovrebbe venire meno, a prescindere da ogni valutazione circa l'effettivo mutamento delle circostanze.
Appare tuttavia opportuno precisare, sul punto, che la natura dell'assegno divorzile (sebbene prevalentemente assistenziale e dettata dalla c.d. solidarietà postconiugale) non lo trasforma di certo in un vitalizio: esso potrà infatti essere rivisto, ex art. 473 bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi, anche alla luce di eventuali modifiche della situazione economica delle parti.
Sul punto si richiama anche la costante giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza n. 262/2020 pubbl. il 11/06/2020).
III. Con riferimento ai provvedimenti da assumere nei confronti della figlia minore
, di anni 14, deve essere confermato il regime già previsto in sede di Persona_1 separazione, in difetto di ragioni ostative ed onde preservare la stabilità delle abitudini della minore, evitando stravolgimenti che non sarebbero funzionali rispetto alle sue attuali esigenze.
La minore continuerà dunque ad essere affidata ad entrambi i genitori e ad essere collocata presso l'abitazione del padre, sita in AT (CB) alla c.da Lammerti snc.
Quanto al diritto di visita della madre, il Collegio ritiene invece opportuno recepire la proposta formulata dal ricorrente all'udienza del 13.01.2025, sulla quale anche la resistente ha concordato, e dunque modificare il calendario di visita rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, secondo le indicazioni che seguono.
La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle ore 16,00 alle ore 21,00 per due pomeriggi infrasettimanali, individuati nel lunedì e nel venerdì, nonché per tre weekend consecutivi, dal sabato alle ore 13:00 alla domenica alle ore 20:00. Per il resto restano in vigore le previsioni di cui alla sentenza di separazione, alla quale si rinvia.
Il padre dovrà occuparsi o di accompagnare la minore dalla madre o, in alternativa, di andare a riprenderla a casa della madre. Allo stesso modo la madre si occuperà
o di prelevare la minore presso la casa del padre o, in alternativa, di riaccompagnarla.
Come richiesto dal ricorrente, la madre comunicherà al padre ogni eventuale modifica degli orari e dei giorni di visita, tranne in casi eccezionali, entro e non oltre i due giorni antecedenti a quello previsto.
IV. Non luogo a provvedere sull'istanza, formulata dalla resistente, relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto per la figlia , atteso il rifiuto Per_1 del consenso da parte del padre.
Si osserva infatti che per ottenere il rilascio del passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso dell'altro genitore, e che se esso manca occorre rivolgersi al Giudice tutelare (ex art. 3 della l. 21 novembre 1967, n. 1185).
V. Con riferimento alle questioni patrimoniali, il Collegio osserva quanto segue.
Il dovere di mantenere i figli deve essere interpretato come espressione del più generale dovere di cura, che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole, ed è previsto, unitamente al dovere di istruire, educare ed assistere moralmente la prole, dall'art. 147 c.c.
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Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c., che nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ciò posto, come da concorde richiesta delle parti, le spese ordinarie relative al mantenimento della figlia devono essere integralmente poste a carico del padre, attesa la forte sproporzione reddituale tra i due genitori.
La madre continuerà tuttavia a fornire il suo contributo materiale in relazione alle spese straordinarie, e sarà tenuta a contribuire alle stesse in misura pari al 50%, come da lei richiesto e come del resto già previsto in sede di separazione, con classificazione delle spese stesse secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano (Linee guida spese straordinarie del Tribunale di Milano datate 14.11.2017).
L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà corrisposto, come per legge e su concorde richiesta delle parti, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale: di conseguenza esso spetterà per il 50% alla madre e per l'altro 50% al padre.
VI. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle seguenti circostanze: non vi è contestazione tra le parti circa la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno sostanzialmente concordato in merito ai provvedimenti da assumere relativamente alla figlia minore;
la domanda di assegno divorzile è stata accolta in misura inferiore rispetto a quanto richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ET (VV) in data 4.10.2009, tra e , Parte_1 Controparte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009, parte II serie A n. 45;
- ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...] un assegno divorzile mensile quantificato in euro Controparte_2
200,00, salva rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
- DISPONE che la figlia minore resti affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, sita in AT (CB) alla c.da Lammerti snc;
- DISPONE che la madre potrà e dovrà incontrare la minore secondo il calendario di visita meglio specificato in motivazione;
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- DISPONE che le spese ordinarie per il mantenimento della minore Per_1 siano a carico del padre, e che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, con classificazione delle stesse secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano (Linee guida spese straordinarie del Tribunale di Milano datate 14.11.2017);
- DISPONE che l'assegno unico e universale per i figli a carico sia corrisposto per il 50% alla madre e per l'altro 50% al padre;
- NON LUOGO A PROVVEDERE sulla domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto in favore della minore;
- DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 1.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1444/2024, trattenuta in decisione in data 3 febbraio 2025, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Calabrese; ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 C.F._3 dall'avv. Giuseppina Cennamo resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.09.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Campobasso per vedersi pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in ET (VV) in data CP_1 C.F._2
4.10.2009, trascritto nel re i del medesimo Comune, anno 2009, parte II serie A n. 45, alle seguenti condizioni:
- affidamento della figlia minore (nata il [...]) ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso di lui in AT (CB) alla c.da Lammerti snc;
- diritto di visita della madre disciplinato con le stesse modalità di cui alla sentenza di separazione, con obbligo di comunicare ogni eventuale modifica degli orari e dei giorni di visita, tranne in casi eccezionali, entro e non oltre i due giorni antecedenti a quello previsto;
1 N. R.G. 1444/2024
- obbligo in capo a lui di provvedere interamente al mantenimento della figlia, sia con riferimento alle spese ordinarie che con riferimento a quelle straordinarie;
- nessun contributo da parte sua al mantenimento della moglie.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di Controparte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando tutte le altre richieste e chiedendo di:
- collocare la figlia minore presso di lei;
- disciplinare il suo diritto di visita come segue: il lunedì e il venerdì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore 21,00; nei weekend dal venerdì alle ore 16,00 alla domenica alle ore 21,00, con impegno per il padre di condurre la figlia da lei, e per lei di riaccompagnarla dal padre;
- confermare il mantenimento per lei per una somma pari ad € 343,00;
- prevedere che l'A.U.U. sia percepito al 50% dalle parti, come per legge;
- prevedere che le spese straordinarie per la minore siano suddivise al 50% tra le parti;
- autorizzare il rilascio del passaporto per la minore . Persona_1
Alla prima udienza del 13.01.2025 lo scrivente giudice relatore ha provveduto a sentire le parti e ne ha tentato la conciliazione.
Nel corso dell'udienza ha proposto alla controparte le seguenti Parte_1 condizioni: versamento di euro 200,00 a titolo di mantenimento in suo favore per la durata di sei mesi dalla data di eventuale sottoscrizione dell'accordo; accollo totale da parte sua delle spese per il mantenimento della minore (sia ordinarie che straordinarie) sin da subito;
collocazione della minore presso di lui;
affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori;
diritto di visita della madre da esercitarsi per tre weekend consecutivi, dal sabato alle 13:00 alla domenica alle 20:00, oltre che per due giorni infrasettimanali a discrezione della madre, o in base alle disponibilità della minore;
assegno unico al 50% tra i genitori.
All'esito dell'ampia discussione intervenuta in udienza lo scrivente giudice relatore ha fissato una nuova udienza per il 3.02.2025, per la verifica circa l'eventuale raggiungimento di un accordo tra le parti.
All'udienza del 3.02.2025, considerato il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti e l'assenza di richieste istruttorie, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- riportandosi, via principale, alle conclusioni di cui all'atto Parte_1 introduttivo, ed in via subordinata a quelle di cui alla proposta transattiva formulata all'udienza del 13.01.2025;
- riportandosi alle richieste di cui alla propria memoria. Controparte_2
Lo scrivente giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 5.02.2025.
***
2 N. R.G. 1444/2024
I. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 3.12.2019;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda divorzile merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 898/1970 e ss.mm., successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
II. Parte resistente ha chiesto prevedersi un contributo al mantenimento per lei, da porsi a carico della controparte, pari ad € 343,00 (ossia all'importo già stabilito a titolo di assegno di mantenimento in sede di separazione, come rivalutato secondo gli indici ISTAT).
Il ricorrente si è opposto all'istanza, asserendo: il sopravvenuto ampliamento degli impegni lavorativi della resistente (e di conseguenza delle sue entrate economiche); il conseguimento da parte della predetta, nell'anno 2023, del certificato di “Guida Turistica Italiana”; la nuova relazione sentimentale della resistente, ormai stabile;
la circostanza per cui ella avrebbe un tenore di vita ormai molto alto, come evincibile dai suoi numerosi viaggi e dall'iscrizione ad un corso universitario. Ha sottolineato altresì la breve durata del rapporto coniugale e la circostanza per cui la resistente non avrebbe dato riscontro alle numerose proposte lavorative che lui le avrebbe inviato dopo la separazione.
Ciò posto, occorre premettere che la domanda della deve essere CP_2 correttamente qualificata come domanda di assegno divorzile, istituto differente rispetto a quello del mantenimento, previsto per la separazione tra i coniugi dall'art. 156 c.c.
Alla luce degli approdi interpretativi indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 18287 del 11.07.2018, occorre poi rilevare che l'obbligo per un coniuge di somministrare un assegno periodico all'altro coniuge ha una funzione sia assistenziale che perequativa-compensativa, in ossequio ai principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità, che permeano la relazione matrimoniale e che non vengono del tutto sacrificati al momento della cessazione del vincolo.
I parametri cui ancorare l'indagine sulla adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente debbono essere individuati nell'ambito degli stessi criteri espressamente indicati dalla disposizione normativa di cui all'art. 5, comma VI, legge 898/1970.
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In particolare, il fondamento della valutazione di adeguatezza deve essere rappresentato dall'attualità della situazione economico-patrimoniale del richiedente e dalla sua idoneità a generare uno squilibrio rispetto alla corrispondente situazione dell'altro coniuge, indagando anche le cause di detta situazione economica e di detto squilibrio, verificandone in particolare la riconducibilità alle determinazioni comuni dei coniugi ed ai ruoli endo-familiari, secondo gli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale, così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma VI, cit.
Ancora, il giudizio di adeguatezza dei mezzi deve avere anche un contenuto prognostico, riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso: pertanto, il riconoscimento dell'assegno divorzile deve tener conto della necessità di garantire al coniuge economicamente più debole un grado di autosufficienza e di livello reddituale adeguato al contributo che egli ha fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare avendo riguardo alle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Circa la determinazione del quantum debeatur, la Corte di Cassazione ha ribadito l'importanza di un'attenta valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto, nonché delle sue condizioni personali e di salute e del contesto anche economico nel quale egli opera (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
In sostanza, dunque, come confermato dalla giurisprudenza più recente, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
Ciò posto, reputa il Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti giustificanti il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Deve a tal proposito essere valorizzata l'incolpevole situazione di inadeguatezza economica in cui la predetta è venuta a trovarsi, nonché il contributo che ella ha sinora fornito alla formazione del patrimonio familiare, occupandosi della figlia e sacrificando le sue aspettative professionali ed economiche.
cittadina polacca, ha fondato la sua domanda su una Controparte_2 situazione personale ed economica di palese difficoltà, rappresentando che dopo il matrimonio ed il trasferimento in Molise ella non ha più potuto svolgere il lavoro che svolgeva in precedenza in Polonia, presso un tour operator.
Ha aggiunto di essersi iscritta al corso di laurea Magistrale in Archeologia, Beni culturali e Turismo, e di non aver potuto conseguire la laurea (nonostante il superamento di diversi esami) per mancanza di disponibilità economiche proprie e rifiuto del coniuge nel sostenerla, pagando le tasse universitarie.
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Ha precisato di essersi poi dedicata all'accudimento della figlia, in un primo momento collocata presso di lei in sede di separazione, con conseguente impossibilità di svolgere una attività lavorativa, e di aver trovato finalmente, nel 2018, un lavoro in Sardegna con contratto a tempo indeterminato, al quale tuttavia ha dovuto rinunciare in ragione dell'affido condiviso della bambina e della mancata autorizzazione del padre al trasferimento della figlia.
Ha precisato di svolgere piccoli lavori occasionali come guida turistica nella lingua polacca, fuori regione, di riuscire a stento a pagare il canone di locazione della casa e le utenze, di fruire dell'aiuto economico di sua madre e di sua sorella, di non essere iscritta all'Albo delle guide turistiche ma di essere solo abilitata, e di dover ancora svolgere i prescritti sei mesi di tirocinio.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti si rileva che la ha percepito, nel CP_2
2023, un reddito complessivo pari ad euro 3.840,00 (esclusivamente a titolo di assegno del coniuge), mentre relativamente all'anno 2024 il reddito complessivo risulta essere pari ad euro 8.400,00 (di cui euro 3.600,00 a titolo di assegno del coniuge ed euro 4.800,00 da attività di lavoro autonomo).
Scomputando dunque dai redditi di cui trattasi quanto percepito a titolo di assegno dal coniuge, ne risulta per il 2023 una somma pari a zero, e per il 2024 una somma pari ad euro 400,00 mensili, chiaramente insufficiente a garantire le primarie esigenze di vita.
Il ricorrente, maresciallo della Guardia di Finanza, gode invece di un reddito mensile fisso da lavoro subordinato, pari per il 2022 ad euro 38.285,00 e per il 2023 ad euro 39.286,00. Al netto delle imposte, egli ha dunque mensilmente a disposizione uno stipendio superiore ad euro 2.000,00.
Sussiste evidentemente un significativo squilibrio relativo alla situazione economica delle parti, ragion per cui ricorre di certo la componente assistenziale dell'assegno divorzile, non disponendo la resistente di mezzi adeguati e non essendo obiettivamente agevole per la stessa procurarseli.
Occorre a tal proposito valorizzare la circostanza per cui la è straniera, CP_2
e che ella ha ragionevolmente incontrato ed incontra maggiori difficoltà nell'inserimento lavorativo in Italia, in considerazione anche della difficile spendibilità della sua professionalità lavorativa, acquisita nel settore turistico, in una Regione come il Molise, a più limitata vocazione turistica rispetto ad altre.
Si consideri anche che ella è priva, qui in Italia, della sua originaria rete familiare e sociale, che normalmente svolge una funzione di tutela relazionale ed economico- assistenziale rilevantissima.
Completamente sfornite di prova sono poi rimaste le affermazioni di parte ricorrente in merito all'asserito tenore di vita della predetta, da lui definito “ormai molto alto”, nonchè in merito alla nuova relazione sentimentale di lei – in disparte ogni considerazione relativa alla mancata allegazione di una stabile coabitazione tra la ed il nuovo compagno. Si osserva sul punto che è incontestato tra le CP_2 Parte parti che la resistente abita a RA CO (CB), e che è lo stesso ad affermare che il nuovo compagno della è un Ufficiale dell'esercito, che CP_2 invece lavora presso la caserma di Viterbo.
Quanto alla componente compensativo-perequativa dell'assegno divorzile occorre osservare che le deduzioni della resistente circa le aspettative professionali e
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reddituali concretamente sacrificate, sopra richiamate, non sono state da lei rigorosamente provate, e che tuttavia non è stata contestata dal ricorrente la circostanza per cui ella si sarebbe dedicata alla casa ed alla cura della figlia (quantomeno quando quest'ultima era molto piccola e nel primo periodo della fase di separazione, quando la minore era collocata presso di lei, come desumibile anche dalla sentenza di separazione), fornendo dunque un rilevante contributo nella realizzazione della vita familiare, e sacrificando di conseguenza le sue aspettative professionali ed economiche.
Occorre tuttavia valorizzare la breve durata del rapporto coniugale (tra il matrimonio e l'iscrizione a ruolo del ricorso per separazione sono decorsi solo sei anni), nonché la circostanza per cui la resistente ha solo 44 anni, ed ha dunque di certo ancora la possibilità di trovare occasioni lavorative migliori.
Sul punto in effetti risulta dagli atti, ed in particolare dai numerosi scambi di mail tra le parti, che la resistente stia in concreto tentando di cogliere ogni occasione di lavoro che le si presenta.
E' in atti altresì un certificato dal quale risulta che, nel 2023, ella ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, conseguito negli Stati Uniti, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica in Italia nelle lingue italiano/polacco/inglese, sebbene previo superamento di una misura compensativa, organizzata dalla Regione Lazio, che potrà consistere, a scelta dell'interessata, in una prova orale o in alternativa in un tirocinio di sei mesi.
Tenuto conto di tali circostanze, e considerato anche che il principio solidaristico che sostiene la materia conosce margini applicativi più ristretti rispetto alla fase della separazione, in cui è ancora esistente il vincolo matrimoniale, appare equo ridurre significativamente il contributo rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, indicando in euro 200,00 mensili l'entità dell'assegno divorzile da porre a carico di , rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Parte_1
Non può trovare accoglimento la richiesta, avanzata dal ricorrente all'udienza del 13.01.2025, di versare in favore della resistente la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento per la durata di soli sei mesi.
Si osserva sul punto, in primo luogo, che la legge non contempla tale opzione: l'art. 5 comma VIII della legge 898/1970 prevede infatti, come alternativa alle somministrazioni periodiche, solo la possibilità di corresponsione dell'assegno in unica soluzione (con conseguente preclusione rispetto ad ogni successiva domanda di contributo economico), ove ritenuta equa dal Tribunale e solo su accordo delle parti.
Ebbene, se anche si volesse applicare analogicamente al caso di specie il citato art. 5 comma VIII della legge 898/1970 (in quanto di fatto il ricorrente ha proposto di versare, in favore della controparte, ratealmente, una somma predeterminata di euro 1.200,00, e dunque ha sostanzialmente proposto la corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione), la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento, in quanto la controparte si è opposta, e dunque manca il prescritto requisito dell'accordo tra le parti.
Si osserva poi che tale soluzione sarebbe comunque inammissibile, in quanto non equa, per contrasto con la finalità dell'istituto dell'assegno divorzile, che mira a fornire il necessario supporto economico all'ex coniuge quando lo stesso non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive. 6 N. R.G. 1444/2024
Ebbene, tale finalità risulterebbe frustrata dall'apposizione di un termine finale, allo spirare del quale l'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile dovrebbe venire meno, a prescindere da ogni valutazione circa l'effettivo mutamento delle circostanze.
Appare tuttavia opportuno precisare, sul punto, che la natura dell'assegno divorzile (sebbene prevalentemente assistenziale e dettata dalla c.d. solidarietà postconiugale) non lo trasforma di certo in un vitalizio: esso potrà infatti essere rivisto, ex art. 473 bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi, anche alla luce di eventuali modifiche della situazione economica delle parti.
Sul punto si richiama anche la costante giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza n. 262/2020 pubbl. il 11/06/2020).
III. Con riferimento ai provvedimenti da assumere nei confronti della figlia minore
, di anni 14, deve essere confermato il regime già previsto in sede di Persona_1 separazione, in difetto di ragioni ostative ed onde preservare la stabilità delle abitudini della minore, evitando stravolgimenti che non sarebbero funzionali rispetto alle sue attuali esigenze.
La minore continuerà dunque ad essere affidata ad entrambi i genitori e ad essere collocata presso l'abitazione del padre, sita in AT (CB) alla c.da Lammerti snc.
Quanto al diritto di visita della madre, il Collegio ritiene invece opportuno recepire la proposta formulata dal ricorrente all'udienza del 13.01.2025, sulla quale anche la resistente ha concordato, e dunque modificare il calendario di visita rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, secondo le indicazioni che seguono.
La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle ore 16,00 alle ore 21,00 per due pomeriggi infrasettimanali, individuati nel lunedì e nel venerdì, nonché per tre weekend consecutivi, dal sabato alle ore 13:00 alla domenica alle ore 20:00. Per il resto restano in vigore le previsioni di cui alla sentenza di separazione, alla quale si rinvia.
Il padre dovrà occuparsi o di accompagnare la minore dalla madre o, in alternativa, di andare a riprenderla a casa della madre. Allo stesso modo la madre si occuperà
o di prelevare la minore presso la casa del padre o, in alternativa, di riaccompagnarla.
Come richiesto dal ricorrente, la madre comunicherà al padre ogni eventuale modifica degli orari e dei giorni di visita, tranne in casi eccezionali, entro e non oltre i due giorni antecedenti a quello previsto.
IV. Non luogo a provvedere sull'istanza, formulata dalla resistente, relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto per la figlia , atteso il rifiuto Per_1 del consenso da parte del padre.
Si osserva infatti che per ottenere il rilascio del passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso dell'altro genitore, e che se esso manca occorre rivolgersi al Giudice tutelare (ex art. 3 della l. 21 novembre 1967, n. 1185).
V. Con riferimento alle questioni patrimoniali, il Collegio osserva quanto segue.
Il dovere di mantenere i figli deve essere interpretato come espressione del più generale dovere di cura, che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole, ed è previsto, unitamente al dovere di istruire, educare ed assistere moralmente la prole, dall'art. 147 c.c.
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Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c., che nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ciò posto, come da concorde richiesta delle parti, le spese ordinarie relative al mantenimento della figlia devono essere integralmente poste a carico del padre, attesa la forte sproporzione reddituale tra i due genitori.
La madre continuerà tuttavia a fornire il suo contributo materiale in relazione alle spese straordinarie, e sarà tenuta a contribuire alle stesse in misura pari al 50%, come da lei richiesto e come del resto già previsto in sede di separazione, con classificazione delle spese stesse secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano (Linee guida spese straordinarie del Tribunale di Milano datate 14.11.2017).
L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà corrisposto, come per legge e su concorde richiesta delle parti, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale: di conseguenza esso spetterà per il 50% alla madre e per l'altro 50% al padre.
VI. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle seguenti circostanze: non vi è contestazione tra le parti circa la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno sostanzialmente concordato in merito ai provvedimenti da assumere relativamente alla figlia minore;
la domanda di assegno divorzile è stata accolta in misura inferiore rispetto a quanto richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ET (VV) in data 4.10.2009, tra e , Parte_1 Controparte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009, parte II serie A n. 45;
- ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...] un assegno divorzile mensile quantificato in euro Controparte_2
200,00, salva rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
- DISPONE che la figlia minore resti affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, sita in AT (CB) alla c.da Lammerti snc;
- DISPONE che la madre potrà e dovrà incontrare la minore secondo il calendario di visita meglio specificato in motivazione;
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- DISPONE che le spese ordinarie per il mantenimento della minore Per_1 siano a carico del padre, e che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, con classificazione delle stesse secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano (Linee guida spese straordinarie del Tribunale di Milano datate 14.11.2017);
- DISPONE che l'assegno unico e universale per i figli a carico sia corrisposto per il 50% alla madre e per l'altro 50% al padre;
- NON LUOGO A PROVVEDERE sulla domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto in favore della minore;
- DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 1.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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