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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9078 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19082 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, e vertente
TRA
C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Bogino e Michela Oliva per procura in atti ed elettivamente domiciliato nel di loro studio in Roma
OPPONENTE
CONTRO
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Roberto Dimitrio per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Roma presso il di lui studio OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza cartolare del 15.7.2024
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_2
ricorreva avverso il decreto ingiuntivo n. 3436/2023 emesso dal Tribunale
[...] di Roma nel giudizio RG. n. 5858/23 in data 22.02.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 35.000,00 in favore di Controparte_1
Nella prospettazione del ricorrente dette somme era stata prestate dalla di lui madre, oggi non più in vita, , al nipote, odierno opponente, con bonifico Persona_1 del 18.10.2019, e con impegno assunto dal medesimo alla restituzione.
Con l'opposizione il negava di aver mai ricevuto un prestito, citando a sostegno Pt_1 documenti o dichiarazioni rese in altro processo in cui era la stessa a Per_1 riconoscere al detto bonifico volontà di restituzione di un prestito avuto dal nipote. Instava quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell'opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Nel costituirsi nel presente giudizio il confermava la domanda promossa in CP_1 monitorio concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita per via documentale - dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., viene oggi decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente deve chiarirsi che, per costante giurisprudenza, con la locuzione
“prestito personale”, si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine.
Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione. (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez.
III, 19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343).
L'esistenza di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma – c.d. traditio – che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti parentali, come nel caso che ci occupa, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione.
Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass.
13.3.2013, n. 6295; conforme Cass. 22 aprile 2010, n. 9541), con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo.
2 Nella fattispecie in esame ha dedotto quale titolo da cui Controparte_1 deriverebbe il preteso obbligo di restituzione della somma di euro 35.000,00, un prestito personale effettuato dalla di lui madre con movimento bancario in data
18.10.2019.
Detta disposizione bancaria, in atti, reca al suo interno la dicitura “prestito infruttifero”.
Sul punto va osservato che tale indicazione ha natura meramente indiziaria e non dimostrativa della sussistenza del contratto di mutuo specie allorquando, come nel caso in esame, l'opponente nel costituirsi in giudizio ha negato detta natura e titolo delle somme pretese in restituzione.
Va poi ricordato che, vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, questo giudice è qui chiamato ad accertare il fondamento della pretesa creditoria avanzata nella fase monitoria alla luce delle eccezioni sollevate nella presente fase a cognizione piena dal presunto debitore. (Cass.
6.5.2013 n. 10503; 17.09.2013 n. 21169; 14.3.2013
n. 6550).
Pacifica la c.d. “traditio”, per essere le somme supportate da documentazione bancaria di versamento, difetta prova che tra le parti si sia inteso concludere contratto di mutuo orale, negato dall'opponente.
Non esiste tra le parti del preteso contratto alcuna corrispondenza preprocessuale (un sms, un messaggio whatsapp, ad es.) in grado di far luce sulla natura di prestito della dazione, né, in assenza di un obbligo scritto, sull'impegno assunto alla restituzione della somma, elemento imprescindibile perché una dazione di denaro possa rientrare nell'istituto del c.d. mutuo tra privati, a nulla potendo valere sul punto la richiesta di restituzione promossa tramite legale con la raccomandata del 23/12/2022, rimasta senza riscontro.
Alla luce della giurisprudenza uniforme citata, la sola dazione, pacifica, delle somme, specie all'interno di un rapporto familiare armonico all'atto della dazione, non prova in alcun modo la natura di contratto orale e fonda il convincimento di questo giudice che le somme di cui si chiede la restituzione fossero state concesse al proprio nipote con intenzioni in nessun modo riconducibili al petitum richiesto (mutuo orale), del quale difetta quantomeno un indispensabile elemento costitutivo: l'intesa che il soggetto beneficiato di una somma di denaro la restituisca entro un certo termine che, una volta provato l'obbligo assunto, ben può essere fissato dal giudice.
Prova che non è stata raggiunta nel processo.
A tale radicale lacuna probatoria degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta
(mutuo orale) segue l'accoglimento dell'opposizione.
3 Va, infine, escluso, anche in ragione della conflittualità parentale, ogni profilo di responsabilità aggravata nelle azioni promosse, che non possono essere accusate né di malafede né di colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da
[...]
Parte_2 accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3436/2023 emesso dal Tribunale di Roma nel giudizio RG. n. 5858/23 in data 22.02.2023, condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese di giudizio che liquida in € 2.500,00, oltre spese generali e oneri
[...] come per legge e rimborso delle spese di contributo unificato e di notifica.
Così deciso in Roma il 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Giardina
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