Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4660/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. DE PASQUALE SABRINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via Emilia n. 101;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 10/11/2001, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano alla
Parte II, Serie A, n. 86, dell'anno 2001, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Voghera (PV), Strada Santa Maria Bianca n. 41, resterà nella disponibilità esclusiva della signora e il signor già altrove Controparte_1 Parte_1
domiciliato, trasferirà la propria residenza in altra abitazione entro il 31/01/2025;
3) i figli e , già maggiorenni, manterranno il collocamento prevalente e Per_1 Per_2
la residenza presso la casa materna e i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei pag. 1 di 5
4) i coniugi di comune accordo stabiliscono che, ritenuta l'età dei figli, il padre potrà vedere e trattenersi con i medesimi, nel corso della settimana, durante le festività e per le ferie estive, secondo i liberi accordi che tra loro interverranno nel rispetto delle prioritarie esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi;
5) il signor corrisponderà, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1 alla madre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli e , l'importo di Per_1 Per_2
€ 400,00 (€ 200,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai ed impiegati;
6) i genitori sosterranno le spese anche extra assegno nella misura del 50% a favore dei figli e , da intendersi quelle regolamentate ed individuate in base al Per_1 Per_2 protocollo n. 2323/16 stipulato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia con il
Tribunale di Pavia:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pag. 2 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
7) quanto all'immobile sito in Voghera, Strada Santa Maria Bianca n. 41, in piena proprietà, per la quota di ½ ciascuno, dei coniugi, questi concordano che, il sig. Pt_1
si impegna a trasferire a favore della moglie la propria quota
[...] Controparte_1
del 50% della piena proprietà entro il termine di tre mesi dalla intervenuta separazione;
a fronte del predetto trasferimento, la signora si obbliga sin d'ora al Controparte_1
pagamento, a favore del signor della somma di euro 10.000,00. Il suddetto Pt_1
impegno è elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
Spese ed oneri saranno esclusivamente in capo alla signora Controparte_1
La signora provvederà a comunicare al signor la data del CP_1 Parte_1
trasferimento in esecuzione del suddetto accordo davanti al Notaio che la medesima designerà. Il perfezionamento del trasferimento avverrà entro 90 giorni dalla omologazione della presente separazione. Le parti concordano che la somma di €
10.000,00 di cui sopra verrà corrisposta dalla signora al signor CP_1 Pt_1 secondo il seguente piano: € 2.000,00 entro il 30/11/2024, € 3.000,00 entro 30 giorni dalla separazione, € 2.000,00 entro il 30/06/2025 e € 3.000,00 alla sottoscrizione dell'atto di divorzio che i coniugi si impegnano a richiedere entro i termini previsti dalla vigente normativa;
8) l'autovettura Citroen C3 tg. FN168NT, resterà nella esclusiva disponibilità della signora con l'impegno del sig. ad acconsentire al Controparte_1 Parte_1
passaggio di proprietà a favore della medesima entro e non oltre il 31/12/2024;
9) i coniugi si impegnano, altresì, a chiudere il conto corrente cointestato presso l'Istituto di Credito Unicredit S.p.A. a seguito della cessazione del percepimento dell'assegno unico a favore della figlia che sarà percepito dalla signora Per_2 CP_1
10) i coniugi essendo economicamente indipendenti rinunciano a qualsiasi forma di reciproca contribuzione al mantenimento;
11) I coniugi si prestano sin d'ora, e reciprocamente, l'assenso per l'espatrio e per ogni altra documentazione amministrativa per gli stessi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., pur avendone prodotta una parte.
Infine, confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 10/11/2001, in concordatario in CP_1
Milano, in data 10/11/2001, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano alla Parte II, Serie A, n. 86, dell'anno 2001;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 20.1.2025
pag. 4 di 5 Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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