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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 995/2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, via Napoli n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Trapasso (C.F.
), con studio in Catanzaro, via Indipendenza, n. 13 (fax: 0961/027477 - pec: C.F._2
presso la quale è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti allegata Email_1
al ricorso;
- ricorrente
contro
:
il , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Generale pro-tempore dell' Controparte_3 [...]
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, Controparte_2
c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n, 80 e succ. modificaz. congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese, come da delega del Dirigente dell' , ed elettivamente Controparte_4
domiciliato presso la sede dell' , sito in Via Cal di Breda, Controparte_3
116, edificio 4 – pec: Email_2
- resistente Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
"Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
1. riconoscere e corrispondere l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 121 della L. 13
luglio 2015 n. 107 (cd. carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 1.000,00 per gli anni di servizio
2019/2020 e 2021/2022;
2. condannare il a costituire, in favore dell'attuale Controparte_1
ricorrente, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni
scolastiche di cui all'art.1, comma 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 e con accredito sulla detta
carta della somma pari ad euro 1.000,00 per le annualità di servizio 2019/2020 e 2021/2022, oltre
al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base all'art. 16 co 6 l.
412/1991, richiamato dall'art. 22 co 36 l. 724/1994, dal dovuto al saldo;
3. Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfettario."
Per il resistente:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale:
• Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.c. In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.6.2024, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale per Parte_1
sentire accogliere le conclusioni come sopra riportate.
- 2 - Tribunale di Treviso
Fissata l'udienza di discussione con decreto del 23.7.2024 e rilevata con ordinanza del 10.3.2025 la nullità della originaria notificazione del ricorso e del decreto, il contraddittorio sulla domanda attorea è stato assicurato dall'ordine di rinnovazione della notifica all'Avvocatura dello Stato del ricorso e del provvedimento di fissazione della nuova udienza al 5.6.2025.
Si è costituita l'Amministrazione resistente con memoria difensiva, rilevando l'infondatezza delle domande avverse sia in fatto che in diritto, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito e il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_1
Nello specifico, il ha negato che la carta elettronica del docente possa essere annoverata CP_1
tra le “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo. Ha sostenuto che, se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale
(art. 1, co. 124 l. n. 107/2015).
Il ha altresì evidenziato che la carta docente non rappresenta l'unica modalità ordinaria di CP_1
adempimento al diritto-dovere di istruzione e formazione continua, e che la ricorrente non avrebbe presentato tempestiva richiesta di accesso al munus entro i termini di validità-esigibilità dello stesso.
Ha inoltre specificato che il munus non è un incremento stipendiale ma un'erogazione una tantum,
non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
L'Amministrazione ha anche eccepito che la somma è complessivamente determinata a favore di docenti con rapporto stabile e continuativo e non è soggetta a parcellizzazione.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso in relazione ad ogni contratto a tempo determinato e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., limitando il pagamento alle differenze maturate nel quinquennio precedente il primo atto introduttivo.
- 3 - Tribunale di Treviso
In fatto, la sig.ra è insegnante di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado Parte_1
e attualmente è in servizio con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal
01.09.2022 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Max Plank” di , a seguito dell'esito CP_3
positivo del percorso annuale di formazione e prova svolto nell'a.s. 2022/2023.
In precedenza, la ricorrente ha svolto servizio come docente di sostegno con contratti a tempo determinato e per i periodi come sotto specificati: nell'anno scolastico 2019/2020, ha insegnato per
18 ore settimanali in forza di diversi contratti dal 26/11/2019 al 06/06/2020 presso l'Istituto
Superiore “Giorgi – Fermi” di . Nell'anno scolastico 2021/2022, ha lavorato per 18 ore CP_3
settimanali dal 23/10/2021 al 30/06/2022 presso l'Ipssar “Beltrame” di TT EN (TV). Si è
quindi trattato in entrambi gli anni scolastici di supplenze temporanee, mai interrotte.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d.
carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Le argomentazioni ministeriali sul difetto di giurisdizione, incentrate sulla natura di atti di macro-
organizzazione dei D.P.C.M. che regolano la Carta del docente e sulla necessità di un'azione volta al loro annullamento in sede amministrativa, non appaiono fondate, in quanto la causa petendi che
- 4 - Tribunale di Treviso
sorregge la domanda attorea si identifica nell'affermazione di un diritto soggettivo del lavoratore derivante dalla legge e dalla normativa contrattuale e non, invece, su ipotetici vizi di legittimità di atti amministrativi.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
Nel merito, si osserva che l'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge
107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che
“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
- 5 - Tribunale di Treviso
scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13
luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato – fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata - siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né
formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema
- 6 - Tribunale di Treviso
"a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020,
n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa – che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del – la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo CP_1
quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
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competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L.
107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, CP_1
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
- 8 - Tribunale di Treviso
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124
del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n.
29961).
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche negli a.s. 2019/2020 e
2021/2022. In particolare, per l'anno scolastico 2019/2020, la ricorrente ha lavorato dal 26/11/2019
al 06/06/2020, per un totale di 194 giorni. Per l'anno scolastico 2021/2022, ha lavorato dal
23/10/2021 al 30/06/2022, per un totale di 271 giorni. Entrambi i periodi superano la soglia dei 180
giorni di servizio. Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni CP_1
obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
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Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali. Il Giudice di legittimità ha inoltre chiarito che, in relazione ai contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Sulla base di tali condivisibili premesse, in cui si valorizza la continuità dell'attività didattica svolta nel corso dell'anno scolastico, si ritiene corretto riconoscere il bonus carta docente in relazione agli a.s. 2019/2020 e 2021/2022, atteso che i vari contratti per supplenze temporanee si sono susseguiti senza soluzione di continuità e l'attività
di docenza si è svolta per un periodo superiore a centottanta giorni in ciascuno degli anni scolastici richiesti.
Non coglie poi nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non persuade perché opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo,
in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è
utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022).
- 10 - Tribunale di Treviso
Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente è attualmente assegnataria di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato anche per l'anno scolastico in corso e, conseguentemente, il rapporto di lavoro è in corso con l'amministrazione convenuta. Parte ricorrente ha dimostrato di aver prestato servizio anche nel corso dell'ultimo anno scolastico (in quanto iscritta nelle graduatorie per gli aspiranti a supplenza, come si ricava dai contratti da ultimo dimessi) e pertanto va ritenuta interna al sistema scolastico atteso che, anche in caso di mancato inoltro della domanda di aggiornamento delle GPS (per il biennio 2024-2026), non conseguirebbe il depennamento dalle stesse (cfr. art. 3,
co. 4, OM n. 88/2024).
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , atteso che l'atto CP_1
di diffida e messa in mora, valevole ai fini dell'interruzione della prescrizione, è stato inoltrato in data 02.04.2024, e il più risalente degli anni scolastici in contestazione, ossia l'a.s. 2019/2020,
ricade interamente nel quinquennio precedente tale data.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli a.s. 2019/2020 e 2021/2022, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La
disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo
- 11 - Tribunale di Treviso
meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 Parte_1
annui per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.000,00
[...]
tramite il sistema della Carta elettronica;
- compensa per metà le spese di lite e condanna il al Controparte_1
pagamento della metà residua in favore della ricorrente, sig.ra che si liquida in Parte_1
complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rossella Trapasso, difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Treviso, 17/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 995/2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, via Napoli n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Trapasso (C.F.
), con studio in Catanzaro, via Indipendenza, n. 13 (fax: 0961/027477 - pec: C.F._2
presso la quale è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti allegata Email_1
al ricorso;
- ricorrente
contro
:
il , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Generale pro-tempore dell' Controparte_3 [...]
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, Controparte_2
c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n, 80 e succ. modificaz. congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese, come da delega del Dirigente dell' , ed elettivamente Controparte_4
domiciliato presso la sede dell' , sito in Via Cal di Breda, Controparte_3
116, edificio 4 – pec: Email_2
- resistente Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
"Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
1. riconoscere e corrispondere l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 121 della L. 13
luglio 2015 n. 107 (cd. carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 1.000,00 per gli anni di servizio
2019/2020 e 2021/2022;
2. condannare il a costituire, in favore dell'attuale Controparte_1
ricorrente, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni
scolastiche di cui all'art.1, comma 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 e con accredito sulla detta
carta della somma pari ad euro 1.000,00 per le annualità di servizio 2019/2020 e 2021/2022, oltre
al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base all'art. 16 co 6 l.
412/1991, richiamato dall'art. 22 co 36 l. 724/1994, dal dovuto al saldo;
3. Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfettario."
Per il resistente:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale:
• Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.c. In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.6.2024, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale per Parte_1
sentire accogliere le conclusioni come sopra riportate.
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Fissata l'udienza di discussione con decreto del 23.7.2024 e rilevata con ordinanza del 10.3.2025 la nullità della originaria notificazione del ricorso e del decreto, il contraddittorio sulla domanda attorea è stato assicurato dall'ordine di rinnovazione della notifica all'Avvocatura dello Stato del ricorso e del provvedimento di fissazione della nuova udienza al 5.6.2025.
Si è costituita l'Amministrazione resistente con memoria difensiva, rilevando l'infondatezza delle domande avverse sia in fatto che in diritto, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito e il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_1
Nello specifico, il ha negato che la carta elettronica del docente possa essere annoverata CP_1
tra le “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo. Ha sostenuto che, se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale
(art. 1, co. 124 l. n. 107/2015).
Il ha altresì evidenziato che la carta docente non rappresenta l'unica modalità ordinaria di CP_1
adempimento al diritto-dovere di istruzione e formazione continua, e che la ricorrente non avrebbe presentato tempestiva richiesta di accesso al munus entro i termini di validità-esigibilità dello stesso.
Ha inoltre specificato che il munus non è un incremento stipendiale ma un'erogazione una tantum,
non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
L'Amministrazione ha anche eccepito che la somma è complessivamente determinata a favore di docenti con rapporto stabile e continuativo e non è soggetta a parcellizzazione.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso in relazione ad ogni contratto a tempo determinato e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., limitando il pagamento alle differenze maturate nel quinquennio precedente il primo atto introduttivo.
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In fatto, la sig.ra è insegnante di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado Parte_1
e attualmente è in servizio con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal
01.09.2022 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Max Plank” di , a seguito dell'esito CP_3
positivo del percorso annuale di formazione e prova svolto nell'a.s. 2022/2023.
In precedenza, la ricorrente ha svolto servizio come docente di sostegno con contratti a tempo determinato e per i periodi come sotto specificati: nell'anno scolastico 2019/2020, ha insegnato per
18 ore settimanali in forza di diversi contratti dal 26/11/2019 al 06/06/2020 presso l'Istituto
Superiore “Giorgi – Fermi” di . Nell'anno scolastico 2021/2022, ha lavorato per 18 ore CP_3
settimanali dal 23/10/2021 al 30/06/2022 presso l'Ipssar “Beltrame” di TT EN (TV). Si è
quindi trattato in entrambi gli anni scolastici di supplenze temporanee, mai interrotte.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d.
carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Le argomentazioni ministeriali sul difetto di giurisdizione, incentrate sulla natura di atti di macro-
organizzazione dei D.P.C.M. che regolano la Carta del docente e sulla necessità di un'azione volta al loro annullamento in sede amministrativa, non appaiono fondate, in quanto la causa petendi che
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sorregge la domanda attorea si identifica nell'affermazione di un diritto soggettivo del lavoratore derivante dalla legge e dalla normativa contrattuale e non, invece, su ipotetici vizi di legittimità di atti amministrativi.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
Nel merito, si osserva che l'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge
107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che
“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
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scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13
luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato – fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata - siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né
formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema
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"a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020,
n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa – che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del – la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo CP_1
quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
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competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L.
107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, CP_1
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
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graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124
del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n.
29961).
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche negli a.s. 2019/2020 e
2021/2022. In particolare, per l'anno scolastico 2019/2020, la ricorrente ha lavorato dal 26/11/2019
al 06/06/2020, per un totale di 194 giorni. Per l'anno scolastico 2021/2022, ha lavorato dal
23/10/2021 al 30/06/2022, per un totale di 271 giorni. Entrambi i periodi superano la soglia dei 180
giorni di servizio. Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni CP_1
obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
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Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali. Il Giudice di legittimità ha inoltre chiarito che, in relazione ai contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Sulla base di tali condivisibili premesse, in cui si valorizza la continuità dell'attività didattica svolta nel corso dell'anno scolastico, si ritiene corretto riconoscere il bonus carta docente in relazione agli a.s. 2019/2020 e 2021/2022, atteso che i vari contratti per supplenze temporanee si sono susseguiti senza soluzione di continuità e l'attività
di docenza si è svolta per un periodo superiore a centottanta giorni in ciascuno degli anni scolastici richiesti.
Non coglie poi nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non persuade perché opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo,
in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è
utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022).
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Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente è attualmente assegnataria di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato anche per l'anno scolastico in corso e, conseguentemente, il rapporto di lavoro è in corso con l'amministrazione convenuta. Parte ricorrente ha dimostrato di aver prestato servizio anche nel corso dell'ultimo anno scolastico (in quanto iscritta nelle graduatorie per gli aspiranti a supplenza, come si ricava dai contratti da ultimo dimessi) e pertanto va ritenuta interna al sistema scolastico atteso che, anche in caso di mancato inoltro della domanda di aggiornamento delle GPS (per il biennio 2024-2026), non conseguirebbe il depennamento dalle stesse (cfr. art. 3,
co. 4, OM n. 88/2024).
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , atteso che l'atto CP_1
di diffida e messa in mora, valevole ai fini dell'interruzione della prescrizione, è stato inoltrato in data 02.04.2024, e il più risalente degli anni scolastici in contestazione, ossia l'a.s. 2019/2020,
ricade interamente nel quinquennio precedente tale data.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli a.s. 2019/2020 e 2021/2022, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La
disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo
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meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 Parte_1
annui per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.000,00
[...]
tramite il sistema della Carta elettronica;
- compensa per metà le spese di lite e condanna il al Controparte_1
pagamento della metà residua in favore della ricorrente, sig.ra che si liquida in Parte_1
complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rossella Trapasso, difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Treviso, 17/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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