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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.
Martino Casavola, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9841 del
R.G. 2017, avente ad oggetto “azione di manutenzione nel
possesso”,
T R A
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , rappresentati e difesi
[...] Parte_5
dagli avv.ti Pietro Giorgio e Sergio Cicerone, come da mandato in atti,
ATTORI
E
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Nicola Grippa, come da mandato in atti.
CONVENUTO
All'udienza del 24.09.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. e 1170 c.c. depositato in data 20.12.2017, Parte_1 Parte_2 Pt_6
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
premesso di essere legittimi compossessori della
[...]
cappella gentilizia sita all'interno del Cimitero di
Massafra ed individuata dalla targa con la scritta “ ” Pt_1
apposta alla porta di ingresso, lamentavano di essere stati turbati nel loro possesso dal comportamento arbitrario di il quale nel mese di novembre Controparte_1
2017, senza giustificazione alcuna, aveva apposto sulla predetta porta una targa con la scritta “ ”, Parte_7
chiedendo la immediata cessazione di tale turbativa attraverso la sua rimozione.
I ricorrenti deducevano, a sostegno del ricorso, di aver costruito la cappella, a loro cura e spese, nell'anno 1977,
su concessione del Comune di Massafra, per onorare la memoria dei loro defunti genitori e di averla da allora posseduta in modo continuativo ed ininterrotto, pagando di tasca propria, senza alcuna partecipazione del , CP_1
le spese relative ai consumi elettrici, alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Instauratosi il contraddittorio, Controparte_1
resisteva alla domanda attrice, deducendo di aver concluso con il Comune di Massafra in data 08.02.1977, unitamente a
2 , oggi defunto, un contratto di cessione del Persona_1
suolo cimiteriale della superficie di mq. 25,058, pagando complessive lire 501.160 e realizzando quindi negli anni
1978-1979, a spese comuni, la cappella oggetto di lite contenente 15 loculi grandi e 19 loculi piccoli.
Il resistente, eccependo il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e , privi Parte_1 Parte_6
dello ius sepulchri in quanto fratelli germani e non eredi del defunto , aggiungeva che, nel corso degli Persona_1
anni successivi alla costruzione, all'interno della cappella, rimasta nella piena disponibilità degli originari contitolari ed individuata sulla pianta del cimitero con il nome ”, erano state riposte le spoglie di parenti CP_1
ed affini comuni, in attesa di un accordo, da egli più volte sollecitato, da ultimo con nota dell'8.9.2017, di divisione mediante assegnazione dei loculi in parti eguali.
Esponeva di non essere mai stato coinvolto nella manutenzione della cappella, ove si recava regolarmente,
avendo la disponibilità delle chiavi, e di aver infine provveduto legittimamente ad apporvi la scritta “ Parte_7
, previa comunicazione al Comune in data
[...] CP_2
20.06.2017.
Con provvedimento del 28.03.2018 il giudice designato accoglieva il ricorso, ordinando di rimuovere la targa con la scritta “ al convenuto, il quale Parte_7
3 successivamente dava esecuzione spontanea al provvedimento.
Con successivo ricorso del 21.05.2018, i ricorrenti chiedevano, ai sensi dell'art. 703 bis n. 4 c.p.c., la conferma del provvedimento di reintegra, con condanna del convenuta al pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali,
chiedendo altresì dichiararsi che e Parte_1 Pt_6
avevano acquistato iure proprio ovvero per
[...]
usucapione per possesso ultraventennale il diritto al sepolcro nella cappella di famiglia;
evidenziavano altresì
che l'intera pratica edilizia era stata portata avanti dal solo il quale aveva anticipato tutte le Persona_1
spese progettuali e di costruzione, ottenendone successivamente il rimborso pro-quota dai germani, e sottolineavano infine che dal 1978 al 2017 il convenuto si era completamente disinteressato delle vicende della cappella.
Instauratosi il contraddittorio, Controparte_1
, eccependo l'inammissibilità della domanda di
[...]
usucapione formulata dalla controparte nonché
l'infondatezza della domanda risarcitoria e riportandosi alle argomentazioni già addotte in sede possessoria,
deduceva che ciascuno dei due originari contitolari doveva ritenersi titolare di un diritto di sepolcro autonomo per la propria stirpe in relazione alla sua quota di proprietà
4 dell'edificio funebre.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.,
all'udienza del 06.04.2022 il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso di . Parte_6
Riassunto il processo, all'udienza del 24.09.24 la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Passando all'esame del merito della controversia, occorre in primo luogo premettere che gli artt. 1168-1170 c.c., nel prevedere e disciplinare le azioni di reintegrazione e di manutenzione, tutelano soltanto la “situazione di fatto”
(il possesso), prescindendo del tutto dalla “situazione di diritto” (titolarità della proprietà o di altro diritto reale in capo al possessore), e ciò per la ragione che il diritto di esercitare un potere (“ius possidendi”) è cosa ben distinta dal fatto di esercitarlo effettivamente (“ius possessionis”).
Logico corollario di tali premesse è che, ai fini della tutela possessoria, la situazione di diritto è irrilevante,
occorrendo invece che sia data la prova della esistenza del possesso (cioè della situazione di fatto di cui all'art. 1140 c.c.) e della lesione dello stesso, cioè della condotta in cui sia consistita la privazione del possesso (“spoglio”)
ovvero la molestia dello stesso (“turbativa”); è
necessario, quindi, un duplice accertamento, oggetto ai
5 sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. di uno specifico onere probatorio a carico del ricorrente, della esistenza di un potere sulla cosa che si manifesti, di fatto, in un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, nonché della esistenza dello spoglio violento e clandestino ovvero della turbativa nel possesso.
Ciò premesso, prescindendo da ogni valutazione in ordine alla effettiva proprietà della cappella oggetto del ricorso ovvero della titolarità del relativo “ius sepulchri” in contestazione tra le parti, valutazione da ritenersi riservata al solo “petitorio” e quindi estranea alla presente controversia, non può non evidenziarsi che nella fattispecie i ricorrenti hanno fornito prova ampiamente sufficiente dell'esercizio di un possesso meritevole di tutela ai sensi della normativa citata.
Ed infatti, all'esito dell'istruttoria espletata, è apparso incontestato che essi abbiano potuto disporre pienamente ed in totale esclusiva della cappella, curando, in particolare, la tumulazione soltanto di loro ascendenti e parenti e cioè (così come riferito nel corso del giudizio e non contestato dalla controparte): 1) i coniugi Pt_4
e (genitori, suoceri e nonni
[...] Persona_2
dei ricorrenti, deceduti nel 1965 e nel 1976 e successivamente traslati nella cappella de quo); 2)
[...]
(zia ex matre dei ricorrenti, deceduta e sepolta Per_3
6 il 1998); 3) (coniuge di e Persona_1 Parte_2
padre di e Parte_4 Parte_3 Pt_1 Parte_5
nonché fratello di e
[...] Parte_1 Parte_6
deceduto nel 2015); 4) (coniuge di Persona_4 [...]
zia ex patre, deceduto e sepolto nel 1998); 5) Parte_8
(zia dei ricorrenti deceduta e sepolta nel Parte_8
2000).
Allo stesso modo, appare incontroverso che i ricorrenti si siano da sempre occupati della manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella, della sua regolare pulizia nonché del pagamento delle spese per l'illuminazione.
La signoria di fatto sulla res risulta altresì
inequivocabilmente comprovata dalla circostanza che i ricorrenti abbiano da tempo posizionato sulla cappella la targa ”, loro nome di famiglia, così dimostrando il Pt_1
loro indiscusso potere di fatto su di essa, senza che nessuno avesse mai nulla da obiettare.
Tale possesso può senza dubbio ritenersi esclusivo, atteso che fino alla apposizione della targa “Silvestri F.A.”,
comportamento che ha dato luogo all'azione possessoria in oggetto, il convenuto non ha esercitato sulla cappella alcun tipo di analogo possesso.
Ed infatti, nel corso del processo, egli non ha provato, né
richiesto di provare, il compimento di atti che attestassero in maniera inequivocabile l'effettivo esercizio da parte
7 sua di un vero e proprio compossesso.
Accertata l'esistenza del possesso esclusivo in capo ai ricorrenti, vi è altresì prova della molestia perpetrata dal ex art. 1170 c.c. nei loro confronti, CP_1
attraverso l'apposizione sulla facciata della capella della targa contenente il suo nome.
E che tale comportamento possa configurare una vera e propria molestia appare confermato da quel condivisibile orientamento della Suprema Corte, a maggior ragione applicabile in un caso di possesso esclusivo quale quello in esame, secondo cui “il godimento del bene da parte dei
singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela
possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato
senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti
lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del
comune possesso, in modo da impedire o restringere il
godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa
medesima, o che in modo apprezzabile ne modifichi o turbi
le modalità di esercizio;
nella specie, la S.C., in forza
del sopraenunciato principio, ha accolto il ricorso e
cassato con rinvio la sentenza del giudice d'appello che
aveva escluso che l'apposizione, da parte di alcuni dei
comproprietari, di una lapide sulla facciata esterna di una
cappella funeraria in aggiunta a quella preesistente e
convenzionalmente accettata da tutti i compossessori
8 potesse costituire turbativa o molestia del compossesso del
bene comune in danno degli altri comproprietari del bene”
(Cass. n. 106/2001).
Sussistono pertanto i presupposti per confermare ex art. 703, quarto comma, c.p.c., il provvedimento emesso dal giudice delegato in data 27.03.2018.
Quanto alle ulteriori domande formulate dai ricorrenti, va in primo luogo evidenziata l'inammissibilità della domanda di usucapione spiegata nell'ambito del presente giudizio possessorio, atteso che, secondo la condivisibile giurisprudenza del Supremo Collegio, “il divieto di
proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c.,
riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio,
trovando la propria ratio nell'esigenza di evitare che la
tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere
paralizzata, prima della sua completa attuazione,
dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello
ius possidendi. Ne consegue che l'attore in possessorio,
diversamente dal convenuto, può, anche in pendenza del
medesimo giudizio possessorio, proporre autonoma azione
petitoria, dovendosi interpretare tale proposizione come
finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e
non già come rinuncia all'azione possessoria;
detta
facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso
giudizio possessorio, ma soltanto con una separata
9 iniziativa, introducendo la domanda petitoria una causa
petendi ed un petitum completamente diversi, dal che deriva
l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore
nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale
costituisce mera prosecuzione della fase sommaria” (Cass.
2012/10588).
Del tutto infondata, oltre che priva di ogni supporto probatorio, appare inoltre la domanda risarcitoria collegata ai danni derivati dall'attuazione spontanea da parte del del provvedimento possessorio, atteso CP_1
che appare francamente illogico, a parere di questo giudice,
abbinare la fattura proveniente dalla ditta Locorotondo
Vito dell'importo di euro 1.200.00, del tutto generica,
priva di data ed avente ad oggetto l'imbiancatura della intera cappella ed il rifacimento dell'intonaco, alla modestissima, quasi insignificante, increspatura della facciata presumibilmente conseguita al distacco della targa oggetto di lite.
L'episodio della apposizione della targa, pur rappresentando una molestia, non comporta altresì, in assenza di prova diversa, l'automatica previsione di un ristoro per i presunti danni morali subiti dai ricorrenti,
atteso che può al contrario ragionevolmente affermarsi che la sua scarsa rilevanza non possa comportare in chi lo ha subito l'insorgenza di sofferenze di natura personale e
10 soggettiva meritevoli di apprezzamento patrimoniale.
Valutata la reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese relativamente ad entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione, decidendo sulla domanda proposta da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e nei confronti di
[...] Parte_5 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) conferma il provvedimento emesso dal giudice delegato in data 27.03.2018;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Taranto, 11.04.2025 Il Giudice
(Dr. Martino Casavola)
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