Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5435/2024 promosso da:
( ), nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Bonci;
e
( , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bonci;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione consensuali alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto ed ognuno potrà porre la propria residenza ove vorrà.
I medesimi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio.
2) La casa coniugale di MO (AN) Via F. Coppi n. 30, di esclusiva proprietà della Sig.ra viene assegnata alla medesima, collocataria della prole, con tutti gli arredi e Parte_1 suppellettili, salvo gli effetti personali del Sig. peraltro, da egli già asportati. Controparte_1
Tutte le utenze domestiche di acqua, luce e gas e Tari, se non già intestate alla Sig.ra Parte_1 le tasse e le imposte eventualmente afferenti all'immobile coniugale saranno a carico della Sig.ra
Parte_1
- 1 -
i minori si troveranno collocati preferenzialmente presso la madre presso la casa coniugale di sua proprietà in Via F. Coppi 30 di MO (AN). Secondo quanto convenuto anche nel richiamato piano genitoriale i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative ad istruzione, educazione e salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori che avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Sotto tale profilo in previsione degli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori e del proprio luogo (Falconara Marittima) ed orario di lavoro, il Sig. potrà vedere e trattenere Controparte_1 con sé i minori a week-end alterni con la Sig.ra ato dall'uscita di scuola, Parte_1 con pernotto, e fino alla domenica alle ore 21.00 quando riaccompagnerà i figli dalla madre.
Nella settimana che precede il week-end di sua competenza il Sig. potrà vedere i figli CP_1 anche per un pomeriggio a settimana attualmente il giovedì dalle 18.00 alle ore 21.00 cena inclusa.
Nella settimana che precede il week-end di competenza della Sig.ra il Sig. Parte_1 CP_1 potrà vedere e trattenere i figli con sé dalle ore 18.00 alle ore 21.00 di due pomeriggi a settimana, di regola il lunedì ed il giovedì.
Il Sig. potrà trattenere i minori con sé per una settimana, anche frazionata, nei mesi CP_1 di Luglio e d Agosto, da concordare con la Sig.ra Parte_1
Quanto alle festività natalizie, fatta salva l'alternanza prevista, i minori si tratterranno ogni anno con la madre nel giorno 25.12 e con il padre il 31.12: il Sig. tratterrà anche i minori CP_1 per il compleanno del figlio il giorno 26 in alterna madre, mentre i figli Per_2 trascorreranno il giorno di Pasqua con pernotto sino al lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre e con il padre.
In ogni caso le modalità di visione dei minori di cui sopra possono essere modificate in caso di sopravvenute e diverse esigenze dei figli ovvero lavorative dei genitori.
4) A titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e il Sig. Per_1 Persona_2 si obbliga al versamento nelle mani della Sig.ra dell'importo di € Controparte_1 Parte_1 per ogni figlio per un totale di € 400,00 (quattro alutabili secondo l'indice Istat a pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c Monte Paschi, Filiale di MO, intestato alla Sig.ra Parte_1
L'assegno unico universale sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%: il Sig.
attualmente percettore del 100% dell'AUU, consente espressamente a che la CP_1
Sig. inoltri la domanda all'INPS per la fruizione del 50% a suo favore e si impegna ad Parte_2 esprimere tale consenso avanti gli uffici eventualmente richiedenti.
5)In relazione alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli e Per_1 Per_2
di natura medica, paramedica ad esempio fisioterapiche, psicologiche, odontoiatriche,
[...]
ovvero relative ad attività didattiche, sportive o di svago, i Sigg.ri e Parte_1 CP_1 fanno riferimento, quanto all'esemplificazione ed alla loro necessaria preventivazione o meno, al Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie del 10.7.2024, Conferenza Distrettuale riforma Cartabia in materia di famiglia, come vigente avanti il Tribunale di Ancona da intendersi qui ritrascritto ed allegato, nonché interamente recepito dalle parti (doc. 20) anche in punto alle modalità di approvazione delle dette spese e del loro rimborso.
- 2 - Dette spese competeranno ai Sigg.ri e in misura del 50% ciascuno e Parte_1 CP_1 verranno rimborsate, ove non corrisposte da ciascun genitore per la quota di spettanza, al genitore anticipatario secondo termini e modalità stabilite nel richiamato Protocollo (gg. 30 dalla presentazione della ricevuta di spese).
Le ricevute o fatture di spese dovranno essere intestate ai fini e messi a disposizione di ciascun genitore, sicché possa fruire di eventuali detrazioni entro il 31 Marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
6)Essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti, giusta attività lavorative in premessa, i medesimi dichiarano di rinunziare a qualsiasi reciproco contributo al loro mantenimento.
7)I ricorrenti dichiarano di voler dare immediata efficacia alle pattuizioni del presente ricorso con la sottoscrizione del presente atto.
8)Le spese ed i compensi del presente procedimento sono integralmente compensati tra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati ad MO (AN) il 30/05/2009, premesso che dal matrimonio sono nati i figli
(n. MO, 16/05/2011) e (n. Ancona, 26/12/2014) e che nel tempo è Per_1 Per_2 sopravvenuta una incompatibilità di carattere che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 29/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e, comunque, avuto riguardo alla loro giovane età e ai titoli in loro possesso, di rinunciare reciprocamente al mantenimento) e corrispondenti agli interessi dei due figli (in favore dei quali le parti hanno stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore nono collocatario, adeguato alle esigenze della prole e corrispondente alla condizione economica dell'onerato).
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
- 3 - Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore [la regolamentazione dei tempi di visita del padre, quale genitore non collocatario, risponde al principio di bi-genitorialità e appare rispettoso degli impegni/abitudini dei minori]; inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contatto matrimonio ad MO (AN) il 30/05/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 21, parte 2, serie A dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -