Ordinanza cautelare 5 agosto 2019
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/06/2025, n. 11948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11948 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08770/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8770 del 2019, proposto da AO LO, CA LO e GI LO, rappresentati e difesi dall'avvocato ES Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo dei Lombardi, 4;
contro
Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di vincolo n. 61 del 10.4.2019, notificato in data 12.04.2019, con il quale sono stati dichiarati di interesse storico e artistico, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42/2004, n. 308 lotti di beni presenti presso Palazzo LO sito in Roma, Via della Conciliazione n. 30;
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi espressamente inclusa, per quanto occorrer possa, la relazione storico artistica dell’8 aprile 2019, notificata in data 12.4.2019 unitamente al decreto n. 61/2019 di dichiarazione del vincolo e alla ricognizione fotografica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. Con ricorso ritualmente notificato in data 11 giugno 2019 e depositato in data 8 luglio 2019, i ricorrenti hanno allegato e dedotto che: con note del 4.12.2018, pervenute il 13 e il 14 dicembre 2018, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma gli ha comunicato, quali eredi del Principe ES LO, l’avvio di un procedimento amministrativo per la dichiarazione di interesse culturale di tutti i beni storico-artistici ed archeologici rinvenuti presso Palazzo LO, sito in Roma alla Via della Conciliazione n. 30; l’Amministrazione ha attivato la fase procedimentale assumendo che i beni presenti nei vari ambienti di Palazzo LO – di cui ha potuto avere contezza a seguito dell’incarico conferito dal Tribunale Civile di Roma, n. R.G. 967/2018 V.G., nell’ambito del procedimento di inventario ereditario relativo alla successione del Principe ES LO - avrebbero un interesse storico, artistico ed archeologico particolarmente importante poiché “costituiscono un’importante testimonianza della committenza della famiglia LO e del ruolo da essa giocato sulla scena artistica nazionale ed internazionale, rappresentando esemplarmente gli indirizzi del gusto collezionistico del XIX secolo fino ad abbracciare i primissimi decenni del XX”; la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, senza fornire alcuna precisa descrizione, indicazione e/o individuazione dei beni oggetto del procedimento amministrativo ha, altresì, comunicato l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni di tutela previste dal T.U. sui beni culturali; hanno tempestivamente formulato le loro osservazioni nell’ambito del suddetto procedimento, contestandone la genericità e irrilevanza delle argomentazioni su cui si fondava; in particolare, è stato dedotto che trattasi di un insieme eterogeneo di beni appartenenti a categorie differenti, privi di una connessione e che, comunque, per la gran parte si appuntava su oggetti di uso comune, finalizzati a soddisfare le ordinarie esigenze della vita quotidiana di ES LO e della sua famiglia; inoltre, è stato contestato che l’Amministrazione ha sostanzialmente ancorato le proprie determinazioni sulla semplicistica circostanza che i relativi beni appartenessero alla famiglia LO; è stata anche dedotta la genericità, incongruenza e irrazionalità della relazione tecnica allegata alla comunicazione di avvio del procedimento e il pregiudizio, sia di natura economica che affettiva, patito in conseguenza della compressione dei loro diritti sui beni; dette osservazioni, tuttavia, non sono valse a correggere l’esito del procedimento, concluso in data 10.4.2019, con il decreto n. 61, notificato a mezzo p.e.c. il 12.4.2019, con allegata la relazione tecnica del funzionario ministeriale e una ricognizione fotografica, che ha disposto l’apposizione del vincolo culturale rispetto a n° 308 lotti di beni mobili ritenuti di valore particolarmente importante.
II. Tanto premesso in fatto, i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità dell’impugnato decreto, deducendo vizi di violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 e degli artt. 14, 15 e 13 d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali), nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria (primo motivo di ricorso), in quanto l’Amministrazione non avrebbe consentito la partecipazione al procedimento di tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale era destinato a produrre effetti diretti e che, comunque, avrebbero avuto diritto a parteciparvi: segnatamente, i signori CE FE di AB, LE FE di AB e DE IS OM IA, nella qualità di nudi proprietari del menzionato Palazzo LO, “nonché dei beni e delle opere ivi contenuti, compresi quelli oggetto di vincolo”, in virtù di Atto di Donazione del 1° luglio 2014, Rep. n. 89.911, Racc. n. 24.315, rogato dal Notaio Luigi La Gioia, nonché la Fondazione LO Onlus, in qualità di titolare di contratto di comodato relativamente ad alcuni locali del suddetto Palazzo, dove sarebbero custoditi alcuni dei beni per cui è controversia.
III. Deducono, altresì, i ricorrenti (secondo e terzo motivo di ricorso), che la determinazione di apposizione del vincolo culturale si fonderebbe su apprezzamenti fattuali superficiali ed errati, come sarebbe dato evincere dalla motivazione del tutto apparente e perplessa del provvedimento, la quale, peraltro, non avrebbe tenuto conto delle osservazioni formulate dagli stessi ricorrenti a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, circa la mancanza di rilevanza, ai fini dell’apposizione del vincolo contestato, dei beni che ne formano oggetto, in quanto oggetti di uso quotidiano utilizzati dagli stessi ricorrenti come oggetti di uso quotidiano, nel corso della loro convivenza presso la casa paterna.
IV. Sulla scorta delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento della domanda.
V. Si sono costituiti il Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma nonché la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio per resistere al ricorso.
VI. Giusta ordinanza n. 5386, del 5 agosto 2019, è stata respinta l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti.
VII. All’udienza straordinaria di smaltimento del 6 giugno 2025, tenuta da remoto, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
VIII. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
IX. Come fondatamente eccepito dalla difesa erariale, il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non sussiste la legittimazione dei ricorrenti a far valere la violazione delle garanzie procedimentali a soggetti diversi da loro, portatori, in ipotesi di autonomi interessi.
La censura è, comunque, anche priva di pregio.
X. Invero, i sigg.ri FE di AB e OM IA risultano, sulla base dell’atto prodotto in giudizio dai ricorrenti, donatari del diritto di nuda proprietà soltanto sul compendio immobiliare in questione e su “quanto nel compendio stesso esiste che sia o possa essere ritenuto immobile a norma di legge” e non sui beni che hanno formato oggetto del vincolo, i quali non hanno natura di beni immobili, né di pertinenze del compendio immobiliare; inoltre, in quanto meri nudi proprietari dello stesso compendio, e quindi privi di alcun diritto alla concreta fruizione dello stesso, i predetti soggetti non possono nemmeno considerarsi detentori dei beni assoggettati al vincolo.
Per quanto riguarda, poi, la Fondazione LO Onlus, si rileva che l’affermazione secondo cui la stessa sarebbe comodataria di alcuni locali siti nel compendio immobiliare e che in quei locali sarebbero posti alcuni dei beni assoggettati a vincolo non è suffragata da alcuna prova.
Vi è più che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, la Pubblica Amministrazione ha effettivamente valutato le memorie e le osservazioni prodotte nel corso del procedimento amministrativo, atteso che, a seguito delle osservazioni formulate in sede di contraddittorio, l’originario e più ampio elenco di opere, allegato alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato successivamente ristretto.
Pertanto, la contestazione in esame non si rivela meritevole di condivisione.
XI. La censura non inficia, peraltro, la legittimità del provvedimento in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo della L. n. 241/1990, in quanto l’amministrazione resistente ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 19 maggio 2022, n. 3432, 9 agosto 2021, n. 5474 e 6 aprile 2021, n. 2252), alla luce di quanto di seguito si dirà.
XII. Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, la parte ricorrente contesta sotto vari profili (carenza di istruttoria, travisamento della realtà, difetto di motivazione) le valutazioni di interesse culturale dell’immobile svolte dalla Soprintendenza.
Deduce, in particolare, la parte ricorrente che, nella redazione della Relazione storica e artistica la Soprintendenza, non avrebbe effettuato una accurata ricognizione dei lotti di beni presenti presso Palazzo LO in Roma, Via della Conciliazione n. 30.
XIII. Gli assunti non meritano condivisione.
XIV. Com’è noto che nel formulare il giudizio sul valore storico e artistico di un’opera o di un immobile, l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.
La parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente il valore storico o artistico di un determinato bene, anche se con l’ausilio di un tecnico di fiducia, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio espresso dall’organo della P.A. (nella specie Commissione Regionale per il Patrimonio culturale per il Comune di Roma), cui la legge demanda la valutazione circa l’interesse culturale dell’opera.
Laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A., il G.A. non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della PA la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile (quello della commissione di esperti) con uno altrettanto opinabile (quello del consulente o del giudice), assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (in termini Cons. St., sez. VI, n. 7001/2024 ove si legge che “la valutazione circa l'interesse culturale di un bene è caratterizzata “da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico - scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell'arte e dell'architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità...; l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela - da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell'art. 9 Cost. - è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. In altri termini, la valutazione in ordine all'esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l'imposizione del relativo vincolo (...) è prerogativa esclusiva dell'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta”: cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2015 n. 5844 e, in argomento, più di recente, 30 agosto 2023 n. 8074).
XV. Ciò posto, nel caso di specie, la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di esperti che ha valutato il valore storico e artistico i lotti di beni presenti presso Palazzo LO in Roma, Via della Conciliazione n. 30 - pur opinabile come tutti i giudizi tecnici espressi dalle Commissioni de quibus - non evidenzia profili di palese inattendibilità o illogicità manifesta né appare irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica e ineliminabile opinabilità (cd. margine di elasticità) che si ritiene insindacabile.
La Relazione storico artistica è esaurientemente dettagliata nella ricostruzione delle ragioni poste a fondamento dell’apposizione del vincolo.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che l’Amministrazione ha individuato, nel caso di specie, l’interesse di cui all’art. 10, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 42 del 2004, nel fatto che le opere che vengono sottoposte a vincolo sono strettamente legate alla storia della famiglia LO e al ruolo che essa ha occupato in un determinato periodo storico, nel quadro politico, economico e sociale dello Stato Pontificio e di Roma; esse sono, allo stesso tempo, individualmente e collettivamente, espressione del gusto collezionistico e del mecenatismo dell’epoca.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la relazione indaga e giustifica le molteplici connessioni tra le cose che si vogliono vincolate e il gusto collezionistico e le particolari vicende della famiglia; lo fa diffusamente, con ampi riferimenti storici e bibliografici, e lo fa per tutti gli oggetti o le categorie di oggetti considerati.
La relazione è corredata, infatti, da un elenco numerato delle opere, e a ciascuno di quei numeri si rinvia, nell’ambito di un excursus ampio, che dà conto anche delle intrinseche caratteristiche e qualità degli oggetti.
Oggetti che sono in effetti eterogenei e, in alcuni casi, di uso quotidiano, ma tutti e sempre puntualmente e motivatamente riconnessi alla valutazione sopra richiamata, su cui l’intero provvedimento si basa: che sono, cioè, le relazioni degli oggetti tra di loro e con la storia della famiglia a qualificarli di particolare interesse culturale.
Alla luce delle suesposte considerazioni – ritenuto che il provvedimento impositivo del vincolo sia immune dalle censure di difetto d’istruttoria e di motivazione e di travisamento della realtà – anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno respinti.
XVI. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO